(G.U. 4-7-1956, n.164)
AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI TUTELA ARTISTICA E DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE
Art.1
Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1-6-1939
n.1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico
o storico (già moltiplicate per otto a norma
del decreto legislativo 21-10-1947, n.1250) sono aumentate
a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art.733
del codice penale, nonché, per le bellezze naturali
e panoramiche protette dalla legge 29-6-1939, n.1497,
all'ammenda prevista dall'art.734 dello stesso codice
penale.
Le norme della presente legge non si applicano alle
costruzioni già compiute al momento dell'entrata
in vigore della legge stessa.
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