[Note's] CIRCOLARE MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 3 MARZO 1958, N.1401

DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI EDILIZI.

La complessa materia dei regolamenti edilizi, che già formava oggetto di disciplina da parte dell'art.111 del regolamento approvato con R.D. 12-2-1911, n.297 (l'articolo citato elenca le materie dei regolamenti edilizi), per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, ha avuto un più compiuto ed organico assetto con l'emanazione della legge urbanistica 17-8-1942, n.1150. Infatti gli articoli dal 33 al 36 della predetta legge disciplinano la materia dei regolamenti edilizi e dettano norme per la formazione e l'aggiornamento dei regolamenti stessi.
L'art.35, in particolare, prescrive che <<i comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore>>.
Naturalmente, gli eventi bellici e le difficoltà del dopoguerra - con i complessi ed urgenti problemi della ricostruzione nazionale - hanno notevolmente contributo a far trascurare ai comuni il prescritto aggiornamento. Con il ritorno alla normalità si è imposta la necessità della revisione dei suddetti dispositivi, e questa amministrazione, sia attraverso l'azione diretta che a mezzo dell'assistenza degli organi periferici, si è molto adoperata per la ripresa dell'attività comunale in questo importante settore.
Senonché, in pratica, pochi comuni hanno provveduto ad un effettivo aggiornamento dei propri regolamenti, per renderli aderenti ai nuovi dettami della legislazione urbanistica ed alle più evolute esigenze della tecnica costruttiva. La maggior parte, invece, si è limitata ad introdurre nei vecchi regolamenti qualche modifica di scarsa importanza o addirittura ha continuato ad applicare i vecchi e superati regolamenti, senza apportarvi neanche qualche ritocco.
L'inerzia delle amministrazioni comunali in questo settore è sommamente pregiudizievole per la vita e lo sviluppo dei centri abitati in quanto il regolamento edilizio è - insieme al piano regolatore - un dispositivo essenziale per la disciplina urbanistico-edilizia e, ove mancano i piani regolatori è uno strumento ancor più indispensabile in quanto assicura attraverso il programma di fabbricazione, quella imprescindibile se pur sommaria disciplina urbanistica di cui nessun comune può fare a meno.
E' evidente, inoltre, che l'aggiornamento dei vecchi regolamenti si impone con tutta urgenza, in quanto essi non contengono di massima norme idonee a regolare la crescente espansione edilizia, non sempre facile da controllare per le manifestazioni che essa spesso assume sotto la spinta di interessi speculativi e che non sempre permettono di evitare quelle costruzioni che turbano le caratteristiche ambientali e paesistiche delle varie città.
Ciò premesso, si pregano i provveditori regionali alle opere pubbliche di volere, nei limiti delle rispettive competenze, intervenire con la massima energia presso i comuni che ancor oggi sono dotati di regolamenti edilizi anteriori alla data di entrata in vigore della legge urbanistica, affinché rielaborino al più presto i propri regolamenti e li presentino all'approvazione di questo Ministero, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche. Questi ultimi dovranno qui inoltrarli entro il termine di 20 giorni dalla ricezione, con una dettagliata relazione della sezione urbanistica. Gli elaborati dovranno essere prodotti in triplice copia, delle quali una costituirà l'originale da conservare agli atti di questo Ministero, la seconda dovrà essere restituita al comune e la terza inviata alla sezione urbanistica competente la quale sarà così in grado di poter meglio controllare il rispetto delle norme regolamentari.
I signori provveditori sono invitati a fornire ai comuni, a mezzo delle sezioni urbanistiche, ogni assistenza tecnica, predisponendo anche, se del caso, schemi di regolamenti tipo che possano adattarsi alle diverse esigenze dei comuni: schemi che dovranno però essere sottoposti al preventivo esame di questo Ministero.
Ai signori prefetti va segnalato che l'adozione dei regolamenti edilizi costituisce per i comuni, a termini degli artt. 33, comma 1, e 35 della più volte citata legge urbanistica, un preciso obbligo, per cui, in caso di persistente inerzia da parte dei comuni stessi, l'adozione potrà essere imposta con la procedura di cui all'art.19, terzultimo comma, della legge comunale e provinciale (ai sensi di tale articolo il prefetto invia specifici commissari presso le amministrazioni degli enti locali per compiere, qualora sia necessario, - ovvero in caso di ritardo od omissione da parte degli organi ordinari - atti obbligatori per legge o per reggerle quando, per qualsiasi motivo, non possano funzionare), mentre in determinati casi i prefetti potranno provvedere anche alla compilazione di ufficio dei piani, così come prescrive il comma 2 del citato art.35. Tale redazione d'ufficio dovrebbe, però, essere considerata come un provvedimento del tutto eccezionale, in quanto esso è gravemente lesivo dell'autonomia comunale e, comunque, in tale evenienza dovrà essere sempre sentito in via preventiva il parere di questo Ministero.




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