PERCENTUALE PER SPESE GENERALI PER LE COSTRUZIONI DI COOPERATIVE EDILIZIE
Con circolare in data 14-8-1948, n.10200, fu, tra l'altro,
precisato che nei progetti concernenti la costruzione
di fabbricati sociali delle cooperative edilizie ammesse
a fruire del contributo dello Stato, la stima dei lavori
potesse comprendere, tra le somme a disposizione, una
percentuale variabile fino al limite massimo del 5
per cento dell'importo delle opere a base di appalto,
per spese generali, di progetto, direzione e gestione
dei lavori, collaudo, ecc.
Si è perciò constatato che la predetta
percentuale, calcolata senza tener conto del costo
dell'area, è insufficiente a coprire le spese
generali e tecniche che le cooperative edilizie debbono
effettivamente sostenere per il raggiungimento degli
scopi sociali, fra le quali sono da considerare quelle
notarili e ipotecarie connesse all'acquisto dell'area.
Per ovviare ai lamentati inconvenienti questo Ministero
è venuto nella determinazione di consentire
che la ripetuta percentuale sia calcolata, anziché
sull'importo delle opere a base di appalto, sull'importo
totale della spesa ammessa a contributo.
In tal modo, a formare la somma da prendere a base per
il calcolo della percentuale del 5% concorre anche
la spesa dell'area, analogamente a quanto è
ammesso per le opere di competenza degli enti locali
che si eseguono col contributo dello Stato.
(c) 1996 Note's