[Note's] LEGGE 8 GENNAIO 1952, N.42

(G.U. 9-2-1952, n.34)

PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA PER PICCOLE DERIVAZIONI.

Art.1.
1. E' prorogata di quindici anni la durata delle utenze d'acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il termine di anni cinque dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che prima della pubblicazione della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.
2. La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'art.2, lettere a) e b) e all'art.3 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio decreto 11-12-1933, n.1775, ma che non siano state ancora riconosciute.

Art.2.
1. Qualora, ai sensi dell'art.30 del testo unico 11-12-1933, n.1775, venga accordata la rinnovazione delle utenze che abbiano fruito della proroga a norma del precedente art.1, la rinnovazione medesima decorrerà dalla data della scadenza originaria della utenza.

Art.3.
1. I titolari delle utenze di cui al precedente art.1 che abbiano cessato o cessino di utilizzare l'acqua alla scadenza originaria delle utenze e che non intendano fruire della proroga di cui all'art.1 medesimo, devono notificare la rinuncia alla proroga entro il termine di tre mesi dalla data dell'intimazione a pagare il canone demaniale in applicazione della presente legge.
2. Nel caso di inosservanza del termine, si applica la norma del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18-10-1942, numero 1434.

Art.4.
1. Qualora, ai sensi degli artt.19 e 44 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche 14-8-1920, n.1285, si respinga in tutto o in parte una domanda intesa ad ottenere la rinnovazione, a norma dell'art.30 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 11-12-1933, con l'emissione del decreto relativo cessa in tutto o in parte l'efficacia della proroga di cui al precedente art.1.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata domanda di rinnovo, la proroga può essere dichiarata inefficace, in tutto o in parte, qualora ricorrano gli stessi motivi indicati negli artt.28, 30 e 31 del testo unico 11-12-1933, n.1775, osservandosi le forme prescritte per la reiezione delle domande di rinnovazione.
3. Nei casi di inefficacia della proroga, l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto di cui ai precedenti commi.

Art.5.
1. Per la rinnovazione del riconoscimento delle piccole derivazioni sarà sufficiente la presentazione della sola domanda.

Art.6.
1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle utenze praticate con le acque derivate dai canali demaniali.




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