(G.U.26-6-1940, n.149 suppl.)
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931, N.773, DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
Art. 141.
Per l'applicazione dell'art.80 del Regio decreto 18-6-1931,
n.773 è istituita in ogni provincia una commissione
permanente di vigilanza nominata ogni anno dal Prefetto,
che la presiede.
Ne fanno parte: il Questore, il medico provinciale,
un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale
dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica,
un rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione
sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati
dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute,
nonché il Sindaco del comune in cui trovasi
o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo.
Può essere aggregato, ove occorra, un esperto
in acustica.
Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo
è sostituito da chi ne fa le veci o da altro
funzionario espressamente designato, per i primi quattro
membri, l'esperto in elettrotecnica è sostituito
da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti
degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del
sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti
dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali.
Il parere della commissione è dato per iscritto
e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
componenti.
Art.142.
La commissione permanente di vigilanza:
1) dà parere sui progetti di nuovi teatri e di
altri locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali
modificazioni a quelli esistenti;
2) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza
e di igiene dei locali stessi ed indica le misure e
le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene
che della prevenzione degli infortuni;
3) controlla con frequenza se vengono osservate le norme
e le cautele imposte; se i meccanismi di sicurezza
funzionino regolarmente, suggerendo gli eventuali provvedimenti.
Per l'esercizio di questo controllo fuori del capoluogo
della provincia, la commissione delega il Sindaco del
comune nel quale trovasi il locale da visitare, l'ufficiale
sanitario e il comandante dei vigili del fuoco, o,
in mancanza, altro tecnico del luogo.
Art.143.
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione
di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo
deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.
Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza
e osservate le norme dei regi decreti legge 3-2-1936,
n.419, e 10-9-1936, n.1946 (Recavano norme per disciplinare
l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche).
Art.144.
Sono a carico del conduttore del locale destinato a
pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione
e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste
dall'autorità o dall'interessato.
Nessun compenso è invece dovuto ai membri della
commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma
dell'art.142, n.3, del presente regolamento.
Art.145.
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono
essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti
e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne
agevolmente le porte.
Le porte devono essere costruite in modo da poter essere
aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso
dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo
i sensi (a vento).
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