(G.U. 31-3-1956, n.78, supplemento)
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
ATTIVITA' SOGGETTE
Art.1
La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
è regolata dalle norme del presente decreto
e, per gli argomenti non espressamente disciplinati,
da quelle del decreto del Presidente della Repubblica
27-4-1955, n.547.
Le norme del presente decreto si applicano alle attività
che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati, concernono la esecuzione dei
lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e
demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee,
in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno
o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione
forestale e di sterro.
ATTIVITA' ESCLUSE
Art.2
Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto
la materia è regolata o sarà regolata
da appositi provvedimenti:
a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello
Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.
Le norme stesse non si applicano ai lavori in sotterraneo
e nei cassoni ad aria compressa per la parte espressamente
disciplinata alle apposite norme speciali.
SOGGETTI DELLE NORME
Art.3
All'osservanza delle norme del presente decreto sono
tenuti coloro che esercitano le attività indicate
all'art.1 e, per quanto loro spetti e competa, i dirigenti,
i preposti ed i lavoratori in conformità agli
artt.4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica
27-4-1955, n.547.
Capo II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
VIABILITA' NEI CANTIERI
Art.4
Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri
la viabilità delle persone e dei veicoli.
Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento
o di sbancamento devono avere una carreggiata solida,
atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto
di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza
adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.
La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire
un franco di almeno cm.70, oltre la sagoma di ingombro
del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga
limitato ad un solo lato, devono essere realizzate
piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori
a m.20 lungo l'altro lato.
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno
o nella roccia devono essere provvisti di parapetto
nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello
superi i m.2.
Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono
essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti
robusti.
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili
devono essere apposte segnalazioni opportune e devono
essere adottate le disposizioni necessarie per evitare
la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di
lavoro.
LUOGHI DI TRANSITO
Art.5
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale
aeree e simili deve essere impedito con barriere o
protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
FOSSE DELLA CALCE
Art.6
Le fosse della calce devono essere allestite in zona
appartata del cantiere ed essere munite su tutti i
lati di solido parapetto con arresto al piede.
Nei casi in cui per l'ampiezza della fossa si debba
ricorrere all'uso di passerelle, queste devono essere
munite di solidi parapetti con arresto al piede e costruite
in modo da offrire le necessarie garanzie di solidità
e robustezza.
IDONEITA' DELLE OPERE PROVVISIONALI
Art.7
Le opere provvisionali devono essere allestite con buon
materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee
allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza
per la intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi
tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare
quelli non ritenuti più idonei.
SCALE A MANO
Art.8
Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
27-4-1955, n.547.
I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei
montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti
in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle
scale lunghe più di m.4 deve essere applicato
anche un tirante intermedio.
E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di
legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
Durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate.
All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi,
graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni,
in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti,
rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate.
Quando non sia attuabile l'adozione delle misure di
cui al precedente comma, le scale devono essere trattenute
al piede da altra persona.
La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che
i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano
di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un
solo montante, purché fissato con legatura di
reggetta o sistemi equivalenti.
Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei
ponteggi e delle impalcature non devono essere poste
l'una in prosecuzione dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti,
quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte,
devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto.
PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO
Art.9
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del
posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono
impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni
a carattere continuativo si deve costruire un solido
impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di m.3
da terra, a protezione contro la caduta di materiali.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra
deve essere delimitato con barriera per impedire la
permanenza ed il transito sotto i carichi.
Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge,
come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi
o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci
mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente
addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano
in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i
lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione
di muratura comune.
CINTURE DI SICUREZZA
Art.10
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui
ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione
e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi
di caduta dall'alto o entro cavità, quando non
sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti,
gli operai addetti devono far uso di idonea cintura
di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.
La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente
o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente
tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura
devono avere sezioni tale da resistere alle sollecitazioni
derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore.
La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale
da limitare la caduta a non oltre m.1,50.
Nei lavori su pali l'operaio deve essere munito di ramponi
e di cinture di sicurezza.
LAVORI IN PROSSIMITA' DI LINEE ELETTRICHE
Art.11
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità
di linee elettriche aeree a distanza minore di m.5
dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa
segnalazione all'esercente le linee elettriche, non
si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata
protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi
avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
Capo III
SCAVI E FONDAZIONI
PLATEAMENTO E SBANCAMENTO
Art.12
Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza
l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle
fronti di attacco devono avere una inclinazione o un
tracciato tali, in relazione alla natura del terreno,
da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza
di m.1,50, è vietato il sistema di escavo manuale
per scalzamento alla base e conseguente franamento
della parete. Quando per la particolare natura del
terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di
gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere
frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura
o al consolidamento del terreno.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere
vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell' addetto all'escavatore, quando
questo non sia munito di cabina metallica, deve essere
protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere
fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della
parete di attacco e, in quanto necessario in relazione
all'altezza dell'escavo o alle condizioni di accessibilità
del ciglio della platea superiore, la zona superiore
di pericolo deve essere almeno delimitata mediante
opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello
escavo.
POZZI, SCAVI E CUNICOLI
Art.13
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più
di m.1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilità, anche in
relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere,
man mano che procede lo scavo, all' applicazione delle
necessarie armature di sostegno.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere
dai bordi degli scavi di almeno cm.30.
Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia
che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi
idonee armature per evitare franamenti della vòlta
e delle pareti. Dette armature devono essere applicate
man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro
rimozione può essere effettuata in relazione
al progredire del rivestimento in muratura.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate
nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi
scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni
possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
Nella infissione di pali di fondazione devono essere
adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti
del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine,
con pericolo per i lavoratori.
Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre m.3
deve essere disposto, a protezione degli operai addetti
allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato,
un robusto impalcato con apertura per il passaggio
della benna.
DEPOSITO DI MATERIALI IN PROSSIMITA' DEGLI SCAVI
Art.14
E' vietato costituire depositi di materiali presso il
ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari
per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature.
PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI
Art.15
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli,
camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee
misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di
gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi,
specie in rapporto alla natura geologica del terreno
o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie,
stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti
e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione
di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di
gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità
dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una
efficiente aereazione ed una completa bonifica, i lavoratori
devono essere provvisti di apparecchi respiratori,
ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle
passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio,
le quali devono essere tenute all' esterno dal personale
addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in
continuo collegamento con gli operai all'interno ed
essere in grado di sollevare prontamente all'esterno
il lavoratore colpito dai gas.
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in
luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la
natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi
o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e
sempreché sia assicurata una efficace e continua
aereazione.
Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili
o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente
mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi,
anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni
di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di
corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili
di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare
il gas.
Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma
del presente articolo i lavoratori devono essere abbinati
nell'esecuzione dei lavori.
Capo IV
PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI
Art.16
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore
ai m.2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo
dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi
o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni
atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e
di cose.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISIONALI
Art.17
Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali
devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza
di un preposto ai lavori.
DEPOSITO DI MATERIALI SULLE IMPALCATURE
Art.18
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere
è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre
inferiore a quello che è consentito dal grado
di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai
materiali deve consentire i movimenti e le manovre
necessarie per l'andamento del lavoro.
COLLEGAMENTI DELLE IMPALCATURE
Art.19
L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti
dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura
con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure
a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite
legature fatte con funi di fibra tessile.
DISPOSIZIONE DEI MONTANTI
Art.20
I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati,
i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati
di almeno m.1; devono altresì essere verticali
o leggermente inclinati verso la costruzione.
Per impalcature fino a m.8 di altezza sono ammessi montanti
singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza
superiore, soltanto per gli ultimi m.7 i montanti possono
essere ad elementi singoli.
Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato
alla base di appoggio o di infissione in modo che sia
impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
L'altezza dei montanti deve superare di almeno m.1,20
l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere
superiore a m.3,60; può essere consentita una
maggiore distanza quando ciò sia richiesto da
evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché,
in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da
un progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato
dai relativi calcoli di stabilità.
Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla
costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani
di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione
di ancoraggio a rombo.
CORRENTI
Art.21
I correnti devono essere disposti a distanze verticali
consecutive non superiori a m.2.
Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati
ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti
stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce
(reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento può
essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno
doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono
consentite legature con funi di fibra tessile.
Le estremità dei correnti consecutivi di uno
stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni
devono avvenire in corrispondenza dei montanti.
TRAVERSI
Art.22
I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere
montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.
Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila
di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare
sulla muratura per non meno di cm.15 e l'altro deve
essere assicurato al corrente.
La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere
superiore a m.1,20.
INTAVOLATI
Art.23
Le tavole costituenti il piano di calpestìo di
ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio
devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse,
spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni
caso non minore di cm.4, e larghezza non minore di
cm.20.
Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che
riducano più del dieci per cento la sezione
di resistenza. Le tavole non devono presentare parti
a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi;
le loro estremità devono essere sovrapposte,
in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno
di cm.40.
Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti
e ben accostate tra loro e all' opera in costruzione;
è tuttavia consentito un distacco dalla muratura
non superiore a cm.20 soltanto per la esecuzione di
lavori in finitura.
Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
PARAPETTI
Art.24
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le
andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di
m.2, devono essere provvisti su tutti i lati verso
il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più
correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore
sia posto a non meno di m.1 dal piano di calpestìo,
e di tavola fermapiede alta non meno di cm.20, messa
di costa e aderente al tavolato.
Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una
luce, in senso verticale, maggiore di cm.60.
Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti.
PONTI A SBALZO
Art.25
Nei casi in cui particolari esigenze non permettono
l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti
ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda
a rigorosi criteri tecnici e ne garantisca la solidità
e la stabilità.
In ogni caso per il ponte a sbalzo devono essere osservate
le seguenti norme:
1) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto
contatto, senza interstizi che lascino passare materiali
minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno;
quest'ultimo può essere limitato al solo ponte
inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;
2) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore
di m.1,20;
3) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere
solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio,
ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non
è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio
dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere
altrimenti;
4) i traversi devono poggiare su strutture e materiali
resistenti;
5) le parti interne dei traversi devono essere collegate
rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di
cui uno applicato contro il lato interno del muro o
dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi
in modo da impedire qualsiasi spostamento.
MENSOLE METALLICHE
Art.26
Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di
mensole metalliche, purché gli elementi fissi
portanti siano applicati alla costruzione con bulloni
passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi
su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi
che offrano piena garanzia di resistenza.
SOTTOPONTI
Art.27
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte
di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non
superiore a m.2,50 (come da art.2 del D.M. 6-10-1988,
n.451, al presente comma 1 è ammessa deroga
a condizione che il piano di calpestio sia costituito
da elementi metallici, oppure che la distanza tra i
traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in
legname non sia superiore a cm.60, in ogni caso l'appoggio
degli impalcati in legno deve avvenire su almeno tre
traversi metallici).
La costruzione del sottoponte può essere omessa
per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando
vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione
di durata non superiore a cinque giorni.
IMPALCATURE NELLE COSTRUZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Art.28
Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato
cementizio, quando non si provveda alla costruzione
da terra di una normale impalcatura con montanti, prima
di iniziare la erezione delle casseformi per il getto
dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in
corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte
di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno
m.1,20.
Le armature di sostegno del cassero per il getto della
successiva soletta o della trave perimetrale, non devono
essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più
di cm.40 per l'affrancamento della sponda esterna del
cassero medesimo.
Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte
a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.
In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento
deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura
del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana)
a protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
Tale protezione può essere sostituita con una
chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio,
qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o
con la segregazione dell'area sottostante.
ANDATOIE E PASSERELLE
Art.29
Le andatoie devono avere larghezza non minore di m.0,60,
quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori,
e di m.1,20, se destinate al trasporto di materiali.
La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per
cento.
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli
di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle
andatoie devono essere fissati listelli trasversali
a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso
il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede.
Capo V
PONTEGGI METALLICI FISSI
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'IMPIEGO
Art.30
La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture
portanti sono costituite totalmente o parzialmente
da elementi metallici sono disciplinati dalle norme
del presente capo.
Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante
deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale l'autorizzazione all'impiego, corredando la
domanda di una relazione nella quale devono essere
specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti
il consiglio nazionale delle ricerche e la commissione
consultiva prevista dell'art.393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27-4-1955, n.547.
Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi
rilasciare dal fabbricante copia conforme della autorizzazione
di cui ai commi precedenti e delle istruzioni e schemi
elencati ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo seguente.
RELAZIONE TECNICA
Art.31
La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:
1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio,
loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema
dell'insieme;
2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati
e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli
materiali;
3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati
sottoposti i vari elementi;
4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di
impiego;
5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
6) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio
del ponteggio;
7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi
ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e
di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste
l' obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
PROGETTO
Art.32
I ponteggi metallici di altezza superiore a m.20 e le
altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici,
o di notevole importanza e complessità in rapporto
alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere
eretti in base ad un progetto comprendente:
1) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate
nell'autorizzazione ministeriale;
2) disegno esecutivo.
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere
o architetto abilitato a norma di legge all' esercizio
della professione, deve risultare quanto occorre per
definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle
sollecitazioni e dell'esecuzione.
Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art.30
e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono
essere tenute ed esibite, a richiesta degli ispettori
del lavoro, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi
e le opere provvisionali di cui al comma 1.
DISEGNO
Art.33
Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici
deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli ispettori
del lavoro, copia dell'attestazione di conformità
di cui all'ultimo comma dell'art.30 e copia del disegno
esecutivo, dalle quali risultino:
1) l'indicazione del tipo di ponteggio usato;
2) generalità e firma del progettista, salvo
i casi di cui al n.7 dell'art.31;
3) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi
del n.7 dell'art.31, invece delle indicazioni di cui
al precedente n.2, sono sufficienti le generalità
e la firma del responsabile del cantiere.
Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere
subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito
dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo
del calcolo.
NOME DEL FABBRICANTE
Art.34
Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti,
basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione,
il nome o il marchio del fabbricante.
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA
Art.35
Gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono
avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'art.30.
Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in
tubi senza saldatura con superficie terminale ad angolo
retto con l'asse dell'asta.
L'estremità inferiore del montante deve essere
sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie
piana, di area non minore di 18 volte l'area del poligono
circoscritto alla sezione del montante stesso e di
spessore tale da resistere senza deformazioni al carico.
La piastra deve avere un dispositivo di collegamento
col montante atto a centrare il carico su di essa e
tale da non produrre momenti flettenti sul montante.
I ponteggi devono essere controventati opportunamente
sia in senso longitudinale che trasversale; ogni controvento
deve resistere a trazione e a compressione.
I giunti metallici devono avere caratteristiche di resistenza
non minori di quelle delle aste collegate e sempre
in relazione agli sforzi a cui sono sotto posti; ad
elementi non verniciati, essi devono assicurare resistenza
allo scorrimento con largo margine di sicurezza.
A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a
contatto dalla parte del bullone. Le parti costituenti
il giunto di collegamento devono essere riunite fra
di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare
l'accidentale distacco di qualcuna di esse.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Art.36
Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici
deve essere adibito personale pratico e fornito di
attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.
I montanti di una stessa fila devono essere posti a
distanza non superiore a m.1,80 da asse ad asse (come
da art.3 D.M. 6-10-1988, n.451, è ammessa deroga
alla distanza tra i montanti, se dimostrato da apposito
calcolo che sono garantite identiche condizioni di
sicurezza).
Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo
i giunti devono essere collocati strettamente l'uno
vicino all'altro.
Per ogni piano di ponte devono essere applicati due
correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il
ponteggio venga montato conformemente al progetto e
a regola d'arte.
MANUTENZIONE E REVISIONE
Art.37
Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici
o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità
dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della
efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando
l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi
inefficienti.
I vari elementi metallici devono essere difesi dagli
agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura
o protezioni equivalenti.
NORME PARTICOLARI AI PONTI METALLICI
Art.38
Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere
fissate in modo che non possano scivolare sui traversi
metallici.
E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici
del ponte.
E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni relative ai ponteggi in legno.
Capo VI
PONTEGGI MOVIBILI
PONTI SOSPESI E LORO CARATTERISTICHE
Art.39
Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione
ed un argano di manovra per ciascuna estremità,
non devono gravare sovraccarichi, compreso il peso
dei lavoratori, superiori a kg 100 per metro lineare
di sviluppo. Essi non devono avere larghezza superiore
a m.1.
Detti ponti, sui quali non è consentita la contemporanea
presenza di più di due persone, devono essere
usati soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzione,
o altri lavori di limitata entità.
I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione
per ogni unità (ponte singolo) e quattro argani
di manovra non devono avere larghezza maggiore di m.1,50.
Detti ponti possono essere collegati e formare ponti
continui purché le unità di ponte siano
allo stesso livello.
Su ciascuna unità di ponti pesanti non è
consentita la contemporanea presenza di persone in
numero superiore a quello indicato nelle targhette
prescritte dal successivo art.42.
Gli argani di ogni unità di ponte devono essere
dello stesso tipo e della stessa portata.
IMPALCATURA DEI PONTI SOSPESI
Art.40
L'unità di ponte deve essere costituita da due
telai metallici, che sono collegati da correnti sostenenti
i traversi, sui quali viene fissato il tavolame.
I due telai devono essere montati con distanza di non
più di m.3; i correnti devono avere un franco
a sbalzo, oltre ciascun telaio, di cm.50 e devono essere
muniti di sicuro sistema di trattenuta contro il pericolo
di sfilamento dai telai.
Il piano di calpestìo deve essere costituito
da tavole di spessore non inferiore a cm.4, bene accostate
fra loro ed assicurate contro eventuali spostamenti.
Il legname impiegato nel ponte deve essere a fibre
longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.
Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi
metallici di resistenza non minore.
Il collegamento di più unità di ponti
pesanti deve essere effettuato rendendo direttamente
connesse fra di loro le unità contigue, senza
inserzione di passerelle tra l'una e l'altra.
I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati
con rondelle elastiche e con controdadi.
PARAPETTI
Art.41
Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere
munito di normali parapetti e tavola fermapiede. Il
corrente superiore del parapetto esterno dei ponti
leggeri deve essere formato con tubo di ferro di cm.4
di diametro; gli altri correnti possono essere di legno;
le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede
ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore
non devono essere maggiori di cm.30.
Gli elementi costituenti il parapetto devono essere
assicurati solidamente alla parte interna dei ritti
estremi del ponte in corrispondenza degli argani.
I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel
lato prospiciente la costruzione. Sull'intavolato dei
ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente
la costruzione e privo di parapetto una sponda di arresto
al piede di altezza non inferiore a cm.5.
ARGANI
Art.42
Gli argani devono essere rigidamente connessi con i
telai di sospensione. Essi devono essere a discesa
autofrenante e forniti di dispositivo di arresto.
Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di
acciaio ed avere le flange laterali di diametro tale
da lasciare, a fune completamente avvolta, un franco
pari a 2 diametri della fune.
Il diametro del tamburo deve essere non inferiore a
12 volte il diametro della fune.
Le parti dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche,
devono avere un grado di sicurezza non minore di otto.
Su ciascun argano deve essere fissata in posizione visibile
una targhetta metallica indicante il carico massimo
utile ed il numero delle persone ammissibili riferite
all'argano stesso. La targhetta deve anche indicare
la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il numero
di matricola.
FUNI
Art.43
Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con
fili di acciaio al crogiolo, con un carico di rottura
non minore di 120 e non maggiore di 160 chilogrammi
per millimetro quadrato e devono essere calcolate per
un coefficiente di sicurezza non minore di 10.
Le funi ed i fili elementari devono essere protetti
contro gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassatura.
L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto
con piombatura a bicchiere o in altro modo che offra
eguale garanzia contro lo sfilamento.
L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto
mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello
con impalmatura o con non meno di tre morsetti a bulloni;
nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia
per ripartire la pressione sul gancio o anello di sospensione.
TRAVI DI SOSTEGNO
Art.44
Le travi di sostegno devono essere in profilati di acciaio
e calcolate, per ogni specifica installazione, con
un coefficiente di sicurezza non minore di 6.
Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture
e materiali resistenti, devono avere un prolungamento
verso l'interno dell'edificio non minore del doppio
della sporgenza libera e devono essere saldamente ancorate
ad elementi di resistenza accertata, provvedendosi
ad una sufficiente distribuzione degli sforzi e ad
impedire qualsiasi spostamento. Non è ammesso
l'ancoraggio con pesi.
Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave
di sostegno devono avere un coefficiente di sicurezza
non inferiore a 6 ed essere assicurati contro lo scivolamento
lungo la trave stessa verso l'esterno.
ACCESSO AI PONTI SOSPESI
Art.45
L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda
delle varie condizioni di impiego, da punti e con mezzi
tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra.
Nel caso di ponti pesanti ad unità collegate,
si può fare uso di scale a mano, sempre che
sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte e della
scala.
STABILITA' DEI PONTI
Art.46
Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi. devono essere
ancorati a parti stabili della costruzione.
La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete
della costruzione non deve superare cm.10.
Ove per esigenze della costruzione tale distanza non
possa essere rispettata, i vuoti risultanti devono
essere protetti fino alla distanza massima prevista
dal comma precedente.
I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso
come apparecchi di sollevamento e su di essi non devono
essere installati apparecchi del genere.
Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di
sospensione ai ponti stessi deve essere situato ad
altezza non inferiore a m.1,50 dal piano di calpestìo.
MANOVRA DEI PONTI
Art.47
Prima di procedere al sollevamento o all'abbassamento
del ponte, deve essere accertato che non esistano ostacoli
al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.
Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte
sul tamburo almeno due spire di fune.
La manovra deve essere simultanea sui due argani nei
ponti leggeri; nei ponti pesanti la manovra deve essere
simultanea sui due argani di una estremità dell'unità
di ponte, procedendo per le coppie di argani successive
con spostamenti che non determinano sull'impalcato
pendenze superiori al 10 per cento.
LAVORATORI AMMESSI SUI PONTI SOSPESI
Art.48
I lavoratori che operano sui ponti sospesi devono essere
edotti delle modalità delle manovre.
E' vietato adibire al lavoro sui ponti sospesi i minori
di anni 18 e le donne.
MANUTENZIONE
Art.49
La manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione
delle funi e degli argani devono essere costantemente
curate.
Le funi non devono essere più usate quando su
un tratto di fune lungo quattro volte il passo dell'elica
del filo elementare nel trefolo il numero dei fili
rotti apparenti sia superiore al 10 per cento dei fili
costituenti la fune.
LIBRETTO DI IMMATRICOLAZIONE
Art.50
Gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati
prima dell'impiego e sottoposti a verifiche biennali.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva di cui all'art.393
del decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955,
n.547, saranno stabilite le modalità del collaudo
e delle verifiche periodiche ed il modello del libretto
di immatricolazione per le relative registrazioni.
PONTI SU CAVALLETTI
Art.51
I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti
di normale parapetto, possono essere usati solo per
lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici;
essi non devono avere altezza superiore a m.2 e non
devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi
esterni.
I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante
tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre
su pavimento solido e ben livellato.
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può
essere di m.3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm.30 x 5 e lunghe m.4. Quando si usino
tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono
poggiare su tre cavalletti.
La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore
a cm.90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare
bene accostate fra loro ed a non presentare parti in
isbalzo superiori a cm.20, devono essere fissate ai
cavalletti di appoggio.
E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti
e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
PONTI SU RUOTE A TORRE E SVILUPPABILI A FORBICE
Art.52
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da
resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi
ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti
durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo
che non possano essere ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato;
il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente
ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente
bloccate con cunei dalle due parti.
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione
almeno ogni due piani. La verticalità dei ponti
su ruote deve essere controllata con livello o con
pendolino.
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente
per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte
di sovrastrutture.
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee
elettriche di contatto, non devono essere spostati
quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.
SCALE AEREE SU CARRO
Art.53
Il carro della scala aerea deve essere sistemato su
base non cedevole, orizzontale, ed in modo che il piano
di simmetria della scala sia verticale e controllabile
mediante pendolino applicato sul lato posteriore del
carro stesso.
Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze
minori di 60o né maggiori di 80o sull'orizzontale;
la pendenza deve essere controllata mediante dispositivo
a pendolo annesso al primo tratto della scala.
I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono
la volata, devono portare un numero progressivo nell'ordine
di montaggio.
Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere
applicate robuste calzatoie doppie per ogni ruota,
sagomate e collegate con catenelle o tiranti.
MANOVRE DELLE SCALE AEREE
Art.54
Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto
deve essere eseguita a scala scarica.
Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti;
il lavoratore ed eventuali carichi in ogni caso non
superiori a kg 20 a pieno sviluppo della scala, devono
gravare sulla linea mediana della stessa.
Nei verbali di collaudo di cui agli artt. 25 e 339 del
decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955,
n.547, deve essere indicato il numero massimo di persone
che possono contemporaneamente salire sulla scala.
Tale numero non deve essere in alcun caso superato.
E' vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora
in cima alla scala, la quale non deve poggiare con
la estremità superiore a strutture fisse.
Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimità
di linee elettriche, si deve evitare ogni possibilità
di contatto, abbassando opportunamente la volata della
scala.
Capo VII
TRASPORTO DEI MATERIALI
CASTELLI PER ELEVATORI
Art.55
I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le
operazioni di sollevamento e discesa dei materiali
mediante elevatori, devono avere i montanti controventati
per ogni due piani di ponteggio.
I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento
devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e
del carico massimo da sollevare, da più elementi
collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti
sui corrispondenti elementi sottostanti.
I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad
ogni piano di ponteggio.
IMPALCATI E PARAPETTI DEI CASTELLI
Art.56
Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente
ampi e muniti sui lati verso il vuoto, di parapetto
e tavola fermapiede normali
Per il passaggio della benna o del secchione può
essere lasciato un varco purché in corrispondenza
di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di
cm.30. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario
e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali,
dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve
essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.
Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza
di m.1,20 e nel senso normale all'apertura, devono
essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno
cm.20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.
Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati
con tavoloni di spessore non inferiore a cm.5 che devono
poggiare su traversi aventi sezione ed interesse dimensionati
in relazione al carico massimo previsto per ciascuno
dei ripiani medesimi.
MONTAGGIO DEGLI ELEVATORI
Art.57
I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi
di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi,
devono essere rafforzati e controventati in modo da
ottenere una solidità adeguata alle maggiori
sollecitazioni a cui sono sottoposti.
Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati
direttamente gli elevatori, devono essere di numero
ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di
due.
I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente
gli argani degli elevatori devono essere assicurati
ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti
di dado e controdado: analogamente deve essere provveduto
per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei
montanti quando gli argani sono installati a terra.
Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente
ancorati, devono essere disposti in modo che la fune
si svolga dalla parte inferiore del tamburo. Il manovratore
degli argani "a bandiera" fissati a montanti
di impalcature, quando non possano essere applicati
parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra,
deve indossare la cintura di sicurezza.
La protezione di cui al comma 3 dell'articolo precedente
deve essere applicata anche per il lavoratore addetto
al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.
ARGANI - SALITA E DISCESA DEI CARICHI
Art.58
Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi
di extra corsa superiore; è vietata la manovra
degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti
di ogni genere.
Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze
superiori a m.5 devono essere muniti di dispositivo
che impedisca la libera discesa del carico.
Le funi e le catene degli argani a motore devono essere
calcolate per un carico di sicurezza non minore di
8.
Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di
altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente
a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse
le piattaforme semplici e le imbracature.
SOLLEVAMENTO DI MATERIALI DAGLI SCAVI
Art.59
Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore
per gli scavi in genere, devono poggiare su solida
ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e
tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.
Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri
per lo scavo di pozzi o di cavi a sezione ristretta
(arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia,
devono avere per base un solido telaio in travi di
legno, con piattaforme per i lavoratori e fiancate
di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente
irrigidite e controventate.
In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati
in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono
essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti
o caduta di materiali.
TRASPORTI CON VAGONETTI SU GUIDE
Art.60
Il binario di corsa dei vagonetti deve essere posato
su terreno o altro piano resistente e mantenuto in
buono stato per tutta la durata dei lavori.
Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle
traversine; le piattaforme girevoli devono essere provviste
di dispositivo di blocco.
I binari debbono essere posati in modo da lasciare un
franco libero di almeno cm.70 oltre la sagoma di ingombro
dei veicoli.
Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei
veicoli devono lasciare un uguale franco, avere il
piano di posa dei binari costituito da tavole accostate
ed essere provviste di normali parapetti nonché
di tavole fermapiede.
Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco
sia limitato ad un sol lato, devono essere realizzate
delle piazzole di rifugio ad opportuni intervalli lungo
l'altro lato.
Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti
spinti a mano.
PENDENZA DEI BINARI
Art.61
E' fatto divieto di disporre in pendenza il binario
adducente alle discariche delle materie scavate o demolite.
Quando per esigenti esigenze tecniche o per condizioni
topografiche non sia possibile evitare la posa del
binario in pendenza, l'ultimo tratto deve essere in
contropendenza.
Alle estremità del binario deve essere disposto
un arresto di sicuro affidamento per la trattenuta
del vagonetto.
TRANSITO E ATTRAVERSAMENTO SUI PIANI INCLINATI
Art.62
E' vietato il transito lungo i tratti di binario in
pendenza quando i vagonetti sono in movimento. Tale
divieto deve essere espresso mediante avvisi posti
alle due estremità del percorso in pendenza.
Quando si rendesse necessario un attraversamento, davanti
a ciascuno sbocco e parallelamente alle rotaie si devono
applicare barriere, con la parte centrale mobile, di
lunghezza pari almeno a tre volte la larghezza dell'attraversamento.
Capo VIII
COSTRUZIONI EDILIZIE
STRUTTURE SPECIALI
Art.63
Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni
di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere
adottate precauzioni per impedire la caduta, ponendo
armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la
stabilità dell'opera sia completamente assicurata.
COSTRUZIONI DI ARCHI, VOLTE E SIMILI
Art.64
Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti,
quali archi, vòlte, architravi, piattabande,
solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal
muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere,
devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni
fase del lavoro, la necessaria solidità e con
modalità tali da consentire, a getto o costruzione
ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
Le armature provvisorie per grandi opere, come centine
per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili,
che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono
essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere
o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui
al comma precedente, devono essere esibiti sul posto
di lavoro a richiesta degli ispettori del lavoro.
POSA DELLE ARMATURE E DELLE CENTINE
Art.65
Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno
delle opere di cui all'articolo precedente, è
fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno
o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare,
in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse
o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo
a possibili degradazioni per presenza d'acqua.
RESISTENZA DELLE ARMATURE
Art.66
Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il
peso delle strutture, anche quello delle persone e
dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni
dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante
l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta
del vento e dell'acqua.
Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno
deve essere opportunamente distribuito.
DISARMO DELLE ARMATURE
Art.67
Il disarmo delle armature provvisorie di cui al secondo
comma dell'art.64 deve essere effettuato con cautela
da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del
capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori
ne abbia data l'autorizzazione.
E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura
di sostegno quando sulle strutture insistano carichi
accidentali e temporanei.
Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo
devono essere adottate le misure precauzionali previste
dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio.
DIFESA DELLE APERTURE
Art.68
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di
lavoro devono essere circondate da normale parapetto
e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte
con tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestìo dei
ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di
materiali o di persone, un lato del parapetto può
essere costituito da una barriera mobile non asportabile,
che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario
al passaggio.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che
abbiano una profondità superiore a m.0,50 devono
essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede
oppure essere convenientemente sbarrate in modo da
impedire la caduta di persone.
SCALE IN MURATURA
Art.69
Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in
costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere,
devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede,
fissati rigidamente a strutture resistenti.
Il vano-scale deve essere coperto con una robusta impalcatura
posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa
delle persone transitanti al piano terreno contro la
caduta dei materiali.
Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti
di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi
il transito, devono essere fissati intavolati larghi
almeno cm.60, sui quali devono essere applicati trasversalmente
listelli di legno posti a distanza non superiore a
cm.40.
LAVORI SPECIALI
Art.70
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari,
tetti, coperture simili, deve essere accertato che
questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere
il peso degli operai e dei materiali di impiego.
Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere
adottati i necessari apprestamenti atti a garantire
la incolumità delle persone addette, disponendo
a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi
e facendo uso di cinture di sicurezza.
Capo IX
DEMOLIZIONI
RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE
Art.71
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è
fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni
di conservazione e di stabilità delle varie
strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere
eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento
necessarie ad evitare che, durante la demolizione,
si verifichino crolli in tempestivi.
ORDINE DELLE DEMOLIZIONI
Art.72
I lavori di demolizione devono procedere con cautela
e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità
delle strutture portanti o di collegamento e di quelle
eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro
preventivo puntellamento.
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti
ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma
il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal
dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve
essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.
MISURE DI SICUREZZA
Art.73
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi
di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
Gli obblighi di cui ai comma precedenti non sussistono
quando trattasi di muri di altezza inferiore ai m.5;
in tali casi e per altezze da m.2 a 5 si deve fare
uso di cinture di sicurezza.
CONVOGLIAMENTO DEL MATERIALE DI DEMOLIZIONE
Art.74
Il materiale di demolizione non deve essere gettato
dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato
in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve
risultare ad altezza maggiore di m.2 dal livello del
piano di raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che
ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali
raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
L'imboccattura superiore del canale deve essere sistemata
in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti,
il materiale di demolizione deve essere calato a terra
con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a
ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta.
SBARRAMENTO DELLA ZONA DI DEMOLIZIONE
Art.75
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata
la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa
con appositi sbarramenti.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento
ed il trasporto del materiale accumulato deve essere
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico
dall'alto.
DEMOLIZIONE PER ROVESCIAMENTO
Art.76
Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali
e locali, la demolizione di parti di strutture aventi
altezza sul terreno non superiore a m.5 può
essere effettuata mediante rovesciamento per trazione
o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo
graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto
su elementi di struttura opportunamente isolati dal
resto del fabbricato in demolizione in modo da non
determinare crolli intempestivi o non previsti di altre
parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie
per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza
non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro
o della struttura da abbattere e allontanamento degli
operai dalla zona interessata.
Si può procedere allo scalzamento dell'opera
da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando
essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva
rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza
a mezzo di funi.
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato
con martinetti solo per opere di altezza non superiore
a m.3, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro
il ritorno degli elementi smossi.
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento
del terreno in seguito alla caduta delle strutture
o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni
agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi
ai lavoratori addettivi.
Artt. 77-81
(Si omettono perché inerenti norme penali e disposizioni
finali).
(c) 1996 Note's