[Note's] CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 FEBBRAIO 1963, N.14

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICABILITÀ' DELLA CIRCOLARE N.132 DEL 22 DICEMBRE 1962 CONCERNENTE NORME DI SICUREZZA PER DEPOSITI ED IMPIANTI DI OLII MINERALI.

Alcune Società petrolifere, tramite la loro Unione Nazionale, hanno fatto presente a questo Ministero alcune difficoltà sorte nell'applicazione della circolare di cui all'oggetto.
In particolare è stato segnalato che alcuni Comandi dei Vigili del Fuoco hanno negato il collaudo di depositi costruiti in base a progetti già regolarmente autorizzati, ma che vengono al collaudo in data posteriore a quella della circolare citata.
Al riguardo si chiarisce che le norme di tale circolare riguardano il modo secondo il quale devono essere progettati gli impianti e possono essere applicate soltanto ai nuovi impianti, il cui progetto debba essere ancora esaminato, per la necessaria approvazione, in data successiva a quella della circolare stessa.
Si dispone, pertanto, sentito anche l'avviso al riguardo della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, che il collaudo degli impianti approvati in data precedente a quella della circolare si debba effettuare controllando se sono stati regolarmente eseguiti i progetti presentati all'approvazione e realizzate le prescrizioni a suo tempo impartite.
Se in occasione del collaudo si riscontreranno motivi di incertezza circa la buona progettazione ed esecuzione dei bacini di contenimento, potranno essere disposti, concedendo un ragionevole lasso di tempo per l'esecuzione, quegli accorgimenti, come per esempio l'impermeabilizzazione del fondo dei bacini, che valgono a dare un sufficiente grado di sicurezza all'opera.
Dopo la regolare esecuzione di tali opere e dopo averne accertata l'efficienza, l'impianto potrà essere collaudato e ne potrà essere autorizzato l'esercizio provvisorio.




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