[Note's] CIRCOLARE MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE 20 NOVEMBRE 1967, N.41

LEGGE URBANISTICA DEL 1967, N.765. LOTTIZZAZIONI TERRENI.

La legge 6-8-1967, n.765 regola (art.8) anche la materia della lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. La disciplina riguarda tre casi:
a) comuni che sono sforniti del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, regolarmente approvati;
b) comuni che posseggono il detto piano o programma ma non il piano particolareggiato di esecuzione, regolarmente approvato;
c) comuni forniti sia del piano regolatore generale (o del programma di fabbricazione) e sia del piano particolareggiato di esecuzione.
Nel primo caso la lottizzazione è vietata. Nel secondo e terzo caso e autorizzata dal comune, ma, mentre nel secondo è indispensabile il nulla-osta del provveditorato alle opere pubbliche, nel terzo, non occorre.
Questa legge non fa alcuna distinzione fra terreni nudi o boscati e pertanto e sino a che non verranno presi accordi specifici fra questo Ministero e quello ai lavori pubblici, nulla è variato in merito alla disciplina in atto da parte degli ispettorati forestali.
E' evidente, infatti che, in caso di boschi vincolati, mentre la legge urbanistica si interessa dei nuovi insediamenti edilizi che vengono a costituirsi e delle opere di urbanizzazione che essi richiedono ai fini igienici e sociali, la legge forestale si preoccupa della <<trasformazione di qualità di coltura>> che subisce il bosco e del movimento del terreno. Ma se nessuna innovazione viene per ora disposta, è certamente da cogliere l'occasione per mantenere nei soli aspetti forestali l'istruttoria per le lottizzazioni di boschi situati nei comuni privi di piano regolatore generale o del programma di fabbricazione o che, avendoli, non sono stati ancora approvati.
Per quanto riguarda la licenza edilizia inerente alle opere di urbanizzazione del terreno, la legge ne tratta all'art.10. Premesso che la licenza riguarda i comuni in cui sono in vigore il piano regolatore generale o il regolamento edilizio, l'articolo può interessare l'amministrazione forestale soltanto per quella parte delle foreste demaniali che dovesse rientrare nei piani regolatori o nell'area in cui ha vigore il regolamento edilizio. Per tali territori è l'amministrazione ai lavori pubblici che, d'intesa con l'A.S.E.D. e sentito il comune, accerta se le opere edili da eseguire siano conformi al piano o al regolamento edilizio.
E' pure opportuno rilevare, nel medesimo art.10, che, per le lottizzazioni di qualsivoglia terreno, non autorizzate, gli atti di compravendita sono nulli, nel caso l'acquirente ignori il difetto di autorizzazione.
Molto importante è anche il successivo art.12 che tratta dei regolamenti edilizi, dato che tali regolamenti disciplinano l'attività costruttiva non solo nel centro abitato ma in tutto l'agro comunale e, quindi, anche nei boschi.
I regolamenti edilizi sono compilati dai comuni e approvati con decreto del provveditore alle opere pubbliche.
E' pertanto indispensabile prendere contatti con la sezione urbanistica dei provveditorati perché nei comuni boscati, i regolamenti edilizi assicurino la salvaguardia dei boschi mediante la prescrizione di modesti parametri di edificabilità e, possibilmente, il richiamo del Regio decreto legislativo 30-12-1923, n.3267 (<<Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani>>). A tale scopo è opportuno presentare alle dette sezioni l'elenco dei comuni vincolati di ciascuna provincia.
Dopo aver dato questi cenni sulla lottizzazione, sulla licenza e sul regolamento edilizio, bisogna mettere in evidenza la norma contenuta nell'art.17 della legge. Dice tale articolo che, nei comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, il consiglio comunale deve deliberare, dopo aver sentito il provveditorato alle opere pubbliche e la soprintendenza ai monumenti, il perimetro del centro abitato. Entro tale perimetro le edificazioni a scopo residenziale hanno il limite volumetrico di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile; fuori del perimetro, tale misura è di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile.
Nel caso di contiguità del nucleo abitato con boschi, la determinazione della nuova area cittadina è molto importante per la tutela forestale, in quanto l'eventuale inclusione nel perimetro dei boschi stessi li sottrae dal regime forestale e li introduce nel più consono regime delle aree urbane, sia pure nella qualità di spazio verde.
E' pertanto necessario, che gli ispettori prendano cognizione delle determinazioni che verranno deliberate al riguardo.
Da questo rapido sguardo alla legge in vigore si vede come tutta la materia urbanistica - a livello di assetto del territorio - ha riflessi importanti per l'attività di questa amministrazione e, perciò, saranno oltremodo proficui i contatti con le autorità cui è affidata la sua disciplina, contatti già promossi felicemente da questo Ministero fin dal 1964.




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