LEGGE URBANISTICA DEL 1967, N.765. LOTTIZZAZIONI TERRENI.
La legge 6-8-1967, n.765 regola (art.8) anche la materia
della lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. La
disciplina riguarda tre casi:
a) comuni che sono sforniti del piano regolatore generale
o del programma di fabbricazione, regolarmente approvati;
b) comuni che posseggono il detto piano o programma
ma non il piano particolareggiato di esecuzione, regolarmente
approvato;
c) comuni forniti sia del piano regolatore generale
(o del programma di fabbricazione) e sia del piano
particolareggiato di esecuzione.
Nel primo caso la lottizzazione è vietata. Nel
secondo e terzo caso e autorizzata dal comune, ma,
mentre nel secondo è indispensabile il nulla-osta
del provveditorato alle opere pubbliche, nel terzo,
non occorre.
Questa legge non fa alcuna distinzione fra terreni nudi
o boscati e pertanto e sino a che non verranno presi
accordi specifici fra questo Ministero e quello ai
lavori pubblici, nulla è variato in merito alla
disciplina in atto da parte degli ispettorati forestali.
E' evidente, infatti che, in caso di boschi vincolati,
mentre la legge urbanistica si interessa dei nuovi
insediamenti edilizi che vengono a costituirsi e delle
opere di urbanizzazione che essi richiedono ai fini
igienici e sociali, la legge forestale si preoccupa
della <<trasformazione di qualità di coltura>>
che subisce il bosco e del movimento del terreno. Ma
se nessuna innovazione viene per ora disposta, è
certamente da cogliere l'occasione per mantenere nei
soli aspetti forestali l'istruttoria per le lottizzazioni
di boschi situati nei comuni privi di piano regolatore
generale o del programma di fabbricazione o che, avendoli,
non sono stati ancora approvati.
Per quanto riguarda la licenza edilizia inerente alle
opere di urbanizzazione del terreno, la legge ne tratta
all'art.10. Premesso che la licenza riguarda i comuni
in cui sono in vigore il piano regolatore generale
o il regolamento edilizio, l'articolo può interessare
l'amministrazione forestale soltanto per quella parte
delle foreste demaniali che dovesse rientrare nei piani
regolatori o nell'area in cui ha vigore il regolamento
edilizio. Per tali territori è l'amministrazione
ai lavori pubblici che, d'intesa con l'A.S.E.D. e sentito
il comune, accerta se le opere edili da eseguire siano
conformi al piano o al regolamento edilizio.
E' pure opportuno rilevare, nel medesimo art.10, che,
per le lottizzazioni di qualsivoglia terreno, non autorizzate,
gli atti di compravendita sono nulli, nel caso l'acquirente
ignori il difetto di autorizzazione.
Molto importante è anche il successivo art.12
che tratta dei regolamenti edilizi, dato che tali regolamenti
disciplinano l'attività costruttiva non solo
nel centro abitato ma in tutto l'agro comunale e, quindi,
anche nei boschi.
I regolamenti edilizi sono compilati dai comuni e approvati
con decreto del provveditore alle opere pubbliche.
E' pertanto indispensabile prendere contatti con la
sezione urbanistica dei provveditorati perché
nei comuni boscati, i regolamenti edilizi assicurino
la salvaguardia dei boschi mediante la prescrizione
di modesti parametri di edificabilità e, possibilmente,
il richiamo del Regio decreto legislativo 30-12-1923,
n.3267 (<<Riordinamento e riforma della legislazione
in materia di boschi e di territori montani>>).
A tale scopo è opportuno presentare alle dette
sezioni l'elenco dei comuni vincolati di ciascuna provincia.
Dopo aver dato questi cenni sulla lottizzazione, sulla
licenza e sul regolamento edilizio, bisogna mettere
in evidenza la norma contenuta nell'art.17 della legge.
Dice tale articolo che, nei comuni sprovvisti di piano
regolatore o di programma di fabbricazione, entro 90
giorni dall'entrata in vigore della legge, il consiglio
comunale deve deliberare, dopo aver sentito il provveditorato
alle opere pubbliche e la soprintendenza ai monumenti,
il perimetro del centro abitato. Entro tale perimetro
le edificazioni a scopo residenziale hanno il limite
volumetrico di un metro cubo e mezzo per ogni metro
quadrato di area edificabile; fuori del perimetro,
tale misura è di un decimo di metro cubo per
ogni metro quadrato di area edificabile.
Nel caso di contiguità del nucleo abitato con
boschi, la determinazione della nuova area cittadina
è molto importante per la tutela forestale,
in quanto l'eventuale inclusione nel perimetro dei
boschi stessi li sottrae dal regime forestale e li
introduce nel più consono regime delle aree
urbane, sia pure nella qualità di spazio verde.
E' pertanto necessario, che gli ispettori prendano cognizione
delle determinazioni che verranno deliberate al riguardo.
Da questo rapido sguardo alla legge in vigore si vede
come tutta la materia urbanistica - a livello di assetto
del territorio - ha riflessi importanti per l'attività
di questa amministrazione e, perciò, saranno
oltremodo proficui i contatti con le autorità
cui è affidata la sua disciplina, contatti già
promossi felicemente da questo Ministero fin dal 1964.
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