EDILIZIA SCOLASTICA PREFABBRICATA
Con circolare n.5112 in data 6-5-1965, come noto, sono
state impartite direttive sulla possibilità
di realizzare edifici scolastici, ammessi al contributo
statale, anche con il sistema della prefabbricazione.
Poiché è stata segnalata, a causa di dubbi
interpretativi, qualche difficoltà nell'applicazione
delle emanate disposizioni, si ritiene opportuno, al
fine di rimuovere ogni eventuale ostacolo alla sollecita
realizzazione delle opere, ribadire che anche nelle
costruzioni di edifici scolastici, ammessi al beneficio
del contributo statale, ai sensi della legge 9-8-1954,
n. 645 e successive integrazioni, è consentito,
ove richiesto, l'impiego di strutture prefabbricate.
Le disposizioni impartite con la citata circolare n.5112,
che si confermano, sono state dettate, dall'esperienza
e dall'esame della materia, condotto con il Ministero
della pubblica istruzione anche nell'ambito della legge
26-1-1962, n. 17, e della successiva 18-12-1964, n.1358.
E' emerso, infatti, in relazione alla evoluzione in
atto delle moderne tecniche costruttive, che le costruzioni
in generale e quelle scolastiche in particolare, eseguite
con il metodo della prefabbricazione oltre a presentare
le medesime garanzie di durata e di solidità
delle costruzioni tradizionali, offrono vantaggi per
quanto riguarda la rapidità di costruzione e
le caratteristiche di finitura, per cui esse possono
competere con quelle tradizionali su un piano di parità
di requisiti statici, fisico-tecnici e di strutturazione
architettonica.
Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
Stato - interessato della questione, ha anch'esso rilevato,
sulla base delle norme emanate con la circolare n.
5112 nonché delle istruzioni impartite dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici con la circolare n.1422
(questa circolare è stata compendiata nella
circolare del Ministero dei lavori pubblici n.6090
dell'11-8-1969) che il sistema della prefabbricazione
può assimilarsi ai sistemi tradizionali, nel
senso che particolari strutture prefabbricate possono
trovare utilizzazione nelle costruzioni di edifici
anche scolastici, quali elementi associati da considerarsi
in sede di progetti da elaborare secondo prestabilite
norme regolamentari.
Si ritiene utile precisare, però, che sono da
escludere mere forniture di elementi o insieme di elementi
prefabbricati.
Saranno ammissibili invece progetti di edifici completi
e funzionali, prevedenti anche l'impiego parziale di
elementi prefabbricati. In tal caso saranno sempre
da assicurare stabilità statica, durevolezza
e conforto abitativo, come in ogni altra costruzione
per uso scolastico.
Alle gare di appalto-concorso potranno essere invitate
soltanto le ditte iscritte nell'albo nazionale dei
costruttori nell'apposita classificazione relativa
agli edifici prefabbricati nonché le ditte qualificate
nei concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione.
Alle ragionerie regionali dello Stato ed alle coesistenti
delegazioni della corte dei conti, si invia anche per
opportuna conoscenza, copia della circolare, più
volte richiamata, n. 5112 del 6-5-1965.
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