COLLAUDO DEI FABBRICATI SOCIALI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE SOVVENZIONATE DALLO STATO
Questo ministero ha più volte constatato che
i collaudatori nominati dai provveditorati regionali
alle opere pubbliche per l'espletamento dei collaudi
dei fabbricati sociali, costruiti dalle cooperative
edilizie con il contributo dello Stato, non adempiono
ai compiti loro affidati con la necessaria correntezza
e sollecitudine.
Ciò comporta ritardi, spesso notevoli, in una
serie di pratiche, successive al collaudo, che hanno
particolare importanza per le cooperative edilizie
ai fini del completo raggiungimento degli scopi sociali.
Successivamente all'approvazione del collaudo, infatti,
che costituisce, ovviamente, il necessario presupposto
per la definizione dei rapporti economici intercorrenti
tra le cooperative edilizie e le imprese costruttrici,
questa amministrazione deve provvedere alla liquidazione
ed alla corresponsione delle annualità di contributo
a favore degli enti che hanno concesso alle cooperative
i mutui necessari per le costruzioni; deve definire
i rapporti tra soci e cooperative mediante l'approvazione
dei reparti delle spese (circolare 12480/66), da redigersi
dai collaudatori, e la valutazione del costo dei singoli
appartamenti ai fini della determinazione delle quote
di ammortamento dei mutui e delle quote per spese condominiali;
e deve, infine, predisporre quanto occorre per il rilascio,
nei casi previsti dalla legge, del nulla osta alla
stipulazione dei mutui edilizi individuali.
Da quanto precede appare evidente la necessità
che tutte le operazioni di collaudo delle costruzioni
realizzate dalle cooperative edilizie vengano compiute
con la massima sollecitudine dai professionisti all'uopo
incaricati e che, in ogni caso, non si superi, per
lo svolgimento degli incarichi in parola, il termine
massimo stabilito dall'art.83 del testo unico delle
disposizioni sulla edilizia popolare ed economica (R.D.1165/38).
I provveditorati in indirizzo dovranno, pertanto, curare
la scrupolosa osservanza, da parte dei collaudatori,
delle disposizioni sopraindicate, avvalendosi, ove
occorra, della facoltà prevista dall'ultimo
comma del citato art.83 circa l'esonero dall'incarico
per i collaudatori inadempienti.
(c) 1996 Note's