CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICABILITÀ' DELLA CIRCOLARE N.132 DEL 22 DICEMBRE 1962 CONCERNENTE NORME DI SICUREZZA PER DEPOSITI ED IMPIANTI DI OLII MINERALI.
Alcune Società petrolifere, tramite la loro Unione
Nazionale, hanno fatto presente a questo Ministero
alcune difficoltà sorte nell'applicazione della
circolare di cui all'oggetto.
In particolare è stato segnalato che alcuni Comandi
dei Vigili del Fuoco hanno negato il collaudo di depositi
costruiti in base a progetti già regolarmente
autorizzati, ma che vengono al collaudo in data posteriore
a quella della circolare citata.
Al riguardo si chiarisce che le norme di tale circolare
riguardano il modo secondo il quale devono essere progettati
gli impianti e possono essere applicate soltanto ai
nuovi impianti, il cui progetto debba essere ancora
esaminato, per la necessaria approvazione, in data
successiva a quella della circolare stessa.
Si dispone, pertanto, sentito anche l'avviso al riguardo
della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive
ed infiammabili, che il collaudo degli impianti approvati
in data precedente a quella della circolare si debba
effettuare controllando se sono stati regolarmente
eseguiti i progetti presentati all'approvazione e realizzate
le prescrizioni a suo tempo impartite.
Se in occasione del collaudo si riscontreranno motivi
di incertezza circa la buona progettazione ed esecuzione
dei bacini di contenimento, potranno essere disposti,
concedendo un ragionevole lasso di tempo per l'esecuzione,
quegli accorgimenti, come per esempio l'impermeabilizzazione
del fondo dei bacini, che valgono a dare un sufficiente
grado di sicurezza all'opera.
Dopo la regolare esecuzione di tali opere e dopo averne
accertata l'efficienza, l'impianto potrà essere
collaudato e ne potrà essere autorizzato l'esercizio
provvisorio.
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