BOCCHE DA INCENDIO NEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI.
Da accertamenti ispettivi compiuti recentemente dal
Ministero dell'interno, si è rilevato che molti
acquedotti comunali, già funzionanti, non sono
dotati delle prescritte derivazioni di bocche da incendio.
Si è riscontrato anche nei lavori in corso per
la costruzione di acquedotti, e per il loro ampliamento,
che non è prevista l'installazione di dette
bocche da incendio, come è invece fatto obbligo
dalla legge 27-12-1941, n.1570.
La carenza di detti impianti accessori rappresenta un
gravissimo inconveniente per i servizi antincendi,
in quanto il regolare funzionamento dei servizi stessi
è strettamente connesso con la disponibilità
di risorse idriche e con la possibilità della
loro utilizzazione.
Al riguardo va ricordato che la materia è regolata
da precise disposizioni di legge. Infatti, l'art.85
della legge 13-5-1961, n.469, sull'ordinamento dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ha mantenuto a carico delle amministrazioni
comunali le incombenze e gli altri oneri previsti dall'art.27
della citata legge n.1570 del 1941.
Le norme di quest'ultima legge stabiliscono che le amministrazioni
comunali sono tenute a provvedere alla installazione
ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali
secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti.
Le medesime norme sanciscono, altresì che il
prefetto deve far adottare da dette amministrazioni
i provvedimenti atti ad assicurare la disponibilità
di acqua per i servizi antincendio.
E' necessario, quindi, che, in sede di esame dei progetti
relativi alla costruzione di acquedotti comunali, che
vengono presentati per l'approvazione dagli enti interessati,
sia accertato che essi comprendano anche la installazione
delle bocche da incendio, così come previsto
e stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in
materia.
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