[Note's] CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 29 GENNAIO 1958, N.545

LEGGE 19 DICEMBRE 1957, N.1231. PROROGA DEI TERMINI, DI CUI ALL'ART.4 DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150, E ALL'ART.17 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE.

1) L'art.1 della legge 19-12-1957, n.1231 prende in considerazione quelli fra i comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore (per quelli obbligati il problema della proroga non si pone, in quanto l'art.1, secondo comma della legge 21-12-1955, n.1357, già prevede per essi la proroga dei piani vigenti fino alla entrata in vigore di quelli nuovi), che risultano dotati di piani approvati in base alla legge 23-6-1865, n.2359, oppure con leggi speciali, e che hanno ancora in corso la elaborazione dei piani regolatori ai sensi della legge urbanistica. Tali comuni, anche se non rivestono molta importanza, non potevano, allo scadere del termine del 31 dicembre 1957, rimanere privi di qualsiasi regolamentazione urbanistica, tanto più che la quasi totalità di essi, a quanto risulta, sono ancora lontani dall' adozione dei progetti di piano e pertanto non potranno neanche valersi delle misure di salvaguardia. D'altra parte, la decadenza dei piani vigenti sarebbe sommamente pregiudizievole per i comuni, interessati, in quanto impedirebbe il completamento di quelle opere pubbliche per le quali sono state effettuate espropriazioni: in tali casi, infatti, i proprietari espropriati avrebbero diritto alla retrocessione dei beni.
Per le ragioni suesposte era indispensabile provvedere affinché il passaggio per i suddetti comuni dal precedente al nuovo regime urbanistico avvenisse senza soluzione di continuità.
A tal fine è stato prorogato il termine di cui all'art.1, primo comma della legge 21-12-1955, n.1357, per un triennio e cioè fino al 31 dicembre 1960.
In proposito appare opportuno mettere in rilievo che, da quando - terminati gli eventi bellici - ha cominciato ad avere pratica applicazione la legge urbanistica, è trascorso un periodo molto lungo (circa 12 anni) entro il quale i comuni interessati avrebbero potuto e dovuto adempiere al disposto dell'art.42 della predetta legge, provvedendo alla revisione del vecchio piano oppure alla formazione di uno nuovo. Il nuovo termine del 1960 - e cioè un altro triennio - deve pertanto essere considerato come l'ultima dilazione possibile. Ma poiché potrebbe anche darsi che, in alcuni casi eccezionali, il nuovo triennio, nonostante ogni sforzo in proposito, non risultasse sufficiente, sarà cura degli uffici in indirizzo di prendere gli opportuni contatti con le amministrazioni interessate per esaminare se non sia il caso di proporre l'inclusione di tali comuni negli elenchi di cui all'art.8 della legge urbanistica, di guisa che, a norma dell'art.1 della legge 21-12-1955, n.1357, la validità dei relativi piani sia prorogata fino all'entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale.
2) La citata legge n.1357 prevede, all'art.2 la proroga al 31 dicembre 1957 del termine di cui all'art.17 della legge 27-10-1951, n.1402, in base al quale i comuni dotati di un piano di ricostruzione sono autorizzati ad espropriare, per rivenderle o concederle, le aree aventi destinazione edilizia, quando ciò sia giustificato da imprescindibili necessità inerenti l'attuazione del piano.
Tale disposizione ha permesso di realizzare importanti e complesse sistemazioni, che per varie ragioni connesse in special modo all'eccessivo frazionamento delle proprietà interessate, non sarebbe stato possibile attuare. Bisogna, però, riconoscere che pochi comuni si sono avvalsi in passato della detta disposizione e che soltanto recentemente è stato notato un notevole interessa mento da parte di diverse amministrazioni comunali a servirsi della facoltà suddetta.
La legge in epigrafe ha, pertanto, prorogato il termine del 31 dicembre 1957, stabilito per l'esercizio della ripetuta facoltà, fino al 31 dicembre 1960; e ciò anche per permettere il completamento delle procedure in corso.




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