ESAME DI PROGETTI DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO.
Con la circolare del 16-1-1949, n.6, fu stabilito che
tutti i progetti di nuove costruzioni civili ed industriali
fossero indistintamente sottoposti all'esame dei comandi
dei corpi dei vigili del fuoco, ai fini della sicurezza
contro i pericoli di incendio.
La stessa circolare fissò altresì, per
le predette costruzioni, l'obbligo del collaudo da
parte dei comandi, dal quale però venivano esonerati
gli edifici per abitazione di altezza in gronda inferiore
a metri 24.
Alla luce dell'esperienza acquisita nella pratica applicazione
della citata circolare, si ritiene opportuno precisare,
a parziale modifica di quanto stabilito dalla circolare
stessa ed in attesa di un generale riordino della materia,
che i progetti di edifici civili aventi altezza di
gronda inferiore ai metri 24 non devono essere sottoposti
all'esame dei comandi dei corpi dei vigili del fuoco.
E' fatta eccezione:
a) per gli edifici aventi particolare destinazione (alberghi,
case albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche,
caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche,
archivi, ecc.);
b) per gli edifici prevalentemente destinati ad abitazione,
ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di
vendita, autorimesse o laboratori o depositi nei quali
vengono manipolate o conservate sostanze che presentano
pericolo di incendio, limitatamente a questi locali
e alle comunicazioni con la restante parte, se e in
quanto consentibili;
c) per gli edifici che, pur essendo destinati unicamente
ad abitazione, non presentano prospetti su piazze o
vie pubbliche, o comprendono appartamenti prospettanti
solo sui cortili interni.
Nel primo dei due casi previsti al precedente comma
c), l'esame del progetto dovrà essere volto
all'accertamento delle condizioni di viabilità
interna, che dovranno essere tali da permettere, in
caso di necessità, il facile ingresso agli edifici
dei carri di soccorso, e, nel secondo caso, all'accertamento
dell'accessibilità dei mezzi di soccorso ai
cortili e della possibilità di manovra all'interno
degli stessi per effettuazione di operazioni di salvataggio.
Qualora negli edifici, i cui progetti, come innanzi
stabilito, non devono essere sottoposti all'esame dei
comandi dei corpi dei vigili del fuoco, sia prevista
l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzati
con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o
gassosi, dovrà essere sottoposto all'esame dei
comandi il solo progetto dell'impianto, per la parte
relativa al locale caldaie e a quello di deposito del
combustibile; tale progetto, pur limitato ai locali
innanzi specificati, dovrà comunque contenere
tutte le indicazioni necessarie a definire la esatta
ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti
o sovrastanti, nonché delle vie di comunicazione
in verticale (gabbie di scala, ascensori, montacarichi)
con i piani dell'edificio.
(c) 1996 Note's