(G.U. 16-12-1942, n.297)
IMPIANTO ED ESERCIZIO DI ASCENSORI E DI MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO.
Art.1.
1. Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge
tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti
categorie, edifici pubblici o privati, a scopi ed usi
privati, anche se accessibili al pubblico:
Categoria A - Ascensori adibiti al trasporto di persone;
Categoria B - Ascensori adibiti al trasporto di cose
accompagnate da persone;
Categoria C - Montacarichi adibiti al trasporto di cose,
con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni
di carico e scarico;
Categoria D - Montacarichi a motore adibiti al trasporto
di cose, con cabina non accessibile alle persone e
di portata non inferiore a chilogrammi 25;
Categoria E - Ascensori a cabine multiple a moto continuo
adibiti al trasporto di persone.
2. Le norme della presente legge non si applicano agli
ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi,
a quelli con corsa inferiore a metri due, agli apparecchi
di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su
guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.
3. Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori
destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed
in particolare quelli che fanno parte integrante di
ferrovie, di tranvie o funivie e quelli destinati a,
facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni
ferroviarie o tranviarie.
Art.2.
1. Nessun ascensore o montacarichi può essere
impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza
del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.
2. La licenza di impianto è rilasciata in seguito
all'esame del relativo progetto costruttivo e con le
modalità stabilite nel regolamento.
3. La licenza di esercizio è concessa in seguito
a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni
anno per gli ascensori di categoria A, B ed E, ogni
due anni per i montacarichi di categoria C ed ogni
quattro anni per i montacarichi di categoria D.
Art.3.
1. Ogni ascensore di categoria A, B ed E deve essere
ispezionato una volta all'anno per accertare lo stato
di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento.
I montacarichi di categoria G devono essere ispezionati
ogni due anni e quelli di categoria D ogni quattro
anni.
2. Il rinnovo della licenza ai sensi dell'ultimo comma
dell'art.2 è subordinato all'esito favorevole
delle ispezioni periodiche anzicennate.
3. E' in facoltà del prefetto di ordinare in
ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, ispezioni
straordinarie agli ascensori o ai montacarichi in esercizio.
4. Il proprietario dello stabile in cui è impiantato
l'ascensore o il montacarichi è tenuto a richiedere
una ispezione straordinaria ogni qualvolta apporti
modificazioni all'impianto, oppure quando, per importanti
riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza
l'ascensore o il montacarichi sia stato messo temporaneamente
fuori servizio.
5. In caso di incidenti, di notevole importanza, anche
se non siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente
sospeso l'esercizio dell'ascensore in attesa delle
disposizioni dell'organo incaricato delle ispezioni,
al quale il proprietario deve dare immediata notizia
dell'incidente.
Art.4.
1. Il proprietario è tenuto a fornire i mezzi
e gli aiuti indispensabili perché siano eseguiti
il collaudo di primo impianto e le successive ispezioni.
2. Il verbale del collaudo di primo impianto, la licenza
prefettizia di esercizio ed i verbali delle ispezioni
periodiche e straordinarie debbono essere annotati
su apposito libretto, conforme al modello determinato
dal regolamento.
3. Su ogni cabina dell'ascensore o del montacarichi
deve applicarsi, a cura del proprietario, una targa
dalla quale risulti il numero di matricola corrispondente
a quello indicato sul libretto.
4. La spesa per il libretto e per la targa è
a carico del proprietario.
Art.5.
1. Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione
di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi
a persona munita di certificato di abilitazione o a
ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo
di personale abilitato.
2. Il certificato di abilitazione è rilasciato
dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una
prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita
commissione esaminatrice, in conformità delle
norme stabilite dal regolamento.
Art.6.
1. Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei
montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di
regola essere eseguite da funzionari del corpo reale
del genio civile, forniti di laurea in ingegneria,
designati di volta in volta dall'ispettore generale
compartimentale del Genio Civile.
2. Tuttavia il ministero dei lavori pubblici può
autorizzare l'ente nazionale di propaganda per la prevenzione
degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio
dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo
di ingegneri forniti di laurea, dipendenti dall'ente
medesimo e scelti da apposito elenco annualmente approvato
dal detto ministero, le prove di collaudo e le ispezioni
degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli
delle amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali
e delle aziende agricole.
3. La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma
è esercitata dal ministero dei lavori pubblici.
4. Spetta esclusivamente all'ispettorato corporativo
di eseguire a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti
di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori
ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed
a quelli delle aziende agricole.
5. Per gli ascensori ed i montacarichi delle amministrazioni
statali provvedono di regola al collaudo ed alle ispezioni
gli ingegneri del corpo reale del genio civile.
6. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli
di ingegneri provvedono direttamente, per mezzo degli
ingegneri dei rispettivi ruoli.
Art.7.
1. La licenza per l'impianto degli ascensori e dei montacarichi
e la licenza di esercizio sono soggette alle tasse
stabilite dalla tabella A) annessa alla presente legge,
le quali sostituiscono quelle contenute nel numero
34-13 della tabella di cui all'art.4 del Regio decreto
legge 29-12-1926, n.2191, convertito con modificazioni
nella legge 5-2-1928, n.188.
2. Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori
e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati
alla trasformazione o lavorazione delle materie prime
sono esenti dalle tasse di concessione governativa.
3. Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto
e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati
in edifici in uso delle amministrazioni dello Stato,
gli ascensori ed i montacarichi degli istituti di assistenza
ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed
al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti
pubblici di assistenza e beneficenza, destinati al
servizio dei ricoverati, e quelli impiantati in edifici
adibiti come sede di uffici dell'opera nazionale per
la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi
di guerra.
4. Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio
degli ascensori e dei montacarichi è annuale.
5. Chi omette o ritarda il pagamento delle tasse di
licenza è soggetto alla pena pecuniaria da un
minimo pari al doppio della tassa dovuta sino ad un
massimo pari al quadruplo della tassa medesima.
Art.8.
1. Per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni
periodiche o straordinarie eseguite da funzionari del
corpo reale del genio civile spettano all'erario, al
quale vanno versate anticipatamente dal proprietario
dello stabile ove è impiantato l'ascensore od
il montacarichi, escluse le amministrazioni dello Stato,
le contribuzioni stabilite dalla tabella B) annessa
alla presente legge.
2. Le stesse contribuzioni sono dovute per i collaudi
e le ispezioni eseguite, a norma del precedente art.6,
dagli ispettori dell'Ispettorato Corporativo.
3. Per i collaudi e le ispezioni eseguite dagli ingegneri
dell'ente nazionale di propaganda per la prevenzione
degli infortuni sono dovute all'Ente le contribuzioni
fissate nel regolamento dell'ente medesimo, nella misura
che sarà approvata con decreto del ministro
per i lavori pubblici e comunque non eccedente quella
stabilita dalla sopraindicata tabella B).
Art.9.
1. E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi
ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di
età più elevata.
2. E' inoltre vietato l'uso degli ascensori a cabine
multiple a moto continuo ai ciechi, alle persone con
abolita o diminuita funzionalità degli arti
ed ai minori di 12 anni, anche se accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli
e delle donne minorenni in lavori di manovra degli
ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento
a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, tabella
A) annessa al Regio decreto 7-8-1936, n.1720.
Art.10.
1. Per la costruzione, l'impianto, il collaudo e l'esercizio
degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato,
previsti nell'art.1 della presente legge, si applicano
le norme emanate ai termini dell'art.18 del Regio decreto
legge 25-6-1937, n.1114, convertito nella legge 11-4-1938,
n.569, e dell'articolo unico del Regio decreto legge
5-9-1938, n.1787, convertito nella legge 5-1-1939,
n.388.
Art.11.
<<1. Chiunque impianti o tenga in esercizio un
ascensore od un montacarichi senza autorizzazione dell'autorità
competente è soggetto alla sanzione amministrativa
prevista dall'art.60 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18-6-1931,
n.773.
2. Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione
dell'ascensore o del montacarichi, le prescrizioni
della presente legge, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milioneduecentomila>> (così sostituito
dall'art.11 del D.Leg.13-7-1994, n.480).
Art.12.
1. Le norme di esecuzione della presente legge saranno
emanate a norma dell'art.1, n.1, della legge 31-1-1926-IV,
n.100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici,
di intesa con quelli per l'interno, per le finanze,
per le comunicazioni e per le corporazioni, sentito
anche il parere del consiglio nazionale delle ricerche.
Tabella A
Si omette.
(c) 1996 Note's