NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DEI TEATRI, CINEMATOGRAFI E ALTRI LOCALI DI SPETTACOLO IN GENERE.
Titolo I
NORME DI PROCEDURA - VIGILANZA
Capo I
PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI LOCALI
DI PUBBLICO SPETTACOLO
Art.1.
Chi intende costruire un locale qualsiasi deve presentare
alla prefettura, unitamente alla domanda di autorizzazione,
il relativo progetto corredato da:
1) una planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area
occupata dalla costruzione e le aree adiacenti con
indicazioni esatte relative alla altimetria ed alla
destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino
ad una distanza di metri 100 dal perimetro dell'edificio
progettato, nonché le aree limitrofe, fino allo
sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative
sezioni stradali;
2) piante in scala 1:100 rappresentanti i diversi piani
dell'edificio, la disposizione ed il numero dei posti,
le installazioni ed impianti previsti, i servizi igienici,
ecc.;
3) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100
dell'edificio;
4) documento da cui risulti che sulle aree libere adiacenti
al locale e destinate allo sfollamento dello stesso
il proprietario del locale stesso abbia diritto di
servitù attiva; ove tale servitù venisse
a mancare, la licenza di esercizio dovrà considerarsi
sospesa fino a nuovo accertamento inteso a stabilire
se eventuali modifiche possano rendere il locale idoneo
all'esercizio;
5) documento comprovante o la proprietà dell'area
da parte del richiedente, ove si tratti di nuova costruzione,
o la proprietà dell'immobile ove si tratti di
locale già esistente, nel caso di domande presentate
da proprietari di immobili;
6) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti
l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché
un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile
da parte del locatore nel caso di domande presentate
da persone non proprietarie dell'immobile;
7) una carta topografica del comune e frazioni con la
indicazione del luogo preciso del costruendo locale
e della ubicazione dei vicini locali eventualmente
esistenti;
8) certificato del comune dal quale risulti il numero
degli abitanti, ripartito fra le singole frazioni;
9) documento di approvazione del progetto da parte del
comune.
I documenti di cui innanzi dovranno essere firmati dal
richiedente e quelli di cui ai numeri 2, 3 e 7 anche
dai progettisti che dovranno risultare regolarmente
iscritti agli albi professionali.
Art.2.
La prefettura, prima di trasmettere alla presidenza
del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello
spettacolo, le domande di cui sopra a norma dell'art.143
del regolamento sulla legge di Pubblica Sicurezza (Art.143:
"Il progetto per la costruzione o la sostanziale
rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico
spettacolo deve esser presentato al prefetto per l'approvazione")
sottoporrà il progetto all'esame della commissione
provinciale di vigilanza prevista dall'art.80 del testo
unico della legge di P.S. (Art.80: "L'autorità
di P.S. non può concedere la licenza per l'apertura
di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima
di aver fatto verificare da una commissione tecnica
la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza
di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente
nel caso di incendio. Le spese per l'ispezione e quelle
per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono
a carico di chi domanda la licenza"), la quale
redigerà apposito verbale con motivato parere
circa l'idoneità del locale all'uso per il quale
viene richiesta la licenza.
Il verbale di cui innanzi dovrà essere allegato
ai documenti presentati dall'interessato.
Art.3.
La prefettura, nel trasmettere alla presidenza del Consiglio
dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo,
le domande accompagnate dai documenti di cui sopra
dovrà fornire i seguenti dati:
a) dichiarazione di convalida del certificato del comune
dal quale risulti il numero degli abitanti, ripartito
fra le singole frazioni;
b) numero dei teatri e cinema esistenti nel centro e
nelle frazioni con la precisazione del numero dei posti
e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene)
e i permanenti o saltuari (se con attività a
carattere continuativo o saltuario, uno o più
giorni alla settimana), compresi i locali in costruzione
o in via di adattamento e per i quali sia già
stato concesso o meno il nulla osta della presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Nel caso in cui trattisi di località sprovviste
di sale teatrali o cinematografiche, la prefettura
dovrà farne esplicita menzione.
Art.4.
Per i cinema con apparecchi per la proiezione di pellicole
a formato ridotto le domande debbono essere corredate
dagli stessi documenti previsti negli articoli precedenti,
di cui saranno osservate tutte le norme ad eccezione
di quanto stabilito dal D.L. 3 giugno 1948, n.534
(Il decreto n.534 del 1948 prescrive:
Art.1. Gli spettacoli cinematografici con pellicola
a formato ridotto debbono essere effettuati esclusivamente
con pellicole ininfiammabili.
Art.2 Non sono obbligatori l'impianto della cabina e
il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art.117
del regolamento di P.S. 6-5-1940, n.635, nei locali
adibiti a proiezioni cinematografiche con pellicole
a formato ridotto.
Art.3 Fermo restando l'obbligo del preventivo nulla
osta di cui al R.D.L. 3-2-1936, n.419 (deve esser data
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione
generale dello spettacolo) nelle frazioni e nei comuni
sprovvisti di sale cinematografiche la verifica dei
locali da destinarsi a spettacoli cinematografici con
pellicole a formato ridotto può esser demandata
ad una commissione composta dal sindaco, dall'ufficiale
sanitario e da un tecnico del genio civile, con l'assistenza
del segretario comunale. Il parere della commissione
è dato per iscritto e deve esser adottato con
l'intervento di tutti i componenti).
Art.5.
Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema
ambulanti è rilasciato direttamente dalla presidenza
del Consiglio dei Ministri, soltanto per proiezione
con apparecchi funzionanti con pellicole di sicurezza.
Quando le proiezioni abbiano luogo in locali chiusi,
le richieste di autorizzazione debbono essere presentate
alla prefettura accompagnate da una planimetria del
locale e da una breve relazione tecnica.
Quando le proiezioni abbiano luogo all'aperto, si dovranno
precisare le località nelle quali si intendono
effettuare le proiezioni: in tal caso non è
necessario presentare le piante delle arene.
Sulla domanda di autorizzazione, il prefetto deciderà
sentita la commissione provinciale di vigilanza o la
commissione prevista nell'art.3 del decreto legge 3
giugno 1948, n.534.
Art.6.
Dell'avvenuta concessione del nulla osta da parte della
presidenza del Consiglio dei Ministri la prefettura
provvederà entro quindici giorni a dare la comunicazione
agli interessati, invitandoli a fornire ad integrazione
di quanto già presentato i seguenti particolari
in triplice copia:
a) calcoli di stabilità prescritti dalle vigenti
disposizioni con speciale riguardo a quelle sugli agglomeranti
idraulici e cementizi;
b) schema degli impianti elettrici;
c) progetto particolareggiato del sipario di sicurezza;
d) schemi e descrizioni degli impianti antincendi;
e) progetto particolareggiato dell'impianto di condizionamento
dell'aria e dell'aerazione e di quello di riscaldamento.
Art.7.
Dopo la presentazione della documentazione di cui all'articolo
precedente, la commissione provinciale di vigilanza
procederà all'esame ed alla approvazione definitiva
del progetto, curandone altresì il controllo
dell'esecuzione.
Durante la costruzione del locale, la commissione di
vigilanza deve eseguire almeno due verifiche; la prima
appena ultimata la costruzione al rustico, la seconda,
per il controllo definitivo, prima della apertura dell'esercizio.
Delle due verifiche, di cui al precedente comma, verranno
redatti distinti verbali di cui sarà inviata
copia all'interessato.
Art.8.
La concessione del nulla osta dei locali al chiuso viene
subordinata, sotto pena di decadenza, alla condizione
che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre
mesi dalla comunicazione dell'ottenuto nulla osta e
siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla
data di inizio.
Le prefetture dovranno segnalare, nel più breve
termine di tempo possibile, il caso in cui, avvenuta
la concessione del nulla osta non si sia provveduto
da parte del richiedente alla osservanza delle norme
predette.
Gli interessati, prima della scadenza del termine, potranno
richiedere una proroga massima di tre mesi per l'inizio
dei lavori mediante l'esibizione di documenti comprovanti
l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi
nei termini prescritti per ragioni tecniche o cause
di forza maggiore.
Per le arene estive, invece, il nulla osta è
subordinato alla condizione che l'agibilità
abbia inizio nella stagione stessa.
Per l'ultimazione dei lavori potranno essere concesse
proroghe sempre che siano giustificate da documentate
necessità tecniche o da cause di forza maggiore.
Tutte le proroghe sopra previste, per i casi in cui
i lavori non siano stati iniziati e portati a termine
nei termini sopra fissati, sono concesse direttamente
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito
il parere della commissione istituita per il rilascio
dei nulla osta.
Art.9.
Ultimata la costruzione del locale l'esercente è
tenuto a presentare alla prefettura domanda di visita
di constatazione.
Il prefetto a seguito della visita da parte della commissione
provinciale di vigilanza che constaterà con
apposito verbale la rispondenza dei lavori eseguiti
con quelli progettati, decide sulla domanda di autorizzazione,
a norma dell'art.143 del regolamento del testo unico
della legge di pubblica sicurezza.
Art.10.
Sugli ampliamenti delle sale cinematografiche che non
comportano aumento di posti decide il prefetto sentita
la commissione provinciale di vigilanza.
Per i cinema che nel periodo estivo vengano trasferiti
all'aperto, sempre che si tratti di terreno immediatamente
adiacente alla normale sala già esistente e
dello stesso numero di posti, l'autorizzazione al trasferimento
sarà concessa direttamente dalla competente
prefettura.
Per l'agibilità delle arene annesse a cinema
al chiuso e sempre che esse funzionino nel periodo
di chiusura del cinema permanente, varrà la
stessa autorizzazione concessa per il cinema permanente.
Pertanto, all'atto dell'apertura o riattivazione dell'arena
annessa, il titolare della licenza del cinema al chiuso
non è tenuto a corrispondere una nuova tassa
di concessione governativa.
La riapertura delle arene cinematografiche che abbiano
già esercitato nella precedente stagione è
autorizzata direttamente dalla prefettura, sentita
la commissione provinciale di vigilanza.
Il periodo normale di agibilità delle arene estive
si intende quello corrente tra il 1 giugno ed il 15
ottobre.
Art.11.
Per i cinema parrocchiali i nulla osta e le relative
licenze di esercizio debbono essere intestate al parroco,
o vice parroco, o comunque ad un religioso e non possono
essere trasferite ad un laico.
La direzione della sala non può essere affidata
che ad enti o persone dipendenti dalle autorità
ecclesiastiche.
Le sale cinematografiche parrocchiali possono programmare
esclusivamente i films ammessi dall'organizzazione
a ciò preposta dall'autorità ecclesiastica.
Capo II
COMMISSIONE DI VIGILANZA
Art.12.
La commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
è quella prevista dall'art.80 del testo unico
della legge di pubblica sicurezza approvato con decreto
18-6-1931, n.773, e dall'art.141 del regolamento per
l'applicazione della legge di P.S. approvato con decreto
6-6-1940, n.635.
La commissione di vigilanza potrà delegare alcuni
suoi membri ad eseguire verifiche; fra essi dovrà
essere sempre compreso il comandante del corpo dei
vigili del fuoco.
Art.13.
Le verifiche della commissione di vigilanza dovranno
essere disposte tutte le volte che saranno ritenute
necessarie e comunque nei seguenti casi:
1) quando il locale sia stato adibito ad altri usi o
dopo che vi siano state apportate riparazioni o varianti
di una certa entità;
2) in occasione del rinnovarsi della licenza o del cambiamento
del genere di spettacolo tenuti nel locale;
3) in occasione di incendi, o quando si verifichino
altri sinistri che interessino le strutture e gli impianti.
Art.14.
La visita della commissione di vigilanza deve essere
chiesta tempestivamente, da chi ne abbia interesse,
all'autorità prefettizia.
Titolo II
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art.15.
Le presenti norme riguardano la costruzione e l'esercizio
dei locali in cui hanno luogo spettacoli o trattenimenti
di qualsiasi genere o entità. Le norme generali
di prevenzione incendi negli edifici in genere, nonché
quelle previste nei regolamenti locali edilizi e di
igiene sono applicabili se e in quanto non contrastanti
con le presenti.
Le norme stesse si applicano tanto ai locali in cui
il pubblico è ammesso a pagamento quanto a quelli
in cui è ammesso ad invito.
Art.16. DEFINIZIONE DI LOCALE
Con la locuzione "locale" si intende l'insieme
dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo
o trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni
ad essi annessi.
Art.17. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
1. - Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli
lirici drammatici, coreografici, di riviste e varietà;
caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili
con relativi meccanismi ed attrezzature.
2. - Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni
cinematografiche.
3. - Cinema-teatri: destinati oltre che alle proiezioni
cinematografiche anche a numeri di avanspettacolo su
palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice
pedana.
4. - Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti,
conferenze, trattenimenti danzanti, numeri di varietà
su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli
e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori,
ecc., nonché altri locali ove il pubblico affluisce
per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente,
come esposizioni, mostre, fiere, ecc.
5. - Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente
destinati a presentare al pubblico manifestazioni di
abilità, forza e coraggio che si svolgono con
o senza l'intervento di animali feroci o domestici.
6. - Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o
non sopra veicoli, destinate a contenere animali di
qualsiasi genere, ma specialmente belve feroci.
7. - Stadi, sferisteri campi sportivi ed in genere luoghi
per divertimento o spettacolo all'aperto: dove si presentano
al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o
cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco
del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli,
corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio,
ecc.
8. - Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti.
Titolo III
NORME GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI
Capo I
ISOLAMENTO
Art.18. ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO (così modificato
da CIRC.24-1-1963, n.12)
I locali devono essere isolati da altri edifici, mediante
interposizione di strade o piazze pubbliche, o, eccezionalmente,
anche di ampi cortili a cielo scoperto o vie private,
per non meno di metà del perimetro totale per
i teatri con oltre 1.000 posti e di un terzo del perimetro
totale per i teatri sino a 1.000 posti e per i locali
di cui ai numeri 2 e 3 dell'art.25.
Per i rimanenti locali l'isolamento sarà stabilito
dalla commissione provinciale di vigilanza.
Avendo particolare riguardo alla capienza del locale,
alla intensità del traffico nella zona, all'altezza
degli edifici antistanti, la commissione provinciale
di vigilanza stabilirà le distanze minime ammesse
tra questi edifici e i lati del locale.
Le strade, le piazze o cortili predetti devono consentire
il libero accesso ai mezzi di soccorso dei vigili del
fuoco per le relative operazioni di intervento.
Art.19. REQUISITI DELL'AREA
L'area per la costruzione di un locale deve essere scelta,
oltre che tenendo conto del necessario isolamento,
anche in vista della necessità di realizzare
la simmetria della pianta e la distribuzione delle
uscite per il pubblico, come è prescritto dall'art.35.
Art.20.
I teatri della capacità di oltre 2.000 spettatori
non potranno essere incorporati in edifici adibiti
ad altri usi.
I teatri di capacità inferiore ai 2.000 spettatori
e tutti gli altri locali di qualsiasi capacità
possono essere incorporati in edifici destinati ad
altri usi purché non vi siano parti ad uso promiscuo
e a condizione che nello stesso edificio non esistano
magazzini, laboratori, officine, autorimesse, ecc.,
ovvero si manipolino o siano presenti materie infiammabili
od esplosive.
In uno stesso edificio potranno sussistere più
locali dislocati anche a piani diversi. Ognuno di tali
locali dovrà avere però propri ingressi
ed uscite indipendenti, opportunamente ubicati e sufficienti
a consentire un rapido sfollamento degli spettatori.
Art.21.
I cortili o le vie private di cui all'art.18 dovranno
avere superficie libera sufficiente a contenere, a
giudizio della commissione provinciale di vigilanza,
un adeguato numero di spettatori defluenti dal locale.
Comunque il percorso per raggiungere attraverso tali
cortili o vie private la pubblica via o piazza deve
essere il più breve possibile e mantenuto sempre
libero.
Art.22.
Le strutture (muri, solai, ecc.) di separazione dei
locali da altri edifici o ambienti, devono essere a
tagliafuoco. I muri dovranno avere spessore nudo da
intonaco, non inferiore a cm.50 se in pietrame, a cm.40
se in mattoni pieni o a cm.20 se in calcestruzzo armato,
ovvero anche in spessori minori purché costituiti
da speciali materiali che garantiscano una pari resistenza
al fuoco. Dette strutture dovranno estendersi convenientemente
anche mediante soprelevazione sui tetti circostanti,
per almeno 1 metro, con sommità a passerella
e parapetto resistente al fuoco per l'accesso e le
operazioni dei vigili del fuoco.
I solai e le altre strutture separatrici dovranno avere
resistenza al fuoco non minore di quella sopra prescritta
per i muri.
Art.23. ISOLAMENTO DELLA SCENA
Nei teatri della capacità di oltre 1.000 spettatori,
il perimetro esterno dell'edificio contenente la scena
deve essere isolato per una frazione non inferiore
al 50%.
Per i teatri di capacità inferiore a 1.000 spettatori
e per tutti gli altri locali muniti di palcoscenico
dovrà aversi l'isolamento dell'edificio contenente
la scena per non meno di un terzo del perimetro predetto.
Le distanze minime ammesse tra l'edificio contenente
la scena e gli edifici prospicienti il perimetro libero,
di cui al precedente alinea, saranno stabilite dalla
commissione provinciale di vigilanza avendo riguardo
che, oltre che alle circostanze di cui al secondo e
terzo alinea dell'art.18, anche alla complessità
e pericolosità della scena.
Art.24. ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSI ENTRO IL LOCALE
Nel locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari
alla gestione ed amministrazione, nonché l'abitazione
del custode.
Quest'ultima dovrà avere ingresso indipendente
ed essere separata dal resto del locale con strutture
resistenti al fuoco. Può esservi consentita
una unica porta di comunicazione con il resto del locale,
purché tale porta sia resistente al fuoco e
a chiusura automatica.
Nel locale sono ammessi esercizi di bar, caffè,
ecc., destinati esclusivamente al servizio del locale
stesso; qualora questi esercizi non fossero destinati
esclusivamente al servizio del locale, essi dovranno
avere uscita diretta sulla pubblica via o piazza, da
non computarsi con quella destinata allo sgombero degli
spettatori.
L'ampiezza e l'ubicazione di detta comunicazione verrà
stabilita a giudizio della commissione provinciale
di vigilanza.
Capo II
MATERIALI E STRUTTURE
Art.25. STRUTTURE E MATERIALI CONSENTITI
Art.26. IGNIFUGAZIONE DEI MATERIALI COMBUSTIBILI
Art.27. TETTO
sono stati abrogati dall'art.7 del D.M. 6-7-1983.
Art.28. COLLAUDO DELLE STRUTTURE
Per le prove dei conglomerati cementizi armati, si osserveranno
le disposizioni di legge in vigore.
Copia dei relativi verbali dovrà essere trasmessa
alla commissione provinciale di vigilanza.
Il sovraccarico al quale dovranno essere calcolati i
solai di tutti i locali ed ambienti destinati al passaggio
del pubblico o a magazzini non sarà inferiore
a kg 600 (seicento) per metro quadrato.
Art.29. FINESTRE
Le aperture delle finestre non debbono avere inferriate
né chiusure fisse salvo casi eccezionali e previa
autorizzazione della commissione provinciale di vigilanza.
Capo III
SEPARAZIONE TRA SALA E SCENA
Art.30. AMBIENTI NECESSARI ALLA SCENA ED ALLA SALA E
LORO SEPARAZIONI
Il progetto di un locale deve prevedere tutti gli ambienti
necessari al suo regolare funzionamento, in relazione
alla sua importanza, nonché al genere di spettacolo
cui esso è destinato.
Nei teatri in genere la parte di edificio comprendente
la sala e servizi relativi, deve essere completamente
separata da quella comprendente la scena ed i relativi
servizi.
La separazione tra le predette due parti deve essere
realizzata mediante muro tagliafuoco che, partendo
dalle fondazioni salga ininterrottamente fino a 1 metro
sopra la copertura più elevata.
L'unica apertura ammessa nel muro tagliafuoco di separazione
tra sala e scena è il boccascena.
Può essere ammesso anche qualche passaggio di
servizio purché realizzato attraverso ambiente
intermedio (chiusura di sicurezza), mediante due porte
convenientemente distanziate tra loro. Tale ambiente
intermedio deve avere strutture verticali e orizzontali
resistenti al fuoco e le porte anch'esse resistenti
al fuoco ed a chiusura automatica.
Art.31. SIPARIO DI SICUREZZA
Nei teatri con capacità di 1.000 spettatori ed
oltre, il boccascena deve essere munito di sipario
metallico di sicurezza.
Nei teatri con capacità inferiore ai 1.000 spettatori
e negli altri locali muniti di palcoscenico, la commissione
provinciale di vigilanza stabilirà di volta
in volta se, in relazione alle dimensioni ed alle condizioni
di pericolosità della scena, il boccascena debba
essere munito del sipario di sicurezza.
L'installazione del sipario di sicurezza non è
obbligatoria nei locali adibiti normalmente a spettacoli
cinematografici con capacità, anche superiore
a 1.000 spettatori nei quali, saltuariamente, vengono
effettuate rappresentazioni teatrali o di arte varia,
sempre che il palcoscenico, definito a norma dell'art.61,
comma 2, abbia dimensioni inferiori a mq.120.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALA
Capo I
PLATEA
Art.32. LIVELLO DELLA PLATEA
La platea dei locali di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.17
deve, di regola, essere al livello del piano stradale
di spazi liberi adiacenti.
Qualora speciali condizioni altimetriche delle strade
e spazi liberi adiacenti lo esigessero, potrà
essere ammessa parziale deroga alle norme dell'alinea
precedente.
Per i "locali" di cui ai numeri 2 e 4 dell'art.17,
è ammessa l'ubicazione del pavimento della platea
o sala all'altezza dei piani superiori al livello stradale,
semprechè quando trattasi di locali di cui al
numero 4 dell'art.17 non sussista palcoscenico.
Art.33. LOCALI SOTTO IL LIVELLO STRADALE
Solo eccezionalmente per "locali" capaci di
non oltre 800 spettatori, è ammesso che il pavimento
della sala sia a livello inferiore a quello stradale
purché:
1) l'isolamento dell'edificio contenente la scena (art.18)
sia ottenuto mediante corte ribassata fino al livello
del pavimento del palcoscenico e raccordata a strada
pubblica mediante almeno una rampa a dolce pendio;
2) il boccascena abbia sipario metallico di sicurezza;
3) il piano di platea non sia ad un dislivello superiore
a m.7,50 rispetto al piano di strada;
4) la larghezza dei corridoi di disimpegno fra i posti
a sedere, delle porte e dei corridoi che conducono
all'esterno, nonché delle scale, sia quella
contemplata all'art.35;
5) sia previsto il condizionamento dell'aria dei locali
cui può accedere il pubblico.
Art.34. DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE
I posti a sedere debbono essere distribuiti in gruppi
di non più di dieci file.
Uno o più gruppi di file nel senso longitudinale
della sala costituiscono un settore.
I gruppi di ciascun settore saranno nettamente separati
l'uno dall'altro mediante passaggi trasversali.
Ogni passaggio trasversale deve essere predisposto in
corrispondenza delle porte di uscita situate nelle
pareti laterali.
Fra i posti a sedere e le pareti della sala dovrà
essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore
a m.1,20. Della stessa larghezza minima dovranno essere
tutte le eventuali corsie longitudinali e trasversali.
Per i locali con meno di 150 posti la commissione provinciale
di vigilanza stabilirà di volta in volta la
larghezza da dare alle corsie che, in ogni modo, non
dovrà essere inferiore a m.0,80.
Il numero dei posti di ciascuna fila di ogni settore
non potrà essere maggiore di sedici.
Tutti i passaggi devono essere ininterrotti. E' consentita
soltanto l'interruzione per separazione di posti di
categorie diverse a condizione che essa sia realizzata
a mezzo di cordoni o di altro mezzo analogo prescritto
dalla commissione provinciale di vigilanza.
Nei circhi equestri la prima fila di posti dovrà
distare almeno un metro dalla periferia esterna della
pista.
Art.35. LARGHEZZA DELLE USCITE
Le porte di uscita della sala verso i corridoi di disimpegno,
e quelle che conducono all'esterno, le scale ed i passaggi
in genere debbono avere larghezza utile calcolata come
segue:
1) in ragione di m.1,20 per ogni 100 spettatori che
devono transitarvi quando essi provengono da locali
la cui platea è a piano di strada;
2) in ragione di m.1,20 per ogni 75 spettatori quando
l'esodo avviene percorrendo scale in salita per locali
la cui platea si trovi fino a quota di meno m.7,50;
3) in ragione di m.1,20 per ogni 75 spettatori quando
l'esodo avviene percorrendo scale in discesa di locali
il cui piano di platea sia fino a m.7,50 sul livello
del piano stradale;
4) in ragione di m.1,20 per ogni 65 spettatori quando
l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in discesa
provenienti da locali con platea a quota compresa tra
m.7,50 e m.14 sul livello stradale;
5) in ragione di m.1,20 per ogni 50 spettatori quando
l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in discesa
provenienti da locali con quota compresa fra m.14 e
m.18 sul livello stradale;
6) in ragione di m.1,20 ogni 40 spettatori quando l'esodo
del pubblico avviene percorrendo scale in discesa provenienti
da quote superiori a m.18 sul livello stradale.
Le uscite dalla sala devono, di norma, essere distribuite
con criteri di uniformità e di simmetria rispetto
all'asse longitudinale del locale stesso. Qualora risulti
impossibile per le caratteristiche del locale, dovrà
provvedersi ad assicurare lo sfollamento dei vari settori
con opportuno studio del movimento del pubblico in
uscita e con conseguente dimensionamento dei vari corridoi
di disimpegno interni in modo da offrire in ogni punto
almeno un metro di passaggio per ogni 100 spettatori.
Saranno però sempre rispettate le dimensioni
minime di cui all'art.34.
Le porte di uscita ed i corridoi di disimpegno debbono
avere per quanto possibile larghezza multipla di m.0,60.
In ogni caso non minore di m.1,20.
Art.36. GRADINI NEI PASSAGGI
Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati
i gradini; qualora in via di eccezione venissero concessi,
per impossibilità di superare il dislivello
mediante leggere rampe, dovranno applicarsi le norme
previste per le scale.
Ogni gradino dovrà essere illuminato con apposite
luci da collocarsi ai lati o comunque in modo che ogni
gradino sia visto tanto da chi sale quanto da chi scende.
Art.37. PENDENZA DEI CORRIDOI O PASSAGGI
Eventuale pendenza dei corridoi o passaggi non può
superare il rapporto di 1:20.
Quando il pavimento inclinato finisce su una scala,
la pendenza deve cessare almeno ad una distanza dalla
scala pari alla larghezza di questa.
Art.38. SUPERFICI LEVIGATE
I pavimenti in genere, e i gradini in particolare non
debbono avere superfici eccessivamente levigate.
Eventuali gradini esposti alle intemperie debbono essere
protetti dalla neve e dalle formazioni di ghiaccio.
Capo II
ORDINI DI GALLERIE
Art.39. DISTRIBUZIONE DEI POSTI NEGLI ORDINI
Per quanto riguarda la distribuzione dei posti a sedere,
le dimensioni e la distribuzione dei passaggi longitudinali
e trasversali per i vari ordini di gallerie, valgono
le disposizioni stabilite per la platea, i corridoi
trasversali però debbono essere previsti al
massimo per ogni otto file di posti.
Art.40. ORDINI DI PALCHI
Sono ammessi non più di sei ordini di palchi.
Soluzioni diverse dovranno essere approvate caso per
caso dalla commissione provinciale di vigilanza.
Capo III
SISTEMAZIONE DEI POSTI PER GLI SPETTACOLI
Art.41. SEDILI PERMESSI
Tutti i posti a sedere debbono essere numerati. La distanza
tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente
schienale della fila successiva deve essere almeno
di m.0,75 se in piano, di m.0,82 se su gradini. La
larghezza di ciascun posto dovrà essere almeno
di m.0,50.
Le sedie o poltrone debbono essere saldamente fissate
al suolo ed essere del tipo con sedile a ribaltamento
automatico o per gravità.
Sono ammessi i sedili mobili solo nei palchi.
Art.42. USO DI SEDIE O PANCHE
Qualora in locali non provvisti di installazione permanente
di posti a sedere come stabilito nell'art.41, venisse
concesso da parte delle autorità l'impiego temporaneo
di sedie, queste debbono venire collegate a gruppi
di almeno otto con liste trasversali.
Potrà essere approvato dalla commissione provinciale
di vigilanza altro equivalente modo di fissaggio delle
sedie.
Nei locali di cui sopra è ammesso anche l'uso
delle panche.
La distanza tra file di sedie o di panche resta quella
prescritta nel precedente articolo.
Usandosi sedie, panche o in genere sedili senza braccioli,
la larghezza di ciascun posto prescritta dall'articolo
precedente è ridotta a m.0,45.
Comunque le sistemazioni previste al presente articolo
non sono ammesse per locali di oltre 300 spettatori
esclusi i locali di cui ai commi 5, 6, 7, 8, dell'art.17.
Art.43. DIVIETI PER I SEDILI
E' vietato collocare sedili mobili nei passaggi che
conducono ai posti a sedere.
E' consentito l'uso da parte del pubblico di sedili
ribaltabili aggettanti sui passaggi (strapuntini),
purché computati nel numero dei posti e la luce
netta dei corridoi resti di m.1,20 a strapuntino abbassato.
I sedili destinati agli inservienti nei corridoi dovranno
rialzarsi automaticamente, disponendosi verticalmente
in apposito alloggio.
Accessori, eventualmente applicati allo schienale dei
sedili, non dovranno sporgere dalla superficie esterna
dello stesso in modo da diminuire la luce libera di
passaggio prescritta: ciò nemmeno temporaneamente.
Art.44. POSTI IN PIEDI
Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti
nella sala.
La commissione di vigilanza può concedere posti
in piedi purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
1) che i posti in piedi siano computati agli effetti
della larghezza delle uscite;
2) siano stabilite le aree riservate ai posti in piedi
e tali aree siano delimitate da barriere o cordoni
che non ostacolino gli accessi alle vie di uscita;
3) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato
in relazione alle aree stabilite al precedente comma
in ragione di quattro spettatori per metro quadro.
Art.45. AREE PER POSTI IN PIEDI
Le aree previste nel precedente articolo per i posti
in piedi possono essere disposte soltanto posteriormente
ai posti a sedere lasciando sempre libere le aperture
di entrata e di uscita.
Il numero dei posti assegnati per ciascuna area deve
essere indicato con cartelle affisse in prossimità
dell'area stessa ed in posizione approvata dalla commissione
provinciale di vigilanza.
Capo IV
CONTROLLO ALL'INGRESSO - GUARDAROBA
Art.46. BARRIERE O CORDONI PER AVVIARE IL PUBBLICO
La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire
intralcio all'uscita del pubblico in caso di emergenza.
Le eventuali barriere destinate a facilitare i controlli
del pubblico dovranno potersi spostare senza essere
travolte, per effetto della sola spinta verso l'esterno,
senza che venga ristretta la larghezza dei passaggi
verso le uscite.
E' preferibile che le barriere siano tenute con cordoni
fissati mediante ganci o collegamenti automatici che
si sgancino facilmente sotto la pressione del pubblico.
Le barriere o cordoni dovranno essere aperti o rimossi
non appena cessata la necessità del loro uso
e ad ogni modo prima del termine dello spettacolo.
Art.47. GUARDAROBA
Il guardaroba è obbligatorio per tutti i locali.
La sua disposizione deve essere particolarmente curata
in modo che il servizio avvenga senza intralcio o creazione
di controcorrenti nella circolazione del pubblico.
La commissione di vigilanza potrà concedere deroga
in relazione all'importanza del locale ed al tipo dello
spettacolo.
Tale concessione dovrà essere inserita nel verbale
di visita.
Capo V
SCALE
Art.48. COSTRUZIONE
Le scale devono avere strutture portanti in cemento
od altre di equivalente resistenza al fuoco, il marmo
e le pietre usate per i gradini debbono avere solo
funzione di rivestimento.
Le scale debbono avere ringhiere o balaustre atte a
sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare
da un rapido e disordinato afflusso del pubblico anche
se provocato da panico; avere soffitto in cemento armato
o in altra struttura resistente al fuoco.
Art.49. ILLUMINAZIONE E AERAZIONE
Le scale debbono essere convenientemente illuminate
e aerate.
Art.50. DISTRIBUZIONE
Le scale debbono essere di norma distribuite simmetricamente
rispetto all'asse longitudinale del locale.
Ogni ordine di posti deve avere almeno due scale esclusivamente
ad esso destinate, una per ciascun lato.
Nei locali provvisti di una o più gallerie o
ordini di palchi l'ampiezza delle uscite dal piano
di platea verso l'esterno deve essere commisurata per
dimensioni e disposizione al numero totale dei posti
del locale nonché alla quota della platea stessa,
secondo le norme contenute nell'art.35.
L'ampiezza delle scale a servizio degli eventuali ordini
di galleria o palchi, deve essere commisurata al numero
di posti dei singoli ordini e alla quota delle uscite
delle gallerie o palchi rispetto al piano di platea.
Dette scale sboccheranno in altri corridoi o disimpegni
opportunamente dimensionati che conducono alle uscite
verso la strada.
Può essere ammesso che la scala conduca al piano
terreno sulla strada o su un atrio, qualora in esso
esistano passaggi ed uscite verso l'esterno, esclusivamente
riservato al servizio della scala e di larghezza corrispondente.
Art.51. GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI
I gradini debbono essere di pianta rettangolare, avere
una pedata non inferiore a cm.30 ed alzata non superiore
a cm.17.
Le rampe delle scale debbono essere rettilinee, avere
non meno di tre gradini e non più di quindici.
I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle
scale senza allargamenti o restringimenti.
Sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari
che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale
a quella della scala.
Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti
delle scale per un'altezza di m.2 dal pavimento.
Tutte le scale saranno munite di corrimano collocati
entro un incavo del muro o comunque sporgenti non oltre
cm.8.
Le estremità di tali corrimano dovranno rientrare
con dolce raccordo nel muro stesso.
E' ammessa la fusione di due rampe di scale in unica
rampa, purché questa abbia la larghezza uguale
alla somma di quelle.
Per scale di larghezza superiore a m.3 la commissione
provinciale di vigilanza potrà prescrivere il
corrimano centrale.
Art.52. SCALE ESTERNE PER SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO
A giudizio della commissione provinciale di vigilanza
e per locali di particolare importanza, potrà
essere richiesto che sulle parti esterne dell'edificio
della sala e della scena siano collocate scale metalliche
fisse esterne che consentano ai vigili del fuoco l'accesso
ai vari piani del fabbricato ed al tetto.
Tali scale potranno avere inizio all'altezza da m.4
a m.5 dal suolo e finiranno sul tetto con corrimano
superanti il tetto stesso, seguendone il pendio fino
al colmo.
Capo VI
USCITE - CORRIDOI
Art.53. DISPOSIZIONI PER LE USCITE
Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo
vanno computati per intero i vani d'ingresso, purché
dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno
(così sostituito dalla circolare 16-6-1980,
n.13473).
I passaggi attraversanti caffè, bar, ed altri
servizi non saranno calcolati.
La misurazione della larghezza delle porte e dei passaggi
sarà fatta nel punto dove la luce è minore.
In nessun caso un locale potrà avere meno di
tre uscite all'esterno.
Art.54. TIPI DI PORTE AMMESSI
Unico tipo di porta ammesso è quella a due battenti
rigidi aprentisi verso l'esterno, o, per la sala, verso
gli eventuali corridoi, atrii o scale.
I battenti delle porte sugli stipiti non debbono essere
inferiori a cm.2.
Le porte d'ingresso debbono poter servire anche per
l'uscita del pubblico; pertanto saranno del tipo a
ventola, i cui battenti debbono fissarsi automaticamente
nella posizione di massima apertura in direzione della
uscita verso l'esterno.
Art.55. INGOMBRO DEI SERRAMENTI
I battenti delle porte non debbono ostruire, quando
aperti, passaggi o corridoi.
Quando i battenti sono completamente aperti debbono
fissarsi automaticamente nella posizione di massima
apertura.
Le porte che danno sulle scale non debbono mai aprirsi
direttamente su una rampa ma su un pianerottolo e in
modo che la larghezza di questo non sia ridotta dai
battenti.
Art.56. DISPOSIZIONI SULLA CHIUSURA DELLE PORTE
I serramenti e le porte di uscita debbono avere un sistema
di chiusura a barre di comando o altro sistema equivalente
da approvarsi dalla commissione provinciale di vigilanza.
Questi devono comunque consentire che la pressione
esercitata dal pubblico sulla sbarra o su uno qualsiasi
dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura completa
del serramento.
Le barre di comando debbono essere applicate orizzontalmente
a m.0,90 dal suolo a ciascuno dei due battenti delle
porte.
Le porte destinate esclusivamente a uscite di sicurezza
debbono portare ben visibile, in caratteri di appropriata
dimensione, la dicitura "Uscita di sicurezza"
- "Apertura a spinta".
Art.57. COSTRUZIONE DEI SERRAMENTI
Le porte devono essere di costruzione robusta, senza
applicazione di vetri, a meno che si tratti di vetri
infrangibili o che non possano produrre, rompendosi,
frammenti pericolosi. Tale applicazione va comunque
limitata alla metà superiore della porta.
Le porte costruite interamente in vetro infrangibile
sono consentite soltanto come porte d'ingresso dalla
strada al locale, quando particolari esigenze di ordine
estetico lo richiedano.
Art.58. OSTACOLI ALLA APERTURA DELLE PORTE E LORO VISIBILITÀ'
E' vietata la immobilizzazione delle porte anche mediante
una semplice legatura con cordicella. Superiormente
a tutte le porte di uscita verrà applicata una
scritta luminosa con la dizione "Uscita"
posta in chiara evidenza e opportunamente dimensionata,
a non meno di 2 metri dal suolo.
Art.59. DISPONIBILITA' DELLE USCITE
Alla fine degli spettacoli le porte di uscita di cui
il locale dispone debbono poter essere utilizzate dal
pubblico (così sostituito da CIRC. n.72/1971).
Capo VII
ACUSTICA
Art.60 ACUSTICA E ISOLAMENTO ACUSTICO
Le sale destinate a spettacoli, concerti e conferenze
debbono essere realizzate in modo da garantire il soddisfacimento
dei seguenti principali requisiti dal punto di vista
acustico:
a) sufficiente densità dell'energia sonora in
ogni punto dell'ambiente per garantire una buona udibilità;
b) opportuna durata della coda sonora in relazione alla
destinazione ed al volume dell'ambiente;
c) assenza di fenomeni di eco, distorsione e sufficiente
isolamento acustico per impedire il propagarsi dei
disturbi dall'esterno verso la sala e viceversa.
I materiali impiegati, al fine di assicurare le buone
condizioni acustiche sopraindicate, debbono essere
incombustibili.
Le caratteristiche di tali materiali, sia dal punto
di vista delle proprietà acustiche che da quello
della incombustibilità, devono risultare da
certificato rilasciato da laboratori ufficiali dello
Stato.
Titolo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA
Capo I
SCENA
Art.61. EDIFICIO CONTENENTE LA SCENA PROPRIAMENTE DETTA
Abrogato dall'art.7 del D.M. 6-7-1983.
Art.62. SCENA
Nei teatri la scena comprende:
a) il palcoscenico col retropalco e le quinte laterali;
b) il sottopalco o i sottopalchi;
c) le gallerie di manovra;
d) i piani forati.
Art.63. ALTEZZA DELLA SCENA
Il piano di copertura della scena deve risultare sopraelevato
rispetto al punto più alto della copertura della
sala di almeno m.6 per i grandi palcoscenici e di almeno
m.2 in tutti gli altri casi, in modo che le fiamme
ed il fumo prodotti da un eventuale incendio nella
scena stessa non vadano ad invadere la sala.
Art.64. DISPOSIZIONI PER LA SCENA
Nella scena propriamente detta sono vietati camerini,
magazzini, ecc., e la destinazione di qualsiasi parte
ad altro uso che non sia in funzione immediata della
rappresentazione offerta al pubblico.
Ogni apertura nei muri perimetrali della scena deve
essere munita di serramenti resistenti al fuoco e a
chiusura automatica.
Aperture di dimensioni eccezionali destinate al passaggio
di scene ingombranti, saranno ubicate e munite di serramenti
resistenti al fuoco a giudizio della commissione provinciale
di vigilanza.
Art.65. POSTI DI DEPOSITO DI MATERIALI SULLA SCENA
Nei teatri, gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi
che, per necessità dello spettacolo del giorno,
non possono essere depositati nei magazzini, possono
venire collocati nella scena soltanto in luoghi all'uopo
destinati e comunque in modo da non ingombrare i passaggi.
Capo II
CORRIDOI, SCALE, PORTE, USCITE VERSO L'ESTERNO
Art.66. CORRIDOI DI DISIMPEGNO DELLA SCENA
Ad eccezione dei magazzini, che possono comunicare direttamente
con la scena essendone separati da porte resistenti
al fuoco, tutti i locali della scena debbono accedere
su corridoi di disimpegno situati all'interno della
scena stessa.
La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente
al facile movimento degli artisti e delle masse e non
potrà essere inferiore a m.1,50 per quelli al
piano di palcoscenico e a m.1,20 per quelli ai piani
superiori.
I corridoi devono condurre all'esterno con breve e facile
percorso, attraverso passaggi e scale di sicurezza,
della larghezza minima di m.1,20 ubicati simmetricamente
ai due lati della scena.
Il numero delle scale sarà determinato in relazione
alla importanza della scena ed alle necessità
funzionali e di sicurezza.
Le porte, i corridoi e le scale dovranno inoltre avere
la larghezza libera complessiva commisurata ad almeno
m.1,20 per ogni 100 persone che possono, per qualsiasi
motivo, trovarsi riunite nella scena.
Art.67. SCALE A PROVA DI FUMO
Nei teatri più importanti la commissione di vigilanza
potrà richiedere che alcune scale di sicurezza
siano a prova di fumo.
Le scale a prova di fumo debbono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
1) essere racchiuse fra muri e solai tagliafuoco;
2) avere aperture lungo uno dei muri esterni (verso
strada e corti) per dare accesso a ballatoi scoperti
o terrazze aperte su cui sbocchino tutti i locali ai
quali la scala serve;
3) i serramenti delle porte, che dalle scale danno sui
detti ballatoi o terrazze, debbono essere del tipo
resistenti al fuoco ed a chiusura automatica;
4) l'aerazione della scala deve essere effettuata mediante
lucernario od apertura situata nella parte più
elevata, entrambi muniti di serramenti facilmente manovrabili
tanto per la apertura che per la chiusura con sistema
da approvarsi dalla commissione provinciale di vigilanza.
Art.68. USCITE AI PIANI DI MANOVRA
Nei teatri propriamente detti ogni ripiano della scena
(gallerie di manovra, piani forati, ecc.) deve essere
provvisto di porte resistenti al fuoco e con chiusura
automatica, che diano all'esterno in modo da servire
di uscita al personale di scena ed ai vigili del fuoco
per l'attacco di eventuale incendio dall'esterno.
Art.69. SCALE E RIPOSTIGLI VIETATI
Le scale a chiocciola sono da evitare e solo eccezionalmente
possono essere autorizzate per servizi secondari.
Sono vietati i ripostigli sotto le scale.
Capo III
SIPARIO DI SICUREZZA
Art.70. FUNZIONAMENTO DEL SIPARIO DI SICUREZZA
Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione,
resistente al fuoco e a tenuta di fumo, della sala
dal palcoscenico.
Esso deve, di regola, funzionare a discesa verticale.
Detto sipario deve chiudersi con velocità non
minore di m.0,25 al secondo e resistere ad una pressione
di almeno kg.45 per metro quadro senza che si verifichino
inflessioni che possono compromettere il suo sicuro
funzionamento.
Il sipario in posizione abbassata deve fare battuta
sul piano di palcoscenico in corrispondenza del muro
tagliafuoco sottostante.
Art.71. COMANDO DEL SIPARIO DI SICUREZZA
I comandi del sipario di sicurezza debbono essere ubicati
in condizioni tali da consentirne facile e sicura manovra
nonché completa visibilità del sipario
stesso durante l'operazione di discesa.
Art.72. PROTEZIONE DEL SIPARIO DI SICUREZZA
Il sipario di sicurezza sarà protetto dal lato
scena con dispositivo di pioggia di raffreddamento
o automatica o a comando. Detto comando sarà
situato nello stesso punto del comando del sipario.
Tutte le decorazioni interne alla apertura del boccascena
chiusa dal sipario di sicurezza, dovranno essere fatte
con materiale resistente al fuoco.
Le norme per la costruzione e le prescrizioni relative
al funzionamento del sipario metallico, sono specificamente
indicate nell'allegato B.
Capo IV
LUCERNARI ED APERTURE PER REGOLARE IL TIRAGGIO IN CASO
DI INCENDIO
Art.73. APERTURA E TIRAGGIO
La copertura della scena dovrà presentare nella
sua parte più alta e più lontana dal
boccascena una o più aperture di ampiezza tale
da consentire un efficace tiraggio in caso di incendio;
tali aperture, sopraelevate sul piano del tetto dovranno
essere munite di serramenti con congegni di apertura
e di chiusura che possano funzionare sia a comando
che automaticamente (per azione termica).
Art.74. CAVEDI DI TIRAGGIO
Qualora esistessero ambienti interposti fra il palcoscenico
ed il resto dell'edificio, dovranno essere creati uno
o più cavedi, sprovvisti di qualsiasi apertura
nelle pareti, al fine di convogliare, oltre il tetto,
i prodotti della combustione.
La sezione complessiva utile dei cavedi e quella delle
aperture di sfogo in sommità dovranno essere
tali da consentire un efficace tiraggio.
Capo V
CAMERINI E CAMERONI
Art.75. UBICAZIONE
I camerini e cameroni per artisti debbono essere sistemati
nell'edificio della scena, esternamente ai muri perimetrali
della scena propriamente detta.
Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena
e con l'esterno, devono avvenire esclusivamente a mezzo
dei corridoi di disimpegno e delle scale previsti dall'art.66.
Nessuna installazione, neppure provvisoria dei camerini
e cameroni per artisti, può essere concessa
nell'ambiente della scena propriamente detta, ivi compreso
naturalmente il sottopalco.
Art.76. AERAZIONE
I camerini e cameroni per artisti devono essere aerati
direttamente mediante finestre prospicienti all'esterno
di superficie non inferiore a mq.0,80.
Si potranno consentire finestre che si aprano su chiostrini
di ventilazione, qualora la aerazione realizzata in
tal modo venga riconosciuta sufficiente.
Art.77. AMPIEZZA E SERVIZI
I camerini devono avere di massima una superficie non
inferiore a mq.4, debbono essere riscaldati razionalmente
nella stagione fredda (circa 18oC) ed essere muniti
ciascuno di un lavabo ad acqua corrente. I cameroni
collettivi debbono avere una superficie adeguata al
numero delle persone contenibili, essere muniti di
un numero di lavabi ad acqua corrente proporzionato
al numero delle persone cui sono destinati (di massima
un lavabo ogni sei persone). Detti cameroni potranno,
per il tempo strettamente necessario, essere destinati
per effettuare prove a settori a condizione che esistano
camerini in numero adeguato per gli artisti o le comparse
impegnate nelle prove in atto (così modificato
da CIRC. 24-1-1963, n.12).
Capo VI
LABORATORI, MAGAZZINI E IMPIANTI AUSILIARI
Art.78. LABORATORI
I laboratori a servizio del teatro debbono essere ubicati
di norma nell'edificio della scena e sempre esternamente
ai muri perimetrali della scena propriamente detta.
Tali laboratori saranno eventualmente serviti da scale
o montacarichi che conducano nei corridoi di disimpegno
della scena.
Ciascun laboratorio deve essere di costruzione resistente
al fuoco, avere serramenti pure resistenti al fuoco,
nonché finestre di aerazione diretta verso l'esterno
ed almeno una uscita su ballatoi o terrazze scoperte
che conducano a scale di servizio.
Possono esistere comunicazioni tra laboratori ed altri
locali, purché a mezzo di porte resistenti al
fuoco ed a chiusura automatica.
Art.79. MAGAZZINI
I magazzini debbono corrispondere costruttivamente alle
stesse norme dei laboratori. Può, però,
essere ammessa per taluni magazzini una comunicazione
diretta col palcoscenico. L'apertura di comunicazione
con questo deve essere munita di serramento resistente
al fuoco ed a chiusura automatica.
I magazzini debbono essere normalmente chiusi e restare
aperti il tempo strettamente necessario per lo spostamento
dei materiali.
Art.80. RETE DI SICUREZZA
Nella costruzione dei locali dove possano svolgersi
esercizi acrobatici a considerevole altezza, debbono
essere predisposti opportuni attacchi per la installazione
di trapezi e simili attrezzi, nonché per la
rete di sicurezza.
Art.81. SCUDERIE
Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero
di animali debbono essere assolutamente separati dalla
sala.
Se gli animali che occorrono per le rappresentazioni
permangono stabilmente nel locale, essi debbono essere
tenuti in ambienti indipendenti da quelli dove si svolge
lo spettacolo, con separazione munita di robuste porte.
Titolo VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE CINEMATOGRAFICHE
Capo I
COSTRUZIONE
Art.82. CABINE PROIEZIONE
La pianta della cabina di proiezione dovrà essere
proporzionata al numero ed all'ingombro degli apparecchi
che vi saranno installati. In ogni caso dovrà
essere osservato un libero passaggio di larghezza minima
di m.0,80 dal lato di lavoro di ciascun proiettore,
di m.0,60 posteriormente e di m.0,50 dal lato non di
lavoro del proiettore.
Le dimensioni delle cabine debbono essere comunque non
inferiori a m.2,00 nel senso dell'asse di proiezione
e di m.2,50 nel senso trasversale e m.2,20 di altezza
(così sostituito da CIRC. 29-7-1971, n.72).
Art.83. STRUTTURE E ACCESSI
La cabina di proiezione deve essere costruita con struttura
muraria. Oltre che dall'esterno, l'accesso alla cabina
può avvenire anche dall'interno, in tal caso
tramite disimpegno munito di porte incombustibili tra
loro distanti non meno di un metro (così sostituito
da CIRC. 29-7-1971, n.72).
Art.84. AERAZIONE DELLA CABINA
Si omette poiché abrogato.
Art.85. APERTURE PRESCRITTE NELLE PARETI DELLA CABINA
Le feritoie di proiezione, di spia e di riflettori del
palcoscenico devono essere munite di cristalli di idoneo
spessore e non devono avere dimensioni superiori alle
necessità funzionali. Le cabine devono essere
opportunamente aerate (così sostituito da CIRC.
29-7-1971, n.72).
Capo II
IMPIANTI ED ATTREZZATURE
Art.86. IMPIANTI ELETTRICI
Per quanto riguarda gli impianti elettrici, dovranno
osservarsi le norme di cui all'allegato "A"
con le seguenti avvertenze:
a) tutti gli interruttori, valvole, resistenze, trasformatori,
ecc., debbono essere protetti;
b) la illuminazione della cabina deve essere abbondante
e dovrà ottenersi esclusivamente mediante lampade
elettriche fisse; almeno una di tali lampade dovrà
essere alimentata dalla rete della illuminazione di
sicurezza;
c) il quadro per la distribuzione della corrente deve
avere nel circuito dell'apparecchio per le proiezioni,
un voltometro di rete ed amperometro di alimentazione;
d) nei quadri di distribuzione non sono ammessi conduttori
in metallo nudo a meno che non siano muniti di idonea
protezione in vetro o lamiera forata, posta a conveniente
distanza dai conduttori stessi.
Art.87. INTERRUTTORI E COMANDI
L'impianto elettrico della cabina nel suo complesso,
escluso soltanto un circuito dell'illuminazione di
sicurezza deve essere comandato da un interruttore
generale posto fuori della cabina in prossimità
della porta di accesso.
L'interruttore, facilmente visibile ed accessibile,
deve essere indicato con una targa rossa portante la
dicitura "Interruttore generale della cabina".
Nella cabina possono essere installati soltanto quegli
impianti a forte intensità di corrente che sono
destinati alla proiezione, alla illuminazione, al riscaldamento
ed all'aerazione della cabina.
Deve pure essere installato nella cabina un comando
della illuminazione generale della sala.
Tanto tale comando, quanto altri comandi di circuiti
di illuminazione parziale, debbono essere del tipo
con comando a distanza ed i circuiti comandati non
debbono passare attraverso la cabina o l'anticabina
per evitare interruzioni in caso d'incendio.
Fa eccezione il comando della illuminazione di sicurezza
che deve avvenire anche direttamente dalla cabina e
che deve essere collegato con relais funzionante a
rottura di pellicola.
Art.88. IMPIANTI ELETTRICI
Macchine elettriche, trasformatori, convertitori, resistenze,
interruttori, valvole di sicurezza, prese di corrente
e simili apparecchi che nell'uso normale possono generare
riscaldamenti o scintille, debbono avere installazione
fissa ed essere opportunamente protetti anche dal possibile
contatto con materiali infiammabili da griglie di protezione.
Art.89. DEPOSITO E AVVOLGIMENTO PELLICOLE
Nella cabina deve essere prevista idonea custodia delle
pellicole (così sostituito da CIRC. 29-7-1971,
n.72).
Art.90. APPARECCHIO DI PROIEZIONE
L'apparecchio di proiezione deve avere dispositivi che
provvedano:
a) ad intercettare sicuramente il fascio luminoso diretto
sulla pellicola mediante un dispositivo automatico
che entri in funzione quando la velocità della
pellicola scenda al disotto del limite di 12 fotogrammi
al secondo;
b) a raffreddare il fotogramma in proiezione per rendere
impossibile l'accensione della pellicola anche con
un rallentamento della velocità di svolgimento,
fino alla minima velocità di proiezione.
c) a far sì che arrestandosi la marcia, o semplicemente
rallentandosi sino ad una velocità di 8 fotogrammi
al secondo o rompendosi la pellicola, si produca istantaneamente
lo spegnimento della sorgente luminosa del proiettore,
l'arresto del motore, l'accensione della illuminazione
normale e quella sussidiaria della sala e servizi;
d) con unico comando a mano, atto a produrre gli effetti
di cui al comma c) quando il meccanismo automatico
non abbia funzionato onde limitare la temperatura di
regime degli organi meccanici fra i quali scorre la
pellicola ad un massimo di 40oC al di sopra della temperatura
ambiente.
I dispositivi di cui sopra debbono essere incorporati
nella macchina di proiezione e collegati con essa in
modo tale che non sia possibile mettere in azione il
proiettore se tutti i dispositivi stessi non siano
funzionanti.
Le pellicole durante la proiezione debbono essere avvolte
su bobine metalliche, o altrimenti resistenti al fuoco,
racchiuse in apposite scatole metalliche.
Capo III
MEZZI DI SPEGNIMENTO INCENDI
Art.91. PICCOLI MEZZI DI SPEGNIMENTO
Nella cabina deve essere tenuto un estintore a secco
o a CO2 ed uno idrico ed inoltre una coperta di amianto
di mq.2 con il lato minore di m.1,40.
Tale materiale deve essere tenuto in vista ed a portata
di mano dell'operatore.
Art.92. MANOVRA DI INCENDIO
Si omette poiché abrogato.
Capo IV
DISPOSIZIONI PER I LOCALI IN CUI SI PROIETTANO SOLTANTO
PELLICOLE DI SICUREZZA
Art.93.
Non è necessaria la costruzione della cabina
in quei locali nei quali vengono proiettate soltanto
le "pellicole di sicurezza" e cioè
quelle che a contatto con una fiamma o un corpo incandescente,
bruciano lentamente senza produzione di fiamma e di
apprezzabile fumo, senza che la combustione si propaghi
velocemente alle parti vicine, allontanando la fiamma
od il corpo incandescente la pellicola di sicurezza
in brevissimo tempo si spegne.
L'apparecchio di proiezione di formato ridotto, nel
quale debbono essere passate soltanto "le pellicole
di sicurezza", può essere collocato in
un punto qualunque della sala purché, a mezzo
di una robusta separazione, sia tenuto distante almeno
m.2,00 dagli spettatori e dalle uscite e non ostacoli
in alcun modo il rapido sfollamento della sala.
Piccoli mezzi di estinzione incendi (un estintore od
un secchio di acqua con spugna) saranno tenuti a portata
di mano, presso l'apparecchio di proiezione.
Capo V
DISPOSIZIONI PER I PICCOLI APPARECCHI CINEMATOGRAFICI
AUTOMATICI
Art.94.
Gli apparecchi di proiezione cinematografici funzionanti
automaticamente (per esempio con l'introduzione di
una moneta o di un gettone) potranno utilizzare soltanto
"pellicole di sicurezza" di cortometraggio,
racchiuse in carter metallico ed illuminate da una
lampada ad incandescenza a debole emanazione di calore.
L'interno di ciascun apparecchio dovrà essere
ben ventilato per evitare un aumento esagerato della
temperatura, come pure l'accumularsi di gas suscettibili
d'infiammarsi.
Dovrà essere predisposto un dispositivo per togliere
automaticamente la corrente di alimentazione della
lampada elettrica nel caso di improvviso arresto nello
svolgimento della pellicola.
Gli apparecchi dovranno essere solidamente fermati sul
pavimento o al muro dell'ambiente ed in modo da non
ostacolare la libera circolazione del pubblico.
In prossimità di ciascun apparecchio dovrà
sempre trovarsi a portata di mano un secchio d'acqua.
Titolo VII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LOCALI ALL'APERTO O PER
LOCALI NON COSTRUITI PER DESTINAZIONE A PUBBLICI SPETTACOLI
Capo I
Art.95. (per gli impianti sportivi vedi D.M. 25-8-1989)
I locali di pubblico spettacolo all'aperto, di cui al
comma 7 dell'art.17, debbono rispondere, in quanto
consentito dalle loro caratteristiche speciali, alle
norme di sicurezza ed igieniche stabilite nel presente
regolamento, salvo disposizioni particolari per essi
previste in questo titolo.
Art.96.(per gli impianti sportivi vedi D.M. 25-8-1989)
Tutti i locali di pubblico spettacolo all'aperto, quando
la loro capienza superi i 30 mila spettatori debbono
essere provvisti all'esterno di selezionatori, opportunamente
ubicati, che assicurino una regolare ed ordinata affluenza
del pubblico agli ingressi dei vari settori.
Essi debbono inoltre essere circondati da zona completamente
libera, riservata esclusivamente ai pedoni, di superficie
non inferiore a mq.1 per ogni spettatore.
All'esterno di tale zona, che deve essere servita da
una adeguata rete stradale, debbono essere previsti
piazzali per autoparcheggi e per sosta di mezzi di
trasporto pubblici.
Artt. 97-98-99-100-101-102-103.
Inerenti gli impianti sportivi, si omettono in quanto
sostituiti dalle disposizioni contenute nel D.M. 25-8-1989.
PISCINE
Art.104.
L'agibilità delle piscine è subordinata
all'osservanza delle norme sanitarie stabilite dal
medico provinciale dalle quali deve risultare il sistema
di depurazione dell'acqua ed il numero dei cicli giornalieri
di rinnovo della medesima.
Art.105.
Le pareti della vasca debbono essere perpendicolari
e rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore
chiaro da impiegarsi anche per il fondo della vasca.
Le testate dei lati corti della piscina, per almeno
una profondità di m.0,80 debbono avere pareti
perfettamente piane allo scopo di assicurare una regolare
virata.
La vasca deve essere circondata da ogni lato da una
banchina di larghezza non inferiore a m.1,50 rivestita
di materiale antisdrucciolevole.
Art.106.
Per la zona riservata agli impianti per i tuffi debbono
essere osservate le seguenti norme:
a) sia i trampolini che le piattaforme debbono essere
rivestiti di una stuoia di fibre di cocco;
b) le piattaforme di lancio, da m.5 e m.10 di altezza,
debbono essere rigide e misurare non meno di m.5 di
lunghezza e m.2 di larghezza con recinzione su tre
lati;
c) la scaletta di accesso deve essere inclinata ed interrotta
da un ripiano in corrispondenza della piattaforma di
m.5;
d) la profondità dell'acqua nelle zone di lancio
deve essere la seguente:
- 1) per i trampolini (altezza dal pelo dell'acqua da
m.1 a m.3); profondità m.3,50 con larghezza
della fossa sottostante al trampolino di almeno m.7;
- 2) per le piattaforme (altezza dal pelo dell'acqua
da m.5 a m.10): profondità di almeno m.5 con
larghezza della fossa sottostante alla piattaforma
di almeno m.8 e lunghezza di almeno m.18. Alla fine
dei 18 metri occorre prevedere uno scivolo.
Art.107.
La capacità del pubblico di una piscina deve
essere calcolata in relazione o al volume dell'acqua,
nella misura di mc.3 per ogni bagnante, o alla superficie
dello specchio dell'acqua, nella misura di mq.2 per
ogni bagnante.
La superficie complessiva del solarium deve essere non
minore del doppio di quella dello specchio d'acqua.
Art.108.
L'accesso alla piscina deve avvenire unicamente attraverso
un passaggio obbligato munito di docce e zampilli che
garantiscano le perfette pulizie del bagnante.
Art.109.
Gli impianti igienici debbono comprendere almeno:
a) due docce per ogni 40 bagnanti;
b) un gabinetto e due orinatoi per ogni 60 uomini;
c) un gabinetto per ogni 30 donne.
Il rapporto uomini donne si può valutare 4 a
1.
Art.110.
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato
da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla sezione
salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero
muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi
a mare rilasciati da società autorizzata dal
Ministero della marina mercantile (così sostituito
da D.M. 25-8-1989).
PISTE AUTOMOBILISTICHE
Art.111.
Piste ad anello chiuso in velodromi:
a) debbono essere adottate strutture che garantiscono
sia la indeformabilità dell'anello che la resistenza
alla usura del manto superficiale;
b) l'ingresso dall'esterno dei corridoi deve avvenire
mediante un raccordo che consente l'imbocco nel senso
della utilizzazione della pista stessa. Tale raccordo
deve essere assolutamente inaccessibile al pubblico;
c) la zona interna della pista deve essere provvista
di una banchina di riposo di larghezza non inferiore
a m.1, posta allo stesso livello del terreno e realizzata
con lo stesso materiale della pista;
d) la zona esterna deve essere delimitata da una rete
metallica a protezione del pubblico;
e) deve essere previsto un recinto di concentramento
dei corridori non in gara, lontano dalla zona di partenza.
Art.112.
L'agibilità della pista, in relazione ai mezzi
che su di essa debbono essere impiegati, deve essere
concessa dalla commissione dopo l'esame dei calcoli
di progetto dai quali risulti la velocità massima
con fondo bagnato e asciutto, prevista per la pista
stessa.
Art.113.
Le piste in terra battuta possono essere utilizzate
solo per gare ciclistiche.
Art.114.
Il pubblico può essere ammesso nella zona interna
alla pista solo quando vi si possa accedere mediante
sottopassaggio o cavalcavia. La zona ad esso riservata
deve essere limitata da rete metallica e distante dal
bordo della pista non meno di 10 metri.
Art.115.
Per la loro agibilità debbono essere osservate
le seguenti norme:
a) il fondo stradale deve essere di natura uniforme
e in buone condizioni. Debbono essere evitate in modo
assoluto riparazioni che per qualità di materiali
impiegati o insufficienza nel periodo di costipazione
non assicurino la necessaria uniforme consistenza e
aderenza al fondo di corsa;
b) la larghezza della sede stradale, in rettilineo,
deve essere non inferiore agli 8 metri;
c) la larghezza della sede stradale in curva deve essere
possibilmente maggiore e mai minore di quella in rettilineo;
d) gli spigoli vivi dei fabbricati situati ai margini
delle curve debbono essere opportunamente ricoperti
da adeguati rivestimenti, come balle di paglia e simili;
e) i posti di rifornimento debbono essere collocati
esclusivamente lungo tratti rettilinei all'esterno
e sulla destra della sede stradale;
f) nei punti più pericolosi del percorso debbono
essere installati apparecchi telefonici e di segnalazioni
che assicurino il collegamento con i posti di partenza
e di direzione della corsa;
g) il pubblico deve essere tenuto a distanza non inferiore
ai m.3 dalla sede stradale; esso deve essere in ogni
caso escluso, mediante recinzioni non valicabili, dalle
zone all'esterno delle curve.
IPPODROMI
Art.116.
La pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di
sosta dei cavalli debbono essere recintati con staccionate
o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo
da essere completamente isolati dal pubblico, il quale
non deve avervi accesso.
Qualora il pubblico fosse ammesso all'interno della
pista o in ogni caso in cui non possa essere evitato
il transito degli spettatori in zone utilizzate anche
per il passaggio dei cavalli, queste ultime debbono
essere provviste di aperture, munite di infissi tali
che non consentano il contemporaneo transito dei cavalli
e degli spettatori.
Per la giuria deve essere prevista una torretta o una
tribuna da porsi al centro del campo per le corse al
trotto, all'esterno della pista, all'altezza del palo
d'arrivo, per le corse al galoppo, completamente isolata
dal pubblico mediante una recinzione in rete metallica
di altezza non inferiore ai m.2,20.
Per le corse al trotto deve essere prevista anche una
tribunetta sopraelevata, all'interno delle piste, per
il giudice di partenza. Anch'essa deve essere isolata
dal pubblico.
FIERE, ESPOSIZIONI, PROIEZIONI DA AUTOFURGONI
Art.117. FIERE - PARCHI DI DIVERTIMENTO
In occasione di impianti di fiere, parchi di divertimento
e simili locali all'aperto di rilevante importanza
a giudizio delle autorità di pubblica sicurezza,
la commissione provinciale di vigilanza dovrà
assicurarsi:
1) che la località prescelta per l'impianto della
fiera o parco sia sufficientemente isolata, ai fini
della propagazione degli incendi;
2) che esistano in luogo impianti idraulici adatti per
la protezione contro gli eventuali incendi o, in mancanza,
siano portati in luogo a cura degli esercenti idonei
mezzi di estinzione;
3) che la distanza tra padiglione e padiglione o fra
i carriaggi di trasporto sia sufficiente per evitare
che l'incendio dell'uno possa trasmettersi all'altro.
A tale scopo si curerà che i padiglioni con
scarsa consistenza di materiale combustibile siano
alternati con altri, sì da aumentare le distanze
utili di isolamento;
4) che ogni attrezzo, struttura, o meccanismo sia atto
all'uso cui è destinato e che la manutenzione
ne sia curata giornalmente dagli esercenti;
5) che nessun pericolo possa derivare a causa del funzionamento
del locale al pubblico che lo frequenta, né
a quello che abita o che passa nelle vicinanze;
6) che siano eliminate cause di incendio non solo nei
padiglioni, ma anche nei parcamenti di carri di trasporto
del materiale e del personale addetto alle varie carovane.
Art.118. PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN FIERE O ESPOSIZIONI
In occasione di fiere, esposizioni e simili, potranno
essere autorizzate proiezioni cinematografiche in locali,
costruiti in legno o comunque, non regolamentari dal
punto di vista della resistenza al fuoco dei materiali
di costruzioni, purché vengano proiettate soltanto
"pellicole di sicurezza" (vedi art.93) e
siano osservate:
a) le norme di cui al Titolo IV per quanto concerne
le porte di uscita all'esterno, il rapporto tra la
larghezza di queste ed il numero degli spettatori nonché
la distribuzione e sistemazione dei posti a sedere
ed in piedi;
b) le norme di cui al Titolo VIII per quanto concerne
l'igiene e l'aerazione del locale, la illuminazione
di sicurezza e quella normale, il riscaldamento e gli
impianti per estinzione incendi.
Data la natura, non resistente al fuoco, della costruzione,
gli apparecchi di proiezione a formato ridotto (vedi
art.93) e tutti i relativi accessori di manovra devono
essere contenuti in una cabina, costruita con lamiera
zincata o stagnata o con qualsiasi altro materiale
incombustibile, avente le dimensioni minime di m.1,60
x 1,40 in pianta e m.2,30 in altezza.
La cabina può essere collocata in qualsiasi punto
della sala purché non ostacoli la circolazione
e l'uscita degli spettatori e si trovi a non meno di
m.2 di distanza da questi ultimi. Deve essere assicurata
una conveniente aerazione della cabina mediante apertura
munita di rete metallica a maglie fini ed occorrendo
anche con condotto di comunicazione con l'aria esterna
applicato al soffitto della cabina stessa.
La porta della cabina dovrà essere apribile verso
l'esterno di essa e mantenuta normalmente chiusa con
semplice molla a scatto.
Un interruttore generale, manovrabile sia dall'interno
che dall'esterno della cabina, deve permettere di interrompere
con unica manovra, tutte le linee di corrente impiegate
nella cabina. Come pure la illuminazione normale della
sala deve poter essere comandata sia dall'interno della
cabina che da un posto fisso della sala stessa.
Nella cabina e nel predetto recinto è vietato
fumare e vi dovranno essere predisposti adeguati mezzi
di estinzione incendi (estintori, secchi portatili,
ecc.).
Art.119. PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DA AUTOFURGONI
Proiezioni cinematografiche da cabine costituite da
autofurgoni di tipo approvato, possono essere autorizzate
in luogo aperto, purché il furgone sia tenuto
lontano e fuori dal recinto destinato al pubblico e
siano previsti servizi di vigilanza e di estinzione
incendi.
Titolo VIII
NORME IGIENICHE - SERVIZI TECNICI
Capo I
SERVIZI IGIENICI E NORME RELATIVE
Art.120. OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI DI IGIENE - CUBATURA
DEI LOCALI
Per la costruzione dei locali da adibirsi a pubblico
spettacolo debbono essere osservate le norme prescritte
dai regolamenti edilizi e di igiene.
Comunque, la cubatura di un locale di pubblico spettacolo
non deve essere in nessun caso inferiore a mc.4 per
persona.
Art.121. SERVIZI IGIENICI PER LA SALA
Ogni locale deve essere dotato di un adeguato numero
di latrine per uomini e donne, segnalate da apposite
scritte indicatrici, e distribuite in modo da ben servire
ogni ordine di posti (platea, galleria e ordini di
palchi).
Nei teatri, circhi ed altri locali dove lo spettacolo
dura parecchie ore, vi deve essere almeno una latrina
e due orinatoi ogni 200 persone.
Per gli altri locali ove il pubblico si trattiene un
tempo più limitato (cinema), le latrine e gli
orinatoi possono essere ridotti rispettivamente ad
uno e due ogni 300 persone.
Art.122. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'IMPIANTO
Ogni latrina, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi,
deve essere preceduta da una antilatrina. Tanto la
latrina che l'antilatrina debbono essere ventilate
direttamente dall'esterno.
Si può consentire che, ove non sia possibile
altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso
un chiostrino di ventilazione.
Tutte le antilatrine devono essere munite di un lavabo
ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica.
Il pavimento delle latrine ed antilatrine deve essere
impermeabile, declive verso un chiusino idraulico per
lo smaltimento delle acque di lavaggio.
Le pareti debbono essere lisce lavabili, piastrellate
con materiale greificato o di vetro.
I vasi delle latrine debbono essere isolati dalle pareti
del vano e con seditore ribaltabile a forma di ferro
di cavallo aperto anteriormente.
I vasi medesimi devono essere raccordati ai tubi collettivi
o di caduta mediante tubo a sifone (chiusura idraulica),
con branca montante a sua volta raccordata a tubo esalatore,
onde evitare risucchi.
Il serbatoio d'acqua deve funzionare a cacciate automatiche
periodiche o a flussometro.
Art.123. SERVIZI IGIENICI PER LA SCENA
Nell'edificio scena, in prossimità dei camerini
per gli artisti, deve essere sistemato un numero proporzionato
di latrine distinte per uomini e donne (mai meno di
una latrina ogni 15 persone per donne o di una ogni
20 per uomini). Nelle latrine degli uomini debbono
essere collocati anche altrettanti orinatoi.
Art.124. ARMADIO FRIGORIFERO
Ove al locale sia annesso un bar, esso deve essere dotato
di acqua corrente. Ove sia necessario un armadio frigorifero
è indispensabile che il fluido frigorifero non
sia né tossico né irritante.
Art.125. ACQUA POTABILE
Ogni locale deve essere munito di impianto di acqua
potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione
degli spettatori ed in numero proporzionato alla capacità
della sala.
Capo II
SERVIZI TECNICI - NORME GENERALI
Art.126. LOCALI PER SERVIZI PERICOLOSI E MOLESTI
In genere tutti i servizi tecnici che possono presentare
qualche pericolo di incendio o di produzione di vapori
e gas nocivi od essere altrimenti molesti, debbono
essere sistemati in ambienti con pareti, pavimenti
e soffitti resistenti al fuoco, senza alcuna comunicazione
col locale; né dal lato di scena, né
dal lato di sala.
Detti ambienti debbono avere facile e diretto accesso
dall'esterno e gli interruttori e i comandi di particolare
importanza, per la sicurezza degli impianti, debbono
essere immediatamente raggiungibili in prossimità
della porta di entrata dall'esterno.
L'uso di generatori di vapore, di motori o di altri
macchinari, oltre che rispondere agli obblighi speciali
di legge, deve essere approvato dalla commissione provinciale
di vigilanza particolarmente per la ubicazione degli
impianti e per quanto riguarda la incolumità
del pubblico.
Capo III
RISCALDAMENTO
Art.127. TIPI DI RISCALDAMENTO E LORO EFFICACIA
Il riscaldamento dei locali di spettacolo deve essere
effettuato con impianti di tipo centrale, e cioè
ad acqua calda (termosifone), a vapore o ad aria calda.
L'impianto di riscaldamento deve assicurare, anche nei
giorni più freddi della stagione invernale,
ed indipendentemente dal grado di affollamento del
locale, una temperatura di almeno 16oC nei diversi
ambienti di soggiorno degli spettatori, e di almeno
18oC nei camerini degli artisti.
La distribuzione delle sorgenti di calore deve essere
tale da dar luogo ad un riscaldamento uniforme in ciascun
ambiente.
Art.128. DISPOSIZIONI SUI RADIATORI
Negli impianti ad acqua e a vapore, le condotte ed i
radiatori debbono essere disposti, ed eventualmente
schermati, in modo che l'irradiazione diretta non disturbi
gli spettatori vicini.
Art.129. PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI
Le tubazioni metalliche degli impianti di riscaldamento
debbono, in tutte le parti non destinate a funzionare
come mezzo di erogazione di calore, essere rivestite
di materiale termicamente isolante ed essere collocate
in modo da permettere la facile pulizia esterna.
Anche i radiatori debbono avere forma e collocamento
tali che la pulizia ne sia facile.
Art.130. STUFE ISOLATE
Nessun caminetto o nessuna stufa a fuoco diretto di
qualunque tipo può essere collocata o mantenuta
di regola in qualsiasi parte del locale.
Capo IV
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA, DI AERAZIONE E DI
CONDIZIONAMENTO D'ARIA
Art.131. GENERALITÀ
Gli impianti di riscaldamento ad aria, di aerazione
e di condizionamento d'aria, dovranno essere tali da
garantire il ricambio di un volume di aria esterna
non inferiore ai mc.20 per persona e per ora.
La velocità di immissione ed estrazione nella
zona (dal pavimento sino all'altezza di m.2,50) occupata
dal pubblico non sarà superiore a m/sec. 0,70.
Qualora non sia consentito al pubblico di fumare in
sala, il numero dei ricambi d'aria così ottenuto
potrà essere diminuito di un quarto.
Art.132. TEMPERATURA ED UMIDITÀ
Gli impianti di condizionamento d'aria dovranno essere
costruiti e mantenuti in esercizio in modo da ottenere
le seguenti condizioni ambientali di benessere:
- d'inverno: temperatura 18-20oC, umidità 40-60%;
- d'estate: temperatura inferiore di non più
di 6-7oC alla temperatura esterna, umidità 40-50%.
Termometri ed igrometri di controllo tarati da laboratori
ufficialmente riconosciuti dovranno essere installati
in almeno due punti del locale, scelti d'accordo con
la C.V.T.
Art.133. SISTEMI DI REFRIGERAZIONE VIETATI
E' proibito installare impianti di refrigerazione senza
la necessaria deumidificazione.
Sono assolutamente vietati i sistemi a refrigerazione
diretta, cioè quella nei quali l'aria di condizionamento
è inviata a investire direttamente i tubi del
refrigerante, a meno che non si impieghino come fluidi
refrigeranti acqua o aria.
Art.134. DISPOSITIVI DI SICUREZZA
1) I comandi e controlli principali della macchina refrigerante
e di tutte le apparecchiature inerenti al funzionamento
degli impianti di condizionamento dovranno essere disposti
in un apposito quadro che deve essere installato in
un locale adiacente a quello in cui è in esercizio
la macchina refrigerante, da questo separato mediante
una porta a tenuta stagna del tipo antigas; tra i due
locali vi saranno dei fori di ispezione opportunamente
corredati di vetri di sicurezza che permettano di vedere
la centrale frigorifera dal locale in cui sono installati
i comandi. La porta dovrà essere munita di un
dispositivo atto a mantenerla permanentemente chiusa.
2) Tutte le apparecchiature in cui circoli o sia depositato
il fluido refrigerante (a meno che non si tratti di
acqua o di aria) dovranno essere raccolte in un unico
ambiente le cui porte siano a tenuta di gas. Detto
ambiente non potrà essere contemporaneamente
destinato ad altri usi, né potrà comunicare
con l'esterno se non a mezzo di porte stagne a tenuta
di gas. Detto locale dovrà avere almeno una
via di uscita diretta con l'esterno. Nel locale dovrà
essere installato un impianto di ventilazione che garantisca
un ricambio d'aria orario pari ad almeno sei volte
il volume del fluido refrigerante nello stato di vapore
saturo secco alla temperatura del refrigeratore.
Sia il condotto di aspirazione che quello di mandata
di tale impianto dovranno comunicare direttamente con
l'esterno quanto più possibile lontano dalle
bocche di presa e di espulsione di eventuali impianti
di condizionamento d'aria.
Le due condotte di aspirazione e di espulsione dovranno
essere dimensionate in modo che la velocità
dell'aria non sia superiore ai m.2,5 al secondo ed
in nessun caso potranno avere sezioni inferiori ai
mq.0,0625 ciascuno.
L'impianto dovrà avere un solo ventilatore posto
nella condotta di aspirazione o in quella di mandata
in modo che una delle due condotte resti completamente
libera da ogni ostruzione.
3) La macchina frigorifera sarà munita almeno
dei seguenti dispositivi di sicurezza:
a) valvole di sicurezza tarate con scarichi all'aria
libera;
b) by-pass tra mandata ed aspirazione del compressore
con apertura del cortocircuito per pressione stabilita;
c) testate mobili dei cilindri del compressore per evitare
eventuali "colpi di liquido";
d) pressostato al condensatore per l'arresto automatico
del motore del compressore;
e) costituzione di un circuito elettrico di sicurezza
che passi attraverso dispositivi a contatto ognuno
dei quali, se aperto, determini l'arresto del compressore
e ne determini la messa in marcia. I dispositivi saranno
disposti in modo da controllare tutte le operazioni
che debbono essere necessariamente effettuate per l'avviamento
normale della macchina, tutte le condizioni necessarie
al suo funzionamento entro i limiti di sicurezza stabiliti,
nonché tutte le chiusure di porte o vani che
durante il funzionamento della macchina frigorifera
debbono essere chiusi secondo le norme già dettate,
esclusi quelli strettamente indispensabili per l'esercizio
della macchina stessa.
4) Tra gli organi in movimento della macchina refrigerante
(compressore) e quelli statici in cui è accumulata
la maggiore quantità di fluido refrigerante
(condensatore, sottoraffreddatore, evaporatore, ecc.)
dovrà essere realizzata una robusta parete paraschegge,
in modo che eventuali scoppi o rotture delle parti
in movimento non possano produrre schegge atte a perforare
i recipienti in cui è contenuto il fluido refrigerante
a pressione superiore a quella atmosferica.
5) La macchina refrigerante in caso di rottura del compressore
dovrà essere automaticamente sezionata nelle
sue principali costituenti, nel senso che dovrà
essere possibile che il fluido refrigerante non funzionando
più il compressore, ritorni dal condensatore
verso il compressore stesso o seguiti ad affluire dall'evaporatore.
Ciò potrà essere ottenuto disponendo
una valvola di non ritorno tra condensatore e compressore
ed una valvola che si chiuda automaticamente (ad esempio:
per mancanza di energia elettrica in caso di arresto
del compressore) tra refrigerante e compressore.
Art.135. IMPIANTI DISTINTI PER SALA E SCENA
Qualora nell'impianto di condizionamento d'aria anche
una parte dell'aria venga fatta circolare in circolo
chiuso dovranno essere esclusi in maniera assoluta
i locali pericolosi da quelli serviti dall'impianto
stesso (per esempio: la cabina di proiezione).
Nei teatri l'aerazione ed il condizionamento dovranno
essere realizzati con impianti distinti: uno per la
sala e l'altro per la scena solo per quanto si riferisce
alla distribuzione dell'aria.
Art.136. ISOLAMENTO
I complessi costituiti dai ventilatori e dalle annesse
camere a polvere, camere di miscela, di filtraggio,
di lavaggio, di raffreddamento dell'aria, che si trovano
in regime di depressione, debbono essere collocati
in ambienti separati dalle altre parti dell'edificio,
ed in particolar modo dai locali delle caldaie e dei
refrigeranti, per mezzo di strutture resistenti al
fuoco e muniti di porte a tenuta di fumo ed a chiusura
automatica (a molla).
Le aperture delle camere dei ventilatori debbono essere
protette con opportuni schermi in rete metallica, al
fine di evitare accidenti e di impedire l'entrata di
materiali estranei.
Art.137. CONDOTTE
Le condotte aerotermiche, come pure le camere di distribuzione,
debbono essere costruite con materiali resistenti al
fuoco, sia all'interno che all'esterno ed essere sostenute
in modo efficiente da mensole o da staffe in ferro.
Quando per la realizzazione delle condotte venga impiegata
lamiera di ferro o di acciaio, questa dovrà
essere zincata; nel caso invece di condotte rettangolari
composte con lastre, le lastre stesse debbono essere
unite per mezzo di angolari di ferro.
Eventuali rivestimenti delle condotte, sia interni che
esterni, applicati ai fini dell'isolamento termico
od acustico, debbono essere eseguiti soltanto con materiali
incombustibili; le superfici interne delle condotte
devono risultare lavabili.
Art.138. ATTRAVERSAMENTO DI LOCALI PERICOLOSI
Le condotte non debbono passare attraverso i locali
pericolosi di cui agli artt. 82, 83 e 126.
In nessun caso la distanza di esse, quando siano realizzate
con materiali metallici, da altri materiali combustibili
posti nelle vicinanze deve essere inferiore ai cm.15,
a meno che non vi sia interposto uno strato di intonaco
di almeno cm.2.
Quando le condotte passino attraverso spazi normalmente
sottratti alla vista, in detti spazi non debbono esservi
materiali combustibili; in caso contrario le condotte
stesse debbono essere rivestite di intonaco protettivo
di almeno cm.2.
Art.139. TENUTA DELLE CONDOTTE
Le condotte debbono essere a perfetta tenuta lungo tutto
il loro percorso, a tal fine si impiegheranno guarnizioni
assolutamente incombustibili e pertanto sono da escludersi
dai giunti, nella maniera più completa, mastici
a base di sostanze bituminose o picee o comunque infiammabili.
Dove siano richieste connessioni flessibili, atte ad
impedire la trasmissione di vibrazioni lungo la condotta
(ad esempio: nei collegamenti tra ventilatori e condotte)
dovranno impiegarsi manicotti di pesante tessuto di
amianto o di altro materiale resistente al fuoco.
Art.140. APERTURE NELLE CONDOTTE
Le condotte non debbono presentare altre aperture all'infuori
di quelle strettamente necessarie per le operazioni
di manutenzione e di pulizia dell'impianto. Dette aperture
poste alla distanza di 6/8 metri l'una dall'altra debbono
essere chiuse da serrande a scorrimento a perfetta
tenuta.
Art.141. ATTRAVERSAMENTO DI STRUTTURE
Dove le condotte passano attraverso muri, pareti divisorie
o pavimenti, lo spazio attorno ad esse dovrà
essere sigillato con corda di amianto, lana minerale
od altro materiale incombustibile atto ad impedire
il passaggio delle fiamme e del fumo.
Art.142. BOCCHE DI ASPIRAZIONE DEGLI AMBIENTI
Le bocche di aspirazione dovranno essere realizzate
in modo che non possano penetrarvi detriti e che non
si possa depositare polvere lungo la sezione di afflusso
dell'aria in specie quando l'impianto prevede una pur
parziale ricircolazione.
Art.143. DISPOSITIVI DI INTERCETTAZIONE AUTOMATICI
Il passaggio della condotta attraverso muri tagliafuoco
deve essere evitato il più possibile.
Quando tale passaggio risulti assolutamente necessario,
le condotte dovranno essere provviste di serrande tagliafuoco
a funzionamento automatico in corrispondenza delle
due facce del muro attraverso cui passano.
Altrettanto dovrà essere realizzato in corrispondenza
dei punti di innesto delle condotte secondarie nelle
condotte principali.
In entrambi i casi le serrande devono essere tali da
sganciarsi automaticamente quando la temperatura nella
condotta raggiunga i 70oC e disposte in modo da chiudersi
nella direzione del flusso d'aria.
Art.144. BOCCHE DI PRESA D'ARIA ESTERNA
Le bocche di presa d'aria esterna dovranno essere ubicate
con particolare discernimento; dovranno pertanto aprirsi
in posizione elevata ben al sicuro dai pericoli che
possano derivare da eventuali incendi nelle vicinanze
ed a conveniente distanza, sia in orizzontale che in
verticale, da camini, onde evitare che il fumo sfuggente
da questi, anche in giornate di vento, possa essere
risucchiato dalle bocche stesse, lontane ed a quota
notevolmente diversa da quelle delle bocche di estrazione.
Le bocche dovranno essere difese da schermi a telaio
con rete metallica robusta resistente alla corrosione,
con maglie non superiori ai mm.5 di lato; detti telai
dovranno inoltre essere smontabili, per le periodiche
operazioni di pulizia.
Art.145. FILTRI DELL'ARIA
I filtri dell'aria non dovranno essere di tipo combustibile
e dovranno permettere una separazione di particelle
fino ad almeno 1 micron.
L'olio minerale usato nei filtri come liquido adesivo
dovrà avere un punto di infiammabilità
non inferiore a 180oC.
I serbatoi di liquido adesivo in cui i filtri di ricambio
sono immersi dovranno essere ubicati in locale separato
e resistente al fuoco ai fini del lavaggio invernale
per i fumi e gli odori.
Art.146. DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO
Ogni impianto dovrà essere dotato di un dispositivo
di comando a mano per l'arresto dei ventilatori in
caso di incendio, situato in un punto facilmente e
prontamente accessibile.
Negli impianti utilizzanti la ricircolazione, un dispositivo
termostatico tarato a 50oC sarà installato in
un punto adatto della condotta dell'aria di ritorno,
prima della bocca d'ingresso dell'aria fresca in modo
da fermare automaticamente i ventilatori quando la
temperatura dell'aria nel sistema diventi eccessiva.
Le lampade eventualmente installate all'interno degli
impianti di condizionamento d'aria dovranno essere
del tipo protetto con calotta a tenuta di gas.
Capo V
ILLUMINAZIONE
Art.147. GENERALITA'
Tutti i locali di spettacolo devono essere illuminati
elettricamente con adeguata e graduabile intensità
luminosa.
Nelle sale per il pubblico, l'impianto di illuminazione
deve essere predisposto in modo che l'accensione e
lo spegnimento siano graduabili.
Per l'impianto e l'esercizio dei servizi di illuminazione
è obbligatorio attenersi alle prescrizioni predisposte
dal comitato elettrotecnico italiano che si riportano
nell'allegato "A", ed a quelle che lo stesso
comitato elettrotecnico italiano potrà ulteriormente
prescrivere.
Quando sia possibile, per locali importanti potranno
essere prescritte due sorgenti indipendenti di energia
elettrica per l'illuminazione normale in modo che l'una
costituisca riserva per la eventualità che l'altra
venga a mancare.
Art.148. IMPIANTI NORMALI E DI SICUREZZA
Ogni locale deve avere due impianti distinti di illuminazione:
a) illuminazione normale;
b) illuminazione di sicurezza.
La sala, gli accessi, i corridoi, le scale, i servizi
vari, la scena ed i servizi annessi, la cabina di proiezione,
ecc., debbono avere sufficienti corpi illuminanti alimentati
dall'uno e dall'altro impianto di illuminazione.
Anche le iscrizioni luminose delle porte, le frecce
indicatrici, dovranno essere alimentate da entrambi
i predetti impianti (normale e di sicurezza).
Art.149. CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
L'illuminazione di sicurezza deve essere ottenuta con
sorgente di energia completamente indipendente da quella
della illuminazione normale e deve essere predisposta
in modo che:
a) possa sostituirsi automaticamente ed immediatamente
alla illuminazione normale quando questa venga a mancare;
b) la potenza, il numero e la ubicazione dei corpi illuminanti
di sicurezza siano tali da mantenere nel locale una
illuminazione sufficiente a guidare il pubblico, gli
artisti ed il personale di scena, ecc., fino alla pubblica
via;
c) le condutture provenienti dalla sorgente di energia
della illuminazione di sicurezza seguano un percorso
diverso da quello del circuito normale senza passare
sulla scena o in altri locali ove potrebbero essere
danneggiate in caso di incendio.
Art.150. BATTERIE
Le batterie di alimentazione dell'impianto di illuminazione
di sicurezza, debbono essere mantenute sempre cariche.
Il sistema di carica per le batterie deve essere munito
di dispositivo automatico che ne assicuri permanentemente
lo stato di piena efficienza.
Art.151. CORPI ILLUMINANTI DI SICUREZZA
Ogni corpo illuminante della luce di sicurezza dovrà
essere contrassegnato da visibile targhetta fissata
alla parete recante un numero progressivo e le lettere
"I.S." affinché sia facile identificare
i corpi illuminanti che fossero eventualmente spenti.
In nessun caso l'illuminazione di sicurezza potrà
essere messa fuori servizio.
Della piena osservanza di questa disposizione è
personalmente responsabile il dirigente del locale.
Capo VI
IMPIANTI PER ESTINZIONE INCENDI
Art.152. IMPIANTO IDRAULICO NORMALE DI INCENDIO
Tutti i locali di cui ai comma 1, 2 e 3 dell'art.17
debbono essere muniti di impianto fisso di idranti
sotto pressione. E' fatta eccezione soltanto per i
cinematografi con meno di 600 posti, a condizione però
che esista, nel raggio di 50 metri dal perimetro del
locale, una bocca da incendio pubblica.
Gli idranti dovranno essere del tipo U.N.I. ed essere
corredati di tubazione flessibile e lancia; detti idranti
dovranno sempre essere accessibili e pronti per l'uso.
La commissione provinciale di vigilanza stabilirà
quali di essi dovranno essere muniti di manometro.
Il numero degli idranti da installare nell'interno di
ciascun locale, la loro ubicazione ed il loro corredo,
verranno stabiliti a giudizio della commissione provinciale
di vigilanza. Comunque il numero degli idranti richiesti
per ciascun tipo di locale, salvo l'eccezione di cui
sopra, non potrà essere inferiore a:
- n.1 per locali di cui al comma 2 dell'art.17;
- n.2 per locali di cui al comma 1 dell'art.17.
Art.153. PIOGGIA AUTOMATICA E A COMANDO
A giudizio della commissione di vigilanza potrà
essere richiesto un impianto idraulico di pioggia,
automatico o a comando, in relazione alla complessità
e pericolosità della scena.
I comandi della pioggia saranno opportunamente disposti
in locali accessibili facilmente anche in caso di incendio.
Art.154. IMPIANTO IDRAULICO ESTERNO
E' altresì necessario che nelle vie e piazze
adiacenti ai locali di particolare importanza di cui
ai comma 1, 2 e 3 dell'art.17, siano installati, ove
non esistano, idranti esterni. Tali idranti debbono
essere segnalati a mezzo di apposite targhe collocate
in posizione ben visibile e recanti le coordinate per
la individuazione.
Art.155. ALIMENTAZIONE DEGLI IDRANTI
Gli idranti dovranno essere alimentati di norma dai
pubblici acquedotti.
A seconda dell'importanza dei locali, e delle condizioni
di efficienza degli acquedotti, a giudizio della commissione
provinciale di vigilanza, può essere richiesto:
a) l'alimentazione della rete di idranti mediante due
sorgenti indipendenti;
b) apposito impianto autonomo di pompe che possano conferire
alla rete di idranti le caratteristiche idrauliche
di cui all'articolo seguente. La alimentazione idrica
delle pompe sarà in tale caso realizzata o dalla
rete dell'acquedotto, ovvero da apposite congrue riserve
di acqua all'uopo predisposte;
c) l'impianto autonomo, se mosso da energia elettrica,
dovrà avere una presa diretta dalla strada,
indipendentemente da quella degli altri servizi elettrici
del locale, e quindi potersi azionare anche ad interruttore
generale aperto. L'impianto delle pompe dovrà
essere ubicato in ambienti quali sono previsti dall'art.126
con ingresso dalla via pubblica;
d) eventuali bocche di alimentazione degli impianti
idraulici della estinzione incendi mediante le pompe
dei vigili del fuoco. Tali bocche dovranno essere in
posizione di immediato e sicuro accesso dalla pubblica
via e contrassegnate da targhe murali.
Art.156. POTENZIALITÀ DEGLI IMPIANTI
Le caratteristiche degli impianti idraulici normali
e di riserva debbono essere tali da garantire la pressione
minima di 2 atmosfere al bocchello della lancia collegata
all'idrante che si trovi nelle condizioni più
sfavorevoli di altimetria e di distanza dagli acquedotti
principali e dalle pompe.
Gli impianti debbono essere completamente indipendenti
dagli altri impianti idraulici previsti nel locale
per i diversi servizi.
Potrà essere richiesta la installazione di autoclavi
e serbatoi di riserva inseriti negli impianti per maggiore
sicurezza e regolarità di funzionamento.
Art.157. ALTRI MEZZI DI ESTINZIONE
In aggiunta agli idranti, saranno opportunamente distribuiti
nei vari ambienti dei locali di cui all'art.17, estintori
ed altri mezzi portatili di spegnimento ed attrezzi
vari del tipo e nella quantità stabilita dalla
commissione provinciale di vigilanza.
Art.158. INSTALLAZIONE PER ALTRI LOCALI
Per i teatri all'aperto con installazioni a carattere
permanente la commissione provinciale di vigilanza
determinerà, caso per caso, il numero e l'ubicazione
degli idranti da impiantarsi.
Per i circhi, serragli, fiere, teatri, ecc., a carattere
temporaneo, occasionalmente destinati a presentare
al pubblico spettacoli o manifestazioni in genere,
la commissione provinciale di vigilanza determinerà
di volta in volta la possibilità che tali locali
siano protetti adeguatamente da idranti o da altre
risorse idriche esistenti nelle adiacenze.
Titolo IX
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI PER L'ESERCIZIO
Capo I
OBBLIGHI PER L'ESERCENTE
Art.159. PROSPETTI ED ISTRUZIONI PER IL SERVIZIO INCENDI
Prima di aprire all'esercizio un locale, l'esercente
dovrà esibire al comando corpo dei vigili del
fuoco, le planimetrie interessanti il servizio antincendi
dalle quali risultino chiaramente:
1) l'ubicazione:
- a) delle bocche d'incendio e delle relative tubazioni
nonché di tutte le saracinesche di manovra;
- b) dei serbatoi;
- c) delle pompe ed estintori;
- d) delle uscite;
- e) dei quadri della illuminazione;
- f) dei posti di comando del sipario di sicurezza e
degli altri meccanismi inerenti alla difesa incendio;
- g) delle lampade di sicurezza;
- h) del locale di servizio a disposizione dei vigili
del fuoco;
2) l'ubicazione delle scale e la relativa numerazione;
3) l'indicazione della persona incaricata dalla direzione
del locale della manutenzione e sorveglianza degli
impianti e del personale addetto.
L'esercente dovrà inoltre curare che il personale
addetto in modo permanente al servizio del locale,
quali macchinisti, portieri, ecc., sia in grado di
portare il più pronto ed efficace ausilio nei
casi di incendio o di pericolo.
Art.160. FESTE E VEGLIONI
Volendosi usare di un locale per scopi diversi da quelli
indicati nella licenza di esercizio (feste, veglioni,
ecc.) indipendentemente dalle pratiche per ottenere
il permesso dalle autorità di pubblica sicurezza,
l'esercente dovrà darne avviso al comando dei
vigili del fuoco almeno ventiquattro ore prima, affinché,
occorrendo, questo possa provvedere ad un conveniente
servizio.
Per l'addobbo della sala sarà vietato l'uso di
materiali facilmente combustibili o comunque non ignifugati,
rimanendo proibito di mascherare od ostruire le uscite
e le lampade di sicurezza.
Art.161. PROVE GENERALI
E' fatto obbligo alla direzione dei teatri di preannunciare
all'autorità di P.S. ed al comando dei vigili
del fuoco le prove generali degli spettacoli.
Art.162. AFFISSIONE DELLA PIANTA DEL LOCALE E DEL REGOLAMENTO
Nei corridoi ed in altre località opportune,
dovranno essere affissi quadri con la pianta del teatro
e l'indicazione del percorso da seguirsi per raggiungere
le scale e le porte di uscita.
Le piante della platea e della galleria recanti la disposizione
di tutti i posti e la ubicazione dei vari servizi ad
uso degli spettatori dovranno essere del pari collocate
in vista del pubblico.
L'estratto del presente regolamento, nella parte riguardante
il pubblico, gli artisti ed il personale di servizio,
sarà affisso in chiara evidenza sul palcoscenico
e nell'atrio del locale.
Art.163. DIVIETO DI FUMARE E DI INGOMBRO
L'amministrazione e la direzione dei locali sono tenute
di regola ad esigere rigorosamente l'osservanza del
divieto di fumare da parte del pubblico, nella sala
e sue dipendenze.
Le eventuali deroghe a tale divieto dovranno essere
richieste alla commissione di vigilanza che valuterà
le condizioni igieniche e di sicurezza necessarie alle
deroghe stesse.
E' vietato a chicchessia di fumare sulla scena e sue
dipendenze, salvo che per esigenze sceniche, tale divieto
sarà indicato da numerose scritte poste in chiara
evidenza.
Ad evitare infrazioni, ogni locale sarà, per
quanto possibile, provveduto di adatti ambienti, opportunamente
ubicati dove rispettivamente il pubblico, artisti e
personale di scena possano liberamente fumare. Ivi
saranno collocati vasi con acqua per gettarvi fiammiferi
e mozziconi, nonché cartelli con la scritta:
"Qui è permesso fumare".
Nella sala e sue dipendenze il personale di servizio
impedirà al pubblico di trattenersi nei passaggi
che servono per accedere ai posti a sedere.
Art.164. IGIENE DEI GABINETTI DI DECENZA
I complessi dei servizi igienici dovranno essere tenuti
costantemente in perfetto stato di pulizia e di disinfezione.
Art.165. PULIZIA DEI LOCALI
I locali di pubblico spettacolo debbono essere costantemente
tenuti in uno stato di perfetta pulizia, ordine e decoro.
La pulizia deve essere fatta almeno tre ore prima dell'apertura
del locale avvalendosi anche degli aspiratori di polvere.
I pavimenti debbono essere lavati o spazzati ad umido.
Durante e subito dopo le operazioni di pulizia deve
essere assicurata nell'interno dei locali un'abbondante
ventilazione.
Art.166. MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD
ARIA, DI AERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA
Le ispezioni alle condotte, sia di scarico che di ritorno,
eseguite al fine di accertare la quantità di
polvere o di detriti accumulatisi, debbono essere compiute
ogni 3-4 mesi.
Quando dall'ispezione compiuta risulti la necessità
di pulire le condotte, questa ripulitura dovrà
essere immediatamente eseguita. In tal caso la ripulitura
dovrà essere estesa anche ai dispositivi di
riscaldamento e di raffreddamento.
La ripulitura dovrà essere eseguita, se necessario,
anche scrostando e spazzolando le condotte con spazzole
di acciaio in considerazione del fatto che un normale
aspirapolvere non può togliere la polvere di
natura grassa o pesanti accumulazioni di rifiuti nei
gomiti e nelle giunture.
Le camere a polvere debbono essere ispezionate e pulite
almeno una volta al mese.
Frequenti ispezioni dovranno anche essere eseguite ai
motori ed ai ventilatori al fine di pulirli e lubrificarli
per accertarsi che il loro moto avvenga senza attriti.
I dispositivi di intercettazione automatica dovranno
essere verificati almeno una volta all'anno e, se necessario,
sganciati e ripuliti nei perni e nelle giunture.
Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie dovranno
essere eseguite con molta prudenza e diligenza.
Art.167. ASSISTENZA SANITARIA
Gli esercenti dei locali di cui ai numeri 1, 5, 6 e
7 dell'art.17 debbono provvedere ad assicurare un servizio
di pronta assistenza sanitaria, impegnando uno o più
medici che si debbono rendere prontamente reperibili
in caso di necessità.
In ogni locale deve sempre essere tenuta in efficienza
un cassetta di medicazione, fornita di tutto il necessario
per un intervento di pronto soccorso.
La cassetta deve essere del tipo approvato dalle autorità
sanitarie.
Art.168. PULIZIA DELLE STALLE
Nei circhi, anche se impiantati occasionalmente in via
temporanea sotto tende, deve provvedersi ad una diligente
pulizia delle stalle e degli altri posti di ricovero
degli animali, curandosi il quotidiano asporto degli
escrementi e materiale di rifiuto in maniera da eliminare
sia per i frequentatori del locale, sia per la zona
circostante, le molestie e gli inconvenienti igienici
dipendenti da cattivi odori, esalazioni, ecc.
La scorta di foraggi per cibo o lettiera, non deve eccedere
i bisogni della giornata.
Art.169. SPEGNIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA SALA
Lo spegnimento a fine spettacolo dell'illuminazione
della sala ed ambienti annessi, per i quali transita
il pubblico, non dovrà essere fatto se non quando
tutti gli spettatori siano usciti all'aperto.
Capo II
NORME DI ESERCIZIO PER LA SCENA
Art.170. PROTEZIONE DEGLI SCENARI
Gli scenari debbono essere tenuti distanti dagli apparecchi
di illuminazione non meno di cm.20; se necessario,
dovranno impiegarsi apposite reti metalliche di protezione.
Art.171. SCENARI AMMESSI SULLA SCENA
Il personale di scena dovrà porre la necessaria
cura affinché gli scenari, le attrezzature,
ecc., siano collocati sulla scena nella quantità
strettamente necessaria e che, dopo l'impiego siano
subito accantonati nelle località prescritte
(artt. 64-65) in modo da non impedire i servizi di
sorveglianza e che non abbiano ad essere mascherate
o comunque inutilizzate le bocche da incendio e le
porte di uscita.
Le scene, e quant'altro non sia indispensabile alle
rappresentazioni in corso o imminenti, dovranno essere
collocate nei magazzini (artt. 64-65) i quali dovranno
essere normalmente tenuti chiusi e stare aperti soltanto
il tempo strettamente necessario per lo spostamento
dei materiali.
Art.172. PERSONALE AMMESSO SULLA SCENA
Il direttore di scena dovrà vigilare a che sul
palcoscenico non sostino persone la cui presenza non
sia indispensabile. Ad ogni modo è vietato a
chicchessia di ingombrare i passaggi e di trattenersi
tra le quinte per seguire lo spettacolo.
Lo spazio vicino al boccascena tanto di destra che di
sinistra è riservato unicamente ai direttori
di scena, ai vigili del fuoco di guardia ed ai servizi
di scena.
Art.173. ARMI DA FUOCO
Occorrendo fare uso di armi da fuoco in scena, queste
non dovranno essere rivolte verso il pubblico; il caricamento
sarà fatto a salve con stoppacci ininfiammabili.
E' vietata la manipolazione sul posto di preparati pirici;
questi dovranno essere portati nel locale soltanto
al momento dello spettacolo entro apposite cassette
metalliche.
Art.174. FUOCHI D'ARTIFICIO, BENGALA, ECC.
Nelle prove generali e nelle rappresentazioni, occorrendo
fare uso di fuochi d'artificio e di bengala, spari
con armi, simulacri di incendio e simili indipendentemente
dalla richiesta di autorizzazione dell'autorità
di P.S. si dovrà darne avviso al comando dei
vigili del fuoco almeno ventiquattro ore prima.
I fuochi di bengala, le fiamme di licopodio e simili
dovranno accendersi su piatti metallici e secondo le
disposizioni impartite dal comando dei vigili del fuoco.
Art.175. LUMI PORTATILI
Di norma è vietato l'uso di lumi portatili sulla
scena.
Qualora esigenze speciali di scena lo richiedessero,
dovranno adottarsi apparecchi ad illuminazione elettrica,
salvo casi eccezionali in cui fosse riconosciuta la
necessità di usare lumi a candela.
In quest'ultimo caso saranno prescritte dal comando
vigili del fuoco le modalità di uso e sarà
intensificato il servizio di sorveglianza.
Art.176. MATERIE PERICOLOSE
E' vietato introdurre nei locali anche minime quantità
di materie facilmente infiammabili quali olii minerali,
benzina, essenze e gas compressi o liquefatti.
Qualora il loro uso fosse riconosciuto indispensabile
per effetti scenici potrà essere, in via eccezionale,
autorizzato purché dette materie vengano portate
sul palcoscenico con la necessaria precauzione solo
poco prima del loro uso e vengano immediatamente asportate
dal locale non appena abbiano cessato di servire.
E' ad ogni modo vietato l'uso di apparecchi o materiali
di cellulosa o verniciati con nitro-cellulosa.
Quando falegnami, carpentieri, pittori, ecc., abbiano
a lavorare sulla scena o in ambienti ad essa contigui,
i trucioli ed altri cascami e residui del lavoro dovranno
giornalmente essere asportati dal locale prima della
rappresentazione o comunque alla fine del lavoro.
Art.177. PROVE DEL SIPARIO DI SICUREZZA
Il sipario di sicurezza dovrà essere manovrato
per far constatare al pubblico il buon funzionamento;
esso verrà abbassato prima dello spettacolo,
durante il primo intervallo e dovrà essere nuovamente
calato appena ultimato lo spettacolo.
Per quanto possibile, durante le prove, il sipario di
sicurezza rimarrà abbassato.
Art.178. VERIFICHE DEL SIPARIO DI SICUREZZA
Ogni anno all'inizio della stagione, tanto il sipario
che il relativo macchinario dovranno essere sottoposti
ad una accurata verifica da parte dell'ENPI per accertare:
a) se le funi e gli altri elementi di costruzione si
trovano in buono stato;
b) se tutti i vari organi non risultino manomessi o
modificati;
c) se la discesa, sia per la manovra che per gravità,
funziona regolarmente.
Di dette visite sarà redatto verbale del quale
verrà dall'esercente trasmessa copia alla commissione
di vigilanza.
Art.179. MANUTENZIONE DEL SIPARIO DI SICUREZZA
La pulizia e manutenzione dei meccanismi inerenti al
funzionamento del sipario dovranno essere affidate
a ditta o persona competente.
Almeno una volta al mese dovrà essere eseguita
la pulizia, la lubrificazione, la visita alle funi
ed infine tutto quanto può essere opportuno
per la migliore conservazione e funzionamento del sipario.
L'accesso all'ambiente dove sono installati i macchinari
per il funzionamento del sipario, deve essere severamente
inibito agli estranei al servizio.
Art.180. LIMITAZIONE DEL DEPOSITO E NELL'USO DELLE PELLICOLE
INFIAMMABILI
Abrogato da CIRC. 29-7-1971, n.72.
Art.181. LIMITAZIONE NELL'ARREDAMENTO
Abrogato dal D.M. 6-7-1983.
Art.182. PERSONALE DI SERVIZIO NELLA CABINA
Abrogato da CIRC. 29-7-1971, n.72.
Art.183. DIVIETO DI FUMARE NELLA CABINA
Può essere consentito fumare nella cabina e nell'anticabina
dei locali nei quali non sussiste il divieto di fumare
in sala (così sostituito da CIRC. 29-7-1971,
n.72).
Art.184. ANIMALI FEROCI
Qualora nello spettacolo debbano prendere parte, od
anche solo apparire animali feroci, dovrà darsene
avviso almeno quattro giorni prima all'autorità
di P.S. affinché questa possa chiedere il parere
della commissione di vigilanza. Le gabbie contenenti
le belve dovranno in ogni caso essere collocate lontane
dalle uscite destinate al pubblico.
Occorrendo per la rappresentazione dell'esercizio delle
fiere l'impiego di una gabbia sulla scena o nella pista
di un circo, l'autorità di P.S. dovrà
pure esserne avvertita per la preventiva visita della
commissione di vigilanza.
Questa dovrà assicurarsi della solidità,
efficacia e facilità di uso dei mezzi impiegati
per collegare gli elementi costituenti la gabbia, che
dovrà avere due porte, una per l'entrata delle
fiere, e l'altra, doppia per l'entrata dei domatori.
L'altezza della parete della gabbia non dovrà
essere inferiore a m.3,50; le sbarre avranno cuspidi
acuminate ripiegate verso l'interno.
Art.185. ESERCIZI ACROBATICI
Gli esercizi acrobatici a grande altezza non potranno
essere eseguiti se non sia stata predisposta la rete
di sicurezza allo scopo di rendere innocue eventuali
cadute.
Titolo X
SERVIZIO DI DIFESA INCENDI E SORVEGLIANZA
Capo I
SERVIZIO DI DIFESA INCENDI
Art.186. SERVIZIO DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO
Il servizio di vigilanza è disimpegnato dal corpo
dei vigili del fuoco.
La spesa relativa è a carico dell'esercente.
Nei locali nei quali non sia stato prescritto il servizio
dei vigili del fuoco dovrà provvedersi a mantenere,
durante lo spettacolo, personale ritenuto sufficiente
ed idoneo dal comando dei vigili del fuoco per un primo
intervento in caso di incendio.
Art.187. MEZZI DI SPEGNIMENTO
Ciascun locale deve essere provveduto di un sufficiente
numero di mezzi ed attrezzi atti a combattere l'incendio,
in conformità dei tipi riconosciuti idonei dal
comando dei vigili del fuoco, al quale spetta altresì
fissare il loro numero nonché il posto per la
loro conservazione.
La direzione del locale incaricherà persona idonea
di vigilare sulla buona manutenzione dei mezzi ed attrezzi
di cui all'art.65.
Art.188. OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL
FUOCO
Nei teatri, circhi, teatri di varietà e cinema
teatri, di qualunque capienza, è obbligatorio
nelle ore di spettacolo, il servizio permanente dei
vigili del fuoco.
Art.189. CORPO DI GUARDIA
In ogni locale dove è prescritto il servizio
permanente dei vigili del fuoco durante gli spettacoli,
deve essere adibito a corpo di guardia dei vigili stessi,
un apposito camerino in vicinanza della scena, facilmente
accessibile, la cui scelta deve essere approvata dal
comando dei vigili del fuoco.
In detto locale debbono far capo tutte le segnalazioni
ed essere disposti i manometri e gli apparecchi di
controllo degli impianti relativi ai servizi di difesa
contro l'incendio.
Art.190. IMPIANTI DI SEGNALAZIONE
In relazione all'importanza del locale saranno previsti
impianti di campanelli elettrici, avvisatori e apparecchi
di segnalazione facenti tutti capo al corpo di guardia
ed all'abitazione del custode ove esista.
Tali apparecchi dovranno essere sempre provati prima
dell'inizio dello spettacolo.
Art.191. TELEFONO
Tutti i locali di pubblico spettacolo di capienza superiore
alle 600 persone debbono essere provvisti di apparecchio
telefonico urbano.
Nei locali per i quali sia prescritto durante gli spettacoli
il servizio permanente dei vigili del fuoco, l'apparecchio
telefonico deve essere installato nel corpo di guardia,
salvo che il comando non ritenga più idoneo
altro locale.
E' consentita la installazione di un apparecchio derivato,
purché il commutatore sia situato presso l'apparecchio
a disposizione dei vigili del fuoco.
Capo II
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
Art.192. ISPEZIONE DEL FUNZIONARIO DI P.S.
Il locale prima dello spettacolo, potrà essere
ispezionato in ogni sua parte dal funzionario di P.S.
di servizio al fine di verificare che siano osservate
tutte le prescrizioni regolamentari.
Art.193. ISPEZIONI ALL'INIZIO DELLO SPETTACOLO
Nei teatri, circhi, teatri di varietà e cinema
teatri, prima dell'entrata del pubblico, o prima ancora
dell'ispezione del funzionario di P.S., i vigili del
fuoco di servizio dovranno avere ispezionato accuratamente
tutti gli impianti, servizi ed attrezzi inerenti alla
difesa del locale contro gli incendi, nonché
quelli inerenti alla sicurezza del pubblico (illuminazione
di sicurezza, porte di uscita, apparecchi di segnalazione,
ecc.) allo scopo di assicurarsi del loro perfetto funzionamento.
Il personale del locale addetto alla custodia delle
uscite, dovrà assicurarsi dal canto suo, che
tutte le vie di uscita del pubblico (passaggi, corridoi,
porte) siano completamente sgombre ed efficienti.
Art.194. ISPEZIONI A FINE SPETTACOLO
Un'accurata visita a tutto il locale deve essere eseguita,
successivamente a quella dei vigili del fuoco ed a
conveniente distanza di tempo, da parte del custode
e della persona all'uopo delegata dall'esercente.
Di tal visita verrà fatta annotazione in un registro
da tenersi a disposizione dell'autorità di P.S.
e del comando del corpo dei vigili del fuoco.
Art.195. ISPEZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA
Ciascun componente la commissione di vigilanza ha facoltà
di eseguire visite ed ispezioni ai vari locali. Dall'esito
dei relativi accertamenti e delle infrazioni al presente
regolamento eventualmente riscontrate, dovrà
riferire alla commissione di vigilanza per i provvedimenti
di sua competenza.
Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente,
i componenti la commissione di vigilanza, saranno muniti
dalla prefettura di apposita tessera di libero accesso
in qualsiasi locale e loro dipendenze, sia durante
gli spettacoli che in ogni altro tempo.
L'esercente deve tenere a disposizione dei componenti
della commissione di vigilanza almeno un posto, oltre
quello per il comando del corpo dei vigili del fuoco,
da scegliersi in posizione idonea ai fini del servizio.
Titolo XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.196.
Le norme del presente regolamento si applicano a tutti
i locali di nuova costruzione.
Per tutti i locali preesistenti, è fatto obbligo
ai titolari delle licenze di esercizio di presentare
- entro il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione
del presente regolamento - un progetto particolareggiato
con tutte le modifiche necessarie per rendere il locale
rispondente alle norme del presente regolamento.
Per i locali ritenuti dai gestori rispondenti alle presenti
norme, è fatto obbligo di presentare nello stesso
termine una esauriente documentazione (piante aggiornate,
sezioni, calcoli, ecc.) che dimostri tale rispondenza.
La commissione provinciale di vigilanza, dopo esame
del progetto o della documentazione di cui al comma
precedente e visita del locale, accerterà se
il locale sia suscettibile di adattamento, oppure sia
effettivamente rispondente alle norme presenti.
Ove il locale non fosse suscettibile di adattamento
alle nuove norme sarà proposto alla Presidenza
del Consiglio - Direzione generale dello spettacolo
la revoca del nulla osta.
Ove, invece, il locale con le modifiche proposte ed
altre eventualmente prescritte dalla commissione provinciale
di vigilanza, possa esser ritenuto suscettibile di
adattamento alle presenti norme, sarà concesso
al gestore o proprietario un congruo termine di tempo
per l'esecuzione dei lavori prescritti.
Sarà ugualmente proposto alla Presidenza del
Consiglio il ritiro del nulla osta per quei locali
i cui gestori non provvedano a quanto disposto al comma
2 e 3 del presente articolo ed a coloro che non provvedano
nel termine stabilito all'esecuzione dei lavori prescritti.
Art.197.
Per quanto riguarda le sale cinematografiche, quanto
previsto dal precedente articolo verrà eseguito
in armonia al disposto dell'art.23 della legge n.958
del 29 dicembre 1949.
Art.198.
I sopralluoghi di cui all'art.196 dovranno essere effettuati
dalla commissione provinciale di vigilanza, in numero
legale, cioè nella composizione prevista dall'art.80
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
art.141 del regolamento per l'applicazione del detto
testo unico (Art.141 del regolamento: " Per l'applicazione
dell'art.80 della legge, é istituita in ogni
provincia una commissione permanente di vigilanza nominata
ogni anno dal prefetto che la presiede.
Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale,
un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale
dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica,
un rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione
sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati
dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute,
nonché il sindaco del comune in cui trovasi
o deve esser edificato il locale di pubblico spettacolo.
Può esser aggregato, se occorra, un esperto
in acustica.
Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo
è sostituito da chi ne fa le veci o da altro
funzionario espressamente designato - per i primi quattro
membri - l'esperto in elettrotecnica è sostituito
da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti
degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del
sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti
dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali.
Il parere della commissione è dato per iscritto
e deve essere adottato da tutti i componenti").
Art.199. NORME PER LE VISITE AI LOCALI ESISTENTI
Nell'eseguire le visite di cui all'articolo precedente,
la commissione di vigilanza accerterà che i
locali siano:
a) conformi, per quanto è possibile, in ciò
che si riferisce alla costruzione, alle condizioni
generali d'igiene ed in particolare di aerazione;
b) la commissione terrà presente soprattutto
che il locale risponda ad un minimo di sicurezza a
tutela della pubblica incolumità ed alla tutela
dell'igiene degli spettatori e degli artisti. Nel caso
esistano delle strutture non resistenti al fuoco potranno
essere prescritte opere di protezione al fine di diminuire
il rischio nel caso di incendio, senza richiedere lavori
eccessivamente onerosi;
c) del tutto conformi alle norme regolamentari, per
quanto si riferisce:
1) all'esistenza, al numero ed al regolare funzionamento
delle uscite e scale la cui ampiezza complessiva deve
essere proporzionata al numero totale degli spettatori;
2) al regolare funzionamento della illuminazione, sia
ordinaria che di sicurezza;
3) al regolare funzionamento del sipario di sicurezza
nei locali in cui è prescritto;
4) all'esistenza e sufficienza degli impianti idraulici
e dei mezzi di difesa incendi;
5) in genere a tutte le norme di esercizio contemplate
dal presente regolamento.
Per i materiali scenografici, già esistenti alla
data della entrata in vigore del presente regolamento,
la ignifugazione dovrà essere effettuata a giudizio
della commissione provinciale di vigilanza, nel termine
e con le modalità stabilite dalla medesima.
Art.200. COMPENSAZIONE PER ASIMMETRIA AI LOCALI PREESISTENTI
Qualora nei locali preesistenti non possa essere realizzata
la simmetria delle uscite, la commissione di vigilanza
potrà richiedere a compenso della minor sicurezza
un aumento delle uscite stesse rispetto al minimo prescritto
dall'art.35 fino ad un massimo corrispondente al rapporto
di m.1,20 ogni 50 spettatori nei casi di asimmetria
più grave che crei condizioni difficili di sfollamento.
Art.201. RIPARTIZIONE DEI LAVORI IN PIU' ESERCIZI
Qualora nei locali preesistenti opere costruttive e
di sistemazione di una certa importanza debbano necessariamente
essere eseguite, la commissione di vigilanza potrà
autorizzare la ripartizione dei lavori in più
esercizi cominciando dai lavori più urgenti
per la sicurezza del pubblico.
In occasione di ampliamenti o di restauri dei locali,
la commissione provinciale di vigilanza farà
attuare quelle ulteriori realizzazioni di prescrizioni
regolamentari che non avesse ritenuto opportuno fare
attuare nella prima sistemazione.
Art.202. DEROGHE PARZIALI
Nell'eventuale riordinamento costruttivo di un locale
preesistente la commissione di vigilanza potrà
ammettere qualche deroga all'applicazione integrale
delle presenti norme regolamentari purché con
le sistemazioni previste si realizzi un effettivo notevole
miglioramento nelle condizioni di sicurezza del locale.
Art.203. COMPETENZA DEI CONTROLLI
La vigilanza ed il controllo sulla applicazione del
presente regolamento saranno esercitate, secondo le
rispettive competenze di merito e territoriali, dagli
ufficiali o da agenti della forza pubblica, dagli ufficiali
e personale del corpo dei vigili del fuoco e dalla
commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
I contravventori alle disposizioni del presente regolamento
saranno puniti a termine delle vigenti disposizioni
di legge, indipendentemente dal ritiro della licenza
di esercizio e da quelle altre misure che potranno
essere adottate, a seconda dei casi, nell'interesse
del pubblico ed a tutela della pubblica incolumità.
ALLEGATO A
NORME PARTICOLARI DI COSTRUZIONE E DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI TEATRI, CINEMATOGRAFI E LOCALI DI SPETTACOLO IN GENERE
1. - Definizioni e norme generali.
1.01. - Gli impianti elettrici in tali locali, oltre soddisfare alle norme C.E.I. per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici, devono corrispondere alle prescrizioni seguenti.
1.02. - Gli impianti per la produzione e la trasformazione
della energia e in particolare tutti i trasformatori
in olio devono essere disposti in un ambiente costruito
con materiale incombustibile, possibilmente separato
da tutti gli altri, con l'accesso dall'esterno e tale,
in ogni modo, che in caso di esplosione od incendio
degli impianti contenutivi, non vi sia pericolo per
gli altri ambienti del locale per pubblico spettacolo.
Nello stesso ambiente va installato su ogni conduttura
che vi arrivi dall'esterno, o che parta dal generatore
quando l'energia sia prodotta in loco, un interruttore,
manovrabile anche dall'esterno, il quale permetta di
togliere completamente la corrente a tutto il locale
ad eccezione del servizio incendio. L'accesso a tale
ambiente sarà riservato alle persone appositamente
autorizzate.
1.03. - La distribuzione dell'energia deve essere fatta
a mezzo di un quadro di manovra, il quale, oltre che
l'interruttore generale, deve portare per ogni circuito
un interruttore multipolare automatico a massima e
provvisto di valvole.
Il quadro va installato in posizione ed in modo da risultare
sufficientemente lontano e convenientemente separato
da materiali combustibili e da essere accessibile soltanto
al personale che vi è addetto.
E' consentita l'adozione, di due quadri, nel quale caso
è consigliabile siano disposti in ambienti il
più possibile lontani fra di loro.
1.04. - La distribuzione deve essere suddivisa convenientemente
in modo che risultino alimentati, indipendentemente
l'uno dall'altro, i seguenti impianti:
a) illuminazione della sala del pubblico;
b) illuminazione degli ambienti accessori e di servizio
della sala stessa e illuminazione esterna;
c) illuminazione generale del palcoscenico;
d) illuminazione degli ambienti accessori e di servizio
del palcoscenico e dei camerini;
e) effetti scenici;
f) cabina di proiezione cinematografica;
g) forza motrice;
h) servizio incendi (pompe).
E' consigliabile di suddividere le lampade della sala,
delle scale, dei corridoi e dei vestiboli, e di tutti
gli ambienti in genere percorsi dal pubblico per uscire,
su almeno due circuiti indipendenti.
Tale norma è obbligatoria per tutti i locali
di capienza di 800 persone o più.
Un circuito è considerato "indipendente"
quando origina direttamente dal quadro generale attraverso
un apposito interruttore automatico e provvisto di
valvole ed i suoi conduttori sono contenuti da soli
in una protezione isolante o metallica.
1.05. - Salvo gli ambienti di cui al Titolo VI non è ammesso l'impiego dell'alta tensione, cioè di sistemi a tensione superiore a 300 volts.
1.06. - E' vietato l'impiego dei conduttori nudi o dei
cordoncini multipli.
I conduttori devono essere del tipo ad isolamento forte
e devono essere contenuti in tubi isolanti e metallici,
interamente lisci e largamente dimensionati, resistenti
all'urto e inalterabili per effetto dell'umidità.
Per le linee principali è raccomandato l'uso
dei cavi sottopiombo armati ed opportunamente protetti.
Speciale cura si deve adottare per l'esecuzione dei
terminali.
Il percorso delle condutture incassate deve essere opportunamente
contrassegnato e va inoltre riportato su schemi topografici
che rendano facile individuarlo.
1.07. - Gli interruttori e le valvole, muniti di targhette che ne indichino il circuito comandato e protetto, devono essere raggruppati il più possibile, inaccessibili al pubblico e installati o protetti in modo da risultare sufficientemente e convenientemente lontani da materiali combustibili.
1.08. - Quando l'illuminazione di sicurezza è
ottenuta elettricamente con sorgente centrale, questa
sarà installata in un ambiente esterno al locale
per pubblici spettacoli, distribuita su circuiti e
sottratta per quanto possibile, all'azione immediata
di un eventuale incendio.
Le batterie di accumulatori destinate all'illuminazione
di sicurezza non possono adoperarsi per altri usi.
E' raccomandabile l'adozione di due lampadine per ogni
centro luminoso, inserito su due circoli indipendenti
preferibilmente alimentati da due distinte batterie,
installate in ambienti separati.
Il circuito di sicurezza, quando non sia normalmente
mantenuto in funzione, deve attivarsi automaticamente
venendo a mancare la corrente principale, e la batteria
relativa deve avere capacità sufficiente ad
assicurare la regolare alimentazione per almeno due
ore.
E' vietato l'impiego del sistema a lampadine in serie,
e del pari l'installazione di interruttori intermedi.
1.09. - E' ammesso di provvedere all'illuminazione di sicurezza mediante lampade provviste ciascuna di una propria piccola batteria di accumulatori, costituente un unico apparecchio con la lampada.
1.10 - Non è ammesso né per l'illuminazione normale né per quella di sicurezza l'uso di lampadine di potenza inferiore a 20 watt.
1.11. - I corpi illuminanti, le lampade, i globi di vetro e simili, applicati al soffitto delle sale del pubblico o comunque direttamente soprastanti al pubblico, devono essere fissati, disposti o protetti in modo che ne sia resa impossibile la loro caduta sugli spettatori.
2. - Prescrizioni particolari per il palcoscenico.
2.01. - Il quadro di distribuzione per i servizi della scena deve essere costruito ed ubicato in modo da non costituire alcun pericolo; tutti gli apparecchi devono essere installati con precauzioni tali da non poter essere danneggiati dai vari materiali usati sulla scena; inoltre il quadro dovrà essere accessibile soltanto al personale che vi è espressamente addetto.
2.02. - Per i reostati regolari non è ammesso
l'impiego di materiale combustibile né di olio.
Quando sono stati usati a servizio di apparecchi alimentati
a più di due fili non devono in nessun caso
essere installati sul conduttore neutro.
2.03. - Per gli apparecchi di illuminazione a tre colori la sezione del conduttore eventualmente comune ai diversi circuiti deve essere determinata nell'ipotesi della condizione più sfavorevole di carico.
2.04. - Le condutture volanti vanno ridotte alla minima
lunghezza possibile. Esse devono essere costruite in
modo da sottrarre i conduttori ad ogni sforzo di trazione
anche nel caso che la conduttura sia assoggettata a
grandi sforzi meccanici.
Inoltre il collegamento alla parte fissa deve essere
tale che in caso di strappo sia evitata la rottura
nei punti di attacco.
Le condutture medesime devono avere un rivestimento
protettivo stagno flessibile ma resistente all'usura
e non metallico (cuoio, spesso tubo di gomma con tela,
ecc.).
Le stesse norme vanno adottate per le condutture mobili
usate per l'illuminazione di leggii d'orchestra.
2.05. - Le valvole devono in ogni caso far parte della
installazione fissa.
E' ammesso l'uso di una sola valvola multipolare per
tutte le lampade dello stesso colore alimentate da
una unica linea a sezione costante per tutto il suo
percorso e per tutte le sue diramazioni.
2.06. - Le lampade a incandescenza fisse per l'illuminazione
generale del palcoscenico e degli ambienti di servizio
relativi (scale, corridoi, guardaroba, depositi, camerini,
ecc.) devono essere provviste di gabbie metalliche
e di spessi globi di vetro fissati al supporto e non
mai al portalampade.
Quelle di sicurezza devono essere contenute in una gabbia
metallica così resistente da non essere danneggiata
anche se urtata con le varie parti mobili sulla scena,
e devono essere numerate e contrassegnate in modo da
poterle facilmente distinguere da quelle ordinarie.
2.07. Le prese di spina, nel piano di scena, devono essere disposte all'interno di un involucro isolante e incombustibile contenute in scatola metallica meccanicamente resistente e provvista di coperchio da poter essere fissate quando la presa non è in funzione.
2.08. - Le lampade ad arco, gli apparecchi per i lampi e simili, devono essere provvisti di dispositivo atto ad impedire la caduta di particelle infiammate.
2.09. - Gli apparecchi elettrici di riscaldamento (bollitori, scaldaferri, ecc.) usati nei camerini devono essere installati in modo che non possano essere causa di incendio anche in caso di guasto. A questo scopo vanno disposti su supporti incombustibili e protetti pure con materiale incombustibile dalla vicinanza con eventuali oggetti combustibili; per il collegamento all'impianto fisso si devono adoperare attacchi speciali e le minori lunghezze possibili di cordone, in modo che l'apparecchio non possa usarsi se non nel posto a ciò destinato.
3. - Esercizio.
3.01. - L'impianto elettrico di un locale per pubblici
spettacoli deve essere affidato per l'esercizio e la
manutenzione ad una persona idonea (elettricista),
coadiuvato nel caso di impianti importanti da uno o
più aiutanti uno dei quali in grado di sostituirlo
in caso di necessità.
L'elettricista del teatro è anche responsabile
nei confronti dell'elettricista eventualmente addetto
alla compagnia agente.
3.02. - In prossimità del quadro generale di manovra e sul palcoscenico deve essere esposto uno schema generale dell'impianto tenuto aggiornato. La persona preposta all'impianto elettrico deve inoltre avere a disposizione uno schema topografico aggiornato con tutte le indicazioni del caso.
3.03. - L'elettricista o il suo sostituto deve essere
sempre presente in teatro durante le prove e gli spettacoli.
Prima dell'ammissione del pubblico e fino a quando tutti
gli spettatori abbiano abbandonato l'edificio, deve
essere accesa una parte sufficiente della illuminazione
principale, come pure deve essere accesa o messa in
condizione di entrare automaticamente in funzione la
illuminazione di sicurezza.
3.04. - Prima dell'inizio della stagione di spettacoli e in ogni caso almeno una volta all'anno tutto l'impianto elettrico deve essere minutamente ispezionato da un incaricato della associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o altro ente assimilabile, e del risultato dell'ispezione va tenuto nota in un apposito registro. Nel registro stesso si tiene nota del controllo delle condizioni di isolamento delle singole parti dell'impianto, che la persona preposta è tenuta a fare settimanalmente. Egli deve inoltre ispezionare con cura ogni settimana le condutture usate per le installazioni mobili del palcoscenico.
3.05. - La carica delle batterie di accumulatori per la illuminazione di sicurezza deve essere fatta quando la illuminazione stessa non è in funzione e l'elettricista deve controllare, almeno una mezz'ora prima dell'ammissione del pubblico in teatro che le batterie stesse siano in condizioni normali di carica e che tutto l'impianto di illuminazione di sicurezza sia in condizioni di normale efficienza.
3.06. - L'elettricista deve avere sempre a sua disposizione gli strumenti necessari di misura, di controllo e di lavoro (compresi guanti di gomma, pinze speciali e simili) in buone condizioni di funzionamento e di uso, nonché una conveniente dotazione di apparecchi e materiali di ricambio e di lavoro, come valvole, lampadine, condutture isolanti, nastro gommato, isolatori, ecc.
4. - Disposizioni transitorie.
4.01. - Le presenti norme si applicano integralmente ai nuovi impianti ed alla trasformazione completa delle installazioni esistenti; si devono anche applicare agli ampliamenti, alle trasformazioni ed alle riparazioni che non comportano grandi cambiamenti nella parte destinata a rimanere, la quale può continuare a sussistere, purché dia sufficienti garanzie di sicurezza.
ALLEGATO B
SIPARIO DI SICUREZZA
Oltre le disposizioni contenute nel presente regolamento
si terranno presenti le seguenti norme:
- il sipario di sicurezza deve essere del tipo previsto
dall'art.70;
- gli organi per il suo funzionamento (salita e discesa
mediante motore elettrico) dovranno essere montati
in località prossima al sipario in modo che
il personale addettovi possa vedere se esso scenda
liberamente e se la discesa si arresti o sia comunque
ostacolata;
- il fornitore del sipario metallico dovrà costruire
gli organi per la manovra normale (scatola di manovra
e leva, controller, interruttori, funi di manovra)
in modo che, chi fa agire il sipario, debba tenere
la leva in mano fino a tanto che il sipario stesso
abbia finito completamente la sua corsa e cioè
l'impianto dovrà essere provvisto di un cosiddetto
"ritorno automatico a zero";
- tanto le funi che sospendono il sipario od i contrappesi
come pure quelle motrici del sipario, devono avere
un coefficiente di sicurezza di sei volte per trazione
e flessione combinata; tutte le carrucole che servono
per il rinvio di dette funi come pure il tamburo della
macchina dove si avvolgono e svolgono le funi stesse,
dovranno avere un diametro di almeno 800 volte il diametro
dei singoli fili della fune, dovranno cioè corrispondere
pienamente alle disposizioni del decreto legge in vigore
per le funi destinate ad ascensori e montacarichi in
servizio privato;
- onde ottenere una maggiore sicurezza dell'impianto,
le funi dovranno essere almeno due e cioè ciascun
contrappeso del sipario dovrà essere sospeso
con due funi; del pari le funi che provocano il movimento
(funi di trazione) dovranno essere almeno due.
La costruzione dell'impianto dovrà essere fatta
in modo che in nessun caso le funi abbiano ad essere
sovraccariche (applicazione di un interruttore di massima,
salvo che tale risultato non venga sicuramente raggiunto
con altri mezzi o che il sistema adottato escluda il
sovraccarico della fune).
Le installazioni dovranno essere munite di un dispositivo
di sicurezza destinato ad interrompere il circuito
del motore non appena le funi di trazione non siano
tese, e prima quindi che possano uscire dalla gola
delle singole carrucole, cosicché il sipario
abbia a fermarsi automaticamente urtando contro qualsiasi
ostacolo di forte resistenza anche nel caso che la
persona destinata alla manovra non se ne sia accorta.
Questo dispositivo non deve però entrare in
funzione se il sipario scende automaticamente per "gravità",
perché in questo caso il motore deve già
essere staccato dal tamburo della macchina ed il sipario
deve continuare la sua opera per chiudere al più
presto possibile il boccascena.
Se esistono freni ad aria destinati a regolare la velocità
di discesa, formati cioè da una ruota a pale
collegata col tamburo di sollevamento mediante un moltiplicatore
di velocità, essi dovranno essere convenientemente
protetti, così da evitare qualsiasi accidente.
La discesa del sipario tagliafuoco dovrà verificarsi
in due modi e cioè:
1) per effetto di inserzione della corrente del macchinario;
2) per effetto di gravità.
Per il primo caso la manovra dovrà essere collocata
in vicinanza al boccascena ed in località opportuna
da dove chi manovra possa vedere se il sipario scendendo
incontra ostacoli.
La discesa per gravità dovrà effettuarsi
per effetto di "strappo", il relativo manubrio
dovrà essere collocato in vicinanza alla "manovra"
di discesa per inserzione di corrente, od in un altro
punto da stabilirsi di volta in volta su parere della
commissione di vigilanza.
Il sipario manovrato per inserzione di corrente, dovrà
fermarsi automaticamente alle due estremità
del percorso, a mezzo di interruttori montati vicino
al sipario stesso e azionati dalla parte mobile del
sipario per mezzo di respingenti o di interruttori
montati alla macchina e azionati direttamente dal tamburo.
E' però preferibile munire i sipari di tutti
e due i sistemi di interruzione, di modo che uno serva
quale interruzione di sicurezza.
Ogni macchinario per l'azionamento di sipari dovrà
essere munito di un freno azionato elettricamente da
calamita o motorino o simili, affinché la macchina
venga frenata immediatamente se durante la corsa viene
a mancare la corrente, come pure se il manovratore
porta l'organo di manovra nella posizione "fermo"
oppure se alla estremità di percorso del sipario
la corrente viene interrotta per mezzo degli interruttori
di fine corsa sopra accennati.
Durante la discesa per semplice gravità, questo
freno azionato elettricamente non può entrare
in funzione, perché il tamburo è staccato
dalla macchina. Il sipario dovrà quindi appoggiare
sul pavimento senza frenatura.
Il dispositivo dovrà però essere costruito
in modo che l'urto possa venire attutito a mezzo di
paraurti idraulici montati in vicinanza del sipario,
o per mezzo di freno applicato alla macchina o al sipario
stesso, il quale dovrà entrare in funzione prima
che il sipario appoggi sul pavimento. Questi freni
paraurti dovranno però essere costruiti in modo
che non abbiano ad ostacolare la corsa del sipario.
Essi, che possono essere di vari tipi a seconda delle
dimensioni e peso del sipario, saranno scelti di volta
in volta ed opportunamente calcolati. In tutti i casi
i migliori da preferirsi sono quelli idraulici che
sono i più silenziosi, meno soggetti ad avarie
e che permettono di frenare gradatamente il sipario
senza oscillazioni e vibrazioni che danno gli altri
tipi come quelli a molla.
Il telaio al quale sono fissate le lamiere dovrà
essere costituito da elementi opportunamente disposti
e controventati, formati con profilati di spessore
proporzionale all'ampiezza del boccascena.
Nella parte superiore della parete mobile dovrà
essere applicato un dispositivo tagliafiamma formato
da profilati collegati fra di loro in modo da formare
una canale ad U capovolto, senza soluzione di continuità,
una delle ali del quale sarà fissata alla parete
mobile, mentre l'altra a sipario abbassato andrà
a collocarsi nell'interno di un secondo canale fissato
alla parete dell'architrave delimitante la bocca di
opera simile al primo, ma disposto in senso inverso
(e cioè con la concavità rivolta verso
l'alto) e riempito di sabbia od altro materiale incombustibile,
cosicché si venga a realizzare una chiusura
pressoché ermetica fra il telaio metallico e
l'architrave.
Il lembo inferiore del sipario destinato al contatto
col palcoscenico, sarà guarnito di materiale
incombustibile (cartone di amianto od altro).
Il sipario sarà controbilanciato da contrappesi
destinati a facilitarne il funzionamento.
Per misura prudenziale anche i contrappesi saranno sospesi
con due funi fissate per mezzo di un bilanciere in
modo da garantire che ciascuna fune porti lo stesso
peso.
I vani nei quali corrono i contrappesi e le relative
funi dovranno essere difesi in modo da impedire l'introduzione
di qualsiasi corpo estraneo.
Nel caso il sipario scendendo avesse ad appoggiarsi
su qualche corpo (sedia, tavolo, ecc.) nessun inconveniente
dovrà accadere; il sipario dovrà semplicemente
fermarsi se il contrappeso impedirà di vincere
la resistenza opposta dal corpo stesso; se invece l'oggetto
che ha ostacolato la discesa sarà più
debole (per esempio una semplice sedia) questo verrà
schiacciato ed il sipario proseguirà la sua
corsa; in tal modo le funi in nessun caso verranno
ad essere sovraccariche.
Per il funzionamento del sipario il manovratore dovrà
tenere in mano la manovella di manovra fino a tanto
che il sipario abbia finito la sua corsa e dovrà
così forzatamente accorgersi se il sipario si
ferma sopra qualche ostacolo; in tal caso egli interromperà
la manovra, farà risalire per un lieve tratto
il sipario, ritirerà l'ostacolo e quindi riprenderà
la manovra per la discesa.
A norma del presente regolamento dovranno esistere due
quadri di manovra per il sipario di sicurezza ed i
servizi ausiliari del suo funzionamento, l'uno situato
sul palcoscenico in prossimità del posto del
vigile del fuoco di servizio in proscenio, l'altro
fuori della scena in posizione di facile accesso dall'esterno.
Detti quadri comprenderanno:
a) il comando ordinario del sipario;
b) il comando a caduta per gravità;
c) il comando della pioggia di protezione del sipario
di sicurezza (art.72);
d) il comando di apertura dei lucernari per il tiraggio
(art.73).
(c) 1996 Note's