(G.U. 30-12-1957, n.321)
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ALCUNE CATEGORIE DI COMUNI PER L'ADATTAMENTO DI LOCALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI RURALI
Art.1.
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà
di concedere contributi a comuni che, intendendo adibire
ad uso di scuola elementare rurale costruzioni di loro
proprietà, ne facciano richiesta per sopperire
a spese di adattamento.
Nello stabilire in quali casi ed in quale misura il
contributo vada erogato, si tiene conto della rispondenza
allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa
spesa, delle necessità delle finanze comunali
e dello stato della zona, in rapporto alle esigenze
dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Art.2.
Agli effetti della presente legge, sono considerate
scuole elementari rurali quelle dei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazioni
e contrade di comuni maggiori le quali abbiano una
popolazione non superiore a 1500 abitanti.
Art.3.
I contributi sono disposti a mezzo di accreditamento
ai provveditori agli studi e non possono riguardare
più di due aule.
Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei
locali ad uso scolastico, il provveditore agli studi
si uniformerà alle norme vigenti in materia.
In nessun caso i contributi possono superare le lire
300.000 per aula adattata. Per l'insieme dei servizi,
come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione
per l'insegnante, può essere concesso un ulteriore
contributo nella misura massima di lire 300.000.
Si omettono gli articoli successivi
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