MODIFICHE ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 15-2-1951, N.16 RELATIVA A: "NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DEI TEATRI, CINEMATOGRAFI E ALTRI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.
Facendo seguito alla circolare n.12 del 24-1-1963, di
pari oggetto, si chiariscono alcuni punti che, in base
alle segnalazioni pervenute a questo Ministero, possono
generare incertezze nella interpretazione delle norme
cui si riferiscono.
L'ultima parte dell'art.85 modificato come è
riportato nella circolare citata, viene implicitamente
ad abrogare l'art.84. Pertanto, per quanto si riferisce
all'areazione delle cabine, le disposizioni da applicare
sono soltanto quelle riportate nell'ultimo comma del
punto 7) della circolare n.12.
Le apparecchiature elettriche, cui fa riferimento l'art.88
della circolare n.16, potranno anche essere installate
nelle cabine e quindi l'articolo stesso, modificato
nel titolo come indicato al punto 9) della circolare
n.12, deve essere inteso solo nel senso che vi è
l'obbligo di installare le apparecchiature stesse in
modo fisso e di proteggerle con griglie.
Si omettono i successivi punti perché modificativi della circolare 15-2-1951, n.16.
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