[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 15 FEBBRAIO 1951, N.16

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DEI TEATRI, CINEMATOGRAFI E ALTRI LOCALI DI SPETTACOLO IN GENERE.

Titolo I
NORME DI PROCEDURA - VIGILANZA

Capo I
PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art.1.
Chi intende costruire un locale qualsiasi deve presentare alla prefettura, unitamente alla domanda di autorizzazione, il relativo progetto corredato da:
1) una planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area occupata dalla costruzione e le aree adiacenti con indicazioni esatte relative alla altimetria ed alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di metri 100 dal perimetro dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe, fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;
2) piante in scala 1:100 rappresentanti i diversi piani dell'edificio, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti, i servizi igienici, ecc.;
3) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;
4) documento da cui risulti che sulle aree libere adiacenti al locale e destinate allo sfollamento dello stesso il proprietario del locale stesso abbia diritto di servitù attiva; ove tale servitù venisse a mancare, la licenza di esercizio dovrà considerarsi sospesa fino a nuovo accertamento inteso a stabilire se eventuali modifiche possano rendere il locale idoneo all'esercizio;
5) documento comprovante o la proprietà dell'area da parte del richiedente, ove si tratti di nuova costruzione, o la proprietà dell'immobile ove si tratti di locale già esistente, nel caso di domande presentate da proprietari di immobili;
6) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore nel caso di domande presentate da persone non proprietarie dell'immobile;
7) una carta topografica del comune e frazioni con la indicazione del luogo preciso del costruendo locale e della ubicazione dei vicini locali eventualmente esistenti;
8) certificato del comune dal quale risulti il numero degli abitanti, ripartito fra le singole frazioni;
9) documento di approvazione del progetto da parte del comune.
I documenti di cui innanzi dovranno essere firmati dal richiedente e quelli di cui ai numeri 2, 3 e 7 anche dai progettisti che dovranno risultare regolarmente iscritti agli albi professionali.

Art.2.
La prefettura, prima di trasmettere alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo, le domande di cui sopra a norma dell'art.143 del regolamento sulla legge di Pubblica Sicurezza (Art.143: "Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve esser presentato al prefetto per l'approvazione") sottoporrà il progetto all'esame della commissione provinciale di vigilanza prevista dall'art.80 del testo unico della legge di P.S. (Art.80: "L'autorità di P.S. non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese per l'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza"), la quale redigerà apposito verbale con motivato parere circa l'idoneità del locale all'uso per il quale viene richiesta la licenza.
Il verbale di cui innanzi dovrà essere allegato ai documenti presentati dall'interessato.

Art.3.
La prefettura, nel trasmettere alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo, le domande accompagnate dai documenti di cui sopra dovrà fornire i seguenti dati:
a) dichiarazione di convalida del certificato del comune dal quale risulti il numero degli abitanti, ripartito fra le singole frazioni;
b) numero dei teatri e cinema esistenti nel centro e nelle frazioni con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) e i permanenti o saltuari (se con attività a carattere continuativo o saltuario, uno o più giorni alla settimana), compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia già stato concesso o meno il nulla osta della presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel caso in cui trattisi di località sprovviste di sale teatrali o cinematografiche, la prefettura dovrà farne esplicita menzione.

Art.4.
Per i cinema con apparecchi per la proiezione di pellicole a formato ridotto le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti negli articoli precedenti, di cui saranno osservate tutte le norme ad eccezione di quanto stabilito dal D.L. 3 giugno 1948, n.534
(Il decreto n.534 del 1948 prescrive:
Art.1. Gli spettacoli cinematografici con pellicola a formato ridotto debbono essere effettuati esclusivamente con pellicole ininfiammabili.
Art.2 Non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art.117 del regolamento di P.S. 6-5-1940, n.635, nei locali adibiti a proiezioni cinematografiche con pellicole a formato ridotto.
Art.3 Fermo restando l'obbligo del preventivo nulla osta di cui al R.D.L. 3-2-1936, n.419 (deve esser data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo) nelle frazioni e nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche la verifica dei locali da destinarsi a spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto può esser demandata ad una commissione composta dal sindaco, dall'ufficiale sanitario e da un tecnico del genio civile, con l'assistenza del segretario comunale. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve esser adottato con l'intervento di tutti i componenti).

Art.5.
Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, soltanto per proiezione con apparecchi funzionanti con pellicole di sicurezza.
Quando le proiezioni abbiano luogo in locali chiusi, le richieste di autorizzazione debbono essere presentate alla prefettura accompagnate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica.
Quando le proiezioni abbiano luogo all'aperto, si dovranno precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni: in tal caso non è necessario presentare le piante delle arene.
Sulla domanda di autorizzazione, il prefetto deciderà sentita la commissione provinciale di vigilanza o la commissione prevista nell'art.3 del decreto legge 3 giugno 1948, n.534.

Art.6.
Dell'avvenuta concessione del nulla osta da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri la prefettura provvederà entro quindici giorni a dare la comunicazione agli interessati, invitandoli a fornire ad integrazione di quanto già presentato i seguenti particolari in triplice copia:
a) calcoli di stabilità prescritti dalle vigenti disposizioni con speciale riguardo a quelle sugli agglomeranti idraulici e cementizi;
b) schema degli impianti elettrici;
c) progetto particolareggiato del sipario di sicurezza;
d) schemi e descrizioni degli impianti antincendi;
e) progetto particolareggiato dell'impianto di condizionamento dell'aria e dell'aerazione e di quello di riscaldamento.

Art.7.
Dopo la presentazione della documentazione di cui all'articolo precedente, la commissione provinciale di vigilanza procederà all'esame ed alla approvazione definitiva del progetto, curandone altresì il controllo dell'esecuzione.
Durante la costruzione del locale, la commissione di vigilanza deve eseguire almeno due verifiche; la prima appena ultimata la costruzione al rustico, la seconda, per il controllo definitivo, prima della apertura dell'esercizio.
Delle due verifiche, di cui al precedente comma, verranno redatti distinti verbali di cui sarà inviata copia all'interessato.

Art.8.
La concessione del nulla osta dei locali al chiuso viene subordinata, sotto pena di decadenza, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ottenuto nulla osta e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio.
Le prefetture dovranno segnalare, nel più breve termine di tempo possibile, il caso in cui, avvenuta la concessione del nulla osta non si sia provveduto da parte del richiedente alla osservanza delle norme predette.
Gli interessati, prima della scadenza del termine, potranno richiedere una proroga massima di tre mesi per l'inizio dei lavori mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi nei termini prescritti per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.
Per le arene estive, invece, il nulla osta è subordinato alla condizione che l'agibilità abbia inizio nella stagione stessa.
Per l'ultimazione dei lavori potranno essere concesse proroghe sempre che siano giustificate da documentate necessità tecniche o da cause di forza maggiore.
Tutte le proroghe sopra previste, per i casi in cui i lavori non siano stati iniziati e portati a termine nei termini sopra fissati, sono concesse direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della commissione istituita per il rilascio dei nulla osta.

Art.9.
Ultimata la costruzione del locale l'esercente è tenuto a presentare alla prefettura domanda di visita di constatazione.
Il prefetto a seguito della visita da parte della commissione provinciale di vigilanza che constaterà con apposito verbale la rispondenza dei lavori eseguiti con quelli progettati, decide sulla domanda di autorizzazione, a norma dell'art.143 del regolamento del testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Art.10.
Sugli ampliamenti delle sale cinematografiche che non comportano aumento di posti decide il prefetto sentita la commissione provinciale di vigilanza.
Per i cinema che nel periodo estivo vengano trasferiti all'aperto, sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti, l'autorizzazione al trasferimento sarà concessa direttamente dalla competente prefettura.
Per l'agibilità delle arene annesse a cinema al chiuso e sempre che esse funzionino nel periodo di chiusura del cinema permanente, varrà la stessa autorizzazione concessa per il cinema permanente. Pertanto, all'atto dell'apertura o riattivazione dell'arena annessa, il titolare della licenza del cinema al chiuso non è tenuto a corrispondere una nuova tassa di concessione governativa.
La riapertura delle arene cinematografiche che abbiano già esercitato nella precedente stagione è autorizzata direttamente dalla prefettura, sentita la commissione provinciale di vigilanza.
Il periodo normale di agibilità delle arene estive si intende quello corrente tra il 1 giugno ed il 15 ottobre.

Art.11.
Per i cinema parrocchiali i nulla osta e le relative licenze di esercizio debbono essere intestate al parroco, o vice parroco, o comunque ad un religioso e non possono essere trasferite ad un laico.
La direzione della sala non può essere affidata che ad enti o persone dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.
Le sale cinematografiche parrocchiali possono programmare esclusivamente i films ammessi dall'organizzazione a ciò preposta dall'autorità ecclesiastica.

Capo II
COMMISSIONE DI VIGILANZA

Art.12.
La commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è quella prevista dall'art.80 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con decreto 18-6-1931, n.773, e dall'art.141 del regolamento per l'applicazione della legge di P.S. approvato con decreto 6-6-1940, n.635.
La commissione di vigilanza potrà delegare alcuni suoi membri ad eseguire verifiche; fra essi dovrà essere sempre compreso il comandante del corpo dei vigili del fuoco.

Art.13.
Le verifiche della commissione di vigilanza dovranno essere disposte tutte le volte che saranno ritenute necessarie e comunque nei seguenti casi:
1) quando il locale sia stato adibito ad altri usi o dopo che vi siano state apportate riparazioni o varianti di una certa entità;
2) in occasione del rinnovarsi della licenza o del cambiamento del genere di spettacolo tenuti nel locale;
3) in occasione di incendi, o quando si verifichino altri sinistri che interessino le strutture e gli impianti.

Art.14.
La visita della commissione di vigilanza deve essere chiesta tempestivamente, da chi ne abbia interesse, all'autorità prefettizia.

Titolo II
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.15.
Le presenti norme riguardano la costruzione e l'esercizio dei locali in cui hanno luogo spettacoli o trattenimenti di qualsiasi genere o entità. Le norme generali di prevenzione incendi negli edifici in genere, nonché quelle previste nei regolamenti locali edilizi e di igiene sono applicabili se e in quanto non contrastanti con le presenti.
Le norme stesse si applicano tanto ai locali in cui il pubblico è ammesso a pagamento quanto a quelli in cui è ammesso ad invito.

Art.16. DEFINIZIONE DI LOCALE
Con la locuzione "locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi.

Art.17. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
1. - Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici drammatici, coreografici, di riviste e varietà; caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.
2. - Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.
3. - Cinema-teatri: destinati oltre che alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacolo su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.
4. - Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente, come esposizioni, mostre, fiere, ecc.
5. - Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio che si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici.
6. - Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere, ma specialmente belve feroci.
7. - Stadi, sferisteri campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio, ecc.
8. - Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti.

Titolo III
NORME GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI

Capo I
ISOLAMENTO

Art.18. ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO (così modificato da CIRC.24-1-1963, n.12)
I locali devono essere isolati da altri edifici, mediante interposizione di strade o piazze pubbliche, o, eccezionalmente, anche di ampi cortili a cielo scoperto o vie private, per non meno di metà del perimetro totale per i teatri con oltre 1.000 posti e di un terzo del perimetro totale per i teatri sino a 1.000 posti e per i locali di cui ai numeri 2 e 3 dell'art.25.
Per i rimanenti locali l'isolamento sarà stabilito dalla commissione provinciale di vigilanza.
Avendo particolare riguardo alla capienza del locale, alla intensità del traffico nella zona, all'altezza degli edifici antistanti, la commissione provinciale di vigilanza stabilirà le distanze minime ammesse tra questi edifici e i lati del locale.
Le strade, le piazze o cortili predetti devono consentire il libero accesso ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco per le relative operazioni di intervento.

Art.19. REQUISITI DELL'AREA
L'area per la costruzione di un locale deve essere scelta, oltre che tenendo conto del necessario isolamento, anche in vista della necessità di realizzare la simmetria della pianta e la distribuzione delle uscite per il pubblico, come è prescritto dall'art.35.

Art.20.
I teatri della capacità di oltre 2.000 spettatori non potranno essere incorporati in edifici adibiti ad altri usi.
I teatri di capacità inferiore ai 2.000 spettatori e tutti gli altri locali di qualsiasi capacità possono essere incorporati in edifici destinati ad altri usi purché non vi siano parti ad uso promiscuo e a condizione che nello stesso edificio non esistano magazzini, laboratori, officine, autorimesse, ecc., ovvero si manipolino o siano presenti materie infiammabili od esplosive.
In uno stesso edificio potranno sussistere più locali dislocati anche a piani diversi. Ognuno di tali locali dovrà avere però propri ingressi ed uscite indipendenti, opportunamente ubicati e sufficienti a consentire un rapido sfollamento degli spettatori.

Art.21.
I cortili o le vie private di cui all'art.18 dovranno avere superficie libera sufficiente a contenere, a giudizio della commissione provinciale di vigilanza, un adeguato numero di spettatori defluenti dal locale. Comunque il percorso per raggiungere attraverso tali cortili o vie private la pubblica via o piazza deve essere il più breve possibile e mantenuto sempre libero.

Art.22.
Le strutture (muri, solai, ecc.) di separazione dei locali da altri edifici o ambienti, devono essere a tagliafuoco. I muri dovranno avere spessore nudo da intonaco, non inferiore a cm.50 se in pietrame, a cm.40 se in mattoni pieni o a cm.20 se in calcestruzzo armato, ovvero anche in spessori minori purché costituiti da speciali materiali che garantiscano una pari resistenza al fuoco. Dette strutture dovranno estendersi convenientemente anche mediante soprelevazione sui tetti circostanti, per almeno 1 metro, con sommità a passerella e parapetto resistente al fuoco per l'accesso e le operazioni dei vigili del fuoco.
I solai e le altre strutture separatrici dovranno avere resistenza al fuoco non minore di quella sopra prescritta per i muri.

Art.23. ISOLAMENTO DELLA SCENA
Nei teatri della capacità di oltre 1.000 spettatori, il perimetro esterno dell'edificio contenente la scena deve essere isolato per una frazione non inferiore al 50%.
Per i teatri di capacità inferiore a 1.000 spettatori e per tutti gli altri locali muniti di palcoscenico dovrà aversi l'isolamento dell'edificio contenente la scena per non meno di un terzo del perimetro predetto.
Le distanze minime ammesse tra l'edificio contenente la scena e gli edifici prospicienti il perimetro libero, di cui al precedente alinea, saranno stabilite dalla commissione provinciale di vigilanza avendo riguardo che, oltre che alle circostanze di cui al secondo e terzo alinea dell'art.18, anche alla complessità e pericolosità della scena.

Art.24. ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSI ENTRO IL LOCALE
Nel locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla gestione ed amministrazione, nonché l'abitazione del custode.
Quest'ultima dovrà avere ingresso indipendente ed essere separata dal resto del locale con strutture resistenti al fuoco. Può esservi consentita una unica porta di comunicazione con il resto del locale, purché tale porta sia resistente al fuoco e a chiusura automatica.
Nel locale sono ammessi esercizi di bar, caffè, ecc., destinati esclusivamente al servizio del locale stesso; qualora questi esercizi non fossero destinati esclusivamente al servizio del locale, essi dovranno avere uscita diretta sulla pubblica via o piazza, da non computarsi con quella destinata allo sgombero degli spettatori.
L'ampiezza e l'ubicazione di detta comunicazione verrà stabilita a giudizio della commissione provinciale di vigilanza.

Capo II
MATERIALI E STRUTTURE

Art.25. STRUTTURE E MATERIALI CONSENTITI
Art.26. IGNIFUGAZIONE DEI MATERIALI COMBUSTIBILI
Art.27. TETTO
sono stati abrogati dall'art.7 del D.M. 6-7-1983.

Art.28. COLLAUDO DELLE STRUTTURE
Per le prove dei conglomerati cementizi armati, si osserveranno le disposizioni di legge in vigore.
Copia dei relativi verbali dovrà essere trasmessa alla commissione provinciale di vigilanza.
Il sovraccarico al quale dovranno essere calcolati i solai di tutti i locali ed ambienti destinati al passaggio del pubblico o a magazzini non sarà inferiore a kg 600 (seicento) per metro quadrato.

Art.29. FINESTRE
Le aperture delle finestre non debbono avere inferriate né chiusure fisse salvo casi eccezionali e previa autorizzazione della commissione provinciale di vigilanza.

Capo III
SEPARAZIONE TRA SALA E SCENA

Art.30. AMBIENTI NECESSARI ALLA SCENA ED ALLA SALA E LORO SEPARAZIONI
Il progetto di un locale deve prevedere tutti gli ambienti necessari al suo regolare funzionamento, in relazione alla sua importanza, nonché al genere di spettacolo cui esso è destinato.
Nei teatri in genere la parte di edificio comprendente la sala e servizi relativi, deve essere completamente separata da quella comprendente la scena ed i relativi servizi.
La separazione tra le predette due parti deve essere realizzata mediante muro tagliafuoco che, partendo dalle fondazioni salga ininterrottamente fino a 1 metro sopra la copertura più elevata.
L'unica apertura ammessa nel muro tagliafuoco di separazione tra sala e scena è il boccascena.
Può essere ammesso anche qualche passaggio di servizio purché realizzato attraverso ambiente intermedio (chiusura di sicurezza), mediante due porte convenientemente distanziate tra loro. Tale ambiente intermedio deve avere strutture verticali e orizzontali resistenti al fuoco e le porte anch'esse resistenti al fuoco ed a chiusura automatica.

Art.31. SIPARIO DI SICUREZZA
Nei teatri con capacità di 1.000 spettatori ed oltre, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza.
Nei teatri con capacità inferiore ai 1.000 spettatori e negli altri locali muniti di palcoscenico, la commissione provinciale di vigilanza stabilirà di volta in volta se, in relazione alle dimensioni ed alle condizioni di pericolosità della scena, il boccascena debba essere munito del sipario di sicurezza.
L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatoria nei locali adibiti normalmente a spettacoli cinematografici con capacità, anche superiore a 1.000 spettatori nei quali, saltuariamente, vengono effettuate rappresentazioni teatrali o di arte varia, sempre che il palcoscenico, definito a norma dell'art.61, comma 2, abbia dimensioni inferiori a mq.120.

Titolo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALA

Capo I
PLATEA

Art.32. LIVELLO DELLA PLATEA
La platea dei locali di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.17 deve, di regola, essere al livello del piano stradale di spazi liberi adiacenti.
Qualora speciali condizioni altimetriche delle strade e spazi liberi adiacenti lo esigessero, potrà essere ammessa parziale deroga alle norme dell'alinea precedente.
Per i "locali" di cui ai numeri 2 e 4 dell'art.17, è ammessa l'ubicazione del pavimento della platea o sala all'altezza dei piani superiori al livello stradale, semprechè quando trattasi di locali di cui al numero 4 dell'art.17 non sussista palcoscenico.

Art.33. LOCALI SOTTO IL LIVELLO STRADALE
Solo eccezionalmente per "locali" capaci di non oltre 800 spettatori, è ammesso che il pavimento della sala sia a livello inferiore a quello stradale purché:
1) l'isolamento dell'edificio contenente la scena (art.18) sia ottenuto mediante corte ribassata fino al livello del pavimento del palcoscenico e raccordata a strada pubblica mediante almeno una rampa a dolce pendio;
2) il boccascena abbia sipario metallico di sicurezza;
3) il piano di platea non sia ad un dislivello superiore a m.7,50 rispetto al piano di strada;
4) la larghezza dei corridoi di disimpegno fra i posti a sedere, delle porte e dei corridoi che conducono all'esterno, nonché delle scale, sia quella contemplata all'art.35;
5) sia previsto il condizionamento dell'aria dei locali cui può accedere il pubblico.

Art.34. DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE
I posti a sedere debbono essere distribuiti in gruppi di non più di dieci file.
Uno o più gruppi di file nel senso longitudinale della sala costituiscono un settore.
I gruppi di ciascun settore saranno nettamente separati l'uno dall'altro mediante passaggi trasversali.
Ogni passaggio trasversale deve essere predisposto in corrispondenza delle porte di uscita situate nelle pareti laterali.
Fra i posti a sedere e le pareti della sala dovrà essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a m.1,20. Della stessa larghezza minima dovranno essere tutte le eventuali corsie longitudinali e trasversali.
Per i locali con meno di 150 posti la commissione provinciale di vigilanza stabilirà di volta in volta la larghezza da dare alle corsie che, in ogni modo, non dovrà essere inferiore a m.0,80.
Il numero dei posti di ciascuna fila di ogni settore non potrà essere maggiore di sedici.
Tutti i passaggi devono essere ininterrotti. E' consentita soltanto l'interruzione per separazione di posti di categorie diverse a condizione che essa sia realizzata a mezzo di cordoni o di altro mezzo analogo prescritto dalla commissione provinciale di vigilanza.
Nei circhi equestri la prima fila di posti dovrà distare almeno un metro dalla periferia esterna della pista.

Art.35. LARGHEZZA DELLE USCITE
Le porte di uscita della sala verso i corridoi di disimpegno, e quelle che conducono all'esterno, le scale ed i passaggi in genere debbono avere larghezza utile calcolata come segue:
1) in ragione di m.1,20 per ogni 100 spettatori che devono transitarvi quando essi provengono da locali la cui platea è a piano di strada;
2) in ragione di m.1,20 per ogni 75 spettatori quando l'esodo avviene percorrendo scale in salita per locali la cui platea si trovi fino a quota di meno m.7,50;
3) in ragione di m.1,20 per ogni 75 spettatori quando l'esodo avviene percorrendo scale in discesa di locali il cui piano di platea sia fino a m.7,50 sul livello del piano stradale;
4) in ragione di m.1,20 per ogni 65 spettatori quando l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in discesa provenienti da locali con platea a quota compresa tra m.7,50 e m.14 sul livello stradale;
5) in ragione di m.1,20 per ogni 50 spettatori quando l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in discesa provenienti da locali con quota compresa fra m.14 e m.18 sul livello stradale;
6) in ragione di m.1,20 ogni 40 spettatori quando l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in discesa provenienti da quote superiori a m.18 sul livello stradale.
Le uscite dalla sala devono, di norma, essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale del locale stesso. Qualora risulti impossibile per le caratteristiche del locale, dovrà provvedersi ad assicurare lo sfollamento dei vari settori con opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento dei vari corridoi di disimpegno interni in modo da offrire in ogni punto almeno un metro di passaggio per ogni 100 spettatori. Saranno però sempre rispettate le dimensioni minime di cui all'art.34.
Le porte di uscita ed i corridoi di disimpegno debbono avere per quanto possibile larghezza multipla di m.0,60. In ogni caso non minore di m.1,20.

Art.36. GRADINI NEI PASSAGGI
Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini; qualora in via di eccezione venissero concessi, per impossibilità di superare il dislivello mediante leggere rampe, dovranno applicarsi le norme previste per le scale.
Ogni gradino dovrà essere illuminato con apposite luci da collocarsi ai lati o comunque in modo che ogni gradino sia visto tanto da chi sale quanto da chi scende.

Art.37. PENDENZA DEI CORRIDOI O PASSAGGI
Eventuale pendenza dei corridoi o passaggi non può superare il rapporto di 1:20.
Quando il pavimento inclinato finisce su una scala, la pendenza deve cessare almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza di questa.

Art.38. SUPERFICI LEVIGATE
I pavimenti in genere, e i gradini in particolare non debbono avere superfici eccessivamente levigate.
Eventuali gradini esposti alle intemperie debbono essere protetti dalla neve e dalle formazioni di ghiaccio.

Capo II
ORDINI DI GALLERIE

Art.39. DISTRIBUZIONE DEI POSTI NEGLI ORDINI
Per quanto riguarda la distribuzione dei posti a sedere, le dimensioni e la distribuzione dei passaggi longitudinali e trasversali per i vari ordini di gallerie, valgono le disposizioni stabilite per la platea, i corridoi trasversali però debbono essere previsti al massimo per ogni otto file di posti.

Art.40. ORDINI DI PALCHI
Sono ammessi non più di sei ordini di palchi. Soluzioni diverse dovranno essere approvate caso per caso dalla commissione provinciale di vigilanza.

Capo III
SISTEMAZIONE DEI POSTI PER GLI SPETTACOLI

Art.41. SEDILI PERMESSI
Tutti i posti a sedere debbono essere numerati. La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere almeno di m.0,75 se in piano, di m.0,82 se su gradini. La larghezza di ciascun posto dovrà essere almeno di m.0,50.
Le sedie o poltrone debbono essere saldamente fissate al suolo ed essere del tipo con sedile a ribaltamento automatico o per gravità.
Sono ammessi i sedili mobili solo nei palchi.

Art.42. USO DI SEDIE O PANCHE
Qualora in locali non provvisti di installazione permanente di posti a sedere come stabilito nell'art.41, venisse concesso da parte delle autorità l'impiego temporaneo di sedie, queste debbono venire collegate a gruppi di almeno otto con liste trasversali.
Potrà essere approvato dalla commissione provinciale di vigilanza altro equivalente modo di fissaggio delle sedie.
Nei locali di cui sopra è ammesso anche l'uso delle panche.
La distanza tra file di sedie o di panche resta quella prescritta nel precedente articolo.
Usandosi sedie, panche o in genere sedili senza braccioli, la larghezza di ciascun posto prescritta dall'articolo precedente è ridotta a m.0,45.
Comunque le sistemazioni previste al presente articolo non sono ammesse per locali di oltre 300 spettatori esclusi i locali di cui ai commi 5, 6, 7, 8, dell'art.17.

Art.43. DIVIETI PER I SEDILI
E' vietato collocare sedili mobili nei passaggi che conducono ai posti a sedere.
E' consentito l'uso da parte del pubblico di sedili ribaltabili aggettanti sui passaggi (strapuntini), purché computati nel numero dei posti e la luce netta dei corridoi resti di m.1,20 a strapuntino abbassato.
I sedili destinati agli inservienti nei corridoi dovranno rialzarsi automaticamente, disponendosi verticalmente in apposito alloggio.
Accessori, eventualmente applicati allo schienale dei sedili, non dovranno sporgere dalla superficie esterna dello stesso in modo da diminuire la luce libera di passaggio prescritta: ciò nemmeno temporaneamente.

Art.44. POSTI IN PIEDI
Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.
La commissione di vigilanza può concedere posti in piedi purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) che i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;
2) siano stabilite le aree riservate ai posti in piedi e tali aree siano delimitate da barriere o cordoni che non ostacolino gli accessi alle vie di uscita;
3) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in relazione alle aree stabilite al precedente comma in ragione di quattro spettatori per metro quadro.

Art.45. AREE PER POSTI IN PIEDI
Le aree previste nel precedente articolo per i posti in piedi possono essere disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere lasciando sempre libere le aperture di entrata e di uscita.
Il numero dei posti assegnati per ciascuna area deve essere indicato con cartelle affisse in prossimità dell'area stessa ed in posizione approvata dalla commissione provinciale di vigilanza.

Capo IV
CONTROLLO ALL'INGRESSO - GUARDAROBA

Art.46. BARRIERE O CORDONI PER AVVIARE IL PUBBLICO
La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire intralcio all'uscita del pubblico in caso di emergenza.
Le eventuali barriere destinate a facilitare i controlli del pubblico dovranno potersi spostare senza essere travolte, per effetto della sola spinta verso l'esterno, senza che venga ristretta la larghezza dei passaggi verso le uscite.
E' preferibile che le barriere siano tenute con cordoni fissati mediante ganci o collegamenti automatici che si sgancino facilmente sotto la pressione del pubblico.
Le barriere o cordoni dovranno essere aperti o rimossi non appena cessata la necessità del loro uso e ad ogni modo prima del termine dello spettacolo.

Art.47. GUARDAROBA
Il guardaroba è obbligatorio per tutti i locali.
La sua disposizione deve essere particolarmente curata in modo che il servizio avvenga senza intralcio o creazione di controcorrenti nella circolazione del pubblico.
La commissione di vigilanza potrà concedere deroga in relazione all'importanza del locale ed al tipo dello spettacolo.
Tale concessione dovrà essere inserita nel verbale di visita.

Capo V
SCALE

Art.48. COSTRUZIONE
Le scale devono avere strutture portanti in cemento od altre di equivalente resistenza al fuoco, il marmo e le pietre usate per i gradini debbono avere solo funzione di rivestimento.
Le scale debbono avere ringhiere o balaustre atte a sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato afflusso del pubblico anche se provocato da panico; avere soffitto in cemento armato o in altra struttura resistente al fuoco.

Art.49. ILLUMINAZIONE E AERAZIONE
Le scale debbono essere convenientemente illuminate e aerate.

Art.50. DISTRIBUZIONE
Le scale debbono essere di norma distribuite simmetricamente rispetto all'asse longitudinale del locale.
Ogni ordine di posti deve avere almeno due scale esclusivamente ad esso destinate, una per ciascun lato.
Nei locali provvisti di una o più gallerie o ordini di palchi l'ampiezza delle uscite dal piano di platea verso l'esterno deve essere commisurata per dimensioni e disposizione al numero totale dei posti del locale nonché alla quota della platea stessa, secondo le norme contenute nell'art.35.
L'ampiezza delle scale a servizio degli eventuali ordini di galleria o palchi, deve essere commisurata al numero di posti dei singoli ordini e alla quota delle uscite delle gallerie o palchi rispetto al piano di platea. Dette scale sboccheranno in altri corridoi o disimpegni opportunamente dimensionati che conducono alle uscite verso la strada.
Può essere ammesso che la scala conduca al piano terreno sulla strada o su un atrio, qualora in esso esistano passaggi ed uscite verso l'esterno, esclusivamente riservato al servizio della scala e di larghezza corrispondente.

Art.51. GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI
I gradini debbono essere di pianta rettangolare, avere una pedata non inferiore a cm.30 ed alzata non superiore a cm.17.
Le rampe delle scale debbono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici.
I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti.
Sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.
Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di m.2 dal pavimento.
Tutte le scale saranno munite di corrimano collocati entro un incavo del muro o comunque sporgenti non oltre cm.8.
Le estremità di tali corrimano dovranno rientrare con dolce raccordo nel muro stesso.
E' ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purché questa abbia la larghezza uguale alla somma di quelle.
Per scale di larghezza superiore a m.3 la commissione provinciale di vigilanza potrà prescrivere il corrimano centrale.

Art.52. SCALE ESTERNE PER SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO
A giudizio della commissione provinciale di vigilanza e per locali di particolare importanza, potrà essere richiesto che sulle parti esterne dell'edificio della sala e della scena siano collocate scale metalliche fisse esterne che consentano ai vigili del fuoco l'accesso ai vari piani del fabbricato ed al tetto.
Tali scale potranno avere inizio all'altezza da m.4 a m.5 dal suolo e finiranno sul tetto con corrimano superanti il tetto stesso, seguendone il pendio fino al colmo.

Capo VI
USCITE - CORRIDOI

Art.53. DISPOSIZIONI PER LE USCITE
Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo vanno computati per intero i vani d'ingresso, purché dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno (così sostituito dalla circolare 16-6-1980, n.13473).
I passaggi attraversanti caffè, bar, ed altri servizi non saranno calcolati.
La misurazione della larghezza delle porte e dei passaggi sarà fatta nel punto dove la luce è minore. In nessun caso un locale potrà avere meno di tre uscite all'esterno.

Art.54. TIPI DI PORTE AMMESSI
Unico tipo di porta ammesso è quella a due battenti rigidi aprentisi verso l'esterno, o, per la sala, verso gli eventuali corridoi, atrii o scale.
I battenti delle porte sugli stipiti non debbono essere inferiori a cm.2.
Le porte d'ingresso debbono poter servire anche per l'uscita del pubblico; pertanto saranno del tipo a ventola, i cui battenti debbono fissarsi automaticamente nella posizione di massima apertura in direzione della uscita verso l'esterno.

Art.55. INGOMBRO DEI SERRAMENTI
I battenti delle porte non debbono ostruire, quando aperti, passaggi o corridoi.
Quando i battenti sono completamente aperti debbono fissarsi automaticamente nella posizione di massima apertura.
Le porte che danno sulle scale non debbono mai aprirsi direttamente su una rampa ma su un pianerottolo e in modo che la larghezza di questo non sia ridotta dai battenti.

Art.56. DISPOSIZIONI SULLA CHIUSURA DELLE PORTE
I serramenti e le porte di uscita debbono avere un sistema di chiusura a barre di comando o altro sistema equivalente da approvarsi dalla commissione provinciale di vigilanza. Questi devono comunque consentire che la pressione esercitata dal pubblico sulla sbarra o su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura completa del serramento.
Le barre di comando debbono essere applicate orizzontalmente a m.0,90 dal suolo a ciascuno dei due battenti delle porte.
Le porte destinate esclusivamente a uscite di sicurezza debbono portare ben visibile, in caratteri di appropriata dimensione, la dicitura "Uscita di sicurezza" - "Apertura a spinta".

Art.57. COSTRUZIONE DEI SERRAMENTI
Le porte devono essere di costruzione robusta, senza applicazione di vetri, a meno che si tratti di vetri infrangibili o che non possano produrre, rompendosi, frammenti pericolosi. Tale applicazione va comunque limitata alla metà superiore della porta.
Le porte costruite interamente in vetro infrangibile sono consentite soltanto come porte d'ingresso dalla strada al locale, quando particolari esigenze di ordine estetico lo richiedano.

Art.58. OSTACOLI ALLA APERTURA DELLE PORTE E LORO VISIBILITÀ'
E' vietata la immobilizzazione delle porte anche mediante una semplice legatura con cordicella. Superiormente a tutte le porte di uscita verrà applicata una scritta luminosa con la dizione "Uscita" posta in chiara evidenza e opportunamente dimensionata, a non meno di 2 metri dal suolo.

Art.59. DISPONIBILITA' DELLE USCITE
Alla fine degli spettacoli le porte di uscita di cui il locale dispone debbono poter essere utilizzate dal pubblico (così sostituito da CIRC. n.72/1971).

Capo VII
ACUSTICA

Art.60 ACUSTICA E ISOLAMENTO ACUSTICO
Le sale destinate a spettacoli, concerti e conferenze debbono essere realizzate in modo da garantire il soddisfacimento dei seguenti principali requisiti dal punto di vista acustico:
a) sufficiente densità dell'energia sonora in ogni punto dell'ambiente per garantire una buona udibilità;
b) opportuna durata della coda sonora in relazione alla destinazione ed al volume dell'ambiente;
c) assenza di fenomeni di eco, distorsione e sufficiente isolamento acustico per impedire il propagarsi dei disturbi dall'esterno verso la sala e viceversa.
I materiali impiegati, al fine di assicurare le buone condizioni acustiche sopraindicate, debbono essere incombustibili.
Le caratteristiche di tali materiali, sia dal punto di vista delle proprietà acustiche che da quello della incombustibilità, devono risultare da certificato rilasciato da laboratori ufficiali dello Stato.

Titolo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA

Capo I
SCENA

Art.61. EDIFICIO CONTENENTE LA SCENA PROPRIAMENTE DETTA
Abrogato dall'art.7 del D.M. 6-7-1983.

Art.62. SCENA
Nei teatri la scena comprende:
a) il palcoscenico col retropalco e le quinte laterali;
b) il sottopalco o i sottopalchi;
c) le gallerie di manovra;
d) i piani forati.

Art.63. ALTEZZA DELLA SCENA
Il piano di copertura della scena deve risultare sopraelevato rispetto al punto più alto della copertura della sala di almeno m.6 per i grandi palcoscenici e di almeno m.2 in tutti gli altri casi, in modo che le fiamme ed il fumo prodotti da un eventuale incendio nella scena stessa non vadano ad invadere la sala.

Art.64. DISPOSIZIONI PER LA SCENA
Nella scena propriamente detta sono vietati camerini, magazzini, ecc., e la destinazione di qualsiasi parte ad altro uso che non sia in funzione immediata della rappresentazione offerta al pubblico.
Ogni apertura nei muri perimetrali della scena deve essere munita di serramenti resistenti al fuoco e a chiusura automatica.
Aperture di dimensioni eccezionali destinate al passaggio di scene ingombranti, saranno ubicate e munite di serramenti resistenti al fuoco a giudizio della commissione provinciale di vigilanza.

Art.65. POSTI DI DEPOSITO DI MATERIALI SULLA SCENA
Nei teatri, gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi che, per necessità dello spettacolo del giorno, non possono essere depositati nei magazzini, possono venire collocati nella scena soltanto in luoghi all'uopo destinati e comunque in modo da non ingombrare i passaggi.

Capo II
CORRIDOI, SCALE, PORTE, USCITE VERSO L'ESTERNO

Art.66. CORRIDOI DI DISIMPEGNO DELLA SCENA
Ad eccezione dei magazzini, che possono comunicare direttamente con la scena essendone separati da porte resistenti al fuoco, tutti i locali della scena debbono accedere su corridoi di disimpegno situati all'interno della scena stessa.
La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al facile movimento degli artisti e delle masse e non potrà essere inferiore a m.1,50 per quelli al piano di palcoscenico e a m.1,20 per quelli ai piani superiori.
I corridoi devono condurre all'esterno con breve e facile percorso, attraverso passaggi e scale di sicurezza, della larghezza minima di m.1,20 ubicati simmetricamente ai due lati della scena.
Il numero delle scale sarà determinato in relazione alla importanza della scena ed alle necessità funzionali e di sicurezza.
Le porte, i corridoi e le scale dovranno inoltre avere la larghezza libera complessiva commisurata ad almeno m.1,20 per ogni 100 persone che possono, per qualsiasi motivo, trovarsi riunite nella scena.

Art.67. SCALE A PROVA DI FUMO
Nei teatri più importanti la commissione di vigilanza potrà richiedere che alcune scale di sicurezza siano a prova di fumo.
Le scale a prova di fumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:
1) essere racchiuse fra muri e solai tagliafuoco;
2) avere aperture lungo uno dei muri esterni (verso strada e corti) per dare accesso a ballatoi scoperti o terrazze aperte su cui sbocchino tutti i locali ai quali la scala serve;
3) i serramenti delle porte, che dalle scale danno sui detti ballatoi o terrazze, debbono essere del tipo resistenti al fuoco ed a chiusura automatica;
4) l'aerazione della scala deve essere effettuata mediante lucernario od apertura situata nella parte più elevata, entrambi muniti di serramenti facilmente manovrabili tanto per la apertura che per la chiusura con sistema da approvarsi dalla commissione provinciale di vigilanza.

Art.68. USCITE AI PIANI DI MANOVRA
Nei teatri propriamente detti ogni ripiano della scena (gallerie di manovra, piani forati, ecc.) deve essere provvisto di porte resistenti al fuoco e con chiusura automatica, che diano all'esterno in modo da servire di uscita al personale di scena ed ai vigili del fuoco per l'attacco di eventuale incendio dall'esterno.

Art.69. SCALE E RIPOSTIGLI VIETATI
Le scale a chiocciola sono da evitare e solo eccezionalmente possono essere autorizzate per servizi secondari.
Sono vietati i ripostigli sotto le scale.

Capo III
SIPARIO DI SICUREZZA

Art.70. FUNZIONAMENTO DEL SIPARIO DI SICUREZZA
Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione, resistente al fuoco e a tenuta di fumo, della sala dal palcoscenico.
Esso deve, di regola, funzionare a discesa verticale. Detto sipario deve chiudersi con velocità non minore di m.0,25 al secondo e resistere ad una pressione di almeno kg.45 per metro quadro senza che si verifichino inflessioni che possono compromettere il suo sicuro funzionamento.
Il sipario in posizione abbassata deve fare battuta sul piano di palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante.

Art.71. COMANDO DEL SIPARIO DI SICUREZZA
I comandi del sipario di sicurezza debbono essere ubicati in condizioni tali da consentirne facile e sicura manovra nonché completa visibilità del sipario stesso durante l'operazione di discesa.

Art.72. PROTEZIONE DEL SIPARIO DI SICUREZZA
Il sipario di sicurezza sarà protetto dal lato scena con dispositivo di pioggia di raffreddamento o automatica o a comando. Detto comando sarà situato nello stesso punto del comando del sipario.
Tutte le decorazioni interne alla apertura del boccascena chiusa dal sipario di sicurezza, dovranno essere fatte con materiale resistente al fuoco.
Le norme per la costruzione e le prescrizioni relative al funzionamento del sipario metallico, sono specificamente indicate nell'allegato B.

Capo IV
LUCERNARI ED APERTURE PER REGOLARE IL TIRAGGIO IN CASO DI INCENDIO

Art.73. APERTURA E TIRAGGIO
La copertura della scena dovrà presentare nella sua parte più alta e più lontana dal boccascena una o più aperture di ampiezza tale da consentire un efficace tiraggio in caso di incendio; tali aperture, sopraelevate sul piano del tetto dovranno essere munite di serramenti con congegni di apertura e di chiusura che possano funzionare sia a comando che automaticamente (per azione termica).

Art.74. CAVEDI DI TIRAGGIO
Qualora esistessero ambienti interposti fra il palcoscenico ed il resto dell'edificio, dovranno essere creati uno o più cavedi, sprovvisti di qualsiasi apertura nelle pareti, al fine di convogliare, oltre il tetto, i prodotti della combustione.
La sezione complessiva utile dei cavedi e quella delle aperture di sfogo in sommità dovranno essere tali da consentire un efficace tiraggio.

Capo V
CAMERINI E CAMERONI

Art.75. UBICAZIONE
I camerini e cameroni per artisti debbono essere sistemati nell'edificio della scena, esternamente ai muri perimetrali della scena propriamente detta.
Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l'esterno, devono avvenire esclusivamente a mezzo dei corridoi di disimpegno e delle scale previsti dall'art.66.
Nessuna installazione, neppure provvisoria dei camerini e cameroni per artisti, può essere concessa nell'ambiente della scena propriamente detta, ivi compreso naturalmente il sottopalco.

Art.76. AERAZIONE
I camerini e cameroni per artisti devono essere aerati direttamente mediante finestre prospicienti all'esterno di superficie non inferiore a mq.0,80.
Si potranno consentire finestre che si aprano su chiostrini di ventilazione, qualora la aerazione realizzata in tal modo venga riconosciuta sufficiente.

Art.77. AMPIEZZA E SERVIZI
I camerini devono avere di massima una superficie non inferiore a mq.4, debbono essere riscaldati razionalmente nella stagione fredda (circa 18oC) ed essere muniti ciascuno di un lavabo ad acqua corrente. I cameroni collettivi debbono avere una superficie adeguata al numero delle persone contenibili, essere muniti di un numero di lavabi ad acqua corrente proporzionato al numero delle persone cui sono destinati (di massima un lavabo ogni sei persone). Detti cameroni potranno, per il tempo strettamente necessario, essere destinati per effettuare prove a settori a condizione che esistano camerini in numero adeguato per gli artisti o le comparse impegnate nelle prove in atto (così modificato da CIRC. 24-1-1963, n.12).

Capo VI
LABORATORI, MAGAZZINI E IMPIANTI AUSILIARI

Art.78. LABORATORI
I laboratori a servizio del teatro debbono essere ubicati di norma nell'edificio della scena e sempre esternamente ai muri perimetrali della scena propriamente detta. Tali laboratori saranno eventualmente serviti da scale o montacarichi che conducano nei corridoi di disimpegno della scena.
Ciascun laboratorio deve essere di costruzione resistente al fuoco, avere serramenti pure resistenti al fuoco, nonché finestre di aerazione diretta verso l'esterno ed almeno una uscita su ballatoi o terrazze scoperte che conducano a scale di servizio.
Possono esistere comunicazioni tra laboratori ed altri locali, purché a mezzo di porte resistenti al fuoco ed a chiusura automatica.

Art.79. MAGAZZINI
I magazzini debbono corrispondere costruttivamente alle stesse norme dei laboratori. Può, però, essere ammessa per taluni magazzini una comunicazione diretta col palcoscenico. L'apertura di comunicazione con questo deve essere munita di serramento resistente al fuoco ed a chiusura automatica.
I magazzini debbono essere normalmente chiusi e restare aperti il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.

Art.80. RETE DI SICUREZZA
Nella costruzione dei locali dove possano svolgersi esercizi acrobatici a considerevole altezza, debbono essere predisposti opportuni attacchi per la installazione di trapezi e simili attrezzi, nonché per la rete di sicurezza.

Art.81. SCUDERIE
Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero di animali debbono essere assolutamente separati dalla sala.
Se gli animali che occorrono per le rappresentazioni permangono stabilmente nel locale, essi debbono essere tenuti in ambienti indipendenti da quelli dove si svolge lo spettacolo, con separazione munita di robuste porte.

Titolo VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE CINEMATOGRAFICHE

Capo I
COSTRUZIONE

Art.82. CABINE PROIEZIONE
La pianta della cabina di proiezione dovrà essere proporzionata al numero ed all'ingombro degli apparecchi che vi saranno installati. In ogni caso dovrà essere osservato un libero passaggio di larghezza minima di m.0,80 dal lato di lavoro di ciascun proiettore, di m.0,60 posteriormente e di m.0,50 dal lato non di lavoro del proiettore.
Le dimensioni delle cabine debbono essere comunque non inferiori a m.2,00 nel senso dell'asse di proiezione e di m.2,50 nel senso trasversale e m.2,20 di altezza (così sostituito da CIRC. 29-7-1971, n.72).

Art.83. STRUTTURE E ACCESSI
La cabina di proiezione deve essere costruita con struttura muraria. Oltre che dall'esterno, l'accesso alla cabina può avvenire anche dall'interno, in tal caso tramite disimpegno munito di porte incombustibili tra loro distanti non meno di un metro (così sostituito da CIRC. 29-7-1971, n.72).

Art.84. AERAZIONE DELLA CABINA
Si omette poiché abrogato.

Art.85. APERTURE PRESCRITTE NELLE PARETI DELLA CABINA
Le feritoie di proiezione, di spia e di riflettori del palcoscenico devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e non devono avere dimensioni superiori alle necessità funzionali. Le cabine devono essere opportunamente aerate (così sostituito da CIRC. 29-7-1971, n.72).

Capo II
IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Art.86. IMPIANTI ELETTRICI
Per quanto riguarda gli impianti elettrici, dovranno osservarsi le norme di cui all'allegato "A" con le seguenti avvertenze:
a) tutti gli interruttori, valvole, resistenze, trasformatori, ecc., debbono essere protetti;
b) la illuminazione della cabina deve essere abbondante e dovrà ottenersi esclusivamente mediante lampade elettriche fisse; almeno una di tali lampade dovrà essere alimentata dalla rete della illuminazione di sicurezza;
c) il quadro per la distribuzione della corrente deve avere nel circuito dell'apparecchio per le proiezioni, un voltometro di rete ed amperometro di alimentazione;
d) nei quadri di distribuzione non sono ammessi conduttori in metallo nudo a meno che non siano muniti di idonea protezione in vetro o lamiera forata, posta a conveniente distanza dai conduttori stessi.

Art.87. INTERRUTTORI E COMANDI
L'impianto elettrico della cabina nel suo complesso, escluso soltanto un circuito dell'illuminazione di sicurezza deve essere comandato da un interruttore generale posto fuori della cabina in prossimità della porta di accesso.
L'interruttore, facilmente visibile ed accessibile, deve essere indicato con una targa rossa portante la dicitura "Interruttore generale della cabina".
Nella cabina possono essere installati soltanto quegli impianti a forte intensità di corrente che sono destinati alla proiezione, alla illuminazione, al riscaldamento ed all'aerazione della cabina.
Deve pure essere installato nella cabina un comando della illuminazione generale della sala.
Tanto tale comando, quanto altri comandi di circuiti di illuminazione parziale, debbono essere del tipo con comando a distanza ed i circuiti comandati non debbono passare attraverso la cabina o l'anticabina per evitare interruzioni in caso d'incendio.
Fa eccezione il comando della illuminazione di sicurezza che deve avvenire anche direttamente dalla cabina e che deve essere collegato con relais funzionante a rottura di pellicola.

Art.88. IMPIANTI ELETTRICI
Macchine elettriche, trasformatori, convertitori, resistenze, interruttori, valvole di sicurezza, prese di corrente e simili apparecchi che nell'uso normale possono generare riscaldamenti o scintille, debbono avere installazione fissa ed essere opportunamente protetti anche dal possibile contatto con materiali infiammabili da griglie di protezione.

Art.89. DEPOSITO E AVVOLGIMENTO PELLICOLE
Nella cabina deve essere prevista idonea custodia delle pellicole (così sostituito da CIRC. 29-7-1971, n.72).

Art.90. APPARECCHIO DI PROIEZIONE
L'apparecchio di proiezione deve avere dispositivi che provvedano:
a) ad intercettare sicuramente il fascio luminoso diretto sulla pellicola mediante un dispositivo automatico che entri in funzione quando la velocità della pellicola scenda al disotto del limite di 12 fotogrammi al secondo;
b) a raffreddare il fotogramma in proiezione per rendere impossibile l'accensione della pellicola anche con un rallentamento della velocità di svolgimento, fino alla minima velocità di proiezione.
c) a far sì che arrestandosi la marcia, o semplicemente rallentandosi sino ad una velocità di 8 fotogrammi al secondo o rompendosi la pellicola, si produca istantaneamente lo spegnimento della sorgente luminosa del proiettore, l'arresto del motore, l'accensione della illuminazione normale e quella sussidiaria della sala e servizi;
d) con unico comando a mano, atto a produrre gli effetti di cui al comma c) quando il meccanismo automatico non abbia funzionato onde limitare la temperatura di regime degli organi meccanici fra i quali scorre la pellicola ad un massimo di 40oC al di sopra della temperatura ambiente.
I dispositivi di cui sopra debbono essere incorporati nella macchina di proiezione e collegati con essa in modo tale che non sia possibile mettere in azione il proiettore se tutti i dispositivi stessi non siano funzionanti.
Le pellicole durante la proiezione debbono essere avvolte su bobine metalliche, o altrimenti resistenti al fuoco, racchiuse in apposite scatole metalliche.

Capo III
MEZZI DI SPEGNIMENTO INCENDI

Art.91. PICCOLI MEZZI DI SPEGNIMENTO
Nella cabina deve essere tenuto un estintore a secco o a CO2 ed uno idrico ed inoltre una coperta di amianto di mq.2 con il lato minore di m.1,40.
Tale materiale deve essere tenuto in vista ed a portata di mano dell'operatore.

Art.92. MANOVRA DI INCENDIO
Si omette poiché abrogato.

Capo IV
DISPOSIZIONI PER I LOCALI IN CUI SI PROIETTANO SOLTANTO PELLICOLE DI SICUREZZA

Art.93.
Non è necessaria la costruzione della cabina in quei locali nei quali vengono proiettate soltanto le "pellicole di sicurezza" e cioè quelle che a contatto con una fiamma o un corpo incandescente, bruciano lentamente senza produzione di fiamma e di apprezzabile fumo, senza che la combustione si propaghi velocemente alle parti vicine, allontanando la fiamma od il corpo incandescente la pellicola di sicurezza in brevissimo tempo si spegne.
L'apparecchio di proiezione di formato ridotto, nel quale debbono essere passate soltanto "le pellicole di sicurezza", può essere collocato in un punto qualunque della sala purché, a mezzo di una robusta separazione, sia tenuto distante almeno m.2,00 dagli spettatori e dalle uscite e non ostacoli in alcun modo il rapido sfollamento della sala.
Piccoli mezzi di estinzione incendi (un estintore od un secchio di acqua con spugna) saranno tenuti a portata di mano, presso l'apparecchio di proiezione.

Capo V
DISPOSIZIONI PER I PICCOLI APPARECCHI CINEMATOGRAFICI AUTOMATICI

Art.94.
Gli apparecchi di proiezione cinematografici funzionanti automaticamente (per esempio con l'introduzione di una moneta o di un gettone) potranno utilizzare soltanto "pellicole di sicurezza" di cortometraggio, racchiuse in carter metallico ed illuminate da una lampada ad incandescenza a debole emanazione di calore.
L'interno di ciascun apparecchio dovrà essere ben ventilato per evitare un aumento esagerato della temperatura, come pure l'accumularsi di gas suscettibili d'infiammarsi.
Dovrà essere predisposto un dispositivo per togliere automaticamente la corrente di alimentazione della lampada elettrica nel caso di improvviso arresto nello svolgimento della pellicola.
Gli apparecchi dovranno essere solidamente fermati sul pavimento o al muro dell'ambiente ed in modo da non ostacolare la libera circolazione del pubblico.
In prossimità di ciascun apparecchio dovrà sempre trovarsi a portata di mano un secchio d'acqua.

Titolo VII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LOCALI ALL'APERTO O PER LOCALI NON COSTRUITI PER DESTINAZIONE A PUBBLICI SPETTACOLI

Capo I

Art.95. (per gli impianti sportivi vedi D.M. 25-8-1989)
I locali di pubblico spettacolo all'aperto, di cui al comma 7 dell'art.17, debbono rispondere, in quanto consentito dalle loro caratteristiche speciali, alle norme di sicurezza ed igieniche stabilite nel presente regolamento, salvo disposizioni particolari per essi previste in questo titolo.

Art.96.(per gli impianti sportivi vedi D.M. 25-8-1989)
Tutti i locali di pubblico spettacolo all'aperto, quando la loro capienza superi i 30 mila spettatori debbono essere provvisti all'esterno di selezionatori, opportunamente ubicati, che assicurino una regolare ed ordinata affluenza del pubblico agli ingressi dei vari settori.
Essi debbono inoltre essere circondati da zona completamente libera, riservata esclusivamente ai pedoni, di superficie non inferiore a mq.1 per ogni spettatore.
All'esterno di tale zona, che deve essere servita da una adeguata rete stradale, debbono essere previsti piazzali per autoparcheggi e per sosta di mezzi di trasporto pubblici.

Artt. 97-98-99-100-101-102-103.
Inerenti gli impianti sportivi, si omettono in quanto sostituiti dalle disposizioni contenute nel D.M. 25-8-1989.

PISCINE

Art.104.
L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie stabilite dal medico provinciale dalle quali deve risultare il sistema di depurazione dell'acqua ed il numero dei cicli giornalieri di rinnovo della medesima.

Art.105.
Le pareti della vasca debbono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro da impiegarsi anche per il fondo della vasca.
Le testate dei lati corti della piscina, per almeno una profondità di m.0,80 debbono avere pareti perfettamente piane allo scopo di assicurare una regolare virata.
La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di larghezza non inferiore a m.1,50 rivestita di materiale antisdrucciolevole.

Art.106.
Per la zona riservata agli impianti per i tuffi debbono essere osservate le seguenti norme:
a) sia i trampolini che le piattaforme debbono essere rivestiti di una stuoia di fibre di cocco;
b) le piattaforme di lancio, da m.5 e m.10 di altezza, debbono essere rigide e misurare non meno di m.5 di lunghezza e m.2 di larghezza con recinzione su tre lati;
c) la scaletta di accesso deve essere inclinata ed interrotta da un ripiano in corrispondenza della piattaforma di m.5;
d) la profondità dell'acqua nelle zone di lancio deve essere la seguente:
- 1) per i trampolini (altezza dal pelo dell'acqua da m.1 a m.3); profondità m.3,50 con larghezza della fossa sottostante al trampolino di almeno m.7;
- 2) per le piattaforme (altezza dal pelo dell'acqua da m.5 a m.10): profondità di almeno m.5 con larghezza della fossa sottostante alla piattaforma di almeno m.8 e lunghezza di almeno m.18. Alla fine dei 18 metri occorre prevedere uno scivolo.

Art.107.
La capacità del pubblico di una piscina deve essere calcolata in relazione o al volume dell'acqua, nella misura di mc.3 per ogni bagnante, o alla superficie dello specchio dell'acqua, nella misura di mq.2 per ogni bagnante.
La superficie complessiva del solarium deve essere non minore del doppio di quella dello specchio d'acqua.

Art.108.
L'accesso alla piscina deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli che garantiscano le perfette pulizie del bagnante.

Art.109.
Gli impianti igienici debbono comprendere almeno:
a) due docce per ogni 40 bagnanti;
b) un gabinetto e due orinatoi per ogni 60 uomini;
c) un gabinetto per ogni 30 donne.
Il rapporto uomini donne si può valutare 4 a 1.

Art.110.
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da D.M. 25-8-1989).

PISTE AUTOMOBILISTICHE

Art.111.
Piste ad anello chiuso in velodromi:
a) debbono essere adottate strutture che garantiscono sia la indeformabilità dell'anello che la resistenza alla usura del manto superficiale;
b) l'ingresso dall'esterno dei corridoi deve avvenire mediante un raccordo che consente l'imbocco nel senso della utilizzazione della pista stessa. Tale raccordo deve essere assolutamente inaccessibile al pubblico;
c) la zona interna della pista deve essere provvista di una banchina di riposo di larghezza non inferiore a m.1, posta allo stesso livello del terreno e realizzata con lo stesso materiale della pista;
d) la zona esterna deve essere delimitata da una rete metallica a protezione del pubblico;
e) deve essere previsto un recinto di concentramento dei corridori non in gara, lontano dalla zona di partenza.

Art.112.
L'agibilità della pista, in relazione ai mezzi che su di essa debbono essere impiegati, deve essere concessa dalla commissione dopo l'esame dei calcoli di progetto dai quali risulti la velocità massima con fondo bagnato e asciutto, prevista per la pista stessa.

Art.113.
Le piste in terra battuta possono essere utilizzate solo per gare ciclistiche.

Art.114.
Il pubblico può essere ammesso nella zona interna alla pista solo quando vi si possa accedere mediante sottopassaggio o cavalcavia. La zona ad esso riservata deve essere limitata da rete metallica e distante dal bordo della pista non meno di 10 metri.

Art.115.
Per la loro agibilità debbono essere osservate le seguenti norme:
a) il fondo stradale deve essere di natura uniforme e in buone condizioni. Debbono essere evitate in modo assoluto riparazioni che per qualità di materiali impiegati o insufficienza nel periodo di costipazione non assicurino la necessaria uniforme consistenza e aderenza al fondo di corsa;
b) la larghezza della sede stradale, in rettilineo, deve essere non inferiore agli 8 metri;
c) la larghezza della sede stradale in curva deve essere possibilmente maggiore e mai minore di quella in rettilineo;
d) gli spigoli vivi dei fabbricati situati ai margini delle curve debbono essere opportunamente ricoperti da adeguati rivestimenti, come balle di paglia e simili;
e) i posti di rifornimento debbono essere collocati esclusivamente lungo tratti rettilinei all'esterno e sulla destra della sede stradale;
f) nei punti più pericolosi del percorso debbono essere installati apparecchi telefonici e di segnalazioni che assicurino il collegamento con i posti di partenza e di direzione della corsa;
g) il pubblico deve essere tenuto a distanza non inferiore ai m.3 dalla sede stradale; esso deve essere in ogni caso escluso, mediante recinzioni non valicabili, dalle zone all'esterno delle curve.

IPPODROMI

Art.116.
La pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di sosta dei cavalli debbono essere recintati con staccionate o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere completamente isolati dal pubblico, il quale non deve avervi accesso.
Qualora il pubblico fosse ammesso all'interno della pista o in ogni caso in cui non possa essere evitato il transito degli spettatori in zone utilizzate anche per il passaggio dei cavalli, queste ultime debbono essere provviste di aperture, munite di infissi tali che non consentano il contemporaneo transito dei cavalli e degli spettatori.
Per la giuria deve essere prevista una torretta o una tribuna da porsi al centro del campo per le corse al trotto, all'esterno della pista, all'altezza del palo d'arrivo, per le corse al galoppo, completamente isolata dal pubblico mediante una recinzione in rete metallica di altezza non inferiore ai m.2,20.
Per le corse al trotto deve essere prevista anche una tribunetta sopraelevata, all'interno delle piste, per il giudice di partenza. Anch'essa deve essere isolata dal pubblico.

FIERE, ESPOSIZIONI, PROIEZIONI DA AUTOFURGONI

Art.117. FIERE - PARCHI DI DIVERTIMENTO
In occasione di impianti di fiere, parchi di divertimento e simili locali all'aperto di rilevante importanza a giudizio delle autorità di pubblica sicurezza, la commissione provinciale di vigilanza dovrà assicurarsi:
1) che la località prescelta per l'impianto della fiera o parco sia sufficientemente isolata, ai fini della propagazione degli incendi;
2) che esistano in luogo impianti idraulici adatti per la protezione contro gli eventuali incendi o, in mancanza, siano portati in luogo a cura degli esercenti idonei mezzi di estinzione;
3) che la distanza tra padiglione e padiglione o fra i carriaggi di trasporto sia sufficiente per evitare che l'incendio dell'uno possa trasmettersi all'altro. A tale scopo si curerà che i padiglioni con scarsa consistenza di materiale combustibile siano alternati con altri, sì da aumentare le distanze utili di isolamento;
4) che ogni attrezzo, struttura, o meccanismo sia atto all'uso cui è destinato e che la manutenzione ne sia curata giornalmente dagli esercenti;
5) che nessun pericolo possa derivare a causa del funzionamento del locale al pubblico che lo frequenta, né a quello che abita o che passa nelle vicinanze;
6) che siano eliminate cause di incendio non solo nei padiglioni, ma anche nei parcamenti di carri di trasporto del materiale e del personale addetto alle varie carovane.

Art.118. PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN FIERE O ESPOSIZIONI
In occasione di fiere, esposizioni e simili, potranno essere autorizzate proiezioni cinematografiche in locali, costruiti in legno o comunque, non regolamentari dal punto di vista della resistenza al fuoco dei materiali di costruzioni, purché vengano proiettate soltanto "pellicole di sicurezza" (vedi art.93) e siano osservate:
a) le norme di cui al Titolo IV per quanto concerne le porte di uscita all'esterno, il rapporto tra la larghezza di queste ed il numero degli spettatori nonché la distribuzione e sistemazione dei posti a sedere ed in piedi;
b) le norme di cui al Titolo VIII per quanto concerne l'igiene e l'aerazione del locale, la illuminazione di sicurezza e quella normale, il riscaldamento e gli impianti per estinzione incendi.
Data la natura, non resistente al fuoco, della costruzione, gli apparecchi di proiezione a formato ridotto (vedi art.93) e tutti i relativi accessori di manovra devono essere contenuti in una cabina, costruita con lamiera zincata o stagnata o con qualsiasi altro materiale incombustibile, avente le dimensioni minime di m.1,60 x 1,40 in pianta e m.2,30 in altezza.
La cabina può essere collocata in qualsiasi punto della sala purché non ostacoli la circolazione e l'uscita degli spettatori e si trovi a non meno di m.2 di distanza da questi ultimi. Deve essere assicurata una conveniente aerazione della cabina mediante apertura munita di rete metallica a maglie fini ed occorrendo anche con condotto di comunicazione con l'aria esterna applicato al soffitto della cabina stessa.
La porta della cabina dovrà essere apribile verso l'esterno di essa e mantenuta normalmente chiusa con semplice molla a scatto.
Un interruttore generale, manovrabile sia dall'interno che dall'esterno della cabina, deve permettere di interrompere con unica manovra, tutte le linee di corrente impiegate nella cabina. Come pure la illuminazione normale della sala deve poter essere comandata sia dall'interno della cabina che da un posto fisso della sala stessa.
Nella cabina e nel predetto recinto è vietato fumare e vi dovranno essere predisposti adeguati mezzi di estinzione incendi (estintori, secchi portatili, ecc.).

Art.119. PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DA AUTOFURGONI
Proiezioni cinematografiche da cabine costituite da autofurgoni di tipo approvato, possono essere autorizzate in luogo aperto, purché il furgone sia tenuto lontano e fuori dal recinto destinato al pubblico e siano previsti servizi di vigilanza e di estinzione incendi.

Titolo VIII
NORME IGIENICHE - SERVIZI TECNICI

Capo I
SERVIZI IGIENICI E NORME RELATIVE

Art.120. OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI DI IGIENE - CUBATURA DEI LOCALI
Per la costruzione dei locali da adibirsi a pubblico spettacolo debbono essere osservate le norme prescritte dai regolamenti edilizi e di igiene.
Comunque, la cubatura di un locale di pubblico spettacolo non deve essere in nessun caso inferiore a mc.4 per persona.

Art.121. SERVIZI IGIENICI PER LA SALA
Ogni locale deve essere dotato di un adeguato numero di latrine per uomini e donne, segnalate da apposite scritte indicatrici, e distribuite in modo da ben servire ogni ordine di posti (platea, galleria e ordini di palchi).
Nei teatri, circhi ed altri locali dove lo spettacolo dura parecchie ore, vi deve essere almeno una latrina e due orinatoi ogni 200 persone.
Per gli altri locali ove il pubblico si trattiene un tempo più limitato (cinema), le latrine e gli orinatoi possono essere ridotti rispettivamente ad uno e due ogni 300 persone.

Art.122. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'IMPIANTO
Ogni latrina, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da una antilatrina. Tanto la latrina che l'antilatrina debbono essere ventilate direttamente dall'esterno.
Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso un chiostrino di ventilazione.
Tutte le antilatrine devono essere munite di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica.
Il pavimento delle latrine ed antilatrine deve essere impermeabile, declive verso un chiusino idraulico per lo smaltimento delle acque di lavaggio.
Le pareti debbono essere lisce lavabili, piastrellate con materiale greificato o di vetro.
I vasi delle latrine debbono essere isolati dalle pareti del vano e con seditore ribaltabile a forma di ferro di cavallo aperto anteriormente.
I vasi medesimi devono essere raccordati ai tubi collettivi o di caduta mediante tubo a sifone (chiusura idraulica), con branca montante a sua volta raccordata a tubo esalatore, onde evitare risucchi.
Il serbatoio d'acqua deve funzionare a cacciate automatiche periodiche o a flussometro.

Art.123. SERVIZI IGIENICI PER LA SCENA
Nell'edificio scena, in prossimità dei camerini per gli artisti, deve essere sistemato un numero proporzionato di latrine distinte per uomini e donne (mai meno di una latrina ogni 15 persone per donne o di una ogni 20 per uomini). Nelle latrine degli uomini debbono essere collocati anche altrettanti orinatoi.

Art.124. ARMADIO FRIGORIFERO
Ove al locale sia annesso un bar, esso deve essere dotato di acqua corrente. Ove sia necessario un armadio frigorifero è indispensabile che il fluido frigorifero non sia né tossico né irritante.

Art.125. ACQUA POTABILE
Ogni locale deve essere munito di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione degli spettatori ed in numero proporzionato alla capacità della sala.

Capo II
SERVIZI TECNICI - NORME GENERALI

Art.126. LOCALI PER SERVIZI PERICOLOSI E MOLESTI
In genere tutti i servizi tecnici che possono presentare qualche pericolo di incendio o di produzione di vapori e gas nocivi od essere altrimenti molesti, debbono essere sistemati in ambienti con pareti, pavimenti e soffitti resistenti al fuoco, senza alcuna comunicazione col locale; né dal lato di scena, né dal lato di sala.
Detti ambienti debbono avere facile e diretto accesso dall'esterno e gli interruttori e i comandi di particolare importanza, per la sicurezza degli impianti, debbono essere immediatamente raggiungibili in prossimità della porta di entrata dall'esterno.
L'uso di generatori di vapore, di motori o di altri macchinari, oltre che rispondere agli obblighi speciali di legge, deve essere approvato dalla commissione provinciale di vigilanza particolarmente per la ubicazione degli impianti e per quanto riguarda la incolumità del pubblico.

Capo III
RISCALDAMENTO

Art.127. TIPI DI RISCALDAMENTO E LORO EFFICACIA
Il riscaldamento dei locali di spettacolo deve essere effettuato con impianti di tipo centrale, e cioè ad acqua calda (termosifone), a vapore o ad aria calda.
L'impianto di riscaldamento deve assicurare, anche nei giorni più freddi della stagione invernale, ed indipendentemente dal grado di affollamento del locale, una temperatura di almeno 16oC nei diversi ambienti di soggiorno degli spettatori, e di almeno 18oC nei camerini degli artisti.
La distribuzione delle sorgenti di calore deve essere tale da dar luogo ad un riscaldamento uniforme in ciascun ambiente.

Art.128. DISPOSIZIONI SUI RADIATORI
Negli impianti ad acqua e a vapore, le condotte ed i radiatori debbono essere disposti, ed eventualmente schermati, in modo che l'irradiazione diretta non disturbi gli spettatori vicini.

Art.129. PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI
Le tubazioni metalliche degli impianti di riscaldamento debbono, in tutte le parti non destinate a funzionare come mezzo di erogazione di calore, essere rivestite di materiale termicamente isolante ed essere collocate in modo da permettere la facile pulizia esterna.
Anche i radiatori debbono avere forma e collocamento tali che la pulizia ne sia facile.

Art.130. STUFE ISOLATE
Nessun caminetto o nessuna stufa a fuoco diretto di qualunque tipo può essere collocata o mantenuta di regola in qualsiasi parte del locale.

Capo IV
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA, DI AERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

Art.131. GENERALITÀ
Gli impianti di riscaldamento ad aria, di aerazione e di condizionamento d'aria, dovranno essere tali da garantire il ricambio di un volume di aria esterna non inferiore ai mc.20 per persona e per ora.
La velocità di immissione ed estrazione nella zona (dal pavimento sino all'altezza di m.2,50) occupata dal pubblico non sarà superiore a m/sec. 0,70.
Qualora non sia consentito al pubblico di fumare in sala, il numero dei ricambi d'aria così ottenuto potrà essere diminuito di un quarto.

Art.132. TEMPERATURA ED UMIDITÀ
Gli impianti di condizionamento d'aria dovranno essere costruiti e mantenuti in esercizio in modo da ottenere le seguenti condizioni ambientali di benessere:
- d'inverno: temperatura 18-20oC, umidità 40-60%;
- d'estate: temperatura inferiore di non più di 6-7oC alla temperatura esterna, umidità 40-50%.
Termometri ed igrometri di controllo tarati da laboratori ufficialmente riconosciuti dovranno essere installati in almeno due punti del locale, scelti d'accordo con la C.V.T.

Art.133. SISTEMI DI REFRIGERAZIONE VIETATI
E' proibito installare impianti di refrigerazione senza la necessaria deumidificazione.
Sono assolutamente vietati i sistemi a refrigerazione diretta, cioè quella nei quali l'aria di condizionamento è inviata a investire direttamente i tubi del refrigerante, a meno che non si impieghino come fluidi refrigeranti acqua o aria.

Art.134. DISPOSITIVI DI SICUREZZA
1) I comandi e controlli principali della macchina refrigerante e di tutte le apparecchiature inerenti al funzionamento degli impianti di condizionamento dovranno essere disposti in un apposito quadro che deve essere installato in un locale adiacente a quello in cui è in esercizio la macchina refrigerante, da questo separato mediante una porta a tenuta stagna del tipo antigas; tra i due locali vi saranno dei fori di ispezione opportunamente corredati di vetri di sicurezza che permettano di vedere la centrale frigorifera dal locale in cui sono installati i comandi. La porta dovrà essere munita di un dispositivo atto a mantenerla permanentemente chiusa.
2) Tutte le apparecchiature in cui circoli o sia depositato il fluido refrigerante (a meno che non si tratti di acqua o di aria) dovranno essere raccolte in un unico ambiente le cui porte siano a tenuta di gas. Detto ambiente non potrà essere contemporaneamente destinato ad altri usi, né potrà comunicare con l'esterno se non a mezzo di porte stagne a tenuta di gas. Detto locale dovrà avere almeno una via di uscita diretta con l'esterno. Nel locale dovrà essere installato un impianto di ventilazione che garantisca un ricambio d'aria orario pari ad almeno sei volte il volume del fluido refrigerante nello stato di vapore saturo secco alla temperatura del refrigeratore.
Sia il condotto di aspirazione che quello di mandata di tale impianto dovranno comunicare direttamente con l'esterno quanto più possibile lontano dalle bocche di presa e di espulsione di eventuali impianti di condizionamento d'aria.
Le due condotte di aspirazione e di espulsione dovranno essere dimensionate in modo che la velocità dell'aria non sia superiore ai m.2,5 al secondo ed in nessun caso potranno avere sezioni inferiori ai mq.0,0625 ciascuno.
L'impianto dovrà avere un solo ventilatore posto nella condotta di aspirazione o in quella di mandata in modo che una delle due condotte resti completamente libera da ogni ostruzione.
3) La macchina frigorifera sarà munita almeno dei seguenti dispositivi di sicurezza:
a) valvole di sicurezza tarate con scarichi all'aria libera;
b) by-pass tra mandata ed aspirazione del compressore con apertura del cortocircuito per pressione stabilita;
c) testate mobili dei cilindri del compressore per evitare eventuali "colpi di liquido";
d) pressostato al condensatore per l'arresto automatico del motore del compressore;
e) costituzione di un circuito elettrico di sicurezza che passi attraverso dispositivi a contatto ognuno dei quali, se aperto, determini l'arresto del compressore e ne determini la messa in marcia. I dispositivi saranno disposti in modo da controllare tutte le operazioni che debbono essere necessariamente effettuate per l'avviamento normale della macchina, tutte le condizioni necessarie al suo funzionamento entro i limiti di sicurezza stabiliti, nonché tutte le chiusure di porte o vani che durante il funzionamento della macchina frigorifera debbono essere chiusi secondo le norme già dettate, esclusi quelli strettamente indispensabili per l'esercizio della macchina stessa.
4) Tra gli organi in movimento della macchina refrigerante (compressore) e quelli statici in cui è accumulata la maggiore quantità di fluido refrigerante (condensatore, sottoraffreddatore, evaporatore, ecc.) dovrà essere realizzata una robusta parete paraschegge, in modo che eventuali scoppi o rotture delle parti in movimento non possano produrre schegge atte a perforare i recipienti in cui è contenuto il fluido refrigerante a pressione superiore a quella atmosferica.
5) La macchina refrigerante in caso di rottura del compressore dovrà essere automaticamente sezionata nelle sue principali costituenti, nel senso che dovrà essere possibile che il fluido refrigerante non funzionando più il compressore, ritorni dal condensatore verso il compressore stesso o seguiti ad affluire dall'evaporatore. Ciò potrà essere ottenuto disponendo una valvola di non ritorno tra condensatore e compressore ed una valvola che si chiuda automaticamente (ad esempio: per mancanza di energia elettrica in caso di arresto del compressore) tra refrigerante e compressore.

Art.135. IMPIANTI DISTINTI PER SALA E SCENA
Qualora nell'impianto di condizionamento d'aria anche una parte dell'aria venga fatta circolare in circolo chiuso dovranno essere esclusi in maniera assoluta i locali pericolosi da quelli serviti dall'impianto stesso (per esempio: la cabina di proiezione).
Nei teatri l'aerazione ed il condizionamento dovranno essere realizzati con impianti distinti: uno per la sala e l'altro per la scena solo per quanto si riferisce alla distribuzione dell'aria.

Art.136. ISOLAMENTO
I complessi costituiti dai ventilatori e dalle annesse camere a polvere, camere di miscela, di filtraggio, di lavaggio, di raffreddamento dell'aria, che si trovano in regime di depressione, debbono essere collocati in ambienti separati dalle altre parti dell'edificio, ed in particolar modo dai locali delle caldaie e dei refrigeranti, per mezzo di strutture resistenti al fuoco e muniti di porte a tenuta di fumo ed a chiusura automatica (a molla).
Le aperture delle camere dei ventilatori debbono essere protette con opportuni schermi in rete metallica, al fine di evitare accidenti e di impedire l'entrata di materiali estranei.

Art.137. CONDOTTE
Le condotte aerotermiche, come pure le camere di distribuzione, debbono essere costruite con materiali resistenti al fuoco, sia all'interno che all'esterno ed essere sostenute in modo efficiente da mensole o da staffe in ferro.
Quando per la realizzazione delle condotte venga impiegata lamiera di ferro o di acciaio, questa dovrà essere zincata; nel caso invece di condotte rettangolari composte con lastre, le lastre stesse debbono essere unite per mezzo di angolari di ferro.
Eventuali rivestimenti delle condotte, sia interni che esterni, applicati ai fini dell'isolamento termico od acustico, debbono essere eseguiti soltanto con materiali incombustibili; le superfici interne delle condotte devono risultare lavabili.

Art.138. ATTRAVERSAMENTO DI LOCALI PERICOLOSI
Le condotte non debbono passare attraverso i locali pericolosi di cui agli artt. 82, 83 e 126.
In nessun caso la distanza di esse, quando siano realizzate con materiali metallici, da altri materiali combustibili posti nelle vicinanze deve essere inferiore ai cm.15, a meno che non vi sia interposto uno strato di intonaco di almeno cm.2.
Quando le condotte passino attraverso spazi normalmente sottratti alla vista, in detti spazi non debbono esservi materiali combustibili; in caso contrario le condotte stesse debbono essere rivestite di intonaco protettivo di almeno cm.2.

Art.139. TENUTA DELLE CONDOTTE
Le condotte debbono essere a perfetta tenuta lungo tutto il loro percorso, a tal fine si impiegheranno guarnizioni assolutamente incombustibili e pertanto sono da escludersi dai giunti, nella maniera più completa, mastici a base di sostanze bituminose o picee o comunque infiammabili.
Dove siano richieste connessioni flessibili, atte ad impedire la trasmissione di vibrazioni lungo la condotta (ad esempio: nei collegamenti tra ventilatori e condotte) dovranno impiegarsi manicotti di pesante tessuto di amianto o di altro materiale resistente al fuoco.

Art.140. APERTURE NELLE CONDOTTE
Le condotte non debbono presentare altre aperture all'infuori di quelle strettamente necessarie per le operazioni di manutenzione e di pulizia dell'impianto. Dette aperture poste alla distanza di 6/8 metri l'una dall'altra debbono essere chiuse da serrande a scorrimento a perfetta tenuta.

Art.141. ATTRAVERSAMENTO DI STRUTTURE
Dove le condotte passano attraverso muri, pareti divisorie o pavimenti, lo spazio attorno ad esse dovrà essere sigillato con corda di amianto, lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiamme e del fumo.

Art.142. BOCCHE DI ASPIRAZIONE DEGLI AMBIENTI
Le bocche di aspirazione dovranno essere realizzate in modo che non possano penetrarvi detriti e che non si possa depositare polvere lungo la sezione di afflusso dell'aria in specie quando l'impianto prevede una pur parziale ricircolazione.

Art.143. DISPOSITIVI DI INTERCETTAZIONE AUTOMATICI
Il passaggio della condotta attraverso muri tagliafuoco deve essere evitato il più possibile.
Quando tale passaggio risulti assolutamente necessario, le condotte dovranno essere provviste di serrande tagliafuoco a funzionamento automatico in corrispondenza delle due facce del muro attraverso cui passano.
Altrettanto dovrà essere realizzato in corrispondenza dei punti di innesto delle condotte secondarie nelle condotte principali.
In entrambi i casi le serrande devono essere tali da sganciarsi automaticamente quando la temperatura nella condotta raggiunga i 70oC e disposte in modo da chiudersi nella direzione del flusso d'aria.

Art.144. BOCCHE DI PRESA D'ARIA ESTERNA
Le bocche di presa d'aria esterna dovranno essere ubicate con particolare discernimento; dovranno pertanto aprirsi in posizione elevata ben al sicuro dai pericoli che possano derivare da eventuali incendi nelle vicinanze ed a conveniente distanza, sia in orizzontale che in verticale, da camini, onde evitare che il fumo sfuggente da questi, anche in giornate di vento, possa essere risucchiato dalle bocche stesse, lontane ed a quota notevolmente diversa da quelle delle bocche di estrazione.
Le bocche dovranno essere difese da schermi a telaio con rete metallica robusta resistente alla corrosione, con maglie non superiori ai mm.5 di lato; detti telai dovranno inoltre essere smontabili, per le periodiche operazioni di pulizia.

Art.145. FILTRI DELL'ARIA
I filtri dell'aria non dovranno essere di tipo combustibile e dovranno permettere una separazione di particelle fino ad almeno 1 micron.
L'olio minerale usato nei filtri come liquido adesivo dovrà avere un punto di infiammabilità non inferiore a 180oC.
I serbatoi di liquido adesivo in cui i filtri di ricambio sono immersi dovranno essere ubicati in locale separato e resistente al fuoco ai fini del lavaggio invernale per i fumi e gli odori.

Art.146. DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO
Ogni impianto dovrà essere dotato di un dispositivo di comando a mano per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio, situato in un punto facilmente e prontamente accessibile.
Negli impianti utilizzanti la ricircolazione, un dispositivo termostatico tarato a 50oC sarà installato in un punto adatto della condotta dell'aria di ritorno, prima della bocca d'ingresso dell'aria fresca in modo da fermare automaticamente i ventilatori quando la temperatura dell'aria nel sistema diventi eccessiva.
Le lampade eventualmente installate all'interno degli impianti di condizionamento d'aria dovranno essere del tipo protetto con calotta a tenuta di gas.

Capo V
ILLUMINAZIONE

Art.147. GENERALITA'
Tutti i locali di spettacolo devono essere illuminati elettricamente con adeguata e graduabile intensità luminosa.
Nelle sale per il pubblico, l'impianto di illuminazione deve essere predisposto in modo che l'accensione e lo spegnimento siano graduabili.
Per l'impianto e l'esercizio dei servizi di illuminazione è obbligatorio attenersi alle prescrizioni predisposte dal comitato elettrotecnico italiano che si riportano nell'allegato "A", ed a quelle che lo stesso comitato elettrotecnico italiano potrà ulteriormente prescrivere.
Quando sia possibile, per locali importanti potranno essere prescritte due sorgenti indipendenti di energia elettrica per l'illuminazione normale in modo che l'una costituisca riserva per la eventualità che l'altra venga a mancare.

Art.148. IMPIANTI NORMALI E DI SICUREZZA
Ogni locale deve avere due impianti distinti di illuminazione:
a) illuminazione normale;
b) illuminazione di sicurezza.
La sala, gli accessi, i corridoi, le scale, i servizi vari, la scena ed i servizi annessi, la cabina di proiezione, ecc., debbono avere sufficienti corpi illuminanti alimentati dall'uno e dall'altro impianto di illuminazione.
Anche le iscrizioni luminose delle porte, le frecce indicatrici, dovranno essere alimentate da entrambi i predetti impianti (normale e di sicurezza).

Art.149. CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
L'illuminazione di sicurezza deve essere ottenuta con sorgente di energia completamente indipendente da quella della illuminazione normale e deve essere predisposta in modo che:
a) possa sostituirsi automaticamente ed immediatamente alla illuminazione normale quando questa venga a mancare;
b) la potenza, il numero e la ubicazione dei corpi illuminanti di sicurezza siano tali da mantenere nel locale una illuminazione sufficiente a guidare il pubblico, gli artisti ed il personale di scena, ecc., fino alla pubblica via;
c) le condutture provenienti dalla sorgente di energia della illuminazione di sicurezza seguano un percorso diverso da quello del circuito normale senza passare sulla scena o in altri locali ove potrebbero essere danneggiate in caso di incendio.

Art.150. BATTERIE
Le batterie di alimentazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza, debbono essere mantenute sempre cariche.
Il sistema di carica per le batterie deve essere munito di dispositivo automatico che ne assicuri permanentemente lo stato di piena efficienza.

Art.151. CORPI ILLUMINANTI DI SICUREZZA
Ogni corpo illuminante della luce di sicurezza dovrà essere contrassegnato da visibile targhetta fissata alla parete recante un numero progressivo e le lettere "I.S." affinché sia facile identificare i corpi illuminanti che fossero eventualmente spenti.
In nessun caso l'illuminazione di sicurezza potrà essere messa fuori servizio.
Della piena osservanza di questa disposizione è personalmente responsabile il dirigente del locale.

Capo VI
IMPIANTI PER ESTINZIONE INCENDI

Art.152. IMPIANTO IDRAULICO NORMALE DI INCENDIO
Tutti i locali di cui ai comma 1, 2 e 3 dell'art.17 debbono essere muniti di impianto fisso di idranti sotto pressione. E' fatta eccezione soltanto per i cinematografi con meno di 600 posti, a condizione però che esista, nel raggio di 50 metri dal perimetro del locale, una bocca da incendio pubblica.
Gli idranti dovranno essere del tipo U.N.I. ed essere corredati di tubazione flessibile e lancia; detti idranti dovranno sempre essere accessibili e pronti per l'uso. La commissione provinciale di vigilanza stabilirà quali di essi dovranno essere muniti di manometro.
Il numero degli idranti da installare nell'interno di ciascun locale, la loro ubicazione ed il loro corredo, verranno stabiliti a giudizio della commissione provinciale di vigilanza. Comunque il numero degli idranti richiesti per ciascun tipo di locale, salvo l'eccezione di cui sopra, non potrà essere inferiore a:
- n.1 per locali di cui al comma 2 dell'art.17;
- n.2 per locali di cui al comma 1 dell'art.17.

Art.153. PIOGGIA AUTOMATICA E A COMANDO
A giudizio della commissione di vigilanza potrà essere richiesto un impianto idraulico di pioggia, automatico o a comando, in relazione alla complessità e pericolosità della scena.
I comandi della pioggia saranno opportunamente disposti in locali accessibili facilmente anche in caso di incendio.

Art.154. IMPIANTO IDRAULICO ESTERNO
E' altresì necessario che nelle vie e piazze adiacenti ai locali di particolare importanza di cui ai comma 1, 2 e 3 dell'art.17, siano installati, ove non esistano, idranti esterni. Tali idranti debbono essere segnalati a mezzo di apposite targhe collocate in posizione ben visibile e recanti le coordinate per la individuazione.

Art.155. ALIMENTAZIONE DEGLI IDRANTI
Gli idranti dovranno essere alimentati di norma dai pubblici acquedotti.
A seconda dell'importanza dei locali, e delle condizioni di efficienza degli acquedotti, a giudizio della commissione provinciale di vigilanza, può essere richiesto:
a) l'alimentazione della rete di idranti mediante due sorgenti indipendenti;
b) apposito impianto autonomo di pompe che possano conferire alla rete di idranti le caratteristiche idrauliche di cui all'articolo seguente. La alimentazione idrica delle pompe sarà in tale caso realizzata o dalla rete dell'acquedotto, ovvero da apposite congrue riserve di acqua all'uopo predisposte;
c) l'impianto autonomo, se mosso da energia elettrica, dovrà avere una presa diretta dalla strada, indipendentemente da quella degli altri servizi elettrici del locale, e quindi potersi azionare anche ad interruttore generale aperto. L'impianto delle pompe dovrà essere ubicato in ambienti quali sono previsti dall'art.126 con ingresso dalla via pubblica;
d) eventuali bocche di alimentazione degli impianti idraulici della estinzione incendi mediante le pompe dei vigili del fuoco. Tali bocche dovranno essere in posizione di immediato e sicuro accesso dalla pubblica via e contrassegnate da targhe murali.

Art.156. POTENZIALITÀ DEGLI IMPIANTI
Le caratteristiche degli impianti idraulici normali e di riserva debbono essere tali da garantire la pressione minima di 2 atmosfere al bocchello della lancia collegata all'idrante che si trovi nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e di distanza dagli acquedotti principali e dalle pompe.
Gli impianti debbono essere completamente indipendenti dagli altri impianti idraulici previsti nel locale per i diversi servizi.
Potrà essere richiesta la installazione di autoclavi e serbatoi di riserva inseriti negli impianti per maggiore sicurezza e regolarità di funzionamento.

Art.157. ALTRI MEZZI DI ESTINZIONE
In aggiunta agli idranti, saranno opportunamente distribuiti nei vari ambienti dei locali di cui all'art.17, estintori ed altri mezzi portatili di spegnimento ed attrezzi vari del tipo e nella quantità stabilita dalla commissione provinciale di vigilanza.

Art.158. INSTALLAZIONE PER ALTRI LOCALI
Per i teatri all'aperto con installazioni a carattere permanente la commissione provinciale di vigilanza determinerà, caso per caso, il numero e l'ubicazione degli idranti da impiantarsi.
Per i circhi, serragli, fiere, teatri, ecc., a carattere temporaneo, occasionalmente destinati a presentare al pubblico spettacoli o manifestazioni in genere, la commissione provinciale di vigilanza determinerà di volta in volta la possibilità che tali locali siano protetti adeguatamente da idranti o da altre risorse idriche esistenti nelle adiacenze.

Titolo IX
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI PER L'ESERCIZIO

Capo I
OBBLIGHI PER L'ESERCENTE

Art.159. PROSPETTI ED ISTRUZIONI PER IL SERVIZIO INCENDI
Prima di aprire all'esercizio un locale, l'esercente dovrà esibire al comando corpo dei vigili del fuoco, le planimetrie interessanti il servizio antincendi dalle quali risultino chiaramente:
1) l'ubicazione:
- a) delle bocche d'incendio e delle relative tubazioni nonché di tutte le saracinesche di manovra;
- b) dei serbatoi;
- c) delle pompe ed estintori;
- d) delle uscite;
- e) dei quadri della illuminazione;
- f) dei posti di comando del sipario di sicurezza e degli altri meccanismi inerenti alla difesa incendio;
- g) delle lampade di sicurezza;
- h) del locale di servizio a disposizione dei vigili del fuoco;
2) l'ubicazione delle scale e la relativa numerazione;
3) l'indicazione della persona incaricata dalla direzione del locale della manutenzione e sorveglianza degli impianti e del personale addetto.
L'esercente dovrà inoltre curare che il personale addetto in modo permanente al servizio del locale, quali macchinisti, portieri, ecc., sia in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio nei casi di incendio o di pericolo.

Art.160. FESTE E VEGLIONI
Volendosi usare di un locale per scopi diversi da quelli indicati nella licenza di esercizio (feste, veglioni, ecc.) indipendentemente dalle pratiche per ottenere il permesso dalle autorità di pubblica sicurezza, l'esercente dovrà darne avviso al comando dei vigili del fuoco almeno ventiquattro ore prima, affinché, occorrendo, questo possa provvedere ad un conveniente servizio.
Per l'addobbo della sala sarà vietato l'uso di materiali facilmente combustibili o comunque non ignifugati, rimanendo proibito di mascherare od ostruire le uscite e le lampade di sicurezza.

Art.161. PROVE GENERALI
E' fatto obbligo alla direzione dei teatri di preannunciare all'autorità di P.S. ed al comando dei vigili del fuoco le prove generali degli spettacoli.

Art.162. AFFISSIONE DELLA PIANTA DEL LOCALE E DEL REGOLAMENTO
Nei corridoi ed in altre località opportune, dovranno essere affissi quadri con la pianta del teatro e l'indicazione del percorso da seguirsi per raggiungere le scale e le porte di uscita.
Le piante della platea e della galleria recanti la disposizione di tutti i posti e la ubicazione dei vari servizi ad uso degli spettatori dovranno essere del pari collocate in vista del pubblico.
L'estratto del presente regolamento, nella parte riguardante il pubblico, gli artisti ed il personale di servizio, sarà affisso in chiara evidenza sul palcoscenico e nell'atrio del locale.

Art.163. DIVIETO DI FUMARE E DI INGOMBRO
L'amministrazione e la direzione dei locali sono tenute di regola ad esigere rigorosamente l'osservanza del divieto di fumare da parte del pubblico, nella sala e sue dipendenze.
Le eventuali deroghe a tale divieto dovranno essere richieste alla commissione di vigilanza che valuterà le condizioni igieniche e di sicurezza necessarie alle deroghe stesse.
E' vietato a chicchessia di fumare sulla scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche, tale divieto sarà indicato da numerose scritte poste in chiara evidenza.
Ad evitare infrazioni, ogni locale sarà, per quanto possibile, provveduto di adatti ambienti, opportunamente ubicati dove rispettivamente il pubblico, artisti e personale di scena possano liberamente fumare. Ivi saranno collocati vasi con acqua per gettarvi fiammiferi e mozziconi, nonché cartelli con la scritta: "Qui è permesso fumare".
Nella sala e sue dipendenze il personale di servizio impedirà al pubblico di trattenersi nei passaggi che servono per accedere ai posti a sedere.

Art.164. IGIENE DEI GABINETTI DI DECENZA
I complessi dei servizi igienici dovranno essere tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia e di disinfezione.

Art.165. PULIZIA DEI LOCALI
I locali di pubblico spettacolo debbono essere costantemente tenuti in uno stato di perfetta pulizia, ordine e decoro.
La pulizia deve essere fatta almeno tre ore prima dell'apertura del locale avvalendosi anche degli aspiratori di polvere.
I pavimenti debbono essere lavati o spazzati ad umido.
Durante e subito dopo le operazioni di pulizia deve essere assicurata nell'interno dei locali un'abbondante ventilazione.

Art.166. MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA, DI AERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA
Le ispezioni alle condotte, sia di scarico che di ritorno, eseguite al fine di accertare la quantità di polvere o di detriti accumulatisi, debbono essere compiute ogni 3-4 mesi.
Quando dall'ispezione compiuta risulti la necessità di pulire le condotte, questa ripulitura dovrà essere immediatamente eseguita. In tal caso la ripulitura dovrà essere estesa anche ai dispositivi di riscaldamento e di raffreddamento.
La ripulitura dovrà essere eseguita, se necessario, anche scrostando e spazzolando le condotte con spazzole di acciaio in considerazione del fatto che un normale aspirapolvere non può togliere la polvere di natura grassa o pesanti accumulazioni di rifiuti nei gomiti e nelle giunture.
Le camere a polvere debbono essere ispezionate e pulite almeno una volta al mese.
Frequenti ispezioni dovranno anche essere eseguite ai motori ed ai ventilatori al fine di pulirli e lubrificarli per accertarsi che il loro moto avvenga senza attriti.
I dispositivi di intercettazione automatica dovranno essere verificati almeno una volta all'anno e, se necessario, sganciati e ripuliti nei perni e nelle giunture.
Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie dovranno essere eseguite con molta prudenza e diligenza.

Art.167. ASSISTENZA SANITARIA
Gli esercenti dei locali di cui ai numeri 1, 5, 6 e 7 dell'art.17 debbono provvedere ad assicurare un servizio di pronta assistenza sanitaria, impegnando uno o più medici che si debbono rendere prontamente reperibili in caso di necessità.
In ogni locale deve sempre essere tenuta in efficienza un cassetta di medicazione, fornita di tutto il necessario per un intervento di pronto soccorso.
La cassetta deve essere del tipo approvato dalle autorità sanitarie.

Art.168. PULIZIA DELLE STALLE
Nei circhi, anche se impiantati occasionalmente in via temporanea sotto tende, deve provvedersi ad una diligente pulizia delle stalle e degli altri posti di ricovero degli animali, curandosi il quotidiano asporto degli escrementi e materiale di rifiuto in maniera da eliminare sia per i frequentatori del locale, sia per la zona circostante, le molestie e gli inconvenienti igienici dipendenti da cattivi odori, esalazioni, ecc.
La scorta di foraggi per cibo o lettiera, non deve eccedere i bisogni della giornata.

Art.169. SPEGNIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA SALA
Lo spegnimento a fine spettacolo dell'illuminazione della sala ed ambienti annessi, per i quali transita il pubblico, non dovrà essere fatto se non quando tutti gli spettatori siano usciti all'aperto.

Capo II
NORME DI ESERCIZIO PER LA SCENA

Art.170. PROTEZIONE DEGLI SCENARI
Gli scenari debbono essere tenuti distanti dagli apparecchi di illuminazione non meno di cm.20; se necessario, dovranno impiegarsi apposite reti metalliche di protezione.

Art.171. SCENARI AMMESSI SULLA SCENA
Il personale di scena dovrà porre la necessaria cura affinché gli scenari, le attrezzature, ecc., siano collocati sulla scena nella quantità strettamente necessaria e che, dopo l'impiego siano subito accantonati nelle località prescritte (artt. 64-65) in modo da non impedire i servizi di sorveglianza e che non abbiano ad essere mascherate o comunque inutilizzate le bocche da incendio e le porte di uscita.
Le scene, e quant'altro non sia indispensabile alle rappresentazioni in corso o imminenti, dovranno essere collocate nei magazzini (artt. 64-65) i quali dovranno essere normalmente tenuti chiusi e stare aperti soltanto il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.

Art.172. PERSONALE AMMESSO SULLA SCENA
Il direttore di scena dovrà vigilare a che sul palcoscenico non sostino persone la cui presenza non sia indispensabile. Ad ogni modo è vietato a chicchessia di ingombrare i passaggi e di trattenersi tra le quinte per seguire lo spettacolo.
Lo spazio vicino al boccascena tanto di destra che di sinistra è riservato unicamente ai direttori di scena, ai vigili del fuoco di guardia ed ai servizi di scena.

Art.173. ARMI DA FUOCO
Occorrendo fare uso di armi da fuoco in scena, queste non dovranno essere rivolte verso il pubblico; il caricamento sarà fatto a salve con stoppacci ininfiammabili.
E' vietata la manipolazione sul posto di preparati pirici; questi dovranno essere portati nel locale soltanto al momento dello spettacolo entro apposite cassette metalliche.

Art.174. FUOCHI D'ARTIFICIO, BENGALA, ECC.
Nelle prove generali e nelle rappresentazioni, occorrendo fare uso di fuochi d'artificio e di bengala, spari con armi, simulacri di incendio e simili indipendentemente dalla richiesta di autorizzazione dell'autorità di P.S. si dovrà darne avviso al comando dei vigili del fuoco almeno ventiquattro ore prima.
I fuochi di bengala, le fiamme di licopodio e simili dovranno accendersi su piatti metallici e secondo le disposizioni impartite dal comando dei vigili del fuoco.

Art.175. LUMI PORTATILI
Di norma è vietato l'uso di lumi portatili sulla scena.
Qualora esigenze speciali di scena lo richiedessero, dovranno adottarsi apparecchi ad illuminazione elettrica, salvo casi eccezionali in cui fosse riconosciuta la necessità di usare lumi a candela.
In quest'ultimo caso saranno prescritte dal comando vigili del fuoco le modalità di uso e sarà intensificato il servizio di sorveglianza.

Art.176. MATERIE PERICOLOSE
E' vietato introdurre nei locali anche minime quantità di materie facilmente infiammabili quali olii minerali, benzina, essenze e gas compressi o liquefatti.
Qualora il loro uso fosse riconosciuto indispensabile per effetti scenici potrà essere, in via eccezionale, autorizzato purché dette materie vengano portate sul palcoscenico con la necessaria precauzione solo poco prima del loro uso e vengano immediatamente asportate dal locale non appena abbiano cessato di servire.
E' ad ogni modo vietato l'uso di apparecchi o materiali di cellulosa o verniciati con nitro-cellulosa.
Quando falegnami, carpentieri, pittori, ecc., abbiano a lavorare sulla scena o in ambienti ad essa contigui, i trucioli ed altri cascami e residui del lavoro dovranno giornalmente essere asportati dal locale prima della rappresentazione o comunque alla fine del lavoro.

Art.177. PROVE DEL SIPARIO DI SICUREZZA
Il sipario di sicurezza dovrà essere manovrato per far constatare al pubblico il buon funzionamento; esso verrà abbassato prima dello spettacolo, durante il primo intervallo e dovrà essere nuovamente calato appena ultimato lo spettacolo.
Per quanto possibile, durante le prove, il sipario di sicurezza rimarrà abbassato.

Art.178. VERIFICHE DEL SIPARIO DI SICUREZZA
Ogni anno all'inizio della stagione, tanto il sipario che il relativo macchinario dovranno essere sottoposti ad una accurata verifica da parte dell'ENPI per accertare:
a) se le funi e gli altri elementi di costruzione si trovano in buono stato;
b) se tutti i vari organi non risultino manomessi o modificati;
c) se la discesa, sia per la manovra che per gravità, funziona regolarmente.
Di dette visite sarà redatto verbale del quale verrà dall'esercente trasmessa copia alla commissione di vigilanza.

Art.179. MANUTENZIONE DEL SIPARIO DI SICUREZZA
La pulizia e manutenzione dei meccanismi inerenti al funzionamento del sipario dovranno essere affidate a ditta o persona competente.
Almeno una volta al mese dovrà essere eseguita la pulizia, la lubrificazione, la visita alle funi ed infine tutto quanto può essere opportuno per la migliore conservazione e funzionamento del sipario.
L'accesso all'ambiente dove sono installati i macchinari per il funzionamento del sipario, deve essere severamente inibito agli estranei al servizio.

Art.180. LIMITAZIONE DEL DEPOSITO E NELL'USO DELLE PELLICOLE INFIAMMABILI
Abrogato da CIRC. 29-7-1971, n.72.

Art.181. LIMITAZIONE NELL'ARREDAMENTO
Abrogato dal D.M. 6-7-1983.

Art.182. PERSONALE DI SERVIZIO NELLA CABINA
Abrogato da CIRC. 29-7-1971, n.72.

Art.183. DIVIETO DI FUMARE NELLA CABINA
Può essere consentito fumare nella cabina e nell'anticabina dei locali nei quali non sussiste il divieto di fumare in sala (così sostituito da CIRC. 29-7-1971, n.72).

Art.184. ANIMALI FEROCI
Qualora nello spettacolo debbano prendere parte, od anche solo apparire animali feroci, dovrà darsene avviso almeno quattro giorni prima all'autorità di P.S. affinché questa possa chiedere il parere della commissione di vigilanza. Le gabbie contenenti le belve dovranno in ogni caso essere collocate lontane dalle uscite destinate al pubblico.
Occorrendo per la rappresentazione dell'esercizio delle fiere l'impiego di una gabbia sulla scena o nella pista di un circo, l'autorità di P.S. dovrà pure esserne avvertita per la preventiva visita della commissione di vigilanza.
Questa dovrà assicurarsi della solidità, efficacia e facilità di uso dei mezzi impiegati per collegare gli elementi costituenti la gabbia, che dovrà avere due porte, una per l'entrata delle fiere, e l'altra, doppia per l'entrata dei domatori.
L'altezza della parete della gabbia non dovrà essere inferiore a m.3,50; le sbarre avranno cuspidi acuminate ripiegate verso l'interno.

Art.185. ESERCIZI ACROBATICI
Gli esercizi acrobatici a grande altezza non potranno essere eseguiti se non sia stata predisposta la rete di sicurezza allo scopo di rendere innocue eventuali cadute.

Titolo X
SERVIZIO DI DIFESA INCENDI E SORVEGLIANZA

Capo I
SERVIZIO DI DIFESA INCENDI

Art.186. SERVIZIO DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO
Il servizio di vigilanza è disimpegnato dal corpo dei vigili del fuoco.
La spesa relativa è a carico dell'esercente.
Nei locali nei quali non sia stato prescritto il servizio dei vigili del fuoco dovrà provvedersi a mantenere, durante lo spettacolo, personale ritenuto sufficiente ed idoneo dal comando dei vigili del fuoco per un primo intervento in caso di incendio.

Art.187. MEZZI DI SPEGNIMENTO
Ciascun locale deve essere provveduto di un sufficiente numero di mezzi ed attrezzi atti a combattere l'incendio, in conformità dei tipi riconosciuti idonei dal comando dei vigili del fuoco, al quale spetta altresì fissare il loro numero nonché il posto per la loro conservazione.
La direzione del locale incaricherà persona idonea di vigilare sulla buona manutenzione dei mezzi ed attrezzi di cui all'art.65.

Art.188. OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO
Nei teatri, circhi, teatri di varietà e cinema teatri, di qualunque capienza, è obbligatorio nelle ore di spettacolo, il servizio permanente dei vigili del fuoco.

Art.189. CORPO DI GUARDIA
In ogni locale dove è prescritto il servizio permanente dei vigili del fuoco durante gli spettacoli, deve essere adibito a corpo di guardia dei vigili stessi, un apposito camerino in vicinanza della scena, facilmente accessibile, la cui scelta deve essere approvata dal comando dei vigili del fuoco.
In detto locale debbono far capo tutte le segnalazioni ed essere disposti i manometri e gli apparecchi di controllo degli impianti relativi ai servizi di difesa contro l'incendio.

Art.190. IMPIANTI DI SEGNALAZIONE
In relazione all'importanza del locale saranno previsti impianti di campanelli elettrici, avvisatori e apparecchi di segnalazione facenti tutti capo al corpo di guardia ed all'abitazione del custode ove esista.
Tali apparecchi dovranno essere sempre provati prima dell'inizio dello spettacolo.

Art.191. TELEFONO
Tutti i locali di pubblico spettacolo di capienza superiore alle 600 persone debbono essere provvisti di apparecchio telefonico urbano.
Nei locali per i quali sia prescritto durante gli spettacoli il servizio permanente dei vigili del fuoco, l'apparecchio telefonico deve essere installato nel corpo di guardia, salvo che il comando non ritenga più idoneo altro locale.
E' consentita la installazione di un apparecchio derivato, purché il commutatore sia situato presso l'apparecchio a disposizione dei vigili del fuoco.

Capo II
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Art.192. ISPEZIONE DEL FUNZIONARIO DI P.S.
Il locale prima dello spettacolo, potrà essere ispezionato in ogni sua parte dal funzionario di P.S. di servizio al fine di verificare che siano osservate tutte le prescrizioni regolamentari.

Art.193. ISPEZIONI ALL'INIZIO DELLO SPETTACOLO
Nei teatri, circhi, teatri di varietà e cinema teatri, prima dell'entrata del pubblico, o prima ancora dell'ispezione del funzionario di P.S., i vigili del fuoco di servizio dovranno avere ispezionato accuratamente tutti gli impianti, servizi ed attrezzi inerenti alla difesa del locale contro gli incendi, nonché quelli inerenti alla sicurezza del pubblico (illuminazione di sicurezza, porte di uscita, apparecchi di segnalazione, ecc.) allo scopo di assicurarsi del loro perfetto funzionamento.
Il personale del locale addetto alla custodia delle uscite, dovrà assicurarsi dal canto suo, che tutte le vie di uscita del pubblico (passaggi, corridoi, porte) siano completamente sgombre ed efficienti.

Art.194. ISPEZIONI A FINE SPETTACOLO
Un'accurata visita a tutto il locale deve essere eseguita, successivamente a quella dei vigili del fuoco ed a conveniente distanza di tempo, da parte del custode e della persona all'uopo delegata dall'esercente.
Di tal visita verrà fatta annotazione in un registro da tenersi a disposizione dell'autorità di P.S. e del comando del corpo dei vigili del fuoco.

Art.195. ISPEZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA
Ciascun componente la commissione di vigilanza ha facoltà di eseguire visite ed ispezioni ai vari locali. Dall'esito dei relativi accertamenti e delle infrazioni al presente regolamento eventualmente riscontrate, dovrà riferire alla commissione di vigilanza per i provvedimenti di sua competenza.
Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente, i componenti la commissione di vigilanza, saranno muniti dalla prefettura di apposita tessera di libero accesso in qualsiasi locale e loro dipendenze, sia durante gli spettacoli che in ogni altro tempo.
L'esercente deve tenere a disposizione dei componenti della commissione di vigilanza almeno un posto, oltre quello per il comando del corpo dei vigili del fuoco, da scegliersi in posizione idonea ai fini del servizio.

Titolo XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.196.
Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i locali di nuova costruzione.
Per tutti i locali preesistenti, è fatto obbligo ai titolari delle licenze di esercizio di presentare - entro il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento - un progetto particolareggiato con tutte le modifiche necessarie per rendere il locale rispondente alle norme del presente regolamento.
Per i locali ritenuti dai gestori rispondenti alle presenti norme, è fatto obbligo di presentare nello stesso termine una esauriente documentazione (piante aggiornate, sezioni, calcoli, ecc.) che dimostri tale rispondenza.
La commissione provinciale di vigilanza, dopo esame del progetto o della documentazione di cui al comma precedente e visita del locale, accerterà se il locale sia suscettibile di adattamento, oppure sia effettivamente rispondente alle norme presenti.
Ove il locale non fosse suscettibile di adattamento alle nuove norme sarà proposto alla Presidenza del Consiglio - Direzione generale dello spettacolo la revoca del nulla osta.
Ove, invece, il locale con le modifiche proposte ed altre eventualmente prescritte dalla commissione provinciale di vigilanza, possa esser ritenuto suscettibile di adattamento alle presenti norme, sarà concesso al gestore o proprietario un congruo termine di tempo per l'esecuzione dei lavori prescritti.
Sarà ugualmente proposto alla Presidenza del Consiglio il ritiro del nulla osta per quei locali i cui gestori non provvedano a quanto disposto al comma 2 e 3 del presente articolo ed a coloro che non provvedano nel termine stabilito all'esecuzione dei lavori prescritti.

Art.197.
Per quanto riguarda le sale cinematografiche, quanto previsto dal precedente articolo verrà eseguito in armonia al disposto dell'art.23 della legge n.958 del 29 dicembre 1949.

Art.198.
I sopralluoghi di cui all'art.196 dovranno essere effettuati dalla commissione provinciale di vigilanza, in numero legale, cioè nella composizione prevista dall'art.80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e art.141 del regolamento per l'applicazione del detto testo unico (Art.141 del regolamento: " Per l'applicazione dell'art.80 della legge, é istituita in ogni provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal prefetto che la presiede.
Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonché il sindaco del comune in cui trovasi o deve esser edificato il locale di pubblico spettacolo. Può esser aggregato, se occorra, un esperto in acustica.
Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo è sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato - per i primi quattro membri - l'esperto in elettrotecnica è sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato da tutti i componenti").

Art.199. NORME PER LE VISITE AI LOCALI ESISTENTI
Nell'eseguire le visite di cui all'articolo precedente, la commissione di vigilanza accerterà che i locali siano:
a) conformi, per quanto è possibile, in ciò che si riferisce alla costruzione, alle condizioni generali d'igiene ed in particolare di aerazione;
b) la commissione terrà presente soprattutto che il locale risponda ad un minimo di sicurezza a tutela della pubblica incolumità ed alla tutela dell'igiene degli spettatori e degli artisti. Nel caso esistano delle strutture non resistenti al fuoco potranno essere prescritte opere di protezione al fine di diminuire il rischio nel caso di incendio, senza richiedere lavori eccessivamente onerosi;
c) del tutto conformi alle norme regolamentari, per quanto si riferisce:
1) all'esistenza, al numero ed al regolare funzionamento delle uscite e scale la cui ampiezza complessiva deve essere proporzionata al numero totale degli spettatori;
2) al regolare funzionamento della illuminazione, sia ordinaria che di sicurezza;
3) al regolare funzionamento del sipario di sicurezza nei locali in cui è prescritto;
4) all'esistenza e sufficienza degli impianti idraulici e dei mezzi di difesa incendi;
5) in genere a tutte le norme di esercizio contemplate dal presente regolamento.
Per i materiali scenografici, già esistenti alla data della entrata in vigore del presente regolamento, la ignifugazione dovrà essere effettuata a giudizio della commissione provinciale di vigilanza, nel termine e con le modalità stabilite dalla medesima.

Art.200. COMPENSAZIONE PER ASIMMETRIA AI LOCALI PREESISTENTI
Qualora nei locali preesistenti non possa essere realizzata la simmetria delle uscite, la commissione di vigilanza potrà richiedere a compenso della minor sicurezza un aumento delle uscite stesse rispetto al minimo prescritto dall'art.35 fino ad un massimo corrispondente al rapporto di m.1,20 ogni 50 spettatori nei casi di asimmetria più grave che crei condizioni difficili di sfollamento.

Art.201. RIPARTIZIONE DEI LAVORI IN PIU' ESERCIZI
Qualora nei locali preesistenti opere costruttive e di sistemazione di una certa importanza debbano necessariamente essere eseguite, la commissione di vigilanza potrà autorizzare la ripartizione dei lavori in più esercizi cominciando dai lavori più urgenti per la sicurezza del pubblico.
In occasione di ampliamenti o di restauri dei locali, la commissione provinciale di vigilanza farà attuare quelle ulteriori realizzazioni di prescrizioni regolamentari che non avesse ritenuto opportuno fare attuare nella prima sistemazione.

Art.202. DEROGHE PARZIALI
Nell'eventuale riordinamento costruttivo di un locale preesistente la commissione di vigilanza potrà ammettere qualche deroga all'applicazione integrale delle presenti norme regolamentari purché con le sistemazioni previste si realizzi un effettivo notevole miglioramento nelle condizioni di sicurezza del locale.

Art.203. COMPETENZA DEI CONTROLLI
La vigilanza ed il controllo sulla applicazione del presente regolamento saranno esercitate, secondo le rispettive competenze di merito e territoriali, dagli ufficiali o da agenti della forza pubblica, dagli ufficiali e personale del corpo dei vigili del fuoco e dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge, indipendentemente dal ritiro della licenza di esercizio e da quelle altre misure che potranno essere adottate, a seconda dei casi, nell'interesse del pubblico ed a tutela della pubblica incolumità.

ALLEGATO A

NORME PARTICOLARI DI COSTRUZIONE E DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI TEATRI, CINEMATOGRAFI E LOCALI DI SPETTACOLO IN GENERE

1. - Definizioni e norme generali.

1.01. - Gli impianti elettrici in tali locali, oltre soddisfare alle norme C.E.I. per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici, devono corrispondere alle prescrizioni seguenti.

1.02. - Gli impianti per la produzione e la trasformazione della energia e in particolare tutti i trasformatori in olio devono essere disposti in un ambiente costruito con materiale incombustibile, possibilmente separato da tutti gli altri, con l'accesso dall'esterno e tale, in ogni modo, che in caso di esplosione od incendio degli impianti contenutivi, non vi sia pericolo per gli altri ambienti del locale per pubblico spettacolo.
Nello stesso ambiente va installato su ogni conduttura che vi arrivi dall'esterno, o che parta dal generatore quando l'energia sia prodotta in loco, un interruttore, manovrabile anche dall'esterno, il quale permetta di togliere completamente la corrente a tutto il locale ad eccezione del servizio incendio. L'accesso a tale ambiente sarà riservato alle persone appositamente autorizzate.

1.03. - La distribuzione dell'energia deve essere fatta a mezzo di un quadro di manovra, il quale, oltre che l'interruttore generale, deve portare per ogni circuito un interruttore multipolare automatico a massima e provvisto di valvole.
Il quadro va installato in posizione ed in modo da risultare sufficientemente lontano e convenientemente separato da materiali combustibili e da essere accessibile soltanto al personale che vi è addetto.
E' consentita l'adozione, di due quadri, nel quale caso è consigliabile siano disposti in ambienti il più possibile lontani fra di loro.

1.04. - La distribuzione deve essere suddivisa convenientemente in modo che risultino alimentati, indipendentemente l'uno dall'altro, i seguenti impianti:
a) illuminazione della sala del pubblico;
b) illuminazione degli ambienti accessori e di servizio della sala stessa e illuminazione esterna;
c) illuminazione generale del palcoscenico;
d) illuminazione degli ambienti accessori e di servizio del palcoscenico e dei camerini;
e) effetti scenici;
f) cabina di proiezione cinematografica;
g) forza motrice;
h) servizio incendi (pompe).
E' consigliabile di suddividere le lampade della sala, delle scale, dei corridoi e dei vestiboli, e di tutti gli ambienti in genere percorsi dal pubblico per uscire, su almeno due circuiti indipendenti.
Tale norma è obbligatoria per tutti i locali di capienza di 800 persone o più.
Un circuito è considerato "indipendente" quando origina direttamente dal quadro generale attraverso un apposito interruttore automatico e provvisto di valvole ed i suoi conduttori sono contenuti da soli in una protezione isolante o metallica.

1.05. - Salvo gli ambienti di cui al Titolo VI non è ammesso l'impiego dell'alta tensione, cioè di sistemi a tensione superiore a 300 volts.

1.06. - E' vietato l'impiego dei conduttori nudi o dei cordoncini multipli.
I conduttori devono essere del tipo ad isolamento forte e devono essere contenuti in tubi isolanti e metallici, interamente lisci e largamente dimensionati, resistenti all'urto e inalterabili per effetto dell'umidità. Per le linee principali è raccomandato l'uso dei cavi sottopiombo armati ed opportunamente protetti.
Speciale cura si deve adottare per l'esecuzione dei terminali.
Il percorso delle condutture incassate deve essere opportunamente contrassegnato e va inoltre riportato su schemi topografici che rendano facile individuarlo.

1.07. - Gli interruttori e le valvole, muniti di targhette che ne indichino il circuito comandato e protetto, devono essere raggruppati il più possibile, inaccessibili al pubblico e installati o protetti in modo da risultare sufficientemente e convenientemente lontani da materiali combustibili.

1.08. - Quando l'illuminazione di sicurezza è ottenuta elettricamente con sorgente centrale, questa sarà installata in un ambiente esterno al locale per pubblici spettacoli, distribuita su circuiti e sottratta per quanto possibile, all'azione immediata di un eventuale incendio.
Le batterie di accumulatori destinate all'illuminazione di sicurezza non possono adoperarsi per altri usi.
E' raccomandabile l'adozione di due lampadine per ogni centro luminoso, inserito su due circoli indipendenti preferibilmente alimentati da due distinte batterie, installate in ambienti separati.
Il circuito di sicurezza, quando non sia normalmente mantenuto in funzione, deve attivarsi automaticamente venendo a mancare la corrente principale, e la batteria relativa deve avere capacità sufficiente ad assicurare la regolare alimentazione per almeno due ore.
E' vietato l'impiego del sistema a lampadine in serie, e del pari l'installazione di interruttori intermedi.

1.09. - E' ammesso di provvedere all'illuminazione di sicurezza mediante lampade provviste ciascuna di una propria piccola batteria di accumulatori, costituente un unico apparecchio con la lampada.

1.10 - Non è ammesso né per l'illuminazione normale né per quella di sicurezza l'uso di lampadine di potenza inferiore a 20 watt.

1.11. - I corpi illuminanti, le lampade, i globi di vetro e simili, applicati al soffitto delle sale del pubblico o comunque direttamente soprastanti al pubblico, devono essere fissati, disposti o protetti in modo che ne sia resa impossibile la loro caduta sugli spettatori.

2. - Prescrizioni particolari per il palcoscenico.

2.01. - Il quadro di distribuzione per i servizi della scena deve essere costruito ed ubicato in modo da non costituire alcun pericolo; tutti gli apparecchi devono essere installati con precauzioni tali da non poter essere danneggiati dai vari materiali usati sulla scena; inoltre il quadro dovrà essere accessibile soltanto al personale che vi è espressamente addetto.

2.02. - Per i reostati regolari non è ammesso l'impiego di materiale combustibile né di olio.
Quando sono stati usati a servizio di apparecchi alimentati a più di due fili non devono in nessun caso essere installati sul conduttore neutro.

2.03. - Per gli apparecchi di illuminazione a tre colori la sezione del conduttore eventualmente comune ai diversi circuiti deve essere determinata nell'ipotesi della condizione più sfavorevole di carico.

2.04. - Le condutture volanti vanno ridotte alla minima lunghezza possibile. Esse devono essere costruite in modo da sottrarre i conduttori ad ogni sforzo di trazione anche nel caso che la conduttura sia assoggettata a grandi sforzi meccanici.
Inoltre il collegamento alla parte fissa deve essere tale che in caso di strappo sia evitata la rottura nei punti di attacco.
Le condutture medesime devono avere un rivestimento protettivo stagno flessibile ma resistente all'usura e non metallico (cuoio, spesso tubo di gomma con tela, ecc.).
Le stesse norme vanno adottate per le condutture mobili usate per l'illuminazione di leggii d'orchestra.

2.05. - Le valvole devono in ogni caso far parte della installazione fissa.
E' ammesso l'uso di una sola valvola multipolare per tutte le lampade dello stesso colore alimentate da una unica linea a sezione costante per tutto il suo percorso e per tutte le sue diramazioni.

2.06. - Le lampade a incandescenza fisse per l'illuminazione generale del palcoscenico e degli ambienti di servizio relativi (scale, corridoi, guardaroba, depositi, camerini, ecc.) devono essere provviste di gabbie metalliche e di spessi globi di vetro fissati al supporto e non mai al portalampade.
Quelle di sicurezza devono essere contenute in una gabbia metallica così resistente da non essere danneggiata anche se urtata con le varie parti mobili sulla scena, e devono essere numerate e contrassegnate in modo da poterle facilmente distinguere da quelle ordinarie.

2.07. Le prese di spina, nel piano di scena, devono essere disposte all'interno di un involucro isolante e incombustibile contenute in scatola metallica meccanicamente resistente e provvista di coperchio da poter essere fissate quando la presa non è in funzione.

2.08. - Le lampade ad arco, gli apparecchi per i lampi e simili, devono essere provvisti di dispositivo atto ad impedire la caduta di particelle infiammate.

2.09. - Gli apparecchi elettrici di riscaldamento (bollitori, scaldaferri, ecc.) usati nei camerini devono essere installati in modo che non possano essere causa di incendio anche in caso di guasto. A questo scopo vanno disposti su supporti incombustibili e protetti pure con materiale incombustibile dalla vicinanza con eventuali oggetti combustibili; per il collegamento all'impianto fisso si devono adoperare attacchi speciali e le minori lunghezze possibili di cordone, in modo che l'apparecchio non possa usarsi se non nel posto a ciò destinato.

3. - Esercizio.

3.01. - L'impianto elettrico di un locale per pubblici spettacoli deve essere affidato per l'esercizio e la manutenzione ad una persona idonea (elettricista), coadiuvato nel caso di impianti importanti da uno o più aiutanti uno dei quali in grado di sostituirlo in caso di necessità.
L'elettricista del teatro è anche responsabile nei confronti dell'elettricista eventualmente addetto alla compagnia agente.

3.02. - In prossimità del quadro generale di manovra e sul palcoscenico deve essere esposto uno schema generale dell'impianto tenuto aggiornato. La persona preposta all'impianto elettrico deve inoltre avere a disposizione uno schema topografico aggiornato con tutte le indicazioni del caso.

3.03. - L'elettricista o il suo sostituto deve essere sempre presente in teatro durante le prove e gli spettacoli.
Prima dell'ammissione del pubblico e fino a quando tutti gli spettatori abbiano abbandonato l'edificio, deve essere accesa una parte sufficiente della illuminazione principale, come pure deve essere accesa o messa in condizione di entrare automaticamente in funzione la illuminazione di sicurezza.

3.04. - Prima dell'inizio della stagione di spettacoli e in ogni caso almeno una volta all'anno tutto l'impianto elettrico deve essere minutamente ispezionato da un incaricato della associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o altro ente assimilabile, e del risultato dell'ispezione va tenuto nota in un apposito registro. Nel registro stesso si tiene nota del controllo delle condizioni di isolamento delle singole parti dell'impianto, che la persona preposta è tenuta a fare settimanalmente. Egli deve inoltre ispezionare con cura ogni settimana le condutture usate per le installazioni mobili del palcoscenico.

3.05. - La carica delle batterie di accumulatori per la illuminazione di sicurezza deve essere fatta quando la illuminazione stessa non è in funzione e l'elettricista deve controllare, almeno una mezz'ora prima dell'ammissione del pubblico in teatro che le batterie stesse siano in condizioni normali di carica e che tutto l'impianto di illuminazione di sicurezza sia in condizioni di normale efficienza.

3.06. - L'elettricista deve avere sempre a sua disposizione gli strumenti necessari di misura, di controllo e di lavoro (compresi guanti di gomma, pinze speciali e simili) in buone condizioni di funzionamento e di uso, nonché una conveniente dotazione di apparecchi e materiali di ricambio e di lavoro, come valvole, lampadine, condutture isolanti, nastro gommato, isolatori, ecc.

4. - Disposizioni transitorie.

4.01. - Le presenti norme si applicano integralmente ai nuovi impianti ed alla trasformazione completa delle installazioni esistenti; si devono anche applicare agli ampliamenti, alle trasformazioni ed alle riparazioni che non comportano grandi cambiamenti nella parte destinata a rimanere, la quale può continuare a sussistere, purché dia sufficienti garanzie di sicurezza.

ALLEGATO B

SIPARIO DI SICUREZZA

Oltre le disposizioni contenute nel presente regolamento si terranno presenti le seguenti norme:
- il sipario di sicurezza deve essere del tipo previsto dall'art.70;
- gli organi per il suo funzionamento (salita e discesa mediante motore elettrico) dovranno essere montati in località prossima al sipario in modo che il personale addettovi possa vedere se esso scenda liberamente e se la discesa si arresti o sia comunque ostacolata;
- il fornitore del sipario metallico dovrà costruire gli organi per la manovra normale (scatola di manovra e leva, controller, interruttori, funi di manovra) in modo che, chi fa agire il sipario, debba tenere la leva in mano fino a tanto che il sipario stesso abbia finito completamente la sua corsa e cioè l'impianto dovrà essere provvisto di un cosiddetto "ritorno automatico a zero";
- tanto le funi che sospendono il sipario od i contrappesi come pure quelle motrici del sipario, devono avere un coefficiente di sicurezza di sei volte per trazione e flessione combinata; tutte le carrucole che servono per il rinvio di dette funi come pure il tamburo della macchina dove si avvolgono e svolgono le funi stesse, dovranno avere un diametro di almeno 800 volte il diametro dei singoli fili della fune, dovranno cioè corrispondere pienamente alle disposizioni del decreto legge in vigore per le funi destinate ad ascensori e montacarichi in servizio privato;
- onde ottenere una maggiore sicurezza dell'impianto, le funi dovranno essere almeno due e cioè ciascun contrappeso del sipario dovrà essere sospeso con due funi; del pari le funi che provocano il movimento (funi di trazione) dovranno essere almeno due.
La costruzione dell'impianto dovrà essere fatta in modo che in nessun caso le funi abbiano ad essere sovraccariche (applicazione di un interruttore di massima, salvo che tale risultato non venga sicuramente raggiunto con altri mezzi o che il sistema adottato escluda il sovraccarico della fune).
Le installazioni dovranno essere munite di un dispositivo di sicurezza destinato ad interrompere il circuito del motore non appena le funi di trazione non siano tese, e prima quindi che possano uscire dalla gola delle singole carrucole, cosicché il sipario abbia a fermarsi automaticamente urtando contro qualsiasi ostacolo di forte resistenza anche nel caso che la persona destinata alla manovra non se ne sia accorta. Questo dispositivo non deve però entrare in funzione se il sipario scende automaticamente per "gravità", perché in questo caso il motore deve già essere staccato dal tamburo della macchina ed il sipario deve continuare la sua opera per chiudere al più presto possibile il boccascena.
Se esistono freni ad aria destinati a regolare la velocità di discesa, formati cioè da una ruota a pale collegata col tamburo di sollevamento mediante un moltiplicatore di velocità, essi dovranno essere convenientemente protetti, così da evitare qualsiasi accidente.
La discesa del sipario tagliafuoco dovrà verificarsi in due modi e cioè:
1) per effetto di inserzione della corrente del macchinario;
2) per effetto di gravità.
Per il primo caso la manovra dovrà essere collocata in vicinanza al boccascena ed in località opportuna da dove chi manovra possa vedere se il sipario scendendo incontra ostacoli.
La discesa per gravità dovrà effettuarsi per effetto di "strappo", il relativo manubrio dovrà essere collocato in vicinanza alla "manovra" di discesa per inserzione di corrente, od in un altro punto da stabilirsi di volta in volta su parere della commissione di vigilanza.
Il sipario manovrato per inserzione di corrente, dovrà fermarsi automaticamente alle due estremità del percorso, a mezzo di interruttori montati vicino al sipario stesso e azionati dalla parte mobile del sipario per mezzo di respingenti o di interruttori montati alla macchina e azionati direttamente dal tamburo. E' però preferibile munire i sipari di tutti e due i sistemi di interruzione, di modo che uno serva quale interruzione di sicurezza.
Ogni macchinario per l'azionamento di sipari dovrà essere munito di un freno azionato elettricamente da calamita o motorino o simili, affinché la macchina venga frenata immediatamente se durante la corsa viene a mancare la corrente, come pure se il manovratore porta l'organo di manovra nella posizione "fermo" oppure se alla estremità di percorso del sipario la corrente viene interrotta per mezzo degli interruttori di fine corsa sopra accennati.
Durante la discesa per semplice gravità, questo freno azionato elettricamente non può entrare in funzione, perché il tamburo è staccato dalla macchina. Il sipario dovrà quindi appoggiare sul pavimento senza frenatura.
Il dispositivo dovrà però essere costruito in modo che l'urto possa venire attutito a mezzo di paraurti idraulici montati in vicinanza del sipario, o per mezzo di freno applicato alla macchina o al sipario stesso, il quale dovrà entrare in funzione prima che il sipario appoggi sul pavimento. Questi freni paraurti dovranno però essere costruiti in modo che non abbiano ad ostacolare la corsa del sipario.
Essi, che possono essere di vari tipi a seconda delle dimensioni e peso del sipario, saranno scelti di volta in volta ed opportunamente calcolati. In tutti i casi i migliori da preferirsi sono quelli idraulici che sono i più silenziosi, meno soggetti ad avarie e che permettono di frenare gradatamente il sipario senza oscillazioni e vibrazioni che danno gli altri tipi come quelli a molla.
Il telaio al quale sono fissate le lamiere dovrà essere costituito da elementi opportunamente disposti e controventati, formati con profilati di spessore proporzionale all'ampiezza del boccascena.
Nella parte superiore della parete mobile dovrà essere applicato un dispositivo tagliafiamma formato da profilati collegati fra di loro in modo da formare una canale ad U capovolto, senza soluzione di continuità, una delle ali del quale sarà fissata alla parete mobile, mentre l'altra a sipario abbassato andrà a collocarsi nell'interno di un secondo canale fissato alla parete dell'architrave delimitante la bocca di opera simile al primo, ma disposto in senso inverso (e cioè con la concavità rivolta verso l'alto) e riempito di sabbia od altro materiale incombustibile, cosicché si venga a realizzare una chiusura pressoché ermetica fra il telaio metallico e l'architrave.
Il lembo inferiore del sipario destinato al contatto col palcoscenico, sarà guarnito di materiale incombustibile (cartone di amianto od altro).
Il sipario sarà controbilanciato da contrappesi destinati a facilitarne il funzionamento.
Per misura prudenziale anche i contrappesi saranno sospesi con due funi fissate per mezzo di un bilanciere in modo da garantire che ciascuna fune porti lo stesso peso.
I vani nei quali corrono i contrappesi e le relative funi dovranno essere difesi in modo da impedire l'introduzione di qualsiasi corpo estraneo.
Nel caso il sipario scendendo avesse ad appoggiarsi su qualche corpo (sedia, tavolo, ecc.) nessun inconveniente dovrà accadere; il sipario dovrà semplicemente fermarsi se il contrappeso impedirà di vincere la resistenza opposta dal corpo stesso; se invece l'oggetto che ha ostacolato la discesa sarà più debole (per esempio una semplice sedia) questo verrà schiacciato ed il sipario proseguirà la sua corsa; in tal modo le funi in nessun caso verranno ad essere sovraccariche.
Per il funzionamento del sipario il manovratore dovrà tenere in mano la manovella di manovra fino a tanto che il sipario abbia finito la sua corsa e dovrà così forzatamente accorgersi se il sipario si ferma sopra qualche ostacolo; in tal caso egli interromperà la manovra, farà risalire per un lieve tratto il sipario, ritirerà l'ostacolo e quindi riprenderà la manovra per la discesa.
A norma del presente regolamento dovranno esistere due quadri di manovra per il sipario di sicurezza ed i servizi ausiliari del suo funzionamento, l'uno situato sul palcoscenico in prossimità del posto del vigile del fuoco di servizio in proscenio, l'altro fuori della scena in posizione di facile accesso dall'esterno.
Detti quadri comprenderanno:
a) il comando ordinario del sipario;
b) il comando a caduta per gravità;
c) il comando della pioggia di protezione del sipario di sicurezza (art.72);
d) il comando di apertura dei lucernari per il tiraggio (art.73).




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