(G.U.28-4-1956, n.103)
PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DI VENEZIA ATTRAVERSO OPERE DI RISANAMENTO E DI INTERESSE TURISTICO
Art.1
1. Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare
e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico
del suo abitato, a norma della presente legge sono
eseguite:
a) a spese dello Stato;
b) a spese del comune;
c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.
Art.2
1. Nel comune di Venezia, per quanto attiene al centro,
alla fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina
inclusa, alla Giudecca, Murano, Burano, Torcello ed
altre isole della laguna con edifici monumentali, sono
eseguite a cura e spese dello Stato:
a) l'escavazione e sistemazione, di tutti i canali e
rii i cui fondali siano insufficienti alla espansione
della marea, nonché l'eventuale interramento
che si rendesse necessario per ragioni igieniche;
b) le opere di presidio e consolidamento delle costruzioni,
che si rendessero necessarie in conseguenza degli scavi
sopraddetti, ove questi risultassero o fossero spinti
oltre il fondale originario;
c) le opere di sistemazione di ponti, di canali e delle
fondamenta che risultassero necessarie in conseguenza
dei lavori suddetti;
d) le opere di sistemazione dello sbocco dei collettori
di fognatura esistenti in corrispondenza di canali
e rii escavati come sopra;
e) le riparazioni e sistemazioni delle fondazioni di
edifici dello Stato e del comune, qualora non fossero
sufficienti le assegnazioni dei relativi bilanci.
Art.3
1. In occasione dell'esecuzione dei lavori di cui alle
lettere a) e c) dell'art.2, i proprietari degli edifici
compresi nella zona prevista dal programma annuale
dei lavori di cui all'art.15, hanno obbligo di provvedere
alla sistemazione delle fondazioni degli edifici fronteggianti
i canali e rii per la parte non di competenza dello
Stato, ai sensi della lettera b) dello stesso art.2.
2. I detti proprietari hanno l'obbligo inoltre di provvedere
al completo restauro dei loro edifici nei riguardi
statici, igienici e dell'ornato, ivi compresa la sistemazione
delle relative fognature private.
3. L'obbligo di provvedere alle accennate opere si estende
ai proprietari degli edifici situati alle zone indicate
all'art. 2, non comprese nel programma di cui all'art.15:
a) quando vi sia pericolo di danni alle cose od alle
persone a causa di deficienti condizioni statiche degli
edifici;
b) quando gli edifici siano dichiarati in tutto od in
parte inabitabili a norma delle disposizioni in vigore.
4. La necessità dei sopraddetti lavori di restauro
e sistemazione in relazione ai fini della presente
legge, è riconosciuta dal sindaco, sentiti i
propri uffici tecnici, artistici e sanitari e su conforme
parere del magistrato alle acque e della sovrintendenza
ai monumenti, nell'ambito delle relative competenze.
5. Le opere di cui sarà riconosciuta la necessità
ai sensi dei commi precedenti saranno sussidiate con
i contributi statali previsti dalla presente legge,
nelle misure seguenti:
1) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa effettiva,
i lavori per il consolidamento degli edifici privati
eseguiti durante i lavori di cui alle lettere a) e
c) del precedente art.2 od eseguiti per ragioni statiche
ed igieniche indilazionabili, con particolare riferimento
ai danni provocati dalle alte maree e dalla salse-dine;
2) fino ad un massimo del 30 per cento i lavori di riparazione
e di ripristino delle parti architettoniche e decorative
di edifici privati che abbiano particolare interesse
artistico;
3) fino ad un massimo del 30 per cento le opere di risanamento
dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilità
anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro
monumentalità.
6. Il contributo predetto potrà essere elevato
rispettivamente dal 40 per cento al 60 per cento e
dal 30 per cento al 50 per cento qualora si tratti
di lavori in edifici di particolare interesse artistico
ed il costo dei lavori stessi necessari sia riconosciuto
gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso
è suscettibile.
7. La misura del contributo da corrispondere ai privati
sarà proposta dal sindaco in base ai criteri
fissati dal consiglio comunale.
8. Il comune di Venezia è autorizzato ad anticipare,
a lavori collaudati, i contributi di cui al quinto
comma, salvo rimborso integrale da parte dello Stato
nei limiti degli stanziamenti consentiti e previsti
dall'art.6, comma b), della presente legge.
9. Ove i proprietari interessati non provvedano nel
termine stabilito dal sindaco all'esecuzione dei lavori
cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio
con la procedura dell'art. 153 della legge comunale
e provinciale, testo unico 4-2-1915, n.148 (abrogato
dall'art.64, L.142/90)
10. Qualora all'esecuzione si provveda d'ufficio per
inadempienza degli obbligati, il contributo dello Stato
sarà pagato in tutto od in parte al comune fino
alla concorrenza del debito di ciascun proprietario.
Art. 4.
Si omette perchè sostituito dall'art.6, L. 5-7-1966,
n.526.
Art.5.
1. Per l'esecuzione di opere di demolizione o restauro
che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi
abbia uno o piùcasamenti, il sindaco provvede
agli sfratti con sua ordinanza in via amministrativa,
e con la procedura prevista dall'art.153 del testo
unico citato, provvedendo ad assegnare agli sfrattati,
alloggi ricavati dal restauro di vecchi edifici o dalla
costruzione di nuovi. In tal caso il comune avrà
facoltà di valersi del contributo statale di
cui all'art.4 nei limiti degli stanziamenti di cui
all'art.6.
2. Il sindaco può concedere un'equa indennità
per le spese di trasloco, a favore degli sfrattati
che siano in stato di bisogno o di disagio, in base
a criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.
3. Con lo stesso contributo il comune provvede anche
alla costruzione di strade, fognature, impianti per
servizi pubblici destinati alle nuove case per alloggio
degli sfrattati.
4. Gli edifici e gli impianti di cui ai commi precedenti
sono di proprietà del comune.
5. Le opere previste dal presente articolo devono essere
comprese nel programma annuale di cui all'art.15.
6. L'approvazione da parte del magistrato alle acque
dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica
utilità a tutti gli effetti di legge.
7. Per l'esecuzione delle opere di risanamento previste
dalla presente legge, il sindaco ha inoltre la facoltà
di emanare speciali ordinanze:
a) per soppressione dei pozzi o cisterne che siano causa
permanente di pericolo alla salute dei cittadini;
b) per rimozione di cause di insalubrità delle
acque o delle abitazioni;
c) per chiusura o ricostruzione di ogni canale o tubo
di scarico delle case o per obbligo a costruirli;
d) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi
di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;
e) per obbligo al proprietario di non impedire al condominio
od all'inquilino od al proprietario di stabili contigui,
vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di
tubi conduttori di acqua od il passaggio di condotti
di fognatura per i necessari allacciamenti salvi i
provvedimenti dell'autorità giudiziaria a richiesta
della parte interessata per la determinazione delle
relative indennità a norme di legge;
f) per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.
8. Le ordinanze del sindaco sono immediatamente esecutive.
Art.7.
1. L'Istituto federale delle casse di risparmio, l'Istituto
di credito fondiario delle Venezie, l'Istituto nazionale
delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, in
deroga anche ai limiti segnati dai loro statuti, sono
autorizzati a concedere ai proprietari che effettuassero
le opere contemplate all'art.3 e per le quali sia già
stato autorizzato il relativo contributo da parte dello
Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per
eseguire i lavori autorizzati e sussidiati.
2. Gli interessati devono presentare garanzia all'istituto
mutuante mediante ipoteca di primo o secondo grado
sul fabbricato per l'aliquota non coperta dal sussidio
dello Stato, mentre l'aliquota del contributo, a collaudo
avvenuto, sarà versata direttamente all'istituto
mutuante.
Art. 8.
1. Il comune di Venezia è autorizzato a comprendere
nel piano di risanamento di cui al Regio decreto 27-5-1940,
ed in quello particolareggiato, che dovrà in
prosieguo sostituirlo ai sensi dell' art.4 della presente
legge, anche la espropriazione degli immobili, l'occupazione
dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera
e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
2. Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra
il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari,
e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un
termine fissato, qualora l'area non debba rimanere
scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire
all'edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà,
singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti
in consorzio secondo le norme estetiche ed edilizie
che il comune stabilirà in relazione ai vincoli
del piano ed ai regolamenti vigenti nel comune stesso.
3. Il comune dovrà altresì notificare
ai rispettivi proprietari rispettivi proprietari quelle
aree che verranno assoggettate al vincolo di impedita
costruzione, in conformità a quanto stabilito
nel piano di risanamento.
4. Per tale vincolo verrà corrisposta ai proprietari
un'indennità con le norme della presente legge.
Art.9
1. Per l'esecuzione del piano di risanamento e del piano
particolareggiato di cui al primo comma del precedente
art.8, si applicano le seguenti norme:
a) nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione
dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni
in dipendenza dei piani suddetti;
b) l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili
è determinata in base alla media tra il valore
venale e l'imponibile accertato in base alla legge
11-1-1951, n.25, agli effetti dell'imposta sui terreni
e sui fabbricati capitalizzata ad un tasso dal 2 per
cento al 7 per cento secondo le condizioni della località,
le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di
conservazione di stabilità e le altre condizioni
dell'edificio stesso.
Art.10
1. Per l'esecuzione delle espropriazioni degli stabili
compresi nel piano particolareggiato, il comune può,
a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura
normale stabilita con la legge di espropriazione per
causa di pubblica utilità 25-6-1865, n.2359,
oppure seguire la procedura speciale abbreviata di
cui al successivo articolo.
2. Qualora il comune scelga di seguire la procedura
normale, i termini stabiliti dalla legge 25-6-1865,
n.2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto
da pubblicarsi nei modi di legge.
Art.11
1. La procedura abbreviata è regolata dalle seguenti
norme:
a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta
del comune di Venezia, dispone perché, in contraddittorio
col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato
lo stato di consistenza ed in base alle norme di valutazione
di cui all'art.9, sentito, ove occorra, un tecnico
da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri
della provincia di Venezia, determina la somma che
deve depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale
indennità di espropriazione unica ed inscindibile
per ogni proprietà a tacitazione di tutti i
diritti reali inerenti alla proprietà stessa.
2. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi
nella forma delle citazioni;
b) nel decreto di determinazione delle indennità
il prefetto deve pure stabilire il termine entro il
quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso
la Cassa depositi e prestiti dell'indennità
di cui sopra;
c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere
al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà
e di immissione in possesso degli stabili contemplati
nello stato di consistenza dei beni di cui al comma
a) del presente articolo;
d) il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante,
trascritto all'ufficio di conservazione dei registri
immobiliari e successivamente notificato agli interessati
nella forma delle citazioni;
e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta,
gli interessati possono proporre avanti l'autorità
giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente
alla misura delle indennità come sopra determinate;
f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al
comma d) senza che sia stata prodotta opposizione,
l'indennità come sopra determinata e depositata
diviene definitiva;
g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo
sono trattate con la procedura stabilita all'art.51
della legge 25-6- 1865, n.2359, ma per l'eventuale
nuova valutazione, debbono applicarsi i criteri ed
i riferimenti stabiliti con l'art.9 della presente
legge.
Art.12
1. Il comune di Venezia è autorizzato ad imporre
ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione
delle opere previste nel piano di risanamento, contributi
di miglioria con le modalità stabilite dagli
artt. 236 e seguenti del testo unico 14-9- 1931, n.1175,
e del Regio decreto legge 28-11-1938, n.2000 (ora sostituito
da D.P.R. 26-10-1972, n.643).
Art.15
1. Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone
al magistrato alle acque un programma delle opere che
devono essere eseguite nell'esercizio successivo.
2. Il magistrato alle acque, sentita la sovrintendenza
ai monumenti, entro i successivi tre mesi, comunica
le sue decisioni e, con suo decreto, approva il piano
con le modificazioni del caso.
3. I rimborsi al comune, da parte dello Stato, dei sussidi
corrisposti ai privati per i lavori di cui all'art.3
ed i pagamenti al comune stesso dei contributi per
i lavori di cui agli artt. 4 e 5 avranno luogo a trimestri
posticipati dietro presentazione dei seguenti atti:
a) decreto di concessione del contributo da parte del
presidente dal magistrato alle acque;
b) certificato di collaudo dei lavori effettuati rilasciato
dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato;
c) nulla osta della sovrintendenza ai monumenti e alle
belle arti e per gli edifici che abbiano importante
interesse storico o artistico ai sensi della legge
1-6-1939, n.1089, o notificate ai sensi della legge
29-6-1939, n.1497;
d) certificato di abitabilità, ove occorra.
Art.16
1. I trapassi di proprietà al comune di Venezia,
per l'espropriazione e l'acquisto degli immobili a
norma della presente legge sono soggetti al pagamento
delle imposte fisse di registro e ipotecarie.
2. Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore
dei registri immobiliari nonché i diritti e
i compensi spettanti agli uffici del registro e delle
imposte dirette.
(c) 1996 Note's