DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
(G.U. 22-1-1948, n.17)
(Modificato ed integrato ai sensi della: L.127/71)
(G.U. 6-4-1971, n.85)
PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE
Artt.1 - 12 Si omettono perché inerenti la vigilanza e l'ispezione delle cooperative.
Capo II
REGISTRI PREFETTIZI E SCHEDARIO GENERALE
Art.13. RIORDINAMENTO DEL REGISTRO PREFETTIZIO
Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art.14
del regolamento approvato con Regio decreto 12-2-1911,
n.278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici
appalti, devono essere iscritti:
a) tutte le altre cooperative legalmente costituite
qualunque sia il loro oggetto;
b) (questa lettera è stata soppressa dall'art.6
L.127/71).
Art.14. PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Per l'iscrizione degli enti contemplati dal presente
decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme
dettate nel titolo secondo del regolamento approvato
con Regio decreto 12-2-1911, n.178, relativamente alle
iscrizioni delle cooperative ammissibili ai pubblici
appalti, salvo le disposizioni seguenti:
1) nello specchio nominativo dei soci da prodursi ai
sensi dell'art.15 del citato regolamento, in luogo
dell'indicazione dell'arte o industria esercitata dal
socio, richiesta per le cooperative di produzione e
lavoro, sarà invece indicata la sua attività
di lavoro;
2) per ottenere l'iscrizione i consorzi debbono presentare
al prefetto della provincia apposita domanda corredandola:
a) di una copia legale dell'atto costitutivo e dello
statuto;
b) di un certificato della prefettura comprovante che
le singole cooperative associate sono debitamente iscritte
nel registro prefettizio di cui all'art.13 del presente
decreto;
c) di un estratto della deliberazione presa da ciascuna
cooperativa per l'adesione al consorzio con l'approvazione
del suo statuto;
d) della ricevuta comprovante l'eseguito deposito presso
un istituto di credito di almeno due decimi del capitale
sottoscritto dagli enti aderenti. Tale deposito dovrà
rimanere presso l'istituto di credito sino alla legale
costituzione del nuovo ente;
e) di un documento da cui risulti il nome, cognome e
qualità degli amministratori e direttori in
carica e delle altre persone specialmente autorizzate
a trattare per conto dell'ente.
Il prefetto accertato che la struttura e l'organizzazione
degli enti sono rispondenti alle norme legislative,
alle finalità statutarie ed ai principi mutualistici
e, sentita la commissione provinciale, ordina, con
proprio decreto, la loro iscrizione nel registro prefettizio.
Art.15. ISTITUZIONE DELLO SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE
"Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è istituito lo schedario generale della
cooperazione.
In tale schedario sono iscritti:
a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi,
nonché quelli risultanti dall'elenco di cui
all'ultimo comma dell'art.1;
b) i consorzi di cooperative ammissibili a pubblici
appalti di cui alla legge 25-6-1909, n.422.
Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni,
come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime
indicazioni; esso inoltre è diviso per province.
Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia
richiesta".
Art.16. EFFETTI DELLA MANCATA ISCRIZIONE NEL REGISTRO
PREFETTIZIO E NELLO SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE
"La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio
e nello schedario generale della cooperazione esclude
gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione
tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da
questo decreto o da altre leggi".
Artt.17 - 21 Si omettono perché inerenti le commissioni di vigilanza.
Capo IV
DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE
Art.22. NUMERO MINIMO DEI SOCI DELLE COOPERATIVE
"Per procedere alla legale costituzione di una
società cooperativa è necessario che
i soci siano almeno nove.
Ove, successivamente alla costituzione, tale numero
diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine
massimo di un anno, trascorso il quale la società
deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso
tale termine, l'autorità di vigilanza dispone
lo scioglimento d'ufficio della società. Sono
fatte salve le disposizioni del testo unico 28-4-1938,
n.1165, e successive modificazioni.
Non possono essere iscritte nei registri prefettizi
le cooperative di consumo le quali, al momento della
domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50,
né quelle di produzione e lavoro, ammissibili
ai pubblici appalti con meno di "15" (numero
ridotto dall'art.14 L.59/92) soci.
Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentito il comitato centrale per le cooperative, in
considerazione di particolari situazioni ambientali
o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che
formano oggetto dell'attività sociale, può
autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione
e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero
di soci inferiore a 25 ma non a 9.
Analogamente l'autorizzazione di cui sopra può
essere concessa a cooperative di consumo, con numero
di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente
ai propri soci particolari servizi, in considerazione
della peculiare natura dei servizi stessi.
Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto se il
numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel
registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti
indicati nel terzo comma e non è reintegrato
nel termine di un anno la cooperativa è cancellata
dal registro stesso".
Art.23. REQUISITI DEI SOCI DELLE COOPERATIVE
"I soci delle cooperative di lavoro devono essere
lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti
alla specialità delle cooperative di cui fanno
parte o affini.
Non possono essere soci di tali cooperative coloro che
esercitano in proprio imprese identiche o affini a
quella della cooperativa.
E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici
ed amministrativi nel numero strettamente necessario
al buon funzionamento dell'ente (così sostituito
dall'art.14 L.59/92).
Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi,
come soci, intermediari e persone che conducano in
proprio esercizi commerciali della stessa natura della
cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze collettive
o per conduzione di terreno in concessione ai sensi
del decreto legislativo luogotenenziale 19-10-1944,
n.279, non possono essere ammesse come soci le persone
che esercitano attività diversa dalla coltivazione
della terra.
I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere
soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente
la terra e la superficie da essi direttamente coltivata
sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera
del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di
mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale,
per il quale sia necessario il possesso della qualità
di socio, è consentita l'ammissione a soci di
persone che non siano lavoratori manuali della terra"
(così sostituito dall'art.14 L.59/92).
Art.24. LIMITI AZIONARI PER I SOCI DELLE COOPERATIVE
"Nelle società cooperative nessun socio
può avere una quota superiore a lire ottanta
milioni (così elevato dall'art.3 L.59/92), né
tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione
ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative
di produzione e lavoro tale limite è di centoventi
milioni (così elevato dall'art.3 L.59/92).
Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può
essere inferiore a lire cinquantamila (così
elevato dall'art.3 della legge 31-1-1992, n.59) ed
il valore nominale di ciascuna azione non può
essere superiore a lire un milione (così elevato
dall'art.3 L.59/92).
Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti
delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art.2532
del codice civile. Per esse resta sempre però
in vigore il limite massimo di cinque voti indicato
nell'articolo predetto".
Art.25. TERMINE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME ED
ECCEZIONI DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI
Le cooperative attualmente esistenti debbono uniformarsi
alle norme di cui agli artt.22, 23 e 24 entro il 31
dicembre 1949, sotto pena di decadenza dai benefici
previsti dalle leggi vigenti.
"Le deliberazioni delle assemblee relative all'adeguamento
delle società alle disposizioni del comma precedente
possono esser prese con la procedura stabilita per
le assemblee ordinarie, anche in deroga alle disposizioni
contenute nell'atto costitutivo" (come da art.7
L.285/49).
Art.26. REQUISITI MUTUALISTICI
Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei
requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative
siano contenute le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori
alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al
capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci
durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale versato e i dividendi eventualmente maturati,
a scopi di pubblica utilità, conformi allo spirito
mutualistico (come da art.1, L.302/51).
In caso di controversia decide il Ministro per le finanze,
d'intesa con quelli per il tesoro e per il lavoro e
la previdenza sociale, sentita la commissione centrale
per le cooperative.
Art.27. CONSORZI DI SOCIETA' COOPERATIVE
"Le società cooperative legalmente costituite,
comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante
la costituzione di una struttura organizzativa comune,
si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici,
l'esercizio in comune di attività economiche,
possono costituirsi in consorzio come società
cooperative, ai sensi degli artt.2511 e seguenti del
codice civile.
Per procedere a tale costituzione è necessario:
a) un numero di società cooperative legalmente
costituite non inferiore a tre (come da art.14 L.59/92);
b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000
di lire di cui sia versata almeno la metà.
Le quote di partecipazione delle consorziate possono
essere rappresentate da azioni il cui valore nominale
non può essere inferiore a lire 50.000, né
superiore a lire 1.000.000 ciascuna.
I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere
costituiti da un numero di società cooperative
non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato
nel secondo comma è ridotto a lire 500.000,
di cui sia versata almeno la metà".
Art.27-bis. CONSORZI DI COOPERATIVE AMMISSIBILI AI PUBBLICI
APPALTI
"I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici
appalti continueranno ad essere disciplinati dalla
legge 25-6-1909, n.422, dal titolo V del regolamento
approvato con Regio decreto 12-2-1911, n.278, e dal
precedente art.15.
Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni
dei commi secondo e terzo del precedente art.27.
Le cooperative interessate sono tenute, altresì,
ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio,
ad esibire:
a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale
aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai
sindaci;
b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti
dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo,
firmato dal presidente".
Art.27-ter CONSORZI TRA SOCIETA' COOPERATIVE PER IL
COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI
"I contratti tra più società cooperative
legalmente costituite esercenti una medesima attività
economica o attività economiche connesse, i
quali hanno per oggetto la disciplina delle attività
stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati,
salvo quanto disposto dai successivi commi secondo
e terzo del presente articolo e dall'art.27-quater,
dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V
del codice civile, in quanto applicabili.
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio
destinato a svolgere attività con i terzi, un
estratto del contratto deve, a cura degli amministratori,
essere depositato presso il registro prefettizio delle
cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio,
unitamente al documento comprovante l'adempimento delle
formalità di cui al comma primo dell'art.2612
del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere
eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.
Alle persone che agiscono in nome del consorzio non
si applica la seconda parte del primo comma dell'art.2615
del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri
loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.
Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo
e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica,
di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a
tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni
in materia di imposta di bollo e di registro disposte
dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi
e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società
cooperative; ciò se ed in quanto le società
cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti
di cui al precedente art.26".
Art.27-quater CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEI CONSORZI
COOPERATIVI
"I consorzi costituiti ai sensi dell'art 27 e se
con ufficio destinato a svolgere attività con
i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'art.27-ter,
secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita
nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542
a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del
presente decreto".
Art.29. ESENZIONI FISCALI
Gli atti e i documenti occorrenti per l'attuazione del
presente decreto sono esenti da imposta di registro
e da tassa di bollo.
Art.29-bis. DIFFUSIONE DEI PRINCIPI COOPERATIVI
"Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle
norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire:
a) lo sviluppo della cooperazione;
b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso
corsi per cooperatori;
c) la qualificazione professionale dei dirigenti di
cooperative.
Le funzioni di cui ai punti a) e b) saranno attuate
per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente
riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno
attuate con la collaborazione delle predette associazioni".
(c) 1996 Note's