INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE N.765 DEL 1967 (ART.17, COMMA 6).
Il comma 6 art.17 legge 6-8-1967, n.765 - entrata in
vigore il 1 settembre 1967 - stabilisce il divieto
di realizzare, nelle zone in cui il piano regolatore
generale od il programma di fabbricazione consentano
volumi superiori a mc.3 di area edificabile od altezza
superiore a m.25, nuovi edifici con volumi ed altezze
superiori a detti limiti prima dell'approvazione del
piano particolareggiato o della lottizzazione convenzionata,
estesi all'intera zona e contenenti la disposizione
planivolumetrica.
La norma - come è stato chiarito con la circolare
di questo Ministero 28-10-1967, n.3210, ha lo scopo
di evitare che densità eccessive o altezze troppo
elevate comportino soluzioni tali da produrre inconvenienti
per il traffico, ovvero di carattere igienico ed estetico,
o, più in generale, urbanistico ed a tal fine
rende obbligatorio lo studio e l'approvazione di adeguate
indicazioni planivolumetriche per la distribuzione
delle costruzioni sul terreno, prima della realizzazione
dei singoli edifici.
Poiché risulta che in sede di prima applicazione
del sesto comma art.17, sono sorti dubbi e perplessità
di carattere interpretativo soprattutto per quanto
concerne il campo di applicazione della norma, questo
Ministero ritiene opportuno illustrarne il significato
e la portata, anche allo scopo di assicurare una applicazione
agevole ed uniforme della disposizione.
1) E' da precisare, preliminarmente, che la disposizione
del sesto comma art.17 si applica nelle zone in cui
i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione
consentono l'edificazione per volumi superiori a mc.3
per metro quadro ovvero con altezze superiori a m.25:
il che significa che la norma va osservata quando ricorre
l'una o l'altra delle condizioni suindicate, non essendo
necessario che sussistano ambedue.
L'edificazione vietata in mancanza di piani particolareggiati
o di lottizzazioni è soltanto quella eccedente
i limiti di volume e di altezza previsti. Possono essere
quindi legittimamente autorizzate ed eseguite costruzioni
per le quali il volume o l'altezza, pur essendo consentiti
in misura maggiore dal piano regolatore o dal programma
di fabbricazione, vengono ridotti entro i limiti di
legge.
E' da far presente che il predetto sesto comma trova
applicazione non solo nei comuni dotati di piano regolatore
generale o di programma di fabbricazione approvati,
ma anche in quelli nei quali detti strumenti siano
stati soltanto adottati. E pertanto non potranno essere
rilasciate licenze edilizie per la costruzione di edifici
aventi volume ed altezza superiori a quelle sopraindicate,
fino a quando non saranno stati approvati gli strumenti
esecutivi, anche se siano trascorsi i termini di cui
al quarto comma dell'art.17. Va precisato che, mentre
l'approvazione del piano particolareggiato postula
la già avvenuta conclusione dell'iter formativo
dello strumento primario, così non è
per le lottizzazioni, alle quali si applica il disposto
del terzo comma art.8 legge n.765.
Si precisa, infine, che la lottizzazione convenzionata
di cui si parla al sesto comma art.17 è certamente
intesa - in conformità, del resto, ad un principio
accolto dalla legge-ponte - come strumento di esecuzione
alternativo del piano particolareggiato. La previsione
delle opere di urbanizzazione, quindi, pur costituendo
un criterio atto a distinguere la lottizzazione dalle
semplici iniziative edilizie, non costituisce una componente
necessaria della lottizzazione, in quanto il suo contenuto
urbanistico non si esaurisce nella predisposizione
delle opere di urbanizzazione.
Pertanto, il ricorso al piano di lottizzazione è
ammissibile e può essere necessario anche nei
casi in cui esso non preveda, in quanto già
esistenti, la predisposizione delle opere di urbanizzazione.
2) L'art.17 prevede la formazione dei piani particolareggiati
o di lottizzazione estesi all'intera zona.
Va chiarito in primo luogo che il termine zona viene
qui usato con un significato diverso da quello attribuito
alle zone di cui all'art.7 della legge urbanistica,
anche se in pratica la zona ex art.17 può coincidere
con una delle zone nelle quali il piano regolatore
generale divide, ai sensi del predetto art.7, il territorio
comunale.
La dizione della norma fa ritenere che si debba trattare
di zona di una certa estensione, nella quale sia possibile
la realizzazione di più edifici, in alcuni casi
per l'ampiezza delle aree libere, in altri per la possibilità
di demolire e ricostruire costruzioni esistenti. D'altra
parte, scopo della norma - come afferma anche la ricordata
circolare ministeriale - è quello di evitare
inconvenienti di carattere estetico, igienico, di traffico
e, più in generale, urbanistico: ciò
che può essere conseguito con una razionale
articolazione - sulla base delle previsioni del piano
regolatore generale - dei volumi edilizi sul terreno.
In relazione a quanto sopra si è affermato, possono
verificarsi le seguenti ipotesi con riferimento alle
diverse modalità di intervento previste nelle
zonizzazioni ex art.7 e nelle relative norme di attuazione
degli strumenti urbanistici:
A) Zone di espansione: sono quelle destinate a nuovi
insediamenti in aree prive di strutture urbane, nelle
quali, pertanto, l'edilizia può svilupparsi
senza alcun condizionamento derivante da preesistenti
edificazioni, di qualche entità, sulla base
dei piani esecutivi.
In tali zone il piano particolareggiato o quello di
lottizzazione devono essere estesi, di norma, ad un
intero comprensorio, così come definito dal
piano regolatore o dal programma di fabbricazione.
Qualora, peraltro, manchi la delimitazione dei comprensori
o risulti non opportuno estendere la progettazione
ad un intero comprensorio, possono essere prese in
considerazione zone che - in rapporto alla ampiezza
dello stesso comprensorio - consentano la progettazione
di insediamenti organici, inquadrata in uno studio
generale dell'intero comprensorio o di un'area sufficientemente
vasta.
B) Zone di completamento: sono quelle zone nelle quali
preesiste una diffusa edificazione ed è consentita,
dallo strumento urbanistico, l'utilizzazione edilizia
degli spazi liberi nell'ambito delle esistenti o previste
attrezzature urbane.
In tali zone il rilascio delle licenze, per edifici
aventi cubatura o altezza superiori a quelle indicate
dall'art.17, sesto comma, deve essere subordinato all'approvazione
dello strumento esecutivo, sempreché esistano
aree nelle quali possa realizzarsi una pluralità
di edifici.
Nelle zone suddette il piano particolareggiato o di
lottizzazione dovrebbe comprendere in linea di massima
almeno un isolato, anche se parzialmente costruito.
Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della
menzionata norma gli edifici, pur aventi altezza superiore
a m.25 e cubatura superiore a mc/mq.3, da realizzare
su singoli lotti inedificati interclusi tra l'esistente
edificazione: in tal caso l'attività costruttiva
potrà essere autorizzata in base alle previsioni
del piano regolatore o del programma di fabbricazione,
mediante singole licenze edilizie.
C) Zone di ricostruzione urbanistica: possono così
definirsi le zone nelle quali il piano regolatore od
il programma di fabbricazione prevede modifiche delle
strutture esistenti, la realizzazione di nuove attrezzature
e la demolizione di vecchi edifici.
A parte la considerazione che, di norma, in tali zone
gli strumenti urbanistici esistenti prevedono come
obbligatoria la formazione di piani esecutivi, va precisato
che in esse la ripetuta norma dell'art.17 deve trovare
integrale applicazione. Pertanto, nessuna licenza edilizia
può essere rilasciata fino all'approvazione
del piano particolareggiato o della lottizzazione convenzionata
per volumi od altezze superiori a quelle sopra indicate.
D) Zone di sostituzione edilizia: si tratta di quelle
zone nelle quali esiste una struttura urbana ben definita
ed in cui non sono previsti interventi di natura propriamente
urbanistica e sono consentiti la sostituzione (demolizione
e ricostruzione) ed il risanamento igienico-edilizio
di singoli edifici, con mantenimento della volumetria
esistente.
In tali zone potranno essere rilasciate, di norma, licenze
per la realizzazione di singoli edifici aventi misure
superiori a quelle indicate dalla legge. Sarà,
invece, necessaria l'approvazione preventiva dello
strumento esecutivo, qualora si tratti della sostituzione
di gruppi di edifici.
Per le eventuali aree libere edificabili e ricadenti
nelle zone in parola vale quanto detto per le zone
di completamento.
E) Centri storici: nei centri storici lo strumento esecutivo
deve considerarsi indispensabile per garantire la conservazione
dei valori storici, estetici, artistici ed ambientali
o per attuare un organico risanamento; e pertanto nessun
intervento dovrebbe essere consentito in assenza di
detto strumento, del resto è noto che i piani
regolatori subordinano di norma qualsiasi intervento
nei centri storici all'approvazione dei piani particolareggiati
o di strumenti equivalenti.
3) In relazione a specifici quesiti di carattere generale
rivolti a questo Ministero si precisa che:
a) per area edificabile deve intendersi l'area di pertinenza
della costruzione, con esclusione, pertanto, di sedi
stradali o di altre aree pubbliche;
b) ai fini del calcolo del volume deve essere considerato
tutto ciò che è realizzabile fuori terra
- nonché la parte di volume interrato eventualmente
destinato a residenze, ad uffici o ad attività
produttive - con la sola esclusione dei volumi tecnici;
c) si ritiene che le sopraelevazioni (anche quando l'edificio
esistente raggiunge già i mc/mq.3 o i m.25 di
altezza) non siano subordinate alla formazione dello
strumento urbanistico esecutivo, e ciò perché
esse si configurano generalmente come singoli interventi
edilizi tendenti a consentire, per singoli edifici,
il raggiungimento di cubature ed altezze già
raggiunte dagli edifici adiacenti. Ove peraltro le
sopraelevazioni non si configurino in tal senso, e
derivino invece dalla possibilità di adeguare
le costruzioni di intere zone o isolati a indici di
piani regolatori o di programmi di fabbricazione superiori
a quelli esistenti, in tal caso non di singoli interventi
edilizi può parlarsi, ma di ristrutturazione
di intere zone o isolati: valgono allora le limitazioni
del sesto comma, con le precisazioni di cui al punto
C del precedente punto 2;
d) debbono considerarsi validi, anche se non contengono
gli elementi planivolumetrici previsti dal sesto comma
art.17, i piani particolareggiati approvati prima dell'entrata
in vigore della legge ed i piani di lottizzazione posti
in essere prima di tale data, sempre che questi ultimi
rispondano alle norme transitorie di cui all'art.8
della predetta legge;
e) la norma dell'art.17 non si applica né agli
edifici od impianti pubblici né agli edifici
industriali.
E' tuttavia da raccomandare la preliminare formazione
del piano particolareggiato quando si tratti di complessi
pubblici di notevole entità ovvero di impianti
industriali la cui realizzazione comporti implicazioni
di carattere urbanistico, specialmente per quanto concerne
il traffico; ciò perché tali implicazioni
pongono problemi che non possono essere valutati e
risolti se non nell'ambito di strumenti urbanistici
esecutivi.
4) Nel prescrivere la disposizione planivolumetrica
degli edifici previsti nella zona la norma di cui al
sesto comma evidentemente si riferisce a strumenti
urbanistici esecutivi estesi a zone di limitata ampiezza,
di cui sia prevedibile una utilizzazione edilizia relativamente
accelerata. Non sembra infatti opportuno vincolare
per tempi troppo lunghi le tipologie edilizie e le
caratteristiche morfologiche degli insediamenti, come,
inevitabilmente, accadrebbe se si estendessero le prescrizioni
planivolumetriche a zone molto estese, tali quindi
da essere investite dagli interventi edilizi in un
numero notevole di anni.
Tuttavia, sembra del tutto chiaro che la norma di cui
trattasi - proprio per gli obiettivi che si propone
di raggiungere e che sono stati dianzi illustrati -
impone la precisazione della disposizione planivolumetrica
degli edifici quale necessario momento di passaggio
tra lo strumento urbanistico generale e il rilascio
della licenza edilizia.
Si ritiene pertanto che - mentre nel caso di piani particolareggiati
e di lottizzazioni convenzionate relativi a zone di
non grande estensione, la disposizione planivolumetrica
degli edifici debba costituire parte integrante dello
strumento urbanistico - sia possibile comportarsi diversamente
nel caso di piani particolareggiati estesi a zone di
grande ampiezza. In questo caso, infatti, il piano
particolareggiato potrebbe anche non contenere le indicazioni
planivolumetriche, purché queste vengano precisate
in un elaborato da redigersi in tempi successivi: il
che potrà esser fatto sia ad opera del comune,
sia per iniziativa di privati proprietari, purché
in ogni caso l'elaborato sia sottoposto all'approvazione
delle autorità comunali.
E', comunque, opportuno precisare che per disposizione
planivolumetrica degli edifici non deve necessariamente
intendersi la rigida prefigurazione volumetrica degli
stessi: che anzi, per consentire un sufficiente grado
di libertà tipologica ed espressiva alla successiva
fase di progettazione architettonica, potrebbe risultare
opportuno formulare le indicazioni planivolumetriche
in maniera flessibile e tale da evitare la cristallizzazione
di forme precostituite che prescindano dai reali contenuti
architettonici. A tal fine, per esempio, per ogni edificio,
stabilita la cubatura massima ammissibile, potrebbe
essere sufficiente la sola indicazione dei valori minimi
e massimi da attribuire a taluni parametri fondamentali
(altezza, larghezza, lunghezza, ecc.): la cubatura
consentita potrà essere liberamente articolata
purché la sagoma risultante sia contenuta tra
l'involucro minimo e l'involucro massimo individuati
dai parametri prefissati.
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