(G.U. 14-1-1956, N.11)
MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150, SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE.
Art.1
E' prorogato al 31 dicembre 1957, il termine di cui
all'art.4 della legge 20-4-1952, n.524 per l'attuazione
dei piani regolatori dei comuni che ne abbiano ottenuto
l'approvazione prima dell'entrata in vigore della legge
urbanistica 17-8-1942, n.1150.
Per i comuni inclusi e da includere negli elenchi di
cui all'art.8, comma 2, della detta legge 17-8-1942,
n.1150, modificato dall'art.17 della legge 9-8-1954,
n.640, i piani regolatori preesistenti continuano ad
avere efficacia fino alla data di approvazione del
rispettivo nuovo piano regolatore, che i comuni stessi
sono obbligati a compilare e presentare al Ministero
dei lavori pubblici.
Quando i comuni contemplati nei due precedenti commi
siano anche provvisti di un piano di ricostruzione
approvato ai sensi del decreto legislativo 1-3-1945,
n.154, e successive modificazioni, il piano medesimo,
qualunque sia il termine stabilito per la sua validità
ed anche se scaduto, conserva la sua efficacia fino
alla data di entrata in vigore del piano regolatore
generale da formare a termini della legge urbanistica
17-8-1942, n.1150. Per tutti gli altri comuni dotati
di piani di ricostruzione, resta fermo il disposto
dell'art.11, ultimo comma, della legge 27-10-1951,
n.1402.
Art.2
Il termine di cui all'art.17, ultimo comma, della legge
27-10-1951, n.1402, concernente la facoltà per
i comuni, forniti di piano di ricostruzione, di espropriare
e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, è
prorogato al 31 dicembre 1960 (come modificato dall'art.2
L.1231/57).
Art.3
Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni
le quali consentono ai comuni di derogare alle norme
di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori,
è subordinato al preventivo nulla osta della
sezione urbanistica regionale, nonché della
sovraintendenza ai monumenti.
Per i comuni compresi negli elenchi di cui all'art.8
della legge 17-8-1942, n.1150, il nulla osta è
accordato dal Ministero dei lavori pubblici, su rapporti
della sezione urbanistica e della sovraintendenza predetti,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Gli organi statali, dei quali è previsto l'intervento
nei commi precedenti, devono pronunciarsi, con provvedimenti
motivati, nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti
dalla data di ricezione del progetto da parte degli
organi stessi.
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