TUTELA ARCHEOLOGICA: APPROVAZIONE PROGETTI
E' stato rilevato come, con sempre maggior frequenza,
talune sovrintendenze alle antichità, dovendosi
pronunciare ai sensi dell'art.18 della legge 1-6-1939,
n.1089, su progetti ritenuti particolarmente delicati
ed importanti, rimettono la questione al Ministero
o chiedono esplicitamente l'intervento del Consiglio
superiore delle antichità e belle arti.
Una tale procedura, oltre a risultare poco ortodossa
sotto il profilo giuridico-amministrativo in quanto
non conforme allo spirito ed alla lettera della menzionata
legge che prevede il ricorso gerarchico avverso i provvedimenti
del sovrintendente, determina un eccessivo inevitabile
appesantimento nello svolgimento delle mansioni attribuite
agli uffici ai quali le signorie loro presiedono.
Ciò premesso, si invitano le signorie loro medesime
a voler decidere autonomamente su tali progetti della
propria competenza, adottando, ovviamente, criteri
di estrema cautela e tenendo presente che, in materia
l'intervento del Ministero è, di regola, determinato
dai ricorsi degli interessati.
Si ritiene, inoltre, di dover puntualizzare che, secondo
un'autorevole interpretazione giurisdizionale (Cassazione,
Sez. II civile, 20-2-1948, n.263) la espressione "Ministro"
ricorrente nell'art.11 della menzionata legge n.1089
non determina per se stessa la necessità dell'esercizio
personale delle attribuzioni di cui si tratta; mentre
è da considerare che, coordinando la norma del
predetto art.11 con quella dell'art.1 della legge 22-5-1939,
n.823 (definisce gli interessi archeologici, artistici,
monumentali e panoramici affidati al Ministero, che
esercita per mezzo delle sovrintendenze: a) alle antichità;
b) ai monumenti; c) alle gallerie; d) ai monumenti
e gallerie.), si perviene alla logica conclusione che
la cura degli interessi archeologici affidata al Ministro
debba in effetti essere esercitata per mezzo delle
sovrintendenze anche quando ricorrano le ipotesi contemplate
dal predetto art.11.
Naturalmente, rimane inalterata l'esclusiva competenza
della amministrazione centrale per quanto concerne
l'imposizione e la revoca, anche parziale, dei vincoli
previsti dalla menzionata legge n.1089.
(c) 1996 Note's