(G.U. 9-2-1952, n.34)
PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA PER PICCOLE DERIVAZIONI.
Art.1.
1. E' prorogata di quindici anni la durata delle utenze
d'acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni
che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno
entro il termine di anni cinque dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e che prima della pubblicazione
della presente legge non siano state rinnovate ovvero
non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già
respinta.
2. La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze,
sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che
hanno titolo a riconoscimento in base all'art.2, lettere
a) e b) e all'art.3 del testo unico di leggi sulle
acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio
decreto 11-12-1933, n.1775, ma che non siano state
ancora riconosciute.
Art.2.
1. Qualora, ai sensi dell'art.30 del testo unico 11-12-1933,
n.1775, venga accordata la rinnovazione delle utenze
che abbiano fruito della proroga a norma del precedente
art.1, la rinnovazione medesima decorrerà dalla
data della scadenza originaria della utenza.
Art.3.
1. I titolari delle utenze di cui al precedente art.1
che abbiano cessato o cessino di utilizzare l'acqua
alla scadenza originaria delle utenze e che non intendano
fruire della proroga di cui all'art.1 medesimo, devono
notificare la rinuncia alla proroga entro il termine
di tre mesi dalla data dell'intimazione a pagare il
canone demaniale in applicazione della presente legge.
2. Nel caso di inosservanza del termine, si applica
la norma del penultimo comma dell'articolo unico della
legge 18-10-1942, numero 1434.
Art.4.
1. Qualora, ai sensi degli artt.19 e 44 del regolamento
sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche
14-8-1920, n.1285, si respinga in tutto o in parte
una domanda intesa ad ottenere la rinnovazione, a norma
dell'art.30 del testo unico di leggi approvato con
Regio decreto 11-12-1933, con l'emissione del decreto
relativo cessa in tutto o in parte l'efficacia della
proroga di cui al precedente art.1.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata domanda
di rinnovo, la proroga può essere dichiarata
inefficace, in tutto o in parte, qualora ricorrano
gli stessi motivi indicati negli artt.28, 30 e 31 del
testo unico 11-12-1933, n.1775, osservandosi le forme
prescritte per la reiezione delle domande di rinnovazione.
3. Nei casi di inefficacia della proroga, l'obbligo
del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità
che trovasi in corso alla data del decreto di cui ai
precedenti commi.
Art.5.
1. Per la rinnovazione del riconoscimento delle piccole
derivazioni sarà sufficiente la presentazione
della sola domanda.
Art.6.
1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano
alle utenze praticate con le acque derivate dai canali
demaniali.
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