(G.U.5-5-1956, n.109 - supplemento)
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E L'IGIENE DEL LAVORO NEI CASSONI AD ARIA COMPRESSA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente decreto si applica ai lavori eseguiti mediante
cassoni ad aria compressa, ai quali siano addetti lavoratori
subordinati ai sensi dell'art.3 del decreto del Presidente
della Repubblica 27-4-1955, n.547.
Art.2. APPLICAZIONE DELLE ALTRE DISPOSIZIONI PER LA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E PER L'IGIENE DEL LAVORO
Nella esecuzione dei lavori indicati all'art.1, devono
essere osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti
non espressamente disciplinati dal presente decreto,
anche le disposizioni dettate:
a) nel decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955,
n.547, contenente norme generali per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) nel decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956,
n.303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.
c) nei provvedimenti speciali sugli apparecchi a pressione
vigilati dalla associazione nazionale per il controllo
della combustione.
Art.3. SOGGETTI TENUTI ALL'OSSERVANZA DELLE NORME
All'osservanza delle norme del presente decreto sono
tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che
esercitano le attività indicate nell'art.1,
i dirigenti, i preposti, i lavoratori addettivi ed
i medici.
Capo II
COSTRUZIONE ARREDAMENTO ED ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI
Art.4. REQUISITI DEI CASSONI E DEI CAMINI
Il cassone deve avere una camera di lavoro dell'altezza
minima di m. 2, misurata tra l'orlo del tagliente ed
il cielo della camera. L'ispettorato della lavoro può
consentire che tale altezza sia ridotta a m. 1,80 quando
ricorrono particolari esigenze tecniche.
Il diametro dei camini, se di sezione circolare, e le
loro dimensioni trasversali minime, se di sezione non
circolare, devono essere almeno di m. 1.
Le scale di accesso al cassone devono essere costruite
in modo da renderne sicuro l'uso; in particolare, esse
devono avere una larghezza minima di cm. 30 e la loro
distanza dalla parete deve essere tale da permettere
un sicuro appoggio per i piedi e, in ogni caso, non
inferiore a cm. 13 in mezzeria.
I recipienti per il sollevamento dei materiali devono
avere pareti lisce ed essere a sezione trasversale
circolare, a diametro crescente dalle sezioni estreme
verso quella mediana. Sono ammessi recipienti di altra
forma, purché provvisti di dispositivi esterni
atti ad evitare l'intoppo degli orli del recipiente
contro i pioli della scala.
Art.5. REQUISITI DELLE CHIUSURE
Le porte destinate al passaggio dei materiali, nonché
quelle di accesso e di comunicazione per il personale,
devono essere disposte in modo da potersi aprire soltanto
nel senso della maggiore pressione. E' fatta eccezione
per la porta inferiore dei tubi di scarico del materiale,
la quale deve però essere munita di dispositivo
che ne garantisca l'apertura graduale e ne renda possibile
la chiusura nonostante la eventuale pressione dell'aria
e del materiale.
Nel caso in cui il cassone sia fornito di dispositivi
automatici per la estrazione e l'introduzione dei materiali,
le chiusure interne ed esterne devono funzionare in
modo che l'una non possa aprirsi se l'altra non è
chiusa.
Quando i dispositivi non siano automatici, devono adottarsi
mezzi ausiliari di garanzia, tali da impedire che il
personale possa aprire la chiusura interna o esterna
se l'altra non è chiusa.
Art.6. REQUISITI DELLE CAMPANE
La campana deve avere una altezza media praticabile
non inferiore a m. 2 ed un'area della sezione orizzontale
calcolata in ragione di un metro quadrato ogni tre
operai.
Nell'interno della campana deve essere apposta l'indicazione
del numero massimo di persone che vi possono sostare
contemporaneamente.
Le pareti della campana devono essere munite di spie
di ispezione dall'esterno.
L'accesso all'interno della campana deve essere sempre
possibile, durante il lavoro a complesso in pressione,
anche senza l'intervento del personale situato all'interno.
La campana deve essere provvista di anticamera o di
appendice sufficiente a contenere almeno due persone,
dotata di porta a tenuta e funzionante in maniera analoga
alla camera di equilibrio.
La norma di cui al comma precedente non si applica quando
il cassone è impiegato per lavori a pressione
non eccedente le 1,5 atmosfere o quando è servito
da più campane con distinta caminata, delle
quali una destinata esclusivamente all'accesso di emergenza
o di controllo.
Durante il lavoro, le suddette camere sussidiarie possono
essere messe in pressione unicamente per il transito
saltuario del personale addetto alla direzione, alla
sorveglianza del lavoro ed all'eventuale soccorso.
Sia la campana che le camere per l'accesso di emergenza,
comunque disposte, devono essere dotate di propri e
distinti comandi di compressione e decompressione,
disposti in modo da poter essere manovrati, in caso
di necessità, anche dall'esterno.
Ciascuna campana deve essere provvista di una valvola
automatica di scarico dell'aria, tarata alla pressione
di lavoro del complesso, maggiorata di non più
del 10 per cento e tale da non consentire che la pressione
superi detto limite.
Art.7. ARREDAMENTO INTERNO ED ESTERNO
Qualora la pressione superi le 2,5 atmosfere, la campana
deve essere dotata di sedili incernierati contro parete
e in corrispondenza della porta di uscita dell'esterno,
di una piattaforma della larghezza di almeno m. 0,50
munita di parapetto.
Art.8. REQUISITI DELLE CAMERE DI RICOMPRESSIONE TERAPEUTICA
La camera di ricompressione terapeutica deve avere dimensioni
tali da contenere almeno un letto branda e da consentire
al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato;
deve essere inoltre munita di impianto di illuminazione
artificiale, di spie di ispezione e di dispositivi
che permettano l'introduzione dei medicamenti.
I manometri ed i congegni di manovra devono essere posti
sia all'esterno che all' interno della camera.
Art.9. APPARECCHI DI CONTROLLO E DI SEGNALAZIONE
Le campane e i serbatoi di aria compressa devono essere
provvisti di manometri che, oltre a rispondere ai requisiti
di cui alle vigenti disposizioni sugli apparecchi a
pressione, devono essere graduati a decimi di atmosfera.
Il manometro della campana deve essere facilmente accessibile,
ispezionabile e collocato all'esterno in modo da essere
leggibile anche all'interno.
Quando la pressione sia superiore a 2,5 atmosfere, deve
essere installato un altro manometro del tipo a registrazione
automatica.
Art.10. DENUNCIA DEI LAVORI
Chiunque intende eseguire lavori in aria compressa deve
farne denuncia almeno 20 giorni prima dell'inizio all'ispettorato
del lavoro.
La denuncia, inviata a mezzo lettera raccomandata, deve
contenere:
a) la indicazione della impresa o della amministrazione
che esegue i lavori;
b) la indicazione del luogo del cantiere;
c) il nome, il cognome e l'indirizzo del capo responsabile
del cantiere;
d) la indicazione della durata presuntiva dei lavori;
e) la indicazione del numero presumibile dei lavoratori
che saranno adibiti ai lavori in aria compressa;
f) la indicazione della pressione massima che si prevede
dovrà essere raggiunta;
g) una descrizione dei lavori e degli impianti prescritti
dal presente decreto;
h) il nome, il cognome e l'indirizzo del medico incaricato
del servizio sanitario del cantiere.
Qualora nel corso dei lavori si addivenga alla sostituzione
delle persone indicate alle lettere c) e h), questa
deve essere notificata all'ispettorato del lavoro.
Qualora nel corso dei lavori, la pressione denunciata
venga superata ed ecceda il limite di 3,2 atmosfere,
deve esserne data, agli effetti dell'art.36, secondo
comma, preventiva e immediata notizia all'ispettorato
del lavoro, rispettivamente nei casi in cui il superamento
di detto limite sia predeterminato ovvero si renda
indispensabile per sopravvenute ragioni tecniche contingenti.
Capo III
SERVIZI SANITARI
Art.11. ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO
Il cantiere deve essere dotato di un locale adibito
a pronto soccorso, rispondente alle condizioni indicate
dagli artt. 27, 30 e 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 19-3-1956, n.303, contenente norme
generali per l'igiene del lavoro.
Il cantiere in cui si eseguono lavori a pressione superiore
a 1,5 atmosfere deve altresì essere dotato di
mezzi necessari per sottoporre a ricompressione terapeutica
i lavoratori che presentino turbe derivanti dall'aria
compressa. A tal fine, annessa al suddetto locale di
pronto soccorso, deve essere predisposta una apposita
camera di ricompressione rispondente ai requisiti stabiliti
dal precedente art.8.
Il locale adibito a pronto soccorso e la camera di ricompressione
non possono essere adibiti ad altri usi.
Art.12. MEDICI ED INFERMIERI
Un infermiere deve essere sempre sul luogo di lavoro
durante il periodo in cui i lavoratori svolgono la
loro attività in aria compressa e durante la
decompressione.
Il medico deve essere facilmente reperibile.
Un mezzo di trasporto deve essere tenuto disponibile,
in modo da consentire al medico di raggiungere rapidamente
il luogo di lavoro in caso di soccorso di urgenza.
In luoghi ben visibili del cantiere devono essere affissi
cartelli indicanti le generalità ed il recapito
del medico, nonché l'eventuale numero del suo
telefono.
Per le pressioni superiori a 2,5 atmosfere l'ispettorato
del lavoro può prescrivere la presenza del medico
nel cantiere o nelle sue immediate vicinanze.
Art.13. PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI
Il datore di lavoro deve fornire i presidi medico-chirurgici
necessari e deve far prestare le prime cure agli individui
colpiti da lesioni derivanti dal lavoro in aria compressa,
secondo le modalità e le indicazioni che saranno
stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale.
Art.14. TRASPORTO DEGLI INFORTUNATI
Il cantiere deve essere dotato di adeguati mezzi per
il trasporto dell'infortunato, sia dal cassone alla
camera di ricompressione terapeutica od al locale di
pronto soccorso, sia, occorrendo, al posto pubblico
di soccorso e all'abitazione dell'infortunato.
La campana deve essere dotata di almeno una bretella
per il sollevamento, a mezzo di fune, del lavoratore
infortunato.
Art.15. DENUNCIA DI INFORTUNIO O DI MALATTIA
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare telegraficamente
all'ispettorato del lavoro, entro 24 ore, i casi di
morte o di infortunio collettivo verificatisi durante
il lavoro in aria compressa; deve altresì denunciare
a mezzo lettera raccomandata, entro tre giorni da quando
ne ha avuta notizia, i casi di malattia e di infortunio
che implichino la astensione dal lavoro di durata presumibilmente
superiore a tre giorni.
Art.16. GIORNALE DEI LAVORI
Gli incidenti tecnici occorsi durante il lavoro in aria
compressa devono essere annotati su apposito registro.
Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro,
a disposizione degli ispettori del lavoro.
Deve altresì essere annotata la pressione superiore
a 1,5 atmosfere raggiunta giornalmente.
Il registro e, nel caso in cui sia installato, ai sensi
dell'art.9, un manometro del tipo a registrazione automatica,
i relativi grafici devono essere conservati per la
durata di un anno presso il cantiere o, nel caso di
chiusura di questo, presso la sede dell'impresa, a
disposizione degli ispettori del lavoro.
Art.17. DOCUMENTO PERSONALE
Il lavoratore occupato in cantiere dotato di camera
di ricompressione terapeutica deve essere fornito,
a cura del datore di lavoro, di un documento conforme
al modello A, allegato al presente decreto.
Il lavoratore deve portare sempre con sé il predetto
documento e restituirlo al datore di lavoro, nel caso
in cui abbia cessato di lavorare in aria compressa.
Capo IV
SERVIZI IGIENICI
Art.18. SPOGLIATOI- CAMERE DI RIPOSO - LATRINE
Il cantiere deve essere dotato:
a) di un locale ad uso spogliatoio, rispondente ai requisiti
stabiliti dall'art.40 del decreto del Presidente della
Repubblica 19-3-1956, n.303, contenente norme generali
per l'igiene del lavoro e essere fornito di mezzi adatti
ad asciugare gli abiti da lavoro;
b) di una camera di riposo, contigua e comunicante con
lo spogliatoio, aerata, illuminata e riscaldata durante
la stagione fredda, nonché fornita di panche
e di coperte di lana;
c) di lavandini e latrine sistemati in locali idonei,
protetti dalle intemperie e posti nelle immediate vicinanze
dello spogliatoio e della camera di riposo.
Art.19. BAGNI A DOCCIA
L'ispettorato del lavoro, quando ne riconosca la necessità
e tenuto conto dell'importanza del cantiere e della
durata dei lavori, può prescrivere la installazione
di bagni a doccia, aventi i requisiti costruttivi indicati
nell'art.38 del decreto del Presidente della Repubblica
19-3-1956 n.303 contenente norme generali per l'igiene
del lavoro.
I lavoratori hanno l'obbligo di fare il bagno e di osservare
i turni all'uopo stabiliti a sensi del citato art.38.
Capo V
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Art.20. PULIZIA DELL'AMBIENTE DI LAVORO
Il cassone deve essere tenuto pulito e, per quanto possibile,
sgombero da materiale di rifiuto.
Art.21. RICAMBIO DELL'ARIA
Per ciascun operaio che lavora in aria compressa deve
essere assicurato un ricambio di aria di almeno quaranta
metri cubi orari.
L'ispettorato del lavoro, quando esistano particolari
cause di corruzione dell'aria, può prescrivere
un aumento di detto ricambio.
L'aria da immettere nel cassone e nella campana deve
essere prelevata in luogo che dia garanzia di sufficiente
purezza e, all'uscita dai compressori, deve essere
depurata dai prodotti di ossidazione degli olii lubrificanti.
Art.22. ARRESTO DELL'AFFLUSSO DELL'ARIA
Qualora venga ad arrestarsi l'afflusso dell'aria nel
cassone, deve disporsi l'uscita dei lavoratori dopo
un periodo di attesa non superiore a dieci minuti.
La campana o le campane devono poter contenere contemporaneamente
tutti i lavoratori di un turno.
Oltre ai compressori necessari al normale esercizio,
devono essere installati compressori di riserva pronti
per l'uso.
I compressori, di normale esercizio e di riserva, devono
essere montati in modo da poter alimentare, insieme
e singolarmente, ciascun cassone.
Quando la pressione eccede il limite di 2,5 atmosfere,
l'aria deve essere addotta alla camera di lavoro mediante
due distinte tubazioni.
Le tubazioni devono portare, al loro estremo verso il
complesso in pressione, una valvola di ritegno ed un
rubinetto di intercettazione.
Lo stato di arresto e di funzionamento della valvola
di ritegno e del rubinetto di intercettazione devono
essere controllati periodicamente.
Art.23. TEMPERATURA NELLA CAMPANA
La temperatura nella campana deve essere mantenuta in
limiti igienicamente convenienti. A tale scopo si deve
provvedere:
a) durante la stagione estiva, a refrigerare l'aria
all'uscita dai compressori, a ricoprire la campana
con stuoie, tende e simili ed a rinfrescare il serbatoio
dell'aria con irrorazione di acqua;
b) durante la stagione invernale, a proteggere la campana
dalla dispersione termica a mezzo di adatta copertura
e, ove occorra, a riscaldarla.
Art.24. ILLUMINAZIONE
Il cassone, il camino e la campana devono essere illuminati
sufficientemente a luce elettrica. Nel cassone e nella
campana deve essere altresì tenuta in permanenza
una lampada di soccorso in buono stato di funzionamento.
Art.25. APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI PER IL COMPLESSO
La tensione massima ammissibile per l'illuminazione
all'interno non deve superare i 25 Volt e le lampade
devono essere protette da gabbietta metallica.
Se per la riduzione della tensione al limite massimo
di cui al comma precedente si rende necessario l'impiego
di un trasformatore,
questo deve essere installato fuori e non in contatto
con il complesso, deve avere la carcassa collegata
elettricamente a terra ed il primario ed il secondario
tra loro separati ed isolati; il trasformatore deve
risultare inoltre collaudato, con un minimo di 1500
Volt applicati, per un minuto, fra il primario ed il
secondario connesso a massa.
Quando sia stata accertata la presenza di grisù
o di altri gas infiammabili, non possono essere installati
all'interno del complesso impianti elettrici di illuminazione
di alcun genere; i lavoratori devono essere provvisti
di lampade individuali di sicurezza, preferibilmente
del tipo ad accumulatori, ma comunque a tenuta stagna.
Il motore azionante l'argano deve essere installato
all'esterno della campana. Se trattasi di motore elettrico,
questo deve essere isolato rispetto alla campana ed
agli altri elementi del complesso. La trasmissione
del moto all'albero motore dell'argano deve avvenire
per interposizione di mezzi isolanti quando l'argano
sia elettricamente isolato dalla campana. La carcassa
del motore e degli altri apparecchi elettrici che lo
corredano devono essere collegati elettricamente a
terra attraverso un conduttore sussidiario incorporato
nel cavo adduttore della corrente.
Il motore può essere comandabile anche dall'interno
della campana mediante comando a distanza che, se del
tipo elettrico, non può essere alimentato con
corrente a tensione superiore a 25 Volt.
Il circuito ed ogni altro argano del comando elettrico
a distanza devono essere, per la parte situata all'interno,
a tenuta stagna quando anche solo si sospetti la presenza
di grisù e di altri gas infiammabili.
Art.26. COMUNICAZIONE FRA CAMPANA E TERRA FERMA
La campana deve essere unita alla terra ferma con apposita
passerella; ove, ciò non sia possibile, devono
essere mantenuti in servizio, e prontamente disponibili,
natanti che possano raccogliere l'intero turno di lavoratori.
Art.27. SEGNALAZIONI TRA L'INTERNO E L'ESTERNO
Le segnalazioni fra l'interno e l'esterno devono essere
assicurate mediante due distinti sistemi acustici di
chiaro e facile uso, di cui uno telefonico.
Nel cantiere deve essere predisposto un codice di segnali
da usarsi nelle varie eventualità; copie chiare
e facilmente leggibili di esso devono essere esposte
all'interno ed all'esterno della campana, nonché
in altri punti del cantiere.
All'esterno della campana deve essere assicurata la
presenza di personale di sorveglianza.
Ove esistano, gli apparecchi telefonici esterni comunicanti
col cassone devono essere posti in prossimità
delle campane, in modo che ne sia facile l'uso da parte
del personale di cui al comma precedente.
Art.28. COMPRESSIONE E DECOMPRESSIONE
La compressione deve essere condotta con velocità
uniforme.
La decompressione deve essere effettuata a velocità
uniforme per le pressioni non superiori a 1,5 atmosfere.
Quando la pressione supera tale limite, la decompressione
deve essere effettuata in modo da ridurre rapidamente
la pressione iniziale alla metà con la velocità
di un decimo di atmosfera al minuto primo; la restante
pressione, in particolare quella compresa tra 0,5 e
l'atmosferica, deve essere ridotta più lentamente,
in modo tuttavia, che la durata totale della decompressione
risulti pari a quella indicata nella tabella di cui
all'art.36.
Qualora l'ispettorato del lavoro abbia, ai sensi del
secondo comma del successivo art.37, consentito l'unificazione
dei periodi di lavoro, i tempi stabiliti per la decomposizione
devono essere aumentati:
a) di 5 minuti per le pressioni non eccedenti le 1,5
atmosfere;
b) di 10 minuti per le pressioni comprese tra 1,5 e
2,5 atmosfere;
c) di 15 minuti per le pressioni eccedenti le 2,5 atmosfere.
I tempi di decompressione possono essere ridotti di
non più della metà nel caso di lavoratori
che non abbiano svolto lavori fisici e che non siano
rimasti in aria compressa per più di un'ora.
Il controllo dei tempi di compressione e di decompressione,
da eseguirsi mediante l'orologio e la lettura dei manometri,
devono essere affidati a persona esperta.
Art.29. STABILITA' DEI CASSONI
Gli appoggi ed i sostegni del cassone devono essere
tali da sopportare il peso del cassone stesso e della
zavorra.
Per i cassoni di tipo fisso perduto, il peso del complesso
affondato deve superare ad acqua espulsa, di almeno
il 10 per cento il suo dislocamento.
Per i cassoni di tipo mobile sospeso, il peso del complesso
immerso ed appoggiato deve superare, ad acqua espulsa,
di almeno il 5 per cento il suo dislocamento. Durante
le manovre di sospensione e di spostamento, il cassone
deve essere sostenuto e guidato con idonei mezzi di
sospensione e trazione ed il peso del complesso deve
superare, ad acqua espulsa, di almeno il 3 per cento
il suo dislocamento.
La zavorra, sia liquida che solida, deve essere sistemata
in maniera idonea ed egualmente distribuita; quella
solida deve essere disposta saldamente sul cielo del
cassone e ad esso ancorata.
L'accesso dei lavoratori nei cassoni deve essere consentito
soltanto dopo l'ultimazione delle operazioni necessarie
per l'inizio del lavoro proprio nei cassoni.
Art.30. BRILLAMENTO DELLE MINE
Per il deposito, il trasporto, la manipolazione e l'impiego
degli esplosivi per il brillamento delle mine nei lavori
in cassoni ad aria compressa, oltre alle norme contenute
nel testo unico dei regolamenti di Pubblica sicurezza
e negli altri provvedimenti vigenti in materia, devono
essere osservate le seguenti disposizioni:
a) nell'interno dei cassoni si devono usare esplosivi
che sviluppino il meno possibile gas tossici ed a bilancio
positivo di ossigeno;
b) quando si operi in presenza di grisù o di
altri gas infiammabili, si devono impiegare esclusivamente
esplosivi aventi buoni requisiti di sicurezza contro
detti gas;
c) l'accensione delle mine deve avvenire di preferenza
elettricamente, a meno che non si tema la presenza
di gas infiammabili, nel qual caso l'accensione elettrica
è obbligatoria;
d) prima del brillamento delle mine, i lavoratori devono
uscire dai cassoni e le portelle di comunicazione fra
le campane ed i cassoni stessi devono essere chiuse.
I lavoratori possono sostare in campana se, a giudizio
di chi dirige il lavoro, ciò non costituisca
pericolo.
Dopo il brillamento delle mine il lavoro non può
essere ripreso prima che l'aria sia stata sufficientemente
depurata.
Art.31. LAVORI IN TERRENI GRISUTOSI
Quando si debba operare in terreni grisutosi o comunque
si sospetti la presenza di grisù o di altri
gas naturali infiammabili all'interno del complesso
in pressione, la presenza del gas deve essere periodicamente
controllata da personale esperto mediante idonei strumenti
misuratori a batteria, muniti di quadrante graduato.
Ove la presenza di gas sia stata accertata, il controllo
della sua concentrazione deve essere eseguito particolarmente
nelle parti alte del complesso, ad ogni turno di lavoro.
Se la concentrazione è superiore all'1 per cento
in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento,
devono essere fatti allontanare i lavoratori dal complesso
sino a quando l'ambiente di lavoro non sia stato bonificato.
Capo VI
ORDINAMENTO DEL LAVORO
Art.32. REQUISITI DI ETA'
Gli operai, per essere ammessi al lavoro nei cassoni
ad aria compressa, devono avere compiuto 20 anni di
età e non superato i 40 anni.
Il limite massimo di età è elevato a 48
anni per gli operai che abbiano precedentemente lavorato
in cassoni ad aria compressa, ed a 50 anni per i capisquadra,
ove questi ultimi siano riconosciuti fisicamente idonei.
Per i lavori che si compiono a pressione superiore a
2,5 atmosfere, il limite massimo di età è
di 35 anni per gli operai e di 45 anni per i capisquadra.
Art.33. DIVIETO DEL LAVORO DELLE DONNE
Le donne non possono essere adibite al lavoro nei cassoni
ad aria compressa ed al servizio di assistenza sanitaria
nelle camere di ricompressione.
Art.34. REQUISITI FISICI E VISITA MEDICA
I lavoratori da adibire ai lavori in cassoni ad aria
compressa devono essere fisicamente idonei.
Il datore di lavoro deve far visitare da un medico competente
i
lavoratori prima che essi siano destinati al lavoro
in aria compressa ed immediatamente dopo la prima compressione,
onde accertare la loro idoneità fisica.
Le visite agli operai ed ai capisquadra devono essere
ripetute ad intervalli bimestrali, i quali sono ridotti
ad un mese quando la pressione supera le 1,5 atmosfere
ed a 15 giorni quando supera le 2,5 atmosfere.
Oltre alle visite mediche periodiche, il datore di lavoro
ha l'obbligo di far visitare:
a) i lavoratori che ne facciano richiesta;
b) gli operai ed i capisquadra che riprendano il lavoro
dopo una assenza per malattia;
c) gli operai ed i capisquadra che per qualsiasi altra
causa non abbiano lavorato in aria compressa per un
periodo superiore ai 15 giorni.
Il datore di lavoro deve altresì visitare gli
impiegati e i dirigenti che debbano accedere nei complessi
in pressione. Le visite devono essere ripetute dopo
assenze per malattia e quando i predetti lavoratori
non abbiano avuto occasione di accedere nei complessi
per un periodo superiore a 15 giorni.
Le spese derivanti dalle visite mediche nel presente
articolo sono a carico del datore di lavoro.
Art.35. REGISTRAZIONI
Il medico deve:
a) riportare nella scheda conforme al modello B, allegato
al presente decreto, le note rilevate nel corso delle
visite mediche di cui all'articolo precedente;
b) comunicare per iscritto al datore di lavoro l'esito
delle visite.
Le schede indicate nel comma precedente devono essere
tenute sul luogo di lavoro a disposizione degli ispettorati
del lavoro.
L'ispettorato del lavoro può consentire che le
schede siano tenute in altro luogo.
Art.36. DURATA DEL LAVORO
Per la durata dell'orario giornaliero di lavoro in aria
compressa e per i periodi di compressione e di decompressione
devono essere osservati i limiti indicati nella seguente
tabella:
Pressione in atmosfere (oltre la pressione normale) Durata
massima del lavoro in aria compressa nelle 24 ore (esclusi
i periodi di compressione e decompressione)
Durata minima dei tempi di compressione
Durata minima dei tempi di decompressione Durata minima
dei riposi intermedi tra un periodo e l'altro di lavoro
per ogni lavoratore
da 0 a 1 ore 7,30 1 min ogni 2 atm. minuti 10 ore 1
da 1 a 1,5 ore 7 1 min ogni 2 atm. minuti 20 ore 1
da 1,5 a 2 ore 5,45 1 min ogni 2 atm. minuti 30 ore
1,30
da 2 a 2,5 ore 4 1 min ogni 2 atm. minuti 45 ore 2,30
da 2,5 a 2,8 ore 2,45 1 min ogni 2 atm. minuti 55 ore
3
da 2,8 a 3 ore 2 1 min ogni 2 atm. minuti 60 ore 4
da 3 a 3,2 ore 1,30 1 min ogni 2 atm. minuti 70 ore
5
Qualora la pressione di lavoro ecceda le 3,2 atmosfere,
l'ispettorato del lavoro stabilisce, di volta in volta,
in base alle limitazioni previste nella precedente
tabella, la durata complessiva dell'orario giornaliero
di lavoro, l'eventuale effettuazione del turno lavorativo
in un unico periodo e i tempi di compressione e di
decompressione, tenendo conto della pressione massima
da raggiungersi e delle altre condizioni ambientali
e di lavoro, che possano costituire causa di pericolo.
Per i lavoratori che siano adibiti al lavoro in aria
compressa per la prima volta o che lo riprendano dopo
una interruzione di almeno un anno, la durata del lavoro
deve essere ridotta a metà:
a) per il primo giorno, quando la pressione non superi
le due atmosfere;
b) per i primi due giorni, quando la pressione superi
detto limite.
Art.37. PERIODI DI LAVORO E DI RIPOSO
L'orario giornaliero di lavoro di ciascun turno deve
essere diviso in due periodi separati da riposi intermedi,
da trascorrere all'aria libera.
L'ispettorato del lavoro può consentire l'effettuazione
del turno in un unico periodo.
In tal caso:
a) per le pressioni fino a 2,5 atmosfere, deve essere
concesso agli operai un riposo intermedio di almeno
mezz'ora da trascorrere nel cassone, fermi restando
i limiti di durata massima del lavoro in aria compressa;
b) per le pressioni eccedenti le 2,5 atmosfere, deve
essere ridotta di un quinto la durata massima del lavoro.
Per il lavoro svolto a pressioni superiori a 15 atmosfere,
i lavoratori, dopo l'uscita all'aria libera, devono
sostare nel cantiere per un periodo di tempo non inferiore
a mezz'ora; per pressioni superiori a 2,5 atmosfere,
tale periodo è elevato ad un'ora.
Durante i periodi di riposo previsti dal presente articolo
e dall'art.36, i lavoratori non devono compiere attività
fisiche intense.
Art.38. INTERVALLI
Tra la fine di un turno giornaliero di lavoro, effettuato
in uno o due periodi, e l'inizio del turno successivo
per gli stessi lavoratori devono trascorrere di norma
almeno 12 ore. In caso di cambiamento di turni, in
lavori eseguiti a pressione non superiore a 1,5 atmosfere,
detto intervallo può ridursi fino a 8 ore, purché
tale evenienza non si verifichi più di una volta
la settimana.
Art.39. TABELLE DELLA DURATA DEL LAVORO E DEI TEMPI
DI COMPRESSIONE E DI DECOMPRESSIONE
Nella campana e nel cantiere deve essere affissa, in
modo evidente, copia della tabella di cui all'art.36
con le eventuali variazioni ed aggiunte previste dagli
artt.37 e 38.
Art.40. DISCIPLINA DEL PERSONALE
Durante il lavoro in aria compressa è vietato
fumare e fare uso di bevande alcooliche.
Il lavoratore che mostri di avere abusato di bevande
alcooliche non può essere ammesso nei cassoni
se non dopo almeno 24 ore.
Il datore di lavoro deve escludere definitivamente dal
lavoro nei cassoni i lavoratori che facciano uso smodato
ed abituale di bevande alcooliche.
Artt. 41 - 45
(Si omettono poiché dettano norme penali).
Allegati A e B
(Si omettono in quanto inerenti la carta di riconoscimento
per cassonisti e la scheda visite mediche).
(c) 1996 Note's