[Note's] LEGGE 29 LUGLIO 1949, N.717

(G.U. 14-10-1949, n.237)

NORME PER L'ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI

(Modificata dalla Legge 3 marzo 1960, n.237)

Art.1. (Per le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, il disposto del presente articolo è abrogato dall'art.9, L.412/75.
Le norme del presente articolo non si applicano agli interventi previsti dall'art.20 della legge 67/1989 e dall'art.1, comma 1, lettera b), della legge 135/90 relativa a interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS).
<<1. Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all' abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto>> (Così modificato dall'art.1, L.237/60).
2. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 50 milioni.
<<3. I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo>> (Così modificato dall'art.1, L.237/60).
<<4. Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto>> (Così modificato dall'art.2, L.237/60).
5. A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.
6. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.

Art.2. (Così modificato dall'art.3, L.237/60)
1. La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sarà fatta dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato.
2. Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le amministrazioni provvederanno all'assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovrà in tal caso provvedersi alla costruzione di una commissione giudicatrice composta:
1) di quattro rappresentanti dell'amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovrà eleggersi il presidente della commissione;
2) del soprintendente alle gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione;
3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative.

Art.2-bis. (Articolo aggiunto dall'art.4, L.237/60)
1. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'art.1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o la amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per cento alla soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge.

Art.3.
1. Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al primo comma dell'art.1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente sovrintendenza alle gallerie, agli artisti esecutori, verrà trattenuto il 2 per cento a favore della cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25-5-1936, n.1216.
2. Tale trattenuta verrà anche applicata sugli importi destinati ad acquisti e ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'art.1.
3. Il versamento a favore della cassa nazionale assistenza belle arti verrà fatto direttamente dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.

Art.4.
1. E' abrogata la legge 11-5-1942, n.839.




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