ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI.
La legge 27-12-1941, n.1570, sull'organizzazione del
servizio antincendi, stabilisce all'art.22, tra l'altro,
che tutti i servizi pubblici di prevenzione incendi
e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere
sono assunti, nell'ambito di ciascuna provincia, dal
corpo vigili del fuoco.
A norma dell'art.28 della medesima succitata legge il
Ministero dell'interno:
a) dà le direttive generali per la prevenzione
incendi;
b) stabilisce, su proposta dei comandanti dei corpi
dei vigili del fuoco, quali industrie, stabilimenti,
depositi e simili, debbono avere servizio proprio di
prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima
(personale e materiale) di detto servizio, nonché
le caratteristiche degli impianti e dei materiali;
c) provvede all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi
della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione,
macchinari, apparecchi e prodotti in genere.
Spettano, invece, ai comandanti dei corpi dei vigili
del fuoco, a norma dell'art.33 della stessa legge:
a) le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi
ed industrie pericolose prima della concessione della
licenza di esercizio da parte delle autorità
competenti;
b) il controllo periodico sullo stato di manutenzione
delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque,
attinenza con la prevenzione incendi;
c) il controllo sull'osservanza delle disposizioni in
materia di prevenzione incendi;
d) le proposte circa le industrie, stabilimenti, depositi
e simili che debbono avere servizio proprio di prevenzione
e di estinzione degli incendi e la preparazione tecnica
delle squadre dei vigili del fuoco costituite dalle
relative ditte.
Risulta a questo Ministero, che in molte province, la
prevenzione incendi non viene effettuata, o che, da
parte delle autorità competenti alla concessione
delle licenze di esercizio (autorità comunali
nei riguardi dell'esercizio commerciale e autorità
di pubblica sicurezza nei riguardi di polizia, ai sensi
di legge), non sempre vengono osservate le disposizioni
di legge innanzi ricordate, mentre le medesime autorità
hanno obbligo, prima del rilascio delle licenze, di
richiedere la visita ed il controllo, da parte del
comandante dei vigili del fuoco.
Nelle località, invece, ove le anzidette prescrizioni
sono in tutto od in parte osservate, vengono seguiti
criteri diversi da una città all'altra, non
sempre tali da offrire le necessarie garanzie. Si rende
pertanto necessario di unificare i criteri e le modalità
per l'espletamento dei compiti di cui ai citati articoli
di legge, in materia di prevenzione incendi.
Verranno, quindi, con provvedimenti in corso, sancite
apposite disposizioni che contempleranno le prescrizioni
di cui appresso, le quali dovranno essere obbligatoriamente
osservate, con decorrenza immediata, sia dagli enti
pubblici che dai privati, sotto il rigoroso controllo
delle SS.LL.
1. - Il servizio di prevenzione incendi è di
competenza, nell'ambito di ciascuna provincia, del
comando del corpo dei vigili del fuoco.
Esso viene espletato:
a) per mezzo di visite del comandante dei vigili del
fuoco e di ufficiali da lui delegato, da richiedersi
obbligatoriamente dalle autorità competenti
prima del rilascio delle licenze di esercizio, o del
rinnovo delle licenze stesse;
b) per mezzo di visite di controllo degli stessi ufficiali,
o dei sottufficiali dei vigili del fuoco, agli stabilimenti,
depositi e rivendite di sostanze pericolose, appresso
indicate, ogni volta che sia necessario ai fini della
prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni
emanate in materia, nonché dell'accertamento
dell'efficienza degli impianti aventi comunque, attinenza
con la prevenzione.
2. - Gli stabilimenti, depositi e simili di cui al comma b) dell'art.28 della legge dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal comando del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.
3. - Sono soggette alle visite ed ai controlli dei comandi
dei corpi dei vigili del fuoco tutti gli impianti:
stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine,
rivendite, ecc., che producono, impiegano, detengono
o rivendono sostanze che presentano pericolo di incendio
o di scoppio.
Gli impianti predetti, ai fini della loro potenzialità,
vanno distinti in classi e gruppi, a secondo della
loro importanza industriale, ed, in base ai quantitativi
di sostanze esplosive, infiammabili o combustibili
impiegate nelle lavorazioni o depositate, secondo le
classificazioni stabilite dai regolamenti e dalle norme
speciali attualmente in vigore.
Per i depositi misti di olii minerali e carburanti e
di altre sostanze, specificatamente trattate nei regolamenti
speciali, l'entità complessiva in quintali,
verrà calcolata rapportando le materie in deposito
a quelle più pericolose, mediante i coefficienti
di riduzione stabiliti da tali regolamenti speciali.
Per tutti gli altri depositi misti, l'entità
complessiva in quintali verrà calcolata rapportando
le materie in deposito a quelle più pericolose
(sostanze solide di categoria III e liquidi di categoria
II delle norme tecniche suggerite dalla commissione
consultiva delle sostanze esplosive ed infiammabili
del Ministero dell'interno), mediante i seguenti coefficienti
di riduzione:
- 1/50 per le sostanze solide di categoria III/b e III/c
e per i liquidi combustibili di categoria II/c delle
norme predette;
- 1/5 per le sostanze solide di categoria III/a.1, e
per i liquidi di categoria II/b delle medesime predette
norme;
- 1/5 per il numero delle bombole di gas compressi;
e sommando poi i quantitativi così ridotti al
quantitativo di liquidi di categoria II/a e di sostanze
solide di categoria III/a.
4. - Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli di incendio, a preventiva approvazione da parte dei comandi dei vigili del fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte dei medesimi comandi dei vigili del fuoco prima del rilascio del permesso o licenza di abitabilità o di esercizio.
5. - Le competenti autorità, prima del rilascio
o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi
innanzi specificati, e della licenza di abitabilità
o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere
il prescritto nulla osta al comando dei vigili del
fuoco, il quale dopo la visita sopralluogo, rilascerà
un apposito "certificato di prevenzione incendi"
dal quale risultino le prescrizioni da osservare e
le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta
la concessione della licenza per quanto riguarda la
prevenzione incendi.
Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche
particolari lavori da eseguire prima del rilascio o
del rinnovo della licenza di esercizio, o del permesso
di abitabilità, dovrà essere eseguita
visita di controllo, per accertare la esecuzione dei
lavori stessi.
Le visite di controllo dovranno, altresì, essere
eseguite, ogni anno nelle autorimesse e negli esercizi
che fabbricano, manipolano o detengono in deposito,
sostanze esplosive od infiammabili di categoria II
e III delle norme tecniche suggerite dalla commissione
consultiva per gli esplosivi ed infiammabili del Ministero
dell'interno, o gas compressi o liquefatti; saranno
biennali, per gli altri depositi e stabilimenti, tranne
che nelle piccole rivendite, ove saranno triennali.
Sarà, comunque, eseguita nuova visita di prevenzione
incendi, in caso di voltura di licenza e nel caso che
nelle fabbriche, nei depositi, nei locali di vendita
e simili vengano apportate notevoli modifiche. Il certificato
di prevenzione incendi, rilasciato dal comando dei
vigili del fuoco, deve essere esposto, insieme con
la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta
degli agenti di pubblica sicurezza e dei vigili del
fuoco.
6. - Il versamento del compenso complessivo per ogni singola prestazione dovrà essere effettuato dagli interessati, prima del rilascio del certificato di prevenzione incendi, al tesoriere del locale corpo dei vigili del fuoco, residente nel capoluogo.
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