DEFINIZIONI IN MATERIA DI COSTRUZIONI EDILIZIE
Come è noto, in materia di costruzioni edilizie
mancano finora criteri generali ed ufficiali per la
determinazione delle definizioni più sovente
e largamente adoperate.
Attualmente nelle varie regioni italiane sono in uso
criteri notevolmente diversi e tale diversità
terminologica, dà frequentemente luogo a gravi
malintesi, sia all'interno che nei rapporti con gli
altri Stati.
Per ovviare a tali inconvenienti, in sede internazionale
gli organi della commissione economica per l'Europa
hanno già adottato un testo concernente le definizioni
più ricorrenti nel settore delle costruzioni,
ed al quale in Italia si richiama, in sostanza, l'istituto
centrale di statistica per i suoi rilevamenti sull'edilizia.
Tenuto conto degli studi compiuti in sede internazionale
e sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici,
sono state predisposte le unite norme relative alle
principali definizioni che devono esser impiegate col
significato loro conferito, nelle perizie, nei rilevamenti
statistici, nella corrispondenza ed, in genere, in
tutti gli atti comunque concernenti la materia delle
costruzioni edilizie e che devono essere osservate
da tutti gli uffici che operano nel settore dell'edilizia.
Le definizioni riguardano i concetti di fabbricato,
di fabbricato residenziale, di appartamento, di vano,
di stanza, di vano accessorio, di superficie, di volume,
e precisano le più importanti fasi dei lavori
nonché alcune categorie di attività edilizie.
Si impegna particolarmente la responsabilità
dei funzionari perché curino la rigorosa esatta
applicazione delle norme, delle quali d'altronde, non
può sfuggire l'utilità che esse offrono
ai fini della chiarezza terminologica e della univocità
di interpretazione sia nell'ambito strettamente tecnico
che in quello economico e fiscale.
PRINCIPALI DEFINIZIONI IN MATERIA DI
COSTRUZIONI EDILIZIE
A - DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI FABBRICATO RESIDENZIALE
Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione
coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata
da altre costruzioni mediante muri che si elevano,
senza soluzione di continuità, dalle fondamenta
al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi
sulla via, e possa avere una o più scale autonome.
Per fabbricato o edificio residenziale si intende quel
fabbricato urbano o rurale, destinato per la maggior
parte (cioè il più della cubatura) ad
uso di abitazione.
B - DEFINIZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ALLOGGI
1. - ALLOGGIO O APPARTAMENTO. - Per alloggio o appartamento
si intende un insieme di vani ed annessi o anche un
solo vano utile, situati in una costruzione permanente
o in parti separate, ma funzionalmente connesse di
detta costruzione e destinati ad uso di abitazione
per famiglia.
L'alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente
o attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o su uno
spazio comune all'interno della costruzione (scala,
passaggio, ballatoio, ecc.).
2. - VANO. - Per vano si intende lo spazio coperto,
delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno,
vetro, ecc.) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto.
La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili)
deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo
che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non
risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.
3. - STANZA (vano utile). - Per stanza (vano utile)
si intendono le camere da letto, le camere da pranzo,
da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le
camere dei domestici, le cucine e gli altri spazi destinati
all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma
dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria
dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere un letto
di adulto (almeno 8 metri quadri) ed il cui soffitto
si trovi ad una altezza media di almeno metri 2,20
dal pavimento.
4. - VANI ACCESSORI. - Per vani accessori si intendono
i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi,
ai disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi,
bagni, latrine, ecc.), nonché le piccole cucine
che non abbiano i requisiti per essere considerate
stanze.
5.- ALTRI VANI. - Per altri vani si intendono tutti
quei vani che pur essendo compresi nel fabbricato residenziale
non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe,
autorimesse, cantine, magazzini, soffitte non abitabili,
stalle, fienili, ecc.).
C - DEFINIZIONI DEI CONCETTI DI SUPERFICIE E VOLUME
1. - Superficie utile è la somma delle superfici
di pavimento dei singoli vani dell'alloggio, esclusi
i balconi, le terrazze, gli armadi a muro, le cantine,
le soffitte non abitabili, tutti gli eventuali spazi
comuni e le superfici comprese negli sguinci.
Superficie abitabile è la superficie totale delle
stanze (vani utili) e cioè delle camere da letto,
delle camere da pranzo, da studio e da soggiorno, delle
soffitte abitabili, delle camere dei domestici, delle
cucine e degli altri spazi destinati all'abitazione
(esclusi perciò i vani accessori che fanno parte
dello stesso alloggio).
2. - Volume lordo è la cubatura totale compresa
tra la superficie esterna delle mura, il livello del
pavimento più basso, e la parte esterna della
copertura. Qualora il livello del suolo sia inferiore
a quello del pavimento più basso, il volume
lordo deve essere misurato partendo dal livello del
suolo.
Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui,
il volume lordo si misura partendo dalla linea mediana
di tali muri.
Gli annessi che abbiano una struttura analoga a quella
della costruzione principale e siano stati costruiti
con gli stessi materiali devono essere compresi nel
volume lordo.
D - FASI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE EDILIZIA
LAVORI AUTORIZZATI (opere progettate). - Si dicono <<lavori
autorizzati>> i progetti di costruzione di abitazioni
a totale carico o col contributo dello Stato o di enti
locali la cui esecuzione sia stata approvata dai competenti
organi. Per i lavori di esclusiva competenza di privati
(e cioè senza alcun contributo dei suddetti
enti) si applicano invece le norme di cui all'art.220
del testo unico sulle leggi sanitarie (R.D.1265/34),
ed agli artt. 31 e seguenti della legge urbanistica
17-8- 1942, n.1150.
LAVORI INIZIATI. - I lavori si dicono iniziati allorché
le prime operazioni effettive siano state intraprese
in cantiere, dopo la preparazione e la definizione
dei disegni esecutivi. Per esempio: la messa a punto
del cantiere, l'arrivo dei materiali e degli attrezzi,
l'avviamento dei lavori di sterro e di fondazione.
LAVORI IN CORSO. - Si dicono tali i lavori iniziati
e non ancora ultimati.
LAVORI ULTIMATI (opere costruite). - I lavori di costruzione
di abitazioni a totale carico e col contributo dello
Stato o di enti locali si dicono ultimati quando sia
stato richiesto il permesso di abitabilità o
di agibilità, a norma dell'art.221 e seguenti
del testo unico sulle leggi sanitarie (R.D.1265/34).
E - CATEGORIE DI ATTIVITA' NELL'EDILIZIA
Per nuova costruzione si intende una costruzione interamente
nuova, anche se sorga su area risultante da demolizione.
Per ricostruzione si intende la riedificazione di un
fabbricato avente una cubatura dello stesso ordine
di grandezza di quello preesistente.
Per ricostruzione parziale si intende quel complesso
di lavori di ricostruzione indispensabile per ripristinare
uno o più alloggi o altri locali, utilizzando
una parte importante della costruzione esistente.
Per ampliamento si intende quel complesso di lavori
che hanno l'effetto di ingrandire il fabbricato creando
uno spazio supplementare.
Per sopraelevazione si intende un ampliamento della
costruzione in senso verticale.
Per trasformazione si intendono le modifiche strutturali
effettuate all'interno del fabbricato.
(c) 1996 Note's