[Note's] CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 MARZO 1964, N.1007

LEGGE 18 APRILE 1962, N.167. APPLICAZIONE.

La legge 18-4-1962, n.167, ha avviato una vasta attività di pianificazione da parte di un gran numero di comuni che, obbligati o non obbligati ai sensi dell'art.1 di detta legge, stanno provvedendo alla redazione dei piani di zona. Inoltre, alcuni di tali piani - riguardanti anche città di notevole importanza, quali, ad esempio Torino, Firenze, Livorno, Ferrara, Alessandria - sono già stati approvati; per numerosi altri è in corso l'istruttoria presso questo Ministero.
La pianificazione zonale può dirsi, pertanto, avviata; ma, in questa fase iniziale di applicazione della legge, affrontando le prime concrete esperienze, i comuni hanno incontrato alcune difficoltà sia di carattere interpretativo, sia di carattere tecnico, che minacciano di ritardare la piena attuazione delle disposizioni della legge stessa. Tali difficoltà, denunciate dapprima direttamente a questo Ministero, sono state messe in particolare evidenza nell'ampio dibattito svoltosi in occasione della "Conferenza nazionale sulla attuazione della 167", tenutasi a Roma nei giorni 7 e 8 febbraio c.a.
Al riguardo, questo Ministero deve far presente che la sollecita ed integrale applicazione della legge n.167 è questione di preminente interesse: e ciò non solo perché le disposizioni della legge in parola rappresentano il primo strumento posto a disposizione delle amministrazioni comunali per dirigere efficacemente l'espansione delle città e per razionalizzare e coordinare l'intervento pubblico nel settore dell'edilizia; ma anche perché l'applicazione di dette disposizioni può e deve avere l'effetto di incentivare, attraverso il calmieramento del prezzo delle aree, l'attività edilizia, pubblica e privata: effetto, questo, di capitale importanza specie nel momento attuale.
E', infine, da rilevare, che la necessità di eliminare, con ogni sollecitudine, i diversi ostacoli che possono ritardare, nei vari comuni, l'applicazione della n.167, è anche in rapporto al fatto che come è noto, recenti disposizioni ad esempio la legge 14-2-1963, n.60, le cui norme di attuazione sono state approvate con decreto Presidente della Repubblica n.1471 dell'11-10-1963 la legge 4-11-1963, n.1460; nonché altre disposizioni particolari. impongono agli enti di edilizia economica e popolare di realizzare i propri programmi costruttivi esclusivamente nell'ambito dei piani di zona; in mancanza dei quali detti enti - e specie la gestione case lavoratori, che ha già definito parte dei suoi programmi - si troveranno nella impossibilità di utilizzare i fondi a propria disposizione.
Appare, pertanto, necessario accelerare in ogni modo l'attuazione della legge n.167 fornendo ai comuni impegnati nella pianificazione zonale ogni assistenza atta a rimuovere i denunciati ostacoli: ciò che può farsi non solo mediante il rapido compimento delle varie fasi dell'istruttoria di approvazione, ma anche fornendo ai comuni stessi una consulenza tecnico-amministrativa che indirizzi la loro attività e faciliti il compito ad essi assegnato dalla legge.
Le SS.LL. vorranno, in proposito, provvedere per quanto di competenza, intervenendo presso i comuni, anche non obbligati, per invitarli a risolvere i problemi dell'edilizia economica e popolare - ove esistano - nell'ambito dei piani di zona. Le SS.LL. cureranno, soprattutto, che l'esame delle delibere concernenti la formazione e l'adozione di detti piani venga effettuato entro il più breve termine.
Questo Ministero, da parte sua, sta provvedendo a potenziare ed attrezzare i propri uffici, centrali e periferici, al fine di adeguare la propria azione ai più vasti compiti di vigilanza, propulsione e collaborazione cui sopra si è fatto cenno.
In proposito, si comunica che, nel quadro di tale azione, è stato costituito, presso la direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche di questo Ministero un "Ufficio per l'applicazione della legge 18-4-1962, n.167" il quale ha il compito:
a) di provvedere all'espletamento della procedura di approvazione dei piani di zona in variante ai piani urbanistici esistenti o avverso i quali siano state presentate osservazioni da parte di amministrazioni dello Stato;
b) di esaminare quesiti di comuni, di amministrazioni statali, di enti, riguardanti l'applicazione della n.167, fornendo agli uffici interessati i relativi chiarimenti;
c) di fornire ai comuni impegnati nella pianificazione zonale assistenza e collaborazione, non solo nella fase istruttoria, ma anche ove necessario, in quella di redazione dei progetti, per evitare errate impostazioni e, conseguentemente, ritardi nell'approvazione dei piani;
d) assicurare una collaborazione continua ed efficace tra uffici statali, comuni ed enti di edilizia sovvenzionata che operano nell'ambito della n.167, al fine di evitare duplicazioni di esami e dispersione di attività;
e) di eseguire indagini, rilevamenti e studi per l'approfondimento dei problemi connessi con l'applicazione della legge e con l'attuazione dei piani di zona;
f) di impartire direttive agli uffici dipendenti e fornire istruzioni e notizie ai comuni.
Si fa anche presente che è in corso il potenziamento delle sezioni urbanistiche presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche alle quali, anche, i comuni e gli enti potranno rivolgersi per ottenere notizie, informazioni, consigli.




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