[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 14 MARZO 1967 N.122

TUTELA ARCHEOLOGICA: APPROVAZIONE PROGETTI

E' stato rilevato come, con sempre maggior frequenza, talune sovrintendenze alle antichità, dovendosi pronunciare ai sensi dell'art.18 della legge 1-6-1939, n.1089, su progetti ritenuti particolarmente delicati ed importanti, rimettono la questione al Ministero o chiedono esplicitamente l'intervento del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.
Una tale procedura, oltre a risultare poco ortodossa sotto il profilo giuridico-amministrativo in quanto non conforme allo spirito ed alla lettera della menzionata legge che prevede il ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del sovrintendente, determina un eccessivo inevitabile appesantimento nello svolgimento delle mansioni attribuite agli uffici ai quali le signorie loro presiedono.
Ciò premesso, si invitano le signorie loro medesime a voler decidere autonomamente su tali progetti della propria competenza, adottando, ovviamente, criteri di estrema cautela e tenendo presente che, in materia l'intervento del Ministero è, di regola, determinato dai ricorsi degli interessati.
Si ritiene, inoltre, di dover puntualizzare che, secondo un'autorevole interpretazione giurisdizionale (Cassazione, Sez. II civile, 20-2-1948, n.263) la espressione "Ministro" ricorrente nell'art.11 della menzionata legge n.1089 non determina per se stessa la necessità dell'esercizio personale delle attribuzioni di cui si tratta; mentre è da considerare che, coordinando la norma del predetto art.11 con quella dell'art.1 della legge 22-5-1939, n.823 (definisce gli interessi archeologici, artistici, monumentali e panoramici affidati al Ministero, che esercita per mezzo delle sovrintendenze: a) alle antichità; b) ai monumenti; c) alle gallerie; d) ai monumenti e gallerie.), si perviene alla logica conclusione che la cura degli interessi archeologici affidata al Ministro debba in effetti essere esercitata per mezzo delle sovrintendenze anche quando ricorrano le ipotesi contemplate dal predetto art.11.
Naturalmente, rimane inalterata l'esclusiva competenza della amministrazione centrale per quanto concerne l'imposizione e la revoca, anche parziale, dei vincoli previsti dalla menzionata legge n.1089.




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