[Note's] LEGGE 21 DICEMBRE 1955, N.1357

(G.U. 14-1-1956, N.11)

MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150, SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE.

Art.1
E' prorogato al 31 dicembre 1957, il termine di cui all'art.4 della legge 20-4-1952, n.524 per l'attuazione dei piani regolatori dei comuni che ne abbiano ottenuto l'approvazione prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica 17-8-1942, n.1150.
Per i comuni inclusi e da includere negli elenchi di cui all'art.8, comma 2, della detta legge 17-8-1942, n.1150, modificato dall'art.17 della legge 9-8-1954, n.640, i piani regolatori preesistenti continuano ad avere efficacia fino alla data di approvazione del rispettivo nuovo piano regolatore, che i comuni stessi sono obbligati a compilare e presentare al Ministero dei lavori pubblici.
Quando i comuni contemplati nei due precedenti commi siano anche provvisti di un piano di ricostruzione approvato ai sensi del decreto legislativo 1-3-1945, n.154, e successive modificazioni, il piano medesimo, qualunque sia il termine stabilito per la sua validità ed anche se scaduto, conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale da formare a termini della legge urbanistica 17-8-1942, n.1150. Per tutti gli altri comuni dotati di piani di ricostruzione, resta fermo il disposto dell'art.11, ultimo comma, della legge 27-10-1951, n.1402.

Art.2
Il termine di cui all'art.17, ultimo comma, della legge 27-10-1951, n.1402, concernente la facoltà per i comuni, forniti di piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, è prorogato al 31 dicembre 1960 (come modificato dall'art.2 L.1231/57).

Art.3
Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali consentono ai comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinato al preventivo nulla osta della sezione urbanistica regionale, nonché della sovraintendenza ai monumenti.
Per i comuni compresi negli elenchi di cui all'art.8 della legge 17-8-1942, n.1150, il nulla osta è accordato dal Ministero dei lavori pubblici, su rapporti della sezione urbanistica e della sovraintendenza predetti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Gli organi statali, dei quali è previsto l'intervento nei commi precedenti, devono pronunciarsi, con provvedimenti motivati, nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto da parte degli organi stessi.




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