FORMAZIONE DEI PIANI REGOLATORI GENERALI E PARTICOLARI. - ISTRUZIONI MINISTERIALI.
I. - PREMESSA
La legge urbanistica 17-8-1942, n.1150, come è
noto, venne emanata allo scopo, fra l'altro, di dare
una disciplina unitaria ed organica alla formazione
dei piani regolatori comunali, distinguendoli in piani
regolatori generali - estesi all'intero territorio
comunale - e in piani particolareggiati di esecuzione.
La esigenza di una tale disciplina era determinata
dalla esistenza di numerosi piani regolatori approvati
con leggi speciali, contenenti norme spesso divergenti
fra loro, e in deroga ai principi della legge 25-6-1865,
n.2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità,
i cui istituti erano divenuti inadeguati. Peraltro,
nell'intento di attuare un graduale passaggio dalla
precedente alla nuova regolamentazione, l'art.42 della
citata legge urbanistica fissò in dieci anni
il termine entro il quale i comuni avrebbero dovuto
procedere alla revisione dei piani esistenti o alla
formazione di nuovi piani secondo le norme della legge
stessa.
Col ritorno alla normalità - e, soprattutto,
in vista delle sempre più pressanti esigenze
connesse all'incremento edilizio, per il quale il governo
va predisponendo programmi e provvidenze di vasta portata
- non è più ammissibile che i comuni,
specie quelli più importanti, differiscano ulteriormente
la formazione del proprio piano regolatore secondo
i dettami della legge urbanistica. In relazione all'urgenza
che ne deriva, non è da prevedere una ulteriore
dilazione del termine già prorogato, ed è
necessario pertanto che i comuni, rendendosi conto
della situazione suaccennata, affrontino senz'altro
lo studio dei piani in oggetto, adottando, nel più
breve termine, i provvedimenti concretati per la progettazione,
adozione ed istruttoria dei piani stessi. Ciò
costituisce, ormai, un preciso obbligo per quei comuni
che sono stati inclusi nell'elenco approvato con decreto
interministeriale 11-5-1954 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 successivo, n.120), ai sensi dell'art.8
della legge urbanistica.
Né deve costituire una remora la preoccupazione
più volte affacciata dell'onere finanziario,
giacché questo, nei riguardi del piano generale,
si riduce soltanto alla spesa di progettazione, la
quale si concreta in cifre non eccessive, e sarà,
comunque, largamente compensata dal vantaggio immediato
di dotare il comune dell'indispensabile carta urbanistica,
da attuarsi gradualmente nel tempo attraverso i piani
particolareggiati.
L'esigenza di un ordinato assetto urbanistico si presenta
altresì per i comuni che, essendo provvisti
di un piano di ricostruzione, in conseguenza di danni
bellici, abbiano necessità di sostituirlo con
un compiuto piano regolatore, in relazione al disposto
dell'art.11 della legge 27-10-1951, n.1402.
Per i comuni danneggiati da terremoti, la legge 11-12-1952,
n.2467, stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici
può fissare nuovi termini con scadenza non oltre
il 15 aprile 1961 (tale termine é stato più
volte prorogato), per l'attuazione dei piani regolatori
o di ampliamento di detti comuni. Peraltro, nei casi
in cui non siano intervenute proroghe ai sensi della
citata legge, i comuni interessati non potranno esimersi
dal predisporre anche essi un nuovo piano regolatore,
giusta la legge urbanistica.
II. - PIANI REGOLATORI GENERALI: COMUNALI E INTERCOMUNALI
1. - STUDIO E IMPOSTAZIONE.
Costituendo il piano regolatore generale lo strumento
più importante per le attività costruttive
e produttive del comune, è indispensabile che
venga posta la massima cura nel condurre lo studio
tecnico del programma urbanistico, il quale dovrà
valere a tempo indeterminato, e condizionerà
quindi lo sviluppo delle attività stesse almeno
per parecchi anni.
In relazione a quanto detto, è opportuno che
i comuni si avvalgano di competenze specializzate,
sia che queste vengano organizzate nell'ambito dei
propri uffici tecnici, sia che si manifesti la convenienza
di affidare, direttamente o mediante concorsi, a liberi
professionisti l'incarico di progettazione. In ogni
caso, si richiama l'attenzione sulla responsabilità
della scelta dei tecnici progettisti, in quanto dall'oculata
loro designazione dipende in gran parte la riuscita
dell'iniziativa.
Sempre in tema di indirizzo generale si deve far rilevare
l'opportunità che, a premessa del piano, vengano
assunte quelle situazioni di carattere regionale, che
i piani territoriali di coordinamento in corso di studio
per ciascuna regione potranno mettere in evidenza.
Ciò anche in relazione al disposto del comma
2 dell'art.6 della legge urbanistica, il quale prescrive
che i comuni, il cui territorio sia compreso in un
piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad
uniformare a questo il proprio piano regolatore.
Nella stessa fase preliminare di studio non dovrà
essere tralasciato di accertare la convenienza di far
luogo ad un piano intercomunale, come previsto dall'art.12
della legge urbanistica. In tal caso, ove l'iniziativa
non sia stata presa da questo Ministero, il comune
o i comuni promotori dovranno concretare la loro richiesta,
producendo a questa amministrazione centrale i seguenti
atti, per il tramite della sezione urbanistica del
competente provveditorato alle opere pubbliche:
a) l'elenco dei comuni da includere nel piano, insieme
con una planimetria in scala non inferiore a 1:25.000,
nella quale siano precisati i limiti amministrativi
di ciascun comune, l'estensione edilizia dei vari centri
abitati con l'indicazione della relativa popolazione,
nonché tutti gli altri elementi di carattere
fisico ed economico conferenti allo scopo;
b) una relazione tecnica nella quale siano esposti dettagliatamente
i motivi che inducono a proporre lo studio del piano
intercomunale;
c) l'indicazione, anche in via di massima, dell'onere
complessivo presumibile, sia finanziario che organizzativo,
e dei relativi criteri di ripartizione.
Indipendentemente da quanto sopra, come misura atta
ad assicurare una rapida ed oculata impostazione dello
studio del piano regolatore, si potrà - per
i comuni dove si prospettino complessità di
situazioni e possibili interferenze fra diversi settori
di attività, facenti capo anche ad amministrazioni
statali - far luogo ad una conferenza di servizi intesa
a precisare le esigenze inerenti ai principali problemi
e, possibilmente, indicare le soluzioni più
appropriate. A tal uopo i comuni dovranno rivolgere
apposita richiesta a questo Ministero che si riserva
di decidere se e in quale sede la conferenza debba
avere luogo.
2. - ELEMENTI DI PROGETTO.
In base all'art.7 della legge urbanistica, il piano
regolatore generale, sia comunale che intercomunale,
si concreta in un programma contenente le direttive
inerenti alle attività costruttive e produttive,
nell'ambito dell'intero territorio comunale, da svolgersi
gradualmente con opportuna elasticità nel tempo,
ma senza peraltro un termine prefissato. Esso, infatti,
abilita i comuni a formare i piani particolareggiati
di esecuzione e a impedire che vengano eseguite costruzioni
o trasformazioni in difformità dei criteri direttivi.
essendo i proprietari di immobili obbligati a rispettare
le linee e le prescrizioni di zona indicate nel piano.
Gli elaborati di progetto, debitamente firmati da un
ingegnere o da un architetto, dovranno essere costituiti
dai seguenti elementi:
a) schema regionale con l'indicazione della posizione
e dell'importanza del comune in rapporto ai centri
di più diretto interesse;
b) planimetria, in scala non inferiore a 1:10.000, di
tutto il territorio comunale, con l'indicazione dello
stato di fatto esistente, e cioè: altimetria
del terreno, edifici esistenti con distinzione di quelli
pubblici, manufatti industriali, aree demaniali, immobili
soggetti a tutela monumentale o paesistica, zone sottoposte
a vincoli di natura diversa, ed altri elementi di particolare
interesse urbanistico; inoltre dovrà essere
indicata la toponomastica;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente:
- la divisione del territorio in zone in rapporto alle
rispettive destinazioni (residenze, industria, agricoltura,
sport, assistenza e cura, ecc.);
- l'indicazione delle aree destinate a formare spazi
di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
- l'ubicazione delle sedi degli edifici pubblici o di
uso pubblico nonché delle opere ed impianti
d'interesse collettivo;
d) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con
l'indicazione della rete stradale principale e delle
altre vie di comunicazione (ferroviarie, navigabili,
ecc.);
e) planimetrie particolari in scala maggiore di quelle
indicate alle precedenti lettere c) e d), là
dove sia opportuno - come nel caso di zone abitate
da sistemare o da trasformare - un maggiore dettaglio
degli elementi di cui alle suddette lettere;
f) norme urbanistico-edilizie di attuazione, precisanti
i caratteri e le limitazioni di zona (indice di sfruttamento
edilizio), nonché i vincoli attinenti alle particolari
servitù, e contenenti gli elementi atti ad integrare
il regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art.33
della legge urbanistica;
g) relazione contenente:
- illustrazione generale e analitica dello stato di
fatto (ambiente fisico, storia, demografia ed economia,
attrezzature sociali e tecnologiche, edilizia, traffico
e comunicazioni);
- indicazione dei principali problemi ed esigenze consequenziali
all'analisi dello stato di fatto, determinazione dei
fabbisogni e soluzioni dei problemi riferiti ad un
congruo periodo di tempo;
- illustrazione generale del progetto e dei criteri
adottati per le più importanti sistemazioni;
- programma di attuazione e sua graduazione nel tempo.
La relazione, nei casi di maggiore complessità,
sarà bene venga integrata da schemi grafici
e da dati e documenti a necessario corredo.
Nel caso che i comuni deliberino di avvalersi della
facoltà di espropriare aree nelle zone di espansione,
ai sensi del comma 1 dell'art.18 della legge urbanistica,
il progetto dovrà essere altresì accompagnato
dai seguenti elaborati:
h) planimetria catastale nella quale sia indicato il
perimetro della zona da espropriare;
i) piano finanziario contenente la stima sommaria dei
beni da espropriare, l'indicazione dei mezzi finanziari
per provvedere alla spesa, e delle relative garanzie
che il comune può offrire per l'ammortamento
dei mutui che eventualmente intenda contrarre.
3. - PROCEDURA.
Il progetto di piano regolatore generale deve essere
adottato dal comune con apposita delibera consiliare,
da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale
amministrativa. Dopo di che deve essere depositato
negli uffici comunali per un periodo di trenta giorni
interi e consecutivi, compresi i festivi, durante i
quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
L'effettuato deposito è reso noto al pubblico
mediante un avviso, affisso all'albo pretorio, nel
quale, oltre al riassunto della domanda diretta dal
sindaco al Ministero dei lavori pubblici per ottenere
l'approvazione del piano, siano indicati il luogo,
la durata e lo scopo del deposito stesso con espresso
richiamo all'art.9 della legge urbanistica, precisando
che, sia enti che privati, possono presentare <<osservazioni>>,
ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al
perfezionamento del piano.
Uguale avviso deve essere affisso in luoghi di pubblica
frequenza, inserito nel foglio degli annunzi legali
della provincia, e, per i comuni di un certa importanza,
pubblicato su uno o più giornali di larga diffusione.
Presso gli uffici comunali, nei quali viene eseguito
il deposito del piano, deve essere tenuto un libro
protocollo per registrare tutte le osservazioni, le
quali devono essere presentate per iscritto su competente
carta legale, entro sessanta giorni, a decorrere da
quello successivo all'ultimo delle pubblicazioni suindicate.
Decorso il termine utile il segretario comunale chiude
il libro protocollo con una dichiarazione indicante
il numero delle osservazioni presentate.
In merito alle osservazioni prodotte il comune deve,
con apposita delibera consiliare - da approvarsi anche
dalla giunta provinciale amministrativa - formulare
le proprie controdeduzioni, adottando, nel contempo,
le modifiche al piano, conseguenti all'accoglimento
totale o parziale di osservazioni. A quest'ultimo proposito
si avverte che le modifiche anzidette dovranno risultare
da appositi elaborati grafici nella stessa scala e
con la stessa rappresentazione di cui ai corrispondenti
elaborati di progetto.
Espletata questa fase, il progetto viene trasmesso con
la domanda del sindaco redatta su competente carta
legale al Ministero dei lavori pubblici, per il tramite
della sezione urbanistica, informandone, nel contempo,
la prefettura. La sezione urbanistica, riscontrata
la regolarità tecnico-amministrativa degli atti,
deve inoltrare il progetto al Ministero, nel termine
di venti giorni, accompagnandolo con propria relazione.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) deliberazione consiliare con la quale è stato
adottato il progetto del piano, munita degli estremi
dell'approvazione della giunta provinciale amministrativa;
b) originale in bollo del progetto del piano, e almeno
quattro esemplari di esso in carta semplice, muniti
della dichiarazione di conformità all'originale:
- sull'originale, come sugli esemplari in carta semplice,
debbono essere riportati gli estremi della deliberazione
consiliare con cui il progetto é stato adottato;
c) attestazione da cui risulti che il piano finanziario
- eventualmente prodotto - sia stato approvato, oltre
che dalla giunta provinciale amministrativa, dai Ministeri
dell'interno e del tesoro;
d) documenti in bollo comprovanti la regolarità
della eseguita pubblicazione del piano, e precisamente:
1) l'avviso pubblicato all'albo pretorio;
2) un esemplare del foglio degli annunzi legali della
provincia ed un esemplare di ciascuno dei giornali
in cui è stato pubblicato l'avviso di cui al
n.1;
3) il certificato del sindaco comprovante l'avvenuta
pubblicazione per trenta giorni interi e consecutivi
dell'avviso di cui al n.1;
4) il certificato con il quale il sindaco attesta il
regolare deposito della domanda e del piano negli uffici
comunali a libera visione del pubblico per trenta giorni
interi e consecutivi, a decorrere da quello successivo
all'ultima pubblicazione di cui ai n.1 e 2. Nello stesso
certificato debbono essere numerate e specificate le
osservazioni prodotte in termine;
e) fascicolo delle osservazioni presentate durante la
pubblicazione e di quelle eventualmente prodotte fuori
termine;
f) controdeduzioni del comune alle osservazioni, mediante
apposita delibera, munita anch'essa degli estremi della
approvazione della giunta provinciale amministrativa.
La stessa procedura deve essere seguita per i piani regolatori intercomunali. Al riguardo, è soltanto da precisare che il deposito e la pubblicazione del piano devono essere effettuati in tutti i comuni compresi nel territorio da esso considerato, e che, a tale scopo, il comune incaricato di redigere il piano invia un esemplare del progetto agli altri comuni interessati, i quali comunicheranno al primo i risultati della pubblicazione del progetto, e le delibere da essi prese per l'adozione del progetto stesso e per le controdeduzioni. Spetta al comune, come sopra incaricato, di inoltrare il piano alla sezione urbanistica, con la relativa domanda di approvazione diretta al Ministero dei lavori pubblici. A sua volta, detta sezione trasmetterà gli atti al Ministero medesimo, corredati da una sua relazione, nel termine di trenta giorni.
III.- PIANI PARTICOLAREGGIATI
1. - STUDIO E IMPOSTAZIONE.
Il piano regolatore generale è attuato mediante
i piani particolareggiati di esecuzione di determinati
comprensori, prescelti dal comune in relazione al programma
ed ai criteri di gradualità prestabiliti nel
piano generale. Essi consentono di precisare, anche
nel dettaglio, l'assetto definitivo delle sistemazioni
delle singole zone, con la conseguente determinazione,
da un lato, dei limiti e dei vincoli cui debbono attenersi
i privati per le costruzioni e trasformazioni di loro
spettanza, e, dall'altro della delimitazione delle
aree soggette ad esproprio od a vincoli per l'esecuzione
di opere pubbliche, come effetto della dichiarazione
di pubblica utilità insita nell'approvazione
del piano.
Lo studio dei singoli piani particolareggiati dovrà
essere, per quanto riguarda sia l'estensione della
zona che l'entità delle opere, proporzionato
alle finanziarie di realizzazione, tenuto presente
che il termine per l'attuazione di ogni singolo piano
non può superare i 10 anni.
Nei riguardi della progettazione dei piani in parola
si richiama quanto detto per i piani generali a proposito
dell'affidamento dell'incarico relativo a tecnici specializzati.
2. - ELEMENTI A PROGETTO.
In ordine alle finalità e agli effetti del piano,
accennati nel precedente paragrafo, ed in relazione
al contenuto del piano stesso indicato all'art.13 della
legge urbanistica, gli elaborati di progetto - da presentarsi
in triplice esemplare - saranno costituiti dai seguenti
elementi:
a) planimetria delle previsioni del piano regolatore
generale relative alla zona oggetto del piano particolareggiato,
estese anche ai tratti adiacenti in modo che risultino
le connessioni con le altre parti del piano stesso;
b) planimetria del piano particolareggiato - disegnato
sulla mappa catastale - contenente i seguenti elementi:
- strade ed altri spazi riservati alla viabilità,
con la precisazione degli allineamenti e delle principali
quote rosse (altimetria di progetto);
- aree riservate a edifici ed impianti pubblici o di
interesse collettivo esistenti o in programma (uffici
pubblici, chiese, scuole, mercati, caserme, impianti
sportivi, giardini pubblici, edifici di carattere ricreativo
o culturale, edifici di assistenza e di cura, bagni
pubblici, case di pena, ecc.), con la precisa delimitazione
e destinazione di ciascuna di esse;
- beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli
di legge o a particolari servitù (edifici monumentali
o di interesse ambientale, zone archeologiche, giardini
e parchi privati, zone di rispetto - assoluto o parziale,
ecc.) con la precisa individuazione di ciascuno di
essi;
- aree destinate alla normale edificazione, alla conservazione
dell'edilizia ivi esistente od a miglioramenti edilizi,
con riferimento al tipo od ai tipi fabbricativi ammessi
per ciascuna di esse;
c) planimetria, in scala non inferiore a quella di cui
alla precedente lettera b), contenente la lottizzazione
delle aree destinate alla edificazione e la eventuale
indicazione dei comparti di immobili da ricostruire
in unità edilizie;
d) tavola od altro elaborato da cui risultino le caratteristiche
edilizie e la natura e portata delle limitazioni e
dei vincoli previsti dal piano. In particolare, le
caratteristiche edilizie, per quanto concerne le zone
destinate alla normale edificazione, dovranno essere
precisate mediante appositi tipi edilizi, da definirsi
quanto ai rapporti tra superficie coperta e totale
del lotto, alle massime altezze consentite, agli eventuali
distacchi dalle strade o dai confini interni, ecc.;
e) grafici, in una scala non inferiore ad 1:200 indicanti:
- i profili regolatori (altimetrici) dell'edilizia lungo
le principali vie o piazze;
- i tipi architettonici degli edifici di maggiore o
particolare interesse;
- le sezioni tipo delle sedi stradali;
- i tipi di alberature da adottare in determinate località;
f) elenchi catastali delle proprietà da espropriare
o da vincolare;
g) piano finanziario, nel quale siano indicati la stima
sommaria delle opere pubbliche e delle espropriazioni
all'uopo occorrenti, nonché i mezzi finanziari
per provvedere alla spesa, e le relative garanzie che
il comune può offrire per l'ammortamento dei
mutui che eventualmente intenda contrarre;
h) relazione illustrativa nella quale siano specificati
in particolare modo i criteri di impostazione del piano,
le esigenze che lo determinano e la gradualità
secondo cui si prevede di sviluppare le opere e gli
interventi consentiti dalla legge urbanistica per l'attuazione
del piano.
3. - PROCEDURA.
Per l'adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiati,
come per i documenti atti a comprovarne la regolarità,
valgono le stesse norme sopra stabilite per i piani
regolatori generali, con le seguenti precisazioni:
a) oltre che osservazioni, possono essere presentate
anche opposizioni da parte dei proprietari di immobili
o di altri aventi un interesse legittimo da tutelare;
b) il termine entro cui la sezione urbanistica regionale
deve trasmettere il piano e i relativi atti al Ministero
dei lavori pubblici, con la propria relazione, viene
stabilito in giorni quindici;
c) nella relazione della sezione urbanistica regionale
di cui al precedente comma, dovrà essere indicato
esplicitamente se nel perimetro del piano siano compresi
immobili soggetti alle leggi di tutela monumentale
e paesistica;
d) oltre l'originale del piano, dovranno essere prodotti
altri due esemplari del progetto.
IV. - ISTRUZIONI VARIE
1. - DEPOSITO DEI PIANI APPROVATI.
a) Piani regolatori generali.
In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del decreto di approvazione del piano regolatore generale,
questo viene depositato, insieme con una copia del
decreto, nella segreteria del comune, a libera visione
del pubblico, per tutto il periodo di validità
del piano.
Dell'avvenuto deposito il comune deve dare notizia mediante
avvisi affissi in luoghi di pubblica frequenza, inseriti
nel foglio annunzi legali della provincia e, per i
comuni di una certa importanza, in uno o più
giornali di larga diffusione.
b) Piani regolatori particolareggiati.
Dopo l'approvazione dei piani particolareggiati, non
appena avutane comunicazione da parte del Ministero
dei lavori pubblici, il comune deve depositare il relativo
decreto - con una copia del piano - nella segreteria
comunale a libera visione del pubblico per tutto il
periodo di validità del piano, e notificare
altresì il decreto stesso a ciascun proprietario
degli immobili vincolati entro trenta giorni dall'annuncio
dell'avvenuto deposito.
L'annuncio del deposito deve essere dato al pubblico
mediante avviso inserito nel foglio annunzi legali
della provincia, e, per i comuni più importanti
anche su uno o più giornali di maggiore diffusione.
2. - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE
DEI PIANI REGOLATORI.
Dopo l'adozione del piano con regolare delibera approvata
dalla giunta provinciale amministrativa, il sindaco,
a termini della legge 3-11-1952, n.1902, può
sospendere le determinazioni sulle domande di autorizzazione
a costruire, quando riconosca che le costruzioni progettate
risultino in contrasto con le previsioni del piano.
Il potere del sindaco può essere esercitato a
decorrere dalla data della delibera comunale di adozione
del piano e fino alla data di emanazione del decreto,
di approvazione del piano stesso e, in ogni caso, non
oltre due anni dalla data dell'anzidetta delibera.
Trascorso detto periodo, il sindaco deve pronunziarsi
sulle domande a termini dell'art.31 della legge urbanistica.
Il provvedimento di sospensione del sindaco, congruamente
motivato, deve essere notificato all'interessato non
oltre sessanta giorni dalla ricezione della domanda.
Per le costruzioni o trasformazioni già regolarmente
autorizzate e per le altre che non sono soggette ad
autorizzazione comunale - fatta quindi esclusione di
quelle da considerare abusive e per le quali trova
applicazione l'art.32 della legge urbanistica - il
prefetto, su richiesta del sindaco, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato, può
ordinare la sospensione dei lavori, quando questi possano
compromettere o rendere più onerosa l'attuazione
del piano. La sospensione di tali lavori non potrà
essere protratta oltre due anni dalla data della delibera
di adozione del piano. Resta inteso che, se nel frattempo
interviene l'approvazione del piano, si applicheranno
le disposizioni del citato art.32 della legge urbanistica.
Nel caso di adozione di modifiche al progetto del piano,
prima che il piano stesso venga approvato, la decorrenza
dell'anzidetto periodo durante il quale possono esercitarsi
i poteri di cui sopra, avrà inizio dalla data
dell'adozione della variante, per le costruzioni e
trasformazioni ricadenti nel perimetro della variante
stessa.
3. - VARIANTI.
I comuni non potranno proporre varianti al piano regolatore
generale già approvato, se non quando sopravvengono
ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte,
il piano stesso o determinino la convenienza di aggiornare
le previsioni.
Comunque, nessuna proposta potrà avere corso
senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei
lavori pubblici, che potrà concederla - sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici - quando
riconosca l'esistenza delle suddette ragioni. Ai fini
di tale autorizzazione, il comune dovrà inoltrare
al predetto Ministero apposita richiesta per il tramite
della competente sezione urbanistica regionale, che
esprimerà il proprio parere entro venti giorni
dalla ricezione.
La richiesta dovrà essere accompagnata da una
relazione tecnica illustrativa, da una planimetria
stralcio relativa agli elementi da variare, e da una
planimetria della variante nella stessa scala della
planimetria stralcio.
Per la compilazione, l'istruttoria e il deposito successivo
all'approvazione delle varianti, tanto ai piani generali
che ai piani particolareggiati, valgono le stesse norme
e modalità indicate ai rispettivi paragrafi.
4. - DEMANI DI AREE FABBRICABILI.
La facoltà di espropriare le aree comprese nelle
zone di espansione previste dal piano regolatore -
facoltà attribuita ai comuni dall'art.18 della
legge urbanistica - può essere esercitata gradualmente
e per zone, in relazione al piano finanziario presentato
in sede di approvazione del piano generale.
In ordine a tale facoltà, nella compilazione
del piano finanziario si potrà tenere conto
delle possibilità di effettuare le espropriazioni
in successione di tempo, proporzionalmente alle risorse
finanziarie del comune ed al programma di attuazione
del piano generale attraverso i piani particolareggiati.
Per quanto riguarda in particolare i mezzi finanziari
occorrenti per provvedere alle espropriazioni, è
da tener presente che l'indennità di espropriazione,
in qualsiasi momento essa venga effettuata, sarà
determinata in base ai criteri dell'art.38 della legge
urbanistica, cioè senza tener conto del plusvalore
conseguente all'approvazione e all'attuazione del piano.
Sempre per quanto riguarda la spesa per detti espropri,
è inoltre da tener presente che il comune può
farvi fronte, oltre che con i normali mezzi del bilancio
(seppure limitati), anche - e soprattutto - a mezzo
di mutui per i quali potrà fornire garanzie
ipotecarie sui terreni espropriati, ed il cui ammortamento
potrà essere coperto, almeno in gran parte,
sino alla vendita delle aree, col reddito ricavato
dal fitto dei terreni come previsto dal comma 3 del
citato art.18 della legge urbanistica.
5. - PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE.
Fino a quando i comuni non saranno dotati di un piano
regolatore regolarmente approvato, è fatto obbligo
di adottare - ad integrazione del regolamento edilizio
- un programma di fabbricazione, e ciò allo
scopo di assicurare quel minimo di disciplina urbanistica
indispensabile per un ordinato sviluppo edilizio degli
abitati.
Il programma di fabbricazione - per la cui approvazione
dovrà seguirsi la stessa procedura prevista
dalla legge urbanistica per i regolamenti edilizi -
sarà costituito dai seguenti elaborati:
a) una planimetria, in scala non inferiore a 1:5000,
in cui sia indicata la delimitazione delle singole
zone delle quali potrà essere consentita la
fabbricazione, ivi comprese anche quelle di espansione;
b) una tabella od altro equivalente elaborato, in cui
siano precisate le caratteristiche inerenti a ciascun
tipo edilizio, con riferimento alle singole zone indicate
nella planimetria della precedente lettera a);
c) una relazione nella quale siano brevemente illustrati
i criteri, in base ai quali è stato compilato
il programma, con particolare riguardo al previsto
sviluppo dell'abitato.
(c) 1996 Note's