LEGGE 18 APRILE 1962, N.167. APPLICAZIONE.
La legge 18-4-1962, n.167, ha avviato una vasta attività
di pianificazione da parte di un gran numero di comuni
che, obbligati o non obbligati ai sensi dell'art.1
di detta legge, stanno provvedendo alla redazione dei
piani di zona. Inoltre, alcuni di tali piani - riguardanti
anche città di notevole importanza, quali, ad
esempio Torino, Firenze, Livorno, Ferrara, Alessandria
- sono già stati approvati; per numerosi altri
è in corso l'istruttoria presso questo Ministero.
La pianificazione zonale può dirsi, pertanto,
avviata; ma, in questa fase iniziale di applicazione
della legge, affrontando le prime concrete esperienze,
i comuni hanno incontrato alcune difficoltà
sia di carattere interpretativo, sia di carattere tecnico,
che minacciano di ritardare la piena attuazione delle
disposizioni della legge stessa. Tali difficoltà,
denunciate dapprima direttamente a questo Ministero,
sono state messe in particolare evidenza nell'ampio
dibattito svoltosi in occasione della "Conferenza
nazionale sulla attuazione della 167", tenutasi
a Roma nei giorni 7 e 8 febbraio c.a.
Al riguardo, questo Ministero deve far presente che
la sollecita ed integrale applicazione della legge
n.167 è questione di preminente interesse: e
ciò non solo perché le disposizioni della
legge in parola rappresentano il primo strumento posto
a disposizione delle amministrazioni comunali per dirigere
efficacemente l'espansione delle città e per
razionalizzare e coordinare l'intervento pubblico nel
settore dell'edilizia; ma anche perché l'applicazione
di dette disposizioni può e deve avere l'effetto
di incentivare, attraverso il calmieramento del prezzo
delle aree, l'attività edilizia, pubblica e
privata: effetto, questo, di capitale importanza specie
nel momento attuale.
E', infine, da rilevare, che la necessità di
eliminare, con ogni sollecitudine, i diversi ostacoli
che possono ritardare, nei vari comuni, l'applicazione
della n.167, è anche in rapporto al fatto che
come è noto, recenti disposizioni ad esempio
la legge 14-2-1963, n.60, le cui norme di attuazione
sono state approvate con decreto Presidente della Repubblica
n.1471 dell'11-10-1963 la legge 4-11-1963, n.1460;
nonché altre disposizioni particolari. impongono
agli enti di edilizia economica e popolare di realizzare
i propri programmi costruttivi esclusivamente nell'ambito
dei piani di zona; in mancanza dei quali detti enti
- e specie la gestione case lavoratori, che ha già
definito parte dei suoi programmi - si troveranno nella
impossibilità di utilizzare i fondi a propria
disposizione.
Appare, pertanto, necessario accelerare in ogni modo
l'attuazione della legge n.167 fornendo ai comuni impegnati
nella pianificazione zonale ogni assistenza atta a
rimuovere i denunciati ostacoli: ciò che può
farsi non solo mediante il rapido compimento delle
varie fasi dell'istruttoria di approvazione, ma anche
fornendo ai comuni stessi una consulenza tecnico-amministrativa
che indirizzi la loro attività e faciliti il
compito ad essi assegnato dalla legge.
Le SS.LL. vorranno, in proposito, provvedere per quanto
di competenza, intervenendo presso i comuni, anche
non obbligati, per invitarli a risolvere i problemi
dell'edilizia economica e popolare - ove esistano -
nell'ambito dei piani di zona. Le SS.LL. cureranno,
soprattutto, che l'esame delle delibere concernenti
la formazione e l'adozione di detti piani venga effettuato
entro il più breve termine.
Questo Ministero, da parte sua, sta provvedendo a potenziare
ed attrezzare i propri uffici, centrali e periferici,
al fine di adeguare la propria azione ai più
vasti compiti di vigilanza, propulsione e collaborazione
cui sopra si è fatto cenno.
In proposito, si comunica che, nel quadro di tale azione,
è stato costituito, presso la direzione generale
dell'urbanistica e delle opere igieniche di questo
Ministero un "Ufficio per l'applicazione della
legge 18-4-1962, n.167" il quale ha il compito:
a) di provvedere all'espletamento della procedura di
approvazione dei piani di zona in variante ai piani
urbanistici esistenti o avverso i quali siano state
presentate osservazioni da parte di amministrazioni
dello Stato;
b) di esaminare quesiti di comuni, di amministrazioni
statali, di enti, riguardanti l'applicazione della
n.167, fornendo agli uffici interessati i relativi
chiarimenti;
c) di fornire ai comuni impegnati nella pianificazione
zonale assistenza e collaborazione, non solo nella
fase istruttoria, ma anche ove necessario, in quella
di redazione dei progetti, per evitare errate impostazioni
e, conseguentemente, ritardi nell'approvazione dei
piani;
d) assicurare una collaborazione continua ed efficace
tra uffici statali, comuni ed enti di edilizia sovvenzionata
che operano nell'ambito della n.167, al fine di evitare
duplicazioni di esami e dispersione di attività;
e) di eseguire indagini, rilevamenti e studi per l'approfondimento
dei problemi connessi con l'applicazione della legge
e con l'attuazione dei piani di zona;
f) di impartire direttive agli uffici dipendenti e fornire
istruzioni e notizie ai comuni.
Si fa anche presente che è in corso il potenziamento
delle sezioni urbanistiche presso i provveditorati
regionali alle opere pubbliche alle quali, anche, i
comuni e gli enti potranno rivolgersi per ottenere
notizie, informazioni, consigli.
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