(G.U. 5-5-1956, n.109, supplemento)
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E L'IGIENE DEL LAVORO IN SOTTERRANEO
(stralcio, si riportano solo gli articoli di interesse tecnico)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.1
Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene
del lavoro contenute nel presente decreto si applicano
ai lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione,
manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi
e opere simili, a qualsiasi scopo destinati, ai quali
siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art.3
del decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955,
n.547.
Per le gallerie di lunghezza non superiore ai m 50,
si applicano solamente le norme dei capi II, VII, VII,
VIII e X.
Le disposizioni contenute nei capi XI, XII e XIII si
applicano anche ai lavori esterni connessi a quelli
in sotterraneo, in sostituzione delle norme previste,
per la stessa materia, del decreto del Presidente della
Repubblica 19-3-1956, n.303, contenente norme generali
per l'igiene del lavoro.
ESCLUSIONI
Art.2
Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti
norme, in quanto vi provvedono altre disposizioni:
a) le miniere, cave e torbiere;
b) i comuni pozzi idrici;
c) gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei
facenti parte o costituenti opere complementari od
accessorie degli edifici;
d) le fondazioni di opere di qualsiasi specie.
APPLICAZIONE DELLE ALTRE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI E PER L'IGIENE DEL LAVORO
Art.3
Nella esecuzione dei lavori indicati nell'art.1 devono
essere osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti
non espressamente disciplinati dal presente decreto,
anche le disposizioni dettate:
a) nel decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955
n.547, contenente norme generali per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) nel decreto del Presidente della Repubblica 7-1-1956
n.164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni;
c) nel decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956
n.303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del
titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica
27-4-1955, n.547, concernente le installazioni e gli
impianti elettrici, il sotterraneo è da considerarsi
"ambiente bagnato".
SOGGETTI TENUTI ALL'OSSERVANZA DELLE NORME
Art.5
Alla osservanza delle norme del presente decreto sono
tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che
esercitano le attività ed eseguono i lavori
indicati nell'art.1, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori
addettivi.
DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI
Art.6
La direzione e la sorveglianza dei lavori soggetti alle
norme del presente decreto devono essere affidate a
persone competenti, che abbiano una esperienza diretta
dei lavori in sotterraneo.
NOTIFICA DEI LAVORI
Art.7
L'imprenditore ha l'obbligo di notificare all'ispettorato
del lavoro competente per territorio i lavori indicati
nell'art.1, prima del loro inizio. La notifica deve
contenere le seguenti indicazioni:
a) nominativo e indirizzo dell'imprenditore, del direttore
dei lavori e del capo cantiere;
b) nominativo e indirizzo dell'eventuale appaltante;
c) provincia, comune e località precisa dei lavori;
d) durata presuntiva dei lavori;
e) numero massimo presumibile dei lavoratori che saranno
occupati;
f) descrizione sommaria dei lavori, dei mezzi di difesa
e degli impianti assistenziali e sanitari;
g) cenni sulla prevedibile natura geologica del terreno
e sulle indagini compiute a tal fine.
LAVORATORI DI PRIMO IMPIEGO
Art.8
I lavoratori mai precedentemente occupati in sotterraneo
devono lavorare sotto la guida di altri già
pratici, almeno per un periodo di due settimane.
LAVORATORI PRESENTI IN SOTTERRANEO
Art.9
Ai posti di lavoro in sotterraneo devono essere adibiti
almeno due lavoratori, salvo che i lavori siano eseguiti
entro il campo visuale diretto di altra persona.
DIVIETO DI PERMANENZA IN SOTTERRANEO OLTRE L'ORARIO
DI LAVORO
Art.10
Il lavoratore non può rimanere in sotterraneo
oltre il proprio orario di lavoro, salvo giustificati
motivi di carattere eccezionale.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
Art.11
In prossimità dei posti di lavoro in galleria
situati a più di m 300 dall'imbocco esterno
e di quelli in pozzi profondi oltre m 30, devono essere
installati dispositivi di segnalazione atti ad assicurare
il collegamento con l'esterno.
CASCHI DI PROTEZIONE
Art.12
I lavoratori addetti al sotterraneo o che per qualsiasi
ragione vi accedano, devono essere forniti e fare uso
di casco di protezione costituito di materiale leggero
e resistente.
Il casco è dato in dotazione personale, a meno
che il lavoratore acceda al sotterraneo solo occasionalmente.
Capo II
SCAVI ED ARMATURE
SISTEMI DI SCAVO
Art.13
I sistemi di scavo devono essere adeguati alla natura
dei terreni attraversati ed offrire garanzie di sicurezza.
Se la natura del terreno lo richiede, devono essere
adottati sistemi preventivi di consolidamento o di
sostegno.
ARMATURE E RIVESTIMENTI
Art.14
Ogni scavo deve, di norma, essere provvisto di sostegni
e rivestimenti per impedire franamenti o caduta di
materiali.
Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori
devono essere messi in opera di pari passo con l'avanzamento
dello scavo e mantenuti sino alla costruzione del rivestimento
definitivo.
SCAVI IN TERRENI STABILI
Art.15
Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori
possono omettersi quando lo scavo sia eseguito in terreni
che non presentino sicuramente pericoli di franamento
o di caduta di materiali.
Nelle condizioni previste dal comma precedente, lo stato
di sicurezza dello scavo deve essere tuttavia controllato,
allo scopo di provvedere tempestivamente all'armatura
o al puntellamento dei tratti o punti risultanti non
sicuri.
Le pareti e la calotta degli scavi non armati, in prossimità
dei luoghi ove si abbatte la roccia per mezzo di esplosivi,
devono essere controllate dopo ogni brillamento di
mine.
RESISTENZA DELLE ARMATURE
Art.16
Il tipo di armatura e le dimensioni, la disposizione
ed il numero dei suoi elementi, devono essere scelti
in relazione alla natura, alle condizioni ed alla spinta
dei terreni da attraversare, ed in modo che le strutture
resistenti lavorino con un adeguato margine di sicurezza.
SPINTE ECCEZIONALI DEL TERRENO
Art.17
Quando, per effetto del rigonfiamento del terreno, del
distacco di blocchi, della esistenza di frane, o per
altre cause anormali, non sia possibile garantire la
resistenza delle armature, queste devono essere sottoposte
ad una particolare sorveglianza onde seguirne la deformazione
e l'eventuale spostamento.
Quando le sollecitazioni determinate dalla pressione
del terreno tendano a deformare le strutture di sostegno
o a provocare lo scardinamento delle armature si deve
provvedere alla tempestiva sostituzione degli elementi
compromessi o all adozione di altre misure di emergenza.
A tal fine deve essere tenuto pronto per la messa in
opera, un numero sufficiente di elementi di armatura
di rimpiazzo.
RIVESTIMENTO DEFINITIVO DEGLI SCAVI
Art.18
Il rivestimento definitivo degli scavi, se fa parte
dell'opera di costruzione, deve seguire l'avanzamento
dello scavo compatibilmente con le esigenze della sicurezza
e delle altre fasi di lavoro.
CAUTELE IN PARTICOLARI FASI DEL LAVORO DI ARMATURA
Art.19
La posa in opera e la rimozione delle armature di sostegno
dello scavo e del rivestimento murario definitivo sono
eseguite sotto la sorveglianza di assistenti o di capisquadra
esperti.
Questa norma si applica anche quando si tratta di rimuovere
le armature per la esecuzione degli allarghi delle
profilature degli scavi.
Quando l'abbattimento del terreno viene eseguito per
mezzo di mine, il lavoro di messa in opera delle armature
deve sempre essere proceduto dalla rimozione o dal
consolidamento, da eseguirsi con mezzi appropriati
e con ogni cautela, dei massi resi instabili dalla
esplosione ma ancora in posto nelle pareti e nella
calotta dello scavo, nonché da un accurato controllo
dello stato di sicurezza del tratto da armare.
CONTROLLO GIORNALIERO DELLE ARMATURE DELLE PARETI DELLO
SCAVO
Art.20
Ferme restando le disposizioni dell'art.15, secondo
comma, e dell'art.17, nei lavori di escavazione deve
essere disposto un controllo giornaliero delle armature
e delle pareti dello scavo, da eseguirsi da lavoratori
esperti.
Capo III
NORME PARTICOLARI PER POZZI E PER LE GALLERIE A FORTE
INCLINAZIONE
ACCESSI AI POSTI DI LAVORO - DIFESA DEI VANI
Art.21
L'accesso ai posti di lavoro nei pozzi deve essere predisposto
con rampe di scale, anche verticali, purché
sfalsate tra loro e intervallate da pianerottoli di
riposo posti a distanza non superiore a m 4 l'uno dall'altro.
Il vano scala deve essere protetto contro la caduta
di materiali e, nel procedimento di perforazione dal
basso verso l'alto esso deve essere separato con robusti
diaframmi per tutta la sua altezza dai vani di discarica
e di sollevamento degli attrezzi e dei materiali.
I posti di manovra degli addetti al sollevamento ed
allo scarico dei materiali devono essere adeguatamente
protetti.
Nelle gallerie a forte inclinazione l'accesso al posto
di lavoro deve essere assicurato mediante scala continua
a gradini con pianerottoli di riposo almeno ogni m
10, predisposta su un lato dello scavo e munita di
corrimano, anche di materiale flessibile purché
resistente, fissato alla parete.
Nelle gallerie a forte inclinazione scavate dal basso
verso l'alto, deve essere predisposto, a distanza non
maggiore di m 30 dal fronte di attacco, un solido sbarramento
atto a trattenere il materiale scavato, munito di apertura
laterale adeguatamente protetta per il passaggio dei
lavoratori.
PONTI SOSPESI
Art.22
I ponti sospesi o bilancini, il cui impiego è
disciplinato dal capo VI del decreto del Presidente
della Repubblica 7-1-1956, n.164, contenente norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni, sono ammessi soltanto per operazioni complementari
o di rifinitura.
In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art.41
del suddetto decreto, il ponte sospeso deve essere
munito di parapetti in robusta rete metallica intelaiata,
alti non meno di m 1.
BRILLAMENTO DELLE MINE
Art.23
L'accensione delle mine nei pozzi deve essere fatta
elettricamente, quando non sia possibile riportare
il capo della miccia esternamente al pozzo.
CAPO IV
TRASPORTI IN GALLERIA
ARMAMENTO DELLE FERROVIE
Art.24
Il piano di posa dell'armamento delle ferrovie decauville
deve essere preventivamente sistemato e livellato;
la posa in opera di detto armamento, che deve essere
adeguato alla portata dei convogli, deve essere eseguita
a regola d'arte, ai fini della sicurezza del transito
dei convogli stessi.
Gli scambi devono essere tali da consentire le manovre
senza pericolo per i lavoratori.
LOCOMOTORI
Art.25
Nei locomotori impiegati in sotterraneo che, per la
loro sagoma, consentono due posti, questi devono essere
occupati dal conducente e dall'accompagnatore del treno;
i posti medesimi devono essere protetti da robusta
tettoia.
Nei locomotori monoposti l'accompagnatore deve collocarsi:
a) alla coda del treno qualora il locomotore sia di
testa;
b) nel vagone più prossimo al locomotore se quest'ultimo
sia di coda.
Devono evitarsi il più possibile e compatibilmente
con le esigenze del lavoro, composizioni di treni con
locomotori interposti fra vagoni.
Nei treni composti con locomotori di coda o intermedi,
devono collocarsi ben visibili, lampade di estremità.
I locomotori devono comunque essere dotati di:
1) freni regolamentari, continuamente controllati;
2) fanali collocati sulle due testate;
3) segnalazioni acustiche.
CARRELLI
Art.26
I carrelli impiegati in sotterraneo devono essere dotati
di dispositivo che impedisca l'accidentale rovesciamento
della cassa e forniti di agganciamento sicuro.
La distanza fra le testate delle casse dei carrelli
agganciati deve essere non minore di cm 6.
TRASPORTO PERSONE
Art.27
Il trasporto delle persone in sotterraneo con mezzi
meccanici è consentito solo con veicoli muniti
di sedili e di tettoia.
E' vietato salire e scendere su convogli in moto.
Devono essere adottate misure contro il pericolo di
urti delle persone contro ostacoli.
I carrelli adibiti al trasporto di persone devono essere
uniti tra loro e immediatamente al locomotore.
L'agganciamento dei carrelli deve essere effettuato
mediante attacchi di sicurezza.
FORMAZIONE E MARCIA DEI CONVOGLI
Art.28
I binari ed i relativi scambi, quando la sezione dello
scavo lo consenta, devono essere disposti in modo che
il locomotore possa essere sistemato in testa al convoglio.
Parimenti deve essere evitata la retromarcia dei convogli.
Comunque quando questa si renda necessaria, il primo
carrello nel senso della marcia deve essere munito
di un fanale di segnalazione a luce bianca; la velocità
del convoglio deve essere ridotta a non più
di km 8 all'ora ed il movimento deve essere accompagnato
da frequenti segnali acustici.
Nella fase di formazione dei convogli devono essere
predisposti i mezzi necessari ad evitare l'incontrollato
spostamento dei carrelli e la fuga degli stessi lungo
i binari.
RICOVERO DELLE PERSONE
Art.29
Nelle gallerie percorse da mezzi di trasporto, quando
la sezione non sia tale che una persona addossandosi
alla parete possa scansarsi, devono essere predisposte
nicchie, a distanza non maggiore di m 30 l'una dall'altra,
per il ricovero delle persone durante il transito dei
convogli.
Qualora ciò non sia possibile per ragioni tecniche,
deve essere disposto agli estremi dello scavo un mezzo
di segnalazione ottica o acustica per indicare il divieto
di passaggio delle persone durante il transito del
convoglio.
Capo V
VENTILAZIONE - LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA INTERNA
RESPONSABILITA' DELL'ARIA AMBIENTE NEGLI SCAVI
Art.30
L'aria ambiente degli scavi sotterranei deve essere
mantenuta respirabile e, quanto più possibile,
esente da inquinamenti, mediante sistemi o impianti
di ventilazione atti ad eliminare o a diluire, entro
limiti di tollerabilità, i gas, le polveri e
i vapori pericolosi o nocivi.
Ad ogni lavoratore deve essere assicurato un minimo
di m 3 di aria fresca al minuto primo, salvo che l'ispettore
del lavoro non prescriva un più elevato limite
in rapporto alla presenza in sotterraneo di particolari
cause di inquinamento dell'atmosfera.
PRESA E VELOCITA' DELL'ARIA DI VENTILAZIONE
Art.31
L'aria da immettersi in sotterraneo a mezzo di impianti
di ventilazione artificiale deve essere prelevata in
posti sufficientemente distanziati da possibili fonti
di inquinamento.
La velocità dell'aria di ventilazione ai posti
di lavoro deve essere tale che, in rapporto alla temperatura
dell'aria stessa, non risulti pregiudizievole per la
salute del lavoratore.
APPARECCHI DI CONTROLLO
Art.32
Ogni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura
idonea a svelare la presenza e a determinare la concentrazione
nell'atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in modo
particolare dell'anidride carbonica, dell'ossido di
carbonio, dei gas nitrosi e dell'idrogeno solforato.
La composizione dell'aria ambiente del sotterraneo deve
essere controllata periodicamente da esperti.
I risultati dei controlli, con l'indicazione delle modalità
tecniche adottate, devono essere tenuti presso il cantiere
a disposizione degli ispettori del lavoro.
L'ispettorato del lavoro può esonerare le imprese
dall'osservanza delle norme contenute nel presente
articolo quando si tratti di lavori di modesta entità.
LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA IN SOTTERRANEO
Art.33
La temperatura dei posti di lavoro sotterranei deve
essere contenuta, per mezzo della ventilazione e, se
necessario, ricorrendo ad altri mezzi, al di sotto
del limite massimo di 30 gradi centigradi del termometro
asciutto o di 25o termometro bagnato.
Qualora non sia possibile mantenere la temperatura entro
i limiti sopraindicati, il normale lavoro può
essere continuato a condizione che la permanenza dei
lavoratori in sotterraneo non si prolunghi oltre le
6 ore al giorno, se la temperatura non superi i 35o
a termometro asciutto o i 30o a termometro bagnato.
A temperature superiori ai limiti indicati al comma
precedente sono consentiti soltanto lavori urgenti
di emergenza diretti a scongiurare pericoli o lavori
relativi ad operazioni di salvataggio. In tale caso
il personale addetto deve essere impiegato secondo
orari e turni adeguati alle particolari condizioni
contingenti.
ELIMINAZIONE DEI GAS, FUMI E POLVERI PRODOTTI DALLO
SPARO DELLE MINE
Art.34
Nei lavori sotterranei, nei quali si impieghino esplosivi,
la eliminazione dei gas, dei fumi e della polvere prodotti
dallo sparo (volata) deve essere effettuata a mezzo
di ventilazione artificiale, in modo da consentire
il rapido allontanamento dei prodotti nocivi dal luogo
del loro sviluppo, evitandone la diffusione attraverso
lo scavo.
E' consentita la eliminazione dei prodotti nocivi derivanti
dalle volate, per mezzo di sola immissione forzata
di aria nella zona dello sparo, purché i lavoratori
siano fatti uscire dal sotterraneo prima della volata
ed il loro rientro avvenga dopo che l'aria sia stata
sufficientemente depurata. Può derogarsi dall'obbligo
dell'uscita dei lavoratori quando questi siano fatti
sostare in posti in cui, per l'adozione di adeguati
accorgimenti ovvero per la presenza di efficienti camini,
pozzi o finestre, sia garantita la respirabilità
dell'aria.
MACCHINARIO E FORZA MOTRICE DI RISERVA
Art.35
Nei casi in cui la ventilazione artificiale sia attuata
mediante un solo ventilatore deve essere tenuto nel
cantiere in condizioni di essere immediatamente utilizzato,
un secondo ventilatore di riserva.
Deve inoltre essere sempre disponibile una fonte di
forza motrice di riserva per l'azionamento dei ventilatori,
indipendente da quella normalmente utilizzata.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
per le gallerie aventi lunghezza inferiore a m.200
dall'imbocco.
Capo VI
EDUZIONE DELLE ACQUE
ELIMINAZIONE DELLE ACQUE SORGIVE
Art.36
Durante i lavori in sotterraneo devono essere adottate
idonee misure, quali lo scavo di cunette o di cunicoli
di scolo, l'esecuzione di drenaggi, l'uso di pompe
o di eiettori, la messa in opera di rivestimenti anche
provvisori, per allontanare le acque sorgive In modo
da eliminare il ristagno dell'acqua sul pavimento dello
scavo ed evitare o deviare lo stillicidio dalla calotta
e dalle pareti.
SCAVI IN DISCESA
Art.37
Nella esecuzione di gallerie, di discenderie o di altri
scavi in discesa, devono essere costruiti, in quanto
sia necessario in relazione alla presenza dell'acqua,
cunette o pozzetti per la raccolta e successiva eduzione
all'esterno dell'acqua mediante pompe o cunicoli sottostanti.
Sono ammessi sistemi di eduzione dell'acqua diversi
da quelli indicati nel comma precedente, purché
idonei allo scopo e messi in opera tempestivamente
LAVORI IN IMMERSIONE PARZIALE
Art.38
Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua
sul pavimento dei posti di lavoro in sotterraneo, il
lavoro deve essere sospeso quando l'altezza dell'acqua
supera i cm.50.
Nel caso in cui l'acqua superi l'altezza indicata nel
comma precedente, possono essere effettuati lavori
di emergenza, unicamente intesi ad allontanare l'acqua
o ad evitare maggiori danni all'opera in costruzione.
Detti lavori devono essere affidati a lavoratori esperti
ed eseguiti sotto la sorveglianza di assistenti.
Ai lavoratori adibiti ai lavori di cui al presente articolo
devono essere forniti idonei indumenti e calzature
impermeabili.
CAUTELE E DIFESE CONTRO LE IRRUZIONI DI ACQUA
Art.39
Quando in prossimità della zona dello scavo,
siano stati accertati forti accumuli di acqua con possibilità
di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti
accumuli siano da presumere in base ai preventivi rilievi
geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o
bacini d'acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati
oppure in base ad indizi manifestatisi durante la esecuzione
dei lavori, devono adottarsi le seguenti misure:
a) esecuzione di trivellazioni preventive di spia, la
cui direzione, disposizione, profondità e numero
devono essere stabiliti dal dirigente dei lavori in
relazione alle circostanze contingenti;
b) sospensione del lavoro in caso di pericolo nei luoghi
del sotterraneo sprovvisti di vie di scampo, sino a
quando non siasi provveduto a garantire condizioni
di sicurezza;
c) limitazione al minimo del numero delle mine per volata;
brillamento elettrico delle mine tra un turno e l'altro;
uscita all'esterno o ricovero in luogo sicuro dei lavoratori
prima del brillamento;
d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza;
e) tenuta sul posto del materiale necessario per chiudere
immediatamente i fori di spia e di mina in caso di
bisogno.
DIFESA CONTRO LO STILLICIDIO
Art.40
Nel caso di stillicidio abbondante dalla calotta dello
scavo, deve essere adottata una protezione impermeabile
e resistente, indipendentemente dai mezzi personali
di difesa in dotazione ai lavoratori.
La protezione di cui al comma precedente deve essere
adottata anche per le pareti dei pozzi, quando lo stillicidio
si riversi sui posti di lavoro sottostanti.
Capo VII
IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.41
Le imprese che impiegano esplosivi, oltre alle disposizioni
delle leggi e dei regolamenti della Pubblica sicurezza
ed alle altre relative alla stessa materia, devono
osservare le disposizioni contenute nel presente capo.
ELENCO DEGLI ESPLOSIVI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE
Art.42
Nei lavori in sotterraneo possono essere impiegati soltanto
gli esplosivi ed i mezzi di accensione relativi riconosciuti
e registrati in apposito elenco approvato con decreto
del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale,
su richiesta dei fabbricanti.
Gli esplosivi sono distinti in comuni e di sicurezza,
comprendendo in questi ultimi gli esplosivi che rispondono
a buoni requisiti di sicurezza contro il grisù
e le polveri infiammabili.
Per ciascun esplosivo di sicurezza l'elenco indicherà
la carica limite.
In detto elenco non possono essere iscritti esplosivi
ad ossidazione incompleta, il cui impiego è
perciò vietato.
ISCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE
Art.43
L'iscrizione degli esplosivi e dei mezzi di accensione
nell'elenco di cui all'articolo precedente e la loro
assegnazione all'una o all'altra delle due categorie
ha luogo con decreto del Ministro per il lavoro e per
la previdenza sociale, in conformità al riconoscimento
ed alla classificazione già effettuata da parte
del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art.53 del
testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato
con Regio decreto 18- 6-1931, n.773.
I fabbricanti, nell'inoltrare domanda al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione
degli esplosivi e dei mezzi di accensione nel succitato
elenco, devono fornire i seguenti dati:
a) denominazione degli esplosivi e dei mezzi di accensione;
b) stabilimenti che li producono;
c) natura e caratteristiche degli esplosivi e dei mezzi
di accensione;
d) gas prodotti dalla esplosione, dedotti dai calcoli
ed indicati con le percentuali in volume ed in peso;
e) risultati delle prove eseguite per accertare, quando
occorra, la sicurezza contro il grisù e le polveri
infiammabili;
f) temperatura di congelamento per gli esplosivi alla
nitroglicerina.
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA ALL'INTERNO DEI DEPOSITI
Art.44
I depositi contenenti esplosivi alla nitroglicerina
devono essere provvisti di termometri a massima e minima.
SOSTA DEGLI ESPLOSIVI IN SOTTERRANEO
Art.45
Negli intervalli di tempo, intercorrenti tra il trasporto
e la loro utilizzazione, gli esplosivi non devono essere
depositati nell'interno delle gallerie o in prossimità
degli altri luoghi di impiego, in misura eccedente
il fabbisogno di ogni squadra.
I detonatori, già applicati alla merce e gli
esplosivi devono essere custoditi entro distinti e
robusti cassoni muniti di coperchio chiudibile a chiave.
Detti cassoni devono essere sistemati a conveniente
distanza tra loro, dai posti di lavoro e da quello
di impiego.
CONTROLLO MICCE
Art.46
Il controllo della velocità di combustione delle
micce deve essere effettuato periodicamente ed i risultati
devono essere annotati su apposito registro.
Il registro deve essere tenuto in cantiere a disposizione
degli ispettori del lavoro.
APPLICAZIONE DEI DETONATORI ALLE MICCE
Art.47
L'applicazione dei detonatori alle micce deve essere
effettuata in garitte o locali completamente distinti,
siti all'esterno del sotterraneo ed a distanza non
minore di m.25 dai depositi degli esplosivi dai luoghi
di lavoro e dai baraccamenti.
Detta operazione deve essere eseguita in presenza di
non più di 200 detonatori e solo facendo uso
delle apposite pinze di sicurezza.
Nelle garitte e nei locali di cui al comma 1 è
vietato tenere quantitativi, anche minimi, di esplosivo.
TEMPO DI ATTESA DOPO LO SPARO
Art.48
Effettuato lo sparo delle mine, è consentito
l'accesso al cantiere solo quando i gas e le polveri
prodotti dall'esplosione siano stati eliminati e si
sia potuta acquistare la presunzione che nessuna mina
è rimasta inesplosa.
MISURE PRECAUZIONALI RELATIVE AL BRILLAMENTO ELETTRICO
Art.49
Prima di introdurre nei fori da mina le cartucce innescate,
tutte le linee elettriche entranti in sotterraneo devono
essere interrotte con coltelli sezionatori sistemati
all'esterno.
I tratti di linee entranti in sotterraneo devono essere
posti in corto circuito e collegati elettricamente
a terra.
Le lampade e gli apparecchi elettrici spostabili devono
essere rimossi dal fronte di lavoro prima di iniziare
l'operazione di carica.
L'illuminazione del fronte deve essere garantita o con
fari elettrici, alimentati da generatori ad aria compressa
o da accumulatori o con lampade portatili non a fiamma
libera.
I binari e tutte le condutture metalliche devono essere
collegati elettricamente a terra con dispersori presentanti
piccolissima resistenza e installati a regola d'arte
fuori del sotterraneo.
PROVA DEI CIRCUITI ELETTRICI
Art.50
La prova del circuito di accensione deve farsi ad una
distanza non inferiore ai m.150 dal fronte minato e
soltanto dopo che tutti i lavoratori si siano allontanati
e posti al sicuro.
FONTI DI ENERGIA PER IL BRILLAMENTO ELETTRICO
Art.51
Per il brillamento elettrico delle mine devono essere
usati esclusivamente esploditori portatili autonomi.
MISURE DI SICUREZZA IN CASO DI TEMPORALE
Art.52
E' fatto obbligo di approntare nel cantiere un idoneo
sistema di segnalazione che consenta di dare ai lavoratori
che si trovano nell'interno del sotterraneo disposizioni
per la sospensione immediata del lavoro e per mettersi
al sicuro dal pericolo di esplosione all'approssimarsi
di condizioni atmosferiche temporalesche nella zona
del cantiere, quando si faccia uso di accensione elettrica.
Capo IX
ILLUMINAZIONE
MEZZI DI ILLUMINAZIONE FISSI
Art.66
I luoghi di lavoro e di passaggio sotterranei devono
essere illuminati con mezzi o impianti indipendenti
dai mezzi di illuminazione individuale portatili.
Può derogarsi all'obbligo di cui al comma precedente
quando si tratti di eseguire lavori occasionali o di
breve durata o in condizioni tali per cui la predisposizione
del mezzo fisso sia particolarmente difficoltosa.
MEZZI DI ILLUMINAZIONE PORTATILI INDIVIDUALI
Art.67
I lavoratori che accedono al sotterraneo devono essere
provvisti di idoneo mezzo di illuminazione portatile.
ILLUMINAZIONE MINIMA IN SOTTERRANEO
Art.68
I mezzi o impianti di illuminazione fissa devono garantire
nei passaggi e in tutti i punti accessibili del sotterraneo
un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux.
Detto minimo è garantito indipendentemente dal
concorso dei mezzi di illuminazione individuale.
ILLUMINAZIONE DEI POSTI DI LAVORO
Art.69
Fermo restando il minimo di illuminazione prescritto
nell'articolo precedente, in ogni posto di lavoro deve
essere garantito, con i mezzi o impianti fissi, un
livello medio di illuminazione non inferiore a 30 lux.
Quando si tratti di lavori comportanti specifici pericoli,
quali il controllo dello scavo dopo lo sparo delle
mine la rimozione dei massi instabili dalla calotta
o dalle pareti, la pulizia del fronte di avanzamento
dopo la volata, la ricerca di mine inesplose o di residui
di esplosivo e la preparazione delle mine, il livello
medio di illuminazione non deve essere inferiore a
50 lux.
La collocazione e la distribuzione delle sorgenti luminose
devono assicurare una conveniente uniformità
di illuminazione.
REQUISITI DEI MEZZI DI ILLUMINAZIONE
Art.70
I mezzi di illuminazione installati sul fronte di avanzamento,
fermo restando quanto disposto nell'art.72, devono
possedere requisiti di robustezza ed essere, per quanto
possibile, del tipo elettrico.
Capo XI
SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
REQUISITI COSTRUTTIVI DEI BARACCAMENTI
Art.81
Le baracche destinate ai servizi igienico-assistenziali
e ai servizi sanitari previsti nel presente capo e
nel successivo devono avere il pavimento sopraelevato
di almeno cm 30 dal terreno mediante intercapedini,
vespai ed altri mezzi atti ad impedire la trasmissione
dell'umidità dal suolo.
I pavimenti dei baraccamenti devono avere superficie
unita, essere fatti con materiale non friabile e di
agevole pulizia.
I baraccamenti destinati ad alloggiamenti ed a servizi-igienici
ed assistenziali devono avere pareti perimetrali atte
a difenderli dagli agenti atmosferici.
Nel caso in cui la baracca sia costruita in legname,
le pareti devono essere doppie con intercapedine di
almeno cm 5; se costruite in muratura o altre strutture,
quali conglomerati, pannelli e simili, devono essere
atte a garantire l'isolamento termico.
La copertura delle baracche deve essere fatta in modo
da rispondere alle condizioni climatiche della località;
essa deve essere munita di intercapedine coibente e
garantire dalla penetrazione dell'acqua piovana.
I baraccamenti devono essere forniti di finestre, che,
per numero, ampiezza e disposizione, assicurino una
buona aereazione ed una illuminazione naturale adeguata
alla destinazione degli ambienti.
Le finestre devono essere munite di vetri ed avere buona
chiusura; quelle dei dormitori devono essere fornite
di imposte per oscurare l'ambiente.
Le porte di accesso devono essere in numero di almeno
una ogni 25 lavoratori.
Quando le condizioni climatiche lo esigano, in corrispondenza
di ogni accesso dall'esterno ai dormitori deve essere
disposto un vestibolo ricavato con opportune tramezzature.
RISCALDAMENTO
Art.82
I baraccamenti devono essere convenientemente riscaldati
in rapporto alle condizioni climatiche della località.
Nei dormitori e negli ambienti chiusi è vietato
il riscaldamento con apparecchi a fuoco libero. Si
deve inoltre provvedere all'allontanamento dei prodotti
della combustione avendo cura che i camini siano sufficientemente
alti, in modo da garantire il tiraggio dei prodotti
della combustione e da impedirne la penetrazione negli
ambienti vicini.
Gli impianti di riscaldamento devono essere convenientemente
isolati al fine di evitare il pericolo di incendio.
ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
Art.83
I baraccamenti, nonché i passaggi, le strade
interne, i piazzali ed, in genere, i luoghi destinati
al movimento di persone o di veicoli, devono essere
forniti di illuminazione artificiale sufficiente per
intensità e distribuzione delle sorgenti luminose.
Devono inoltre essere illuminati, oppure indicati con
speciali lampade, i punti di transito che espongano
a particolare pericolo.
I baraccamenti adibiti a dormitorio devono essere forniti
anche di lampade notturne a luce ridotta.
Gli impianti di illuminazione dei baraccamenti devono
offrire sufficienti garanzie di sicurezza e di igiene.
ALLOGGIAMENTI
Art.84
I cantieri devono essere provvisti di alloggiamenti
per i lavoratori.
L'ispettorato del lavoro può esonerare le imprese
dall'obbligo di provvedere agli alloggiamenti, quando
non ne riconosca la necessità, tenuto conto
della vicinanza del cantiere ai centri abitati, della
ricettività di questi, dello scarso numero dei
lavoratori che dovrebbero usufruire degli alloggiamenti
stessi, delle breve durata dei lavori.
ARREDI DEGLI ALLOGGIAMENTI
Art.85
Gli alloggiamenti devono:
a) essere dotati, per ogni lavoratore, di un lettino
e di una branda con rete metallica, corredata di un
materasso di lana o di capok, o di crine, di cuscino
e di coperte adeguatamente alle condizioni climatiche,
nonché di lenzuola e di federe per il cuscino;
b) essere dotati di attaccapanni, sedile e mensolina
individuali;
c) avere, per ogni lavoratore, una cubatura di almeno
m.10 e lo spazio libero fra un posto e l'altro di almeno
cm 70. E' vietato l'uso di lettini o brande sovrapposte.
L'ispettorato del lavoro può tuttavia consentire,
quando ricorrano particolari difficoltà ambientali,
che le brande siano sovrapposte in non più di
due piani.
In tal caso, lo spazio libero fra una branda e la soprastante
deve essere di almeno un metro e la branda superiore
deve essere altresì distanziata dal soffitto
di almeno m.1,20.
Qualora i letti siano sistemati in due file, il passaggio
tra una fila e l'altra deve avere larghezza non inferiore
a m.1,50.
Gli alloggiamenti devono essere mantenuti, da apposito
personale, in stato di scrupolosa pulizia e devono
essere disinfettati e disinsettati almeno una volta
ogni 3 mesi ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.
Le lenzuola e le federe devono essere lavate almeno
ogni dieci giorni.
LAVANDINI
Art.86
I cantieri devono essere forniti dei mezzi necessari
per la pulizia personale dei lavoratori; l'erogazione
dell'acqua deve essere fatta in modo da consentire
ai lavoratori di lavarsi in acqua corrente.
I lavandini devono essere installati in locali chiusi;
essi possono essere installati in locali semplicemente
coperti qualora le condizioni climatiche lo consentano.
I getti d'acqua devono di stare l'uno dall'altro almeno
cm.50 ed essere in numero di almeno uno ogni 5 lavoratori
occupati in ciascun turno di lavoro.
I lavandini devono essere ubicati nelle immediate adiacenze
degli alloggiamenti.
SPOGLIATOI
Art.87
I cantieri che occupano più di 20 operai devono
essere provvisti, in prossimità dell'imbocco
del sotterraneo, di locale chiuso e opportunamente
riscaldato, adibito ad uso spogliatoio.
Lo spogliatoio deve avere i requisiti costruttivi e
di arredamento atti a garantire la custodia e, se del
caso, l'asciugamento degli indumenti; esso deve inoltre
essere mantenuto in buone condizioni di igiene.
L'ispettorato del lavoro può estendere l'obbligo
sancito dal comma 1 alle aziende che occupino meno
di 20 lavoratori, tenuto conto della durata dei lavori
e delle condizioni nelle quali essi si svolgono.
DOCCE
Art.88
Nei cantieri che occupano più di 100 lavoratori
devono essere installate docce, con acqua calda, nel
numero di almeno una per ogni 25 lavoratori. Ogni posto
di doccia deve occupare una superficie di almeno un
metro quadrato.
Le docce devono essere sistemate in locali chiusi, attigui
agli spogliatoi, efficacemente protetti dagli agenti
atmosferici ed opportunamente riscaldati.
Nei locali delle docce deve assegnarsi ad ogni posto
di doccia uno spazio sufficiente per spogliarsi, convenientemente
riparato e fornito di sgabello e attaccapanni.
Il pavimento dei locali destinati alle docce deve essere
impermeabile, sistemato in modo da assicurare il deflusso
dell'acqua e deve essere munito di griglia in legno.
A mezzo di regolamento interno devono essere stabilite
la frequenza ed i turni per l'uso delle docce, tenendo
conto delle condizioni nelle quali si svolge il lavoro.
L'ispettorato del lavoro, quando ricorrano particolari
necessità, può variare il numero di docce
e la frequenza stabilita dal regolamento interno.
Il lavoratore deve praticare il bagno secondo i turni
stabiliti.
I cantieri che occupano fino a 100 lavoratori devono
ugualmente essere provvisti di docce con acqua calda,
anche se realizzate con sistemi di fortuna, purché
non in contrasto con le norme di igiene e con la decenza.
L'imprenditore deve fornire al lavoratore adatti mezzi
detersivi e convenienti asciugatoi.
L'imprenditore deve assicurarsi che l'acqua da usarsi
nei lavandini e nelle docce, abbia i requisiti igienici
richiesti dal particolare uso.
ACQUA POTABILE
Art.89
I cantieri devono essere approvvigionati di acqua potabile
compresa quella destinata ad usi di cucina, in quantità
non inferiore a 15 litri per lavoratore occupato e
per giorno. La potabilità dell'acqua, quando
questa non derivi da una fonte pubblica di approvvigionamento,
deve essere fatta accertare dall'autorità sanitaria.
Presso le sorgenti, le fonti, i serbatoi, le pompe le
bocche di erogazione in genere, che erogano acqua non
rispondente alle norme del precedente comma, deve essere
posta la scritta "non potabile".
Ove l'importanza del cantiere e la durata dei lavori
lo richiedano ed ove l'esistenza sul posto di fondi
di approvvigionamento lo consenta, si deve provvedere
alla distribuzione ed alla erogazione dell'acqua potabile
nel cantiere a mezzo di un idoneo impianto, che garantisca
dall'inquinamento.
Qualora non sia possibile provvedere al detto impianto,
l'approvvigionamento, la raccolta, la distribuzione
e l'erogazione dell'acqua potabile, compresa quella
destinata ad uso di cucina, deve essere fatta in modo
da assicurare i requisiti di potabilità.
Nei cantieri, ove esista un sistema di distribuzione
dell'acqua potabile per condutture, si deve provvedere
alla installazione di rubinetti almeno nella cucina,
nel refettorio ed in punti convenientemente ubicati
rispetto ai baraccamenti.
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE IN SOTTERRANEO
Art.90
Ogni lavoratore deve poter disporre in sotterraneo di
almeno 2 litri di acqua potabile per ogni 8 ore lavorative.
Se l'acqua potabile viene conservata entro recipienti
individuali, questi devono essere resistenti, facilmente
pulibili e provvisti di buona chiusura.
Qualora nei sotterranei vengano collocati serbatoi di
acqua potabile, questi devono rispondere a requisiti
di idoneità ed il loro contenuto deve essere,
se del caso, rinnovato periodicamente in modo da assicurare
il costante carattere di potabilità dell'acqua.
MENSE
Art.91
Nei cantieri ove siano alloggiati più di 50 lavoratori,
dei quali almeno 10 ne facciano richiesta, l'imprenditore
deve istituire un servizio di mensa e deve fornire,
a suo carico, il personale e l'attrezzatura necessaria
per la preparazione dei pasti caldi.
Il funzionamento della mensa e la composizione delle
tabelle alimentari devono essere regolati mediante
accordi fra l'imprenditore ed i lavoratori.
Per l'approvvigionamento e la conservazione dei viveri
devono osservarsi le norme necessarie a garantire i
requisiti igienici.
La cucina deve essere installata entro ambienti chiusi
e deve essere convenientemente arredata e mantenuta
in condizioni di scrupolosa pulizia.
Anche i lavoratori che non alloggino presso il cantiere
hanno facoltà di fruire della mensa. Qualora
essi rinuncino a tale facoltà, l'imprenditore
ha l'obbligo di fornire loro i mezzi necessari per
riscaldare le vivande che i lavoratori stessi giornalmente
portino con sé.
Quando non ricorra, a norma del comma 1, l'obbligo della
mensa e non vi sia possibilità per i lavoratori,
nel luogo ove sorge il cantiere, di provvedersi di
viveri dai normali esercizi l'imprenditore deve assicurarne
la disponibilità sul posto e, se richiesto dai
lavoratori, provvedere all'istituzione di una mensa.
REFETTORI
Art.92
I cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un
pasto sul luogo di lavoro devono essere provvisti di
un locale da adibirsi a refettorio, mantenuto a cura
dell'imprenditore in stato di scrupolosa pulizia, arredato
con tavoli e sedili in numero adeguato e fornito di
personale in numero sufficiente.
LOCALI DI SOGGIORNO
Art.93
I cantieri in cui siano alloggiati più di 200
lavoratori devono essere provvisti di un capace locale
di soggiorno, nel quale questi possano trattenersi
durante le ore libere dal lavoro.
Nei cantieri in cui il numero dei lavoratori alloggiati
sia inferiore a 200 deve provvedersi almeno a che il
refettorio prescritto dal precedente articolo possa
essere adibito anche a locale di soggiorno; a tal fine
esso deve possedere requisiti di capacità in
relazione, sia al numero dei lavoratori che vi consumano
i pasti, sia al numero di quelli che vi sostano contemporaneamente.
LATRINE
Art.94
Nelle vicinanze degli alloggiamenti devono essere predisposte
latrine in numero di almeno una ogni 20 lavoratori
occupati.
Le latrine devono essere protette dagli agenti atmosferici
ed inoltre costruite e mantenute in modo da salvaguardare
la decenza, da non costituire causa di diffusione delle
malattie trasmissibili e da non costituire causa di
inquinamento delle acque destinate agli usi del cantiere
e dell'abitato.
L'ispettorato del lavoro può prescrivere la installazione
di latrine in sotterraneo, fissandone le caratteristiche,
ove ne riconosca la necessità in relazione alla
natura ed importanza dei lavori, al numero dei lavoratori
occupati ed al rischio di trasmissione di malattie.
Alla pulizia ed alla manutenzione delle latrine deve
essere destinato personale in numero sufficiente.
Capo XII
SERVIZI SANITARI
ISTITUZIONE DEI SERVIZI
Art.95
Nei cantieri deve essere assicurata l'assistenza sanitaria
ai lavoratori colpiti da infortunio o altrimenti bisognevoli
di cure; a tal fine i cantieri devono disporre di adeguati
presidii medico-chirurgici.
Nei cantieri deve essere assicurata la costante disponibilità
di un mezzo di trasporto, atto a trasferire prontamente
il lavoratore, che abbia bisogno di cure urgenti, al
più vicino posto di soccorso.
PRONTO SOCCORSO
Art.96
I cantieri che occupano fino a 100 lavoratori devono
essere dotati di almeno una cassetta di medicazione.
I cantieri che occupano un numero di lavoratori superiore
a 100 e quelli la cui distanza da posti pubblici di
pronto soccorso sia tale da non garantire la tempestiva
assistenza, devono avere sul posto di lavoro una propria
attrezzatura sanitaria, consistente in un apposito
locale, rispondente ai requisiti di cui agli artt.
81, 82 e 83, fornito dei presidii necessari al pronto
soccorso, nonché di acqua potabile, di lavandino
e di latrina.
L'imprenditore deve provvedere affinché un medico,
prontamente reperibile, possa rapidamente raggiungere,
in caso di bisogno, il cantiere.
INFERMERIA
Art.97
Nei cantieri che occupano almeno 500 lavoratori, oltre
al locale di pronto soccorso indicato nell'articolo
precedente, deve essere allestita una infermeria, nella
quale possano essere ricoverati i lavoratori che siano
affetti da lievi forme morbose ovvero che siano in
attesa di trasferimento in luogo di cura. L'infermeria
deve contenere almeno 2 letti se il cantiere occupa
un numero di lavoratori inferiore a 1000 e almeno 4
letti se ne occupa un numero superiore, Essa deve avere
i requisiti indicati negli artt. 81, 82 e 83 e deve
essere affidata in custodia ad un infermiere, incaricato
di recare eventualmente i primi soccorsi in attesa
del medico.
Nei cantieri di cui al comma precedente deve essere
provveduto affinché un medico risieda sul posto.
L'ispettorato del lavoro può esonerare l'imprenditore
che ne faccia motivata istanza dall'osservanza delle
norme di cui ai commi precedenti, quando nelle vicinanze
del cantiere esista un ospedale.
DETERMINAZIONE DEI PRESIDII MEDICO-CHIRURGICI
Art.98
Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza
sociale saranno indicati i presidii medico-chirurgici,
le apparecchiature e i materiali sanitari di cui devono
essere fornite le cassette di medicazione e le infermerie
prescritte agli artt. 96 e 97.
Capo XIII
SERVIZI DI SALVATAGGIO
SQUADRE DI SALVATAGGIO
Art.99
Nei cantieri che occupano almeno 150 lavoratori per
turno ed in quelli in cui, indipendentemente dal numero
dei lavoratori occupati, vi sia o possa ritenersi probabile
la presenza di gas infiammabili o esplodenti, deve
essere istituita, per ciascun turno di lavoro, una
squadra di salvataggio.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE DI SALVATAGGIO
Art.100
Il numero dei componenti ciascuna squadra di salvataggio
deve essere adeguato alla pericolosità dei lavori
od alla estensione del cantiere; in ogni caso non può
essere inferiore a cinque elementi, in essi compreso
un caposquadra.
I componenti la squadra di salvataggio devono essere
volontari, avere età compresa fra i 21 anni
ed i 45 anni, possedere le attitudini necessarie alle
prestazioni loro richieste e conoscere la topografia
del sotterraneo.
Essi devono essere facilmente reperibili in caso di
necessità.
ATTREZZATURE DELLE SQUADRE DI SALVATAGGIO
Art.101
L'attrezzatura necessaria per l'equipaggiamento delle
squadre di salvataggio è custodita in adatto
locale situato in prossimità dell'imbocco del
sotterraneo e non può essere distratta per altri
usi.
Oltre ai comuni attrezzi di lavoro, devono essere disponibili
i necessari mezzi di emergenza, quali estintori, lampade
di sicurezza, bretelle di salvataggio, apparecchi per
la respirazione artificiale. Devono essere disponibili
autorespiratori ed indumenti protettivi ed incombustibili
in numero corrispondente ai componenti la squadra di
salvataggio ed agli elementi di riserva.
Deve essere altresì disponibile un adeguato numero
di bombole di ossigeno di ricambio per gli autorespiratori.
L'attrezzatura ed i mezzi di cui ai comma precedenti
devono essere mantenuti in condizioni di efficienza
e di pronto impiego.
PERSONALE DI SOCCORSO
Art.102
Nei cantieri ove non sia obbligatoria la istituzione
delle squadre di salvataggio devono essere prescelti
in numero adeguato e, in ogni caso complessivamente
non inferiore a 9, lavoratori volontari idonei ad intervenire
in operazioni di soccorso o di salvataggio.
Negli stessi cantieri devono essere tenuti disponibili
almeno quattro autorespiratori con un numero adeguato
di bombole di ossigeno di ricambio e gli altri mezzi
di emergenza necessari.
PERSONALE DI RISERVA
Art.103
Le squadre di salvataggio devono avere un adeguato numero
di elementi di riserva per il rimpiazzo di componenti
indisponibili o per il rafforzamento del servizio in
caso di emergenza.
Elementi di riserva devono altresì essere designati
per il servizio di soccorso previsto dall'articolo
precedente.
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
Art.104
I componenti delle squadre di salvataggio ed i lavoratori
designati per il soccorso, nonché gli elementi
di riserva, devono essere addestrati e periodicamente
allenati nell'uso dei mezzi di protezione e di soccorso.
(c) 1996 Note's