MODIFICHE ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 15-2-1951, N.16 RELATIVA A: "NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DEI TEATRI, CINEMATOGRAFI E ALTRI LOCALI DI SPETTACOLO IN GENERE
Il sostanziale progresso nei riguardi della sicurezza
delle sale cinematografiche e teatrali determinato
dall'adozione della pellicola ininfiammabile, resa
obbligatoria dal disposto dell'art.2 del D.P.R. 20-3-1956,
n.322, ha posto in evidenza la necessità di
apportare alcune modifiche alle "Norme di sicurezza
per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei
teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo
in genere" emanate con circolare n.16 del 15-2-1951.
Nell'occasione si è ritenuto opportuno introdurre
anche altre minori variazioni consigliate dall'esperienza
fatta nella applicazione delle norme citate.
In conseguenza si trascrivono le nuove disposizioni
definite d'intesa col Ministero del turismo e dello
spettacolo e con la Direzione generale di P.S., in
vigore dall'1 gennaio 1963, ma che saran valide solo
per quelle sale cinematografiche in cui si proiettano
esclusivamente pellicole a supporto ininfiammabile;
condizione che deve risultare sia da annotazione nella
licenza di esercizio rilasciata dall'autorità
di P.S., sia da targa, apposta sulla porta di ingresso
alla cabina di proiezione, recante la scritta: "Proiezioni
con impiego di sole pellicole di sicurezza".
Si omettono i successivi punti perchè modificativi della circolare 15-2-1951, n.16.
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