(G.U. 12-7-1955, n.158, supplemento)
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
(Stralcio, si riportano solo gli articoli di interesse tecnico)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
ATTIVITA' SOGGETTE
Art.1
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le
attività alle quali siano addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art.3,
comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, da enti pubblici e dagli
istituti di istruzione e di beneficenza.
ATTIVITA' ESCLUSE
Art.2
Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto
la materia è regolata o sarà regolata
da appositi provvedimenti:
a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello
Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni;
d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea
ed interna.
DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO
Art.3
Agli effetti dell'art.1, per lavoratore subordinato
si intende colui che fuori del proprio domicilio presta
il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione
altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo
di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Sempre agli effetti dell'art.1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati:
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi,
anche di fatto, che prestino la loro attività
per conto delle società e degli enti stessi;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori
scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature,
utensili ed apparecchi in genere.
Capo II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI
OBBILIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI
PREPOSTI
Art.4
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono,
dirigono o sovrintendono alle attività indicate
all'art.1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente
decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici
cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme
essenziali di prevenzione mediante affissione, negli
ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme
o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione,
con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino
le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione
messi a loro disposizione.
Art.5
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti
a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici
esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati
a prestare la loro opera.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende
ai rischi propri dell'attività professionale
o del mestiere che il lavoratore autonomo è
incaricato di prestare.
Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi
in uso macchine o attrezzi di sua proprietà
per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma,
dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei
dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.
DOVERI DEI LAVORATORI
Art.6
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le
misure disposte dal datore di lavoro ai fini della
sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri
mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore
di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi
e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri
mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta
l'autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o
manovre che non siano di loro competenza e che possano
compromettere la sicurezza propria o di altre persone.
Capo III
OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI E DEI COMMERCIANTI
Art.7 PRODUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO PER IL MERCATO
INTERNO
Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di macchine, di parti di macchine,
di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere,
destinati al mercato interno, nonché la installazione
di impianti, che non siano rispondenti alle norme del
decreto stesso.
<<Ai fini del precedente comma il contratto di
locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi
indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione
in uso. Chiunque concede in locazione finanziaria beni
assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria
è tenuto a che detti beni siano accompagnati
dalle previste certificazioni o dagli altri documenti
richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo
è punita ai sensi del successivo art.390>>
(così integrato dall'articolo unico della L.178/83).
Titolo II
AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI
<<Art.8.
1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse
e banchine e rampe di carico, devono essere calcolate
e situate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano
utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente
alla loro destinazione e che i lavoratori operanti
nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano
alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione
per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero
potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati
mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per
i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono
passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni,
passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali
lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori,
il tracciato delle vie di circolazione deve essere
evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo
in funzione della natura del lavoro e presentano rischi
di cadute dei lavoratori o rischi di cadute di oggetti,
detti luoghi devono essere dotati di dispositivi per
impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere
a tali zone.
7. Per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere
alle zone di pericolo devono essere prese misure appropriate.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo
chiaramente visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi
destinati al passaggio non devono presentare buche
o .sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali da rendere sicuro il transito ed il movimento
delle persone e dei mezzi di trasporto .
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati
da materiali che ostacolano la normale circolazione.
1l. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono
completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli
fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i
lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere,
gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati>>
(articolo così sostituito dall'art.33, comma
3 del D.Leg.626/94).
SOLAI
Art.9
I locali destinati a deposito devono avere, su una parete
o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione
del carico massimo del solaio espresso in chilogrammi
per metro quadrato di superficie.
I carichi non devono superare tale massimo e devono
essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità
del solaio.
APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI
Art.10
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei
luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese
le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide
coperture o di parapetti normali, atti ad impedire
la caduta di persone. Quando dette misure non siano
attuabili, le aperture devono essere munite di apposite
segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio
di una persona e che presentano pericolo di caduta
per dislivelli superiori ad un metro, devono essere
provviste di solida barriera o munite di parapetto
normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza
minore di cm 90 quando, in relazione al lavoro eseguito
nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.
POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO
<<Art.11
1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente
difesi contro la caduta o l'investimento di materiali
in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici,
devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri
luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati
dai lavoratori durante le loro attività devono
essere concepiti in modo tale che la circolazione dei
pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all'art.7 e le disposizioni
sulle vie di circolazione e zone di pericolo sono altresì
applicabili alle vie di circolazione principali sul
terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che
portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione
utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine
di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone
di pericolo si applicano per analogia ai luoghi di
lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente
illuminati con luce artificiale quando la luce del
giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto,
questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente
possibile, in modo tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se
necessario, contro la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti
esterni nocivi, quali vapori, gas, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro
in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere>> (Articolo
così sostituito dall'art. 33, comma 3, del D.
Leg.626/94; queste disposizioni entrano in vigore il
12 febbraio 1995).
SCHERMI PARASCHEGGE
Art.12
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio
di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla
proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure
atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone.
USCITE DAI LOCALI DI LAVORO
<<Art.13 VIE E USCITE DI EMERGENZA
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso
che consente alle persone che occupano un edificio
o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un
luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da
considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio
o altre situazioni di emergenza.
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre
e consentire di raggiungere il più rapidamente
possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono
poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza
da parte dei lavoratori.
4. I1 numero, le dimensioni e la distribuzione delle
vie delle uscite di emergenza devono essere adeguate
alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione,
alle attrezzature in essi installate, alla loro destinazione
d'uso, nonché al numero massimo di persone che
possono essere presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza
minima di m.2,0 e larghezza minima conforme alla normativa
vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte,
queste devono essere apribili nel verso dell'esodo
e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte
facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza.
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere
chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati
dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito
è vietato adibire, quali porte delle uscite
di emergenza, le porte scorrevoli verticalmente, quelle
girevoli su asse centrale e le saracinesche a rullo.
9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le
vie di circolazione e le porte che vi danno accesso
non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter
essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate
da apposita segnaletica, durevole, conforme alle disposizioni
vigenti e collocata in luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione
devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza
di intensità sufficiente, che entri in funzione
in caso di guasto dell'impianto elettrico.
12. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente
per lavorazioni che comportano un numero di lavoratori
superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni
ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di
esplosione o di incendio e siano adibiti nello stesso
locale più di 5 lavoratori, devono avere almeno
due scale distinte di facile accesso. Per gli edifici
già costruiti si dovrà provvedere in
conformità, quando non ne esista la impossibilità
accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo
caso sono disposte le misure e cautele ritenute più
efficienti.
13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima
del 1o gennaio 1993 non si applica la disposizione
contenuta nel quarto comma, ma gli stessi debbono avere
un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza>>
(Articolo così sostituito dall'art.33 del D.Leg.626/94;
queste disposizioni entrano in vigore il 12 febbraio
1995).
<<Art.14. PORTE E PORTONI
1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero,
dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali
comportino rischi di esplosione e di incendio e siano
adibiti alle attività che si svolgono nel locale
stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta
ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo
ed avere larghezza minima di m.1,20.
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse
da quelle previste al secondo comma, la larghezza minima
delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m.0,90;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50,
il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100,
il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m.1,20 e di una porta avente larghezza minima
di m.0,90, che si aprano entrambe nel verso dall'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta
alle porte previste alla lettera c) il locale deve
essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso
dell'esodo avente larghezza minima di m.1,20 per ogni
50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa
tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza
rispetto a 100.
4. I1 numero complessivo delle porte di cui al terzo
comma può anche essere minore, purché
la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza
minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza
in meno del 5% (cinque per cento).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza
di cui all'art.13, quinto comma, coincidono con le
porte di cui al primo comma, si applicano le disposizioni
di cui all'art.13, quinto comma.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino
non sono ammesse le porte scorrevoli, le porte girevoli
su asse centrale, le saracinesche a rullo, quando non
esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente
alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno
che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la
circolazione dei pedoni che devono essere segnalate
in modo visibile ed essere in permanenza sgombre.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono
essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno
indicativo all'altezza degli occhi.
1l. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte
e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza
e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere
feriti in caso di rottura di dette superfici, queste
devono essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema
di sicurezza che impedisca loro di cadere o di uscire
dalle guide.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto
devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca
loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono
funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori.
Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto
di emergenza facilmente identificabili ed accessibili
e poter essere aperti anche manualmente, salvo che
la loro apertura possa avvenire automaticamente in
caso di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza
devono essere contrassegnate in maniera appropriata
con segnaletica durevole conformemente alla normativa
vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento,
dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte
devono poter essere aperte.
17. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima
del 1o gennaio 1993 non si applicano le disposizioni
dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti
a deposito devono essere provvisti di porte di uscita
che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano
in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori
normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10
e 50. Il numero delle porte può anche essere
minore, purché la loro larghezza complessiva
non risulti inferiore>> (Articolo così
sostituito dall'art. 33 del D.Leg.626/94; queste disposizioni
entrano in vigore il 12 febbraio 1995).
SPAZIO DESTINATO AL LAVORATORE
Art.15
Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro
deve essere tale da consentire il normale movimento
della persona in relazione al lavoro da compiere.
Capo II
SCALE FISSE
SCALE FISSE A GRADINI
Art.16
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso
agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti
da affollamento per situazioni di emergenza.
I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate
a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze
del transito.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere
provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o
di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da
due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
SCALE FISSE A PIOLI
Art.17
Le scale a pioli di altezza superiore a m.5, fissate
su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione
superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire
da m.2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida
gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture
di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non
deve distare da questi più di cm.60.
I pioli devono distare almeno cm.15 dalla parete alla
quale sono applicati o alla quale la scala è
fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca
intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà
costruttive, devono essere adottate, in luogo della
gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la
caduta delle persone per un tratto superiore ad un
metro.
Capo III
SCALE E PONTI SOSPESI
SCALE SEMPLICI PORTATILI
Art.18
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite
con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono
essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei
singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate
al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati
ai montanti mediante incastro.
Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità
inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli
alle estremità superiori, quando sia necessario
per assicurare la stabilità della scala. Per
le scale provviste alle estremità superiori
di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide,
non sono richieste le misure di sicurezza indicate
nelle lettere a) e b).
Art.19
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per
altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute
al piede da altra persona.
SCALE AD ELEMENTI INNESTATI
Art.20
Per l'uso delle scale portatili composte di due o più
elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre
quanto è prescritto nel punto a) dell'art.18,
si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare
i m.15, salvo particolari esigenze, nel qual caso le
estremità superiori dei montanti devono essere
assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di m.8 devono
essere munite di rompitratta per ridurre la freccia
di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando
se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve
esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
SCALE DOPPIE
Art.21
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m.5
e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza
o di altro dispositivo che impedisca la apertura della
scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
SCALE AEREE E PONTI MOBILI SVILUPPABILI
Art.22
Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su
carro e comunque azionate, devono essere munite di
dispositivi indicatori per la messa a livello del carro
e per la elevazione massima e minima della volata,
nonché di calzatoie o di altri dispositivi per
assicurare in ogni caso la stabilità del carro.
Dette scale devono essere provviste di targa indicante
il nome del costruttore, il luogo e l'anno di costruzione
e la portata massima.
PONTI E SEDIE SOSPESI
Art.23
I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per
le caratteristiche costruttive che per le modalità
di montaggio e di uso, presentare sufficienti garanzie
di resistenza.
Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici,
il movimento verticale deve essere effettuato esclusivamente
mediante argani a discesa autofrenante.
I ponti devono essere provvisti di parapetto normale
completo di fermo al piede, ed i sostegni a sedia devono
essere sospesi in modo che ne sia assicurata la stabilità
ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di
trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.
UTENSILI A MANO
Art.24
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati,
gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati,
devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati
in modo da impedirne la caduta.
VERIFICHE
Art.25
Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili
su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono
essere collaudati e sottoposti a verifiche annuali
per accertarne lo stato di efficienza in relazione
alla sicurezza.
Capo IV
PARAPETTI
PARAPETTO NORMALE
Art.26
Agli effetti del presente decreto è considerato
"normale" un parapetto che soddisfi alle
seguenti condizioni:
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in
buono stato di conservazione;
b) abbia un'altezza utile di almeno un metro;
c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello
intermedio posto a circa metà distanza fra quello
superiore ed il pavimento;
d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere,
nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo
cui può essere assoggettato tenuto conto delle
condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
E' considerato "parapetto normale con arresto al
piede" il parapetto definito al comma precedente,
completato con fascia continua poggiante sul piano
di calpestìo ed alta almeno cm 15.
E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai
commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro,
balaustrata, ringhiera e simili, realizzante condizioni
di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti,
non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI
RIPIANI
Art.27
Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di
accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio
sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati
aperti, di parapetti normali con arresto al piede o
di difesa equivalenti. Tale protezione non è
richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore
a m.1,50.
Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto
al piede di altezza inferiore a quella normale, purché
siano atte ad evitare cadute di persone o materiali
verso l'esterno.
Capo V
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE GENERALE
Art.28
Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono
essere illuminati con luce naturale o artificiale in
modo da assicurare una sufficiente visibilità.
ILLUMINAZIONE PARTICOLARE
Art.29
Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle
dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione
degli organi e degli strumenti di controllo, di misure
o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che
presenti un particolare pericolo di infortunio o che
necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere
illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
DEROGHE PER ESIGENZE TECNICHE
Art.30
1. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari
lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare
adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati
negli artt. 28 e 29, si devono adottare adeguate misure
dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza
o dalla insufficienza della illuminazione.
ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA
Art.31
1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro
devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria
da impiegare in caso di necessità.
2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al
personale, conservati in costante efficienza ed essere
adeguati alle condizioni ed alle necessità del
loro impiego.
3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori
e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità
non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile
ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi
sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o
degli impianti; quando si lavorino o siano depositate
materie esplodenti o infiammabili, la illuminazione
sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza
atti ad entrare immediatamente in funzione in caso
di necessità e a garantire una illuminazione
sufficiente per intensità, durata, per numero
e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi
nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe
pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo
da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi
di accensione devono essere a facile portata di mano
e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere
rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto
del personale deve, qualora sia necessario ai fini
della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento
delle fonti della illuminazione sussidiaria.
Art.32
1. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro
anche in caso di mancanza della illuminazione artificiale
normale, quella sussidiaria deve essere fornita da
un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione
del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
Capo VI
DIFESA CONTRO GLI INCENDI E LE SCARICHE ATMOSFERICHE
DIFESA CONTRO GLI INCENDI
Art.33
1. In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente
decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire
gli incendi e per tutelare la incolumità dei
lavoratori in caso di incendio.
DIVIETI - MEZZI DI ESTINZIONE - ALLONTANAMENTO DEI LAVORATORI
Art.34
1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli
specifici di incendio:
a) è vietato fumare;
b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera
e manipolare materiali incandescenti, a meno che non
siano adottate idonee misure di sicurezza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei
in rapporto alle particolari condizioni in cui possono
essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori
portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere
mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta
ogni sei mesi da personale esperto;
d) deve essere assicurato, in caso di necessità,
l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai
luoghi pericolosi.
Art.35
1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento
di incendi, quando le materie con le quali verrebbe
a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente
di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.
2. Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua
nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non devono
essere usate in prossimità di conduttori, macchine
e apparecchi elettrici sotto tensione.
3. I divieti di cui al presente articolo devono essere
resi noti al personale mediante avvisi.
LAVORAZIONI PERICOLOSE E CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO
Art.36
1. Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano
o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili
o esplodenti;
b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni
presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità
dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione
degli incendi, al controllo del comando del corpo dei
vigili del fuoco competente per territorio.
2. La determinazione delle aziende e lavorazioni di
cui al precedente comma è fatta con decreto
presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri
per l'industria e commercio e per l'interno.
Art.37
1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui
al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
devono essere sottoposti al preventivo esame del comando
del corpo dei vigili del fuoco, al quale dovrà
essere richiesta la visita di collaudo ad impianto
o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.
2. Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita
del comando dei vigili del fuoco deve essere richiesta
dal datore di lavoro non oltre 6 mesi dalla pubblicazione
del decreto presidenziale di cui al comma 2 dell'articolo
precedente.
SCARICHE ATMOSFERICHE
Art.38
1. Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche
con mezzi idonei:
a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende
ed alle lavorazioni, di cui all'art.36;
b) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione
e all'altezza, possano costituire pericolo.
Art.39
1. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere
provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici,
di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono,
per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi,
risultare collegati elettricamente a terra in modo
da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
Art.40
1. Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche devono essere periodicamente
controllati e comunque almeno una volta ogni 2 anni,
per accertarne lo stato di efficienza.
Titolo III
NORME GENERALI DI PROTEZIONE DELLE MACCHINE
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE MACCHINE
Art.41
1. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono
un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti
di dispositivi di sicurezza.
PARTI SALIENTI DEGLI ORGANI DELLE MACCHINE
Art.42
1. Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro
genere, come viti, bulloni, biette e simili esistenti
sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti,
sugli in nessi o su altri elementi in movimento delle
macchine non devono presentare parti salienti dalle
superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati,
ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici
o allogati in apposite convenienti incavature oppure
coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente
lisce.
MANOVELLISMI
Art.43
1. Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo
in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle,
gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere
adeguatamente protetti.
2. La protezione può omettersi nei telai per
il taglio delle pietre, marmo e simili e salvo, che
sussistano particolari condizioni di pericolo, quando
gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile
o la forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore
o la velocità non sia superiore ai 60 giri al
minuto primo.
TRATTI TERMINALI SPORGENTI DEGLI ALBERI
Art.44
1. I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o
dai supporti per più di un quarto del loro diametro
devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti
con custodia fissata a parti non soggette a movimento.
PROTEZIONE IN CASO DI ROTTURA DI MACCHINE
Art.45
1. Le macchine che, in relazione alla velocità
dei loro organi o alla natura dei materiali di cui
questi sono costituiti o in relazione alle particolari
condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di
rottura, con conseguenti proiezioni violente di parti
di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere
provviste di involucri o di schermi protettivi atti
a resistere all'urto o a trattenere gli elementi o
i materiali proiettati, a meno che non siano adattate
altre idonee misure di sicurezza.
2. Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune
o di alluminio non sono ammessi.
SCUOTIMENTI E VIBRAZIONI DELLE MACCHINE
Art.46
1. Le macchine devono essere costruite, installate e
mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni
che possano pregiudicare la loro stabilità,
la resistenza dei loro elementi e la stabilità
degli edifici.
2. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti
ad una specifica funzione tecnologica della macchina,
devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché
ciò non sia di pregiudizio alla stabilità
degli edifici od arrechi danno alle persone.
RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI E DEI DISPOSITIVI
DI SICUREZZA
Art.47
1. Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle
macchine non devono essere rimossi se non per necessità
di lavoro.
2. Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere
immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza
e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo
che ne deriva.
3. La rimessa in posto della protezione o del dispositivo
di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate
le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea
rimozione.
DIVIETO DI PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO
Art.48
1. E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli
organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno
che ciò non sia richiesto da particolari esigenze
tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi
idonei ad evitare ogni pericolo.
2. Del divieto stabilito dal presente articolo devono
essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente
visibili.
DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE O REGISTRAZIONE
SU ORGANI IN MOTO
Art.49
1. E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione
di riparazione o registrazione.
2. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante
il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa
della incolumità del lavoratore.
3. Del divieto indicato nel primo comma devono essere
resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente
visibili.
Capo II
MOTORI
SEGREGAZIONE DEI MOTORI
Art.50
1. Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione,
costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere
o installato in apposito locale o recintato o comunque
protetto.
2. Anche quando i motori siano installati in appositi
locali o recinti, i relativi organi di trasmissione,
quali alberi, pulegge, cinghie e simili, devono essere
protetti in conformità delle disposizioni del
Capo III del presente Titolo.
3. L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve
essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed
il divieto deve essere richiamato mediante apposito
avviso.
REGOLATORE AUTOMATICO DI VELOCITA'
Art.51
1. I motori soggetti a variazioni di velocità
le quali possono costituire un pericolo devono essere
provvisti di regolatore automatico di velocità,
tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti.
2. Il regolatore deve essere munito di un dispositivo
che ne segnali il mancato funzionamento.
MESSA IN MOTO E ARRESTO DEI MOTORI
Art.52
1. Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto
dei motori debbono essere facilmente manovrabili dal
personale addetto alle manovre e disposti in modo da
non poter essere azionati accidentalmente.
2. Per l'avviamento dei motori a combustione interna
devono adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore
di agire direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento
diretto devono essere costruite in maniera da potersi
disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo.
Art.53
1. Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso
di trasmissioni o di macchine e vi siano particolari
condizioni di pericolosità, devono essere predisposti
dispositivi supplementari, facilmente accessibili,
per poterne conseguire l'arresto.
2. Possono essere impiegati mezzi acustici, associati,
se necessario, a mezzi ottici, per la trasmissione,
al personale addetto alla manovra, di segnalazioni
convenute di arresto dei motori non azionati da energia
elettrica.
3. In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto
o della segnalazione devono essere chiaramente individuabili
mediante avvisi indicatori.
Art.54
1. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori
devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto,
distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono
trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario,
ad un segnale ottico.
2. Un cartello indicatore, richiamante l'obbligo stabilito
dal presente articolo e le relative modalità,
deve esser esposto presso gli organi di comando della
messa in moto del motore.
Capo III
TRASMISSIONI E INGRANAGGI
ORGANI ED ELEMENTI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO
Art.55
1. Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene
di trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli
ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione
devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire
un pericolo.
ALBERI, CINGHIE E FUNI DI TRASMISSIONE
Art.56
1. Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di
trasmissione, nonché le relative pulegge motrici
e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad altezza
non superiore a m 2 dal pavimento o dalla piattaforma
del posto di lavoro, a meno che non siano già
in posizione inaccessibile, devono essere protetti
sino a tale altezza.
2. La protezione di tali organi ed elementi può
essere anche costituita da una barriera distanziatrice,
della altezza di almeno un metro, purché:
a) disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle
parti più sporgenti degli organi ed elementi
di trasmissione, riducibili a m 0,30 se gli organi
in movimento da proteggere non superano l'altezza della
barriera;
b) sia costruita in maniera da rendere impossibile,
senza speciali manovre, l'accesso nello spazio compreso
fra il riparo e gli organi ed elementi in moto.
3. Per le cinghie di trasmissione azionate da motore
di potenza non superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano
meno di cm.8 di larghezza o una velocità inferiore
ai m.2 al minuto secondo, l'obbligo della protezione
sussiste solo quando la cinghia, in relazione alle
condizioni di impianto e di uso, può costituire
pericolo.
4. Per gli alberi e i contralberi, la protezione può
omettersi quando, in relazione alla velocità
ed alla loro coppia motrice, sia da escludersi ogni
pericolo.
Art.57
1. Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra
passaggi o posti di lavoro devono avere, sotto il tratto
inferiore, una protezione atta a trattenerle in caso
di rottura.
2. Tale protezione può essere omessa quando il
prodotto della larghezza della cinghia in centimetri
per la sua velocità in metri al minuto secondo
sia minore di 80.
Art.58
1. Quando le cinghie o le funi di trasmissione, aventi
notevoli dimensioni o velocità, sovrastano o
sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o passaggi,
le protezioni di cui agli artt. 56 e 57 devono essere
costruite in modo da resistere alla violenta proiezione
della cinghia o della fune in caso di rottura, oppure
essere integrate da schermi aventi forma, dimensioni
e resistenza tali da conseguire lo stesso scopo.
INGRANAGGI
Art.59
1. Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati
mobili devono essere racchiusi completamente entro
involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad anima
piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature
sino alla loro base.
2. Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate
alla sola zona di imbocco, quando, in relazione a particolari
caratteristiche della macchina o della installazione,
quali la ridottissima velocità degli ingranaggi
o la loro ubicazione fuori portata delle persone, dette
protezioni offrano sufficiente garanzia di sicurezza.
3. In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma
devono estendersi, lateralmente, sino alla base della
dentatura e devono avere le estremità periferiche
libere foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento
fra il riparo e la corona dentata.
CONI E CILINDRI DI FRIZIONE
Art.60
1. Le coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano
ad altezza non superiore a m 2 dal pavimento o dalla
piattaforma del posto di lavoro devono avere la zona
di imbocco protetta, a meno che non siano in posizione
inaccessibile.
CATENE DI TRASMISSIONE
Art.61
1. Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate
devono, quando non si trovino in posizione inaccessibile,
essere protette mediante custodia completa.
2. Qualora trattisi di catene molto lunghe, la custodia
può essere limitata alle ruote dentate con appendice
adeguatamente estesa oltre le zone di avvolgimento,
fermo restando l'obbligo di proteggere i tratti di
catena scoperta nei casi e con le modalità stabilite
dall'art.56 nei riguardi delle cinghie e delle funi
di trasmissione.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CINGHIE
Art.62
1. Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio
delle cinghie devono essere affidate a personale esperto.
2. E' consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione
in moto solo quando si disponga e si faccia uso di
idonei attrezzi o dispositivi montacinghie.
3. L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso è
obbligatoria quando il prodotto della larghezza della
cinghia in centimetri per la sua velocità in
metri al secondo sia non minore di 80.
GANCI PORTACINGHIE
Art.63
1. Le cinghie tenute anche momentanamente inattive e
quelle fuori servizio per riparazioni, giunzioni o
altri motivi, non devono appoggiare sugli alberi di
trasmissione, né trovarsi a contatto con elementi
in moto, ma devono essere appese a ganci portacinghie
predisposti in prossimità delle pulegge.
GIUNZIONE DELLE CINGHIE
Art.64
1. Le giunzioni delle cinghie di trasmissione devono
essere fatte in modo da non presentare sporgenze o
elementi salienti, a meno che questi non siano raccordati
alla cinghia con smussi a lievissima inclinazione o
che la cinghia non sia completamente protetta.
COPPIE DI PULEGGE FISSA E FOLLE
Art.65
1. Le coppie di pulegge fissa e folle devono essere
costruite e mantenute in modo che:
a) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto
o per altra causa, trasmettere il movimento a quella
fissa o trascinare in moto l'albero su cui è
montata;
b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a
quella fissa e viceversa sia eseguito per mezzo di
apposito spostacinghia meccanico, munito di dispositivo
di fermo, che assicuri la posizione di disinnesto del
sistema contro spostamenti accidentali della cinghia.
Tale dispositivo deve sempre trovarsi nella posizione
di folle quando la trasmissione o la macchina comandata
sono ferme.
DISINNESTI DI SEZIONAMENTO NELLE TRASMISSIONI ESTESE
Art.66
1. Non sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante
un unico albero esteso a più ambienti, a meno
che l'albero non sia sezionabile in tronchi corrispondenti
a ciascun ambiente per mezzo di giunti di disinnesto
di facile e rapida manovra, provvisti di dispositivo
di fermo, per impedire l'accidentale trasmissione del
moto dall'uno all'altro tronco.
2. Analoghi giunti di disinnesto devono predisporsi
per il sezionamento degli alberi che, anche nell'ambito
di uno stesso locale, muovono masse rotanti di entità
tale da rendere difficile il loro rapido arresto.
PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI TRASMISSIONI
Art.67
1. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni
inseribili senza arrestare il motore che comanda la
trasmissione principale devono essere preceduti da
un segnale acustico convenuto.
Capo IV
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI E DELLE ZONE DI OPERAZIONE
DELLE MACCHINE
Art.68
1. Gli organi lavoratori delle macchine e le relative
zone di operazione, quando possono costituire un pericolo
per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere
protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo
di sicurezza.
Art.69
1. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione,
non sia possibile conseguire una efficace protezione
o segregazione degli organi lavoratori o delle zone
di operazione pericolose delle macchine, si devono
adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo,
quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi
supplementari per l'arresto della macchina e congegni
di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.
Art.70
1. Quando per effettive esigenze della lavorazione non
sia possibile proteggere o segregare in modo completo
gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolosi
delle macchine, la parte di organo lavoratore o di
zona di operazione non protetti deve essere limitata
al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze
e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il
pericolo.
Art.71
1. Nei casi previsti negli artt. 69 e 70, quando gli
organi lavoratori non protetti o non completamente
protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare
e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di
arresto della macchina, oltre ad avere l'organo di
comando a immediata portata delle mani o di altre parti
del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un
efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto
nel più breve tempo possibile.
BLOCCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE
Art.72
1. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi
lavoratori, delle zone di operazione e degli altri
organi pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente
possibile e si tratti di eliminare un rischio grave
e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo
di blocco collegato con gli organi di messa in moto
e di movimento della macchina tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando
la macchina è in moto, o provochi l'arresto
della macchina all'atto della rimozione o dell'apertura
del riparo;
b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo
non è nella posizione di chiusura.
APERTURE DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO DELLE MACCHINE
Art.73
1. Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine
devono essere provviste di idonei ripari costituiti,
a seconda delle varie esigenze tecniche, da parapetti,
griglie, tramoggie e coperture atti per forma, dimensioni
e resistenza, ad evitare che il lavoratore od altre
persone possano venire in contatto con tutto o parte
del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o
scaricatori pericolosi.
2. La disposizione del presente articolo deve essere
osservata anche quando la macchina è provvista
di dispositivi di alimentazione e di scarico automatici,
ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori
o scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili
durante il lavoro.
FISSAGGIO DEGLI ORGANI LAVORATORI A VELOCITA' ELEVATE
Art.74
1. Gli organi lavoratori che operano a velocità
elevate devono essere fissati agli alberi o altri elementi
da cui ricevono il movimento, in modo o con dispositivi
tali da evitare l'allentamento dei loro mezzi di fissaggio
e, in ogni caso, la loro proiezione o la loro fuoriuscita.
PROTEZIONE CONTRO LE PROIEZIONI DI MATERIALI
Art.75
1. Le macchine che durante il funzionamento possono
dar luogo a proiezioni di materiali o particelle di
qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto possibile,
essere provviste di chiusura, schermi o altri mezzi
di intercettazione atti ad evitare che i lavoratori
siano colpiti.
ORGANI DI COMANDO PER LA MESSA IN MOTO DELLE MACCHINE
Art.76
1. Ogni macchina deve avere gli organi di comando per
la messa in moto e l'arresto ben riconoscibili e a
facile portata del lavoratore.
2. Qualora, per effettive ragioni tecniche, l'organo
di comando della messa in moto sia fuori portata del
lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono
adottarsi le necessarie misure per evitare che gli
addetti alla macchina possano essere lesi in seguito
ad intempestivo movimento di questa.
Art.77
1. I comandi di messa in moto delle macchine devono
essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti
accidentali o essere provvisti di dispositivi atti
a conseguire lo stesso scopo.
COMANDO A PEDALE DELLE MACCHINE
Art.78
1. I pedali di comando generale o particolare delle
macchine, esclusi quelli di solo arresto, devono essere
protetti, al di sopra ed ai lati, da una custodia,
oppure essere muniti di altro dispositivo, che, pur
consentendo una agevole manovra, eviti ogni possibilità
di azionamento accidentale del pedale.
INNESTO E DISINNESTO DELLE MACCHINE COMANDATE DA TRASMISSIONE
Art.79
1. Le macchine che non sono azionate da propri motori,
ma da trasmissioni principali o secondarie, devono
essere provviste di dispositivi di innesto, spostacinghie
o simili, che consentano di azionare e di arrestare
la macchina indipendentemente dalla trasmissione e
dalle altre macchine da questa azionate.
2. Può derogarsi dalla osservanza della disposizione
di cui al comma precedente per i gruppi di macchine
situate in uno stesso locale, purché l'arresto
dell'intero gruppo possa effettuarsi dal posto di lavoro
di ciascuna macchina e la messa in moto del medesimo
sia eseguibile da un punto situato in posizione tale
che chi compie la manovra possa vedere distintamente
tutte le macchine.
PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI MACCHINE COMPLESSE
Art.80
1. Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali
sono addetti più lavoratori dislocati in posti
diversi e non perfettamente visibili da colui che ha
il compito di mettere in moto la macchina, deve essere
preceduto da un segnale acustico convenuto.
COMANDO CON DISPOSITIVO DI BLOCCO MULTIPLO
Art.81
1. Quando la condotta delle macchine comprese fra quelle
indicate nell'articolo precedente richieda o implichi,
anche saltuariamente, che i lavoratori introducano
le mani o altre parti del corpo fra organi che con
l'avviamento della macchina entrano in movimento, le
macchine stesse devono essere provviste di un sistema
di comando con dispositivo di blocco multiplo, che
ne consenta la messa in moto solo dopo che ciascun
lavoratore addetto alla macchina abbia disinserito
il proprio dispositivo di blocco particolare.
BLOCCO DELLA POSIZIONE DI FERMO DELLA MACCHINA
Art.82
1. Le macchine che per le operazioni di caricamento,
registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione
e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca
in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi
che possono entrare in movimento, devono essere provviste
di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la
posizione di fermo della macchina e dei suoi organi
durante la esecuzione di dette operazioni. Devono altresì
adottarsi le necessarie misure e cautele affinché
la macchina o le sue parti non siano messe in moto
da altri.
SPAZIO LIBERO OLTRE I LIMITI DI CORSA DEGLI ORGANI A
MOVIMENTO ALTERNATIVO
Art.83
1. Le macchine operatrici e le macchine varie aventi
parti od organi a movimento alternativo devono essere
installate in modo che fra l'estremità di corsa
delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche
della eventuale sporgenza del materiale su di essi
esistente, e le pareti o altri ostacoli, esista uno
spazio libero di almeno cm 50 nel senso del movimento
alternativo.
2. Qualora sia minore di cm 50, esso deve essere reso
inaccessibile mediante chiusura.
Titolo IV
NORME PARTICOLARI DI PROTEZIONE PER DETERMINATE MACCHINE
Capo I
MOLE ABRASIVE
Art.84
(Si omette perché abrogato dall'art.58 del D.P.R.302/56).
Art.85
1. Le mole abrasive artificiali non devono essere usate
ad una velocità superiore a quella garantita
dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui all'articolo
precedente.
2. Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta,
non sia possibile rilevare i dati in essa indicati,
la velocità d'uso per minuto secondo non deve
superare:
a) per le mole a disco normale: m 20 se ad impasto magnesiaco
o silicato, m 25 se ad impasto ceramico, m 30 se ad
impasto con resine sintetiche o con gomma vulcanizzata
o con gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello
ed a sagome speciali in genere: m 15, 20, 25 rispettivamente
per le mole ad impasto magnesiaco o silicato, ceramico
ed organico o con resine sintetiche.
Art.86
1. Sulla incastellatura o in prossimità delle
macchine molatrici deve essere esposto, a cura dell'utente
della macchina, un cartello indicante il diametro massimo
della mola che può essere montata in relazione
al tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo
albero.
MOLATRICI A PIU' VELOCITA'
Art.87
1. Le macchine molatrici a velocità variabile
devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca
l'azionamento della macchina ad una velocità
superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro
della mola montata.
FLANGE ED ALTRI MEZZI DI FISSAGGIO DELLE MOLE
Art.88
1. Le mole a disco normale devono essere montate sul
mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio
o di altro materiale metallico uguale fra loro e non
inferiore ad 1/3 del diametro della mola, salvo quanto
disposto dall'art.90. L'aggiustaggio tra dette
flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare
periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione
di una guarnizione di materiale comprimibile quale
cuoio, cartone, feltro.
2. Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello
ed a sagome speciali in genere, devono essere montate
mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi,
in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza
contro i pericoli di spostamento e di rottura della
mola in moto.
CUFFIE DI PROTEZIONE
Art.89
1. Le mole abrasive artificiali devono essere protette
da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima
parte periferica della mola, lasciando scoperto solo
il tratto strettamente necessario per la lavorazione.
La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali
della mola ed essere il più vicino possibile
alle superfici di questa.
2. Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale
di cui è costituita, ed i suoi attacchi alle
parti fisse della macchina devono essere tali da resistere
all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura.
3. In deroga a quando disposto al secondo comma dell'art.45,
le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate
per mole di diametro non superiore a cm.25, che non
abbiano velocità periferica di lavoro superiore
a m.25 al secondo, e purché lo spessore della
cuffia stessa non sia inferiore a mm.12.
Art.90
1. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali,
prescritta nell'articolo precedente, può, per
particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata
alla sola parte periferica oppure essere omessa, a
condizione che la mola sia fissata con flange di diametro
tale che essa non ne sporga più di cm.3, misurati
radialmente, per mole fino al diametro di cm.30; di
cm.5 per mole fino al diametro di cm.50; di cm.8 per
mole di diametro maggiore.
2. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni
speciali gli "sporti" della mola dai dischi
possono superare i limiti previsti dal comma precedente,
purché siano adottate altre idonee misure di
sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura
della mola.
POGGIAPEZZI
Art.91
1. Le macchine molatrici devono essere munite di adatto
poggiapezzi. Questo deve avere superficie di appoggio
piana di dimensione appropriata al genere di lavoro
da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato
interno deve distare non più di mm.2 dalla mola,
a meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali
sfaldabili) e la particolarità di questa non
richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.
PROTEZIONE CONTRO LE SCHEGGE
Art.92
1. Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente
da più lavoratori per operazioni di breve durata,
devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge
infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori
che le usano non siano provvisti di adatti occhiali
di protezione in dotazione personale.
MOLE NATURALI
Art.93
1. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere
montate tra flange di fissaggio aventi un diametro
non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad
un massimo di m.1, e non devono funzionare ad una velocità
periferica superiore a m.13 al minuto secondo.
2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro
inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la
velocità periferica supera i m.10 al minuto
secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni
metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere
i pezzi della mola in caso di rottura.
PULITRICI E LEVIGATRICI
Art.94
1. Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo,
a rulli, a disco, operanti con smeriglio o altre polveri
abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata
nella operazione, protetta contro il contatto accidentale.
Capo II
BOTTALI, IMPASTATRICI, GRAMOLATRICI E MACCHINE SIMILI
BOTTALI E MACCHINE SIMILI
Art.95
1. Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri
o recipienti di altra forma che, in relazione alla
esistenza di elementi sporgenti delle parti in movimento
o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori,
devono essere segregate, durante il funzionamento,
mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale
con dette parti in movimento.
Art.96
1. I bottali da concia e le altre macchine che possono
ruotare accidentalmente durante le operazioni di carico
e scarico, debbono essere provviste di un dispositivo
che ne assicuri la posizione di fermo.
IMPASTATRICI, GRAMOLATRICI E SIMILI
Art.97
1. Le macchine impastatrici devono essere munite di
coperchio totale o parziale atto ad evitare che il
lavoratore possa comunque venire in contatto con gli
organi lavoratori in moto.
2. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere
provviste del dispositivo di blocco previsto nell'art.72.
3. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile
applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai
commi precedenti, si devono adottare altre idonee misure
per eliminare o ridurre il pericolo.
Art.98
1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere
protetti:
a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante
vasca girevole, mediante una griglia disposta anteriormente
al cono stesso, a meno che questo non sia preceduto
da dispositivo voltapasta;
b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il
bordo superiore della vasca contro il pericolo di trascinamento
e cesoiamento delle mani;
c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore
posteriormente all'imbocco, quando la distanza tra
la parte mobile e quella fissa è inferiore a
cm.6.
Capo III
MACCHINE DI FUCINATURA E STAMPAGGIO PER URTO
BLOCCO DELLA TESTA PORTASTAMPO
Art.99
1. Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto,
quali magli, berte e simili, devono essere provviste
di un dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione
di fermo della testa portastampo, durante il cambio
e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.
SCHERMI DI DIFESA
Art.100
1. Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali
devono, per le macchine di fucinatura e di stampaggio,
essere applicati almeno posteriormente alla macchina
e quando non ostino esigenze di lavoro, anche sul davanti
ed ai lati.
2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione
alla ubicazione della macchina od al particolare sistema
di lavoro, sia da escludersi la possibilità
che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.
Capo IV
MACCHINE UTENSILI PER METALLI
TORNI
Art.101
1. Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino
devono risultare incassate oppure protette con apposito
manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano
ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante
la rotazione. Analoga protezione deve essere adottata
quando il pezzo da lavorare è montato mediante
briglia che presenta gli stessi pericoli.
2. Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra,
la parte sporgente di questa deve essere protetta mediante
sostegno tubolare.
Art.102
1. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale
girevole, sulla quale i lavoratori possono salire per
sorvegliare lo svolgimento della lavorazione, devono
essere provvisti di un dispositivo di arresto della
macchina, azionabile anche dal posto di osservazione
sulla piattaforma.
PIALLATRICI
Art.103
1. I vani esistenti nella parte superiore del bancale
fisso delle piallatrici debbono essere chiusi allo
scopo di evitare possibili cesoiamenti di parti del
corpo del lavoratore tra le traverse del bancale e
le estremità della piattaforma scorrevole portapezzi.
TRAPANI
Art.104
1. I pezzi da forare al trapano, che possono essere
trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile,
devono essere trattenuti mediante morsetti od altri
mezzi appropriati.
SEGHE PER METALLI
Art.105
1. Le seghe a nastro per metalli devono essere protette
conformemente a quanto disposto nell'art.108.
Art.106
1. Le seghe circolari a caldo devono essere munite di
cuffia di protezione in lamiera dello spessore di almeno
mm.3 per arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
Capo V
MACCHINE UTENSILI PER LEGNO E MATERIALI AFFINI
SEGHE ALTERNATIVE
Art.107
1. Le seghe alternative a movimento orizzontale devono
essere munite di una solida protezione della biella
atta a trattenerne i pezzi in caso di rottura, nonché
di un robusto paracolpi verticale per trattenere, dalla
parte opposta, il telaio sfuggente.
2. Le seghe alternative a movimento verticale devono
essere munite di un dispositivo che assicuri in modo
assoluto il cilindro superiore di avanzamento nella
sua posizione più alta.
SEGHE A NASTRO
Art.108
1. Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio
del nastro completamente protetti. La protezione deve
estendersi anche alle corone dei volani in modo da
trattenere il nastro in caso di rottura.
2. Il nastro deve essere protetto contro il contatto
accidentale in tutto il suo percorso che non risulta
compreso nelle protezioni di cui al comma 1, ad eccezione
del tratto strettamente necessario per la lavorazione.
SEGHE CIRCOLARI
Art.109
1. Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare
il contatto accidentale del lavoratore con la lama
e ad intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina
è usata per segare tavolame in lungo, applicato
posteriormente alla lama a distanza di non più
di mm.3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte
sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne
il contatto.
2. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione
del dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare
uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.
Art.110
1. Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili
devono essere provviste di cuffie di protezione conformate
in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto
il solo tratto attivo del disco.
2. Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere
inoltre provviste di un dispositivo di sicurezza atto
ad impedire che la lama possa uscire fuori dal banco
dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell'organo
tirante.
PIALLE A FILO
Art.111
1. Le pialle a filo devono avere il portalame di forma
cilindrica e provvisto di scanalature di larghezza
non superiore a mm.12 per la eliminazione dei trucioli.
2. La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di
lavoro e il filo tagliente delle lame deve essere limitata
al minimo indispensabile rispetto alle esigenze della
lavorazione.
3. Le pialle a filo devono inoltre essere provviste
di un riparo registrabile a mano o di altro idoneo
dispositivo per la copertura del portalame o almeno
del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione
in relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale
da piallare.
PIALLE A SPESSORE
Art.112
1. Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo
atto ad impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in
lavorazione.
FRESATRICI DA LEGNO
Art.113
1. Le fresatrici da legno devono essere provviste di
mezzi di protezione atti ad evitare che le mani del
lavoratore possano venire accidentalmente in contatto
con l'utensile. Tali mezzi debbono essere adatti alle
singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con
guida che in quelli senza guida.
LAVORAZIONI DI PICCOLI PEZZI
Art.114
1. La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle
macchine da legno, ancorché queste siano provviste
dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata
facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi,
spingitoi e simili.
Capo VI
PRESSE E CESOIE
DISPOSITIVI PER LE PRESSE IN GENERE
Art.115
1. Le presse, le trance e le macchine simili debbono
essere munite di ripari o dispositivi atti ad evitare
che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori
siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.
2. Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della
macchina o delle esigenze della lavorazione, possono
essere costituiti da:
a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali
nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle
mani del lavoratore;
b) schermi mobili di completa protezione della zona
pericolosa, che non consentano il movimento del punzone
se non quando sono nella posizione di chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli
organi mobili della macchina;
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone
quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori
si trovino in posizione di pericolo.
3. I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando
obbligato della macchina per mezzo di due organi da
manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono
essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla
macchina sia addetto un solo lavoratore.
4. I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono
essere omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi
automatici o semi-automatici di alimentazione.
Art.116
1. Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole
dimensioni, qualora l'applicazione di uno dei dispositivi
indicati nell'articolo precedente o di altri dispositivi
di sicurezza non risulti praticamente possibile, i
lavoratori, per le operazioni di collocamento e ritiro
dei pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e
fare uso di adatti attrezzi di lunghezza sufficiente
a mantenere le mani fuori della zona di pericolo.
Art.117
1. L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza,
in conformità a quanto stabilisce l'art.115,
può essere omessa per le presse o macchine simili
mosse direttamente dalla persona che le usa, senza
intervento diretto o indiretto di motori nonché
per le presse comunque azionate a movimento lento,
purché le eventuali condizioni di pericolo siano
eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti.
Art.118
1. Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere
munite di dispositivo antiripetitore del colpo.
PRESSE A BILANCIERE AZIONATE A MANO
Art.119
1. Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il
volano in movimento rappresenti un pericolo per il
lavoratore, debbono avere le masse rotanti protette
mediante schermo circolare fisso o anello di guardia
solidale con le masse stesse.
CESOIE A GHIGLIOTTINA
Art.120
1. Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono
essere provviste di dispositivo atto ad impedire che
le mani o altre parti del corpo dei lavoratori addetti
possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che
non siano munite di alimentatore automatico o meccanico
che non richieda l'introduzione delle mani o altre
parti del corpo nella zona di pericolo.
GRANDI CESOIE A GHIGLIOTTINA
Art.121
1. Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti
contemporaneamente due o più lavoratori debbono
essere provviste di dispositivi di comando che impegnino
ambo le mani degli stessi per tutta la durata della
discesa della lama, a meno che non siano adottati altri
efficaci mezzi di sicurezza.
CESOIE A COLTELLI CIRCOLARI
Art.122
1. Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi
sono accessibili e pericolosi, debbono essere provviste
di cuffia o di schermi o di altri mezzi idonei di protezione
applicati alla parte di coltello soprastante il banco
di lavoro ed estendentesi quanto più vicino
possibile alla superficie del materiale in lavorazione.
Anche le parti dei coltelli sottostanti il banco debbono
essere protette.
CESOIE A TAMBURO PORTACOLTELLI E SIMILI
Art.123
1. Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono
essere provviste di mezzi di protezione, che impediscano
ai lavoratori di raggiungere con le mani i coltelli
in moto.
Capo VII
FRANTOI, DISINTEGRATORI, MOLAZZE E POLVERIZZATORI
PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI
Art.124
1. Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori,
dei polverizzatori e delle macchine simili, i quali
non siano completamente chiusi nell'involucro esterno
fisso della macchina e che presentino pericolo, debbono
essere protetti mediante idonei ripari, che possono
essere costituiti anche da robusti parapetti collocati
a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.
MOLINI A PALLE E MACCHINE SIMILI
Art.125
1. I molini a palle e le macchine simili debbono essere
segregati mediante barriere o parapetti posti a conveniente
distanza, ogni qualvolta i loro elementi sporgenti
vengano a trovarsi, durante la rotazione, a meno di
metri due di altezza dal pavimento.
FRANTOI, DISINTEGRATORI E MACCHINE SIMILI
Art.126
1. Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione
dei frantoi, dei disintegratori e delle macchine simili,
non possano essere provviste di protezioni fisse complete
in conformità a quanto stabilito nell'art.73,
possono essere adottate protezioni rimovibili o spostabili,
le quali debbono essere rimesse al loro posto o in
posizione di difesa non appena sia cessata la esigenza
che ne ha richiesto la rimozione.
2. In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei
lavoratori deve essere sistemato o protetto in modo
da evitare cadute entro l'apertura di alimentazione
o offese da parte degli organi in moto.
MOLAZZE
Art.127
1. Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate
da un riparo atto ad evitare possibili offese dagli
organi lavoratori in moto.
2. Le aperture di scarico della vasca debbono essere
costruite o protette in modo da impedire che le mani
dei lavoratori possano venire in contatto con gli organi
mobili della macchina.
BERTE A CADUTA LIBERA
Art.128
1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della
ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono
essere completamente circondate da robuste pareti atte
ad impedire la proiezione all'esterno di frammenti
di materiale.
2. Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato
in modo da rispondere allo stesso scopo.
3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi
dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente
protetto.
Capo VIII
MACCHINE PER CENTRIFUGARE E SIMILI
LIMITI DI VELOCITA' E DI CARICO
Art.129
1. Le macchine per centrifugare e simili debbono essere
usate entro i limiti di velocità e di carico
stabiliti dal costruttore. Tali limiti debbono risultare
da apposita targa ben visibile applicata sulla macchina
e debbono essere riportati su cartello con le istruzioni
per l'uso, affisso presso la macchina.
COPERCHIO E FRENO
Art.130
1. Le macchine per centrifugare in genere, quali gli
idroestrattori e i separatori a forza centrifuga, debbono
essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo
di blocco previsto nell'art.72 e di freno adatto ed
efficace.
2. Qualora, in relazione al particolare uso della macchina,
non sia tecnicamente possibile applicare il coperchio,
il bordo dell'involucro esterno deve sporgere di almeno
tre centimetri verso l'interno rispetto a quello del
paniere.
VERIFICHE PERIODICHE
Art.131
1. Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere
sottoposti a verifica almeno una volta all'anno per
accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento,
quando il diametro esterno del paniere sia superiore
a cm.5.
Capo IX
LAMINATOI, RULLATRICI, CALANDRE E CILINDRI
LAMINATOI, RULLATRICI, CALANDRE E CILINDRI IN GENERE
Art.132
1. Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori
accoppiati e sovrapposti, o a cilindro contrapposto
a superficie piana fissa o mobile, quali laminatoi,
rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici,
macchine tipografiche a cilindri e simili, la zona
di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve essere
efficacemente protetta per tutta la sua estensione,
con riparo per impedire la presa e il trascinamento
delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore.
2. Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile
proteggere la zona di imbocco, le macchine di cui al
primo comma debbono essere provviste di un dispositivo
che, in caso di pericolo, permetta, mediante agevole
manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri.
3. Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza
e tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere
fornito e fare uso di appropriati attrezzi che gli
consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare
le mani alla zona pericolosa.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
nei casi in cui, in relazione alla potenza, alla velocità,
alle caratteristiche ed alle dimensioni delle macchine,
sia da escludersi il pericolo previsto dal comma 1.
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LAMINATOI E CALANDRE MOLTO
PERICOLOSI
Art.133
1. I laminatoi e le calandre che, in relazione alle
loro dimensioni, potenza, velocità o altre condizioni,
presentano pericoli specifici particolarmente gravi,
quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre
per foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti
di un dispositivo per l'arresto immediato dei cilindri
avente l'organo di comando conformato e disposto in
modo che l'arresto possa essere conseguito anche mediante
semplice e leggera pressione di una qualche parte del
corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso
con le mani dai cilindri in moto.
2. Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente
oltre al freno deve comprendere anche un sistema per
la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima
del loro arresto definitivo.
LAMINATOI SIDERURGICI E SIMILI
Art.134
1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita
violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi
siderurgici e simili, devono essere predisposte difese
per evitare che il materiale investa i lavoratori.
2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari
condizioni di impianto non sia possibile predisporre
una efficiente difesa diretta, dovranno essere adottate
altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.
Capo X
APRITOI, BATTITOI, CARDE, SFILACCIATRICI, PETTINATRICI
E MACCHINE SIMILI
PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI DAL CONTATTO ACCIDENTALE
Art.135
1. Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi,
delle carde, delle sfilacciatrici, delle pettinatrici
e delle altre macchine pericolose usate per la prima
lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali
catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con
guarnizioni a punta e coppie di cilindri, devono essere
protetti mediante custodie conformate e disposte in
modo da rendere impossibile il contatto con essi delle
mani e delle altre parti del corpo dei lavoratori.
2. Tali custodie, qualora non siano costituite dallo
stesso involucro esterno fisso della macchina, devono,
salvo quanto è disposto nell'articolo seguente,
essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo
mezzo.
Art.136
1. Le custodie degli organi lavoratori delle macchine
indicate all'articolo precedente e le loro parti, che,
durante il lavoro, richiedono di essere aperte o spostate,
devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto
nell'art.72.
2. Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche
ai portelli delle aperture di visita, di pulitura e
di estrazione dei rifiuti di lavorazione, qualora gli
organi lavoratori interni possano essere inavvertitamente
raggiunti dai lavoratori.
APERTURE DI CARICO E SCARICO
Art.137
1. Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate
al primo comma dell'art.135 devono avere una forma
tale ed essere disposte in modo che i lavoratori non
possano, anche accidentalmente, venire in contatto
con le mani o con altre parti del corpo con gli organi
lavoratori o di movimento interni della macchina.
ZONA DI IMBOCCO DEI CILINDRI ALIMENTATORI
Art.138
1. La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle
macchine indicate al primo comma dell'art.135, escluse
le carde e le pettinatrici, deve essere resa inaccessibile
mediante griglia o custodia chiusa anche lateralmente,
estendentesi fino a metri uno di distanza dall'imbocco
dei cilindri, o protetta con rullo folle che eviti
il pericolo di presa delle mani o di altre parti del
corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo
di sicurezza.
2. Se la griglia o custodia non è fissa, essa
deve essere provvista del dispositivo di blocco previsto
nell'art.72.
Capo XI
MACCHINE PER FILARE E SIMILI
INGRANAGGI DELLE MACCHINE PER FILARE IN GENERE
Art.139
1. Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere
e degli altri organi di movimento pericolosi degli
stiratoi dei banchi a fusi, dei filatoi, dei binatoi,
dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili simili,
nonché gli sportelli delle aperture di accesso
agli stessi organi eventualmente ricavate nell'involucro
esterno della macchina, devono essere provviste del
dispositivo di blocco previsto nell'art.72, qualora
debbano essere aperte o rimosse durante il lavoro e
gli organi pericolosi possano essere inavvertitamente
raggiunti dal lavoratore.
IMBOCCO DEI TAMBURI DI COMANDO DEI FUSI
Art.140
1. L'imbocco della coppia di tamburi longitudinali di
comando di fusi dei filatoi e dei ritorcitoi continui
ad anello, ad aletta ed a campana, deve essere protetto,
alle due estremità, mediante schermo e, longitudinalmente,
con sbarre sulle due fronti della macchina o con un
riparo disposto nella zona angolare formata dai due
cilindri oppure con altro mezzo idoneo.
MONTAGGIO DELLE FUNICELLE SUI TAMBURI DI COMANDO DEI
FUSI
Art.141
1. Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate
nell'articolo precedente delle funicelle di comando
dei fusi deve essere fatto a macchina ferma.
2. E' tuttavia consentito il montaggio a macchina in
moto, ferma restando l'osservanza delle disposizioni
di cui al predetto articolo, a condizione che all'operazione
sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi,
quali anello o asticciola con gancio.
FILATOI AUTOMATICI INTERMITTENTI
Art.142
1. I filatoi automatici intermittenti devono essere
provvisti di:
a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non più
di mm.6 dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento
dei piedi fra la ruota e la rotaia;
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti,
atti ad evitare lo schiacciamento degli arti inferiori
tra il carro ed il tampone di arresto, salvo il caso
in cui questi siano disposti al disotto del banco dei
cilindri alimentatori ed in posizione tale per cui
non risultino facilmente accessibili;
c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei
comandi che non risultino già inaccessibili,
atte a impedire ogni contatto con i punti di avvolgimento
delle funi;
d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta,
allo scopo di evitare lo schiacciamento delle mani
fra lo stesso nasello e l'albero della controbacchetta.
Art.143
1. Il lavoratore che ha la responsabilità del
funzionamento del filatoio automatico intermittente,
prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi
che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e
il banco fisso dei cilindri alimentatori.
2. E' vietato a chiunque di introdursi nello spazio
fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori
durante il funzionamento del filatoio. E' altresì
vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma
senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di
altro capo responsabile.
3. Le disposizioni del presente articolo, integrate
con il richiamo all'obbligo di assicurare la posizione
di fermo della macchina prima di introdursi tra il
carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note
al personale mediante avviso esposto presso la macchina.
Capo XII
TELAI MECCANICI DI TESSITURA
DIFESA CONTRO IL SALTO DELLA NAVETTA
Art.144
1. I telai meccanici di tessitura devono essere provvisti
di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa battente,
atto ad impedire la fuoriuscita della navetta dalla
sua sede di corsa.
2. Quando l'applicazione del guidanavetta può
riuscire dannosa per il prodotto, come nei casi di
fabbricazione dei tessuti molto leggeri e con l'ordito
molto debole, o quando la velocità della navetta
è molto limitata, l'apparecchio guidanavetta
può essere sostituito da reti intelaiate, poste
sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta
in caso di fuoriuscita.
APPARECCHI GUIDANAVETTA
Art.145
1. L'apparecchio guidanavetta di cui al comma 1 dell'articolo
precedente deve essere applicato:
a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono
più di 80 colpi al minuto primo o aventi una
luce-pettine maggiore di m.1,60, anche se usati per
la fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti,
ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione dei
tessuti leggeri di fantasia, per i quali l'applicazione
del guidanavetta è facoltativa;
b) ai telai da lana che battono più di 100 colpi
al minuto primo o aventi luce-pettine maggiore di m.2,
anche se adibiti alla fabbricazione di tessuti di altre
fibre o misti.
Art.146
1. L'apparecchio guidanavetta di cui al comma 1 dell'art.144,
deve essere tale che:
a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di
lavoro (posizione attiva di protezione) non appena
il telaio è messo in moto;
b) le due estremità laterali non distino dalla
scatola delle navette più di mezza lunghezza
di navetta.
2. L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere
assicurata mediante una costante ed accurata manutenzione.
Art.147
1. Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti
da una unica barra avente un diametro inferiore a:
a) mm.12 se i tratti liberi della barra non hanno una
lunghezza superiore a cm.75;
b) mm.14 se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
compresa tra i cm.75 e m.1;
c) mm.20 se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
superiore a m.1.
2. Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare,
le sue dimensioni devono essere tali da offrire resistenza
e rigidità corrispondenti.
RETI PARANAVETTA
Art.148
1. Le reti paranavetta, di cui al comma 2 dell'art.144,
devono avere le seguenti dimensioni minime:
a) cm 50 x 50 per telai fino a m 1,20 di luce-pettine;
b) cm 40 x 60 per telai con luce-pettine da m 1,21 a
m 1,60;
c) cm 70 x 70 per telai con luce-pettine superiore a
m 1,60.
2. Dette reti devono essere disposte il più vicino
possibile alle due testate del telaio, immediatamente
al di sopra della costola inferiore del pettine e davanti
a questo quando si trovi nella sua posizione estrema
posteriore.
3. Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate
dei telai prospicenti pareti cieche, purché
non vi sia possibilità di passaggio.
TRATTENUTA DEI PESI DEL SUBBIO
Art.149
1. I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto
ed i pesi del freno del subbio dell'ordito devono essere
assicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SUBBI
Art.150
1. Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati
con mezzi che permettano di eseguire in modo sicuro
il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del tessuto,
che del subbio dell'ordito.
TELAI PER TELE E TESSUTI METALLICI O DI MATERIE DIVERSE
Art.151
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
ai telai meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti
metallici o di altre materie.
Capo XIII
MACCHINE DIVERSE
AMMORBIDATRICI E DISTENDITRICI
Art.152
1. Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici
per juta, l'imbocco dei cilindri deve essere protetto
lateralmente con ripari fissi alti m.1,30 da terra,
estesi fino a cm.70 dall'imbocco stesso.
2. Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto
con un riparo fisso atto ad impedire che, nel movimento
retrogrado, le mani del lavoratore possano essere prese
dai cilindri.
MACCHINE PER LA ROTTURA DELLE MANNELLE DI CANAPA E JUTA
Art.153
1. Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle
di canapa e juta, alimentate a mano, devono avere la
caviglia fissa e l'albero a sezione quadrata di avvolgimento
disposti a sbalzo, con gli assi normali al fronte di
lavoro.
2. Le stesse macchine devono avere un dispositivo di
rapido arresto e di facile azionamento.
MACCHINE CORDATRICI
Art.154
1. Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione
di corde di fibre tessili o di corde metalliche, devono
essere provviste di coperchio o cuffia di protezione
che impediscano la fuoriuscita delle bobine e siano
muniti del dispositivo di blocco previsto nell'art.72.
2. Quando le dimensioni della parte rotante della macchina
sono rilevanti, la protezione può essere costituita
da schermi o reti metalliche di altezza, forma e resistenza
atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le
parti rotanti e a trattenere le bobine in caso di sfuggita.
MACCHINE PER CUCIRE CON FILO
Art.155
1. Le macchine a motore per cucire con filo devono essere
provviste, compatibilmente con le esigenze tecniche
della lavorazione, di una protezione dell'ago per evitare
lesioni alle dita del lavoratore.
MACCHINE PER CUCIRE CON GRAFFE
Art.156
1. Le macchine a motore per cucire con graffe, quando
non siano ad alimentazione automatica, devono essere
provviste di un riparo che impedisca alle dita del
lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.
MACCHINE PER TRAFILARE FILI METALLICI
Art.157
1. Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici
devono essere provviste di un dispositivo, azionabile
direttamente dal lavoratore, che consenta l'arresto
immediato della macchina in caso di necessità.
MACCHINE CON CILINDRO A LAME ELICOIDALI
Art.158
1. Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali
le rasatrici, le depilatrici, le scarnitrici e le distenditrici,
devono essere provviste di cuffia di protezione al
di sopra del cilindro portalame, la quale lasci scoperto
il tratto strettamente necessario per la lavorazione.
2. Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita
del dispositivo di blocco previsto nell'art.72.
TREBBIATRICI
Art.159
1. Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico
dei covoni, il vano d'imbocco del battitore deve essere
munito di tavolette fermapiedi alte almeno cm.15 e
di un coperchio cernierato che abbia nella parte posteriore
un dispositivo di arresto che limiti l'ampiezza necessaria
per la normale introduzione del covone.
Art.160
1. Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta
ove prende posto l'imboccatore, deve essere completata
da un robusto parapetto provvisto di un dispositivo
di blocco, che permetta di spostare la traversa orizzontale
nei limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi
fra un minimo di cm.70 ed un massimo di cm.90.
Art.161
1. Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice
deve essere munito ai bordi di sponde alte almeno cm.50.
2. L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante
scale a mano munite di ganci di trattenuta e aventi
un montante prolungato di almeno m.0,80 oltre il piano
stesso.
Art.162
1. Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate
di freni efficienti e di calzatoie di legno per assicurarne
la stabilità durante il lavoro.
Art.163
1. Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione
all'operaio imboccatore e ai suoi aiutanti e adatto
copricapo a tutto il personale addetto alla trebbiatrice.
MACCHINE PER IMBOTTIGLIARE LIQUIDI SOTTO PRESSIONE
Art.164
1. Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi
sotto pressione devono essere provvisti di schermi
atti a trattenere i frammenti di vetro in caso di scoppio
della bottiglia.
2. Detti schermi devono essere adottati anche per le
operazioni di chiusura delle bottiglie quando per queste
operazioni esistono fondati pericoli di scoppio.
MACCHINE TIPOGRAFICHE A PLATINA E MACCHINE SIMILI
Art.165
1. Le macchine tipografiche a platina e le macchine
simili che non siano munite di alimentatore automatico
devono essere provviste di un dispositivo atto a determinare
l'arresto automatico della macchina per semplice urto
della mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi
in posizione di pericolo fra la tavola fissa e il piano
mobile, ovvero devono essere munite di altro idoneo
dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.
FUSTELLE
Art.166
1. Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento
a mano delle fustelle fra le due piastre devono essere
attrezzate con fustelle di altezza non inferiore a
mm.50 munite di bordo sporgente, allo scopo di consentirne
l'uso senza pericolo per le mani.
2. La disposizione di cui al comma 1 non è obbligatoria
quando l'applicazione delle fustelle sul materiale
in lavorazione è effettuata a piastre di pressione
spostate e quindi in condizioni non pericolose.
Art.167 COMPRESSORI
1. I compressori devono essere provvisti di una valvola
di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio
e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro
di compressione al raggiungimento della pressione massima
d'esercizio.
Titolo V
MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI TRASPORTO E DI
IMMAGAZZINAMENTO
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI TRASPORTO
Art.168
1. I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare
appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla
natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento
e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni
di impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento
e di arresto.
2. Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente
alle loro caratteristiche.
STABILITA' DEL MEZZO E DEL CARICO
Art.169
1. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto
si devono adottare le necessarie misure per assicurare
la stabilità del mezzo e del suo carico, in
relazione al tipo del mezzo stesso, alla sua velocità,
alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto
ed alle caratteristiche del percorso.
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
Art.170
1. Le operazioni di carico e di scarico dei mezzi di
sollevamento e di trasporto quando non possono essere
eseguite a braccia o a mano devono essere effettuate
con l'ausilio di attrezzature o dispositivi idonei.
INDICAZIONE DELLA PORTATA
Art.171
1. Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano,
deve essere indicata la portata massima ammissibile.
2. Quando tale portata varia col variare delle condizioni
d'uso del mezzo, quali l'inclinazione e lunghezza dei
bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei
contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione
della velocità, l'entità del carico ammissibile
deve essere indicata, con esplicito riferimento alle
variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita
targa.
3. I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di
trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara
indicazione della loro portata massima ammissibile.
GANCI
Art.172
1. I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere
provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o
essere conformati, per particolare profilo della superficie
interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in
modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle
catene e degli altri organi di presa.
FRENO
Art.173
1. I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere
provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare
il pronto arresto e la posizione di fermo del carico
e del mezzo e, quando è necessario ai fini della
sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto.
2. Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati
a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura,
portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza
del freno non costituisca causa di pericolo.
ARRESTO AUTOMATICO IN CASO DI IMPROVVISA MANCANZA DELLA
FORZA MOTRICE
Art.174
1. Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento
può comportare pericoli per le persone, i mezzi
di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi
che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che
del carico.
2. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde
evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere
di oscillazioni pericolose per la stabilità
del carico.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
Art.175
1. I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano
specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti
di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione
e di avvertimento, nonché di illuminazione del
campo di manovra.
ORGANO DI AVVOLGIMENTO DELLE FUNI O CATENE
Art.176
1. Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di
trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento
e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di
sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi
che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene
o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite
prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al
tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo
di arresto automatico di fine corsa);
b) la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei
tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.
2. Sono esclusi dalla applicazione della disposizione
di cui alla lettera a) i piccoli apparecchi per i quali,
in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità
e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di
arresto automatico di fine corsa non costituisca causa
di pericolo.
SEDI DI AVVOLGIMENTO DELLE FUNI O CATENE
Art.177
1. I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti
indicati nell'art.176 devono avere le sedi delle funi
e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere
il libero e normale avvolgimento delle stesse funi
o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni
anormali.
2. Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi
o pulegge in condizioni diverse da quelle previste
dal comma precedente, devono essere impiegate funi
o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla
maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte.
RAPPORTO TRA I DIAMETRI DELLE FUNI E QUELLI DEI TAMBURI
E DELLE PULEGGE DI AVVOLGIMENTO
Art.178
1. I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed
impianti indicati nell'art.176 sui quali si avvolgono
funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni
speciali, devono avere un diametro non inferiore a
25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro
dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio
il diametro non deve essere inferiore rispettivamente
a 20 e a 250 volte.
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PER FUNI E CATENE
Art.179
1. Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi
di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto
al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere,
in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile,
un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi
metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per
le catene.
2. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche
trimestrali.
Art.180 ATTACCHI ED ESTREMITA' LIBERE DELLE FUNI
1. Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere
eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose,
nonché impigliamenti o accavallamenti.
2. Le estremità libere delle funi, sia metalliche,
sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura
o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
IMBRACATURA DEI CARICHI
Art.181
1. L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata
usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico
o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.
POSTI DI MANOVRA
Art.182
1. I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento
e di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione
delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni
di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta
la zona di azione del mezzo.
2. Qualora, per particolari condizioni di impianto o
di ambiente, non sia possibile controllare dal posto
di manovra tutta la zona di azione del mezzo, deve
essere predisposto un servizio di segnalazioni svolto
con lavoratori incaricati.
ORGANI DI COMANDO
Art.183
1. Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e
di trasporto devono essere collocati in posizione tale
che il loro azionamento risulti agevole e portare la
chiara indicazione delle manovre a cui servono.
2. Gli stessi organi devono essere conformati o protetti
in modo da impedire la messa in moto accidentale.
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO PERSONE
Art.184
1. I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti
a disposizioni speciali, qualora vengano adibiti, anche
saltuariamente o per sole operazioni di riparazione
e di manutenzione, al sollevamento od al trasporto
di persone, devono essere provvisti di efficaci dispositivi
di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili,
devono essere usati previa adozione di idonee misure
precauzionali.
AVVISI PER LE MODALITA' DELLE MANOVRE
Art.185
1. Le modalità di impiego degli apparecchi di
sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti
per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati
mediante avvisi chiaramente leggibili.
Capo II
GRU, ARGANI, PARANCHI E SIMILI
PASSAGGI E POSTI DI LAVORO SOTTOPOSTI A CARICHI SOSPESI
Art.186
1. Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto
dei carichi devono essere disposte in modo da evitare
il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori
e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del
carico può costituire pericolo.
2. Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre
per il sollevamento e il sollevamento-trasporto dei
carichi devono essere tempestivamente preannunciate
con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove
sia praticamente possibile, l'allontanamento delle
persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale
caduta del carico.
Art.187
1. Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento
e di sollevamento-trasporto, provvisti di elettromagneti
per la presa del carico, deve essere delimitato con
barriere e ove ciò, per ragioni di spazio non
sia possibile, devono essere adottati i provvedimenti
di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
PIANI DI SCORRIMENTO DELLE GRU A PONTE
Art.188
1. I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle
gru a ponte utilizzabili per l'accesso al carro ponte
e per altre esigenze di carattere straordinario relative
all'esercizio delle gru medesime devono essere agevolmente
percorribili e provvisti di solido corrimano posto
ad altezza di circa un metro dagli stessi piani, e
ad una distanza orizzontale non minore di cm 50 dalla
sagoma di ingombro del carro ponte.
2. Detti piani devono avere una larghezza di almeno
cm 60 oltre la sagoma di ingombro della gru.
STABILITA' E ANCORAGGIO DELLE GRU
Art.189
1. La stabilità e l'ancoraggio delle gru a torre,
a portale e simili situate all'aperto devono essere
assicurati con mezzi adeguati, tenuto conto sia delle
sollecitazioni derivanti dalle manovre dei carichi
che da quelle derivanti dalla massima presumibile azione
del vento.
ARRESTO DI FINE CORSA DELLE GRU A PONTE ED A PORTALE
Art.190
1. Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi
di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono
essere provvisti alle estremità di corsa, sia
dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto
o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante
alla velocità ed alla massa del mezzo mobile
ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro
delle ruote.
Art.191
1. Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti
su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nell'art.190,
devono essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato
motore per l'arresto automatico del carro alle estremità
della sua corsa.
DIVIETO DELLA DISCESA LIBERA DEI CARICHI
Art.192
1. Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti
in modo da funzionare a motore innestato anche nella
discesa.
DIFESA DELLE APERTURE PER IL PASSAGGIO DEI CARICHI
Art.193
1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono
usati per il sollevamento o la discesa dei carichi
tra piani diversi di un edificio attraverso aperture
nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio
del carico ai singoli piani, nonché il sottostante
spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso
devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti
normali provvisti, ad eccezione di quello del piano
terreno, di arresto al piede.
2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire
i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti
o da eventuale caduta del carico di manovra.
3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche
sui lati delle aperture dove si effettua il carico
e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei
materiali in manovra ciò non sia possibile.
In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale
deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile
e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello
o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta
chiusa quando non siano eseguite manovre di carico
o scarico al piano corrispondente.
Art.194
1. Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di
portata superiore a kg.200, esclusi quelli azionati
a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni
di legge, devono essere sottoposti a verifica, una
volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento
e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.
Capo III
ASCENSORI E MONTACARICHI
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.195
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli
ascensori e montacarichi comunque azionati non soggetti
a disposizioni speciali.
DIFESA DEL VANO
Art.196
1. Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine
o le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi
devono essere segregati mediante solide difese per
tutte le parti che distano dagli organi mobili meno
di cm.70.
2. Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70
a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente
dal ciglio dei gradini ed essere costituite da pareti
cieche o da traforati metallici, le cui maglie non
abbiano ampiezza superiore a cm.1, quando le parti
mobili distino meno di cm.4, e non superiore a cm.3
quando le parti mobili distino cm.4 o più.
3. Se il contrappeso non è sistemato nello stesso
vano nel quale si muove la cabina, il vano o lo spazio
in cui esso si muove deve essere protetto in conformità
alle disposizioni dei commi precedenti.
ACCESSI AL VANO
Art.197
1. Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi
devono essere provvisti di porte apribili verso l'esterno
o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima
di m.1,80 quando la cabina è accessibile alle
persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura
del vano quando questa è inferiore a m.1,80.
2. Dette porte devono essere costituite da pareti cieche
o da griglie o traforati metallici con maglie di larghezza
non superiore ad un centimetro se la cabina è
sprovvista di porta, non superiore a cm.3 se la cabina
è munita di una propria porta e la distanza
della soglia della cabina dalla porta al vano non è
inferiore a cm.5.
3. Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché
tra le aste costituenti le porte stesse non si abbiano
luci di larghezza superiore a mm.12.
PORTE DI ACCESSO AL VANO
Art.198
1. Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente
devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca
l'apertura, quando la cabina non si trova al piano
corrispondente, e che non consenta il movimento della
cabina se tutte le porte non sono chiuse.
2. Il dispositivo di cui al precedente comma non è
richiesto per i montacarichi azionati a mano, a condizione
che siano adottate altre idonee misure di sicurezza.
INSTALLAZIONI PARTICOLARI
Art.199
1. Le protezioni ed i dispositivi di cui agli artt.196,
197 e 198, non sono richiesti quando la corsa della
cabina o della piattaforma non supera i m.2 e l'insieme
dell'impianto non presenta pericoli di schiacciamento,
di cesoiamento o di caduta nel vano.
PARETI E PORTE DELLA CABINA
Art.200
1. Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per
trasporto di cose accompagnate da persone devono avere
pareti di altezza non minore di m.1,80 e porte apribili
verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di
altezza non minore a m.1,80.
2. Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche
o avere aperture di larghezza non superiore a mm.10.
3. Le porte possono essere del tipo flessibile ed in
tal caso non devono presentare fra le aste costituenti
le porte stesse luci di larghezza superiore a mm.12.
4. Le porte o le chiusure di cui ai commi precedenti
possono essere omesse quando il vano entro il quale
si muove la cabina o la piattaforma è limitato
per tutta la corsa da difese continue, costituite da
pareti cieche o da reti o da traforati metallici le
cui maglie non abbiano una apertura superiore a un
centimetro, purché queste difese non presentino
sporgenze pericolose e non siano distanti più
di cm.4 dalla soglia della cabina o della piattaforma.
In tal caso deve essere assicurata la stabilità
del carico.
5. Per i montacarichi per il trasporto di sole cose
è sufficiente che le cabine o piattaforme abbiano
chiusure o dispositivi atti ad impedire la fuoriuscita
o la sporgenza del carico.
SPAZI LIBERI AL FONDO ED ALLA SOMMITA' DEL VANO
Art.201
1. Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi
supera m2 0,25 di sezione deve esistere uno spazio
libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo
del vano stesso e la parte più sporgente sottostante
alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti
al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non
scenda al di sotto di tale limite.
2. Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm
50, deve essere garantito, con mezzi analoghi, al di
sopra del tetto della cabina nel suo più alto
livello di corsa.
POSIZIONE DEI COMANDI
Art.202
1. I montacarichi per trasporto di sole merci devono
avere i comandi di manovra posti all'esterno del vano
di corsa ed in posizione tale da non poter essere azionati
da persona che si trovi in cabina.
APPARECCHI PARACADUTE
Art.203
1. Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose
accompagnate da persone ed i montacarichi per trasporto
di sole cose con cabina accessibile per le operazioni
di carico e scarico, nonché i montacarichi con
cabina non accessibile per le operazioni
di carico e scarico purché di portata non inferiore
ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a
funi od a catene e quando la corsa della stessa sia
superiore a m.4, devono essere provvisti di un apparecchio
paracadute atto ad impedire la caduta della cabina
in caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione.
2. Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio
paracadute non è richiesto quando, in relazione
alle condizioni dell'impianto, l'eventuale caduta della
cabina non presenta pericoli per le persone.
ARRESTI AUTOMATICI DI FINE CORSA
Art.204
1. Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi
quelli azionati a mano, devono essere provvisti di
un dispositivo per l'arresto automatico dell'apparato
motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore
della corsa.
DIVIETO DI DISCESA LIBERA PER APPARECCHI AZIONATI A
MOTORE
Art.205
1. Negli ascensori e montacarichi azionati a motore
anche il movimento di discesa deve avvenire a motore
inserito.
CARICO E SCARICO DEI MONTACARICHI A GRAVITA'
Art.206
1. Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità
accessibili ai piani devono essere munite di dispositivi
che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni
di carico.
REGOLAZIONE DELLA VELOCITA' DEI MONTACARICHI
Art.207
1. I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità
devono essere provvisti di un dispositivo di frenatura
o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma
possa assumere velocità pericolosa.
Capo IV
ELEVATORI E TRASPORTATORI A PIANI MOBILI, A TAZZE, A
COCLEA, A NASTRO E SIMILI
VANI DI CORSA
Art.208
1. I trasportatori verticali a piani mobili e quelli
a tazza e simili devono essere sistemati entro vani
o condotti chiusi, muniti delle sole aperture necessarie
per il carico e lo scarico.
DISPOSITIVI DI ARRESTO
Art.209
1. Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori
verticali a piani mobili deve essere predisposto un
dispositivo per il rapido arresto dell'apparecchio.
ARRESTO PER IMPROVVISA MANCANZA DI FORZA MOTRICE
Art.210
1. I trasportatori verticali a piani mobili, quelli
a tazza e simili, ed i trasportatori a nastro e simili
aventi tratti del percorso in pendenza, devono essere
provvisti di un dispositivo automatico per l'arresto
dell'apparecchio quando per l'interruzione improvvisa
della forza motrice si possa verificare la marcia in
senso inverso al normale funzionamento.
CONDOTTI DEI TRASPORTATORI A COCLEA
Art.211
1. I condotti dei trasportatori a coclea devono essere
provvisti di copertura e le loro aperture di carico
e scarico devono essere efficacemente protette.
APERTURE DI CARICO E SCARICO DEI TRASPORTATORI
Art.212
1. Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori
in genere devono essere protette contro la caduta delle
persone o contro il contatto con organi pericolosi
in moto.
APERTURA DI CARICO E PERCORSO DEI PIANI INCLINATI (SCIVOLI)
Art.213
1. Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli)
devono essere circondate da parapetti alti almeno un
metro, ad eccezione del tratto strettamente necessario
per l'introduzione del carico, purché il ciglio
superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad
una altezza di almeno cm.50 dal piano del pavimento.
2. Gli stessi piani devono essere provvisti di difese
laterali per evitare la fuoriuscita del carico in movimento
e di difese frontali terminali per evitare la caduta
del carico.
SPAZIO SOTTOSTANTE AI TRASPORTATORI
Art.214
1. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali
o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando
la natura del materiale trasportato ed il tipo del
trasportatore possano costituire pericoli per caduta
di materiali o per rottura degli organi di sospensione,
a meno che non siano adottate altre misure contro detti
pericoli.
Capo V
MEZZI ED APPARECCHI DI TRASPORTO MECCANICI
VELOCITA' E PERCORSO
Art.215
1. La velocità dei mezzi meccanici di trasporto
deve essere regolata secondo le caratteristiche del
percorso, la natura del carico e le possibilità
di arresto del mezzo.
2. Il percorso nell'interno delle aziende deve essere
predisposto al fine di ridurre i rischi derivanti dal
traffico, in relazione al tipo dei veicoli, allo spazio
disponibile ed all'ubicazione delle altre vie di transito
e loro attraversamenti.
3. Le piattaforme girevoli devono essere provviste di
dispositivo di blocco.
DIFESE TERMINALI DEI BINARI
Art.216
1. Al termine delle linee di trasporto su binari, sia
in pendenza che orizzontali, devono essere predisposti
mezzi o adottate misure per evitare danni alle persone
derivanti da eventuali fughe o fuoriuscite dei veicoli.
Art.217
1. I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto
devono essere costruiti in modo da rendere possibile
di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e
di distacco e da garantire la stabilità del
collegamento.
2. E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco
e al distacco dei mezzi di trasporto, a meno che questi
non siano provvisti di dispositivi che rendano la manovra
non pericolosa e che il personale addetto sia esperto.
BLOCCO DEGLI ORGANI DI COMANDO DEI MOTORI ELETTRICI
AZIONANTI I MEZZI DI TRASPORTO
Art.218
1. I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici
devono avere la maniglia dell'interruttore principale
asportabile o bloccabile, oppure gli apparati di comando
sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.
2. I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del
servizio, devono asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore
o chiudere a chiave la cabina.
DIFESE NEI PIANI INCLINATI
Art.219
1. I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti,
all'inizio del percorso in pendenza alla stazione superiore,
di dispositivi automatici di sbarramento per impedire
la fuga di vagonetti o di convogli liberi.
2. Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso
percorso del piano inclinato, in relazione alle condizioni
di impianto devono essere predisposte nicchie di rifugio
per il personale.
3. Deve essere vietato alle persone di percorrere i
piani inclinati durante il funzionamento, a meno che
il piano stesso non comprenda ai lati dei binari, passaggi
aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere
il transito pedonale senza pericolo.
Art.220
1. I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo
di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei
carrelli o dei convogli in caso di rottura o di allentamento
degli organi di trazione, quando ciò sia necessario
in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso,
alla velocità di esercizio o ad altre particolari
condizioni di impianto, e comunque quando siano usati,
anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.
2. Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità
dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile
adottare il dispositivo di cui al primo comma, gli
organi di trazione e di attacco dei carrelli devono
presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale
a otto; in tal caso è vietato l'uso dei piani
inclinati per il trasporto delle persone.
3. In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco,
come pure i dispositivi di sicurezza devono essere
sottoposti a verifica mensile.
SISTEMAZIONE DEI RECIPIENTI DEI COMBUSTIBILI SUI MEZZI
DI TRASPORTO
Art.221
1. I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei
gas compressi destinati all'azionamento dei veicoli
devono essere sistemati in modo sicuro o protetti contro
le sorgenti di calore e contro gli urti.
MANIGLIE PER MEZZI DI TRASPORTO MECCANICI
Art.222
1. I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati
tratti
di percorso sono mossi direttamente dai lavoratori
devono essere provvisti di adatti elementi di presa
che rendano la manovra sicura.
SCARICO MEDIANTE RIBALTAMENTO DEI VEICOLI
Art.223
1. I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante
ribaltamento devono essere provvisti di dispositivi
che impediscano il ribaltamento accidentale e che consentano
di eseguire la manovra in modo sicuro.
BARRIERE E SEGNALAZIONI NELLE VIE DI TRANSITO
Art.224
1. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono
direttamente ed immediatamente in una via di transito
dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere
atte ad evitare investimenti e, quando ciò non
sia possibile, adeguate segnalazioni.
ILLUMINAZIONE DEI SEGNALI
Art.225
1. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle
zone di transito e quelli regolanti il traffico dei
trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere
convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NELLE VIE DI TRANSITO
Art.226
1. Le vie di transito che, per lavoro di riparazione
o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non
sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.
2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il
divieto di transito.
Art.227
1. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione
su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici,
quando il traffico non è sospeso o la linea
non è sbarrata, una o più persone devono
essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori
l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
CAUTELE PER SPOSTAMENTI NON CONTROLLABILI
Art.228
1. Quando uno o più veicoli sono mossi da un
mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente
o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi,
controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti
o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie
segnalazioni per assicurare l'incolumità delle
persone.
TELEFERICHE
Art.229
1. E' vietato il trasporto delle persone su carrelli
di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree
costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che
per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione
e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali,
quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di
attacchi supplementari del carrello alla fune traente,
la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
Art.230
1. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo
dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono
essere applicati solidi ripari a grigliato metallico
atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali
ripari devono essere disposti a non oltre m.0,50 sotto
il margine del piano di manovra e sporgere da questo
per almeno m.2.
IMPIANTI FUNICOLARI A LUNGO PERCORSO
Art.231
1. Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile
controllare tutto il percorso devono avere, in ogni
stazione o posto di carico e scarico, un dispositivo
che consenta la trasmissione dei segnali per le manovre
dalla stazione principale.
Art.232
1. L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche
e degli impianti simili deve essere effettuata automaticamente
mediante apparecchio applicato ad apposito carrello.
Titolo VI
IMPIANTI E APPARECCHI VARI
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ORGANI DI COMANDO E DI MANOVRA
Art.233
1. Gli organi ed i dispositivi di comando o di manovra
degli impianti ed apparecchi in genere, come pure i
relativi dispositivi accessori, devono essere disposti
in modo che:
a) riesca sicuro il loro azionamento;
b) siano accessibili senza pericolo e difficoltà;
c) il personale addetto possa controllare per visione
diretta il funzionamento dell'impianto o della parte
di esso comandato, a meno che ciò non sia possibile
in relazione alle particolari condizioni dell'impianto,
nel qual caso devono però adottarsi altre misure
di sicurezza.
2. Gli stessi organi e dispositivi devono essere bloccabili
e portare l'indicazione relativa al loro funzionamento,
quali chiusura e apertura, direzione della manovra,
comando graduale rispetto alle varie posizioni.
STRUMENTI INDICATORI
Art.234
1. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri,
pirometri, indicatori di livello devono essere collocati
e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente
visibili al personale addetto all'impianto o all'apparecchio.
APERTURE DI ENTRATA NEI RECIPIENTI
Art.235
1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali
vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori
per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione
o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto
o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture
di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm 30
per 40 o diametro non inferiore a cm.40.
LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, RECIPIENTI E
SIMILI NEI QUALI POSSONO ESSERVI GAS E VAPORI TOSSICI
OD ASFISSIANTI
Art.236
1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi
di cui all'art.235, chi sovraintende ai lavori deve
assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori
nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi
sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione
o altre misure idonee.
2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere
a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi
dei condotti di comunicazione col recipiente, e a fare
intercettare i tratti di tubazione mediante flange
cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare,
sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso
con l'indicazione del divieto di manovrarli.
3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno
dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro
lavoratore, situato nell'esterno presso l'apertura
di accesso.
4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa
escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo
dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori
che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza
con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di
apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.
LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI E SIMILI NEI
QUALI POSSONO ESSERVI GAS, VAPORI, POLVERI INFIAMMABILI
OD ESPLOSIVI
Art.237
1. Qualora nei luoghi di cui all'art.235 non possa escludersi
la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili
od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo
precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare
il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione
di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi
di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Se
necessario l'impiego di lampade, queste devono essere
di sicurezza.
ACCENSIONE DEI FOCOLARI E DEI FORNI
Art.238
1. Prima di accendere il fuoco nei focolari delle caldaie
o nelle camere di combustione dei forni riscaldati
con carburanti liquidi, con oli o gas combustibili
o con carbone polverizzato, il lavoratore addetto alla
operazione deve:
a) provvedere ad una efficace ventilazione del focolare
o della camera di combustione e, in ogni caso, ad assicurarsi,
con mezzi idonei, che in essi e nelle loro immediate
vicinanze non vi siano vapori, gas o miscele capaci
di provocare esplosioni;
b) accertare che il registro del fumo sia aperto;
c) accertare che non vi sia spandimento di carburante
o di olio nel focolare o nella camera di combustione
attorno ai bruciatori o sul pavimento antistante;
d) usare, per l'accensione, una torcia o altro mezzo
con una impugnatura sufficientemente lunga per impedire
ustioni o altre offese da fiamma, salvo il caso che
il bruciatore sia munito di un dispositivo di accensione.
2. Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente
integrate da altre istruzioni sulla condotta degli
apparecchi, devono essere richiamate mediante avviso
collocato in prossimità dei posti di accensione.
PORTE DEI FORNI, DELLE STUFE, DELLE TRAMOGGE E SIMILI
Art.239
1. Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e
simili devono essere disposte in modo che le manovre
di chiusura ed apertura risultino agevoli e sicure.
In particolare deve essere assicurata la stabilità
della posizione di apertura.
PROTEZIONE DELLE PARETI ESTERNE A TEMPERATURA ELEVATA
Art.240
1. Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi,
vasche, tubazioni, forni e porte, che possono assumere
temperature pericolose per effetto del calore delle
materie contenute o di quello dell'ambiente interno,
devono essere efficacemente rivestite di materiale
termicamente isolante o protette contro il contatto
accidentale.
2. I lavoratori, se sono esposti al rischio di ustioni,
devono essere provvisti e fare uso di idonei mezzi
di protezione individuale.
Capo II
IMPIANTI, APPARECCHI E RECIPIENTI SOGGETTI A PRESSIONE
REQUISITI DI RESISTENZA E DI IDONEITA'
Art.241
1. Gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi,
i recipienti e le tubazioni soggetti a pressione di
liquidi, gas o vapori, i quali siano comunque esclusi
o esonerati dalla applicazione delle norme di sicurezza
previste dalle leggi e dai regolamenti speciali concernenti
gli impianti ed i recipienti soggetti a pressione,
devono possedere i necessari requisiti di resistenza
e di idoneità all'uso cui sono destinati.
Capo III
VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI,
SILOS
DISPOSIZIONI COMUNI
Art.242
1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con
i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm.90 dal
pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque
sia il liquido o le materie contenute, essere difese,
su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore
di cm.90, a parete piena o con almeno due correnti.
Il parapetto non è richiesto quando sui bordi
delle vasche sia applicata una difesa fino a cm.90
dal pavimento.
2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni
di impianto non sia possibile applicare il parapetto
di cui al comma precedente, le aperture superiori dei
recipienti devono essere provviste di solide coperture
o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta
dei lavoratori entro di essi.
3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti
e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai
tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti
ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui
al comma 1 deve avere altezza non minore di un metro.
4. Il presente articolo non si applica quando le vasche,
le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno
una profondità non superiore a m.1 e non contengono
liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate
altre cautele.
Art.243
1. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una
profondità di oltre m.2 e che non siano provvisti
di apertura di accesso al fondo, qualora non sia possibile
predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei
suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili,
purché provviste di ganci di trattenuta.
DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI
Art.244
1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature
accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e
collocate in modo che:
a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di
rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno
ai lavoratori;
b) in caso di necessità sia attuabile il massimo
e più rapido svuotamento delle loro parti.
2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni
contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa
natura, esse e le relative apparecchiature devono essere
contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si
tratta di reti estese, con distinta colorazione, il
cui significato deve essere reso noto ai lavoratori
mediante tabella esplicativa.
Art.245
1. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono
una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie,
devono essere provviste di dispositivi, quali valvole,
rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare
l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.
DISPOSIZIONI SPECIALI PER SERBATOI TIPO SILOS CONTENENTI
MATERIE CAPACI DI SVILUPPARE GAS O VAPORI INFIAMMABILI
O NOCIVI
Art.246
1. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare
gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire
la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati
dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti
di ventilazione, valvole di esplosione.
RECIPIENTI, SERBATOI, VASCHE E CANALIZZAZIONI PER LIQUIDI
E MATERIE TOSSICHE, CORROSIVE O COMUNQUE DANNOSE
Art.247
1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie
tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa
l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:
a) di chiusure che per i liquidi e materie tossiche
devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi
e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori
possano venire a contatto con il contenuto; b) di tubazioni
di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito
o traboccamento.
2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di
cui alla lettera a) non siano attuabili, devono adottarsi
altre idonee misure di sicurezza.
RECIPIENTI PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI O MATERIE INFIAMMABILI,
CORROSIVE, TOSSICHE E COMUNQUE DANNOSE
Art.248
1. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie
infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose
devono essere provvisti:
a) di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del
contenuto;
b) di accessori o dispositivi atti a rendere sicure
ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
c) di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature,
atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in
relazione al loro uso particolare;
d) di involucro protettivo adeguato alla natura del
contenuto.
Art.249
1. I recipienti di cui all'art.248, compresi quelli
vuoti già usati, devono essere conservati in
posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno
o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.
2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati
per le stesse materie già contenute, devono,
subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati
lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie
cautele.
3. In ogni caso è vietato usare recipienti che
abbiano già contenuto liquidi infiammabili o
suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili,
o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da
quelli originari, senza che si sia provveduto ad una
preventiva completa bonifica del loro interno, con
la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto
o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.
Capo IV
IMPIANTI ED OPERAZIONI DI SALDATURA O TAGLIO OSSIACETILENICA,
OSSIDRICA, ELETTRICA E SIMILI
LAVORI DI SALDATURA IN CONDIZIONI DI PERICOLO
Art.250
1. E' vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio,
al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:
a) su recipienti o tubi chiusi;
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie
le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo
a esplosione o altre reazioni pericolose;
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto
materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione
del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni
pericolose.
2. E' altresì vietato di eseguire le operazioni
di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o
fosse che non siano efficacemente ventilati.
3. Quando le condizioni di pericolo previste dal comma
1 del presente articolo si possono eliminare con l'apertura
del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie
pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti
o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura
e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti
o tubazioni indicati allo stesso comma 1, purché
le misure di sicurezza siano disposte da un esperto
ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
SALDATURA OSSIACETILENICA, OSSIDRICA E SIMILI
Art.251
1. Nei luoghi sotterranei è vietato installare
o usare generatori e gasometri di acetilene o costruire
depositi di recipienti contenenti gas combustibili.
Art.252
1. Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi
a fiamma ed i generatori o gasometri di acetilene deve
intercorrere una distanza di almeno m.10, riducibili
a m.5, nei casi in cui i generatori o gasometri siano
protetti contro le scintille e l'irradiamento del calore
o usati per lavori all'esterno.
2. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con
fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di m.5
di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.
Art.253
1. Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas
combustibili di alimentazione nel cannello di saldatura
deve essere inserita una valvola idraulica o altro
dispositivo di sicurezza che risponda ai seguenti requisiti:
a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno
o dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile;
b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del
suo stato di efficienza;
c) sia costruito in modo da non costituire pericolo
in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
Art.254
1. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali
di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello
deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare
la stabilità dei gassogeni e dei recipienti
del gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
2. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso
di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente
ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.
SALDATURA ELETTRICA ED OPERAZIONI SIMILI
Art.255
1. Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni
simili devono essere provvisti di interruttore onnipolare
sul circuito primario di derivazione della corrente
elettrica.
Art.256
1. Quando la saldatura od altra operazione simile non
è effettuata con saldatrice azionata da macchina
rotante di conversione, è vietato effettuare
operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta
della corrente dalla normale linea di distribuzione
senza l'impiego di un trasformatore avente l'avvolgimento
secondario isolato dal primario.
Art.257
1. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili
nell'interno di recipienti metallici, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.250,
devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze
porta elettrodi completamente protette in modo che
il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da
contatti accidentali con parti in tensione.
2. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate
sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista
il lavoratore dall'esterno del recipiente.
Art.258
1. Nelle installazioni elettriche per saldatura e taglio
dei metalli devono essere osservate, per ciò
che non è contemplato specificatamente nel presente
Capo, le disposizioni del Titolo VII.
MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E COLLETTIVI
Art.259
1. I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura
elettrica e simili devono essere forniti di guanti
isolanti, di schermi di protezione per il viso e, quando
sia necessario ai fini della sicurezza, di pedane o
calzature isolanti.
2. La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile
deve essere protetta con schermi di intercettazione
di radiazioni dirette o riflesse, quando queste costituiscono
pericolo per gli altri lavoratori.
Capo V
FORNI E STUFE DI ESSICCAMENTO O DI MATURAZIONE
PAVIMENTI, PIATTAFORME, PASSERELLE E SCALE DEI FORNI
Art.260
1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi
specie devono essere costituite di materiali incombustibili.
Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato
nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di
forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca
pericolo.
2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e
di manovra dei forni, nonché le relative scale
e passerelle di accesso, devono essere costruite con
materiali incombustibili.
ECCESSO DI TEMPERATURA DEI POSTI DI LAVORO E DI MANOVRA
DEI FORNI
Art.261
1. I posti di lavoro e di manovra degli operai addetti
ai forni, quando la temperatura può raggiungere
limiti tali da costituire un pericolo, devono essere
protetti con mezzi idonei contro le irradiazioni di
calore. Ove il processo tecnologico non lo permetta
i lavoratori devono essere provvisti di mezzi di protezione
individuale.
BOCCHE E APERTURE DEI FORNI
Art.262
1. Le bocche di carico e le altre aperture esistenti
nelle pareti dei forni, quando, per le loro posizioni
e dimensioni, costituiscono pericolo nell'interno,
devono essere provviste di solide difese.
Art.263
1. I lavoratori addetti alle operazioni di colata e
quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo
fuso o di materiali incandescenti devono essere protetti
mediante adatti schermi o con altri mezzi.
Art.264
1. Nelle installazioni in cui la colata avviene entro
canali o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento
devono essere predisposte idonee difese o altre misure
per evitare che i lavoratori vengano a contatto con
il materiale fuso nonché per permettere il loro
rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso
di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
STUFE DI ESSICCAMENTO O DI MATURAZIONE
Art.265
1. Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili
per le operazioni connesse con il loro esercizio, devono
essere provviste di porte apribili anche dall'interno.
Art.266
1. Le stufe di essiccamento o di maturazione, nelle
quali, in relazione al procedimento adottato o alla
natura dei materiali o prodotti in lavorazione, possono
svilupparsi gas, vapori o polveri esplosivi o nocivi,
devono essere provviste di un efficace impianto o di
mezzi per la aspirazione di tali gas, vapori o polveri
e per il loro convogliamento in un luogo in cui non
possono costituire danno.
Titolo VII
IMPIANTI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Art.267
1. Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive,
devono essere costruiti, installati e mantenuti in
modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti
accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi
di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità
che si verifichino nel loro esercizio.
DEFINIZIONE DI "ALTA" E "BASSA"
TENSIONE
Art.268
1. Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico
è ritenuto a bassa tensione quando la tensione
del sistema è uguale o minore a 400 Volts efficaci
per corrente alternata e a 600 Volts per corrente continua.
2. Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico
è ritenuto ad alta tensione.
INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE E DEGLI
APPARECCHI ELETTRICI
Art.269
1. Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare
l'indicazione della tensione, dell'intensità
e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche
costruttive necessarie per l'uso.
ISOLAMENTO ELETTRICO
Art.270
1. In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare,
tanto fra di loro quanto verso terra, un isolamento
adeguato alla tensione dell'impianto.
COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA
Art.271
1. Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione,
soggette a contatto delle persone e che per difetto
di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi
sotto tensione, devono essere collegate a terra.
2. Il collegamento a terra deve essere fatto anche per
gli impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente
bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità
di grandi masse metalliche, quando la tensione supera
i 25 Volts verso terra per corrente alternata e i 50
Volts verso terra per corrente continua.
3. Devono parimenti essere collegate a terra le parti
metalliche dei ripari posti a protezione contro il
contatto accidentale delle persone con conduttori od
elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione
nei casi previsti nel precedente comma.
Art.272
1. Quando il collegamento elettrico a terra non sia
attuabile o non offra, in relazione a particolari condizioni
ambientali, le necessarie garanzie di efficienza, oppure
quando non sia consigliabile in relazione alla particolarità
dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi
di protezione di sicura efficacia.
TAPPETI E PEDANE ISOLANTI
Art.273
1. Ferma restando l'osservanza delle norme relative
alla protezione dei conduttori contro il contatto accidentale,
all'isolamento dei conduttori e ai collegamenti elettrici
a terra, qualora sia necessario ai fini della sicurezza
del personale, in relazione a particolari caratteristiche
dell'impianto o ambientali, i quadri di distribuzione
e di manovra e le apparecchiature e le macchine elettriche
accessibili devono essere provvisti di tappeti o pedane
che abbiano un isolamento adeguato.
2. I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni
tali da consentire la sicura esecuzione delle manovre
e da evitare i ribaltamenti.
LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE
Art.274
1. Le norme approvate con regio decreto 25-11-1940,
n.1969, per l'esecuzione delle linee elettriche aeree
esterne, e successive modifiche, sono estese agli impianti
posti negli stabilimenti od aziende soggette al presente
decreto.
Capo II
PROTEZIONE CONTRO IL CONTATTO ACCIDENTALE CON CONDUTTORI
ED ELEMENTI IN TENSIONE
IMPIEGO DEI CONDUTTORI NUDI AD "ALTA" TENSIONE0
Art.275
1. I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono
ammessi soltanto nelle officine e cabine elettriche,
nelle sale di prova e per le linee esterne.
2. I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono
altresì ammessi in ogni altro locale, purché
siano completamente racchiusi, singolarmente od assieme
alle relative apparecchiature in cunicoli in armatura,
in armadi o custodie metalliche collegate a terra.
3. Sono altresì ammessi i conduttori nudi per
tensione di esercizio sino a 1000 Volts per i sistemi
di sbarre per elettrolisi, per le linee di contatto
per gru a ponte scorrevole ed impianti simili e per
i raccordi ferroviari, purché siano adottate
adeguate ed efficaci misure di sicurezza; per i raccordi
ferroviari sono ammesse tensioni anche superiori.
DIFESE
Art.276
1. I conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad
alta tensione devono essere protetti contro il contatto
accidentale mediante idonei ripari rigidi di materiale
isolante non igroscopico, o metallici collegati a terra,
solidamente fissati a parti stabili anche se smontabili.
2. Detti ripari devono essere collocati ad una distanza
dai conduttori in tensione di almeno cm.7 più
cm.0,7 per ogni migliaia di Volts, con un minimo, in
ogni caso, di cm.15.
Art.277
1. Per la difesa frontale e laterale i ripari di cui
all'articolo precedente devono essere estesi, verso
l'alto, sino ad almeno m 2 dal pavimento e, verso il
basso sino al pavimento o sino ad una distanza da questo
per cui non sia possibile, in relazione alle condizioni
dell'impianto, il contatto accidentale con i conduttori
o con gli elementi in tensione.
2. Qualora detti ripari non siano costituiti da schermi
a parete piena, le maglie o aperture devono avere dimensioni
tali da non permettere il passaggio della mano.
3. Nelle officine e cabine elettriche la difesa frontale
e laterale dei conduttori può anche essere costituita
da un parapetto di altezza non inferiore a m.1,20 e
formato da almeno due robusti correnti rigidi e solidamente
fissati alle parti stabili, posto ad una distanza in
senso orizzontale dai conduttori non inferiore a m.0,60
più cm.1 ogni migliaia di Volts con un minimo,
in ogni caso, di m.1.
4. Il parapetto di cui al presente articolo deve portare
bene in vista un avviso indicante il divieto di accedere
allo spazio compreso fra il parapetto ed i conduttori
prima di avere tolto la tensione.
Art.278
1. Quando i conduttori e gli elementi nudi dei circuiti
ad alta tensione corrono al di sopra del pavimento
o di una piattaforma di lavoro o di passaggio ad una
altezza inferiore a m.3 più un centimetro ogni
migliaia di Volts di tensione, si devono applicare
al di sotto di essi i ripari di cui all'articolo precedente
costituiti da schermi pieni o con maglie di piccola
dimensione.
Art.279
1. Le norme di cui agli artt.276, 277 e 278 relative
alla protezione dei conduttori e degli elementi nudi
dei circuiti ad alta tensione devono essere osservate
anche nei riguardi dei cavi e dei conduttori rivestiti
con isolanti in genere, fatta eccezione per quelli
provvisti di armatura metallica continua collegata
a terra.
Art.280
1. Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi
del successivo art.340, sono tenute chiuse a chiave
e sono esclusivamente adibite al servizio di distribuzione
di energia elettrica, ove non sia possibile adottare
le misure di cui agli artt. da 276 a 279, le distanze
e le altezze ivi indicate potranno essere congruamente
ridotte, sempreché la difesa del personale addetto
contro il pericolo di contatti accidentali con gli
elementi in tensione sia comunque assicurata.
RIVESTIMENTO E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI ED ELEMENTI
NUDI A BASSA TENSIONE
Art.281
1. In ogni locale che non sia una officina o cabina
elettrica, i conduttori e gli elementi a bassa tensione
superiore a 25 Volts verso terra, se a corrente alternata,
e a 50 Volts verso terra, se a corrente continua, devono
essere provvisti di rivestimento isolante continuo
adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della
sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di
temperatura, umidità ed acidità dell'ambiente,
oppure essere protetti contro il contatto delle persone
ancorché siano fuori della portata di mano,
ma in posizione accessibile.
2. Per le centrali telefoniche il limite della tensione
della corrente continua di cui al comma 1 è
elevato a 70 Volts, purché siano adottate idonee
misure di sicurezza. Qualora tale contatto non sia
evitabile per esigenze di lavorazione, le persone devono
essere convenientemente isolate.
Art.282
1. I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento
isolante in genere, quando per la loro posizione o
per il loro particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento
per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti
soggetti al danneggiamento.
PRESCRIZIONI SPECIALI PER I CONDUTTORI FLESSIBILI
Art.283
1. I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni
provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi o macchine
portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento
isolante atto a resistere anche alla usura meccanica.
2. Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere
cura che essi non intralcino i passaggi.
Capo III
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI, I SOVRACCARICHI
DI CORRENTE E LE SCARICHE ATMOSFERICHE
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI
Art.284
1. Allo scopo di impedire che i conduttori e gli apparecchi
a basse tensione subiscano accidentali sopraelevazioni
di tensioni pericolose per effetto di conduttori, trasformatori
o apparecchi a tensione superiore, devono essere adottate
idonee misure, quali il collegamento a terra del neutro,
l'applicazione di valvole di tensione o di altri dispositivi
equivalenti.
2. Analoghe misure di sicurezza devono essere adottate
per evitare contatti fra sistemi di distribuzione a
diverse tensioni.
PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI
Art.285
1. I circuiti elettrici devono essere provvisti di valvole
fusibili, interruttori automatici o simili, atti ad
impedire che nelle condutture e negli apparecchi elettrici
abbiano a riscontrarsi correnti di intensità
tale da far loro assumere temperature pericolose o
eccessive.
2. Qualora in relazione a particolari usi o caratteristiche
dell'impianto, l'interruzione automatica della corrente
possa determinare condizioni di pericolo, i circuiti
devono essere protetti contro i sovraccarichi di corrente
mediante altri idonei dispositivi.
Art.286
1. Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario
ai fini della sicurezza ed in quanto tecnicamente possibile,
essere provvisti di idonei dispositivi di protezione
contro gli effetti delle scariche atmosferiche.
Capo IV
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ATTREZZATURE RELATIVE
QUADRI DI DISTRIBUZIONE E DI MANOVRA
Art.287
1. Le disposizioni relative alla protezione contro il
contatto accidentale si applicano anche ai conduttori
ed elementi in tensione nei quadri di distribuzione
e di manovra, compresi quelli esistenti nella parte
posteriore dei quadri stessi.
2. Può derogarsi alla disposizione di cui al
comma precedente per i quadri a bassa tensione delle
officine e delle cabine elettriche, salvo nei casi
in cui essa sia ritenuta necessaria in relazione a
particolari condizioni di impianto e sempreché
siano adottate altre idonee misure e cautele.
3. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti
montati sui quadri devono portare una chiara indicazione
dei circuiti ai quali si riferiscono.
INTERRUTTORE GENERALE
Art.288
1. Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere
provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione,
di un interruttore onnipolare.
SEZIONAMENTO DELLE PARTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Art.289
1. Quando sia necessario sezionare singole parti di
un impianto, per ciascuna delle relative derivazioni
deve essere inserito un separatore.
INTERRUTTORI ELETTRICI E SIMILI
Art.290
1. Gli interruttori elettrici e simili devono soddisfare
alle seguenti condizioni:
a) raggiungere le posizioni definitive di aperto e chiuso
senza arresto di posizione intermedia;
b) interrompere la corrente massima per la quale sono
previsti, senza dar luogo ad arco permanente, né
a corto circuito o messa a terra dell'impianto;
c) operare con azione simultanea su tutti i conduttori
dei circuito controllato, esclusi gli eventuali conduttori
di messa a terra ed eventualmente il neutro. E' fatta
eccezione per gli interruttori ad apertura cosiddetta
"fase per fase" al servizio degli impianti
di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica;
d) essere costruiti o protetti, quando non siano installati
in centrali o cabine elettriche chiuse e fermo restando
quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art.287,
in modo da rendere impossibili contatti accidentali
con le parti in tensione, quando questa è superiore
a 25 Volts verso terra se alternata, ed a 50 Volts
verso terra se continua;
e) essere costruiti ed installati in modo da assicurare
la stabilità della posizione di apertura e chiusura;
f) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni
di distacco e di inserimento. E' fatta eccezione per
i piccoli interruttori e simili sino a 6 Ampère.
Art.291
1. Gli interruttori unipolari, sui circuiti a corrente
alternata, sono ammessi solo su circuiti bipolari a
bassa tensione per impianti di illuminazione installati
in locali asciutti e per potenze non superiori a 1000
Watt.
PULSANTI
Art.292
1. I pulsanti di comando degli interruttori degli impianti
elettrici devono essere costruiti ed installati in
modo che non sia possibile l'accidentale azionamento
degli stessi.
2. Essi devono portare chiaramente le indicazioni di
inserimento e di distacco.
3. Anche per i comandi degli interruttori e dei teleruttori,
a mezzo di pulsanti, deve essere provveduto alla indicazione
del distacco e dell'inserimento.
SEPARATORI PER ALTA TENSIONE
Art.293
1. Nei circuiti ad alta tensione delle officine e cabine
elettriche, la continuità metallica di tutti
i conduttori che fanno capo alla officina o cabina,
esclusi i conduttori di terra, deve poter essere interrotta
in modo evidente in corrispondenza agli arrivi o partenze
dei conduttori stessi mediante l'uso di separatori.
2. I separatori devono inoltre essere installati per
consentire la messa fuori circuito di macchinario ed
apparecchiature.
3. In modo particolare gli interruttori devono potersi
isolare mediante separatori posti a monte o a valle,
o da entrambe le parti e visibili da un luogo di facile
accesso.
4. Per gli interruttori, muniti di dispositivi di innesto
e disinnesto nel circuito, azionabili ad interruttore
disinserito tali dispositivi tengono luogo del separatore,
purché ne sia palese l'avvenuta manovra.
Art.294
1. I separatori devono essere costruiti e disposti in
modo da potersi manovrare agevolmente senza pericolo
mediante adatto fioretto isolante o comando meccanico.
2. I separatori devono essere:
a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in
modo che i coltelli non siano in tensione a separatore
aperto;
b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi
ed aprirsi casualmente da loro stessi.
3. Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto
sia ritenuto necessario, i separatori devono essere
di tipo a comando simultaneo per tutte le fasi del
circuito.
VALVOLE FUSIBILI
Art.295
1. Le valvole fusibili devono essere costruite ed installate
in modo da soddisfare, oltre che ai requisiti indicati
nell'art.285, anche alle seguenti condizioni:
a) permettere, per circuiti ad alta tensione, il ricambio
dei fusibili sotto tensione senza pericolo per i lavoratori;
b) essere disposte, negli impianti a bassa tensione,
a valle degli interruttori;
c) essere inserite su tutti i poli o le fasi delle linee
protette, ad eccezione del conduttore neutro.
INTERRUTTORI AUTOMATICI
Art.296
1. Gli interruttori automatici inseriti a protezione
dei circuiti devono soddisfare alle condizioni stabilite
dagli artt. 290 e 291.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, punto c)
del predetto art.290, gli interruttori automatici devono
poter funzionare anche per scatti limitati a singoli
conduttori.
Capo V
MACCHINE, TRASFORMATORI, CONDENSATORI, ACCUMULATORI
ELETTRICI
COPERTURA DELLE PARTI NUDE IN TENSIONE
Art.297
1. Le macchine, i trasformatori, i condensatori elettrici
e simili, a tensione superiore a 25 Volts verso terra
se a corrente alternata, ed a 50 Volts verso terra
se a corrente continua, ove non abbiano le parti nude
in tensione in posizione inaccessibile o non siano
protette a norma degli artt.276 e 281 devono avere
le stesse parti nude, chiuse nell'involucro esterno
o protette mediante copertura o ripari solidamente
fissati.
2. Sono esclusi dalla applicazione della presente norma
i collettori ad anelli e le relative spazzole delle
macchine elettriche.
SEGREGAZIONE DELLE MACCHINE, DEI TRASFORMATORI E DELLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE A TENSIONE ELEVATA
Art.298
1. Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori
e le apparecchiature elettriche in genere funzionanti
a tensione superiore a 1000 Volts, devono essere installati
in locali appositi od in recinti che possono essere
anche a cielo aperto, muniti di porte di accesso chiudibili
a chiave, a meno che non si tratti di motori accoppiati
a macchine operatrici.
2. Quando le porte di detti locali immettono in ambienti
o luoghi dove sono o possono transitare persone diverse
da quelle addette alle stesse macchine ed apparecchi,
esse devono tenersi chiuse a chiave.
3. Le pareti dei locali dove sono installati macchine
ed apparecchi indicati nel presente articolo devono
essere costruite con materiale incombustibile; può
tuttavia derogarsi per le cabine elettriche provvisorie
non annesse ad altri edifici.
Art.299
1. La segregazione in locale apposito non è obbligatoria
per i trasformatori, i reattori ed apparecchi simili
a tensione non superiore a 15.000 Volts e di potenza
non superiore a 1500 Watt, utilizzati per usi speciali
compresa l'illuminazione mediante tubi a catodo freddo,
purché collocati fuori della portata di mano,
chiusi entro armadi o custodie o protetti in conformità
delle disposizioni del presente Titolo.
POZZETTO PER RACCOLTA OLIO DEI TRASFORMATORI
Art.300
1. I trasformatori elettrici in olio contenenti una
quantità di olio superiore ai kg.500, quando
non siano installati in cabine isolate, devono essere
provvisti di pozzetti o vasche o di altre opere atte
ad impedire il dilagare dell'olio infiammato all'esterno
delle cabine o dei recinti.
PROTEZIONE DEI CONDENSATORI
Art.301
1. I condensatori di potenza superiore a 1 kVA devono
essere provvisti di dispositivi atti ad eliminare la
carica residua, quando il condensatore è disinserito;
tali dispositivi non sono richiesti quando il condensatore
rimane stabilmente collegato elettricamente alla macchine
rifasata, anche dopo che il complesso è disinserito
dalla rete.
ACCUMULATORI ELETTRICI
Art.302
1. Le batterie di accumulatori che comportano tensioni
nominali superiori ai 220 Volts devono essere:
a) disposte in modo che non sia possibile per lo stesso
lavoratore il contatto accidentale con elementi aventi
una differenza di potenziale superiore a tale limite;
b) contornate da una pedana isolante, se fisse.
Art.303
1. I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione
alla loro cubatura ed alla capacità e tipo delle
batterie in essi esistenti, possono presentare pericoli
di esplosione delle miscele gassose, devono:
a) essere ben ventilati;
b) non contenere macchine di alcun genere né
apparecchi elettrici o termici;
c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art.322;
d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso
richiamante il divieto di fumare e di introdurre lampade
od altri oggetti a fiamma libera.
Capo VI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA
LIMITAZIONE DELLA TENSIONE PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
ELETTRICA
Art.304
1. E' vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volts
per gli impianti di illuminazione a incandescenza.
2. E' tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380
Volts per l'illuminazione all'esterno dei fabbricati
e nelle officine elettriche.
3. Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno
sono ammesse tensioni sino a 6000 Volts.
4. Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi
anche all'interno, purché i conduttori di alimentazione
siano adeguatamente isolati e protetti a norma dell'art.279
ed il ricambio delle lampade sia effettuato a circuito
disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura
isolata da terra.
LAMPADE E PORTALAMPADE ELETTRICI
Art.305
1. Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi
portalampade devono essere costruiti in modo che il
montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi
senza toccare parti in tensione e, a lampade montate,
non vi sia possibilità di contatto con le dette
parti.
Art.306
1. Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono
essere collocate:
a) in locali bagnati o molto umidi;
b) presso tubazioni o grandi masse metalliche;
c) a facile portata di mano presso macchine e posti
di lavoro in genere devono, oltre che soddisfare al
requisito dell'articolo precedente, avere il portalampade
con le parti esterne di materiale isolante non igroscopico.
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A TUBI LUMINESCENTI O FLUORESCENTI
Art.307
1. Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti
o fluorescenti,i conduttori, compresi i tratti di collegamento
fra i vari tubi, devono essere provvisti di rivestimento
isolante adeguato alla tensione del circuito o collocati
fuori della portata di mano.
2. I termini metallici nudi sotto tensione, o che possono
essere messi in tensione, devono essere completamente
protetti mediante custodia di materiale isolante.
Art.308
1. Gli impianti di illuminazione a tubi fluorescenti
o luminescenti a catodo freddo devono essere provvisti
di interruttore onnipolare sulla linea primaria di
alimentazione del trasformatore.
Capo VII
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI
DERIVAZIONI A SPINA
Art.309
1. Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttore
mobili intermedi, devono essere costruite ed utilizzate
in modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio)
che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa
risultare sotto tensione.
Art.310
1. Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti
condizioni: a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi
speciali, venire in contatto con le parti in tensione
della sede (femmina) della presa; b) sia evitato il
contatto accidentale con la parte in tensione della
spina (maschio) durante l'inserzione e la disinserzione.
Art.311
1. Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine
e di apparecchi di potenza superiore ai 1000 Watt devono
essere provviste, a monte della presa, di interruttore,
nonché di valvole onnipolari, escluso il neutro,
per permettere l'inserimento ed il disinserimento della
spina a circuito aperto.
ESCLUSIONE DELLA CORRENTE AD ALTA TENSIONE
Art.312
1. Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili
devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
2. Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento,
per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione
e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione
al loro specifico impiego, debbono necessariamente
essere alimentati ad alta tensione.
LIMITAZIONE DELLA TENSIONE PER L'ALIMENTAZIONE
Art.313
1. Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza
di tutte le altre disposizioni del presente decreto
relativo agli utensili elettrici portatili, è
vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220
Volts verso terra.
2. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei
lavori a contatto od entro grandi masse metalliche,
è vietato l'uso di utensili elettrici portatili
a tensione superiore a 50 Volts verso terra.
3. Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni
previste dal presente articolo è fornita da
una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore,
questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario,
separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col
punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato
a terra.
COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA
Art.314
1. Gli utensili elettrici portatili e le macchine e
gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato,
alimentati a tensione superiore a 25 Volts verso terra
se alternata, ed a 50 Volts verso terra se continua,
devono avere l'involucro metallico collegato a terra.
L'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato
con spinotto ed alveolo supplementari facenti parte
della presa di corrente o con altro idoneo sistema
di collegamento.
ISOLAMENTO DEGLI UTENSILI
Art.315
1. Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi
elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare
di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro
metallico esterno.
INTERRUTTORI DI COMANDO INCORPORATO
Art.316
1. Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti
di un interruttore incorporato nella incastellatura,
che consenta di eseguire con facilità e sicurezza
la messa in moto e l'arresto.
LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI
Art.317
1. Le lampade elettriche portatili devono soddisfare
ai seguenti requisiti:
a) avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;
b) avere le parti in tensione, o che possono essere
messe in tensione in seguito a guasti, completamente
protette in modo da evitare ogni possibilità
di contatto accidentale;
c) essere munite di gabbia di protezione della lampadina,
fissata mediante collare esterno alla impugnatura isolante;
d) garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione
dalle parti metalliche eventualmente fissate all'impugnatura.
Art.318
1. Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati
o molto umidi ed entro o a contatto di grandi masse
metalliche, oltre a soddisfare alle condizioni dell'articolo
precedente, devono essere alimentate a tensione non
superiore a 25 Volts verso terra ed essere provviste
di un involucro di vetro.
2. Se la corrente di alimentazione di dette lampade
è fornita attraverso un trasformatore, questo
deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati
ed isolati tra di loro.
Capo VIII
LINEE DI CONTATTO PER TRAZIONE ELETTRICA
DIVIETO DEI SISTEMI DI TRAZIONE CON TERZA ROTAIA
Art.319
1. Nell'ambito delle aziende e delle attività
soggette al presente decreto sono vietati sistemi di
trazione elettrica con presa da terza rotaia.
ALTEZZA MINIMA DELLE LINEE ELETTRICHE
Art.320
1. Le linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito
delle aziende e delle attività soggette al presente
decreto, salvo disposizioni più restrittive
delle altre leggi o regolamenti speciali, devono essere
poste ad altezza dal suolo o dal piano del ferro non
inferiore ai seguenti limiti:
a) m.5 per le linee all'aperto e per quelle non protette
all'interno di edifici, salvo quanto è disposto
dalla successiva lettera b);
b) m.3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando
le linee siano efficacemente protette contro i contatti
accidentali mediante ripari a canale o simili di materiale
isolante non igroscopico o metallici collegati a terra;
c) m.2,50 o m.3 nell'interno delle gallerie e negli
adiacenti piazzali a seconda che le linee siano o meno
protette contro il contatto accidentale in conformità
a quanto è stabilito dalla precedente lettera
b).
SOSTEGNI DI SOSPENSIONE DEI CONDUTTORI
Art.321
1. I sostegni di sospensione dei conduttori delle linee
di contatto per trazione elettrica devono essere disposti
in modo ed a distanza tale tra di loro e dai loro attacchi
alle parti stabili che, in caso di rottura di una sospensione,
i conduttori o altri elementi di collegamento in tensione
non possano abbassarsi a meno di m.3 dal pavimento
o dal piano del ferro nelle condizioni di impianto
di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente,
ed a meno di m.2,50 nelle condizioni di impianto di
cui alla lettera c) dello stesso articolo.
CAUTELE CONTRO IL CONTATTO DELLE LINEE AEREE CON MEZZI
DI TRASPORTO ORDINARI
Art.322
1. Allo scopo di impedire contatti accidentali dei veicoli
ordinari o dei loro carichi con le linee aeree elettriche
di contatto, devono essere adottati appropriati provvedimenti
e cautele, quali l'applicazione di barriere, la delimitazione
di attraversamenti protetti e di banchine di transito
per i mezzi ordinari.
INTERRUZIONE DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE
Art.323
1. I circuiti elettrici di alimentazione delle linee
aeree di contatto per trazione elettrica devono essere
provvisti di interruttori automatici per massima corrente,
atti ad interrompere l'alimentazione della linea qualora
si stabilisca una intensità di corrente pericolosa.
Capo IX
COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA
SEZIONE, CONNESSIONE E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI DI
TERRA
Art.324
1. Per i collegamenti elettrici a terra delle parti
metalliche previsti nell'art.271 e negli altri articoli
del presente decreto devono essere usati conduttori
di sezione adeguata alla intensità della corrente
verso terra e comunque non inferiore a millimetri quadrati
16, se di rame, ed a milllmetri quadrati 50, se di
ferro o acciaio zincato.
2. Possono essere tollerate per i tratti visibili dei
conduttori di terra in rame, sezioni inferiori a millimetriquadrati
16 purché non inferiori alla sezione dei conduttori
del circuito elettrico, sino ad un minimo in ogni caso
di millimetri quadrati 5.
Art.325
1. I conduttori di terra devono essere protetti contro
il danneggiamento e il deterioramento.
2. Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare
a terra ed al dispersore devono essere eseguite mediante
saldatura o serraggio con bulloni o con altri sistemi
egualmente efficienti.
DISPERSIONE PER LA PRESA DI TERRA
Art.326
1. Il dispersore per la presa di terra deve essere,
per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione,
appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno,
in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni
a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per
gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volts.
Per tensioni superiori e per le cabine ed officine
elettriche il dispersore deve presentare quella minor
resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche
e alle particolarità degli impianti.
2. Non sono ammesse come dispersori per le prese di
terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili.
Sono invece ammesse, per impianti a tensione non superiori
a 1000 Volts, le tubazioni di acqua, purché
facciano parte di reti estese e l'attacco del conduttore
di terra sia riportato a monte delle eventuali derivazioni.
3. Ove tale risultato non sia conseguibile, dovrà
farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie
condizioni di sicurezza.
PRESE DI TERRA DEGLI SCARICATORI
Art.327
1. Per le prese di terra degli scaricatori si applicano
le disposizioni degli artt. 324 e 326 relative alla
comune messa a terra delle masse metalliche.
2. Inoltre i conduttori di terra degli scaricatori devono
avere la minor lunghezza possibile, percorsi senza
brusche svolte, ed essere protetti contro il contatto
accidentale. La loro sezione non deve essere inferiore
a millimetri quadrati 25.
3. Devono essere adottati, nella posa dei conduttori
e dei dispersori, particolari accorgimenti in relazione
alle varie condizioni ambientali e di impianto, per
evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della
corrente massima prevista dal funzionamento degli scaricatori.
VERIFICHE PERIODICHE
Art.328
1. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati
prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli
non superiori a 2 anni, allo scopo di accertarne lo
stato di efficienza.
2. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche
periodiche di cui al comma 1 devono essere eseguite
almeno ogni 5 anni, tranne nei casi di impianti di
messa a terra artificiali per i quali rimane fermo
l'intervallo di 2 anni.
Capo X
INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI DOVE ESISTONO PERICOLI
DI ESPLOSIONE O DI INCENDIO
DIVIETO DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Art.329.
1. Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo
quanto è disposto negli artt.330 e 331, nei
luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio
in dipendenza:
a) della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive
o infiammabili;
b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di
materie esplosive.
2. Il presente articolo non si applica nei riguardi
delle installazioni elettriche costituenti parti integranti
ed essenziali dei processi chimici di produzione, sempre
che siano adottate le necessarie misure di sicurezza.
INSTALLAZIONI ELETTRICHE "ANTIDEFLAGRANTI"
E DI TIPO STAGNO
Art.330.
1. Nei luoghi di cui al comma 1 dell'articolo precedente,
quando sia necessario, in relazione alle esigenze del
processo di lavorazione o dell'esercizio o delle particolari
condizioni dell'impianto, possono essere installati
motori elettrici, purché questi, le relative
apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione
siano, singolarmente e per tutto l'insieme della installazione,
del tipo "antideflagrante", dichiarati come
tali dal costruttore.
Art.331
1. Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino
polveri comportanti pericoli di esplosione o di incendio,
sono ammesse soltanto installazioni elettriche che
per forza motrice di tipo "antideflagrante"
o di tipo stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione
dei miscugli esplosivi, ed installazioni per illuminazione
rispondenti alle prescrizioni dell'articolo seguente.
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DI LUOGHI PERICOLOSI
Art.332
1. Nei luoghi indicati negli artt.329 e 331 l'illuminazione
elettrica può essere effettuata solo dall'esterno
per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso
l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre
di vetro a chiusura ermetica.
2. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare
una conveniente illuminazione elettrica con lampade
collocate in nicchie chiuse e nei luoghi indicati nell'art.331
è ammesso l'impiego di lampade protette da un
robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente
anche il portalampade e le relative connessioni con
i conduttori di alimentazione. In questi impianti i
conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati
e protetti con guaine resistenti.
3. Gli interruttori per il comando delle lampade e le
eventuali valvole fusibili devono essere di tipo antideflagrante
per i luoghi indicati dal primo comma dell'art.329
e anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi indicati
nell'art.331.
INTERRUTTORE GENERALE
Art.333
1. Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati
nei luoghi contemplati negli artt.329 e 331 devono
essere provviste, all'esterno dei locali pericolosi
o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori
onnipolari.
LAVORI SULLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE DEI LUOGHI PERICOLOSI
Art.334.
1. E' vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire
lavori sulle installazioni elettriche contemplate nel
presente capo, prima di avere aperto gli interruttori
onnipolari esterni di alimentazione del circuito ed
averne assicurata la posizione di apertura con mezzi
idonei.
SCARICHE ELETTROSTATICHE
Art.335.
1. Nei luoghi contemplati dagli artt. 329 e 331, qualora
vi sia la possibilità di scariche elettrostatiche,
si devono adottare le seguenti misure di sicurezza:
a) collegamento elettrico a terra delle parti metalliche
delle pareti, dei tetti, delle incastellature, delle
macchine e delle trasmissioni;
b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo
di disperdere le cariche elettrostatiche che si possano
produrre nelle cinghie di cuoio delle trasmissioni.
Essi debbono però essere tali da non dare luogo
alla produzione di scintille;
c) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione
di continuità e per tutta l'estensione della
rete, degli elementi delle tubazioni metalliche per
il trasporto o la circolazione delle polveri e delle
fibre, e collegamento elettrico a terra dell'intera
rete di tubazioni;
d) collegamento elettrico delle strutture metalliche
dei serbatoi di liquidi infiammabili con le strutture
metalliche dei mezzi di trasporto degli stessi liquidi,
durante le operazioni di carico e scarico, e collegamento
elettrico a terra di tutto il sistema, qualora il veicolo
sia provvisto di pneumatici.
VERIFICHE
Art.336
1. Le installazioni elettriche previste dagli artt.
da 330 a 332 devono essere sottoposte a verifica almeno
una volta ogni due anni.
Capo XI
SCHEMI DELL'IMPIANTO
ESPOSIZIONE SCHEMA DELL'IMPIANTO
Art.337
1. Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente
esposto uno schema dell'impianto, con chiare indicazioni
relative alle connessioni ed alle apparecchiature essenziali.
COLORAZIONE DEI CONDUTTORI E INDICAZIONE DELLE LORO
TENSIONI
Art.338
1. Nei locali nei quali si trovano conduttori ad alta
tensione a valori diversi o conduttori sia ad alta
che a bassa tensione, essi devono essere contraddistinti
con particolari colorazioni, il cui significato (valore
della tensione) deve essere reso evidente mediante
apposita tabella.
2. Qualora la tensione sia unica, questa deve essere
chiaramente indicata in prossimità dei conduttori.
DIVIETO DI INGRESSO E AVVISO DI PERICOLO
Art.339.
1. Nei luoghi ove esistano impianti ad alta tensione
deve essere indicata con apposita targa la esistenza
del pericolo di morte con il contrassegno del teschio.
2. Sulla porta di ingresso delle officine e cabine elettriche
deve essere esposto un avviso indicante il divieto
di ingresso per le persone non autorizzate.
CHIUSURA DELLE OFFICINE E DELLE CABINE NON PRESIDIATE
Art.340.
1. Le porte di accesso alle officine e cabine elettriche
non presidiate, oltre ad avere le indicazioni di cui
all'articolo precedente, devono essere tenute chiuse
a chiave.
ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA
Art.341.
1. Nei locali delle officine o cabine elettriche deve
essere predisposto un mezzo di illuminazione sussidiaria
indipendente.
2. Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono
essere collocati in luoghi prontamente reperibili in
caso di bisogno e noti al personale.
DEPOSITO DI MATERIALI NEI LOCALI DESTINATI ALLE MACCHINE
ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Art.342
1. E' vietato depositare nei locali delle officine e
cabine elettriche, ove esistano elementi dell'impianto,
materiali, indumenti ed attrezzi che non siano attinenti
all'esercizio dell'impianto stesso.
ISTRUZIONI SUI SOCCORSI AI COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA
Art.343
1. Nei locali delle officine e delle cabine elettriche
deve essere esposta in modo visibile una tabella con
le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti
da corrente elettrica.
2. Analogo provvedimento deve essere adottato negli
stabilimenti e luoghi di lavoro in genere dove è
utilizzata corrente ad alta tensione o dove la corrente,
in relazione al suo uso ed alle condizioni locali,
può costituire pericolo.
LAVORI SU PARTI IN TENSIONE
Art.344
1. E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione
e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione
è superiore a 25 Volts verso terra, se alternata,
od a 50 Volts verso terra, se continua.
2. Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni
non superiori a 1000 Volts, purché:
a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione
sia dato dal capo responsabile;
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire
la incolumità dei lavoratori (D.M. 9-6-1980
ha introdotto la possibilità di utilizzare un
sistema di sicurezza per i lavori elettrici eseguiti
sotto tensione da parte dell'ENEL).
LAVORI SU MACCHINE, APPARECCHI E CONDUTTURE ELETTRICI
AD ALTA TENSIONE
Art.345.
1. E' vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi
e condutture elettrici ad alta tensione e nelle loro
immediate vicinanze, salvo quanto stabilito nel secondo
comma dell'articolo precedente senza avere prima:
a) tolta la tensione;
b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di
possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono
eseguiti i lavori;
c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di
comando con l'indicazione "lavori in corso, non
effettuare manovre";
d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi la parte
dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze
sono eseguiti i lavori.
Art.346
1. Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture
elettrici ad alta tensione sono eseguiti in luoghi
dai quali le misure di sicurezza previste nei comma
b) e c) dell'articolo precedente, non sono direttamente
controllabili dai lavoratori addettivi, questi, prima
di intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto
conferma della avvenuta esecuzione delle misure di
sicurezza sopra indicate.
2. In ogni caso i lavori non devono essere iniziati
se i lavoratori addettivi non abbiano ottemperato alle
disposizioni di cui al comma d) dello stesso articolo.
3. La tensione non deve essere rimessa nei tratti già
sezionati per la esecuzione dei lavori, se non dopo
che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre
non abbiano ricevuto dal capo della squadra che ha
eseguito i lavori o da chi ne fa le veci, avviso che
i lavori sono stati ultimati e che la tensione può
essere applicata.
Art.347
1. Nei lavori in condizioni di particolare pericolo
su macchine, apparecchi o conduttori elettrici la cui
esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve
essere presente anche un'altra persona.
ESECUZIONE DELLE MANOVRE O PARTICOLARI OPERAZIONI
Art.348
1. I lavoratori addetti all'esercizio di installazioni
elettriche, o che comunque possono eseguire lavori,
operazioni o manovre su impianti, macchine o apparecchiature
elettrici, devono avere a disposizione o essere individualmente
forniti di appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti
o tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata,
guanti e calzature isolanti, scale, cinture e ramponi.
Art.349
1. I fioretti costruiti con materiale non sufficientemente
isolante devono essere muniti di un isolatore intermedio,
collocato in posizione tale che il lavoratore possa
eseguire le manovre senza dover afferrare il fioretto
con una o con entrambe le mani sul tratto oltre l'isolatore
opposto alla impugnatura.
2. I fioretti di cui sopra non devono essere appoggiati
alle pareti, ma appesi ad appositi ganci.
Art.350
1. Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate
devono essere adibiti almeno due lavoratori ogni qualvolta
la presenza di uno solo sia insufficiente o pregiudizievole
per la sicurezza personale in relazione alla ubicazione
in speciali condizioni delle installazioni o alla particolare
pericolosità delle manovre od operazioni di
esercizio.
Titolo VIII
MATERIE E PRODOTTI PERICOLOSI O NOCIVI
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.351.
1. Agli effetti dell'applicazione delle norme del presente
Titolo, si intendono pericolosi o nocivi i prodotti
o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature
dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti,
taglienti o pungenti.
AFFISSIONI DI NORME DI SICUREZZA
Art.352.
1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove,
in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione
o conservazione di materie o prodotti di cui all'articolo
precedente, sussistano specifici pericoli, deve essere
esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute
nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali
riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.
2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi
dove sono effettuate operazioni che presentano particolari
pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le
istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche
lavorazioni.
ISOLAMENTO DELLE OPERAZIONI
Art.353.
1. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni,
di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici
e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali
o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione
dell'elemento nocivo.
CONCENTRAZIONI PERICOLOSE - SEGNALATORI AUTOMATICI
Art.354.
1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve
essere per quanto tecnicamente possibile impedito o
ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose
o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili,
asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere
provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di
evitare dette concentrazioni.
2. Nei locali o luoghi indicati nel comma 1, quando
i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono
pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori
e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento
delle concentrazioni o delle condizioni pericolose.
Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti
frequenti controlli o misurazioni.
INDICAZIONI PER I RECIPIENTI
Art.355
1. I recipienti nei quali sono conservati prodotti o
materie pericolosi o nocivi devono, allo scopo di rendere
nota la natura e la pericolosità del loro contenuto,
portare indicazioni e contrassegni di cui all'allegata
Tabella A.
SCARTI E RIFIUTI
Art.356
1. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie
infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti
o comunque nocive devono essere raccolti durante la
lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati,
collocandoli in posti nei quali non possano costituire
pericolo.
PAVIMENTI E PARETI
Art.357
1. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla
lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione
ed alla conservazione di materie infiammabili, esplodenti,
corrosive o infettanti, devono essere in condizioni
tali da consentire una facile e completa asportazione
delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente
depositarsi.
Capo II
MATERIE E PRODOTTI INFIAMMABILI O ESPLODENTI
RISCALDAMENTI PERICOLOSI E SCINTILLE
Art.358.
1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto
di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi
ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per
la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili,
gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili
ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar
luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di
scintille.
2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o
la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta
ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo
arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti
di calore.
3. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento
dei lavoratori.
LUBRIFICAZIONE
Art.359
1. Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine
o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili,
devono essere usati lubrificanti di natura tale che
non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla
costituzione ed alle caratteristiche delle materie
stesse.
VERIFICHE PERIODICHE
Art.360
1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono
le operazioni o esistono i rischi indicati nell'art.358
deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare
che gli elementi generatori o trasmittenti del calore
possano raggiungere temperature capaci di accendere
le materie pericolose ivi esistenti.
2. Nei casi indicati al primo comma le finestre e le
altre aperture esistenti negli stessi locali devono
essere protette contro la penetrazione dei raggi solari.
VALVOLE DI ESPLOSIONE NEI LOCALI PERICOLOSI
Art.361.
1. Nei locali di cui all'articolo precedente devono
essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate
valvole di esplosione atte a limitare gli effetti esplosivi.
2. Dette valvole possono essere anche costituite da
normali finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate
a cerniera ed apribili verso l'esterno sotto l'azione
di una limitata pressione.
3. In ogni caso le valvole di esplosione devono essere
disposte in modo che il loro eventuale funzionamento
non possa arrecare danno alle persone.
PRODUZIONE DI DIVERSE QUALITA' DI GAS PERICOLOSI
Art.362.
1. Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità
di gas non esplosivi né infiammabili di per
se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni
pericolose, le installazioni che servono alla preparazione
di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate
in locali isolati, sufficientemente distanziati fra
loro.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si
applica quando i diversi gas sono prodotti contemporaneamente
dallo stesso processo, sempreché siano adottate
idonee misure per evitare la formazione di miscele
pericolose.
DEPOSITI DI DIVERSE QUALITA' DI MATERIE O PRODOTTI PERICOLOSI
Art.363
1. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire
fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele
esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati
e conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati
ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.
Art.364
1. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri
esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione
dell'art.354, quanto se costituenti elementi degli
impianti di produzione o di lavorazione, devono rispondere
ai seguenti requisiti:
a) essere provvisti di valvole di esplosione, collocate
all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare
danno alle persone in caso di funzionamento;
b) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro
ed il relativo complesso collegato elettricamente a
terra;
c) essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi
per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive
o infiammabili;
d) avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e
le polveri non possono essere causa di pericolo.
Art.365
1. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas,
vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele
esplosive, devono essere adottati impianti distinti
di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore
o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare
i pericoli di esplosione.
Capo III
MATERIE E PRODOTTI CORROSIVI O AVENTI TEMPERATURE DANNOSE
VERIFICHE PERIODICHE
Art.366.
1. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti
corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi
con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori
ne vengano a diretto contatto.
2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano
la attuazione della norma di cui al comma precedente,
devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi
individuali di protezione, in conformità a quanto
è stabilito nel Titolo X.
INVESTIMENTI DA LIQUIDI CORROSIVI
Art.367
1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o
si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte,
a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di
acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni
neutralizzanti.
2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da
liquidi corrosivi, devono essere installati, nei locali
di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o
docce con acqua a temperatura adeguata.
SPANDIMENTI DI LIQUIDI CORROSIVI
Art.368
1. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi
non devono essere assorbiti con stracci, segatura o
con altre materia organiche, ma eliminati con lavaggi
di acqua o neutralizzati con materie idonee.
Capo IV
MATERIE E PRODOTTI ASFISSIANTI, IRRITANTI, TOSSICI E
INFETTANTI
MASCHERE ED APPARECCHI RESPIRATORI
Art.369
1. Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione,
impiego, manipolazione e trasporto delle materie o
prodotti tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti,
nonché nei depositi o luoghi in cui possono
svilupparsi e diffondersi gas, vapori o altre emanazioni
tossiche od asfissianti, deve essere tenuto in luogo
adatto e noto al personale un numero adeguato di maschere
respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi
in caso di emergenza.
ISOLAMENTO LOCALI
Art.370
1. I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni
indicate nell'articolo precedente devono essere normalmente
separati e isolati dagli altri locali o luoghi di lavoro
o di passaggio.
PULIZIA LOCALI ED ATTREZZATURE
Art.371
1. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano
o si utilizzano le materie o i prodotti indicati nell'art.269,
nonché, i tavoli di lavoro, le macchine e le
attrezzature in genere impiegati per dette operazioni,
devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.
ACCESSO AI LUOGHI CON PRESENZA DI GAS, FUMI O VAPORI
ASFISSIANTI O TOSSICI
Art.372.
1. Le disposizioni e le precauzioni prescritte nell'art.236
devono essere osservate, nella parte applicabile, per
l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei,
ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista
o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici
o asfissianti.
Capo V
MATERIE O PRODOTTI TAGLIENTI O PUNGENTI
FABBRICAZIONE, MANIPOLAZIONE O IMPIEGO
Art.373.
1. Nella fabbricazione, manipolazione o impiego di materie
o prodotti taglienti o pungenti quali lamiere sottili,
trucioli metallici, vetri, aghi, devono essere adottati
mezzi, sistemi meccanici o attrezzature, atti ad evitare
il contatto diretto delle stesse materie o prodotti
con le mani od altre parti scoperte del corpo o comunque
a ridurre al minimo la pericolosità della manipolazione.
Titolo IX
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Capo unico
EDIFICI, OPERE, IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
Art.374
1. Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti
di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere
costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità,
di conservazione e di efficienza in relazione alle
condizioni di uso e alle necessità della sicurezza
del lavoro.
2. Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature,
gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti
di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità
della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneità ed essere mantenuti
in buono stato di conservazione e di efficienza.
LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
Art.375
1. Per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione
devono essere adottate misure, usate attrezzature e
disposte opere provvisionali, tali da consentire l'effettuazione
dei lavori in condizioni il più possibile di
sicurezza.
2. I lavori di riparazione e manutenzione devono essere
eseguiti a macchine e ad impianti fermi.
3. Qualora detti lavori non possano essere eseguiti
a macchine e ad impianti fermi a causa delle esigenze
tecniche delle lavorazioni o sussistano necessità
di esecuzione per evitare pericoli o maggiori danni,
devono essere adottate misure e cautele supplementari
atte a garantire la incolumità sia dei lavoratori
addetti che delle altre persone.
ACCESSO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE A
PUNTI PERICOLOSI
Art.376
1. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e
riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti,
apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso
sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati,
quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi
montapali o altri idonei dispositivi.
Tilolo X
MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE E SOCCORSI D'URGENZA
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
Art.377
1. Il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente
previsto in altri articoli del presente decreto, deve
mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali
di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni
ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano
insufficienti i mezzi tecnici di protezione.
2. I detti mezzi personali di protezione devono possedere
i necessari requisiti di resistenza e di idoneità
nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione.
Capo II
ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI DI PROTEZIONE
ABBIGLIAMENTO
Art.378
1. I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro
indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione
alla natura delle operazioni od alle caratteristiche
dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumità
personale.
INDUMENTI DI PROTEZIONE
Art.379
1. Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza
di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali
che presentano pericoli particolari non previsti dalle
disposizioni del Capo III del presente titolo, mettere
a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione.
Capo III
PROTEZIONI PARTICOLARI
PROTEZIONE DEI CAPELLI
Art.380
1. Le lavoratrici che operano o che transitano presso
organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento
dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti,
devono essere provviste di appropriata cuffia di protezione,
resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in
modo completo.
PROTEZIONE DEL CAPO
Art.381
1. I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa
al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti
con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti
di copricapo appropriato.
2. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo
i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione,
sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Art.382
1. I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi
per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici,
corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti
di occhiali, visiere o schermi appropriati.
PROTEZIONE DELLE MANI
Art.383
1. Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli
di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni
alle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole,
guanti o altri appropriati mezzi di protezione.
PROTEZIONE DEI PIEDI
Art.384
1. Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in
cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione,
di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono
essere provvisti di calzature resistenti ed adatte
alla particolare natura del rischio.
2. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
PROTEZIONE DELLE ALTRE PARTI DEL CORPO
Art.385
1. Qualora sia necessario proteggere talune parti del
corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono
avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali
schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali.
CINTURE DI SICUREZZA
Art.386
1. I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta
dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro
opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni
di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura
di sicurezza.
MASCHERE RESPIRATORIE
Art.387
1. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni
pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere
a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi
idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile
e noto al personale.
Capo IV
SOCCORSI D'URGENZA
DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E SOCCORSI D'URGENZA
Art.388
1. I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza
maggiore sono tenuti a segnalare subito al proprio
datore di lavoro od ai propri capi gli infortuni, comprese
le lesioni di piccola entità, loro occorsi in
occasione di lavoro.
2. Il datore di lavoro deve disporre che per gli infortuni,
comprese le lesioni di piccola entità, siano
immediatamente prestati all'infortunato i soccorsi
d'urgenza.
Titolo XI
NORME PENALI
Capo unico
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI
DIRIGENTI
Art.389.
1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 200.000 a lire 300.000 per
la inosservanza delle norme di cui agli artt.27, 73,
115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 comma
1, 319. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori
sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi;
b) con l'ammenda da lire 100.000 a lire 200.000 per
la inosservanza delle norme di cui agli artt.11, 17,
34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126,
144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224,
229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 comma 2,
281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346,
354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;
c) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 per la
inosservanza di tutte le altre norme.
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI COSTRUTTORI E DAI COMMERCIANTI
Art.390.
1. I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di
macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di
utensili, di apparecchi in genere, nonché gli
installatori di impianti, che non osservano le disposizioni
di cui all'art.7, sono puniti con l'ammenda da lire
50.000 a lire 300.000.
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI
Art.391
1. I preposti sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 20.000 per la
inosservanza delle norme di cui agli artt.47 comma
2 e 3, 345, 346, ultimo comma, nonché per non
avere esercitato ai sensi dell'art.4, la dovuta vigilanza
sui lavoratori per la osservanza da parte di questi
delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo
seguente. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori
sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi;
b) con l'ammenda da lire 5.000 a 10.000 per l'inosservanza
della norma di cui all'art.5, comma 1, nonché
per non avere esercitato, ai sensi dell'art.4, la dovuta
vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte
di questi delle norme indicate alla lettera b) dell'articolo
seguente.
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI
Art.392
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 2.500 a lire 5.000 per l'inosservanza
delle norme di cui agli artt.6, lettere d) ed e), 34,
lettere a) e b), 47, comma 1, 218, comma 2, 238, 334
e 346, comma 1 e 2. Nei casi di maggiore gravità
i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi;
b) con l'ammenda da lire 1.000 a lire 2.500 per l'inosservanza
delle norme di cui agli artt.6, lettere a), b) e c),
19, 20, lettere a), b) e c), 24, 47, ultimo comma,
217, ultimo comma e 388 comma 1.
Titolo XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI E PER L'IGIENE DEL LAVORO
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
Art.393
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è istituita una Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro.
2. Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale ed è composta:
- dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da
4 esperti designati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di cui 3 ispettori del lavoro,
laureati 2 in ingegneria ed uno in medicina e chirurgia;
- 2 esperti designati dal Ministero dell'industria e
del commercio;
- un esperto designato da ciascuno dei Ministeri dell'interno,
delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura
e foreste;
- 2 esperti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene
e la sanità;
- un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
- un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche;
- un esperto designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro;
- 2 esperti designati dall'Ente nazionale della prevenzione
infortuni;
- 3 esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro a carattere nazionale;
- 3 esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori a carattere nazionale;
- un esperto scelto dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni
sindacali dei dirigenti di azienda a carattere nazionale.
3. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo,
è designato un membro supplente.
4. Le funzioni inerenti alla segreteria della Commissione
sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
5. I componenti della Commissione consultiva permanente,
ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica
tre anni.
6. La Commissione consultiva permanente può costituire
nel suo seno Comitati speciali, dei quali determina
la composizione e le funzioni.
7. Il presidente ha la facoltà, anche su richiesta
della Commissione o dei Comitati, di far assistere
alle singole riunioni rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni
o di Enti pubblici o privati, nonchè persone
particolarmente esperte nelle questioni in discussione.
COMPITI DELLA COMMISSIONE
Art.394
1. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo
precedente ha il compito di:
a) esaminare e formulare proposte sulle questioni generali
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
o all'igiene del lavoro;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione vigente e per il suo coordinamento
con altre disposizioni concernenti in genere la tutela
fisica dei lavoratori;
c) esprimere parere sulle richieste di deroga previste
all'art.395;
d) esprimere parere sui ricorsi previsti all'art.402;
e) esprimere parere su richiesta del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sulle questioni inerenti
alla applicazione delle norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro
e su qualsiasi altra questione relativa alla sicurezza
del lavoro.
2. La Commissione, per l'espletamento dei suoi compiti
può chiedere dati o promuovere indagini e, su
richiesta o autorizzazione del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, effettuare sopraluoghi.
Capo II
DEROGHE
DEROGHE DI CARATTERE GENERALE
Art.395
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
per il periodo di tempo da stabilirsi con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita
la Commissione consultiva permanente di cui all'art.393,
per gli edifici, locali, macchine, impianti e loro
parti, preesistenti o in corso di costruzione alla
data di entrata in vigore del decreto medesimo relativamente
alle attività produttive ed ai settori industriali
per i quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio
o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o
vengano adottate idonee misure di sicurezza.
2. Il predetto Ministro, col decreto col quale stabilisce
la durata della suddetta deroga, determina le attività
produttive ed i settori industriali per i quali si
applica la deroga medesima e riconosce l'idoneità
delle misure di sicurezza necessarie e ne prescrive
l'adozione.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano,
altresì, per le macchine, impianti e loro parti,
costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del
presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi
mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia,
diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il
riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi
è effettuato con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'art.393.
DEROGHE PARTICOLARI
Art.396
1. Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio
hanno facoltà di concedere alle singole ditte
che ne facciano apposita richiesta deroghe temporanee
per l'attuazione di determinate norme del presente
decreto, quando non sia possibile in impianti o in
macchine preesistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'applicazione delle norme stesse,
per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o
per altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate
opportune misure di prevenzione o idonei dispositivi
di sicurezza.
TOLLERANZE
Art.397
1. Negli edifici ed impianti preesistenti e nelle macchine
e loro parti già installate alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono consentiti piccoli
scostamenti rispetto ai valori numerici minimi o massimi
indicati dal decreto stesso, che, in relazione a particolari
circostanze di fatto, siano ritenuti compatibili con
la sicurezza.
Capo III
VERIFICHE E CONTROLLI
ATTRIBUZIONE DEI COMPITI
Art.398
1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ha facoltà, con proprio decreto, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'art.393,
di affidare le verifiche e i controlli prescritti per
l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti,
delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi
di cui agli artt.25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e
336 del presente decreto, all'Ispettorato del lavoro
o all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni,
in relazione alla natura particolare delle verifiche
e dei controlli stessi.
2. Qualora la natura delle verifiche e dei controlli
lo consentano, il Ministro ha facoltà, sentita
la Commissione consultiva permanente sopra indicata,
di disporre con proprio decreto, che i controlli e
le verifiche siano esercitate da personale specializzato
dipendente o scelto dagli stessi datori di lavoro.
3. I decreti indicati ai comma precedenti fisseranno
altresì le modalità per l'esercizio delle
verifiche e dei controlli.
Art.399
1. Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti
ai sensi del precedente articolo debbono essere redatti
verbali su fogli o libretti conformi a modelli approvati
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. I verbali predetti debbono essere trattenuti sul
luogo dove le verifiche o i controlli sono stati effettuati
e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ispettori
del lavoro.
DETERMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
Art.400
1. I luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le
particolari norme di cui agli artt.329 e 331 del presente
decreto saranno determinati con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'art.393.
Capo IV
APPLICAZIONE DELLE NORME
VIGILANZA
Art.401
1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto
è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del
lavoro.
2. I fogli di prescrizione dell'Ispettorato del lavoro
devono essere tenuti sul luogo di lavoro ed esibiti
su richiesta nelle successive visite di ispezione.
RICORSI
Art.402
1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
in materia di prevenzione infortuni sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma precedente
è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale entro il termine di giorni
30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime.
Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto
tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
3. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi
in cui la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato
del lavoro di cui al comma precedente o dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
4. E' altresì ammesso ricorso al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale entro il termine
e con le modalità di cui al comma 2 avverso
le determinazioni adottate dagli Ispettorati del lavoro
in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art.396.
REGISTRO INFORTUNI
Art.403
1. Le aziende soggette al presente decreto devono tenere
un registro, nel quale siano annotati cronologicamente
tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti,
che comportino un'assenza dal lavoro superiore ai 3
giorni compreso quello dell'evento.
2. Su detto registro, che deve essere conforme al modello
stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui
all'art.393, devono essere indicati, oltre al nome,
cognome e qualifica professionale dell'infortunato,
la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
3. Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione
degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro
STATISTICA DEGLI INFORTUNI
Art.404
1. L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione,
elaborazione e pubblicazione di statistiche sugli infortuni
del lavoro e sulle malattie professionali, secondo
i criteri che saranno fissati dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
2. I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli
Ispettorati del lavoro, nei termini e con le modalità
stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, gli infortuni e le malattie professionali
verificatisi, nonché a fornire dati sulle ore
di lavoro effettuate, sui salari corrisposti ed ogni
altro elemento necessario allo studio del fenomeno
infortunistico.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI SPECIALI VIGENTI IN
MATERIA
Art.405
1. Le disposizioni di prevenzione degli infortuni sul
lavoro contenute nelle vigenti leggi e regolamenti
speciali restano ferme in quanto non incompatibili
con le norme del presente decreto o riguardanti settori
o materie da questo non espressamente disciplinati.
DECORRENZA
Art.406
1. Il presente decreto entra in vigore il 1o gennaio
1956.
Tabella A
CONTRASSEGNI TIPICI AVVISANTI PERICOLO ADOTTATI DALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO
(Si omettono perché superati dalla segnaletica introdotta dal D.P.R.524/82).
(c) 1996 Note's