[Note's] CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 13 APRILE 1964, N.13865

BOCCHE DA INCENDIO NEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI.

Da accertamenti ispettivi compiuti recentemente dal Ministero dell'interno, si è rilevato che molti acquedotti comunali, già funzionanti, non sono dotati delle prescritte derivazioni di bocche da incendio. Si è riscontrato anche nei lavori in corso per la costruzione di acquedotti, e per il loro ampliamento, che non è prevista l'installazione di dette bocche da incendio, come è invece fatto obbligo dalla legge 27-12-1941, n.1570.
La carenza di detti impianti accessori rappresenta un gravissimo inconveniente per i servizi antincendi, in quanto il regolare funzionamento dei servizi stessi è strettamente connesso con la disponibilità di risorse idriche e con la possibilità della loro utilizzazione.
Al riguardo va ricordato che la materia è regolata da precise disposizioni di legge. Infatti, l'art.85 della legge 13-5-1961, n.469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha mantenuto a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli altri oneri previsti dall'art.27 della citata legge n.1570 del 1941.
Le norme di quest'ultima legge stabiliscono che le amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla installazione ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti. Le medesime norme sanciscono, altresì che il prefetto deve far adottare da dette amministrazioni i provvedimenti atti ad assicurare la disponibilità di acqua per i servizi antincendio.
E' necessario, quindi, che, in sede di esame dei progetti relativi alla costruzione di acquedotti comunali, che vengono presentati per l'approvazione dagli enti interessati, sia accertato che essi comprendano anche la installazione delle bocche da incendio, così come previsto e stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia.




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