(G.U.11-12-1959, n.299, supplemento)
ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' E DELLE DOCUMENTAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PREVISTE DALLE NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
Titolo I
Protezione contro le scariche atmosferiche, impianti
di messa a terra e installazioni elettriche in luoghi
pericolosi
Art.1
Sono affidate all'ispettorato del lavoro le verifiche
periodiche previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 27-4-1955, n.547, concernenti:
1) le installazioni e i dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche interessanti:
a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende
e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli
incendi, al controllo dei vigili del fuoco, determinati
con decreto del Presidente della Repubblica 26-5-1959,
n.689;
b) i camini industriali che, in relazione all'ubicazione
ed alla altezza, possano costituire pericolo (norma
aggiornata dal D.M.22.2.1965);
c) le strutture metalliche degli edifici e delle opere
provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici,
di notevoli dimensioni, situati all'aperto (norma aggiornata
dal D.M.22.2.1965);
2) gli impianti di messa a terra, escluse le verifiche
contemplate dall'art.11, lettere d) ed e), del presente
decreto (norma aggiornata dal D.M.22.2.1965);
3) le installazioni elettriche previste dagli artt.
330, 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica
27-4-1955, n.547 - esistenti nei luoghi determinati
con decreto ministeriale 22-12-1958, ai sensi dell'art.400
del citato decreto presidenziale (D.M.27-4-1955, n.547).
Art.2
I datori di lavoro devono denunciare all'ufficio dell'ispettorato
del lavoro competente per territorio, le installazioni
ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche di
cui al punto 1) dell'articolo precedente.
La denuncia deve essere effettuata entro 30 giorni dalla
loro messa in servizio.
Per gli impianti già installati la denuncia deve
essere effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
La denuncia del datore di lavoro ed i verbali delle
verifiche periodiche, effettuate a norma dell'art.1,
devono essere redatti sugli appositi fogli conformi
al modello A allegato al presente decreto e devono
essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato
all'ispettorato del lavoro e l'altro al datore di lavoro.
Art.3
I datori di lavoro, esclusi quelli contemplati dall'art.11
lettera e) del presente decreto, devono denunciare
all'ufficio dell'ispettorato del lavoro competente
per territorio gli impianti di messa a terra di cui
al punto 2) del precedente art.1, che saranno posti
in esercizio successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto, entro 30 giorni dalla data della
loro messa in servizio.
Per gli impianti in servizio la denuncia deve essere
effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Alla denuncia di cui ai comma precedenti deve essere
allegato il verbale delle verifiche di cui all'art.11,
lettera d), del presente decreto.
Per gli stabilimenti, cantieri ed altri luoghi di lavoro
nei quali siano installati più di 20 dispersori
per la presa di terra, ovvero che abbiano superficie
complessiva superiore a mq 50.000, alla denuncia deve
essere allegata una pianta schematica con l'indicazione
degli impianti di messa a terra.
Le denunce ed i verbali della prima verifica affidata
al datore di lavoro, ai sensi dell'art.11, lettera
d), del presente decreto, nonché i verbali delle
verifiche periodiche successive, di competenza dell'ispettorato
del lavoro, devono essere redatti sugli appositi fogli
conformi al modello B, allegato al presente decreto
e devono essere compilati in duplice esemplare di cui
uno destinato all'ispettorato del lavoro e l'altro
al datore di lavoro.
Art.4
I datori di lavoro devono denunciare all'ufficio competente
per territorio dell'ispettorato del lavoro le installazioni
elettriche di cui al punto 3) del precedente art.1.
La denuncia delle installazioni di cui al precedente
comma deve essere effettuata entro 30 giorni dalla
loro messa in servizio. Per quelle in funzione la denuncia
deve essere effettuata entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
La denuncia del datore di lavoro ed i verbali delle
verifiche periodiche effettuate a norma dell'art.1,
devono essere redatti sugli appositi fogli conformi
al modello C, allegato al presente decreto e devono
essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato
all'ispettorato del lavoro e l'altro al datore di lavoro.
Titolo II
SCALE AEREE, PONTI MOBILI SU CARRO, PONTI SOSPESI MUNITI
DI ARGANO ARGANI PER PONTI SOSPESI IDROESTRATTORI ED
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Art.5
Sono affidate all'ente nazionale per la prevenzione
degli infortuni le verifiche periodiche relative a:
a) le scale aeree ad inclinazione variabile;
b) i ponti sviluppati su carro;
c) i ponti sospesi muniti di argano;
d) gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
e) gli idroestrattori a forza centrifuga, quando il
diametro esterno del paniere sia superiore a cm 50;
f) le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di
portata superiore a kg 200, esclusi quelli azionati
a mano e quelli già soggetti a disposizioni
speciali. Sono altresì affidati all'ente nazionale
per la prevenzione degli infortuni i collaudi prescritti
per gli apparecchi e le attrezzature di cui ai punti
a), b), c) e d) del presente articolo.
Art.6
I costruttori di:
- scale aeree ad inclinazione variabile;
- ponti mobili sviluppabili su carro;
- ponti sospesi muniti di argano;
- argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
devono chiederne il collaudo all'ufficio competente
per territorio dell'ente nazionale per la prevenzione
degli infortuni, prima della loro cessione agli utenti
od ai rivenditori.
La richiesta di collaudo, oltre i dati relativi al fabbricante,
deve contenere una descrizione sommaria delle attrezzature
e del loro funzionamento.
Per i suddetti apparecchi e attrezzature in servizio,
i datori di lavoro, utenti degli stessi, devono avanzare
richiesta di collaudo entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto. Per quelli importati
dall'estero la richiesta di collaudo deve essere avanzata
dai datori di lavoro prima della loro messa in servizio.
Art.7
I datori di lavoro, utenti di:
- idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro
esterno del paniere sia superiore a cm 50;
- gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata
superiore a kg 200, esclusi quelli azionati a mano
e quelli già soggetti a speciali disposizioni
di legge; devono farne denuncia all'ufficio competente
per territorio dell'ente nazionale prevenzione infortuni
prima della loro messa in servizio.
La denuncia, oltre alla indicazione del datore di lavoro,
all'attività esercitata, all'ubicazione dello
stabilimento o del cantiere o del luogo di lavoro deve
contenere i dati relativi al tipo ed al numero delle
macchine e degli apparecchi ed alla portata degli apparecchi
di sollevamento.
Per gli idroestrattori, le gru e gli altri apparecchi
di sollevamento in servizio, la denuncia deve essere
presentata dal datore di lavoro entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.8
I verbali di collaudo e di verifica periodica devono
essere redatti su libretti, conformi ai sottoelencati
modelli allegati al presente decreto:
- per le scale aeree ad inclinazione variabile modello
D; per i ponti mobili sviluppabili su carro, modello
E;
- per i ponti sospesi muniti di argano, modello F;
- per gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni,
modello G;
- per gli idroestrattori, modello H;
- per le gru, modello I;
- per gli argani e paranchi, modello L.
Art.9
Per gli apparecchi e le attrezzature di cui all'art.5,
i collaudi e le prime verifiche che siano stati effettuati
dall'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni
in data non anteriore ad un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto, tengono luogo dei collaudi e
delle prime verifiche dal presente titolo.
Art.10
Gli apparecchi, le attrezzature previsti dal presente
titolo, collaudati e verificati, devono portare in
posizione visibile una targa di immatricolazione fornita
dall'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.
Titolo III
Funi e catene degli apparecchi di sollevamento e di
trazione, organi di trazione e di attacco e dispositivi
di sicurezza dei piani inclinati, impianti di messa
a terra nelle officine o cabine elettriche in esercizio
presso aziende produttrici o distributrici di energia
elettrica.
Prima verifica degli impianti di messa a terra
Art.11
Sono affidate ai datori di lavoro, che le esercitano
a mezzo di
personale specializzato dipendente o da essi scelto,
le seguenti verifiche:
a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti
ed apparecchi di sollevamento;
b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti
e degli apparecchi di trazione;
c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco
e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati
con dislivelli superiori a m.25 ed inclinazione sul
piano orizzontale superiore a 10o;
d) verifica degli impianti di terra prima della messa
in servizio, ovvero, per gli impianti di messa a terra
già in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la prima verifica periodica.
Le verifiche predette devono essere effettuate con
le modalità e nei termini fissati dall'art.3
del presente decreto;
e) verifiche periodiche ad intervalli non superiori
a cinque anni, ovvero a due anni nei casi di terra
artificiale, degli impianti di messa a terra relativi
ad officine e cabine elettriche in esercizio presso
aziende produttrici o distributrici di energia elettrica.
Sono altresì sottoposte a verifiche trimestrali
da effettuarsi dai datori di lavoro, a mezzo di personale
specializzato o da essi scelto, le funi di sospensione
dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni.
Art.12
I verbali delle verifiche di cui al precedente articolo
devono essere redatti su libretti o fogli conformi
ai sottoelencati modelli allegati al presente decreto:
- per le funi e catene degli impianti ed apparecchi
di sollevamento, nelle apposite pagine dei libretti
delle verifiche conformi ai modelli I e L a seconda
che si tratti, rispettivamente, di gru o di argani
e paranchi;
- per le funi e catene degli impianti degli apparecchi
di trazione, sui fogli conformi al modello M;
- per gli organi di trazione e di attacco e per i dispositivi
di sicurezza dei piani inclinati, sul libretto delle
verifiche conforme al modello N;
- per le verifiche degli impianti di messa a terra di
cui al precedente articolo lettera d), sui fogli conformi
al modello B;
- per le verifiche degli impianti di messa a terra di
cui al precedente articolo lettera e), sui fogli conformi
al modello O;
- per le funi di sospensione dei ponti sospesi impiegati
nelle costruzioni, nelle apposite pagine del libretto
delle verifiche conforme al modello G.
Titolo IV
Disposizioni comuni ai titoli precedenti
Art.13
Per le operazioni di collaudo e di verifiche i costruttori
e i datori di lavoro devono mettere a disposizione
dei funzionari incaricati dell'ispettorato del lavoro
o dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni,
il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto,
ed i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni
stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
Art.14
Le documentazioni concernenti i collaudi e le verifiche,
nonché le denunce di cui al titolo I del presente
decreto, devono essere tenute presso gli impianti o
le attrezzature corrispondenti ed essere esibite ad
ogni richiesta degli ispettori del lavoro.
Art.15
I verbali di collaudo e di verifica devono essere conservati
almeno per quattro anni; quelli di cui all'art.11,
lettera e), devono essere conservati per almeno 6 anni.
Art.16
I datori di lavoro devono tempestivamente comunicare
all'ufficio competente per territorio dell'ispettorato
del lavoro, per gli impianti e le installazioni contemplate
nel titolo I, ed all'ufficio competente per territorio
dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni,
per gli apparecchi e le attrezzature contemplate nel
titolo II, la cessazione dell'esercizio, le modifiche
sostanziali e il trasferimento o spostamento degli
impianti e delle attrezzature medesime.
Art.17
I collaudi e le verifiche di cui ai precedenti articoli
devono essere effettuati per i diversi tipi di impianti,
installazioni, dispositivi e attrezzature, con le modalità
di ordine tecnico riportate nei modelli allegati al
presente decreto.
Art.18
Sono affidati al personale specializzato dipendente
o scelto dal Ministero della difesa i collaudi e le
verifiche indicati negli artt.1, 5 e 11 del presente
decreto, limitatamente ai lavori che vengono effettuati
direttamente dalla amministrazione militare nei propri
complessi industriali.
Per l'esercizio dei collaudi e delle verifiche di cui
al precedente comma, restano ferme, in quanto compatibili
con l'attribuzione dei compiti, le modalità
e le documentazioni stabilite con il presente decreto.
ELENCO DEI MODELLI ALLEGATI AL DECRETO MINISTERIALE
12-9-1959
- Mod. A: Controllo installazioni e dispositivi contro
le scariche atmosferiche.
- Mod. B: Verifiche impianti messa a terra.
- Mod. C: Verifiche installazioni elettriche in luoghi
pericolosi.
- Mod. D: Collaudi e verifiche scale aeree.
- Mod. E: Collaudi e verifiche ponti sviluppabili.
- Mod. F: Collaudo e verifiche ponti sospesi.
- Mod. G: Collaudi e verifiche argani ponti sospesi.
- Mod. H: Verifiche degli idroestrattori.
- Mod. I: Verifiche periodiche gru.
- Mod. L: Verifiche periodiche argani e paranchi.
- Mod. M: verifica delle funi e delle catene degli impianti
e degli apparecchi di trazione.
- Mod. N: Verifiche degli argani e dei dispositivi dei
piani inclinati.
- Mod. O: Verifiche impianti di messa a terra nelle
officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende
produttrici o distributrici di energia elettrica.
- I modelli sono in distribuzione presso le sedi dell'E.N.P.I.
(c) 1996 Note's