LEGGE 19 DICEMBRE 1957, N.1231. PROROGA DEI TERMINI, DI CUI ALL'ART.4 DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150, E ALL'ART.17 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE.
1) L'art.1 della legge 19-12-1957, n.1231 prende in
considerazione quelli fra i comuni non obbligati alla
formazione del piano regolatore (per quelli obbligati
il problema della proroga non si pone, in quanto l'art.1,
secondo comma della legge 21-12-1955, n.1357, già
prevede per essi la proroga dei piani vigenti fino
alla entrata in vigore di quelli nuovi), che risultano
dotati di piani approvati in base alla legge 23-6-1865,
n.2359, oppure con leggi speciali, e che hanno ancora
in corso la elaborazione dei piani regolatori ai sensi
della legge urbanistica. Tali comuni, anche se non
rivestono molta importanza, non potevano, allo scadere
del termine del 31 dicembre 1957, rimanere privi di
qualsiasi regolamentazione urbanistica, tanto più
che la quasi totalità di essi, a quanto risulta,
sono ancora lontani dall' adozione dei progetti di
piano e pertanto non potranno neanche valersi delle
misure di salvaguardia. D'altra parte, la decadenza
dei piani vigenti sarebbe sommamente pregiudizievole
per i comuni, interessati, in quanto impedirebbe il
completamento di quelle opere pubbliche per le quali
sono state effettuate espropriazioni: in tali casi,
infatti, i proprietari espropriati avrebbero diritto
alla retrocessione dei beni.
Per le ragioni suesposte era indispensabile provvedere
affinché il passaggio per i suddetti comuni
dal precedente al nuovo regime urbanistico avvenisse
senza soluzione di continuità.
A tal fine è stato prorogato il termine di cui
all'art.1, primo comma della legge 21-12-1955, n.1357,
per un triennio e cioè fino al 31 dicembre 1960.
In proposito appare opportuno mettere in rilievo che,
da quando - terminati gli eventi bellici - ha cominciato
ad avere pratica applicazione la legge urbanistica,
è trascorso un periodo molto lungo (circa 12
anni) entro il quale i comuni interessati avrebbero
potuto e dovuto adempiere al disposto dell'art.42 della
predetta legge, provvedendo alla revisione del vecchio
piano oppure alla formazione di uno nuovo. Il nuovo
termine del 1960 - e cioè un altro triennio
- deve pertanto essere considerato come l'ultima dilazione
possibile. Ma poiché potrebbe anche darsi che,
in alcuni casi eccezionali, il nuovo triennio, nonostante
ogni sforzo in proposito, non risultasse sufficiente,
sarà cura degli uffici in indirizzo di prendere
gli opportuni contatti con le amministrazioni interessate
per esaminare se non sia il caso di proporre l'inclusione
di tali comuni negli elenchi di cui all'art.8 della
legge urbanistica, di guisa che, a norma dell'art.1
della legge 21-12-1955, n.1357, la validità
dei relativi piani sia prorogata fino all'entrata in
vigore del nuovo piano regolatore generale.
2) La citata legge n.1357 prevede, all'art.2 la proroga
al 31 dicembre 1957 del termine di cui all'art.17 della
legge 27-10-1951, n.1402, in base al quale i comuni
dotati di un piano di ricostruzione sono autorizzati
ad espropriare, per rivenderle o concederle, le aree
aventi destinazione edilizia, quando ciò sia
giustificato da imprescindibili necessità inerenti
l'attuazione del piano.
Tale disposizione ha permesso di realizzare importanti
e complesse sistemazioni, che per varie ragioni connesse
in special modo all'eccessivo frazionamento delle proprietà
interessate, non sarebbe stato possibile attuare. Bisogna,
però, riconoscere che pochi comuni si sono avvalsi
in passato della detta disposizione e che soltanto
recentemente è stato notato un notevole interessa
mento da parte di diverse amministrazioni comunali
a servirsi della facoltà suddetta.
La legge in epigrafe ha, pertanto, prorogato il termine
del 31 dicembre 1957, stabilito per l'esercizio della
ripetuta facoltà, fino al 31 dicembre 1960;
e ciò anche per permettere il completamento
delle procedure in corso.
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