LEGGE 21 DICEMBRE 1955, N.1357. INAMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI NULLA OSTA MINISTERIALE IN SANATORIA. VIGILANZA COSTRUZIONI ABUSIVE.
Con circolare in data 28-2-1956, n.847, nell'impartire
istruzioni circa l'esercizio da parte dei comuni dei
poteri di deroga alle prescrizioni dei piani regolatori
e dei regolamenti edilizi, in relazione al disposto
dell'art.3 della legge 21-12-1955, n.1357, si precisava
che la suddetta disposizione non poteva applicarsi
alle costruzioni abusive ed irregolari - eseguite cioè
senza licenza edilizia - né alle autorizzazioni
concesse dai comuni arbitrariamente, senza il preventivo
nulla osta dell'organo statale competente.
Ciononostante, si è dovuto rilevare che spesso
pervengono a questo Ministero richieste di deroga,
ai sensi del citato art.3 per costruzioni già
eseguite o comunque già autorizzate, per cui
il provvedimento ministeriale dovrebbe essere accordato
in sanatoria.
Al riguardo si precisa, ancora una volta, in maniera
definitiva e categorica, che in nessun caso questo
Ministero prenderà in esame richieste del genere.
E' infatti evidente che il nulla osta previsto dal
ripetuto art.3 ha lo scopo di rendere possibile all'autorità
comunale l'esercizio del potere di deroga e non quello
di sanare provvedimenti emanati illegittimamente: deve
pertanto, detto nulla osta, essere richiesto ed accordato
prima della licenza comunale e non successivamente.
Ciò stante, i comuni sono stati invitati a dare
una più rigorosa applicazione alle norme di
legge e ad usare più correttamente e scrupolosamente
i poteri connessi al rilascio delle licenze edilizie.
In particolare, per quanto concerne le costruzioni abusive
si richiama l'attenzione dei provveditorati regionali
alle opere pubbliche sulla necessità di avvalersi,
in modo più ampio e deciso, dei poteri di vigilanza,
di cui all'art.32 della legge urbanistica, onde evitare
che vengano effettuate costruzioni in contrasto con
le norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi,
nonché con le prescrizioni della stessa licenza
edilizia disponendo, nei casi previsti, la demolizione
delle opere abusivamente costruite e l'applicazione
delle altre misure penali.
La carenza d'interventi energici e tempestivi da parte
delle amministrazioni comunali mette queste nella condizione
- anche se sussistano interessi pubblici - di accordare
spesso licenze in sanatoria, il che costituisce un
incoraggiamento ad ulteriori violazioni dei piani regolatori
e dei regolamenti edilizi.
(c) 1996 Note's