(G.U. 14-10-1949, n.237)
NORME PER L'ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI
(Modificata dalla Legge 3 marzo 1960, n.237)
Art.1. (Per le opere di edilizia scolastica, comprese
quelle di completamento, il disposto del presente articolo
è abrogato dall'art.9, L.412/75.
Le norme del presente articolo non si applicano agli
interventi previsti dall'art.20 della legge 67/1989
e dall'art.1, comma 1, lettera b), della legge 135/90
relativa a interventi urgenti per la prevenzione e
la lotta contro l'AIDS).
<<1. Le amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, nonché le regioni, le
province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici,
che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni
di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici
pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare
all' abbellimento di essi mediante opere d'arte una
quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale
prevista nel progetto>> (Così modificato
dall'art.1, L.237/60).
2. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni
di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi
popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso
destinati, che importino una spesa non superiore a
50 milioni.
<<3. I progetti relativi agli edifici di cui alla
presente legge dovranno contenere l'indicazione di
massima di dette opere d'arte e il computo del relativo
importo>> (Così modificato dall'art.1,
L.237/60).
<<4. Nei casi in cui edifici siano eseguiti per
lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini
dell'applicazione della presente legge si ha riguardo
alla spesa totale prevista nel progetto>> (Così
modificato dall'art.2, L.237/60).
5. A formare la quota del 2 per cento non concorrono
le somme che eventualmente siano state previste per
opere di decorazione generale.
6. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione
in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2
per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto
ed all'ordinazione di opere d'arte mobili di pittura
e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.
Art.2. (Così modificato dall'art.3, L.237/60)
1. La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere
d'arte di cui all'articolo precedente, sarà
fatta dall'amministrazione sul cui bilancio grava la
spesa, in concorso con il progettista della costruzione
ed il soprintendente alle gallerie, competente per
territorio, o di un artista da questi designato.
2. Qualora il valore complessivo delle opere d'arte
da eseguirsi superi i due milioni di lire, le amministrazioni
provvederanno all'assegnazione mediante concorso a
carattere nazionale. Dovrà in tal caso provvedersi
alla costruzione di una commissione giudicatrice composta:
1) di quattro rappresentanti dell'amministrazione interessata,
di cui almeno uno deve essere un artista o critico
d'arte, tra i quali dovrà eleggersi il presidente
della commissione;
2) del soprintendente alle gallerie competente per territorio
e del progettista della costruzione;
3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati
dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione
delle associazioni sindacali di categoria a carattere
nazionale e maggiormente rappresentative.
Art.2-bis. (Articolo aggiunto dall'art.4, L.237/60)
1. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di
cui alla presente legge il collaudatore dovrà
accertare sotto la sua personale responsabilità
l'adempimento degli obblighi di cui all'art.1. In difetto
la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile,
fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati
adempiuti o la amministrazione inadempiente abbia versato
la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del
5 per cento alla soprintendenza alle gallerie competente
per territorio, la quale si sostituisce alla amministrazione
interessata per l'adempimento degli obblighi di legge.
Art.3.
1. Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa,
di cui al primo comma dell'art.1 e da liquidarsi dopo
regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente
sovrintendenza alle gallerie, agli artisti esecutori,
verrà trattenuto il 2 per cento a favore della
cassa nazionale assistenza belle arti istituita con
la legge 25-5-1936, n.1216.
2. Tale trattenuta verrà anche applicata sugli
importi destinati ad acquisti e ordinazioni di cui
all'ultimo comma dell'art.1.
3. Il versamento a favore della cassa nazionale assistenza
belle arti verrà fatto direttamente dall'amministrazione
sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o
ricostruzione.
Art.4.
1. E' abrogata la legge 11-5-1942, n.839.
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