(G.U. 13-11-1948, n.265)
MODIFICAZIONI AGLI ARTT. 54, 55, 56 E 57 DEL REGIO DECRETO 23 MAGGIO 1924, N.827, SUL REGOLAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO, CONCERNENTE L'ACCETTAZIONE DI FIDEJUSSIONI
ARTICOLO UNICO
Agli artt. 54, 55, 56 e 57 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, approvato con Regio decreto 23-5-1924,
n.827, sono sostituiti dai seguenti:
Art.54.
Secondo la qualità e l'importanza dei contratti,
coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato
debbono prestare reale e valida cauzione in numerario
od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore
di borsa.
Può accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.
<<Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti
di credito di diritto pubblico e le banche d'interesse
nazionale, nonché le aziende di credito ordinario
aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non
inferiore a lire 300.000.000 e le casse di risparmio
i monti di credito su pegno di 1a categoria e le banche
popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire
100.000.000>> (Comma così modificato dal
D.P.R.635/56).
Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione
può accettarsi quando il canone annuo non superi
le lire 100.000 e la durata non oltrepassi i sei anni
o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione può
accettarsi quando venga pagato per intiero anticipatamente
il prezzo pattuito.
Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti
senza l'impiego di trazione animale o meccanica che
importano una somma non superiore alle lire 8000 annue,
l'amministrazione può accettare la fidejussione
di persona proba e solvente che firma in solido con
l'accollatario.
In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può
essere accettata una cauzione in beni stabili di prima
ipoteca, sentito in precedenza il parere del consiglio
di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento
e quello della avvocatura dello Stato sulla proprietà
e libertà dei beni da accettare in cauzione.
E' pure fatta facoltà all'amministrazione di
prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione
per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o
ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità
e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art.38.
L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione,
sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione.
Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori
o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando
lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto,
si può dichiarare e tenere per valida la stessa
cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo
quelle speciali guarentigie che l'amministrazione contraente
riconoscesse necessarie.
Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti
ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato.
Art.55.
Qualora nei beni rurali vi siano scorte morte o vive,
deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna
una speciale cauzione, da prestarsi a norma della prima
parte dell'articolo precedente.
Quando il canone di affitto non superi le lire 100.000
e la durata del contratto non oltrepassi i sei anni,
l'amministrazione può accettare una fidejussione
a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente
a guarentigia di tali scorte.
Art.56.
Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite
nei modi stabiliti dalle consuetudini locali.
Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale
od una fidejussione secondo le norme del precedente
art.54; e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria,
deve a questa aggiungersi la cauzione personale o la
fidejussione.
Art.57.
La validità delle cauzioni personali e delle
fidejussioni deve essere riconosciuta e dichiarata
dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'amministrazione.
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