(G.U. 18-7-1949, n.162)
DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
Artt. 1-12
Si omettono in quanto relativi a modifiche del testo
unico 28-4-1938, n.1165, e a disposizioni superate
su finanziamenti e concessioni di mutui.
Titolo II
AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE
DI CASE DI ABITAZIONE
Art.13
Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e
negozi, che non abbiano il carattere di abitazione
di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il
31 dicembre 1953 (termine più volte prorogato)
ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio,
saranno esenti per venticinque anni dalla imposta sui
fabbricati e relative sovraimposte dalla data della
dichiarazione di abitabilità.
Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente
legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici,
sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate
le caratteristiche per la classifica delle abitazioni
di lusso.
Art.14
Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro
e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria
per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti
di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione
delle case di cui al precedente art.13, purché
la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini
stabiliti nello stesso art.13.
Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale
eccede il doppio dell'area coperta, è dovuta,
a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro
ed ipotecaria.
Art.15
E' concessa la esenzione dalla imposta di ricchezza
mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle
aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle
cooperative edilizie delle quali facciano parte.
Art.16
E' concessa la esenzione dalla imposta di consumo per
i materiali impiegati nelle opere di costruzioni delle
case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione
sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti
dal precedente art.13.
La stessa esenzione è concessa per i materiali
impiegati dalla data di entrata in vigore della presente
legge in case, non aventi carattere di lusso, già
in corso di costruzione, a condizione che le case stesse
siano ultimate entro il biennio successivo alla detta
data.
Non si fa luogo a rimborso delle imposte già
pagate.
Tale esenzione non dà luogo alla applicazione
del sesto comma dell'art.80 del testo unico 14-9-1931,
n.1175.
Art.17
Ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'art.13,
che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione
di abitabilità o dell'effettiva abitazione,
è accordata la riduzione alla metà dell'imposta
di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria.
E' esclusa dalle agevolazioni la vendita di negozi,
che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale
viene trasferito l'intero fabbricato.
La stessa esclusione si applica alla vendita isolata
di negozi, che costituiscono unità economiche
a sé stanti.
Art.18
I contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate
nell'articolo precedente o per la prima compravendita
delle costruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio
dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o
siano state effettivamente abitate, sono assoggettati
al pagamento delle imposte di registro ed ipotecaria
ridotte ad un quarto.
Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dall'imposta
di ricchezza mobile.
E' concesso il beneficio della registrazione a tassa
fissa per gli atti di cessione dei contributi di cui
all'art.1.
Art.19
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano
anche all'ampliamento delle case di cui all'art.13,
nonché alla ricostruzione di quelle comunque
distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione
siano ultimati entro il 31 dicembre 1955 (termine più
volte prorogato).
Art.20
Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici
previsti nei precedenti articoli, qualora le nuove
costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non
siano stati compiuti ai sensi ed entro i termini fissati
dall'art.13 e dell'art.19.
Nella stessa decadenza si incorre, salvo sempre il caso
di forza maggiore, se i mutui preveduti nell'art.18
non siano stati effettivamente adibiti alla costruzione
delle case di cui all'art.13 od al pagamento del prezzo
di trasferimento.
Nelle ipotesi previste nei precedenti commi è
dovuta, oltre le normali imposte, una soprattassa pari
ad un decimo dell' ammontare delle imposte stesse.
Titolo III - (artt. 21 e 22)
Si omette, in quanto detta norme sulle espropriazioni,
ormai superate.
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art.23 (Così modificato dalla 1082/52)
Il beneficio di cui al precedente art.13 è esteso
alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni
che non siano di lusso e che non fruiscono del contributo
dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata
dopo l'entrata in vigore del decreto legge 24-4-1946,
n.350.
Art.24
Sono fatte salve le più favorevoli agevolazioni
fiscali e tributarie consentite dalle leggi vigenti.
L'esenzione provveduta dall'art.159, quarto comma del
testo unico 28-4-1938, n.1165, è estesa anche
ai contadini o lavoratori agricoli che siano proprietari
di terreni, alla cui coltivazione attendono prevalentemente
con il lavoro proprio o dei loro familiari.
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