(G.U. 16-10-1942, N.244)
Modificata ed integrata ai sensi della
LEGGE 6 AGOSTO 1967, N.765 (G.U. 31-8-1967, n.218)
LEGGE 19 NOVEMBRE 1968, N.1187 (G.U. 30-11-1968, n.304)
LEGGE 1 GIUGNO 1971, N.291 (G.U. 3-6-1971, n.139)
LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N.865 (G.U. 30-10-1971, n.276)
LEGGE URBANISTICA
Titolo I
ORDINAMENTO STATALE DEI SERVIZI URBANISTICI
Art.1. DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' URBANISTICA E SUOI
SCOPI
1. L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati
e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio
della Repubblica sono disciplinati dalla presente legge.
2. Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività
urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento
ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto
dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento
e di frenare la tendenza all'urbanesimo.
Art.2. COMPETENZA CONSULTIVA DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DEI LAVORI PUBBLICI
1. Il Consiglio superiore per i lavori pubblici è
l'organo di consulenza tecnica del Ministero dei lavori
pubblici per i progetti e le questioni di interesse
urbanistico.
Art.3. ISTITUZIONE DELLE SEZIONI URBANISTICHE COMPARTIMENTALI
1. Nelle sedi degli ispettorati compartimentali del
genio civile e degli uffici decentrati del Ministero
dei lavori pubblici sono istituite sezioni urbanistiche
rette da funzionari del ruolo architetti ingegneri
urbanisti del genio civile.
2. Le sezioni urbanistiche compartimentali promuovono,
vigilano e coordinano l'attività urbanistica
nella rispettiva circoscrizione.
Titolo II
DISCIPLINA URBANISTICA
Capo I
MODI DI ATTUAZIONE
Art.4. PIANI REGOLATORI E NORME SULL'ATTIVITA' COSTRUTTIVA
1. La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani
regolatori territoriali dei piani regolatori comunali
e delle norme sull'attività costruttiva edilizia,
sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di
regolamenti.
Capo II
PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
Art.5. FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI
DI COORDINAMENTO
1. Allo scopo di orientare o coordinare l'attività
urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio
nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà
di provvedere, su parere del consiglio superiore per
i lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali
di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo
piano.
2. Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi
le direttive da seguire nel territorio considerato,
in rapporto principalmente:
a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed
a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni
di legge;
b) alle località da scegliere come sedi di nuovi
nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed
importanza;
c) alla rete delle principali linee di comunicazione
stradali, ferroviarie, elettriche navigabili esistenti
e in programma.
3. I piani, elaborati d'intesa con le altre amministrazioni
interessate e previo parere del consiglio superiore
per i lavori pubblici, sono approvati per decreto presidenziale,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
col Ministro per i trasporti, quando interessino impianti
ferroviari, e col Ministro per l'industria e il commercio
ai fini della sistemazione delle zone industriali nel
territorio nazionale.
4. Il decreto di approvazione viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale ed allo scopo di dare ordine e disciplina
anche all'attività privata, un esemplare del
piano approvato deve essere depositato, a libera visione
del pubblico, presso ogni comune il cui territorio
sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del
piano medesimo.
Art.6. DURATA ED EFFETTI DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
1. Il piano territoriale di coordinamento ha vigore
a tempo indeterminato e può essere variato con
decreto presidenziale previa l'osservanza della procedura
che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione
della presente legge.
2. I comuni, il cui territorio sia compreso in tutto
o in parte nell'ambito di un piano territoriale di
coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il
rispettivo piano regolatore comunale.
Capo III
PIANI REGOLATORI COMUNALI
SEZIONE PRIMA
PIANI REGOLATORI GENERALI
Art.7. CONTENUTO DEL PIANO GENERALE
1. Il piano regolatore generale deve considerare la
totalità del territorio comunale.
2. Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali,
ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
2) la divisione in zone del territorio, con precisazione
delle zone destinate all'espansione dell'aggregato
urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri
da osservare in ciascuna zona;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico
o sottoposte a speciale servitù;
4) le aree da riservare a edifici pubblici o di uso
pubblico nonché ad opere e impianti di interesse
collettivo o sociale;
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico,
ambientale, paesistico;
6) le norme per l'attuazione del piano.
Art.8. FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
1. <<I comuni hanno la facoltà di formare
il piano regolatore generale del proprio territorio.
La deliberazione con la quale il consiglio comunale
decide di procedere alla formazione del piano non è
soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva
in conformità dell'art.3 della legge 9-6-1947,
n.530; la spesa conseguente è obbligatoria>>.
2. La formazione del piano è obbligatoria per
tutti i comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi
con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto
con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici (come da
art.2, L.765/67, i comuni già compresi negli
elenchi con decreto ministeriale prima dell'entrata
in vigore della L.765/67 debbono provvedere ad attivare
la stesura del P.R.G. entro sei mesi).
3. Il primo elenco sarà approvato non oltre un
anno dall' entrata in vigore della presente legge.
4. <<I comuni compresi negli elenchi di cui al
secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti
per la formazione del piano regolatore generale entro
tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui
è stato approvato il rispettivo elenco, nonché
alla deliberazione di adozione del piano stesso entro
i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero
per i lavori pubblici per l'approvazione entro due
anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.
5. Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il
prefetto salvo il caso di proroga non superiore ad
un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici,
su richiesta motivata del comune, convoca il consiglio
comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi
entro il termine di 30 giorni.
6. Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa
con il provveditore regionale alle opere pubbliche,
nomina un commissario per la designazione dei progettisti,
ovvero per l'adozione del piano regolatore generale
o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione
del piano stesso al Ministro per i lavori pubblici.
7. Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche,
integrazioni o rielaborazioni al comune, quest'ultimo
provvede ad adottare le proprie determinazioni nel
termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso
tale termine si applicano le disposizioni dei commi
precedenti.
8. Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio
del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore
alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa
spesa nel bilancio comunale.
9. Il piano regolatore generale è approvato entro
un anno dal suo inoltro al Ministro per i lavori pubblici>>.
Art.9. PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO GENERALE
- OSSERVAZIONI
1. Il progetto di piano regolatore generale del comune
deve essere depositato nella segreteria comunale per
la durata di 30 giorni consecutivi durante i quali
chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato
deposito è reso noto al pubblico nei modi che
saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della
presente legge.
2. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di
deposito possono presentare osservazioni le associazioni
sindacali e gli altri enti pubblici ed istituzioni
interessate.
Art.10. APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE
1. Il piano regolatore generale è approvato con
decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito
il parere del consiglio superiore per i lavori pubblici
(così sostituito dalla L.291/71).
2. <<Con lo stesso decreto di approvazione possono
essere apportate al piano, su parere del consiglio
superiore per i lavori pubblici e sentito il comune,
le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni,
tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali
del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche
conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate
al piano ed accettate con deliberazione del consiglio
comunale, nonché quelle che siano riconosciute
indispensabili per assicurare:
a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale
di coordinamento a norma dell'art.6, secondo comma;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere
e degli impianti di interesse dello Stato;
c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali,
ambientali ed archeologici;
d) l'osservanza dei limiti di cui agli artt. 41-quinquies,
sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge.
3. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate
sentito il Ministro della pubblica istruzione, che
può anche dettare prescrizioni particolari per
singoli immobili di interesse storico- artistico.
4. Le proposte di modifica, di cui al secondo comma,
ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni
presentate al piano, sono comunicate al comune, il
quale entro 90 giorni adotta le proprie controdeduzioni
con deliberazione del consiglio comunale che, previa
pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa
al Ministero per i lavori pubblici nei successivi 15
giorni.
5. Nelle more di approvazione del piano, le normali
misure di salvaguardia di cui alla legge 3-11-1952,
n.1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie>>.
6. Il decreto di approvazione del piano è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. Il deposito del piano approvato,
presso il comune, a libera visione del pubblico, è
fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.
7. Nessuna proposta di variante al piano approvato può
aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione
del Ministro per i lavori pubblici che potrà
concederla, sentito il consiglio superiore per i lavori
pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinino
la totale o parziale inattuabilità del piano
medesimo o la convenienza di migliorarlo.
8. Non sono soggette alla preventiva autorizzazione
le varianti, anche generali, intese ad adeguare il
piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i
decreti previsti dall'ultimo comma dell'art.41-quinquies
e dall'art.41-septies della presente legge, nonché
le modifiche alle norme di attuazione e le varianti
parziali che non incidono sui criteri informatori del
piano stesso (come integrato dall'art.1 della L.291/71).
9. La variazione del piano è approvata con la
stessa procedura stabilita per l'approvazione del piano
originario.
Art.11. DURATA ED EFFETTI DEL PIANO GENERALE
1. Il piano regolatore generale del comune ha vigore
a tempo indeterminato.
2. I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare
nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e
le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.
Art.12. PIANI REGOLATORI GENERALI INTERCOMUNALI
1. Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati
edilizi di due o più comuni contermini si riconosca
opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti
l'assetto urbanistico dei comuni stessi, il Ministro
dei lavori pubblici può, a richiesta di una
delle amministrazioni interessate o di propria iniziativa,
disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.
2. In tal caso il Ministro, sentito il parere del consiglio
superiore per i lavori pubblici determina:
a) l'estensione del piano intercomunale da formare;
b) quale dei comuni interessati debba provvedere alla
redazione del piano stesso e come debba essere ripartita
la relativa spesa.
3. Il piano intercomunale deve, a cura del comune incaricato
di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli
effetti di cui all'art.9 in tutti i comuni compresi
nel territorio da esso considerato.
4. Deve inoltre essere comunicato ai sindaci degli stessi
comuni perché deliberino circa la sua adozione.
5. Compiuta l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento
di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale
è approvato negli stessi modi stabiliti dall'art.10
per l'approvazione del piano generale comunale.
SEZIONE SECONDA
PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI
Art.13. CONTENUTO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI
1. Il piano regolatore generale è attuato a mezzo
di piani particolareggiati di esecuzione nei quali
devono essere indicate le reti stradali e i principali
dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre
essere determinati:
- le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali
strade e piazze;
- gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse
pubblico;
- gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione
ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
- le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili
secondo la tipologia indicata nel piano;
- gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare
o da vincolare;
- la profondità delle zone laterali a opere pubbliche,
la cui occupazione serva ad integrare le finalità
delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze
future.
2. Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve
essere corredato dalla relazione illustrativa e dal
piano finanziario di cui al successivo art.30.
Art.14. COMPILAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI
1. I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati
a cura del comune e debbono essere adottati dal consiglio
comunale con apposita deliberazione.
2. E' perciò in facoltà del prefetto di
prefiggere un termine per la compilazione dei piani
particolareggiati riguardanti determinate zone.
3. Contro il decreto del prefetto il comune può
ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori
pubblici.
Art.15. PUBBLICAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI -
OPPOSIZIONI
1. I piani particolareggiati devono essere depositati
nella segreteria del comune per la durata di 30 giorni
consecutivi.
2. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico
nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione
della presente legge.
3. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di
deposito potranno essere presentate opposizioni dai
proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni
da parte delle associazioni sindacali interessate.
Art.16. APPROVAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI
1. <<I piani particolareggiati di esecuzione del
piano regolatore generale sono approvati con decreto
del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita
la sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni
dalla presentazione da parte dei comuni.
2. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica
istruzione può essere disposto che l'approvazione
dei piani particolareggiati di determinati comuni avvenga
con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito
il consiglio superiore per i lavori pubblici. Le determinazioni
in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione
del piano da parte dei comuni.
3. I piani particolareggiati nei quali siano comprese
cose
immobili soggette alla legge 1-6-1939, n.1089 sulla
tutela delle cose di interesse artistico o storico
e alla legge 29-6-1939, n.1497, sulla protezione delle
bellezze naturali sono preventivamente sottoposti alla
competente soprintendenza ovvero al Ministro della
pubblica istruzione quando sono approvati con decreto
del Ministro per i lavori pubblici.
4. Le eventuali osservazioni del Ministro per la pubblica
istruzione o delle soprintendenze sono presentate entro
90 giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato
di esecuzione>>.
5. Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni
e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro
il quale il piano particolareggiato dovrà essere
attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute
le relative espropriazioni.
6. <<Col decreto di approvazione possono essere
introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti
all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero
siano riconosciute indispensabili per assicurare:
1) la osservanza del piano regolatore generale;
2) il conseguimento delle finalità di cui al
secondo comma lettere b) c), d) del precedente art.10;
3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici
adeguati alle necessità della zona>>.
7. <<Le modifiche di cui al punto 2, lettera c),
del precedente comma, sono adottate sentita la competente
soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione
a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del
provveditore regionale alle opere pubbliche oppure
del Ministro per i lavori pubblici.
8. Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate
per la pubblicazione ai sensi dell'art.15 al comune,
il quale entro 90 giorni adotta le proprie controdeduzioni
con deliberazione del consiglio comunale che, previa
pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa
nei successivi quindici giorni al provveditorato alle
opere pubbliche o al Ministero per i lavori pubblici
che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni>>.
9. L'approvazione dei piani particolareggiati equivale
a dichiarazione di pubblica utilità delle opere
in essi previste.
10. Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato
deve essere depositato nella segreteria comunale e
notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario
degli immobili vincolati dal piano stesso entro un
mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.
11. Le varianti ai piani particolareggiati devono essere
approvate con la stessa procedura.
Art.17. VALIDITA' DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI
1. Decorso il termine stabilito per la esecuzione del
piano particolareggiato questo diventa inefficace per
la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo
soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare
nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione
di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni
di zona stabiliti dal piano stesso.
2. Ove il comune non provveda a presentare un nuovo
piano per il necessario assetto della parte di piano
particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso
di termine, la compilazione potrà essere disposta
dal prefetto a norma del secondo comma dell'art.14.
SEZIONE TERZA
NORME PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI
Art.18. ESPROPRIABILITA' DELLE AREE URBANE
1. In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore
generale i comuni, allo scopo di predisporre l'ordinaria
attuazione del piano medesimo, hanno facoltà
di espropriare entro le zone di espansione dell'aggregato
urbano di cui al n.2 dell'art.7 le aree inedificate
e quelle su cui insistano costruzioni che siano in
contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano
carattere provvisorio.
2. 3. 4. (Si omettono perché abrogati dall'art.26,
L.865/71).
Art.19
(Si omette perché abrogato dall'art.26, L.865/71).
Art.20. SISTEMAZIONI EDILIZIE A CARICO DEI PRIVATI.
PROCEDURA COATTIVA
1. Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal
piano particolareggiato che consistano in costruzioni,
ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti
a privati, il sindaco ingiunge ai proprietari di eseguire
i lavori entro un congruo termine.
2. Decorso tale termine il sindaco diffiderà
i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo
termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino
ancora eseguiti, il comune potrà procedere alla
espropriazione.
3. Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui
al primo ed al secondo comma devono essere trascritti
all'ufficio dei registri immobiliari.
Art.21. ATTRIBUZIONE AI PRIVATI DI AREE GIA' PUBBLICHE
1. Le aree che per effetto della esecuzione di un piano
particolareggiato cessino di far parte del suolo pubblico,
e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia,
accedono alla proprietà di coloro che hanno
edifici o terreni confinanti con detti relitti, previo
versamento del prezzo che sarà determinato nei
modi da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della
presente legge in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento
dell'area.
2. Il comune ha facoltà di espropriare in tutto
o in parte l'immobile al quale debbono essere incorporate
le aree di cui al precedente comma quando il proprietario
di esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente
decorrere, per manifestare la propria volontà
il termine che gli sarà prefisso con ordinanza
del sindaco nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.
Art.22. RETTIFICA DI CONFINI
1. Il sindaco ha facoltà di notificare ai proprietari
delle aree fabbricabili esistenti in un determinato
comprensorio l'invito a mettersi d'accordo per una
modificazione dei confini fra le diverse proprietà,
quando ciò sia necessario per l'attuazione del
piano regolatore.
2. Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto
di notifica per dare la prova del raggiunto accordo,
il comune può procedere alle espropriazioni
indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle
aree.
Art.23. COMPARTI EDIFICATORI
1. Indipendentemente dalla facoltà prevista dall'articolo
precedente il comune può procedere, in sede
di approvazione del piano regolatore particolareggiato
o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel
regolamento ma sempre entro il termine di durata del
piano stesso, alla formazione di comparti costituenti
unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate
e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.
2. Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari
a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di
notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari
dell'intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione
dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso
compresi secondo le dette prescrizioni.
3. A costituire il consorzio basterà il concorso
dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile
catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto.
I consorzi così costituiti conseguiranno la
piena disponibilità del comparto mediante la
espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari
non aderenti.
4. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito
nell'atto di notifica il comune procederà all'espropriazione
del comparto.
5. Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere
ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma
del piano particolareggiato, il comune indirà
una gara fra i proprietari espropriati sulla base di
un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione
aumentata da una somma corrispondente all'aumento di
valore derivante dall'approvazione del piano regolatore.
6. In caso di diserzione della gara, il comune potrà
procedere alla assegnazione mediante gara aperta a
tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione
mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non
inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari
espropriati.
Art.24. AREE PRIVATE DESTINATE ALLA FORMAZIONE DI VIE
E PIAZZE
1. Per la formazione delle vie e piazze previste nel
piano regolatore può essere fatto l'obbligo
ai proprietari delle aree latistanti di cedere, a scomputo
del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo
corrispondente a metà della larghezza della
via o piazza da formare fino a una profondità
massima di m 15.
2. Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario
dell'area latistante sarà invece tenuto a rimborsare
il comune della relativa indennità di espropriazione
fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato
in via provvisoria.
3. Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria,
questo risulti inferiore al valore delle aree cedute
o dell'indennità di esproprio rimborsata, il
comune dovrà restituire la differenza.
Art.25. VINCOLO SU AREE SISTEMATE A GIARDINI PRIVATI
1. Le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti
a fabbricati possono essere sottoposte al vincolo dell'inedificabilità
anche per una superficie superiore a quella di prescrizione
secondo la destinazione della zona. In tal caso, e
sempre che non si tratti di aree sottoposte ad analogo
vincolo in forza di leggi speciali, il comune è
tenuto al pagamento di un'indennità per il vincolo
imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona.
Art.26. SOSPENSIONE O DEMOLIZIONE DI OPERE DIFFORMI
DAL PIANO REGOLATORE
1. <<Qualora siano eseguite, senza la licenza
di costruzione o in contrasto con questa, opere non
rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore,
del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento
edilizio, il Ministro per i lavori pubblici, per i
comuni capoluoghi di provincia, o il provveditore alle
opere pubbliche, per gli altri comuni, possono disporre
la sospensione o la demolizione delle opere, ove il
comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I
provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere
rispettivamente del consiglio superiore per i lavori
pubblici e del comitato tecnico amministrativo, entro
cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità
o di agibilità e - per le opere eseguite prima
dell'entrata in vigore della presente legge - entro
cinque anni da quest'ultima data.
2. I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono
notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle
forme e con le modalità previste dal codice
di procedura civile, al titolare della licenza o in
mancanza di questa al proprietario della costruzione,
nonché al direttore dei lavori ed al titolare
dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo
e comunicati all'amministrazione comunale.
3. La sospensione non può avere durata superiore
a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo
di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore
alle opere pubbliche, nel caso in cui al primo comma
del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari
per la modifica delle costruzioni o per la rimessa
in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa
di avere efficacia.
4. I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono
resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo
pretorio del comune.
5. Con il provvedimento che dispone la modifica delle
costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione
delle opere è assegnato un termine entro il
quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e
senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione
del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale
termine, il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore
alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma
del presente articolo dispone la esecuzione in danno
dei lavori.
6. Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse
con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
Regio decreto 14-4-1910, n.639. Al pagamento delle
spese sono solidamente obbligati il committente, il
titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il
direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai
detti soggetti e comunicato al comune la non conformità
delle opere rispetto alla licenza edilizia>>.
Art.27. ANNULLAMENTO DI AUTORIZZAZIONI COMUNALI
1. <<Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni
ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non
conformi a prescrizioni del piano regolatore o del
programma di fabbricazione od a norme del regolamento
edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione
delle prescrizioni o delle norme stesse possono essere
annullati, ai sensi dell'art.6 del testo unico della
legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto
3- 3-1934, n.383, con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici
di concerto con quello per l'interno.
2. Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali
anteriori alla entrata in vigore della presente legge,
il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.
3. Il provvedimento di annullamento è emesso
entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni
di cui al primo comma, ed è preceduto dalla
contestazione delle violazioni stesse al titolare della
licenza, al proprietario della costruzione e al progettista,
nonché alla amministrazione comunale con l'invito
a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo
prefissato.
4. In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro
per i lavori pubblici può ordinare la sospensione
dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo
di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità
previste dal codice di procedura civile, ai soggetti
di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione
comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia
se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia
stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo
comma.
5. Intervenuto il decreto di annullamento si applicano
le disposizioni dell'art.26.
6. Il termine per il provvedimento di demolizione è
stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo.
7. Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma
dell'art.26 sono solidalmente obbligati il committente
ed il progettista delle opere.
8. I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto
di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante
l'affissione nell'albo pretorio del comune>>.
Art.28. LOTTIZZAZIONE DI AREE
1. <<Prima dell'approvazione del piano regolatore
generale o del programma di fabbricazione di cui all'art.34
della presente legge è vietato procedere alla
lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.
2. Nei comuni forniti di programma di fabbricazione
ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino
a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato
di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo
edilizio può essere autorizzata dal comune previo
nulla osta del provveditore alle opere pubbliche sentita
la sezione urbanistica regionale, nonché la
competente soprintendenza.
3. L'autorizzazione di cui al comma precedente può
essere rilasciata anche dai comuni che hanno adottato
il programma di fabbricazione o il piano regolatore
generale, se entro dodici mesi dalla presentazione
al Ministro per i lavori pubblici la competente autorità
non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si
tratti di piani di lottizzazione conformi al piano
regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione
adottato.
4. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica
istruzione può disporsi che il nulla-osta all'autorizzazione
di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati
comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici
di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione
sentito il consiglio superiore per i lavori pubblici.
5. L'autorizzazione comunale è subordinata alla
stipula di una convenzione, da trascriversi a cura
del proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle
aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria,
precisate all'art.4 della legge 29-9-1964, n.847, nonché
la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere
di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo
n.2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri
relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di
una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
la quota è determinata in proporzione all'entità
e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori a dieci anni entro i quali
deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui
al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli
obblighi derivanti dalla convenzione.
6. La convenzione deve essere approvata con deliberazione
consiliare nei modi e forme di legge.
7. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei
singoli lotti è subordinato all'impegno della
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria relative ai lotti stessi.
8. Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma
le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni
del consiglio comunale, approvate nei modi e forme
di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.
9. Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione
poste a carico del proprietario è stabilito
in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge, salvo che non sia stato previsto un
termine diverso.
10. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre
1966 e prima della entrata in vigore della presente
legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano
stati stipulati atti di convenzione contenenti gli
oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente
articolo, restano sospese fino alla stipula di dette
convenzioni.
11. Nei comuni forniti di programma di fabbricazione
e in quelli dotati di piano regolatore generale anche
se non si è provveduto alla formazione del piano
particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà
di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti
nelle singole zone a presentare entro congruo termine
un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se
essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio>>.
12. Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni
che l'autorità comunale abbia ritenuto di apportare
è notificato per mezzo del messo comunale ai
proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare,
entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove
manchi tale accettazione, il comune, ha facoltà
di variare il progetto di lottizzazione in conformità
alle richieste degli interessati o di procedere alla
espropriazione delle aree.
Art.29. CONFORMITA' DELLE COSTRUZIONI STATALI ALLE PRESCRIZIONI
DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE
1. Compete al Ministro per i lavori pubblici accertare
che le opere da eseguirsi da amministrazioni statali
non siano in contrasto con le prescrizioni del piano
regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio
comunale in cui essi ricadono.
2. A tale scopo le amministrazioni interessate sono
tenute a comunicare preventivamente i progetti al Ministro
per i lavori pubblici.
Art.30. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO
1. <<Il piano regolatore generale, agli effetti
del primo comma dell'art.18, ed i piani particolareggiati
previsti dall'art.13 sono corredati da una relazione
di previsione di massima delle spese occorrenti per
la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali
necessarie per l'attuazione del piano>>.
Capo IV
NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITA' COSTRUTTIVA EDILIZIA
Art.31. LICENZA DI COSTRUZIONE. RESPONSABILITA' COMUNE
DEL COMMITTENTE E DALL'ASSUNTORE DEI LAVORI
1. <<Chiunque intenda nell'ambito del territorio
comunale eseguire nuove costruzioni, ampliamenti, modificare
o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione
di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere
apposita licenza al sindaco.
2. Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso
il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate
alla difesa nazionale, compete all'amministrazione
per i lavori pubblici, d'intesa con le amministrazioni
interessate e sentito il comune, accertare che le opere
stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del
piano regolatore generale o del regolamento edilizio
vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.
3. Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali
deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco.
4. (Abrogato dal comma 10 dell'art.18, L.47/85).
5. La concessione della licenza è comunque e
in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere
di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte
dei comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo
triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione
delle medesime contemporaneamente alle costruzioni
oggetto della licenza.
6. Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza
di costruzione devono essere notificate all'interessato
non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle
domande stesse o da quella di presentazione di documenti
aggiuntivi richiesti dal sindaco.
7. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia
pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere
contro il silenzio- rifiuto.
8. Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene
data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo
pretorio, con la specificazione del titolare e della
località nella quale la costruzione deve essere
eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per
l'impugnativa.
9. Chiunque può prendere visione presso gli uffici
comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti
di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza
edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni
di leggi o dei regolamenti o con le, prescrizioni di
piano regolatore generale e dei piani particolareggiati
di esecuzione.
10. La licenza edilizia non può avere validità
superiore ad un anno; qualora entro tale termine i
lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà
presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della
licenza.
11. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche
comporta la decadenza delle licenze in contrasto con
le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano
stati iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio.
12. Il committente titolare della licenza, il direttore
dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili
di ogni inosservanza così delle norme generali
di legge e di regolamento come delle modalità
esecutive che siano fissate nella licenza edilizia>>.
Art.32. ATTRIBUZIONE DEL SINDACO PER LA VIGILANZA SULLE
COSTRUZIONI
(Si omette perché sostituito dagli artt. 2 e
4 L.47/85).
Art.33. CONTENUTO DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI
1. I comuni debbono con regolamento edilizio provvedere,
in armonia, con le disposizioni contenute nella presente
legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato
con Regio decreto 27-7-1934, n.1265, a dettare norme
precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne
sia il caso, distinte quelle riguardanti il nucleo
edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di
ampliamento e il restante territorio comunale:
1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento
della commissione edilizia comunale;
2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione
o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria
dei punti fissi di linea e di livello per le nuove
costruzioni;
3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e
la direzione dei lavori di costruzioni in armonia con
le leggi in vigore;
4) l'altezza minima e quella massima dei fabbricati
secondo le zone;
5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal
filo stradale;
6) l'ampiezza e la formazione dei cortili e spazi interni;
7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
8) l'aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi
ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia
urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari,
impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare
in determinati quartieri cittadini o lungo determinate
vie o piazze;
11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte,
di parchi e giardini privati e di zone private interposte
tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste
visibili;
12) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica
incolumità per l'esecuzione delle opere edilizie,
per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori
nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono
nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;
14) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare
la osservanza delle disposizioni delle leggi e dei
regolamenti.
2. Nei comuni provvisti del piano regolatore il regolamento
edilizio deve altresì disciplinare:
- la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche
dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore;
- l'osservanza di determinati caratteri architettonici
e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario,
nei casi in cui ciò sia necessario per dare
conveniente attuazione al piano regolatore;
- la costruzione e la manutenzione di strade private
non previste nel piano regolatore.
Art.34. PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE PER I COMUNI SPROVVISTI
DI PIANO REGOLATORE
1. I comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno
includere nel proprio regolamento edilizio un programma
di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna
zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi,
nonché con la precisazione dei tipi edilizi
propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le
eventuali direttrici di espansione.
Art.35. TERMINE PER UNIFORMARE I REGOLAMENTI EDILIZI
COMUNALI ALLE NORME DELLA PRESENTE LEGGE
1. I comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti
ad uniformarlo alle disposizioni della presente legge
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. <<Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, non sia stato adempiuto a quanto
stabilito dagli artt.33 e 34 e dal precedente comma
del presente articolo, il prefetto, salvo il caso di
proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministro
per i lavori pubblici su richiesta del comune, convoca
il consiglio comunale per gli adempimenti relativi
da adottarsi entro il termine di 30 giorni.
3. Decorso questo ultimo termine il prefetto nomina
un commissario per la designazione dei progettisti,
di intesa con il provveditore alle opere pubbliche,
ovvero per l'adozione del regolamento edilizio con
annesso programma di fabbricazione o per gli ulteriori
adempimenti necessari per la presentazione del regolamento
stesso al Ministero per i lavori pubblici.
4. Nel caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso
programma di fabbricazione, redatti dal comune, ovvero
d'ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni
al comune stesso, questo provvede, nel termine di 90
giorni dalla restituzione, ad adottare le proprie determinazioni.
Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni
di cui ai commi precedenti.
5. Nel caso di compilazione d'ufficio, il prefetto promuove
d'intesa con il provveditore alle opere pubbliche l'iscrizione
d'ufficio, nel bilancio comunale, della spesa occorrente
per la redazione o rielaborazione del regolamento edilizio
e del programma di fabbricazione>>.
Art.36. APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI
1. <<I regolamenti edilizi dei comuni sono approvati
con decreto del provveditore alle opere pubbliche sentita
la sezione urbanistica regionale e la competente soprintendenza
entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.
2. Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con
il Ministro per l'interno e per la pubblica istruzione
può disporre l'approvazione del regolamento
edilizio di determinati comuni con proprio decreto,
sentito il consiglio superiore ai lavori pubblici e
il Ministero della pubblica istruzione.
3. Con il decreto di approvazione possono essere introdotte
nel regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione
le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini
di cui al secondo comma, lettere b), c), d), dell'art.10.
4. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate
sentita la competente soprintendenza o il Ministro
della pubblica istruzione a seconda che l'approvazione
avvenga con decreto del provveditore per le opere pubbliche
oppure del Ministro per i lavori pubblici.
5. Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate
al comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta
le proprie controdeduzioni con deliberazione del consiglio
comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno
festivo, è trasmessa al Ministro per i lavori
pubblici nei successivi quindici giorni.
6. Il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore
alle opere pubbliche adottano i provvedimenti di loro
competenza entro 90 giorni dalla presentazione del
progetto del regolamento edilizio con annesso programma
di fabbricazione>>.
Titolo III
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE
Art.37. RINVIO ALLA LEGGE GENERALE SULLE ESPROPRIAZIONI
PER PUBBLICA UTILITA'
1. Per le espropriazioni dipendenti dall'attuazione
dei piani regolatori approvati in base alla presente
legge la relativa indennità sarà determinata
a norma della legge 25-6-1865, n.2359, salvo il disposto
degli articoli seguenti.
Art.38. VALUTAZIONE DELL'INDENNITA' PER LE AREE URBANE
ESPROPRIABILI
1. Per la determinazione dell'indennità di espropriazione
delle aree di cui all'art.18, non si terrà conto
degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente
che indirettamente all'approvazione del piano regolatore
generale ed alla sua attuazione.
Art.39. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ESEGUITI DOPO L'APPROVAZIONE
DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
1. Agli effetti della determinazione della indennità
di espropriazione non si tiene conto degli aumenti
di valore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile
dopo la pubblicazione del piano particolareggiato,
a meno che i lavori stessi non siano stati, con le
modalità stabilite dal regolamento di esecuzione
della presente legge riconosciuti necessari per la
conservazione dell'immobile e per accertate esigenze
dell'igiene e della incolumità pubblica.
Art.40. ONERI E VINCOLI NON INDENNIZZABILI
1. Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni
e i vincoli previsti dal piano regolatore generale
nonché le limitazioni e per gli oneri relativi
all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni.
2. Non è dovuta indennità neppure per
la servitù di pubblico passaggio che il comune
creda di imporre sulle aree dei portici delle nuove
costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico
del comune la costruzione e manutenzione del pavimento
e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta
servitù.
Titolo IV
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Art.41. SANZIONI PENALI
1. <<Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie,
per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali
di igiene, si applica:
a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza
delle norme, prescrizioni e modalità esecutive
previste nell'art.32, primo comma;
b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire
due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza
o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione
o di inosservanza del disposto dall'art.28.
2. Qualora non sia possibile procedere alla restituzione
in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite
senza la licenza di costruzione o in contrasto con
questa, si applica in via amministrativa una sanzione
pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro
parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio
tecnico erariale.
3. La disposizione di cui al precedente comma trova
applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal
presente articolo sono riscossi dal comune e destinati
al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero
dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al
secondo e terzo comma>>.
Art.41-bis.
1. <<I professionisti incaricati della redazione
di un piano regolatore generale o di un programma di
fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano
regolatore generale o del programma di fabbricazione,
assumere nell'ambito del territorio del comune interessato
soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti
pubblici.
2. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo consiglio
dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del
caso>>.
Art.41-ter.
1. <<Fatte salve le sanzioni di cui agli artt.32
e 41, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della
presente legge, senza la licenza o in contrasto con
la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente
annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali
previste dalle norme vigenti, né di contributi
o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano
per singola unità immobiliare il due per cento
delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto
delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel
programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale
e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. E' fatto obbligo al comune di segnalare all'intendenza
di finanza, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori
o dalla richiesta della licenza di abitabilità
o di agibilità, ovvero dall'annullamento della
licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante
la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare
le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della
decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive
col decorso di tre anni dalla data di recezione, da
parte dell'intendenza di finanza, della segnalazione
del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti
il committente è responsabile dei danni nei
confronti degli aventi causa>>.
Art.41-quater.
1. <<I poteri di deroga previsti da norme di piano
regolatore e di regolamento edilizio possono essere
esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza
dell'art.3 della legge 21-12-1955, n.1357.
2. L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa
deliberazione del consiglio comunale>>.
Art.41-quinquies.
1. <<Nei comuni sprovvisti di piano regolatore
generale o di programma di fabbricazione, la edificazione
a scopo residenziale è soggetta alle seguenti
limitazioni:
a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato
non può superare la misura di un metro cubo
e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile,
se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati,
i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge con
deliberazione del consiglio comunale sentiti il provveditorato
alle opere pubbliche e la soprintendenza competente,
e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato
di area edificabile, se la costruzione è ubicata
nelle altre parti del territorio;
b) gli edifici non possono comprendere più di
tre piani;
c) l'altezza di ogni edificio non può essere
superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati
su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini
non può essere inferiore all'altezza di ciascun
fronte dell'edificio da costruire.
2. Per le costruzioni di cui alla legge 30-12-1960,
n.1676, il Ministro per i lavori pubblici può
disporre con proprio decreto, sentito il comitato di
attuazione del piano di costruzione di abitazioni per
i lavoratori agricoli dipendenti, limitazioni diverse
da quelle previste dal precedente comma.
3. Le superfici coperte degli edifici e dei complessi
produttivi non possono superare un terzo dell'area
di proprietà.
4. Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano
nei comuni che hanno adottato il piano regolatore generale
o il programma di fabbricazione fino ad un anno dalla
data di presentazione al Ministero per i lavori pubblici.
Qualora il piano regolatore generale o il programma
di fabbricazione sia restituito al comune, le limitazioni
medesime si applicano fino ad un anno dalla data di
nuova trasmissione al Ministro per i lavori pubblici.
5. Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite
esclusivamente opere di consolidamento o restauro,
senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili
fino all'approvazione del piano regolatore generale.
6. Nei comuni dotati di piano regolatore generale o
di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano
consentite costruzioni per volumi superiori a 3 metri
cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero
siano consentite altezze superiori a m.2,5, non possono
essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori
a detti limiti, se non previa approvazione di apposito
piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata
estesi alla intera zona e contenenti la disposizione
planivolumetrica degli edifici previsti nella zona
stessa.
7. Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo,
quarto e sesto hanno applicazione dopo un anno dalla
entrata in vigore della presente legge. Le licenze
edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili
e le costruzioni devono essere ultimate entro due anni
dalla data di inizio dei lavori.
8. In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti,
debbono essere osservati limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati,
nonché i rapporti massimi tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggi.
9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma
sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto
del Ministro per i lavori pubblici di concerto con
quello per l'interno, sentito il consiglio superiore
per i lavori pubblici. In sede di prima applicazione
della presente legge, tale decreto viene emanato entro
sei mesi dall'entrata in vigore della medesima>>.
Art.41-sexies.
1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza
delle costruzioni stesse, debbono essere riservati
appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore
ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione
(così sostituito dall'art.2, comma 2, L.122/89).
Art.41-septies.
1. <<Fuori del perimetro dei centri abitati debbono
osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione
del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio
della strada.
2. Dette distanze vengono stabilite con decreto del
Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri
per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, in rapporto
alla natura delle strade e alla classificazione delle
strade stesse escluse le strade vicinali e di bonifica.
3. Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente
comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni
di cui all'art.9 della legge 24-7-1961, n.729. Lungo
le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri
abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare
edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza
inferiore alla metà della larghezza stradale
misurata dal ciglio della strada con un minimo di m.5>>.
Art.41-octies.
1. <<Il controllo della giunta provinciale amministrativa
sulle deliberazioni dei consigli comunali, assunte
ai sensi della presente legge, viene esercitato entro
il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione
della deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro
detto termine la deliberazione si intende approvata>>.
Art.42. VALIDITA' DEI PIANI REGOLATORI PRECEDENTEMENTE
APPROVATI
1. Il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori,
approvati prima della data di entrata in vigore della
presente legge, resta limitato a dieci anni dalla data
stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto
periodo.
2. Trascorso tale termine, i comuni interessati devono
procedere alla revisione del piano regolatore esistente
od alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo
le norme della presente legge.
Art.43. SERVIZI TECNICI COMUNALI O CONSORZIALI
1. Entro un decennio dall'entrata in vigore della presente
legge per i comuni sprovvisti di personale tecnico,
qualora se ne riconosca la necessità, verrà
provveduto ad assicurare il disimpegno delle mansioni
di carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno
stabiliti con separate disposizioni.
Art.44. NORME INTEGRATIVE E DI ESECUZIONE DELLA LEGGE
1. Con decreti presidenziali, su proposta del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri interessati,
saranno emanati, a termini degli artt.1 e 3 della legge
31-1-1962, n.100, il regolamento di esecuzione dalla
presente legge, nonché le norme complementari
ed integrative della legge stessa, che si rendessero
necessarie.
Art.45.
1. Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie
a quelle contenute nella presente legge o con essa
incompatibili.
(c) 1996 Note's