[Note's] DECRETO LEGISLATIVO 14 DICEMBRE 1947, N.1577 (stralcio)

DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
(G.U. 22-1-1948, n.17)
(Modificato ed integrato ai sensi della: L.127/71)
(G.U. 6-4-1971, n.85)

PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE

Artt.1 - 12 Si omettono perché inerenti la vigilanza e l'ispezione delle cooperative.

Capo II
REGISTRI PREFETTIZI E SCHEDARIO GENERALE

Art.13. RIORDINAMENTO DEL REGISTRO PREFETTIZIO
Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art.14 del regolamento approvato con Regio decreto 12-2-1911, n.278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:
a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
b) (questa lettera è stata soppressa dall'art.6 L.127/71).

Art.14. PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Per l'iscrizione degli enti contemplati dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate nel titolo secondo del regolamento approvato con Regio decreto 12-2-1911, n.178, relativamente alle iscrizioni delle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, salvo le disposizioni seguenti:
1) nello specchio nominativo dei soci da prodursi ai sensi dell'art.15 del citato regolamento, in luogo dell'indicazione dell'arte o industria esercitata dal socio, richiesta per le cooperative di produzione e lavoro, sarà invece indicata la sua attività di lavoro;
2) per ottenere l'iscrizione i consorzi debbono presentare al prefetto della provincia apposita domanda corredandola:
a) di una copia legale dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) di un certificato della prefettura comprovante che le singole cooperative associate sono debitamente iscritte nel registro prefettizio di cui all'art.13 del presente decreto;
c) di un estratto della deliberazione presa da ciascuna cooperativa per l'adesione al consorzio con l'approvazione del suo statuto;
d) della ricevuta comprovante l'eseguito deposito presso un istituto di credito di almeno due decimi del capitale sottoscritto dagli enti aderenti. Tale deposito dovrà rimanere presso l'istituto di credito sino alla legale costituzione del nuovo ente;
e) di un documento da cui risulti il nome, cognome e qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'ente.
Il prefetto accertato che la struttura e l'organizzazione degli enti sono rispondenti alle norme legislative, alle finalità statutarie ed ai principi mutualistici e, sentita la commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la loro iscrizione nel registro prefettizio.

Art.15. ISTITUZIONE DELLO SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE
"Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione.
In tale schedario sono iscritti:
a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'art.1;
b) i consorzi di cooperative ammissibili a pubblici appalti di cui alla legge 25-6-1909, n.422.
Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.
Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta".

Art.16. EFFETTI DELLA MANCATA ISCRIZIONE NEL REGISTRO PREFETTIZIO E NELLO SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE
"La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi".

Artt.17 - 21 Si omettono perché inerenti le commissioni di vigilanza.

Capo IV
DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

Art.22. NUMERO MINIMO DEI SOCI DELLE COOPERATIVE
"Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28-4-1938, n.1165, e successive modificazioni.
Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti con meno di "15" (numero ridotto dall'art.14 L.59/92) soci.
Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.
Analogamente l'autorizzazione di cui sopra può essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.
Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno la cooperativa è cancellata dal registro stesso".

Art.23. REQUISITI DEI SOCI DELLE COOPERATIVE
"I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.
Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.
E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente (così sostituito dall'art.14 L.59/92).
Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19-10-1944, n.279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra" (così sostituito dall'art.14 L.59/92).

Art.24. LIMITI AZIONARI PER I SOCI DELLE COOPERATIVE
"Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire ottanta milioni (così elevato dall'art.3 L.59/92), né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di centoventi milioni (così elevato dall'art.3 L.59/92).
Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquantamila (così elevato dall'art.3 della legge 31-1-1992, n.59) ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione (così elevato dall'art.3 L.59/92).
Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art.2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto".

Art.25. TERMINE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME ED ECCEZIONI DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI
Le cooperative attualmente esistenti debbono uniformarsi alle norme di cui agli artt.22, 23 e 24 entro il 31 dicembre 1949, sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti.
"Le deliberazioni delle assemblee relative all'adeguamento delle società alle disposizioni del comma precedente possono esser prese con la procedura stabilita per le assemblee ordinarie, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo" (come da art.7 L.285/49).

Art.26. REQUISITI MUTUALISTICI
Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico (come da art.1, L.302/51).
In caso di controversia decide il Ministro per le finanze, d'intesa con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Art.27. CONSORZI DI SOCIETA' COOPERATIVE
"Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli artt.2511 e seguenti del codice civile.
Per procedere a tale costituzione è necessario:
a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre (come da art.14 L.59/92);
b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versata almeno la metà.
Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 50.000, né superiore a lire 1.000.000 ciascuna.
I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la metà".

Art.27-bis. CONSORZI DI COOPERATIVE AMMISSIBILI AI PUBBLICI APPALTI
"I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25-6-1909, n.422, dal titolo V del regolamento approvato con Regio decreto 12-2-1911, n.278, e dal precedente art.15.
Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente art.27.
Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:
a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;
b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente".

Art.27-ter CONSORZI TRA SOCIETA' COOPERATIVE PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI
"I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'art.27-quater, dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'art.2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.
Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'art.2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.
Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art.26".

Art.27-quater CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEI CONSORZI COOPERATIVI
"I consorzi costituiti ai sensi dell'art 27 e se con ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'art.27-ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del presente decreto".

Art.29. ESENZIONI FISCALI
Gli atti e i documenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da imposta di registro e da tassa di bollo.

Art.29-bis. DIFFUSIONE DEI PRINCIPI COOPERATIVI
"Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire:
a) lo sviluppo della cooperazione;
b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori;
c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.
Le funzioni di cui ai punti a) e b) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni".




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