(G.U. 22-3-1958 n.71)
PROVVEDIMENTI PER L'EDUCAZIONE FISICA
Titolo I
Artt. 1-2-3-4.
Si omettono.
Art.5. PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area
per le esercitazioni all'aperto.
Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria
e artistica devono essere dotati di una palestra coperta,
quando non superino le venti classi e di due palestre
quando le classi siano più di venti. Alle palestre
devono essere annessi i locali per i relativi servizi.
Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono
considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione,
della illuminazione, della custodia e della somministrazione
del riscaldamento e della provvista di acqua da parte
degli enti locali.
Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante
dell'arredamento scolastico.
Art.6. SUSSIDI
Il Ministero della pubblica istruzione può concedere
sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare
i locali destinati a palestre.
La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente
comma subordinata alla esecuzione dei lavori o alla
fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si
riferisce che sarà controllata dai provveditori
agli studi.
Si omettono gli articoli successivi.
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