(G.U. 3-2-1942, n.27)
NUOVE NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDIO.
Art.27.
1. Le amministrazioni comunali sono tenute a provvedere
alla installazione ed alla manutenzione delle bocche
da incendio stradali, secondo le possibilità
dei rispettivi acquedotti.
2. Il prefetto fa adottare dalle amministrazioni comunali
i provvedimenti atti ad assicurare la disponibilità
di acqua per i servizi antincendi.
Capo II
ORGANIZZAZIONE CENTRALE
Art.28.
1. Il Ministero dell'interno:
a) dà le direttive generali per la prevenzione
e l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici
in genere;
b) impartisce le istruzioni di massima per l'acquisto
ed il collaudo dei materiali, tenendo presenti i criteri
della unificazione;
c) compie gli studi e decide sulle questioni tecniche
ed organizzative di indole generale;
d) stabilisce, su proposta dei comandanti dei corpi
dei vigili del fuoco, quali industrie, stabilimenti,
depositi e simili, debbono avere servizio proprio di
prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima
(personale e materiale) di detto servizio, nonché
le caratteristiche degli impianti e dei materiali;
e) provvede all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi
della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione,
macchinari, apparecchi e prodotti in genere;
f) sorveglia l'andamento di ciascun corpo dei vigili
del fuoco.
2. Le attribuzioni di cui alle lettere a), c) ed e)
sono svolte dal Ministero dell'interno anche nei confronti
delle ditte che debbono avere un proprio servizio antincendi,
nonché degli enti e privati che abbiano costituito
formazioni del genere a proprio esclusivo servizio.
Art.33.
1. Il comandante del corpo dei vigili del fuoco:
a) organizza e dirige tecnicamente e disciplinarmente
i servizi in genere del corpo dei vigili del fuoco;
b) predispone il bilancio preventivo, le successive
variazioni ed il conto consuntivo;
c) propone le alienazioni e le spese di carattere straordinario;
d) provvede alle spese fisse e a calcolo, nei limiti
ed alle condizioni stabilite dal regolamento;
e) collauda i materiali acquistati;
f) adotta i provvedimenti disciplinari a lui deferiti
dal regolamento;
g) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti
a depositi ed industrie pericolose prima della concessione
della licenza di esercizio da parte delle autorità
competenti;
h) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti
a pubblici spettacoli;
i) esegue il controllo periodico sullo stato di manutenzione
delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque,
attinenza con la prevenzione incendi;
l) controlla l'osservanza delle disposizioni in materia
di prevenzione degli incendi;
m) fa parte, come membro di diritto, delle commissioni
edilizie comunali;
n) istituisce, previo benestare del Ministero dell'interno,
posti di vigilanza in quelle località ove esigenze
speciali lo richiedono;
o) propone quali industrie, stabilimenti, depositi e
simili debbono avere servizio proprio di prevenzione
e di estinzione degli incendi e cura la preparazione
tecnica delle squadre dei vigili del fuoco costituite
dalle relative ditte.
2. La disposizione della lettera o) non si applica agli
stabilimenti industriali obbligati per legge ad organizzare
la protezione antiaerea: però anche la preparazione
tecnica delle squadre dei vigili del fuoco, costituite
presso detti stabilimenti, è curata dal comandante
del corpo dei vigili del fuoco.
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