DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI EDILIZI.
La complessa materia dei regolamenti edilizi, che già
formava oggetto di disciplina da parte dell'art.111
del regolamento approvato con R.D. 12-2-1911, n.297
(l'articolo citato elenca le materie dei regolamenti
edilizi), per l'esecuzione della legge comunale e provinciale,
ha avuto un più compiuto ed organico assetto
con l'emanazione della legge urbanistica 17-8-1942,
n.1150. Infatti gli articoli dal 33 al 36 della predetta
legge disciplinano la materia dei regolamenti edilizi
e dettano norme per la formazione e l'aggiornamento
dei regolamenti stessi.
L'art.35, in particolare, prescrive che <<i comuni
che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo
alle disposizioni della presente legge entro sei mesi
dalla sua entrata in vigore>>.
Naturalmente, gli eventi bellici e le difficoltà
del dopoguerra - con i complessi ed urgenti problemi
della ricostruzione nazionale - hanno notevolmente
contributo a far trascurare ai comuni il prescritto
aggiornamento. Con il ritorno alla normalità
si è imposta la necessità della revisione
dei suddetti dispositivi, e questa amministrazione,
sia attraverso l'azione diretta che a mezzo dell'assistenza
degli organi periferici, si è molto adoperata
per la ripresa dell'attività comunale in questo
importante settore.
Senonché, in pratica, pochi comuni hanno provveduto
ad un effettivo aggiornamento dei propri regolamenti,
per renderli aderenti ai nuovi dettami della legislazione
urbanistica ed alle più evolute esigenze della
tecnica costruttiva. La maggior parte, invece, si è
limitata ad introdurre nei vecchi regolamenti qualche
modifica di scarsa importanza o addirittura ha continuato
ad applicare i vecchi e superati regolamenti, senza
apportarvi neanche qualche ritocco.
L'inerzia delle amministrazioni comunali in questo settore
è sommamente pregiudizievole per la vita e lo
sviluppo dei centri abitati in quanto il regolamento
edilizio è - insieme al piano regolatore - un
dispositivo essenziale per la disciplina urbanistico-edilizia
e, ove mancano i piani regolatori è uno strumento
ancor più indispensabile in quanto assicura
attraverso il programma di fabbricazione, quella imprescindibile
se pur sommaria disciplina urbanistica di cui nessun
comune può fare a meno.
E' evidente, inoltre, che l'aggiornamento dei vecchi
regolamenti si impone con tutta urgenza, in quanto
essi non contengono di massima norme idonee a regolare
la crescente espansione edilizia, non sempre facile
da controllare per le manifestazioni che essa spesso
assume sotto la spinta di interessi speculativi e che
non sempre permettono di evitare quelle costruzioni
che turbano le caratteristiche ambientali e paesistiche
delle varie città.
Ciò premesso, si pregano i provveditori regionali
alle opere pubbliche di volere, nei limiti delle rispettive
competenze, intervenire con la massima energia presso
i comuni che ancor oggi sono dotati di regolamenti
edilizi anteriori alla data di entrata in vigore della
legge urbanistica, affinché rielaborino al più
presto i propri regolamenti e li presentino all'approvazione
di questo Ministero, per il tramite dei provveditorati
alle opere pubbliche. Questi ultimi dovranno qui inoltrarli
entro il termine di 20 giorni dalla ricezione, con
una dettagliata relazione della sezione urbanistica.
Gli elaborati dovranno essere prodotti in triplice
copia, delle quali una costituirà l'originale
da conservare agli atti di questo Ministero, la seconda
dovrà essere restituita al comune e la terza
inviata alla sezione urbanistica competente la quale
sarà così in grado di poter meglio controllare
il rispetto delle norme regolamentari.
I signori provveditori sono invitati a fornire ai comuni,
a mezzo delle sezioni urbanistiche, ogni assistenza
tecnica, predisponendo anche, se del caso, schemi di
regolamenti tipo che possano adattarsi alle diverse
esigenze dei comuni: schemi che dovranno però
essere sottoposti al preventivo esame di questo Ministero.
Ai signori prefetti va segnalato che l'adozione dei
regolamenti edilizi costituisce per i comuni, a termini
degli artt. 33, comma 1, e 35 della più volte
citata legge urbanistica, un preciso obbligo, per cui,
in caso di persistente inerzia da parte dei comuni
stessi, l'adozione potrà essere imposta con
la procedura di cui all'art.19, terzultimo comma, della
legge comunale e provinciale (ai sensi di tale articolo
il prefetto invia specifici commissari presso le amministrazioni
degli enti locali per compiere, qualora sia necessario,
- ovvero in caso di ritardo od omissione da parte degli
organi ordinari - atti obbligatori per legge o per
reggerle quando, per qualsiasi motivo, non possano
funzionare), mentre in determinati casi i prefetti
potranno provvedere anche alla compilazione di ufficio
dei piani, così come prescrive il comma 2 del
citato art.35. Tale redazione d'ufficio dovrebbe, però,
essere considerata come un provvedimento del tutto
eccezionale, in quanto esso è gravemente lesivo
dell'autonomia comunale e, comunque, in tale evenienza
dovrà essere sempre sentito in via preventiva
il parere di questo Ministero.
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