(G.U. 30-4-1956, n.105, supplemento)
NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO
(Stralcio, si riportano solo gli articoli di interesse tecnico)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
ATTIVITA' SOGGETTE
Art.1
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le
attività alle quali sono addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo
art.3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle
regioni, dalle province, dai comuni, da altri enti
pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza,
salve le limitazioni espressamente indicate.
Nei riguardi delle ferrovie dello Stato e di quelle
esercitate da privati in regime di concessione le disposizioni
del presente decreto saranno applicate adattandole
alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.
ATTIVITÀ ESCLUSE
Art.2
Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori
a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili,
nonché all'esercizio delle miniere, delle cave
e delle torbiere.
Sono escluse altresì le imprese industriali e
commerciali gestite direttamente dal titolare con il
solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi
e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art.49.
DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO
Art.3
Agli effetti dell'art.1, per lavoratore subordinato
si intende colui che fuori del proprio domicilio presta
il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione
altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo
di apprendere un mestiere, un'arte od una professione.
Sempre agli effetti dell'art.1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati i soci di società e di enti in genere
cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività
per conto delle società o degli enti stessi.
Capo II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI
E DEI LAVORATORI
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
Art.4
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano,
dirigono o sovraintendono alle attività indicate
all'art.1 devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente
decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici
cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi
di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino
le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi
a loro disposizione.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Art.5
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le
misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli
altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal
datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai
preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi
di protezione suddetti; d) non rimuovere o modificare
detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne
ottenuta l'autorizzazione (come da art.59 del Decreto
Legge 15-8-1991, n.277, questo articolo non ha applicazione
per l'esposizione al piombo, alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto, e per
l'esposizione al rumore).
Titolo II
<<DISPOSIZIONI PARTICOLARI>>
(Titolo modificato dall'art.33, comma 4 del D.Leg.626/94)
Capo I
AMBIENTI DI LAVORO
ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE
Art.6
I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie
dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro
nelle aziende industriali che occupano più di
5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono
lavorazioni indicate
nell'art.33, devono essere i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m.3;
b) cubatura non inferiore a mc.10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve
disporre di una superficie di almeno mq.2.
I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono
lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine
e impianti fissi.
L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal
pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti
o delle vòlte.
Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano,
l'ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale
sanitario, può consentire altezze minime inferiori
a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo
circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali
chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende
industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando
le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute,
a giudizio dell'ispettorato del lavoro, pregiudizievoli
alla salute dei lavoratori occupati.
<<Art.7. PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE E
LUCERNARI DEI LOCALI SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI, BANCHINA
E RAMPE DI CARICO
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità
della lavorazione, è vietato adibire a lavori
continuativi i locali chiusi che non rispondono alle
seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici,
e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto
conto del tipo di impresa e dell'attività fisica
dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio
d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per
ottenere condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze,
cavità o piani inclinati pericolosi, devono
essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano
sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento
deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza
sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso
i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli
di passaggio si mantiene bagnato, se i lavoratori non
sono forniti di idonee calzature impermeabili, il pavimento
deve essere munito in permanenza di palchetti o di
graticolato.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche,
le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta
chiara.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare
le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione,
devono essere chiaramente segnalate e costituite da
materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti
di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in
modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto
con le pareti, né essere feriti qualora esse
vadano in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati
dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti
essi devono essere posizionati in modo da non costituire
un pericolo per i lavoratori .
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi
che consentono la loro pulitura senza rischi per i
lavoratori che effettuano tale lavoro nonché
per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno
ad esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente
resistenti può essere autorizzato soltanto se
sono fornite attrezzature che permettono di eseguire
il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare
in piena sicurezza devono essere muniti dei necessari
dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi
di arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili.
l. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate
alle dimensioni dei carichi trasportabili.
2. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita.
Ove è tecnicamente possibile, le banchine di
carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre
di un'uscita a ciascuna estremità.
3. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale
da evitare che i lavoratori possono cadere>>.
(Così sostituito dall'art.33, D.Leg.626/94,
con decorrenza dal 12/2/95).
LOCALI SOTTERRANEI
Art.8
E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei
o semisotterranei.
In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono
essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei,
quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In
tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla
aereazione, alla illuminazione ed alla protezione contro
l'umidità.
L'ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario,
può consentire l'uso dei locali sotterranei
e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le
quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette
lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e
non espongano i lavoratori a temperature eccessive,
sempreché siano rispettate le altre norme del
presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei,
alla aereazione, alla illuminazione ed alla protezione
contro la umidità.
<<Art.9. AERAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario
far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro
e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori,
essi dispongano di aria salubre in quantità
sufficiente.
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso
deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale
guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo,
quando ciò è necessario per salvaguardare
la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di ventilazione meccanica
o di condizionamento dell'aria, essi devono funzionare
in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti
d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare
un pericolo immediato per la salute dei lavoratori
dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere
eliminato rapidamente>> (Così sostituito
dall'art.33, D.Leg.626/94, con decorrenza dal 12/2/95).
<<Art.10. ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE
DEI LUOGHI DI LAVORO
1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente
luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono
un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare
la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro
e delle vie di circolazione devono essere installati
in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti
un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente
esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione
artificiale, devono disporre di un'illuminazione di
sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone
condizioni di pulizia e di efficienza>> (Così
sostituito dall'art.33, D.Leg.626/94, con decorrenza
dal 12/2/95).
<<Art.11. TEMPERATURA DEI LOCALI
1. La temperature nei locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo
umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei
metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti
ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori
si deve tener conto della influenza che possono esercitare
sopra di essa il grado di umidità ed il movimento
dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per
il personale di sorveglianza, dei servizi igienici,
delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere
conforme alla destinazione specifica di questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono
essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei
luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività
e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura
di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa
dei lavoratori contro le temperature troppo alte o
troppo basse mediante misure tecniche localizzate o
mezzi personali di protezione>> (Così
sostituito dall'art.33, D.Leg.626/94, con decorrenza
dal 12/2/95).
APPARECCHI DI RISCALDAMENTO
Art.12
Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento
dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al
precedente articolo, devono essere muniti di condotti
del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio
sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con
i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi
in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non
sia necessario.
UMIDITA'
Art.13
Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali
nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente
per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto
è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo
la temperatura e l'umidità nei limiti minimi
compatibili con le esigenze tecniche.
<<Art.14 LOCALI DI RIPOSO
l. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente
a causa del tipo di attività, lo richiedono,
i lavoratori devono poter disporre di un locale di
riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al primo comma non si applica
quando il personale lavora in uffici o in analoghi
locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità
di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti
ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con
schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate
per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti
del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente
e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono
essere messi a disposizione del personale altri locali
affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione
del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute
dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno
prevedere misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che,
anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro
dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere
ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale
esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono
avere la possibilità di riposarsi in posizione
distesa e in condizioni appropriate>> (Così
sostituito dall'art.33, D.Leg.626/94, con decorrenza
dal 12/2/95).
PULIZIA DEI LOCALI
Art.15
Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di
lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è
possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da
ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente,
oppure mediante aspiratori.
SISTEMAZIONE DEI TERRENI SCOPERTI DIPENDENTI DAI LOCALI
DI LAVORO
Art.16
I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali
di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere
lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra
provenienza.
DEPOSITI DI IMMONDIZIE, DI RIFIUTI E DI MATERIALI INSALUBRI
Art.17
Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze,
il datore di lavoro non può tenere depositi
di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi
o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri,
a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per
evitare le molestie o i danni che tali depositi possono
arrecare ai lavoratori ed al vicinato. Per lo scarico
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere
osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai
regolamenti sanitari.
Capo II
DIFESA DAGLI AGENTI NOCIVI
DIFESA DALLE SOSTANZE NOCIVE
Art.18.
I. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9-1-1927,
n. 157 e successive modificazioni, le materie prime
non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti,
che abbiano proprietà tossiche o caustiche,
specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente
solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti
a tenuta e muniti di buona chiusura.
2. I recipienti devono portare una scritta che ne indichi
il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni
di cui all'art. 355 del decreto del Presidente della
Repubblica 27-4-1955, n. 547 (v.).
3. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili
o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazione
sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali
di lavoro in quantità superiore a quella strettamente
necessaria per la lavorazione.
4. Gli apparecchi e i recipienti che servono alla lavorazione
oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili
di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati
frequentemente e, ove occorra, disinfettati.
SEPARAZIONI DEI LAVORI NOCIVI
Art.19.
I. Ogni qualvolta è possibile, il datore di lavoro
è tenuto ad effettuare in luoghi separati le
lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non
esporvi senza necessità i lavoratori addetti
ad altre lavorazioni.
DIFESA DELL'ARIA DEGLI INQUINAMENTI CON PRODOTTI NOCIVI
Art.20.
1. Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili
o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si
sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie
il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti
ad impedirne o a ridurre, per quanto è possibile,
lo sviluppo e la diffusione.
2. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve
farsi, per quanto è possibile, immediatamente
vicino al luogo dove si producono.
<<3. Un'attrezzatura che presenta pericoli causati
da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita
di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti
a tali pericoli.
4. Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti
ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni
di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi
di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte
corrispondere a tali pericoli>> (Così
sostituito dall'art.36, D.Leg.626/94, con decorrenza
dal 12/2/95).
DIFESA CONTRO LE POLVERI
Art.21.
1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione
di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro
è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad
impedirne o a ridurne per quanto è possibile,
lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
2. Le misure da adottare allo scopo devono tenere conto
della natura delle polveri e della loro concentrazione
nell'atmosfera.
3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di
lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi
in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione
e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.
L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è
possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione
delle polveri.
4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di
prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura
del materiale polveroso lo consenta si deve provvedere
all'inumidimento del materiale stesso.
5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta
e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro
è tenuto ad impedire che esse possano rientrare
nell'ambiente di lavoro.
6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata
e quando la natura e la concentrazione delle polveri
non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici
indicati ai comma precedenti, e non possano essere
causa di danno o di incomodo al vicinato, l'ispettorato
del lavoro può esonerare il datore di lavoro
dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo,
in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali
di protezione.
7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti
dall'ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti
previsti al comma terzo e quarto del presente articolo,
in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà
d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono
atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori
contro le polveri.
DIFESA DALLE RADIAZIONI NOCIVE
Art.22
1. Il datore di lavoro deve provvedere affinché
i lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni
calorifiche siano protetti mediante l'adozione di mezzi
personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile
attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure
generali di protezione.
2. Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate
da luce viva, i mezzi indicati al comma precedente
devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi.
3. Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro
le radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi
ed indumenti idonei.
DIFESA CONTRO LE RADIAZIONI IONIZZANTI
Art.23.
1. Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego
dei raggi X o di sostanze che emettono radiazioni ionizzanti,
il datore di lavoro è tenuto ad adottare le
misure necessarie a tutelare efficacemente la salute
dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni
nocive.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno
stabilite le modalità d'impiego dei raggi X
e delle sostanze che emettono radiazioni ionizzanti,
le cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di
protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni
nocive, della loro intensità, nonché
della entità e della durata della esposizione
e della estensione della superficie corporea esposta.
3. Il datore di lavoro è tenuto altresì
a provvedere affinché i residui e i rifiuti
delle lavorazioni, aventi proprietà ionizzanti,
siano convenientemente eliminati o resi innocui.
RUMORI E SCUOTIMENTI
Art.24
1. Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni
o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i
provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne
l'intensità.
LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO
Art.25
1. E vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri,
nelle fogne, nei camini, come pure in gallerie, fosse,
ed in generale in ambienti od in recipienti, condutture,
caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri,
se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza
delle condizioni necessarie per la vita, oppure se
l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante
ventilazione o con altri mezzi.
2. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità
dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con
cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata
del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di
protezione.
MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
Art.26.
1. I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori,
quando possano diventare veicolo di contagio, devono
essere individuati e contrassegnati col nome dell'assegnatario
o con un numero.
Capo III
SERVIZI SANITARI
PRONTO SOCCORSO
Art.27
Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che
occupano più di 25 dipendenti, il datore di
lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili
per prestare le prime immediate cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso.
Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto
di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso
o in una camera di medicazione.
Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza
sociale, sentito il consiglio superiore di sanità,
saranno indicate la quantità e la specie dei
presidi chirurgici e farmaceutici.
PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Art.28
Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione
le aziende industriali che non si trovano nelle condizioni
indicate nei successivi artt. 29 e 30, nonché
le aziende commerciali che occupano più di 25
dipendenti.
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Art.29
Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
a) le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti,
quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti
di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le
attività che in esse si svolgono presentino
rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti,
quando siano ubicate in località di difficile
accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto
soccorso e le attività che in esse si svolgono
non presentino i rischi considerati alla lettera a);
c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti,
quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di
posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività
che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio,
di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti,
ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari
sopra indicati.
CAMERA DI MEDICAZIONE
Art.30
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le
aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti
quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti
di pronto soccorso e le attività che in esse
si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia,
di infezione o di avvelenamento.
Quando, a giudizio dell'ispettorato del lavoro, ricorrano
particolari condizioni di rischio e di ubicazione,
le aziende di cui al precedente art.29, in luogo della
cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire
la camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche
le aziende industriali che occupano più di 50
dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche a norma degli artt. 33, 34
e 35 del presente decreto.
La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi
sanitari previsti dall'art.27, deve essere convenientemente
aereata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda
e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di
lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e
asciugamani.
DECENTRAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO
Art.31.
1. Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari
reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso della
azienda è tale da non garantire la necessaria
tempestività delle cure, l'ispettorato del lavoro
può prescrivere che l'azienda oltre a disporre
del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad
istituire altri localizzati nei reparti più
lontani o di più difficile accesso.
2. Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non
presentino particolari rischi, devono essere dotati
del pacchetto di medicazione. L'ispettorato del lavoro,
in relazione al numero degli operai occupati nel reparto
ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso,
può prescrivere che sia tenuta la cassetta del
pronto soccorso in luogo del pacchetto di medicazione.
3. Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino
rischi specifici, L'ispettorato del lavoro può
altresì prescrivere che vi siano sul posto i
presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti
necessari in relazione alla natura e alla pericolosità
delle lavorazioni.
PERSONALE SANITARIO
Art.32.
1. Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate
al successivo art.33 deve essere affisso in luogo ben
visibile un cartello indicante il nome, il cognome
e il domicilio od il recapito del medico a cui si può
ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono
oppure il posto di soccorso pubblico più vicino
all'azienda.
2. Nelle aziende di cui agli artt. 29 e 30, un infermiere
od, in difetto, una persona pratica dei servizi di
infermeria, deve essere incaricato di curare la buona
conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali
destinati al pronto soccorso.
VISITE MEDICHE
Art.33.
1. Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione
di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque
nocive, indicate nella tabella allegata al presente
decreto, i lavoratori devono essere visitati da un
medico competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare
se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro
al quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella,
per constatare il loro stato di salute.
2. Per le lavorazioni che presentano più cause
di rischio e che pertanto sono indicate in più
di una voce della tabella, i periodi da prendere a
base per le visite mediche sono quelli più brevi.
3. Quando li ritenga indispensabili per l'accertamento
delle condizioni fisiche dei lavoratori, l'ispettorato
del lavoro può prescrivere la esecuzione di
particolari esami medici, integrativi della visita.
Art.34.
1. I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni
diverse da quelle indicate nella tabella, quando esse
siano eseguite nello stesso ambiente di lavoro ed espongano,
a giudizio dell'ispettorato del lavoro, a rischi della
medesima natura, devono essere sottoposti alle visite
mediche previste dall'articolo precedente.
2. Le visite mediche sono altresì obbligatorie
per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse da
quelle previste nella tabella, ma che espongono a rischi
della medesima natura, quando le lavorazioni stesse
siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali ai sensi della legge 15 novembre
1952, n.1967 e, per le condizioni in cui si svolgono,
risultino, a giudizio dell'ispettorato del lavoro,
particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori
che vi sono addetti.
Art.35.
1. Il datore di lavoro può essere autorizzato
dall'ispettorato del lavoro a far eseguire le visite
mediche periodiche a intervalli più lunghi di
quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiori
al doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti
adottati nella azienda siano tali da diminuire notevolmente
i periodi igienici della lavorazione.
2. L'ispettorato del lavoro può altresì
esentare il datore di lavoro dall'obbligo delle visite
mediche, qualora, per la esiguità del materiale
o dell'agente nocivo trattato e per la efficacia delle
misure preventive adottate, ovvero per il carattere
occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente
ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei
lavoratori.
Capo IV
SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
ACQUA
Art.36.
1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze
deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua
in quantità sufficiente, tanto per uso potabile
quanto per lavarsi.
2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione
dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte
ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione
di malattie.
<<Art.37. DOCCE E LAVABI
1. Quando il tipo di attività o la salubrità
lo esigono, devono essere messe a disposizione dei
lavoratori docce sufficienti ed appropriate.
2. Devono essere previsti per le docce locali separati
per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli
stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono
comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti
per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza
impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda
e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini
e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi,
qualora ciò sia necessario per motivi di decenza>>
(cosi sostituito dall'art.33, comma 12, del D.Leg.626/94;con
decorrenza dal 12 febbraio 1995).
DOCCE
Art.38.
1. Nelle aziende industriali occupanti più di
20 operai, quando questi siano esposti a materie particolarmente
insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi,
o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori
contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti,
nonché in quelli dove si usino abitualmente
sostanze venefiche, infettanti o corrosive, qualunque
sia il numero degli operai, l'ispettorato del lavoro
può prescrivere che il datore di lavoro metta
a disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno
appena terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni
alle quali devono rispondere i locali da bagno, tenuto
conto della importanza e della natura dell'azienda.
2. Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda
in quantità sufficiente ed essere provviste
di mezzi detersivi e per asciugarsi. Le docce devono
essere individuali ed in locali distinti per i due
sessi.
3. I locali dei bagni devono essere riscaldati nella
stagione fredda.
4. L'ispettorato del lavoro può prescrivere determinati
requisiti costruttivi e modalità di uso dei
bagni, tenuto conto dell'importanza dell'azienda e
della natura dei rischi igienici presenti.
5. I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la
tutela della loro salute in relazione ai rischi cui
sono esposti.
<<Art.39. GABINETTI E LAVABI
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità
dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli
spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali
dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi,
con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di
mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Devono essere previsti gabinetti per uomini e donne
separati>> (cosi sostituito dall'art.33 del D.Leg.626/94;
con decorrenza 12 febbraio 1995).
<<Art.40. SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono
essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi
devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando
per ragioni di salute o di decenza non si può
loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi
e convenientemente arredati.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una
capacità sufficiente, essere possibilmente vicini
ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi
dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda
e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature
che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave
i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti,
polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti
in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché
in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive
od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per
gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli
per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il primo comma ciascun lavoratore
deve poter disporre delle attrezzature di cui al quarto
comma per poter riporre i propri indumenti>>
(cosi sostituito dall'art.33 del D.Leg.626/94; con
decorrenza 12 febbraio 1995).
REFETTORIO
Art.41.
1. Salvo quanto è disposto dall'art.43 per i
lavori all'aperto, le aziende nelle quali più
di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli
intervalli di lavoro, per la refezione, e quelle che
si trovano nelle condizioni indicate dall'art.38 devono
avere uno o più ambienti destinati ad uso di
refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
2. I refettori devono essere ben illuminati, aereati
e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non
deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate
ed imbiancate.
3. L'ispettorato del lavoro può in tutto o in
parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di
cui al primo comma, quando riconosce che non sia necessario.
4. Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate
dall'art.38 e nei casi in cui l'ispettorato ritiene
opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della
lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare
i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi
durante il tempo destinato alla refezione.
CONSERVAZIONE VIVANDE E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
Art.42.
1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare
in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle
e di lavare i relativi recipienti.
2. E vietata la somministrazione di birra, di vino e
di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.
3. E tuttavia consentita la somministrazione di modiche
quantità di birra e di vino nei locali di refettorio
durante l'orario dei pasti.
LOCALI DI RICOVERO E DI RIPOSO
Art.43.
1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere
messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui
possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore
dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito
di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato
durante la stagione fredda.
DORMITORI STABILI
Art.44.
1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori
per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti
di abitabilità prescritti per le case di abitazione
della località ed avere l'arredamento necessario
rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono
essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti
di luce artificiale in quantità sufficiente,
di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina,
in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate
nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi
ai locali di lavoro.
2. In detti locali è vietato l'illuminazione
a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e
le cautele che saranno prescritte dall'ispettorato
del lavoro.
3. I dormitori per gli uomini devono essere separati
da quelli per le donne e i dormitori per i fanciulli
di sesso maschile sotto i quindici anni da quelli per
gli adulti.
4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto
individuale; è vietato l'uso di letti sovrapposti.
5. Annesso ai dormitori che ricoverano più di
50 individui, vi deve essere un ambiente separato ad
uso eventuale di infermeria contenente almeno due letti.
6. Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza
di insetti alati i dormitori devono essere difesi dalla
penetrazione di essi.
DORMITORI DI FORTUNA
Art.45.
1. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni,
quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo, il
datore di lavoro deve fornire loro dormitori capaci
di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici.
Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni
nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni,
possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni
di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o
di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione
che siano ben difese dall'umidità del suolo
e dagli agenti atmosferici.
DORMITORI TEMPORANEI
Art.46.
1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati
dall'art.45, il datore di lavoro deve provvedere ai
dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche
in legno od altre costruzioni equivalenti.
2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle
seguenti condizioni:
a) gli ambienti per adulti devono essere separati da
quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno
che non siano destinati esclusivamente ai membri di
una stessa famiglia;
b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra
terreno bene asciutto e sistemato per non permettere
né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni,
né il ristagno di essa in una zona del raggio
di almeno 10 metri attorno;
c) essere costruite in tutte le loro parti in modo da
difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti
atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione
fredda;
d) avere aperture sufficienti per ottenere una efficace
ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza
di insetti alati le aperture devono essere difese contro
la penetrazione di essi.
3. La superficie dei dormitori non può essere
inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.
4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto,
una branda o una cuccetta arredate con materasso o
saccone, lenzuola, cuscino, federe e coperte sufficienti
ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
5. Anche per i dormitori di cui al comma precedente
vale la norma prevista dal quarto comma dell'art.44.
6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo
con essi, vi devono essere convenienti locali per uso
di cucina e di refettori, latrine adatte e mezzi per
la pulizia personale.
PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Art.47.
1. Le installazioni egli arredi destinati ai refettori,
agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori
e in genere ai servizi di igiene e di benessere per
i lavoratori, devono essere mantenuti in istato di
scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà
i locali, le installazioni e gli arredi indicati al
comma precedente.
Capo V
NUOVI IMPIANTI
NOTIFICHE ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO
Art.48
Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio
od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali
cui debbano presumibilmente essere addetti più
di 3 operai, è tenuto a darne notizia all'ispettorato
del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro
modo equipollente.
La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto
delle lavorazioni, delle principali modalità
delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli
impianti, corredata da disegni di massima, in quanto
occorrano.
L'ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori
dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali,
degli impianti e alle modalità delle lavorazioni
quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle
norme contenute nel presente decreto.
L'ispettorato del lavoro tiene conto, nelle sue determinazioni,
delle cautele che possono essere necessarie per la
tutela del vicinato, prendendo all'uopo gli opportuni
accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario,
al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti
di rispettiva competenza.
Qualora l'ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni
entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono
eseguire i lavori, ferma restando però la loro
responsabilità per quanto riguarda la osservanza
delle disposizioni del presente decreto.
Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
Capo unico
AZIENDE E LAVORI SOGGETTI AL PRESENTE TITOLO
Art.49
Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano
alle aziende in cui si compiono non solo i lavori attinenti
direttamente all'esercizio dell'agricoltura, della
boschicoltura e della pastorizia, ma anche quelli di
carattere industriale e commerciale che hanno per scopo
la preparazione, la conservazione ed il trasporto dei
loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente
da lavoratori della terra o da quelli addetti alla
custodia ed al governo del bestiame.
Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende
agrarie gestite dal proprietario, affittuario od enfiteuta,
che coltivi direttamente il fondo con l'aiuto dei membri
della famiglia se con lui conviventi, anche se per
brevi periodi di tempo occupi mano d'opera per lavori
stagionali.
ABITAZIONI E DORMITORI
Art.50
Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni
di abitabilità delle case rurali, contenute
nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
Regio decreto 27-7-1934, n.1265, è vietato di
adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio
di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere
periodico:
a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque
specie le cui pareti o coperture sono costituite in
tutto od in parte dalla roccia;
b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia,
fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende
od altre costruzioni di ventura.
E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli
lavori non continuativi, né periodici che si
devono eseguire in località distanti più
di km 5 dal centro abitato, per qual caso si applicano
le disposizioni dell'art.45.
E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori,
quando siano destinati ad essere abitati per la sola
durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare
delle zone a questo di mano in mano assegnate.
DORMITORI TEMPORANEI
Art.51
Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio
dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere
periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte
per le costruzioni di cui all'art.46 del presente decreto.
L'ispettorato del lavoro può prescrivere che
i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti
dall'ultimo comma del predetto art.46, quando li ritenga
necessari in relazione alla natura e alla durata dei
lavori, nonché alle condizioni locali.
ACQUA
Art.52
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione
dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate
le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento
e ad impedire la diffusione di malattie.
ACQUAI E LATRINE
Art.53
Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro
ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste
di acquaio e di latrina.
Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi
devono essere costruiti in modo che le acque siano
versate nel terreno a distanza non inferiore a m 25
dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle
condutture dell'acqua potabile.
Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in
bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di
gas.
I locali delle latrine non devono comunicare direttamente
con le stanze di abitazioni, a meno che le latrine
non siano a chiusura idraulica.
STALLE E CONCIMAIE
Art.54
Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali
di abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti
devono avere solaio costruito in modo da impedire il
passaggio del gas.
Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere
munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide,
da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori
delle stalle stesse secondo le norme consigliate dall'igiene.
Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono
avere aperture nella stessa facciata ove si aprono
le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza
minore di m 3 in linea orizzontale. Le concimaie devono
essere normalmente situate a distanza non minore di
m 25 dalle abitazioni o dai dormitori, nonché
dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione,
non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'ispettorato
del lavoro può consentire che la concimaia venga
situata anche a distanze minori.
LOCALI SOTTERRANEI
Art.55
E' vietato eseguire in locali sotterranei o nelle stalle
le lavorazioni di carattere industriale o commerciale
indicate al primo comma dell'art.49.
Possono però essere compiute nelle cantine la
preparazione e le successive manipolazioni dell'olio
e del vino. In tali casi devono essere adottate opportune
misure per il ricambio dell'aria.
MEZZI DI PRONTO SOCCORSO E DI PROFILASSI
Art.56
Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori, devono
tenere il pacchetto di medicazione di cui all'art.27;
quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta,
le aziende devono tenere la cassetta di pronto soccorso
di cui all'articolo predetto.
Le aziende devono altresì tenere a disposizione
dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i
mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio
delle malattie infettive.
Art.57
Nelle attività concernenti il diserbamento, la
distribuzione degli antiparassitari delle piante, dei
semi e degli animali, la distruzione dei topi o di
altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti
la prevenzione e la cura delle malattie infettive del
bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e
sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in
cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti,
tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute
dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni
contenute nell'art.18.
Nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori
si debba fare uso di mezzi individuali di protezione
devono essere applicate le disposizioni di cui all'art.26.
(c) 1996 Note's