COSTRUZIONI EDILIZIE IN PROSSIMITÀ DI EDIFICI CARCERARI.
Il Ministero di grazia e giustizia segnala che, in seguito
alla ripresa di costruzioni per abitazioni private,
sono sorti o stanno per sorgere fabbricati attigui
o immediatamente vicini agli stabilimenti carcerari
arrecando, dato che ciò facilita la possibilità
di comunicazione fra detenuti e persone estranee, gravi
inconvenienti alla sicurezza di detti stabilimenti,
con possibili ripercussioni sull'ordine pubblico.
In tale situazione, il Ministero anzidetto ha esaminato
la opportunità di proporre disposizioni legislative
intese a tutelare le proprie esigenze carcerarie; senonché
la varia natura degli istituti (case di reclusione,
riformatori, carceri giudiziarie) e le diverse ubicazioni
di essi, rispetto agli agglomerati privati, non hanno
consentito la individuazione di un unico criterio dal
quale far derivare una uniformità di vincoli
alla proprietà privata, vincoli che, fra l'altro,
avrebbero gravato eccessivamente sulla proprietà
stessa.
Tuttavia, è stato rappresentato, dallo stesso
Ministero, che, a prescindere dalla eventuale emanazione
di apposite norme legislative, appare possibile prevenire
l'inconveniente lamentato in sede di esame, da parte
dei competenti organi comunali, delle domande di autorizzazione
per nuove costruzioni. In tale occasione, infatti,
potrebbe essere vietata, in convenienti limiti, la
costruzione di nuovi fabbricati nelle immediate vicinanze
degli edifici carcerari o, quanto meno, potrebbero
essere prescritte le cautele necessarie per evitare
possibilità di vedute o di comunicazioni con
i detenuti. Detti organi potrebbero anche chiedere,
all'occorrenza, informazioni o pareri alle autorità
locali giudiziarie.
Ciò premesso, e poiché si concorda su
quanto messo in rilievo dal Ministero di grazia e giustizia,
si pregano le SS.LL. di voler impartire le conseguenti
opportune istruzioni alle amministrazioni comunali.
(c) 1996 Note's