PICCOLA EDILIZIA SCOLASTICA RURALE
AI PROVVEDITORI AGLI STUDI.
A seguito di quesiti pervenuti in merito all'argomento
in oggetto, si informano le SS.VV. che le domande dei
comuni intese ad ottenere i contributi previsti dalla
legge 17-12-1957, n. 1229, devono essere redatte su
carta da bollo da lire 200 e dirette a questo Ministero
(Direzione generale istruzione elementare - Div.IV),
documentate a cura dei comuni interessati ed istruite
dalle SS.VV. secondo quanto si dirà in seguito.
Tali domande dovranno pervenire entro il 30 settembre
di ciascun anno. Indipendentemente da tale termine,
singole domande potranno essere eccezionalmente inviate
dalle SS.VV. in qualunque tempo, qualora si tratti
di richieste di contributi avanzate da comuni per sopperire
a spese indispensabili ed indifferibili dirette a garantire
la stabilità dei locali scolastici e l'incolumità
degli alunni.
I benefici di cui alla legge sopracitata possono essere
concessi per <<Costruzioni>> di proprietà
comunale adibite o da adibire ad uso di scuole elementari
rurali, intese queste nel senso precisato dall'art.2
della legge medesima. Circa lo stato di tali costruzioni
nessuna limitazione è posta dalla legge e pertanto
essa può trovare applicazione sia che si tratti
di costruzioni preesistenti da adibire o già
di fatto adibite all'uso suddetto, sia che si tratti
di costruzioni nuove, che si intendono destinare all'uso
medesimo.
Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:
1) certificato catastale attestante la proprietà
comunale dell'immobile ovvero del suolo. Nel secondo
caso il suolo deve essere scelto secondo le norme di
cui al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica
1-12-1956, n.1688;
2) deliberazione comunale sulla destinazione della costruzione
ad uso di scuola elementare rurale;
3) relazione tecnica-illustrativa sui lavori previsti;
4) preventivo di spesa o computo metrico-estimativo;
5) disegni tecnici.
Qualora il comune intenda eseguire l'opera col sistema
dei <<cantieri di lavoro per opere di utilità
pubblica>> (legge 29-4-1949, n. 264 e successive
modificazioni), dovrà farne richiesta nella
domanda, perché questo Ministero possa ottenere
la concessione dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Le SS.VV., ricevute le domande ed accertata la necessità
di un concorso da parte di questo Ministero nelle spese
previste per le opere, nonché la rispondenza
di esse alle esigenze del servizio scolastico nelle
località interessate, chiederanno il parere
del competente ufficio del genio civile qualora si
tratti di lavori che eccedano la spesa di lire 400.000
(art.16 della legge 9-6-1947, n.530, recante modifiche
al testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con Regio decreto 3-3-1934, n.383) (L'art.16 della
L.530/47 stabilisce che i progetti di massima ed esecutivi
di opere pubbliche dei comuni, delle province e dei
consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere
capo del genio civile, se il loro importo superi le
lire 400.000, quando si tratti di comuni con popolazione
non superiore ai 100.000 abitanti, o di consorzi di
comuni con popolazione complessiva non superiore ai
100.000 abitanti.).
Istruite in tal senso le domande e corredate del parere
di cui sopra nel caso previsto, le SS.VV. le trasmetteranno
al Ministero nel termine innanzi fissato.
Il Ministero, nel pronunciarsi sulla possibilità
di accoglimento delle domande medesime, impartirà
alle SS.VV. le istruzioni relative agli ulteriori adempimenti.
(c) 1996 Note's