[Note's] LEGGE 2 LUGLIO 1949, N.408 (stralcio)

(G.U. 18-7-1949, n.162)

DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE

Artt. 1-12
Si omettono in quanto relativi a modifiche del testo unico 28-4-1938, n.1165, e a disposizioni superate su finanziamenti e concessioni di mutui.

Titolo II
AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE

Art.13
Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 (termine più volte prorogato) ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dalla imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità.
Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso.

Art.14
Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art.13, purché la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art.13.
Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale eccede il doppio dell'area coperta, è dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria.

Art.15
E' concessa la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte.

Art.16
E' concessa la esenzione dalla imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzioni delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente art.13.
La stessa esenzione è concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della presente legge in case, non aventi carattere di lusso, già in corso di costruzione, a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data.
Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.
Tale esenzione non dà luogo alla applicazione del sesto comma dell'art.80 del testo unico 14-9-1931, n.1175.

Art.17
Ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'art.13, che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità o dell'effettiva abitazione, è accordata la riduzione alla metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria.
E' esclusa dalle agevolazioni la vendita di negozi, che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato.
La stessa esclusione si applica alla vendita isolata di negozi, che costituiscono unità economiche a sé stanti.

Art.18
I contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate nell'articolo precedente o per la prima compravendita delle costruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o siano state effettivamente abitate, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro ed ipotecaria ridotte ad un quarto.
Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
E' concesso il beneficio della registrazione a tassa fissa per gli atti di cessione dei contributi di cui all'art.1.

Art.19
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'art.13, nonché alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955 (termine più volte prorogato).

Art.20
Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti ai sensi ed entro i termini fissati dall'art.13 e dell'art.19.
Nella stessa decadenza si incorre, salvo sempre il caso di forza maggiore, se i mutui preveduti nell'art.18 non siano stati effettivamente adibiti alla costruzione delle case di cui all'art.13 od al pagamento del prezzo di trasferimento.
Nelle ipotesi previste nei precedenti commi è dovuta, oltre le normali imposte, una soprattassa pari ad un decimo dell' ammontare delle imposte stesse.

Titolo III - (artt. 21 e 22)
Si omette, in quanto detta norme sulle espropriazioni, ormai superate.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.23 (Così modificato dalla 1082/52)
Il beneficio di cui al precedente art.13 è esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscono del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto legge 24-4-1946, n.350.

Art.24
Sono fatte salve le più favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie consentite dalle leggi vigenti.
L'esenzione provveduta dall'art.159, quarto comma del testo unico 28-4-1938, n.1165, è estesa anche ai contadini o lavoratori agricoli che siano proprietari di terreni, alla cui coltivazione attendono prevalentemente con il lavoro proprio o dei loro familiari.




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