OPERE OSPEDALIERE. INCARICHI DI PROGETTAZIONE.
Con circolare 22-6-1966, n.5460, questo Ministero ha
invitato le SS.LL. (questa circolare è rivolta
agli ingeneri capi del genio civile) ad impartire opportune
disposizioni ai comuni, alle province ed agli enti
di assistenza e beneficenza affinché, nella
progettazione di opere edilizie ospedaliere, specialmente
se assistite dal contributo dello Stato, si faccia
largo ricorso ai bandi di concorso, soprattutto quando
l'importo di esse superi gli 800 milioni di lire; si
assicuri la massima obiettività nel conferimento
degli incarichi, scegliendo i nominativi dei progettisti
tra quelli forniti dagli ordini professionali degli
ingegneri e degli architetti; si affidino gli incarichi
a gruppi di professionisti, tenendo presente che, ad
esempio, un gruppo tipico potrebbe essere costituito
da un architetto, da uno specialista in strutture e
da uno specialista in impianti.
Viene, ora, chiesto allo scrivente di voler eliminare
il dubbio che la indicazione del gruppo tipico, contenuta
nella circolare, non consenta agli enti anzidetti di
chiamare a far parte del gruppo medesimo un ingegnere
invece di un architetto.
Al riguardo, si osserva che la indicazione ha carattere
esemplificativo, e si precisa che questo Ministero
ha usato il termine architetto come sinonimo di "progettista
di opere architettoniche". Pertanto, il gruppo
tipico può essere formato da un ingegnere o
architetto progettista, da uno specialista in strutture
e da uno specialista in impianti.
(c) 1996 Note's