(G.U. 30-4-1956, n.105, supplemento)
NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO INTEGRATIVE DI QUELLE GENERALI EMANATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955, N.547
(Stralcio, si riportano solo gli articoli di interesse tecnico)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo unico
FUNZIONE INTEGRATIVA DELLE NORME
Art.1
Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute
nel presente decreto sono integrative di quelle generali
emanate con il decreto del Presidente della Repubblica
27-4-1955, n.547.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.2
Sono soggette alle norme del presente decreto le attività
previste dall'art.1 del decreto del Presidente della
Repubblica 27-4-1955, n.547 con le esclusioni previste
dal successivo art.2.
Alle norme suddette sono soggetti i datori di lavoro,
i dirigenti, i preposti ed i lavoratori, nonché
i costruttori ed i commercianti indicati rispettivamente
negli artt. 4, 5 e 6 e nell'art.7 del decreto del Presidente
della Repubblica 27-4-1955, n.547.
APPLICAZIONE DELLE NORME
Art.3
Anche per le norme del presente decreto si applicano
le disposizioni contenute nei capi I, II e IV del titolo
XII del decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955,
n.547.
Titolo II
PRODUZIONE ED IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.4
Le imprese che provvedono alla fabbricazione, alla manipolazione,
al recupero, alla conservazione, alla distribuzione,
al trasporto o alla utilizzazione di esplosivi devono
applicare le norme del presente titolo.
Restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio
decreto 18-6-1931, n.773, e quelle del relativo regolamento
di esecuzione, approvato con Regio decreto 6-5-1940,
n.635, e successive modificazioni.
ETA' MINIMA DEI LAVORATORI
Art.5
Ai lavori indicati nel comma 1 dell'art.4, non possono
essere adibiti i minori di anni 18.
Artt.6-19
(Si omettono perché inerenti la produzione degli
esplosivi).
CAPO III
IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
SCELTA DEGLI ESPLOSIVI
Art.20
La scelta degli esplosivi per il loro impiego deve essere
fatta tenendo presente la rispondenza del tipo di esplosivo
alla natura dei lavori da eseguire.
ISTRUZIONI SULL'USO DEGLI ESPLOSIVI
Art.21
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori addetti
alla custodia, manipolazione ed uso degli esplosivi,
istruzioni scritte sulla loro conservazione e sulle
cautele particolari da adottare nell'impiego dei vari
tipi usati nel cantiere.
Le principali norme devono essere riportate in cartelli
affissi alle porte dei depositi ed ai posti di confezionamento
delle cariche.
TRASPORTO DEGLI ESPLOSIVI NELL'INTERNO DEI CANTIERI
Art.22
Gli esplosivi devono essere trasportati negli involucri
originali, in cassette chiuse con chiavistelli o in
contenitori idonei, tenendo separati gli esplosivi
dalle micce e dalle capsule detonanti.
Il trasporto a braccia degli esplosivi ai luoghi di
impiego deve essere attuato a mezzo di solide cassette
munite di coperchio chiudibile con chiavistello, distinte
sia nelle dimensioni che nella dicitura per gli esplosivi
e per i detonanti.
Il trasporto degli esplosivi e dei detonanti deve avvenire
in tempi diversi oppure per mezzo di lavoratori diversi,
i quali non possono essere muniti di lampade a fiamma.
Gli esplosivi trasportati su veicoli devono essere contenuti
in imballaggi idonei, stabilmente collocati.
I mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo
da impedire la caduta di scintille o di elementi brucianti
sulle casse o sui recipienti contenenti gli esplosivi.
E' vietato l'impiego di mezzi di trasporto che diano
luogo a produzione di scintille o fiamme, salvo efficaci
protezioni.
DISGELAMENTO E ASCIUGAMENTO DELLE CARTUCCE
Art.23
Il disgelamento degli esplosivi deve essere effettuato
possibilmente di giorno, sotto la direzione di un sorvegliante
ed in posti isolati, a conveniente distanza dai luoghi
dove si eseguono altri lavori.
Il disgelamento degli esplosivi deve essere eseguito
esclusivamente in recipienti riscaldati a bagnomaria,
evitando il contatto dell'acqua con gli esplosivi.
E' vietato operare il disgelamento degli esplosivi esponendoli
al fuoco o alle fiamme oppure collocandoli su fornelli
accesi o riscaldati o portandoli sulla persona.
Le dinamiti congelate non devono essere tagliate, perforate,
divise, radunate, compresse, battute o in altro modo
sollecitate con corpi duri.
DINAMITI ALTERATE
Art.24
Le dinamiti alterate, sciolte o in cartucce, quando
emanano odore acre o vapori rutilanti o si presentano
fortemente trasudate, non devono essere usate ma distrutte
al più presto possibile.
La distruzione deve essere fatta, da lavoratori appositamente
incaricati e sotto la vigilanza di persona competente,
bruciando l'esplosivo per piccole quantità,
disponendolo a strisce o in cartucce aperte ai due
capi messe una di seguito all'altra. L'accensione deve
essere fatta ad uno degli estremi con una miccia a
lenta combustione o di lunghezza sufficiente in modo
che dopo l'accensione della miccia, il lavoratore possa
mettersi al sicuro.
E' vietato l'uso di detonanti.
La distruzione deve essere fatta all'aperto, in luogo
isolato e non pietroso, al quale sia con opportune
segnalazioni interdetto l'avvicinamento di persone.
Essa deve essere eseguita in modo da evitare danni
nel caso che la dinamite, anziché bruciare,
esploda.
DISTRIBUZIONE DEGLI ESPLOSIVI PER L'IMPIEGO
Art.25
La consegna degli esplosivi deve essere effettuata dal
consegnatario ai lavoratori incaricati del ritiro in
misura non eccedente il fabbisogno giornaliero per
i lavori in corso. E' vietata la consegna di esplosivi
avariati, dei quali non si deve far uso nelle mine.
La distribuzione degli esplosivi ritirati deve essere
effettuata immediatamente prima del caricamento delle
mine ed in misura non eccedente il fabbisogno di ogni
singola squadra. E' vietata la consegna di dinamiti
congelate.
La dinamite e gli altri esplosivi congeneri devono essere
consegnati in cartucce, i cui involucri devono essere
integri.
Gli inneschi devono essere consegnati nel numero strettamente
necessario e solamente in appositi contenitori.
L'esplosivo non adoperato deve essere in ogni caso restituito
dai lavoratori alla persona incaricata prima di abbandonare
il lavoro.
INNESCAMENTO DELLE CARTUCCE
ART.26
L'innescamento delle cartucce (preparazione delle smorze)
deve essere eseguito nel seguente modo:
1) l'accoppiamento miccia-detonatore deve essere fatto
a distanza di sicurezza. Per fissare la miccia alla
capsula di innesco si deve far uso esclusivamente di
pinze o tenaglie, le quali non possono essere composte
di elementi di ferro o di acciaio. E' vietato schiacciare
la capsula di innesco con i denti;
2) l'applicazione dei detonatori alle cartucce deve
esser fatta sulla fronte di sparo a misura del loro
impiego e a distanza di sicurezza da quantitativi anche
piccoli di esplosivi.
Le cartucce innescate devono essere di mano in mano
introdotte nei fori da mina, evitando in ogni caso
il loro accumulo.
LICENZA PER IL MESTIERE DEL FOCHINO
Art.27
Le operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento
dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose; devono essere
effettuate esclusivamente da personale munito di speciale
licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della
commissione tecnica provinciale per gli esplosivi,
dal prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti
soggettivi di idoneità da parte del richiedente
all'esercizio del predetto mestiere.
La commissione, di cui al comma precedente, è
integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato
in ingegneria e uno in medicina.
La commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
funzionalità degli arti);
b) della capacità intellettuale e della cultura
generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge
riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da
mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla
prefettura competente, una domanda in carta libera
specificante l'oggetto della richiesta, le generalità
del richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di
lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1o luglio 1958, potranno essere incaricati
delle mansioni indicate nel comma 1 del presente articolo
soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960, i fochini che dimostrano di
aver esercitato il mestiere ininterrottamente da 3
anni, possono ottenere la licenza senza esame.
MICCE
Art.28
Le micce, prima di essere applicate ai detonatori, devono
essere accuratamente esaminate per accertare la loro
integrità. Esse devono essere tagliate in lunghezza
tale che il lavoratore adibito all'accensione abbia
il tempo necessario per mettersi al sicuro.
Nei luoghi umidi si devono usare micce incatramate,
per le mine subacquee o praticate in terreni acquitrinosi
devono essere impiegate micce ad involucro impermeabile.
Periodicamente devono essere controllate la velocità
di combustione della miccia e le caratteristiche del
dardo.
CARICAMENTO DELLE MINE
Art.29
I fori da mina devono essere caricati immediatamente
prima del brillamento.
Durante dette operazioni, sul luogo di impiego devono
essere tenuti soltanto i quantitativi di esplosivo
e di detonatori o di cartucce innescate indispensabili
a garantire la continuità delle operazioni.
Durante le operazioni di caricamento delle mine deve
essere presente soltanto il personale addettovi.
E' vietato annodare le micce fra loro o in matasse o
comunque piegarle con piccoli raggi di curvatura o
sottoporle a trazione, torsione o compressione.
E' vietato utilizzare, per nuove mine, canne o fori
da mina preesistenti.
L'intasamento o borraggio deve essere fatto con materie
prive di granelli o noduli quarzosi, piritosi o metallici.
Le cartucce di esplosivo devono essere spinte nei fori
da mina soltanto mediante bacchette di legno.
Le cartucce a polvere, da adoperare nei luoghi umidi,
devono essere a doppia impermeabilizzazione.
Le cartucce innescate e non utilizzate devono essere
separate dall'innesco.
DETONATORI ELETTRICI
Art.30
I detonatori elettrici che presentano deformazioni,
anomalie o deterioramenti, anche lievi, devono essere
scartati e distrutti.
Il trasporto dei detonatori elettrici deve essere effettuato
con le modalità indicate nell'art.22; le cassette
devono essere suddivise in scomparti, per tenere distinti
i detonatori stessi per numero di ritardo.
In una stessa volata non devono essere impiegati detonatori
provenienti da fabbriche diverse.
ISOLAMENTO E CONTROLLO DEI CIRCUITI ELETTRICI DI BRILLAMENTO
Art.31
I conduttori dei detonatori elettrici non devono essere
sottoposti a sforzi di trazione durante e dopo i collegamenti.
Si deve evitare che parti nude dei conduttori vengano
a contatto con le parti rocciose e si trovino immerse
nell'acqua. Le giunzioni dei conduttori, a mano a mano
che vengono effettuate, devono essere rivestite con
isolante.
Il collegamento finale dei conduttori capilinea al tratto
di circuito principale deve essere eseguito da un solo
operaio, previo allontanamento degli altri lavoratori.
Il collegamento del circuito principale alla fonte di
energia deve costituire l'ultima operazione immediatamente
prima del brillamento.
Il controllo del circuito deve essere effettuato con
apposito ohmmetro; in sotterraneo devono essere sempre
disponibili due ohmmetri, di cui uno di riserva.
Nel caso che, a caricamento completato, venga riscontrata
la non continuità del circuito e l'inconveniente
risieda nel difettoso funzionamento di uno o più
detonatori, non si deve procedere alla loro rimozione
scaricando a mano le relative mine; solo nel caso che
se ne possa togliere facilmente l'intasamento, si può
aggiungere una nuova cartuccia innescata nell'interno
della canna, inserendola nel circuito; ove l'intasamento
non possa essere tolto senza pericolo, i detonatori
difettosi devono essere esclusi dal circuito.
Se a volata partita si accerti che le mine con detonatore
difettoso non sono esplose, si deve procedere come
indicato nell'art.37.
FONTI DI ENERGIA PER IL BRILLAMENTO ELETTRICO
Art.32
Per il brillamento elettrico delle mine è vietato
l'uso della corrente di linea.
Gli esploditori portatili a magnete devono essere muniti
di un dispositivo a chiave asportabile o di altro equivalente,
senza il quale il circuito di accensione non possa
essere inserito. Gli apparecchi esploditori e di controllo
devono essere a tenuta stagna.
Gli esploditori portatili a batteria di pile o di accumulatori
devono essere posti in cassetta chiusa e devono essere
provvisti di uno speciale contatto a ritorno automatico
per realizzare la connessione fra batteria e conduttori
d'accensione con chiave di comando asportabile. La
connessione deve poter avvenire soltanto esercitando
sul contatto una pressione e deve immediatamente interrompersi
automaticamente.
Le chiavi di comando degli esploditori di cui ai commi
2 e 3 devono essere tenute costantemente in custodia
dal lavoratore incaricato dei collegamenti e della
verifica del circuito.
I dispositivi di comando dei contatti e gli eventuali
apparecchi di controllo devono essere contenuti in
custodia a tenuta stagna.
PRECAUZIONI PER IL BRILLAMENTO ELETTRICO
Art.33
E' vietato l'impiego dell'accensione elettrica ogni
qualvolta siano in corso temporali entro un raggio
di km 10 dal posto di brillamento delle mine.
Nel caso che il temporale sopravvenga durante la fase
di caricamento, l'operazione deve essere sospesa ed
i lavoratori devono essere allontanati dal fronte di
lavoro.
E' comunque vietato impiegare il brillamento elettrico
delle mine quando linee elettriche o telefoniche, conduttore
o funi metalliche o binari si estendano a meno di m
30 dal punto in cui il circuito dei reofori degli inneschi
elettrici si connette alla linea di collegamento con
l'esploditore.
SEGNALE DI ACCENSIONE
Art.34
L'accensione delle mine deve essere preannunciata con
segnale di tromba dal capo squadra minatore o da un
lavoratore appositamente incaricato
Esso deve dare tempestivamente ad alta voce l'avvertimento
di ritirarsi per tutti coloro che si trovano nelle
vicinanze.
ACCENSIONE DELLE MINE
Art.35
Le mine devono essere normalmente fatte esplodere nei
periodi di riposo tra una muta e l'altra dei lavoratori
oppure in ore prestabilite, in modo che sia facilmente
facilitata l'adozione delle necessarie cautele.
Detto obbligo si estende anche ai cantieri attigui,
quando in essi sussista pericolo per effetto dell'esplosione.
I dirigenti di questi cantieri devono essere tempestivamente
avvertiti.
Quando sia necessario devono essere prestabiliti posti
nei quali i lavoratori possono mettersi al sicuro.
Nella escavazione dei pozzi si devono stabilire, ove
sia necessario, solidi impalcati di tramezzo e agevoli
scale per il pronto allontanamento dell'operaio accenditore.
TEMPO DI ATTESA DOPO LO SPARO
Art.36
E' vietato accedere al luogo di sparo prima che siano
trascorsi almeno quindici minuti dall'ultimo colpo.
Detto limite può essere ridotto a dieci minuti
quando si tratti di mine in luogo aperto.
Quando sia accertato od esista il dubbio che una o più
mine non siano esplose, non si deve accedere alla fronte
di lavoro prima che siano trascorsi almeno trenta minuti
dall'ultimo colpo.
I tempi suddetti devono essere misurati dal caposquadra
minatore.
Il ritorno dei lavoratori alla fronte di sparo deve
avvenire dopo segnale acustico dato dal caposquadra.
MINE INESPLOSE
Art.37
La mina mancata non deve essere scaricata.
Si può provocarne l'esplosione con una cartuccia
sovrapposta alla prima, soltanto se può essere
tolto facilmente l'intasamento senza far uso di strumenti
di ferro o di acciaio e senza urti con corpi duri.
Quando ciò non sia possibile, si deve praticare
un'altra mina lateralmente a quella inesplosa per procurarne
lo scoppio, non dovendosi lasciare abbandonate mine
cariche inesplose.
Il nuovo foro deve essere praticato in modo da non incontrare
il foro che contiene la carica inesplosa.
MISURE DI SICUREZZA DOPO LO SPARO
Art.38
Trascorsi i tempi di sicurezza indicati nell'art.36,
il caposquadra minatore, con i lavoratori strettamente
necessari, deve provvedere:
a) al disgaggio di sicurezza;
b) all'accurata ispezione della fronte di sparo per
individuare le eventuali mine non esplose;
c) all'accertamento della eventuale esistenza di residui
di esplosivo nei fondelli.
Nel caso di mine inesplose, e ove non sia rintracciabile
la mina gravida sulla fronte e sia perciò presumibile
l'avvenuta asportazione della stessa, si devono ricercarne
attentamente i frammenti nel materiale abbattuto. In
tal caso la rimozione del materiale deve essere effettuata
con cautela.
E' vietato scaricare l'esplosivo di cui sia stata accertata
l'esistenza nei fondelli residui; esso deve essere
fatto esplodere mediante una carica sovrapposta.
I fondelli residui devono essere accuratamente ricercati
e messi in evidenza con appositi segnali indicatori,
affinché siano evitati nella perforazione di
nuovi fori.
I nuovi fori devono essere aperti parallelamente ed
a sufficiente distanza dai fondelli residui.
(c) 1996 Note's