(G.U. 31-12-1953, N.299)
NORME MODIFICATIVE AL TESTO UNICO SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI, 11 DICEMBRE 1933, N.1775, RIGUARDANTI L'ECONOMIA MONTANA.
Art.1.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per
l'agricoltura e foreste stabilisce, con proprio decreto,
quali sono i <<bacini imbriferi montani>>
nel territorio nazionale e determina il perimetro di
ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge per quei bacini ove già esistono concessioni
di grandi derivazioni per la produzione di forza motrice
ed entro tre anni in ogni altro caso.
I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun
bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio
obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di
tre quinti di essi.
Se il bacino imbrifero è compreso in più
province qualora ricorrano le modalità di cui
al precedente comma, deve costituirsi un consorzio
per ogni provincia.
Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi
tra comuni di più province stabilirà
la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone
di cui al presente articolo.
I comuni già rivieraschi agli effetti del testo
unico approvato con regio decreto 11-12-1933, n.1775,
e quei comuni che in conseguenza di nuove opere vengano
a rivestire i caratteri di comuni rivieraschi ai sensi
dell'art.52 del predetto testo unico fanno parte di
diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono
inclusi nel perimetro del bacino stesso.
Il Ministro per i lavori pubblici includerà con
suo decreto nei consorzi quei comuni che, in conseguenza
di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di
comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art.52 del
testo unico.
I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle
disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della
legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto
3-3-1934, n.383. I provvedimenti di autorizzazione
e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi,
riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo
delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato
regionale per le opere pubbliche.
I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione
di forza motrice, anche se già in atto, le cui
opere di presa siano situate, in tutto o in parte,
nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti,
in sostituzione degli oneri di cui all'art.52 del testo
unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11-12-1933, n.1775, al
pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.300 per
ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante
dall'atto di concessione.
Il sovracanone decorre:
a) dalla data di entrata in vigore della presente legge
e con le scadenze stabilite per il canone demaniale
per gli impianti sui quali a tale data già sia
dovuto il canone demaniale;
b) dalla data di entrata in funzione degli impianti
negli altri casi;
c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti
il canone decorrerà in proporzione della potenza
installata in rapporto a quella concessa. A tal fine
il Ministro per i lavori pubblici comunicherà
a quello per le finanze gli elementi per la determinazione
provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni,
che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio
in sede di concessione definitiva.
In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai
precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono
versati su un conto corrente fruttifero della Banca
d'Itala, intestato al Ministro per i lavori pubblici,
il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.
All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra,
cessano gli obblighi derivanti dall'art.52 del citato
testo unico approvato con regio decreto 11-12-1933,
n.1775.
I comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari
convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo
stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento
in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone
di cui al presente articolo sarà decurtato del
valore della prestazione. La valutazione di esso, in
mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta
dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone,
con le modalità di cui al presente articolo,
non è sospeso dalla pendenza della valutazione
della prestazione.
Quando una derivazione interessa più comuni o
più consorzi, il riparto del sovracanone è
stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in
mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione
ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti
in conseguenza della derivazione.
Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente
articolo è attribuito ad un fondo comune, a
disposizione del consorzio o dei consorzi compresi
nel perimetro interessato, il quale fondo è
impiegato esclusivamente a favore del progresso economico
e sociale delle popolazioni, nonché ad opere
di sistemazione montana che non siano di competenza
dello Stato.
Il consorzio dei comuni predispone annualmente il programma
degli investimenti e lo sottopone all'approvazione
dell'autorità competente a norma del presente
articolo.
La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti
i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono
il corso dei disciplinari di concessione già
firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art.52
del citato testo unico 11-12-1933, n.1775.
Art.2.
Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal
secondo comma dell'art.1 per la costituzione del consorzio
obbligatorio il sovracanone che deve essere pagato
dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per
forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà
versato su di apposito conto corrente fruttifero della
Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici,
il quale provvederà con decreto alla ripartizione
della somma tra i vari comuni interessati, in base
ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.
Art.3.
I consorzi previsti dall'art.1, o nel caso che i consorzi
non si fossero costituiti, i comuni compresi nel bacino
imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione
del sovracanone previsto dall'articolo stesso, e fino
alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia
elettrica.
La quantità di tale energia da concedersi secondo
le richieste dei comuni o dei consorzi è consegnata
dalle centrali di produzione oppure dalle linee di
trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione
esistenti, più vicine o meglio ubicate rispetto
ai comuni interessati, ed a scelta di questi:
a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta
tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza
nominale media;
b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione
a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di
potenza nominale media.
I consorzi e i comuni interessati potranno chiedere
la fornitura di energia invece del sovracanone dopo
che il Ministro per i lavori pubblici avrà emanato
il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi
dell'art.1.
Art.4.
Le disposizioni della presente legge non si applicano
agli Enti di diritto pubblico in quanto concessionari
di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo
e per i quali la produzione di energia elettrica sia
di natura esclusivamente stagionale.
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