DEPOSITI ED IMPIANTI DI OLII MINERALI. NORME DI SICUREZZA INTEGRATIVE DI QUELLE STABILITE NEL DECRETO MINISTERIALE 31 LUGLIO 1934.
Con l'evoluzione sempre più importante e rapida
dell'industria petrolifera e petrolchimica si è
profondamente alterata, per dimensioni ed altre caratteristiche,
la situazione dei relativi stabilimenti in base alla
quale furono compilate le norme di sicurezza di cui
al decreto ministeriale 31-7-1934.
Lo sviluppo verificatosi nel settore petrolifero ha
determinato, in particolare, la necessità di
realizzare ingenti depositi di olii minerali, della
potenzialità di parecchie centinaia di migliaia
di metri cubi tra greggio e prodotti finiti; nonchè
di installare serbatoi di capienza singolare superiore
anche a mc.50.000, con diametro ed altezza molto maggiori
di quelli che erano normalmente in esercizio al momento
della compilazione delle norme di sicurezza innanzi
citate.
La capacità di alcuni serbatoi, recentemente
installati, ha fatto sorgere nuovi problemi nei confronti
degli argini o dei muri di contenimento i quali, a
loro volta, tendono a crescere oltre ogni limite determinando
così anche delicati problemi circa la loro stabilità
per l'aumentare delle pressioni in gioco.
Inoltre nelle nuove condizioni, come si è avuto
modo di costatare, la difesa antincendi degli stabilimenti
petroliferi, che ha per presupposto fondamentale la
possibilità di impiegare mezzi mobili anche
da terra in aggiunta all'azione degli impianti fissi,
o per l'inefficienza di questi, diventa sempre più
difficile se non addirittura impossibile. Infatti l'impiego
di lance schiumogene a mano, il cui getto può
essere diretto con immediatezza dalla volontà
intelligente dell'operatore, nonchè quello anche
massiccio di cannoni schiumogeni di maggiore potenza
ma di minore maneggevolezza non offre le necessarie
garanzie circa il risultato positivo della manovra,
giacché i getti a grande distanza ed altezza
sono fortemente sfrangiati, subiscono l'azione del
vento, presentano grande difficoltà a colpire
dal basso, con efficacia, il bersaglio costituito da
un semplice anello circolare, nel caso di incendio
di serbatoio a tetto galleggiante e, in definitiva,
risultano di scarsa efficacia, quando addirittura non
riescono a raggiungere l'obiettivo.
Oltre a ciò vi è da rilevare il fatto
che, nel caso d'impiego dei cannoni schiumogeni, si
verifica - per la rilevante portata di essi - un enorme
consumo di liquido schiumogeno che crea problemi di
approvvigionamento e di trasporto - non attraverso
condutture - di difficile soluzione in caso di necessità.
Le difficoltà di intervento innanzi esposte sono
ulteriormente accresciute dalla tendenza da parte delle
società che gestiscono le raffinerie o i depositi
petroliferi, a costruire, per motivi di spazio, bacini
di contenimento circondati da muri di altezza sempre
maggiore, costituenti come un bastione, il che rende
ancora più difficile ogni manovra efficace da
terra.
Ciò premesso questo Ministero, allo scopo di
limitare il volume di un eventuale incendio negli impianti
petroliferi, di garantire la dovuta stabilità
ai muri dei bacini di contenimento e di rendere possibile
un'efficace azione di soccorso, anche nell'ipotesi
che gli impianti fissi andassero fuori servizio, è
venuto nella determinazione di emanare le seguenti
norme di sicurezza che, preliminarmente, sono state
sottoposte all'esame ed al parere della Commissione
Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili:
1) I serbatoi destinati a contenere petrolio greggio
o prodotti definiti di categoria A e B, ai sensi delle
vigenti disposizioni, devono essere a tetto galleggiante
qualora la loro capacità geometrica superi mc.1.500.
Per i serbatoi destinati a contenere i prodotti di categoria
C, si consiglia l'adozione del tetto galleggiante quando
la loro capacità superi mc.20.000.
2) Premesso che, in linea di massima, sono preferibili
gli argini in terra ai muri di contenimento, l'altezza
sul piano di campagna dei muri, di norma, non deve
superare m.4. Solo in casi eccezionali, da giustificare
di volta in volta, l'altezza dei muri può superare
i m.4.
Gli argini di terra ed i muri di contenimento devono
essere stagni.
3) I muri dei bacini a pianta poligonale devono essere
calcolati tenendo conto dei seguenti fattori resistenti:
I peso proprio;
II peso del liquido ipotizzato che, riempiendo il bacino,
agisce per gravità sulla eventuale suola interna
della fondazione del muro;
III peso del terreno che grava su detta suola e su quella
eventuale esterna;
IV qualunque altro fattore che concorra alla resistenza.
Come fattori ribaltanti devono essere considerati i
seguenti:
I la pressione idrostatica agente sul muro per tutta
l'altezza della sua proiezione verticale, comprendente
anche la fondazione;
II la sottospinta idrostatica, che però potrà
essere trascurata in parte o del tutto solo quando
il muro è incastrato in roccia sana ed eseguito
con ogni accuratezza in modo da assicurare una parziale
o totale monoliticità con la fondazione;
III qualunque altro fattore che concorra a provocare
il ribaltamento.
4) Il coefficiente di sicurezza, inteso come il rapporto
fra i valori del momento resistente e di quello ribaltante,
deve essere di almeno 1,2. Particolare cura deve essere
tenuta nella costruzione dei raccordi di spigolo dei
muri di contenimento. In tali zone dovrà essere
assicurata la resistenza agli sforzi di trazione e
di flessione.
5) I muri di contenimento a pianta circolare devono
essere dimensionati in base ai procedimenti della scienza
delle costruzioni, tenendo conto di tutte le forze
attive e resistenti agenti su di essi.
6) In ogni caso deve essere curato, con opportuna scelta
del terreno di posa, accurata esecuzione e adatti accorgimenti,
che non possa verificarsi il sifonamento del liquido
che invadesse il bacino.
7) Per i muri di altezza superiore a m.4 deve essere
previsto un passaggio di coronamento sul muro, largo
almeno m.1, protetto da balaustre ai lati e con scale
di accesso dall'esterno del bacino, poste a non più
di m.80 l'una dall'altra.
8) In ogni caso i serbatoi a tetto galleggiante dovranno
avere, in sommità, un passeggiatoio posto all'esterno
del mantello, largo almeno cm.80 e protetto su entrambi
i lati; le scale di accesso a tale ballatoio dovranno
distare non più di m.60 l'una dall'altra.
9) In corrispondenza dei punti di sbocco delle scale
sul passeggiatoio di coronamento dei serbatoi, devono
essere costruiti ripari in prosecuzione del mantello,
alti m.2 sul piano di passaggio e larghi almeno m.4,
che consentano l'accesso ai soccorritori nonchè
l'inizio delle operazioni di spegnimento.
10) Tra il passaggio di coronamento del muro di contenimento
e quello del serbatoio devono essere costruite passerelle
che consentano ai soccorritori di raggiungere direttamente
le cime del serbatoio senza discendere nel bacino di
contenimento.
11) L'altezza del serbatoio non deve superare, per più
di m.12, l'altezza del muro di contenimento.
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