(G.U. 12-1-1943, n.8)
NORME PER L'ESECUZIONE, IL COLLAUDO E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNICI CHE INTERESSANO GLI EDIFICI PREGEVOLI PER ARTE O STORIA E QUELLI DESTINATI A CONTENERE BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI, GALLERIE, COLLEZIONI E OGGETTI D'INTERESSE CULTURALE.
(Di questo decreto restano in vigore solo gli articoli non abrogati compatibili con le disposizioni del D.M. 20-5-1992, n.569).
Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art.1. LIMITI DI APPLICABILITA' DELLE NORME
1. Le norme contenute negli articoli seguenti si applicano
per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti
termici, elettrici e idraulici che interessino gli
edifici pubblici e privati pregevoli per arte o storia
e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi,
musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti d'interesse
culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato.
2. Le dette norme hanno per fine la sicurezza degli
edifici e la buona conservazione dei materiali in essi
contenuti.
Capo II
NORME PER GLI EDIFICI E PER L'ATTREZZATURA ANTINCENDI
Artt. 2-3.
(Si omettono in quanto abrogati dall'art.16 del D.M.
20-5-1992, n.569).
Art.4. OPERE SOTTERRANEE
1. Entro il perimetro e nelle adiacenze degli edifici,
che poggino su terreno non roccioso ed abbiano carattere
monumentale o contengano opere d'arte stabilmente applicate
alle murature, non possono compiersi opere che perturbino
il regime delle acque sotterranee.
2. Non possono inoltre costruirsi condotti di fognatura
per acque nere o miste o bianche correnti parallelamente
agli edifici predetti ad una distanza minore di m.5.
3. La costruzione di tali condotti parallelamente ai
muri di fondazione degli edifici, a distanza fra m.10
e m.5, è subordinata alla condizione che sia
assicurata, con opportuni provvedimenti costruttivi
e con periodica ispezione e manutenzione, l'impermeabilità
dei condotti medesimi.
4. Le condotte in pressione trasportanti acqua di qualsiasi
genere devono, ove sia possibile, essere collocate
a distanza non inferiore a m.5 dai muri di fondazione
degli edifici indicati nel primo comma.
5. Le condotte di cui nel precedente comma, distanti
meno di m.10, debbono essere racchiuse in cunicolo
murario praticabile, a pareti impermeabili e atto a
lasciare liberamente defluire agli opportuni scarichi
le eventuali acque di perdita delle tubazioni stesse.
6. Le diramazioni dei condotti di fognatura e di acqua
in pressione, traversanti o sottopassanti muri di fondazione
degli edifici predetti, debbono essere contenute in
cunicolo murario a pareti impermeabili e munito di
proprio scarico a distanza adeguata.
Art.5. DISTANZE DEGLI IMPIANTI PER MATERIALI INFIAMMABILI
1. E' vietato d'installare ad una distanza inferiore
a m.30 dagli edifici indicati nell'art.1 industrie,
imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili,
nonché depositi o distributori delle materie
medesime.
Art.6. LOCALI PER ABITAZIONE
1. E' vietato di concedere a chiunque, per abitazione,
locali negli edifici di cui all'art.1, quando tali
locali non siano, allo scopo, convenientemente predisposti
e premuniti.
2. Condizione necessaria per la concessione è
che i locali per abitazione non abbiano diretta comunicazione
con gli altri, e siano da questi separati mediante
muri, pavimenti e soffitti costruiti interamente con
materiali resistenti al fuoco.
Art.7.
(Si omette in quanto abrogato dall'art.16 del D.M. 20-5-1992,
n.569).
Capo III
IMPIANTI TERMICI
Artt. 8-12.
(Si omettono in quanto abrogati dall'art.16 del D.M.
20-5-1992, n.569).
Art.13. ISOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI E SISTEMAZIONE
DEGLI APPARECCHI
1. Le canalizzazioni principali di vapore, acqua calda
ed aria calda devono essere isolate termicamente lungo
tutto il loro percorso e difese da ogni contatto con
sostanze combustibili o suscettibili di essere danneggiate
dal calore.
2. Nell'interno dei locali, gli apparecchi di riscaldamento
debbono essere sempre collocati in modo che, né
per l'immediata vicinanza, né per le fughe eventuali
di acqua, vapore od aria fortemente riscaldata, possano
recare guasti agli edifici ed ai materiali di collezione.
Art.14. IMPIANTI AD ARIA CALDA
1. Le canalizzazioni di distribuzione dell'aria calda
devono essere costruite con materiale incombustibile,
avere, quando occorra, un adeguato isolamento termico
e non attraversare o percorrere le pareti dei locali
dove sono gli impianti centrali di produzione del calore
o di deposito dei combustibili.
2. Quando le predette canalizzazioni debbono attraversare
o percorrere pareti che interessano affreschi, arazzi,
decorazioni, o altri oggetti d'interesse storico, artistico
o bibliografico, l'isolamento termico deve essere attuato
in modo da evitare screpolature nelle pareti e negli
intonaci.
3. La temperatura nei distributori dell'aria calda non
deve superare in alcun punto i 40oC. Deve inoltre esistere
una separazione completa fra i canali dell'aria e quelli
dei prodotti della combustione.
4. Quando esista un impianto di ventilazione naturale,
le canne di espulsione devono sempre sboccare direttamente
all'esterno. E' vietato lo sbocco nei sottotetti, intercapedini
e simili, anche se ventilati.
5. Le guarniture e serrande delle bocche di introduzione
della aria calda nei locali debbono essere metalliche.
La disposizione delle bocche d'introduzione e delle
palette direttrici deve essere tale che le vene di
aria calda offrano il minimo pericolo di danno agli
oggetti conservati.
Art.15. LIMITI DI UMIDITA' NEGLI AMBIENTI
1. Nell'interno delle biblioteche, degli archivi, e
dei locali dove si conservino libri, stampe, dipinti,
miniature, manoscritti e documenti, ed in genere materiali
ed oggetti che possano subire alterazione per l'aria
troppo secca o troppo umida, gli impianti di riscaldamento
devono essere completati da dispositivi che assicurino
all'aria, in tutte le stagioni, un'umidità relativa
fra il 40% ed il 65%.
Artt. 16-25.
(Si omettono in quanto abrogati dall'art.16 del D.M.
20-5-1992, n.569).
Capo V
IMPIANTI IDRAULICI
Art.26. DISTANZE DELLE TUBAZIONI E CONDOTTE
1. Le tubazioni di alimentazione dell'acqua per uso
potabile o sanitario o per servizio antincendi e le
condotte di scarico di acque e liquami di qualsiasi
genere debbono essere separate con adeguata distanza
dalle porzioni di muri o da solai che portino affreschi
o mosaici od altre decorazioni murali o sui quali siano
applicati o comunque collocati quadri, arazzi od altri
oggetti d'interesse storico, artistico o bibliografico,
facilmente deperibili per azione dell'acqua o delle
materie di rifiuto. Le tubazioni di scarico delle materie
di rifiuto non debbono essere collocate a distanza
minore di m.5 dai muri o solai i cui costituenti siano
alterati o facilmente alterabili.
Art.27. SISTEMAZIONE DELLE TUBAZIONI E CONDOTTE
1. Tutte le tubazioni, e condotte di cui nell'articolo
precedente debbono essere applicate alle pareti senza
rivestimento, bene in vista e facilmente accessibili.
I tubi debbono risultare distaccati dalle pareti di
almeno cm.10, salvo che, per il diametro o il peso
o l'ingombro, ciò dia luogo a difficoltà
di posa eccessive.
2. Quando l'estetica l'impone, le tubazioni predette
possono essere collocate entro incassi ricavati nei
muri dell'edificio o entro strutture di mascheramento,
purché i tubi stessi distino di almeno cm.10
dalle facce interne dell'incasso o della struttura
di mascheramento e le superfici interessate dei muri
siano rivestite di intonaco impermeabile.
3. Gli incassi o le strutture di mascheramento possono
essere chiusi verso l'esterno solo con pareti di piccolo
spessore e facilmente amovibili provviste di fori di
spia dai quali il liquido eventualmente sfuggente dalle
tubazioni possa liberamente e visibilmente defluire.
4. In ogni caso però devono risultare bene in
vista e potersi facilmente raggiungere e smontare tutti
i sifoni delle condotte di scarico di acque luride,
le relative deviazioni angolari, i pezzi speciali di
confluenza e diramazione, i raccordi ed in generale
tutti quei tratti delle condotte medesime nei quali
sono da temere le ostruzioni.
5. Ogni colonna montante di adduzione dell'acqua deve
essere munita al piede di saracinesca intercettatrice
contenuta entro scatola o chiusino bene in vista e
facilmente accessibile e, se adibita a servizio antincendi,
predisposta in modo da potersi suggellare in posizione
di apertura. Ogni colonna deve inoltre essere munita
di scarico al piede. Ogni diramazione deve essere munita
di un rubinetto intercettatore presso il suo inizio
e, se di grande sviluppo, anche di più rubinetti
debitamente ubicati, bene in vista e facilmente manovrabili,
per sezionare tutta o parte della diramazione in caso
di guasti o riparazioni.
6. In regioni ove le temperature scendono normalmente
sotto zero, se le colonne montanti sono collocate esternamente
all'edificio, esse debbono essere munite di rivestimento
termicamente isolante.
Art.28. MISURE CONTRO EVENTUALI PERDITE D'ACQUA
1. I locali adibiti a cucine o gabinetti ed ogni altro
locale dove siano collocate fontane, rubinetti o bocche
di attingimento non debbono di regola risultare attigui
o sovrapposti a quelli in cui siano conservati affreschi,
mosaici, quadri, arazzi od altre cose facilmente alterabili
con l'umidità.
2. E' vietata la collocazione di cassoni, serbatoi od
altri organi analoghi in posizione tale che eventuali
perdite possano recar danno.
Capo VI
COLLAUDI E CONTROLLI
Art.29. ORGANI TECNICI
1. I progetti tecnici per la costruzione dei nuovi edifici
indicati nell'art.2 e quelli relativi all'esecuzione
o modificazione degli impianti previsti nei precedenti
capi sono sottoposti alla preventiva approvazione dei
competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche
interessate.
2. Agli organi predetti spetta di consentire nei singoli
casi le deroghe previste nelle precedenti norme e di
eseguire il collaudo dei nuovi edifici e degli impianti
con le modalità stabilite dalle rispettive amministrazioni,
sentito il Consiglio nazionale delle ricerche.
3. Per l'esame dei progetti e per le visite di controllo
agli edifici ed agli impianti è richiesta la
collaborazione del competente comando dei vigili del
fuoco.
Art.30. CONTROLLO DELL'APPARECCHIATURA ANTINCENDI
1. La rete idrica alimentante gli idranti da incendio
e tutti gli apparecchi in essa inseriti debbono essere
assoggettate a periodiche ispezioni, per assicurarsi
della loro completa efficienza.
Art.31. CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
1. Gli apparecchi centrali di produzione del calore
qualunque ne sia la potenza, debbono rispondere a tutte
le norme vigenti in materia ed essere annualmente sottoposti
a controlli da parte dell'Associazione nazionale per
il controllo della combustione.
Art.32. CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DELL'UMIDITA'
1. La temperatura e l'umidità dell'aria nei locali
e nei casi indicati nell'art.15 debbono essere controllate
dal personale di custodia, mediante apparecchi indicatori
e registratori disposti in numero sufficiente nei locali
medesimi e mantenute mediante adatta regolazione degli
apparecchi di riscaldamento e di inumidimento.
Art.33. VIGILANZA SUGLI APPARECCHI LOCALI DI RISCALDAMENTO
1. Gli apparecchi locali di riscaldamento, collocati
a norma dell'art.9 sono soggetti per tutto il periodo
del loro funzionamento ad una rigorosa sorveglianza
da parte del personale dirigente e di custodia.
2. Nelle ore notturne ed in tutto il periodo in cui
gli ambienti restino abbandonati, gli apparecchi locali
a combustione debbono essere completamente spenti e
vuotati. Per gli apparecchi elettrici di riscaldamento
occorre accertare che gli interruttori locali e principali
corrispondenti siano in posizione di apertura del circuito.
Art.34. COLLAUDO DELL'IMPIANTO IDRICO
1. Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto idrico
devesi provvedere alla sua accurata prova, con carico
di almeno due volte la pressione di esercizio e in
ogni caso non inferiore a kg/cmq 3, effettuando contemporaneamente
la ispezione di ogni parte dell'impianto, per assicurarsi
dell'assenza di perdite.
Art.35. SCHEMI DEGLI IMPIANTI TECNICI
1. Presso ogni biblioteca, archivio, museo, galleria
o edificio monumentale, devesi tenere uno schema aggiornato
di tutti gli impianti tecnici esistenti nell'edificio,
nonché di tutte le condotte, fogne ed opere
idrauliche collocate a distanza non maggiore di m.20
dal perimetro esterno dell'edificio, con l'esatta indicazione
delle relative dimensioni, degli apparecchi inseriti
e di ogni altro elemento che possa guidare nell'esecuzione
di rapide manovre di riparazione nelle opere predette.
Art.36.
(Si omette in quanto abrogato dall'art.16 del D.M. 20-5-1992,
n.569).
(c) 1996 Note's