[Note's] LEGGE 22 GIUGNO 1956, N.586

(G.U. 4-7-1956, n.164)

AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI TUTELA ARTISTICA E DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE

Art.1
Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1-6-1939 n.1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico (già moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21-10-1947, n.1250) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art.733 del codice penale, nonché, per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29-6-1939, n.1497, all'ammenda prevista dall'art.734 dello stesso codice penale.
Le norme della presente legge non si applicano alle costruzioni già compiute al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's