[Note's] REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, N.635 (stralcio)

(G.U.26-6-1940, n.149 suppl.)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931, N.773, DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 141.
Per l'applicazione dell'art.80 del Regio decreto 18-6-1931, n.773 è istituita in ogni provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal Prefetto, che la presiede.
Ne fanno parte: il Questore, il medico provinciale, un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonché il Sindaco del comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica.
Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo è sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato, per i primi quattro membri, l'esperto in elettrotecnica è sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Art.142.
La commissione permanente di vigilanza:
1) dà parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
2) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
3) controlla con frequenza se vengono osservate le norme e le cautele imposte; se i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo gli eventuali provvedimenti.
Per l'esercizio di questo controllo fuori del capoluogo della provincia, la commissione delega il Sindaco del comune nel quale trovasi il locale da visitare, l'ufficiale sanitario e il comandante dei vigili del fuoco, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art.143.
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.
Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osservate le norme dei regi decreti legge 3-2-1936, n.419, e 10-9-1936, n.1946 (Recavano norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche).

Art.144.
Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.
Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art.142, n.3, del presente regolamento.

Art.145.
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.
Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).




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