[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 5 AGOSTO 1958, N.4561

LEGGE 21 DICEMBRE 1955, N.1357. INAMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI NULLA OSTA MINISTERIALE IN SANATORIA. VIGILANZA COSTRUZIONI ABUSIVE.

Con circolare in data 28-2-1956, n.847, nell'impartire istruzioni circa l'esercizio da parte dei comuni dei poteri di deroga alle prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, in relazione al disposto dell'art.3 della legge 21-12-1955, n.1357, si precisava che la suddetta disposizione non poteva applicarsi alle costruzioni abusive ed irregolari - eseguite cioè senza licenza edilizia - né alle autorizzazioni concesse dai comuni arbitrariamente, senza il preventivo nulla osta dell'organo statale competente.
Ciononostante, si è dovuto rilevare che spesso pervengono a questo Ministero richieste di deroga, ai sensi del citato art.3 per costruzioni già eseguite o comunque già autorizzate, per cui il provvedimento ministeriale dovrebbe essere accordato in sanatoria.
Al riguardo si precisa, ancora una volta, in maniera definitiva e categorica, che in nessun caso questo Ministero prenderà in esame richieste del genere. E' infatti evidente che il nulla osta previsto dal ripetuto art.3 ha lo scopo di rendere possibile all'autorità comunale l'esercizio del potere di deroga e non quello di sanare provvedimenti emanati illegittimamente: deve pertanto, detto nulla osta, essere richiesto ed accordato prima della licenza comunale e non successivamente.
Ciò stante, i comuni sono stati invitati a dare una più rigorosa applicazione alle norme di legge e ad usare più correttamente e scrupolosamente i poteri connessi al rilascio delle licenze edilizie.
In particolare, per quanto concerne le costruzioni abusive si richiama l'attenzione dei provveditorati regionali alle opere pubbliche sulla necessità di avvalersi, in modo più ampio e deciso, dei poteri di vigilanza, di cui all'art.32 della legge urbanistica, onde evitare che vengano effettuate costruzioni in contrasto con le norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, nonché con le prescrizioni della stessa licenza edilizia disponendo, nei casi previsti, la demolizione delle opere abusivamente costruite e l'applicazione delle altre misure penali.
La carenza d'interventi energici e tempestivi da parte delle amministrazioni comunali mette queste nella condizione - anche se sussistano interessi pubblici - di accordare spesso licenze in sanatoria, il che costituisce un incoraggiamento ad ulteriori violazioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi.




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