[Note's] LEGGE 27 DICEMBRE 1941, N.1570 (stralcio)

(G.U. 3-2-1942, n.27)

NUOVE NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDIO.

Art.27.
1. Le amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla installazione ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti.
2. Il prefetto fa adottare dalle amministrazioni comunali i provvedimenti atti ad assicurare la disponibilità di acqua per i servizi antincendi.

Capo II
ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art.28.
1. Il Ministero dell'interno:
a) dà le direttive generali per la prevenzione e l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere;
b) impartisce le istruzioni di massima per l'acquisto ed il collaudo dei materiali, tenendo presenti i criteri della unificazione;
c) compie gli studi e decide sulle questioni tecniche ed organizzative di indole generale;
d) stabilisce, su proposta dei comandanti dei corpi dei vigili del fuoco, quali industrie, stabilimenti, depositi e simili, debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima (personale e materiale) di detto servizio, nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali;
e) provvede all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e prodotti in genere;
f) sorveglia l'andamento di ciascun corpo dei vigili del fuoco.
2. Le attribuzioni di cui alle lettere a), c) ed e) sono svolte dal Ministero dell'interno anche nei confronti delle ditte che debbono avere un proprio servizio antincendi, nonché degli enti e privati che abbiano costituito formazioni del genere a proprio esclusivo servizio.

Art.33.
1. Il comandante del corpo dei vigili del fuoco:
a) organizza e dirige tecnicamente e disciplinarmente i servizi in genere del corpo dei vigili del fuoco;
b) predispone il bilancio preventivo, le successive variazioni ed il conto consuntivo;
c) propone le alienazioni e le spese di carattere straordinario;
d) provvede alle spese fisse e a calcolo, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento;
e) collauda i materiali acquistati;
f) adotta i provvedimenti disciplinari a lui deferiti dal regolamento;
g) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti;
h) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
i) esegue il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi;
l) controlla l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
m) fa parte, come membro di diritto, delle commissioni edilizie comunali;
n) istituisce, previo benestare del Ministero dell'interno, posti di vigilanza in quelle località ove esigenze speciali lo richiedono;
o) propone quali industrie, stabilimenti, depositi e simili debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione degli incendi e cura la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco costituite dalle relative ditte.
2. La disposizione della lettera o) non si applica agli stabilimenti industriali obbligati per legge ad organizzare la protezione antiaerea: però anche la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco, costituite presso detti stabilimenti, è curata dal comandante del corpo dei vigili del fuoco.




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