[Note's] CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 NOVEMBRE 1951 N.16500.2.14

COSTRUZIONI EDILIZIE IN PROSSIMITÀ DI EDIFICI CARCERARI.

Il Ministero di grazia e giustizia segnala che, in seguito alla ripresa di costruzioni per abitazioni private, sono sorti o stanno per sorgere fabbricati attigui o immediatamente vicini agli stabilimenti carcerari arrecando, dato che ciò facilita la possibilità di comunicazione fra detenuti e persone estranee, gravi inconvenienti alla sicurezza di detti stabilimenti, con possibili ripercussioni sull'ordine pubblico.
In tale situazione, il Ministero anzidetto ha esaminato la opportunità di proporre disposizioni legislative intese a tutelare le proprie esigenze carcerarie; senonché la varia natura degli istituti (case di reclusione, riformatori, carceri giudiziarie) e le diverse ubicazioni di essi, rispetto agli agglomerati privati, non hanno consentito la individuazione di un unico criterio dal quale far derivare una uniformità di vincoli alla proprietà privata, vincoli che, fra l'altro, avrebbero gravato eccessivamente sulla proprietà stessa.
Tuttavia, è stato rappresentato, dallo stesso Ministero, che, a prescindere dalla eventuale emanazione di apposite norme legislative, appare possibile prevenire l'inconveniente lamentato in sede di esame, da parte dei competenti organi comunali, delle domande di autorizzazione per nuove costruzioni. In tale occasione, infatti, potrebbe essere vietata, in convenienti limiti, la costruzione di nuovi fabbricati nelle immediate vicinanze degli edifici carcerari o, quanto meno, potrebbero essere prescritte le cautele necessarie per evitare possibilità di vedute o di comunicazioni con i detenuti. Detti organi potrebbero anche chiedere, all'occorrenza, informazioni o pareri alle autorità locali giudiziarie.
Ciò premesso, e poiché si concorda su quanto messo in rilievo dal Ministero di grazia e giustizia, si pregano le SS.LL. di voler impartire le conseguenti opportune istruzioni alle amministrazioni comunali.




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