[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 16 GIUGNO 1958, N.196

PICCOLA EDILIZIA SCOLASTICA RURALE

AI PROVVEDITORI AGLI STUDI.
A seguito di quesiti pervenuti in merito all'argomento in oggetto, si informano le SS.VV. che le domande dei comuni intese ad ottenere i contributi previsti dalla legge 17-12-1957, n. 1229, devono essere redatte su carta da bollo da lire 200 e dirette a questo Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Div.IV), documentate a cura dei comuni interessati ed istruite dalle SS.VV. secondo quanto si dirà in seguito.
Tali domande dovranno pervenire entro il 30 settembre di ciascun anno. Indipendentemente da tale termine, singole domande potranno essere eccezionalmente inviate dalle SS.VV. in qualunque tempo, qualora si tratti di richieste di contributi avanzate da comuni per sopperire a spese indispensabili ed indifferibili dirette a garantire la stabilità dei locali scolastici e l'incolumità degli alunni.
I benefici di cui alla legge sopracitata possono essere concessi per <<Costruzioni>> di proprietà comunale adibite o da adibire ad uso di scuole elementari rurali, intese queste nel senso precisato dall'art.2 della legge medesima. Circa lo stato di tali costruzioni nessuna limitazione è posta dalla legge e pertanto essa può trovare applicazione sia che si tratti di costruzioni preesistenti da adibire o già di fatto adibite all'uso suddetto, sia che si tratti di costruzioni nuove, che si intendono destinare all'uso medesimo.
Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:
1) certificato catastale attestante la proprietà comunale dell'immobile ovvero del suolo. Nel secondo caso il suolo deve essere scelto secondo le norme di cui al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 1-12-1956, n.1688;
2) deliberazione comunale sulla destinazione della costruzione ad uso di scuola elementare rurale;
3) relazione tecnica-illustrativa sui lavori previsti;
4) preventivo di spesa o computo metrico-estimativo;
5) disegni tecnici.
Qualora il comune intenda eseguire l'opera col sistema dei <<cantieri di lavoro per opere di utilità pubblica>> (legge 29-4-1949, n. 264 e successive modificazioni), dovrà farne richiesta nella domanda, perché questo Ministero possa ottenere la concessione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le SS.VV., ricevute le domande ed accertata la necessità di un concorso da parte di questo Ministero nelle spese previste per le opere, nonché la rispondenza di esse alle esigenze del servizio scolastico nelle località interessate, chiederanno il parere del competente ufficio del genio civile qualora si tratti di lavori che eccedano la spesa di lire 400.000 (art.16 della legge 9-6-1947, n.530, recante modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3-3-1934, n.383) (L'art.16 della L.530/47 stabilisce che i progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle province e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del genio civile, se il loro importo superi le lire 400.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti.).
Istruite in tal senso le domande e corredate del parere di cui sopra nel caso previsto, le SS.VV. le trasmetteranno al Ministero nel termine innanzi fissato.
Il Ministero, nel pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento delle domande medesime, impartirà alle SS.VV. le istruzioni relative agli ulteriori adempimenti.




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