ISTRUZIONI RELATIVE ALL'ART.2 DELLA LEGGE 1 NOVEMBRE 1965, N.1179.
Il decreto legge 6-9-1965, n.1022, convertito in legge
1-11-1965, n.1179, stabilisce all'art.2 il principio
che i programmi di edilizia economica e popolare, finanziati
in virtù del decreto stesso o di precedenti
provvedimenti legislativi debbono essere attuati nell'ambito
dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167.
La norma ammette, peraltro, la possibilità che
detti programmi siano realizzati al di fuori dei piani
di zona, ovvero nell'ambito degli stessi ma su aree
non incluse nei programmi comunali di utilizzo, quando
ricorrano determinate condizioni. Precisamente, l'art.2
prevede che le costruzioni possano essere realizzate:
a) su aree comprese nei piani di zona e non incluse
nei programmi comunali di utilizzo di cui all'art.11
della legge n.167, purché siano già dotate
dei servizi indispensabili, ovvero la loro utilizzazione
sia prevista nel successivo biennio, ovvero i proprietari
siano disposti ad urbanizzarle a loro spese ai sensi
dell'art.3 della legge 21-7-1965, n.904;
b) su aree al di fuori dei piani di zona, quando non
vi siano, nell'ambito di questi ultimi, aree urbanizzate
o da urbanizzare nel successivo biennio, semprechè
risulti che le aree prescelte per i programmi di edilizia
popolare saranno dotate entro il biennio stesso dei
servizi indispensabili e la loro urbanizzazione sia
conforme alle previsioni dei piani regolatori, adottati
od approvati, o dei programmi di fabbricazione.
Nell'uno e nell'altro caso la possibilità di
costruire è subordinata ad una preventiva autorizzazione
dei provveditori regionali alle opere pubbliche, sentito
il parere del sindaco del comune interessato.
Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione
del citato art.2, onde evitare pregiudizievoli ritardi
nella realizzazione dei programmi di edilizia popolare
nonché difformità di criteri nell'esercizio
da parte dei provveditori dei poteri loro conferiti,
si ritiene opportuno chiarire gli scopi e la portata
della norma e dettare istruzioni che le SS.LL. vorranno
tener presenti nell'esame delle richieste di autorizzazioni
in deroga.
1. - Scopo dell'art.2, nel quadro delle disposizioni
intese ad incentivare l'attività edilizia, è
evidentemente quello di eliminare le remore ad una
sollecita realizzazione dei programmi di edilizia economica
e popolare dipendenti dalle difficoltà, in cui
possono trovarsi i comuni, di porre a disposizione
degli enti interessati nell'ambito dei piani di zona,
aree urbanizzate in quantità sufficiente e nei
tempi previsti per la realizzazione di tali programmi.
E ciò, senza infirmare il principio secondo
il quale, normalmente, l'attività degli enti
di edilizia economica e popolare deve svolgersi nell'ambito
dei piani e secondo i programmi comunali di attuazione
dei piani stessi.
Pertanto, la citata disposizione di legge, mentre contiene
una precisa affermazione di tale principio (affermazione
che non aveva avuto finora una formulazione legislativa
espressa e di portata così generale, in materia
di edilizia sovvenzionata), ammette la possibilità
che si possa derogare ad esso, soltanto quando i piani
non presentino le condizioni di carattere urbanistico
e sociale per una tempestiva attuazione dei programmi
di edilizia popolare ed economica.
2. - Gli enti ai quali si riferisce l'art.2 sono quelli
indicati all'art.1 e cioè gli istituti autonomi
case popolari, l'INCIS, l'ISES, le cooperative edilizie
e gli enti, istituti e società, di cui all'art.16
del testo unico sull'edilizia economica e popolare.
Ed infatti detto art.2 contempla esplicitamente soltanto
i programmi costruttivi di tali enti, finanziati con
la legge in oggetto (primo comma) ovvero con leggi
precedenti (ultimo comma).
Pertanto, i programmi di altri enti, come la GESCAL,
non possono beneficiare delle autorizzazioni di cui
all'art.2.
Da quanto precede risulta evidente l'intrinseco carattere
di transitorietà della norma, la quale trova
la sua ragion d'essere nell'attuale situazione di difficoltà
dei piani di zona, superata la quale non sarà
evidentemente più necessario far ricorso alle
deroghe.
3. - I poteri attribuiti alle SS.LL. dalla legge hanno
indubbiamente carattere discrezionale, ma il loro esercizio
è vincolato all'accertamento di determinate
condizioni, la cui esistenza soltanto può giustificare
il rilascio delle autorizzazioni in deroga.
Tali condizioni sono diverse nei due casi previsti dalla
legge.
Le costruzioni da realizzare nell'ambito dei piani di
zona ma al di fuori dei programmi comunali di utilizzo
possono essere autorizzate quando ricorra una delle
seguenti condizioni:
a) le aree prescelte siano già dotate dei servizi
indispensabili;
b) ovvero sia prevista la urbanizzazione entro il biennio
successivo alla istanza dell'ente;
c) ovvero i proprietari siano disposti ad urbanizzarle
a proprie spese.
Pur in mancanza di una esplicita disposizione, la ratio
legis induce a ritenere che la possibilità di
costruire al di fuori dei programmi comunali sia ammessa
soltanto nei casi in cui detti programmi non prevedano
in misura adeguata aree urbanizzate, o da urbanizzare
in tempo utile per la realizzazione delle costruzioni
di cui trattasi.
Per quanto riguarda invece le costruzioni da realizzare
al di fuori dei piani di zona, esse possono essere
autorizzate nel concorso:
a) di una condizione negativa, e cioè la mancanza,
nell'ambito di detti piani, di aree urbanizzate o di
cui sia prevista l'urbanizzazione nel biennio successivo
alla richiesta dell'ente;
b) di una condizione positiva, e cioè la esistenza,
nelle aree prescelte, delle opere di urbanizzazione
o la previsione della loro realizzazione entro il biennio
su indicato;
c) di un presupposto essenziale: la conformità
delle costruzioni da realizzare alle prescrizioni dei
piani regolatori, anche soltanto adottati, e dei programmi
di fabbricazione.
4. - Come vedesi nell'adottare le determinazioni in
ordine alle richieste di autorizzazione a costruire
fuori dei piani di zona o dei programmi comunali, l'elemento
essenziale da valutare, in termini positivi o negativi,
è il requisito della urbanizzazione delle aree.
Ovviamente, tale valutazione ha carattere discrezionale,
e va fatta in relazione a diversi elementi obiettivi
- quali ad esempio, l'ampiezza dell'intervento, la
distanza da altre zone urbanizzate, i collegamenti
col centro urbano, ecc. - ma non vi è dubbio
che il legislatore abbia inteso assicurare, in ogni
caso, i servizi indispensabili per la vita dei quartieri
e cioè quelli che vengono comunemente definiti
opere di urbanizzazione primaria; fra queste, soprattutto,
le strade residenziali, le fognature, la rete idrica,
la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del
gas, la pubblica illuminazione e gli spazi di sosta
e di parcheggio.
Occorre poi tener presente che, pur avendo un grado
di minore necessità rispetto alle esigenze di
vita degli insediamenti le opere di urbanizzazione
secondaria - come scuole, chiese, mercati, ecc. - dovrebbero
costituire una dotazione normale, in quanto esse sono
intese a garantire alla popolazione migliori condizioni
di vita soprattutto sotto il profilo sociale.
E' opportuno, infine, accertare che le aree prescelte
siano già o possano essere agevolmente collegate
con le infrastrutture di carattere generale, come l'acquedotto,
le strade di grande comunicazione, il collettore della
rete fognante, ecc.
La valutazione di cui sopra deve essere più rigorosa
quando si tratti di aree al di fuori dei piani di zona,
anche per il motivo che diversamente da questi ultimi
i piani regolatori e di fabbricazione mancano, di norma,
di programmi di attuazione.
5. - L'art.2 stabilisce, come si è detto, che
possono essere utilizzate dagli enti aree non comprese
nei piani di zona o nei programmi comunali di attuazione
anche quando le aree stesse non siano ancora fornite
dei servizi, purché siano da urbanizzare nel
biennio successivo.
Nell'eventualità che la scelta degli enti sia
caduta su aree da urbanizzare, sarà opportuno
che il comune interessato o gli enti medesimi - qualora
questi provvedano direttamente ai servizi (ad esempio,
ai sensi dell'art.1 della legge del 29-3-1965, n.217)
- si impegnino formalmente alla tempestiva realizzazione
delle opere pubbliche necessarie. Comunque, anche in
mancanza di impegni formali, è necessario che
le SS.LL. valutino attentamente la attendibilità
delle assicurazioni fornite in proposito.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che
il legislatore richiede un accertamento più
rigoroso quando si tratti di costruzioni da effettuarsi
al di fuori dei piani di zona. Ed infatti, per le costruzioni
da realizzare nell'ambito dei piani, si richiede soltanto
una previsione di urbanizzazione, mentre nel caso di
costruzioni al di fuori dei piani è prescritto
che "risulti che le aree prescelte saranno urbanizzate
nel successivo biennio".
E' appena il caso di accennare, infine, che il biennio
va determinato in relazione alla data della richiesta
degli enti.
6. - Pur tenendo conto delle chiare finalità
della norma, la quale come si è detto è
intesa ad agevolare la pronta attuazione dei programmi
costruttivi di edilizia popolare sovvenzionata, le
SS.LL. non dovranno limitarsi ad accertare che siano
soddisfatte le condizioni richieste dalla legge in
oggetto, ma dovranno valutare adeguatamente quali ripercussioni
possa avere la realizzazione di programmi costruttivi
in deroga - specie quelli di notevole ampiezza e consistenza
- al fine di evitare ogni pregiudizio ad una ordinata
espansione della città.
In primo luogo, pertanto, dovrà essere accertata
la idoneità urbanistica delle aree prescelte
dagli enti per gli insediamenti progettati.
L'art.2 prescrive soltanto, per le aree non comprese
nei piani di zona, la loro conformità alle previsioni
dei piani regolatori adottati o approvati, o dei programmi
di fabbricazione, mentre non contiene alcuna prescrizione
per l'utilizzazione delle aree non incluse nei programmi
comunali, in quanto tale utilizzazione deve, ovviamente,
rispettare le previsioni dei piani di zona.
Peraltro, la conformità delle costruzioni progettate
alle prescrizioni dei piani regolatori o dei programmi
di fabbricazione non può essere considerata,
di per se, sempre sufficiente ad una favorevole determinazione
in ordine alle istanze degli enti.
Sarà da consigliare la realizzazione di insediamenti
abitativi che, pur essendo conformi a piani regolatori
o a programmi di fabbricazione, non abbiano caratteristiche,
soprattutto per quanto riguarda la densità e
la dotazione di servizi, tali da consentire la formazione
di quartieri socialmente ed urbanisticamente qualificati.
Inoltre, dovrà evitarsi l'autorizzazione di costruzioni
in zone lontane dall'abitato o a questo non collegate
in modo funzionale, al fine di impedire la realizzazione
di quartieri avulsi dal tessuto della città
e che, per passata esperienza, costituiscono veri e
propri luoghi di segregazione per i ceti meno abbienti.
Al contrario, dovranno esser favorite le scelte di aree
che consentano il coordinamento non solo dei programmi
di edilizia dei vari enti, ma la loro integrazione
con altre componenti vitali dei contesti urbani. In
tal modo si favorirà da un lato la creazione
di quartieri nei quali le varie classi sociali potranno
armonicamente integrarsi, e dall'altro, la concentrazione
degli interventi, specie nel settore dei pubblici servizi,
con notevole beneficio economico per il comune.
Le SS.LL., inoltre, avranno cura di impedire la realizzazione
di insediamenti, che apparissero irrazionalmente ubicati
sia in rapporto alle fondamentali direttrici di espansione
dell'abitato che ai tempi di attuazione di tale espansione
stabiliti dal comune.
In conclusione il perseguimento delle finalità
sopra illustrate non può assolutamente giustificare
che le autorizzazioni in deroga diventino strumento
di disordine nell'espansione delle città o riproducano
quegli inconvenienti di natura soprattutto urbanistica
e sociale che la n.167 ha inteso eliminare.
7. - Va ricordato che le aree di proprietà degli
enti per l'edilizia popolare ed economica per la quasi
totalità sono state incluse nei piani di zona,
o in sede di formazione degli stessi o successivamente
a mezzo di varianti.
Orbene, occorre richiamare l'attenzione delle SS.LL.
sulla opportunità che gli enti in parola normalmente
utilizzino le aree suddette prima di far ricorso a
scelte al di fuori dei piani di zona, semprechè
beninteso le aree stesse abbiano i requisiti richiesti
in ordine all'urbanizzazione.
8. - L'art.2 del decreto legge n.1022 stabilisce che
le autorizzazioni debbono essere rilasciate dal provveditore
regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del
sindaco del comune interessato.
Tale parere ha carattere obbligatorio, ma non vincolante:
esso costituisce una fase necessaria del procedimento
di autorizzazione, ma non obbliga a provvedere in conformità.
Le SS.LL., nel richiedere al sindaco il parere di competenza,
faranno presente la necessità che il parere
stesso sia congruamente motivato - soprattutto nei
casi in cui l'amministratore comunale sia contrario
all'utilizzazione delle aree prescelte - per avere
maggiori elementi di giudizio in ordine alle determinazioni
da adottare.
La motivazione dell'avviso del sindaco dovrà
riguardare principalmente la situazione urbanistica
delle aree interessate e la consistenza attuale e futura
dei servizi ed impianti pubblici. Per quanto riguarda
la situazione urbanistica, il parere dovrà essere
basato sulla idoneità o meno dell'area prescelta
ad accogliere l'insediamento progettato; sulla possibilità
di inserire l'insediamento stesso nello sviluppo dell'agglomerato
urbano; sull'esistenza di collegamenti con il nucleo
centrale, ecc. Per ciò che concerne i servizi,
il sindaco dovrà esprimersi tenendo conto di
quanto si è detto al punto 5. Inoltre, qualora
il parere facesse riferimento a previsioni di futura
urbanizzazione, dovranno essere forniti dati precisi
circa i tempi di attuazione delle opere programmate.
In caso di parere sfavorevole, sarà opportuno
che il sindaco - ove possibile - indichi su quali aree
potrebbe realizzarsi a suo avviso il programma per
il quale l'ente ha avanzata istanza.
E' superfluo infine sottolineare che, pur se, come si
è detto, il parere del sindaco non è
vincolante, le SS.LL. dovranno sempre considerare attentamente
le ragioni addotte dall'amministrazione comunale, cui
è affidato istituzionalmente il compito di indirizzare
e disciplinare l'espansione urbana, motivando adeguatamente
le autorizzazioni in caso di dissenso con l'autorità
comunale. Tale motivazione è necessaria, in
quanto i provvedimenti delle SS.LL. possono essere
impugnati per illegittimità da coloro che si
ritengano lesi: come, ad esempio, dai proprietari nei
confronti dei quali venga esperita la procedura di
espropriazione.
Per quanto riguarda i rapporti tra autorizzazione e
licenza edilizia è da rilevare che la prima
costituisce un presupposto della licenza, la quale
sarebbe illegittima se venisse rilasciata senza l'autorizzazione.
D'altra parte, il sindaco, in presenza di una autorizzazione
provveditoriale non può negare la licenza edilizia
per il motivo che il programma costruttivo viene previsto
su aree non comprese nel piano di zona o nel programma
comunale di utilizzazione.
9. Ferma restando la competenza autonoma ed esclusiva delle SS.LL. in materia, si ritiene di dover segnalare l'opportunità che prima di adottare le determinazioni del caso, questo Ministero venga informato quando sussistano contrasti di particolare gravità con il comune.
(c) 1996 Note's