[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 OTTOBRE 1958, N.16764

COLLAUDO DEI FABBRICATI SOCIALI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE SOVVENZIONATE DALLO STATO

Questo ministero ha più volte constatato che i collaudatori nominati dai provveditorati regionali alle opere pubbliche per l'espletamento dei collaudi dei fabbricati sociali, costruiti dalle cooperative edilizie con il contributo dello Stato, non adempiono ai compiti loro affidati con la necessaria correntezza e sollecitudine.
Ciò comporta ritardi, spesso notevoli, in una serie di pratiche, successive al collaudo, che hanno particolare importanza per le cooperative edilizie ai fini del completo raggiungimento degli scopi sociali.
Successivamente all'approvazione del collaudo, infatti, che costituisce, ovviamente, il necessario presupposto per la definizione dei rapporti economici intercorrenti tra le cooperative edilizie e le imprese costruttrici, questa amministrazione deve provvedere alla liquidazione ed alla corresponsione delle annualità di contributo a favore degli enti che hanno concesso alle cooperative i mutui necessari per le costruzioni; deve definire i rapporti tra soci e cooperative mediante l'approvazione dei reparti delle spese (circolare 12480/66), da redigersi dai collaudatori, e la valutazione del costo dei singoli appartamenti ai fini della determinazione delle quote di ammortamento dei mutui e delle quote per spese condominiali; e deve, infine, predisporre quanto occorre per il rilascio, nei casi previsti dalla legge, del nulla osta alla stipulazione dei mutui edilizi individuali.
Da quanto precede appare evidente la necessità che tutte le operazioni di collaudo delle costruzioni realizzate dalle cooperative edilizie vengano compiute con la massima sollecitudine dai professionisti all'uopo incaricati e che, in ogni caso, non si superi, per lo svolgimento degli incarichi in parola, il termine massimo stabilito dall'art.83 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica (R.D.1165/38).
I provveditorati in indirizzo dovranno, pertanto, curare la scrupolosa osservanza, da parte dei collaudatori, delle disposizioni sopraindicate, avvalendosi, ove occorra, della facoltà prevista dall'ultimo comma del citato art.83 circa l'esonero dall'incarico per i collaudatori inadempienti.




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