COOPERATIVE EDILIZIE SOVVENZIONATE. DIREZIONE DEI LAVORI
Il consiglio nazionale dell'ANIAI segnala che alcuni
provveditorati alle opere pubbliche richiedono ai direttori
dei lavori delle cooperative di edilizia sovvenzionata
una dichiarazione attestante che gli stessi si sono
assunti anche la assistenza sui lavori.
Al riguardo si premette che nessuna ingerenza deve avere
l'amministrazione dello Stato nei rapporti che intercedono
fra le cooperative e i professionisti incaricati della
progettazione e direzione dei lavori fatta eccezione
per quanto attiene alla liquidazione delle competenze
ad essi spettanti a termini delle vigenti disposizioni,
fra le quali è da annoverare la circolare di
questo Ministero n.1565 del 21-1-1957.
Tale circolare stabilisce, in sostanza, che, ove per
la mancanza dell'opera dell'assistente una cooperativa
edilizia richieda da parte del direttore dei lavori
un impegno personale maggiore del normale, spetta a
quel professionista il maggiore compenso previsto dall'art.17,
secondo comma, della tariffa nazionale.
Da ciò consegue che l'ingegnere direttore non
è normalmente obbligato a sostenere anche l'onere
dell'assistenza ai lavori né ad assumere a proprie
spese un assistente.
Nel caso, invece, che il direttore dei lavori si sia
assunta anche la sorveglianza, tale circostanza dovrà
essere, accertata, con dichiarazione resa dal presidente
della cooperativa in sede, di trasmissione della parcella
del professionista per la sua liquidazione in conto
mutuo. Sull'aumento di cui al citato art.17 non va
aggiunta alcuna percentuale per rimborso spese.
(c) 1996 Note's