[Note's] LEGGE 7 FEBBRAIO 1958, N.88 (stralcio)

(G.U. 22-3-1958 n.71)

PROVVEDIMENTI PER L'EDUCAZIONE FISICA

Titolo I

Artt. 1-2-3-4.
Si omettono.

Art.5. PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.
Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le venti classi e di due palestre quando le classi siano più di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.
Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.
Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

Art.6. SUSSIDI
Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.
La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce che sarà controllata dai provveditori agli studi.

Si omettono gli articoli successivi.




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