[Note's] LEGGE 31 MARZO 1956, N.294 (Stralcio)

(G.U.28-4-1956, n.103)

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DI VENEZIA ATTRAVERSO OPERE DI RISANAMENTO E DI INTERESSE TURISTICO

Art.1
1. Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite:
a) a spese dello Stato;
b) a spese del comune;
c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.

Art.2
1. Nel comune di Venezia, per quanto attiene al centro, alla fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, Burano, Torcello ed altre isole della laguna con edifici monumentali, sono eseguite a cura e spese dello Stato:
a) l'escavazione e sistemazione, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti alla espansione della marea, nonché l'eventuale interramento che si rendesse necessario per ragioni igieniche;
b) le opere di presidio e consolidamento delle costruzioni, che si rendessero necessarie in conseguenza degli scavi sopraddetti, ove questi risultassero o fossero spinti oltre il fondale originario;
c) le opere di sistemazione di ponti, di canali e delle fondamenta che risultassero necessarie in conseguenza dei lavori suddetti;
d) le opere di sistemazione dello sbocco dei collettori di fognatura esistenti in corrispondenza di canali e rii escavati come sopra;
e) le riparazioni e sistemazioni delle fondazioni di edifici dello Stato e del comune, qualora non fossero sufficienti le assegnazioni dei relativi bilanci.

Art.3
1. In occasione dell'esecuzione dei lavori di cui alle lettere a) e c) dell'art.2, i proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale dei lavori di cui all'art.15, hanno obbligo di provvedere alla sistemazione delle fondazioni degli edifici fronteggianti i canali e rii per la parte non di competenza dello Stato, ai sensi della lettera b) dello stesso art.2.
2. I detti proprietari hanno l'obbligo inoltre di provvedere al completo restauro dei loro edifici nei riguardi statici, igienici e dell'ornato, ivi compresa la sistemazione delle relative fognature private.
3. L'obbligo di provvedere alle accennate opere si estende ai proprietari degli edifici situati alle zone indicate all'art. 2, non comprese nel programma di cui all'art.15:
a) quando vi sia pericolo di danni alle cose od alle persone a causa di deficienti condizioni statiche degli edifici;
b) quando gli edifici siano dichiarati in tutto od in parte inabitabili a norma delle disposizioni in vigore.
4. La necessità dei sopraddetti lavori di restauro e sistemazione in relazione ai fini della presente legge, è riconosciuta dal sindaco, sentiti i propri uffici tecnici, artistici e sanitari e su conforme parere del magistrato alle acque e della sovrintendenza ai monumenti, nell'ambito delle relative competenze.
5. Le opere di cui sarà riconosciuta la necessità ai sensi dei commi precedenti saranno sussidiate con i contributi statali previsti dalla presente legge, nelle misure seguenti:
1) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa effettiva, i lavori per il consolidamento degli edifici privati eseguiti durante i lavori di cui alle lettere a) e c) del precedente art.2 od eseguiti per ragioni statiche ed igieniche indilazionabili, con particolare riferimento ai danni provocati dalle alte maree e dalla salse-dine;
2) fino ad un massimo del 30 per cento i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche e decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico;
3) fino ad un massimo del 30 per cento le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità.
6. Il contributo predetto potrà essere elevato rispettivamente dal 40 per cento al 60 per cento e dal 30 per cento al 50 per cento qualora si tratti di lavori in edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori stessi necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.
7. La misura del contributo da corrispondere ai privati sarà proposta dal sindaco in base ai criteri fissati dal consiglio comunale.
8. Il comune di Venezia è autorizzato ad anticipare, a lavori collaudati, i contributi di cui al quinto comma, salvo rimborso integrale da parte dello Stato nei limiti degli stanziamenti consentiti e previsti dall'art.6, comma b), della presente legge.
9. Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco all'esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'art. 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4-2-1915, n.148 (abrogato dall'art.64, L.142/90)
10. Qualora all'esecuzione si provveda d'ufficio per inadempienza degli obbligati, il contributo dello Stato sarà pagato in tutto od in parte al comune fino alla concorrenza del debito di ciascun proprietario.

Art. 4.
Si omette perchè sostituito dall'art.6, L. 5-7-1966, n.526.

Art.5.
1. Per l'esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abbia uno o piùcasamenti, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza in via amministrativa, e con la procedura prevista dall'art.153 del testo unico citato, provvedendo ad assegnare agli sfrattati, alloggi ricavati dal restauro di vecchi edifici o dalla costruzione di nuovi. In tal caso il comune avrà facoltà di valersi del contributo statale di cui all'art.4 nei limiti degli stanziamenti di cui all'art.6.
2. Il sindaco può concedere un'equa indennità per le spese di trasloco, a favore degli sfrattati che siano in stato di bisogno o di disagio, in base a criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.
3. Con lo stesso contributo il comune provvede anche alla costruzione di strade, fognature, impianti per servizi pubblici destinati alle nuove case per alloggio degli sfrattati.
4. Gli edifici e gli impianti di cui ai commi precedenti sono di proprietà del comune.
5. Le opere previste dal presente articolo devono essere comprese nel programma annuale di cui all'art.15.
6. L'approvazione da parte del magistrato alle acque dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
7. Per l'esecuzione delle opere di risanamento previste dalla presente legge, il sindaco ha inoltre la facoltà di emanare speciali ordinanze:
a) per soppressione dei pozzi o cisterne che siano causa permanente di pericolo alla salute dei cittadini;
b) per rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni;
c) per chiusura o ricostruzione di ogni canale o tubo di scarico delle case o per obbligo a costruirli;
d) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;
e) per obbligo al proprietario di non impedire al condominio od all'inquilino od al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua od il passaggio di condotti di fognatura per i necessari allacciamenti salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a richiesta della parte interessata per la determinazione delle relative indennità a norme di legge;
f) per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.
8. Le ordinanze del sindaco sono immediatamente esecutive.

Art.7.
1. L'Istituto federale delle casse di risparmio, l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, l'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, in deroga anche ai limiti segnati dai loro statuti, sono autorizzati a concedere ai proprietari che effettuassero le opere contemplate all'art.3 e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire i lavori autorizzati e sussidiati.
2. Gli interessati devono presentare garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca di primo o secondo grado sul fabbricato per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato, mentre l'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'istituto mutuante.

Art. 8.
1. Il comune di Venezia è autorizzato a comprendere nel piano di risanamento di cui al Regio decreto 27-5-1940, ed in quello particolareggiato, che dovrà in prosieguo sostituirlo ai sensi dell' art.4 della presente legge, anche la espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
2. Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire all'edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed ai regolamenti vigenti nel comune stesso.
3. Il comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari rispettivi proprietari quelle aree che verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione, in conformità a quanto stabilito nel piano di risanamento.
4. Per tale vincolo verrà corrisposta ai proprietari un'indennità con le norme della presente legge.

Art.9
1. Per l'esecuzione del piano di risanamento e del piano particolareggiato di cui al primo comma del precedente art.8, si applicano le seguenti norme:
a) nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni in dipendenza dei piani suddetti;
b) l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato in base alla legge 11-1-1951, n.25, agli effetti dell'imposta sui terreni e sui fabbricati capitalizzata ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso.

Art.10
1. Per l'esecuzione delle espropriazioni degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita con la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25-6-1865, n.2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.
2. Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25-6-1865, n.2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art.11
1. La procedura abbreviata è regolata dalle seguenti norme:
a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Venezia, dispone perché, in contraddittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza ed in base alle norme di valutazione di cui all'art.9, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri della provincia di Venezia, determina la somma che deve depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.
2. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di cui sopra;
c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;
d) il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;
e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;
f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;
g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita all'art.51 della legge 25-6- 1865, n.2359, ma per l'eventuale nuova valutazione, debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art.9 della presente legge.

Art.12
1. Il comune di Venezia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contributi di miglioria con le modalità stabilite dagli artt. 236 e seguenti del testo unico 14-9- 1931, n.1175, e del Regio decreto legge 28-11-1938, n.2000 (ora sostituito da D.P.R. 26-10-1972, n.643).

Art.15
1. Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone al magistrato alle acque un programma delle opere che devono essere eseguite nell'esercizio successivo.
2. Il magistrato alle acque, sentita la sovrintendenza ai monumenti, entro i successivi tre mesi, comunica le sue decisioni e, con suo decreto, approva il piano con le modificazioni del caso.
3. I rimborsi al comune, da parte dello Stato, dei sussidi corrisposti ai privati per i lavori di cui all'art.3 ed i pagamenti al comune stesso dei contributi per i lavori di cui agli artt. 4 e 5 avranno luogo a trimestri posticipati dietro presentazione dei seguenti atti:
a) decreto di concessione del contributo da parte del presidente dal magistrato alle acque;
b) certificato di collaudo dei lavori effettuati rilasciato dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato;
c) nulla osta della sovrintendenza ai monumenti e alle belle arti e per gli edifici che abbiano importante interesse storico o artistico ai sensi della legge 1-6-1939, n.1089, o notificate ai sensi della legge 29-6-1939, n.1497;
d) certificato di abitabilità, ove occorra.

Art.16
1. I trapassi di proprietà al comune di Venezia, per l'espropriazione e l'acquisto degli immobili a norma della presente legge sono soggetti al pagamento delle imposte fisse di registro e ipotecarie.
2. Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette.




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