STANDARDS RESIDENZIALI.
I. - GENERALITÀ
1. PREMESSA
L'attenzione posta sia dal Ministero dei lavori pubblici,
attraverso gli studi svolti da apposite commissioni,
sia da alcuni enti pubblici per la definizione dei
propri programmi (come la GESCAL), sia da centri studi
e da istituzioni culturali (tra cui, ad esempio, l'INARCH),
con il patrocinio dello stesso Ministero dei lavori
pubblici, nei confronti dei problemi connessi con la
determinazione di standards residenziali, e cioè
di standards urbanistici e edilizi, suggerisce l'opportunità
di tradurre talune risultanze, acquisite nella materia,
in una serie di indicazioni, suggerimenti e prescrizioni
che qui di seguito si delineano in una prima definizione.
2. SCOPI
La normativa sugli standards residenziali ha lo scopo
di assicurare le dotazioni minime di spazio e di attrezzature,
sia in termini edilizi che in termini urbanistici,
e di consentire, nelle applicazioni pratiche, criteri
di omogeneità e possibilità di comparazioni.
Le relative definizioni qualitative e dimensionali
costituiscono un problema di grande interesse, sia
per la generale impostazione di progetti edilizi ed
urbanistici, sia per l'attuazione delle disposizioni
di legge intese ad incentivare l'edilizia economica
e popolare.
3. PORTATA E LIMITI DELLE NORME
Già con precedenti circolari sono state dettate
norme, aderenti agli studi finora condotti in materia,
circa gli standards idonei ad una più appropriata
applicazione della legge 18-4-1962, n.167, per l'acquisizione
di aree e per la formazione di piani per l'edilizia
economica e popolare, della legge 14-2-1963, n.60,
per la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione
INA-Casa e istituzione di un programma decennale di
costruzione di alloggi per lavoratori, della legge
4-11-1963, n.1460, recante disposizioni per l'incremento
dell'edilizia economica e popolare, in aggiunta a quelle
emanate anteriormente in applicazione del testo unico
28-4-1938, n.1165 e della legge 2-7-1949, n.408 e successive
integrazioni e modificazioni.
Le norme già impartite e quelle compendiate nella
presente circolare non esauriscono gli argomenti trattati,
ma rappresentano un primo traguardo e l'avvio verso
ulteriori necessari approfondimenti ed estensioni.
La loro validità e la loro portata, infatti,
devono essere considerate, oltre che in relazione all'obiettivo
concreto di precisare un indirizzo in merito ad attività
costruttive di più immediata realizzazione,
anche nel senso di contribuire ad una prima deliberazione
delle questioni che esse propongono e sulle quali si
potranno dare in seguito, con l'esperienza conseguente
all'evolversi di tali attività, utili indicazioni
e riferimenti, agli effetti dei successivi ampliamenti,
perfezionamenti, aggiornamenti o modifiche che converrà
adottare.
Le definizioni, qualificazioni e misure che appresso
vengono date saranno pertanto, in linea generale, di
carattere orientativo, sia qualitativamente che quantitativamente,
salvo che in alcuni casi esplicitamente precisati,
in cui verranno stabiliti dati da considerare fissi
e non derogabili, anche se come limiti minimi o massimi.
Tuttavia, anche nei casi in cui le indicazioni fornite
non si debbono ritenere tassative, esse dovranno intendersi
confacenti ai fini proposti e, salvo casi di deroga,
dovranno essere generalmente rispettate e ad esse ci
si dovrà riferire, mentre le deroghe dovranno
essere espressamente giustificate.
4. APPLICAZIONE E ATTUAZIONE DELLE LEGGI PER L'EDILIZIA
SOVVENZIONATA
Le disposizioni che vengono impartite con la presente
circolare tengono conto, sia delle presenti condizioni
di vincolo congiunturale, sia delle condizioni che
possono prospettarsi ragionevolmente nei futuri svolgimenti
tecnico-economici.
Pertanto, queste disposizioni si riferiscono a una duplicità
di tempi operativi:
1) la presente utilizzazione delle leggi per l'edilizia
sovvenzionata (in particolare la legge 4-11-1963, n.1460,
e la legge 1-11-1965, n.1179 - Titolo I), da correlarsi
con le misure anticongiunturali in vigore;
2) la futura utilizzazione delle leggi per l'edilizia
sovvenzionata, nel quadro di una più ampia legislazione
sull'edilizia residenziale con l'intervento pubblico.
Nell'ambito del primo punto, e cioè della normativa
di primo tempo, sono di maggiore interesse, ai fini
di una organica attuazione delle leggi 1460 e 1179,
i seguenti problemi:
a) gli standards più propriamente abitativi,
con riferimento alle disposizioni in atto per la legge
n.1460 e per la GESCAL e, particolarmente, il coordinamento
nel settore degli standards dimensionali e degli alloggi;
b) gli standards di carattere urbanistico, in cui i
termini sono più complessi, trattandosi di dotare
i nuovi insediamenti di tutte quelle attrezzature che
sono connesse con una ordinata vita sociale, e delle
quali almeno una serie può essere più
propriamente attribuita all'ente costruttore delle
abitazioni.
5. STANDARDS DI CARATTERE URBANISTICO: RIFERIMENTI
Per la definizione e l'inquadramento degli standards
di carattere urbanistico, sarà utile riferirsi
a tre diversi livelli di classificazione delle attrezzature,
che così possono indicarsi:
- <<livello delle abitazioni>>, che comprende
le attrezzature che competono al nucleo elementare
di abitazioni (unità di abitazione), o ad un
raggruppamento identificabile con l'unità di
abitazione, fino cioè a circa 1.500 abitanti;
- <<livello delle unità residenziali>>
che comprenderà le attrezzature di carattere
urbanistico-residenziale, e cioè al di sopra
di una unità di abitazione ed interessanti quindi
un certo numero di unità;
- <<livello inter-residenziale>>, che comprenderà
le attrezzature di livello superiore, di carattere
generale, urbanistico-residenziali od anche urbane.
6. ASPETTI QUALITATIVI - BARRIERE ARCHITETTONICHE
Nelle norme che seguono si precisano gli aspetti di
carattere prevalentemente quantitativo degli standards,
sia edilizi che urbanistici, e si accenna, nei casi
di più diretto riferimento ai problemi dimensionali,
anche a taluni aspetti qualitativi che vanno considerati.
Nel rinviare ad altra sede le indicazioni normative
inerenti ad altri pur importanti aspetti qualitativi,
si ritiene tuttavia indispensabile richiamare fin d'ora
l'attenzione sulla esigenza di tener conto, sia nelle
progettazioni di natura urbanistica, sia particolarmente
in quelle di natura edilizia, del problema delle così
dette "barriere architettoniche", e cioè
degli ostacoli che incontrano individui fisicamente
menomati nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani
e negli edifici: ostacoli costituiti essenzialmente
da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi
(gradini, risalti, dislivelli, scale, ecc.), ovvero
da esiguità di passaggi e ristrettezza di ambienti
(strettoie, cabine di ascensori, apertura di porte,
ecc.). Allo scopo di eliminare al massimo tali difficoltà,
è opportuno che nelle progettazioni si evitino,
per quanto possibile, percorsi che presentino siffatti
inconvenienti, ovvero siano previsti percorsi appositi,
eventualmente in alternativa, che facilitino il movimento
degli spastici o delle persone comunque impedite o
minorate.
II. - STANDARDS EDILIZI
7. DEFINIZIONI IN MATERIA DI COSTRUZIONI EDILIZIE
Com'è noto, in materia di costruzioni edilizie
mancano finora criteri generali ed ufficiali per la
determinazione delle definizioni più sovente
e largamente adoperate.
Attualmente sono in uso criteri notevolmente diversi;
tale diversità terminologica (che spesso non
è soltanto tale) dà frequentemente luogo
a gravi malintesi, sia all'interno del paese che nei
rapporti con gli altri Stati.
Per ovviare a tali inconvenienti, in sede internazionale,
gli organi della commissione economica per l'Europa
hanno adottato un primo testo concernente le definizioni
più ricorrenti nel settore delle costruzioni
e al quale da noi si richiama, in sostanza, l'istituto
centrale di statistica per i rilevamenti sull'edilizia.
Tenuto conto degli studi compiuti in sede internazionale,
e su parere del consiglio superiore dei lavori pubblici,
sono state già impartite, con la circolare n.1820
del 23-7-1960 (Centro Studi), le norme relative alle
principali definizioni che devono essere impiegate,
col significato loro conferito, nelle perizie, nei
rilevamenti statistici, nella corrispondenza ed, in
genere, in tutti gli atti comunque concernenti la materia
delle costruzioni edilizie; e che devono essere osservate
da tutti gli uffici che operano nel settore dell'edilizia.
Tali norme si riportano integralmente in appendice
(Appendice A), sia per confermare la validità,
sia per uniformare la materia.
Le definizioni riguardano i concetti di fabbricato,
di fabbricato residenziale, di appartamento, di vano,
di stanza, di vano accessorio, di superficie, di volume,
e precisano inoltre le più importanti fasi dei
lavori, nonché alcune categorie di attività
edilizia.
8. STANDARDS CONTABILI E DIMENSIONALI DELLE ABITAZIONI
Primaria importanza riveste la disciplina dei sistemi
di conteggio tecnico-amministrativo dei vani legali
e dei vani contabili, e la correlazione, secondo formule
semplici, di tali conteggi con quelli imperniati sul
parametro "stanza"; così come tale
termine è stato definito nella citata circolare
del 23-7-1960 n.1820. Il parametro "stanza",
infatti, dovrà sostituire il parametro di "vano
utile", finora adottato, nonché di "vano
contabile", unità base di finanziamento
ai sensi della circolare dei lavori pubblici n.636
del 18-1-1964. Anche per quanto riguarda i "vani
convenzionali" o "legali", cui si richiama
la legge 14-2-1963, n.60, è successivamente
individuata una correlazione con il parametro "stanza"
come sopra definito. Di norma, quindi, saranno considerate
"stanze" tutti quei vani, compresa la cucina
che, arieggiati ed illuminati direttamente, abbiano
una superficie netta maggiore o uguale a 8 metri quadri
e consentano l'agibilità di un letto per adulti.
Per quanto riguarda la superficie massima netta degli
alloggi, si impone l'adozione di standards metrici
contenuti nei limiti di 65-80-95-110 metri quadri per
i vari tipi di alloggio previsti secondo quanto prescritto
dalla legge 2-7-1949, n.408, cui le leggi n.1460 e
n.1179 (Titolo I) si riconnettono. Tuttavia tale normazione
contrasta sia con la definizione di stanza come sopra
indicata (parametrizzata su una superficie base di
8 metri quadri), sia con gli standards GESCAL, che
stabiliscono la superficie secondo una cadenza multipla
di metri quadri 8 (pari a 64-80-96-112 metri quadri).
Si ha quindi che, mentre per i due primi tipi di alloggio
nulla osta ad una definizione di superficie pari a
64 e 80 metri quadri, per i restanti due tipi la superficie
di 96 e 112 metri quadri risulta in eccesso, rispettivamente
di 1 e 2 metri quadri sugli standards di cui alla citata
legge n.408.
Per superare tali discordanze si stabilisce convenzionalmente
che, fermo restando il disposto della legge n.408,
si autorizzano gli uffici ad accettare, per i vari
tipi di alloggi, superfici multiple di otto purché
non eccedenti il 2% dei limiti sopra indicati.
9. CONTEGGI DEI VANI
Il conteggio dei vani dovrà articolarsi secondo
i sottoelencati principi:
a) ogni <<stanza>>, compresa la cucina (purché
di oltre 8 metri quadri), va valutata per un vano legale;
b) il <<bagno>> (con quattro apparecchi),
i <<disimpegni>> vanno complessivamente
valutati per un vano legale;
c) la <<cucina>> con meno di 8 metri quadri,
il bagno (con quattro apparecchi) ed i disimpegni vanno
valutati per due vani legali;
d) ogni <<locale igienico>>, oltre il bagno
del punto b) (attrezzato con due apparecchi, più
l'attacco per lavatrice), va valutato per metà
vano legale;
e) ogni locale da <<sgombero>> (cantina,
sottotetto, ecc.) posto fuori dell'alloggio va valutato
a seconda della superficie (da 4 a 6 metri quadri =
un quarto di vano legale; oltre 6, fino ad un massimo
di 8 metri quadri = metà vano legale) (quando
però tali locali assumono - come nelle case
per gli agricoltori - carattere di depositi, e siano
posti allo stesso piano dell'abitazione, e risultino
arieggiati ed illuminati direttamente, vengono valutati
per un quarto di vano legale per ogni frazione di 4
mq. fino ad un massimo di vano legale, anche se la
loro superficie non deve essere conteggiata ai fine
delle determinazioni della superficie massima degli
alloggi).
10. TIPOLOGIA DEGLI ALLOGGI
Dal punto di vista della funzionalità dell'alloggio
è da ritenere fondamentale, analizzando un'ampia
casistica di contesti sociali, ambientali ed urbanistici,
stabilire con esattezza la gamma tipologica degli alloggi,
identificando, quindi, alcune esigenze da porre a base
delle progettazioni.
Occorre tener conto, in sostanza, che, pur rifuggendo
dalle progettazioni tipo o suggeritive, è opportuno
limitare la scelta delle articolazioni ad alcuni tipi
fondamentali di alloggio, che si possono ridurre ai
seguenti:
- Tipo 1 - Alloggio composto da: una stanza + pranzo
soggiorno + cucina (oltre 8 metri quadri) + bagno +
disimpegni;
- Tipo 2 - Alloggio composto da: una stanza + pranzo
soggiorno + stanza pluriuso (8-12 metri quadri) + cucina
(meno di 8 metri quadri) + bagno + disimpegni;
- Tipo 3 - Alloggio composto da: due stanze + pranzo
soggiorno + cucina (oltre 8 metri quadri) + bagno +
disimpegni;
- Tipo 4 - Alloggio composto da: due stanze + pranzo
soggiorno + stanza pluriuso (8-12 metri quadri) + cucina
(meno di 8 metri quadri) + bagno + disimpegni;
- Tipo 5 - Alloggio composto da: tre stanze + pranzo
soggiorno + cucina (oltre 8 metri quadri) + bagno +
locale igienico + disimpegni;
- Tipo 6 - Alloggio composto da: tre stanze + pranzo
soggiorno + stanza pluriuso (8-12 metri quadri) + cucina
(meno di 8 metri quadri) + bagno + locale igienico
+ disimpegni;
- Tipo 7 - Alloggio composto da: quattro stanze + pranzo
soggiorno + cucina (oltre 8 metri quadri) + bagno +
locale igienico + disimpegni;
- Tipo 8 - Alloggio composto da: quattro stanze + pranzo
soggiorno + stanza pluriuso (8-12 metri quadri) + cucina
(meno di 8 metri quadri) + bagno + locale igienico
+ disimpegni.
(La presenza della stanza pluriuso nell'alloggio implica
la riduzione della superficie della cucina a meno di
8 metri quadri).
11. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE
CIRCA GLI STANDARDS DIMENSIONALI E CONTABILI DELLE
ABITAZIONI DA REALIZZARE SECONDO LE LEGGI N.1460 E
N.60
Al fine di uniformare gli standards abitativi di tutta
l'edilizia popolare e a basso costo, realizzata dallo
Stato e per conto dello Stato, nella pagina appresso
è riportata una tabella riassuntiva che pone
in connessione le norme tecnico-amministrative della
GESCAL con quelle delle altre leggi sull'edilizia economica
e popolare, fermi restando però i dati principali
rappresentati dalle tipologie alloggiative e dalla
codificazione statistica internazionale rappresentati
dalla "stanza", dati che sono del tutto identici
per i due programmi costruttivi.
Pertanto, le cifre indicate nella colonna "stanze",
valgono, fermi restando i tipi e le composizioni degli
alloggi, per tutti gli enti e per tutte le leggi di
finanziamento pubblico, mentre le cifre riportate nella
colonna "Vani contabili" valgono solo per
gli enti esecutori della legge n.1460 del 4-11-1963
e n.1179 dell'1-11-1965 (Titolo I), mentre infine le
cifre riportate nella colonna "Vani utili"
e "Vani convenzionali" hanno valore solo
per gli interventi GESCAL.
12. INDICE DI AFFOLLAMENTO
Di estrema importanza, sia per il dimensionamento dei
piani, e quindi per il fabbisogno di alloggi, sia per
tutte le altre implicazioni di carattere urbanistico
connesse con la operatività delle leggi sulla
edilizia economica e popolare, sono le definizioni
e determinazioni delle <<densità edilizie>>,
funzione, a loro volta degli indici di affollamento
che saranno prefissati, nonché dei caratteri
delle opere di urbanizzazione.
I rilevamenti dell'istituto centrale di statistica e
i documenti ufficiali della programmazione economica
nazionale si basano, per la valutazione dell'indice
di affollamento, sul rapporto tra numero di abitanti
e numero di <<ambienti abitabili>> (stanze).
Altri studi recenti, italiani ed esteri, abbinano a
tale rapporto quello fra numero di famiglie e numero
di alloggi.
Dal punto che precede consegue la duplice esigenza di:
1) modificare l'indicazione al riguardo di cui al Capo
II della circolare dei lavori pubblici n.4555 del 27-9-1963,
che si riferisce ad un indice di affollamento pari
ad un abitante per vano contabile, facendo esplicita
distinzione tra vani contabili e stanze utili: tale
indice risulta insufficiente ad evitare l'affollamento,
come si evince dal rapporto (variabile dal 1,2/1 fino
a 1,8/1) tra vani contabili e stanze utili nella edilizia
di tipo economico;
2) sostituire al predetto enunciato un più aggiornato
sistema di valutazione che consenta un più esatto
rapporto tra esigenze degli abitanti ed economia degli
spazi abitativi.
TABELLA 1
tipo composizione dell'alloggio legge 1460 Gescal L.60/63
L.60 L.1460 sup. utile
(mq.) stanze (oltre 8 mq.) servizi e accessori
stanze vani cont. (4) vani utili vani conv.(3)
1 64/65 (S+P)+L1+K b+i 3 4
A 2 64/65 (S+P)+L1+PU k+b+i 3 5 2 4
3 80 (S+P)+L1+L2+K b+i 4 5
B 4 80 (S+P)+L1+L2+PU k+b+i 4 6 3 5
C 5 95/96(1) (S+P)+L1+L2+L3+K b+i+li 5 6 e 1/2 4 6
6 95/96(1) (S+P)+L1++L2+L3+PU k+b+i+li 5 7 e 1/2
D 7 110/112 (2) (S+P)+L1+L2+L3+L4+K b+i+li 6 7 e 1/2 5 7
8 110/112 (2) (S+P)+L1+L2+L3+L4+PU k+b+i+li 6 8 e 1/2
(1) = comprensiva di armadi e ripostigli posti nell'appartamento
da progettare in ampiezza non inferiore a mq 1.
(2) = comprensiva di armadi e ripostigli posti nell'appartamento
da progettare in ampiezza non inferiore a mq 2
(In riferimento alla tabella vani cont. sono <<vani contabili>>, mentre vani conv. sono <<vani convenzionali>>.)
Ove:
(S+P) = soggiorno + spazio pranzo
L = camera da letto
PU = stanza pluriuso
K = cucina oltre mq 8
k = cucina inferiore mq 8
b = bagno (con 4 apparecchi)
i = ingresso disimpegni ripostigli interni
li = locale igienico
ed inoltre:
- Stanza: vano definito dalla circolare ministeriale
Lavori Pubblici, n.1820 del 23-7-1960.
- Vano utile e vano convenzionale Gescal: come definiti
nella delibera del Comitato centrale n.530 del 30-9-1964,
in base all'art.52 del regolamento di attuazione n.1471
della legge 14-2-1963, n.60.
E' possibile tener conto, in via di prima approssimazione
delle esigenze anzidette attraverso l'adozione di un
doppio parametro:
a) un alloggio per ogni famiglia;
b) nell'alloggio una stanza abitabile per ogni componente
la famiglia.
Il primo dei suddetti parametri resta fisso; la sua
adozione ha valore prescrittivo.
Il secondo parametro - una stanza per persona - pecca
di imprecisione in eccesso. Esso corrisponde infatti
al fabbisogno per i nuclei familiari minori (due-tre
persone), mentre può risultare sovrabbondante
per quelli maggiori. Sarà quindi riducibile
con opportune articolazioni. Si ritiene di massima
possa applicarsi la seguente tabella (adottata in Francia
dal Secrètariat Gènèral aux Logements)
che prevede:
a) famiglie ad un componente 2 stanze utili;
b) famiglie a 2 componenti 2-3 stanze utili;
c) famiglie a 3 componenti 3 stanze utili;
d) famiglie a 4 componenti 3-4 stanze utili;
e) famiglie a 5 componenti 4 stanze utili;
f) famiglie a 6 componenti 4-5 stanze utili;
g) famiglie a 7 componenti 5 stanze utili;
h) famiglie a 8 componenti 5-6 stanze utili;
L'articolazione che precede sarà utilizzata,
sia in fase di <<rilevamento del fabbisogno>>
(condizioni di affollamento degli alloggi esistenti),
sia nella determinazione degli <<indici di affollamento
per le nuove costruzioni>>. La sua applicabilità
sarà, quindi, funzione delle possibilità
di rilevare la situazione abitativa esistente e di
determinare, con sufficiente grado di approssimazione,
la composizione demografica dei nuovi insediamenti.
Secondo il grado di precisazione raggiunto, sarà
possibile l'applicazione esatta o il semplice riferimento
orientativo al predetto sistema.
Per l'indice di affollamento relativo ai nuovi insediamenti,
sarà opportuno prevedere indici lievemente inferiori
rispetto a quelli sopraindicati, per tener conto, sia
degli incrementi demografici (di massima superiori
alla media locale dei primi anni di vita dei nuovi
complessi residenziali), sia del miglioramento di standard
abitativo ipotizzabile in termini di esigenza di spazio.
III - STANDARDS URBANISTICI
13. DENSITÀ TERRITORIALE E FONDIARIA
Sono adottate le seguenti definizioni:
a) densità di popolazione (abitanti per ha):
- <<territoriale>>: rapporto fra il numero
di abitanti e l'area della zona di insediamento;
- <<fondiaria>>: rapporto tra il numero
di abitanti e l'area pertinente alle abitazioni, escluse
strade e attrezzature sociali;
b) densità edilizia (o indice di fabbricabilità
- mc/mq o mq/mq - mc/ha o mq/ha):
- <<territoriale>>: rapporto tra volume
edilizio (o superficie lorda degli alloggi) e area
della zona di insediamento;
- <<fondiaria>>: rapporto tra volume edilizio
(o superficie lorda degli alloggi) e area pertinente
alle abitazioni, escluse strade e attrezzature sociali.
14. DENSITÀ EDILIZIA
Nel definire gli indici di densità edilizia si
può assumere per base - come praticato finora
- un rapporto di cubatura per abitante; è però
più opportuno orientarsi verso l'adozione in
via più corrente di un rapporto di superficie
lorda di alloggio per abitante. Tale criterio viene
già largamente adottato in altri paesi e sembra
risponda meglio nella pratica, tanto più che
si tende sempre maggiormente a rapportare anche il
costo alla superficie degli alloggi anziché
ai volumi delle costruzioni.
Per il rapporto tra cubatura e abitante, si ritiene
più conveniente che esso non resti determinato
troppo univocamente, ma venga riferito a misure variabili
da 70 a 100 mc/ab.; gli altri 80 mc/ab. possono rappresentare
un utile riferimento intermedio, più vicino
alle condizioni reali.
A questo proposito è da rilevarsi che il graduale
aumento del rapporto da 7O a 100 mc/ab. rappresenta
un miglioramento nello standard.
E' necessario tuttavia che, nei casi in cui si adottino
valori più vicini al limite superiore (100 mc),
si abbia la massima cura nel controllare - in ogni
fase della progettazione edilizia e urbanistica - che
gli alloggi realizzati corrispondano effettivamente
agli indici prescelti, sia per quanto riguarda il numero
di vani, sia per l'indice di affollamento.
Altrimenti si raggiungerebbe sicuramente un risultato
negativo: quello cioè che, con l'aumento del
rapporto ai limiti massimi di 100 mc/ab., potendosi,
in effetti, realizzare alloggi che rientrano nei limiti
inferiori (tra 70 e 80 mc/vano, con affollamenti di
circa un abitante per vano), risulterebbero sottodimensionati
tutti i servizi e le attrezzature, sotto l'aspetto
del rapporto tra cubatura costruita e spazi liberi
(densità edilizia e indice di fabbricabilità).
Pertanto i limiti superiori sono accettabili nella misura
in cui possono essere controllabili in sede realizzativa,
e comunque debbono essere sempre posti in relazione
con gli standards urbanistici.
15. DENSITÀ DI POPOLAZIONE
In conseguenza, e ad ulteriore definizione dell'enunciato
di cui al Capo II della circolare del Ministero dei
lavori pubblici n.4555 del 27-9-1963, si precisa, anche
sulla scorta delle risultanze dei piani di zona redatti
ai sensi della legge n.167 del 18-4-1962 più
correttamente impostati finora, che la densità
territoriale non va intesa tanto in funzione del preesistente
grado di concentrazione urbana, quanto in relazione
all'entità dei nuovi insediamenti ed alla conseguente
diversità di rapporto tra aree destinate alla
residenza ed alle opere di urbanizzazione.
Infatti va considerato:
a) che a maggiori dimensioni demografiche corrisponderanno
insediamenti maggiori nell'ambito dei piani di zona,
quindi aliquote maggiori di spazi destinati ad una
gamma più estesa di attrezzature urbane, e di
conseguenza densità territoriali meno elevate;
b) che gli elevati gradi di concentramento urbano (congestionamento)
dei centri maggiori possono esigere in certa misura
che sia ristabilito l'equilibrio generale del tessuto
attraverso un minore addensamento nei piani di zona.
Le predette esigenze sono da considerarsi fondamentali
sotto il profilo sociale ed urbanistico, come sotto
quello economico, per ridurre le note diseconomie di
servizi pubblici prodotte dal congestionamento metropolitano.
Esse vanno pienamente soddisfatte, pur nel necessario
contemperamento con i limiti posti dal maggior valore
dei suoli urbanizzabili nei centri maggiori e con la
esigenza di concentrazione delle qualità urbane,
al fine di evitare il formarsi di ambienti scarsamente
vitali.
Si adotteranno, quindi, di massima, per i complessi
residenziali maggiori, o comunque per insediamenti
superiori ai 10- 20 mila abitanti, densità territoriali
dell'ordine dei 170-200 abitanti per ettaro; mentre,
per insediamenti minori, potranno essere raggiunti,
o superati, anche i 300 abitanti per ettaro.
Tra le aree da destinare ad opere di urbanizzazione,
avranno valore predominante, per determinare il predetto
campo di variazione, quelle destinate a verde naturale
e attrezzato.
16. ATTREZZATURE COLLETTIVE NEGLI INTERVENTI EDILIZI
(A LIVELLO DELLE ABITAZIONI)
Come si è già accennato nelle premesse,
l'esigenza di una più articolata e civile convivenza,
impone alle organizzazioni di edilizia pubblica, e
quindi allo Stato, di intervenire in forma propria
e diretta, autonoma dagli enti locali obbligati, almeno
per sopperire ai più elementari bisogni della
vita associata.
Appare quindi opportuno, ove si appalesino fondate esigenze
di carattere sociale, che gli enti citati nell'art.2
della legge 4-11-1963, n.1460, e destinatari dei 2/3
degli stanziamenti realizzino, nell'ambito dell'edificio
o dell'unità di abitazione, spazi, locali ed
attrezzature collettive primarie, quali negozi, autorimesse,
ambienti per giochi collettivi infantili e per il tempo
libero degli adulti, ecc.; e provvedano inoltre, ovunque
sia possibile, all'installazione di impianti centralizzati
per il riscaldamento, per la fornitura di acqua calda
agli alloggi e per lo smaltimento dei rifiuti.
Il costo di tali attrezzature dovrà essere sempre
compreso in quello delle abitazioni fruenti del contributo
statale; peraltro, il reddito eventualmente prodotto
potrà essere opportunamente scomputato dai fitti
e dalle quote di riscatto degli alloggi. Gli enti sopraindicati
rimarranno proprietari dei locali e degli ambienti
citati, con il preciso obbligo di non cambiarne la
destinazione o l'uso, a meno che non sussistano evidenti
particolari giustificati motivi.
Appare, inoltre, opportuno che tali ambienti vengano
ubicati nei complessi abitativi o negli edifici da
dare in locazione, in modo da rendere subito vivo e
vitale un contesto sociale che, per la natura specifica
del particolare godimento dell'abitazione, presenta
talvolta flebile e stentata vitalità.
17. ATTREZZATURE COLLETTIVE NEGLI INTERVENTI URBANISTICI
(A LIVELLO DELLE UNITA' RESIDENZIALI E A LIVELLO INTER-RESIDENZIALE)
Le famiglie residenti nelle zone la cui urbanizzazione
avverrà con iniziativa controllata dal Ministero
dei lavori pubblici e dagli enti preposti all'edilizia
pubblica, dovranno essere poste in condizione di usufruire
di tutti i servizi, le attrezzature, gli spazi e le
provvidenze necessarie ad assicurare ai loro componenti
la possibilità di scelte nell'ambito di una
gamma di prestazioni e attività di carattere
urbano per quanto possibile vasta e variata.
Quanto sopra si intende riferito:
a) alle esigenze di servizio e attrezzature connesse
alla residenza e allo spazio residenziale;
b) ai rapporti tra la residenza e le diverse possibili
localizzazioni di attività lavorative;
c) all'istruzione, all'educazione e alla cultura;
d) alle esigenze di carattere previdenziale, assistenziale
e sanitario;
e) alle attività religiose e di culto;
f) alle esigenze relative all'accesso ai beni di consumo;
g) alla rigenerazione fisica, al gioco e allo sport;
h) agli altri ordini di esigenze relative al tempo libero:
integrazione culturale, spettacolo, svago;
i) alle attività comunitarie e associative;
l) alle esigenze inerenti la gestione, amministrazione
e manutenzione delle residenze, dei servizi e delle
attrezzature di uso comune.
Nella predisposizione delle realizzazioni atte a soddisfare
le predette esigenze, si attribuirà particolare
cura alla valutazione dei differenti aspetti che le
esigenze medesime assumono in riferimento alla diversità
di età, sesso e condizioni, e alle relative
variazioni prevedibili nel tempo, per la composizione
demografica della popolazione cui i complessi edilizi
sono destinati. Ciò con particolare riguardo
alle esigenze proprie dell'infanzia e della vecchiaia.
In relazione alla possibilità che nel tempo si
prospettino nuove esigenze dovute a processi evolutivi
di carattere generale e a variazioni demografiche nella
composizione per età della popolazione, è
ammessa la previsione di spazi ed edifici per attrezzature
e servizi suscettibili di variare nel tempo la loro
destinazione. L'esigenza di ottenere tali gradi di
flessibilità sarà tenuta in particolare
considerazione nel campo di quelle attrezzature (quali
ad esempio i centri sociali) la cui funzione non è
definibile e specificabile in modo univoco e che sono
attualmente destinate, in misura più o meno
ampia, a funzioni integrative e di supplenza di altre
attrezzature insufficienti o carenti.
Oltre che delle attrezzature di cui alla tabella riportata
in appendice, i comuni e gli enti di intervento pubblico
chiamati ad operare nei piani di zona terranno in dovuto
conto, fin dalla fase d'impostazione programmatica,
della necessaria previsione degli elementi di arredo
urbano (pavimentazioni, alberature, illuminazione pubblica,
panchine, aiuole, segnaletica stradale, insegne pubblicitarie)
e delle necessarie relazioni e armonizzazioni con l'ambiente.
I distacchi tra fabbricati dovranno essere determinati
in relazione alle seguenti esigenze:
a) assicurare il massimo soleggiamento invernale e la
ventilazione trasversale;
b) evitare introspezioni tra finestre e balconi di alloggi
diversi;
c) assicurare la razionale utilizzazione, gestione e
manutenzione degli spazi interposti tra i fabbricati.
Nei regolamenti edilizi relativi ai piani di zona sarà
quindi considerata una distanza minima tra fronti opposti
di edifici - aventi finestre di vani abitabili, cucine
comprese - non minore di 3/2 dell'altezza del fronte
più alto e di massima non inferiore in valore
assoluto ai metri 16. Eccezioni in difetto potranno
essere ammesse esclusivamente in base a documentati
motivi di carattere funzionale, fermo restando il soddisfacimento
alle condizioni di cui ai precedenti punti a), b) e
c).
Si avrà cura altresì di evitare nei predetti
regolamenti l'inclusione di tipi edilizi con cortili
o chiostrine interne.
Sia per le residenze che per gli spazi esterni e le
attrezzature di cui alla tabella riportata in appendice
è necessario prevedere, concordare e definire
accuratamente, fin dalla fase di impostazione programmatica,
le rispettive pertinenze amministrative, di proprietà,
uso, gestione e manutenzione, tenendo conto dell'efficienza,
della funzionalità e dell'economia delle prestazioni
di competenza del comune o del consorzio delle amministrazioni
di assegnatari, organizzazioni, cooperative, altri
enti e privati.
Si terrà conto, altresì, delle previsioni
e prestazioni relative a spazi e locali necessari per
la custodia, cura e manutenzione degli immobili e dei
complessi edilizi.
Al fine di realizzare nella misura più corretta
i requisiti necessari alla civile convivenza, in aggiunta
a quanto indicato precedentemente, per ogni diversa
condizione locale, è opportuno precedere al
rilevamento analitico e specifico delle esigenze caratteristiche
dei luoghi e delle comunità al cui servizio
gli interventi sono destinati.
Il rilevamento riguarderà le particolari esigenze
e condizioni di carattere sociale, economico, amministrativo,
urbanistico, tecnico, climatico e ambientale per quanto
si riferisce agli utenti noti e presunti, alla comunità,
al comune, alla situazione dei piani urbanistici, ai
caratteri dell'ambiente dei suoli edificatori, del
mercato edilizio.
IV.- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, ESAME E APPROVAZIONE DEI PROGETTI
18. COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE
Una delle più efficaci misure anticongiunturali
consiste nella rapida approvazione dei progetti e dell'ancor
più rapido inizio dei lavori, in modo da ridurre
al massimo i tempi morti fra la messa a disposizione
del finanziamento e l'utilizzazione dello stesso. E'
quindi estremamente importante che la redazione e la
presentazione dei progetti avvenga in maniera uniforme
ed omogenea, in modo da consentire agli organi pubblici
di revisione (genio civile, C.T.A., ecc.) una rapida
analisi degli atti tecnico-amministrativi mediante
una semplificata valutazione dei contenuti del progetto
medesimo.
Si ritiene opportuno, al riguardo, impartire alcune
disposizioni operative, e precisamente:
a) che gli uffici del genio civile (responsabili dell'esame
dei progetti della 1460 e partecipanti alle commissioni
provinciali di esame progetti GESCAL) tengano conto
dei progetti GESCAL in sede di esame dei progetti per
la 1460 ed esplicitino, in sede di commissioni provinciali
di esame progetti GESCAL presso gli IACP, le risultanze,
i dati e le esperienze relative alle realizzazioni
della 1460;
b) che alle riunioni delle commissioni provinciali di
esame progetti GESCAL presso gli IACP siano invitati
a partecipare, per l'esame e la discussione dei problemi
di comune interesse, i rappresentanti degli enti preposti
alla attuazione della 1460;
c) che gli uffici del genio civile e le commissioni
provinciali di esame progetti GESCAL, in fase di impostazione
delle progettazioni, facciano conoscere ai progettisti
incaricati gli elementi base relativi a tutti gli interventi
di edilizia a basso costo previsti nelle località
comuni, e che promuovano l'incontro, lo scambio di
dati e la collaborazione tra tutti i progettisti, siano
essi incaricati tanto dei progetti GESCAL quanto di
quelli previsti dalla legge 1460.
La GESCAL per quanto di sua competenza è d'altra
parte tenuta, in base alle "Norme Tecniche"
(approvate dal Ministero dei lavori pubblici in seguito
a voto del consiglio superiore dei lavori pubblici
del 16-11-1964), a tener conto dei predetti elementi
nei "Programmi di Intervento" preliminari
alla realizzazione.
19. RAZIONALIZZAZIONE DEI METODI DI PROGETTAZIONE
Di fondamentale importanza appare poi anche il fatto
che le progettazioni debbano tendere il più
possibile verso una forma tecnica che, pur non giungendo
alla integralità progettuale, contenga e sia
fondata su basi di razionalizzazione, mediante l'uso
di strumenti ogni giorno più correnti, quali
la modulazione, la coordinazione dimensionale e l'adozione
di elementi industrializzati od industrializzabili
(con particolare riferimento a quanto indicato e normato
nella seguente appendice, nonché alle norme
UNI).
Per favorire gli scopi sopra accennati, qui di seguito,
si fornisce, in appendice (Appendice E), una linea
metodologica per la presentazione di progetti di edilizia
popolare e sovvenzionata, in modo da uniformare il
più possibile le elaborazioni degli stessi.
Tale indicazione, pur essendo consigliata, può
essere tuttavia, di caso in caso, opportunamente modificata,
in relazione all'effettiva consistenza del progetto,
alla sua semplicità o complessità, alle
modalità di appalto e alle condizioni oggettive
del caso in esame.
Appendice A
DEFINIZIONI DI ELEMENTI EDILIZI
(Dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici 23-7-1960,
n.1820)
A. - DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI FABBRICATO RESIDENZIALE
Per <<fabbricato>> o <<edificio>>
si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da
vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni
mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità,
dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più
liberi accessi sulla via, e possa avere una o più
scale autonome.
Per <<fabbricato>> o <<edificio residenziale>>
si intende quel fabbricato, urbano o rurale, destinato
per la maggior parte (cioè più della
metà della cubatura) ad uso di abitazione.
B. - DEFINIZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ALLOGGI
1. ALLOGGIO O APPARTAMENTO
Per <<alloggio>> o <<appartamento>>
si intende un insieme di vani ed annessi, o anche un
solo vano utile, situati in una costruzione permanente
o in parti separate, ma funzionalmente connesse, di
detta costruzione, e destinate ad uso di abitazione
per famiglia.
L'alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente
o attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o su uno
spazio comune all'interno della costruzione (scala,
passaggio, ballatoio, ecc.).
2. VANO
Per <<vano>> si intende lo spazio coperto,
delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno,
vetro, ecc.) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto.
La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili),
deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo
che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non
risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.
3. STANZA (VANO UTILE)
Per <<stanza>> (vano utile) si intendono
le camere da letto, le camere da pranzo, da studio,
da soggiorno, le soffitte abitabili, le camere dei
domestici, le cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione,
separati da pareti che vadano di norma dal pavimento
al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed una
ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto
(almeno 8 metri quadri) ed il cui soffitto si trovi
ad una altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento.
4. VANI ACCESSORI
Per <<vani accessori>> si intendono i vani
compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai
disimpegni, ecc., nonché le piccole cucine che
non abbiano i requisiti per essere considerate stanze.
5. ALTRI VANI
Per <<altri vani>> si intendono tutti quei
vani che pur essendo compresi nel fabbricato residenziale
non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe,
autorimesse, cantine, magazzini, soffitte non abitabili,
stalle, fienili, ecc.).
C - DEFINIZIONE DEI CONCETTI DI SUPERFICIE E VOLUME
1. - <<Superficie utile>> è la somma
delle superfici di pavimento dei singoli vani dell'alloggio,
esclusi i balconi, le terrazze, gli armadi a muro,
i sottoscala di scale interne, le cantine, le soffitte
non abitabili, tutti gli eventuali spazi comuni e le
superfici comprese negli sguinci.
- <<Superficie abitabile>> è la superficie
totale delle stanze (vani utili) e cioè delle
camere da letto, delle camere da pranzo, da studio
e da soggiorno, delle soffitte abitabili, delle camere
dei domestici, delle cucine e degli altri spazi destinati
all'abitazione (esclusi perciò i vani accessori
che fanno parte dello stesso alloggio).
2. - <<Volume lordo>> è la cubatura
totale compresa tra la superficie esterna delle mura,
il livello del pavimento più basso e la parte
esterna della copertura. Qualora il livello del suolo
sia inferiore a quello del pavimento più basso,
il volume lordo deve essere misurato partendo dal livello
del suolo. Qualora vi siano muri in comune con fabbricati
contigui il volume lordo si misura partendo dalla linea
mediana di tali muri.
Gli annessi che abbiano una struttura analoga a quella
della costruzione principale e siano stati costruiti
con gli stessi materiali devono essere compresi nel
volume lordo.
D - FASI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE EDILIZIA.
LAVORI AUTORIZZATI (OPERE PROGETTATE)
Si dicono <<lavori autorizzati>> i progetti
di costruzione di abitazioni a totale carico o col
contributo dello Stato o di enti locali la cui esecuzione
sia stata approvata dai competenti organi. Per i lavori
di esclusiva competenza di privati (e cioè senza
alcun contributo dei suddetti enti) si applicano invece
le norme di cui all'art.220 del testo unico sulle leggi
sanitarie, 27-7-1934, n.1265, ed agli artt. 31 e seguenti
della legge urbanistica 17-8-1942, n.1150. (Art.220:
- I progetti per le costruzioni di nuove case urbane
o rurali, quelli per la costruzione o la soprelevazione,
o per modificazioni che comunque possano influire sulle
condizioni di salubrità delle case esistenti,
debbono esser sottoposti al visto del sindaco, che
provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita
la commissione edilizia).
LAVORI INIZIATI
I lavori si dicono <<iniziati>> allorché
le prime operazioni effettive siano state intraprese
in cantiere, dopo la preparazione e la definizione
dei disegni esecutivi. Per esempio: la messa a punto
del cantiere, l'arrivo in cantiere dei materiali e
degli attrezzi, l'avviamento dei lavori di sterro e
di fondazione.
LAVORI IN CORSO
Si dicono tali i lavori iniziati e non ancora ultimati.
LAVORI ULTIMATI (opere costruite)
I lavori di costruzione di abitazioni a totale carico
o col contributo dello Stato o di enti locali si dicono
ultimati quando il fabbricato è immediatamente
utilizzabile. I lavori similari costruiti a totale
carico e spese di privati si dicono ultimati quando
sia stato richiesto il permesso di abitabilità
o di agibilità, a norma degli artt. 221 e seguenti
del testo unico sulle leggi sanitarie, approvato con
Regio decreto 27-7-1934, n.1265.
E - CATEGORIE DI ATTIVITÀ NELL'EDILIZIA
Per <<nuova costruzione>> si intende una
costruzione interamente nuova, anche se sorga su area
risultante da demolizione.
Per <<ricostruzione>>, si intende la riedificazione
di un fabbricato avente una cubatura dello stesso ordine
di grandezza di quello preesistente.
Per <<ricostruzione parziale>> si intende
quel complesso di lavori di ricostruzione indispensabile
per ripristinare uno o più alloggi o altri locali,
utilizzando una parte importante della costruzione
esistente.
Per <<ampliamento>> si intende quel complesso
di lavori che hanno l'effetto di ingrandire il fabbricato
creando uno spazio supplementare.
Per <<soprelevazione>> si intende un ampliamento
della costruzione in senso verticale.
Per <<trasformazione>> si intendono le modifiche
strutturali effettuate all'interno del fabbricato.
Appendice B
CONSIDERAZIONI STATISTICHE SULL'INDICE DI AFFOLLAMENTO
Da quanto contenuto nella Parte II può dedursi
che la gamma tipologica a disposizione del progettista
sia piuttosto ampia, e tale quindi da soddisfare le
più articolate esigenze locali e particolari.
Tale estesa flessibilità e libertà d'uso
è però assai facilmente riconducibile
ad un parametro mediamente unitario, e tale parametro
è il coefficiente di affollamento.
Riportiamo qui di seguito la tabella della gamma tipologica.
Tabella 1
composizione dell'alloggio
tipo di allog. SP
L1 L2 L3 L4 PU K k b i vani cont. stanze
1 X X X X X 4 3
2 X X X X X X 5 3
3 X X X X X X 5 4
4 X X X X X X X 6 4
5 X X X X X X X 6e1/2 5
6 X X X X X X X X 7e1/2 5
7 X X X X X X X X 7e1/2 6
8 X X X X X X X X X 8e1/2 6
Il numero minimo e massimo di persone che ragionevolmente potranno affollare i vari tipi di alloggio sopra indicati sono i seguenti:
Tabella 2
tipo di alloggio
1
min...max
persone 2
min...max
persone 3
min...max
persone 4
min...max
persone 5
min...max
persone 6
min...max
persone 7
min...max
persone 8
min...max
persone
SP O - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1
L1 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2
L2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2
L3 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2
L4 1 - 2 1 - 2
PU 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1
K 0 - 0 0 - 0 0 - 0
2 - 3 2 - 4 3 - 5 3 - 6 4 - 7 4 - 8 5 - 9 5 - 10
media 2-3 3 4 4,5 5,5 6 7 7,5
Si può costruire, dunque, la seguente tabella di correlazione:
Tabella 3
tipo di alloggio
affoll. persone per alloggio
p/a
numero vani contabili
nvc
numero stanze
ns
affoll. persone per vano contabile
p/vc
affoll. persone per stanza
p/s
1 2,5 4 3 0,625 0,833
2 3 5 3 0,600 1,00
3 4 5 4 0,800 1,00
4 4,5 6 4 0,750 1,125
5 5,5 6,5 5 0,846 1,110
6 6 7,5 5 0,800 1,200
7 7,5 7,5 6 0,993 1,166
8 7,5 8,5 6 0,882
v.m.0,779 1,250
v.m.1,086
Nel caso, poi, si volessero aggiungere, come necessario, il contributo per alloggio relativo alla cantina ed ai servizi comuni nella misura media probabile di mezzo vano contabile, la tabella verrebbe così modificata:
Tabella 4
tipo di alloggio
affoll. persone per alloggio
p/a
numero vani contabili
nvc
numero stanze
ns
affoll. persone per vano contabile
p/vc
affoll. persone per stanza
p/s
1 2,5 4,5 3 0,555 0,833
2 3 5,5 3 0,545 1,00
3 4 5,5 4 0,727 1,00
4 4,5 6,5 4 0,692 1,125
5 5,5 7 5 0,785 1,110
6 6 8 5 0,750 1,200
7 7,5 8 6 0,875 1,166
8 7,5 9 6 0,833
v.m.0,720 1,250
v.m.1,086
Le indicazioni della tabella 4 sarebbero valide se i
programmi edilizi a contribuzione statale comprendessero
in parti uguali gli 8 tipi di alloggi ipotizzati nella
tabella 1. Tale supposizione è però assai
lontana dalla realtà, mentre è più
probabile che la distribuzione dei tipi di alloggio
sia più vicina ad un andamento Gaussiano delle
percentuali.
Ad ogni modo, siccome l'andamento della distribuzione
dei tipi di alloggio dovrebbe essere analizzato sulla
base di numerosissimi fattori particolari e locali
(primo fra tutti il rilevamento della popolazione in
funzione delle classi sociali), si è ritenuto
che questa distribuzione empirica sia già di
sufficiente approssimazione.
Alloggio tipo:
1 = 4%;
2 = 8%;
3 = 14%;
4 = 24%;
5 = 24%;
6 = 14%;
7 = 8%;
8 = 4%;
Talché la tabella 4 va approfondita come alla
tabella 5 qui di seguito riportata.
Dalla tabella 5 si deduce pertanto che le correlazioni
fra vano contabile, stanze e relativi affollamenti,
non variano molto al variare della distribuzione percentuale
degli alloggi.
Si può, quindi, concludere, nel caso si volesse
adottare il metodo di conteggio proposto alla tabella
1, che le correlazioni sopra indicate sono:
1 persona = 1,33 vani contabile
1 vano contabile = 0,73 persone
1 persona = 0,90 stanze
1 stanza = 1,10 persone
Riassumendo e arrotondando, si ha:
1 persona = 0,7 stanze = 0,8 persone
1 stanza = 1,4 vani cont. = 1,1 persone
1 persona = 1,3 vani cont. = 0,9 stanze
Tabella 5
tipo di alloggio
affoll. persone per alloggio
p/a
numero vani contabili
nvc
numero stanze
ns
affoll. persone per vano contabile
p/vc
affoll. persone per stanza
p/s
1 0,04 0,555 0,833 0,02220 0,03332
2 0,08 0,545 1,000 0,04360 0,08000
3 0,14 0,727 1,000 0,10178 1,14000
4 0,24 0,692 1,125 0,16608 0,27000
5 0,24 0,785 1,110 0,18840 0,26640
6 0,14 0,750 1,200 0,10500 0,16800
7 0,08 0,875 1,166 0,70000 0,09328
8 0,04
------
1,00 0,833 1,250 0,09332
----------------
V.m.=0,73000 0,05000
-----------------
V.m.=1,10000
Appendice C
DATI DIMENSIONALI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE
Al fine di conseguire nella massima misura possibile
gli obiettivi, definiti al Capo III nei programmi concordati
tra i diversi enti e amministrazioni per la realizzazione
dei complessi edilizi e delle infrastrutture inserite
nei piani di zona, si terrà conto della disponibilità
esistente di servizi, attrezzature, spazi e provvidenze
rispondenti alle esigenze sopra elencate, nell'ambito
dei tessuti preesistenti. Delle predette disponibilità,
carenze e previsioni, si terrà il debito conto
nelle scelte di localizzazione del piano e, nel suo
ambito, dei complessi edilizi.
Nella redazione dei programmi concordati con gli enti
di cui all'art.10 della legge n.167, secondo le modalità
di cui all'art.11 della stessa legge, nella scelta
delle localizzazioni e nella progettazione si tenderà
a conferire all'ambiente residenziale, attraverso il
dosaggio dei rapporti spaziali e la connessione con
l'ambiente circostante, caratteristiche tali da favorire
sensazioni di armonico ed equilibrato orientamento
e da rendere evidente, anche visivamente e percettivamente,
la molteplicità di relazioni e funzioni relative
al soddisfacimento delle esigenze sopra enunciate.
Si tenderà, conseguentemente, ad ottenere un
grado elevato di integrazione delle residenze con le
attrezzature di carattere urbano, al fine di dotare
di elementi caratterizzanti e qualificanti le diverse
parti del tessuto residenziale, facendo salvi i requisiti
specifici dell'ambiente residenziale stesso (assenza
di rumori, percorsi pedonali, contatto col verde).
Quanto sopra anche mediante accordi integrativi al
di fuori dell'ambito giuridico previsto dalla legge
per i piani di zona.
In particolare, è da rifiutare il criterio del
"quartiere residenziale autosufficiente",
chiuso e isolato anche visivamente nei confronti del
circostante tessuto urbano. Si dovrà invece
tenere nel massimo conto l'esigenza di realizzare,
anche in termini di configurazione spaziale e volumetrica,
l'inserimento e l'armonizzazione delle nuove costruzioni
nei tessuti urbani di cui verranno a far parte, sia
per quanto riguarda le zone già esistenti, che
per quelle previste e programmate. Da ciò deriva
la necessità di determinare gli interventi edilizi
nell'ambito del piano di zona della legge n.167, in
riferimento ai tessuti urbani limitrofi.
Dovrà in tutti i casi essere debitamente valutata
l'esigenza di assoluto rispetto e - ove occorra - di
evidenziazione e valorizzazione del patrimonio storico,
monumentale e ambientale, paesaggistico, del verde
preesistente e dei connotati altimetrici caratteristici.
Al riguardo si raccomanda la sistematica consultazione
delle sovraintendenze ai monumenti, in fase di redazione
e di approvazione dei piani.
Al fine di assicurare agli utenti degli alloggi e dei
complessi residenziali realizzati nell'ambito dei piani
di zona la massima accessibilità alle attrezzature
di importanza urbana e territoriale, nonché
alle diverse fonti di lavoro, nei programmi e nella
scelta delle localizzazioni dovrà provvedersi
ad assicurare:
a) il rapido collegamento dei complessi residenziali
alla grande viabilità territoriale ed urbana;
b) la presenza di sufficienti punti di contatto fra
i complessi residenziali e la rete dei trasporti pubblici;
c) l'efficienza del sistema dei trasporti pubblici.
L'elencazione delle attrezzature e, per le principali
voci, l'indicazione delle caratteristiche minime indispensabili,
stabilite mediamente per tutto il territorio nazionale,
sono indicate nelle tabelle 1 e 2 riportate nella presente
appendice. La garanzia di fruibilità di tutte
le attrezzature di cui alla detta tabella deve ritenersi
condizione indispensabile per la corretta impostazione
progettuale dei piani.
Nella previsione delle attrezzature si terrà
conto dell'opportunità di realizzare, nell'ambito
delle zone residenziali, ambienti esterni in corrispondenza
dei quali siano raccolte attrezzature di carattere
urbano di vario tipo, tali da creare animazione ed
occasione di incontri e contatti in diverse ore del
giorno. Nei predetti spazi si avrà cura di attribuire
prevalenza al transito ed alla sosta pedonale.
Per quanto concerne la dislocazione delle attrezzature,
oltre al rispetto dei raggi di influenza massima di
cui alla tabella citata, si dovrà tener conto
di quanto segue:
a) le aree per giochi al coperto saranno generalmente
al pianterreno degli edifici residenziali;
b) gli asili-nido e le scuole materne saranno generalmente
in edifici appositi, e solo eccezionalmente potranno
inserirsi al piano terreno degli edifici residenziali;
c) i nuclei elementari di verde saranno in adiacenza
alle abitazioni e, comunque, sempre disposti in modo
tale da poter essere visti dalla maggior parte degli
alloggi al cui servizio sono predisposti; essi saranno,
tuttavia, contigui alle aree per il gioco al coperto;
d) le aree per il gioco dei bambini da 3 a 6 anni potranno
essere in prossimità delle abitazioni;
e) le aree per il gioco e lo sport per i bambini superiori
ai 6 anni, ragazzi ed adulti saranno a conveniente
distanza dalle residenze;
f) le attrezzature collettive domestiche, negozi e pubblici
esercizi potranno essere sistemati ai piani terreni
degli edifici residenziali.
Ove nel rilevamento locale delle esigenze risultasse
la necessità di prevedere alloggi per persone
anziane, tali alloggi dovranno essere ubicati in zone
tranquille e riparate dal traffico, dalle quali si
possa, peraltro, avere facile e immediato accesso sia
agli spazi pedonali di maggior concentrazione delle
attività commerciali, associative e religiose,
sia alle zone verdi e alle attrezzature ricreative.
Circa la disposizione delle attrezzature, va tenuto
conto che:
a) le attrezzature scolastiche e per l'infanzia vanno
collocate di regola nelle immediate adiacenze delle
attrezzature ricreative e sportive per le corrispondenti
classi d'età; in caso contrario, le aree per
le attrezzature scolastiche dovranno essere incrementate
di una congrua aliquota di spazi per le attività
all'aperto;
b) le scuole materne, le scuole elementari e le scuole
medie unificate potranno far parte di complessi coordinati
(salvo i rispettivi raggi di influenza massima); mentre
le scuole di terzo grado saranno localizzate di preferenza
in corrispondenza ad attrezzature di carattere urbano
e territoriale;
c) le attrezzature ricreative e sportive vanno disposte
in modo da realizzare un sistema continuo di verde
libero e attrezzato; per i nuclei elementari di verde
e per le zone per bambini da 3 a 11 anni, si dovrà
tener conto in modo particolare del soleggiamento e
della protezione dai venti dominanti;
d) le chiese parrocchiali, ove non siano fornite di
appositi locali e spazi per attività associative,
ricreative e sportive, sono da localizzare in modo
da avere conveniente accesso alle attrezzature destinate
a tali attività;
e) le biblioteche vanno ubicate generalmente in stretto
collegamento con gli spazi pedonali delle attrezzature
per le attività associative e commerciali; le
aree per la lettura all'aperto, saranno, ove possibile,
contigue ai parchi e alle zone verdi;
f) i centri sociali e centri civici vanno preferibilmente
collegati e coordinati tra loro, in modo da permettere
nello stesso ambito flessibilità e intercambiabilità
di funzioni;
g) le attrezzature collettive domestiche (lavanderie
e stirerie, servizi pulizia appartamenti e simili)
vanno localizzate in continuità dei negozi di
prima necessità e pubblici esercizi;
h) le attrezzature di cui in appendice vanno disposte
in modo da dar luogo a spazi e percorsi il più
possibile continui;
i) si disporranno in contiguità i gruppi di attrezzature
per le quali, in relazione alle rispettive funzioni,
appaia realizzabile o auspicabile la gestione unitaria.
Sarà prevista una rete di viabilità pedonale
conformata in modo da permettere l'accesso alle attrezzature
scolastiche, ricreative e sportive, con esclusione
di attraversamenti a livello di vie carrabili. Tali
percorsi saranno connessi con gli spazi pedonali di
servizio alle attrezzature commerciali, associative
e religiose.
La rete viaria carrabile sarà conformata in modo
da garantire l'accesso rapido e svincolato dalle residenze
alla viabilità veloce di interesse urbano e
territoriale, e da questa alle scuole di terzo grado,
ai centri commerciali, alle attrezzature sanitarie,
ai parchi di quartiere, alle attrezzature per lo spettacolo.
La rete dei trasporti pubblici dovrà essere accessibile
a mezzo di brevi percorsi da ogni raggruppamento di
alloggi ed assicurare la necessaria frequenza di servizi
diurni e notturni.
DIMENSIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE PER LA SCUOLA E PER
L'INFANZIA.(1)
asili nido(3) scuole materne elemen-tari medie scuole
secondarie superiori
Alunni per 100 abitanti(2) 1 - 2 2 - 3 8 - 10 5 - 6 3,5
- 4
Capienza dell'edificio scolastico alunni Min.20-30
Max.60-80 20 - 40
150 - 200
(4) 100
600 150
720 200-300
700-1500(7)
Popolazione servita da ogni unità 2.000/ 4000 1000/
7000 1000/ 6000 3000/ 12000 (7)
Percorrenza massima m.250 m.300 m.800 m.1000
15'-20' 15'-20'
Superficie minima del terreno ad alunno (mq) 10 18 15 16 16-25
Superficie minima del terreno (8) 500 800 2000 2500
Area attrezzata per abitante mq/abitante 0,10/0,20 0,36/54 1,20/1,50 0,80/0,96 0,56/1,0
(7)
note alla tabella
(1) La tabella fornisce dati ed indici ottimali per
i vari tipi di attrezzature, elaborati di concerto
con il Ministero della pubblica istruzione.
Le relazioni di progetto dei piani dovranno dimostrare
di aver tenuto conto di tali indici o di quegli indici
risultanti da dati diretti desunti da statistiche comunali
aggiornate, eventualmente elaborati. Il rispetto degli
indici non è tassativo, ma deve costituire una
guida e un metro globale di verifica per il dimensionamento
delle varie attrezzature. Tuttavia alcuni limiti, risultanti
da leggi e regolamenti vigenti, sono inderogabili.
La tabella, ovviamente, non è applicabile nel
caso di insediamenti aventi un numero di abitanti inferiore
alla popolazione minima che comporti una determinata
attrezzatura. In tali casi dovranno essere stabiliti
criteri differenti, d'intesa con il provveditorato
agli studi.
(2) La percentuale di alunni per 100 abitanti è
indicata secondo i dati medi nazionali, desunti dall'ISCO,
con coefficienti di riduzione per le scuole non d'obbligo,
ricavati questi dalle frequenze medie prevedibili fino
al 1970. L'applicazione pertanto di tali coefficienti
all'entità della popolazione da servire, dovrà
essere fatta qualora non siano ricavabili indici più
esatti dalla struttura della popolazione delle località
interessate dal piano.
Per le scuole non d'obbligo la scelta del coefficiente
dipenderà altresì dalla oggettiva situazione
locale. (Per l'infanzia, ad esempio, dalla percentuale
di donne lavoratrici e dalla presenza o meno di organi
assistenziali aziendali).
(3) Per gli asili nido i dati forniti sono solo largamente
orientativi, e dipendono dalla contemporanea presenza
o meno di altre iniziative assistenziali.
(4) Per la capienza massima della scuola materna si
intende un raggruppamento fino a cinque sezioni, eventualmente
suddivise in due padiglioni contigui.
(5) La percorrenza massima è alquanto elevata
per gli alunni del primo ciclo delle scuole elementari
e ciò è da tener presente. In ogni caso
il parametro di percorrenza di 800 metri può
essere raggiunto solamente nei comuni che abbiano insediamenti
di popolazione sparsa.
(6) I dati sono molto indicativi e variabili con il
tipo di scuola. E' necessario quindi conoscere di volta
in volta il tipo di istituto che s'intende prevedere.
(7) La determinazione della capienza dell'edificio e
del numero degli abitanti serviti da questi tipi di
scuole è conseguente ad uno studio di programmazione
comprensoriale o territoriale.
(8) L'area pertinente all'edificio scolastico deve essere
adeguatamente incrementata da spazi liberi a verde
immediatamente contigui e idoneamente attrezzati, soprattutto
quando si applicano i minimi di superficie indicati
in tabella.
Tabella delle attrezzature collettive
abitanti serviti da una attrezzatura massimo raggio
influenza
area ( media) ad abitante mq per abitante
minimo medio max (m) coperta libera parcheg gio totale
Area giochi al coperto - 200 - 100 (100%) - - -
Nucleo elementare di verde 100 200 300 100 - 300 - 3,00
(*)
Gioco bambini 3-6 anni 1100 3200 7500
(*) 300
(*) - 0,40 - 0,40
(*)
Gioco bambini 6-11 anni 1300 3200 7500
(*) 500
(*) - 0,60 - 0,60
(*)
Gioco e sport 11-14 anni 6.600 10800 15.800
(*) 1000
(*) - 1,00 - 1,00
(*)
Gioco e sport oltre i 14 anni 6.600 10800 20.000
(*) 1000
(*) - 5,00 0,11 5,11
(*)
Parco di quartiere 6.600 10800 20.000
(*) 1000
(*) - 3,00 0,11 3,11
Parco urbano 20.000 60.000 100.000 - - 12,00 0,08 12,08
Asilo nido 2000 3000 4000
(*) 250
(*) - - - 0,10
Scuola materna 1000
3000 7000
(*) 300
(*) - - - 0,36
Scuola (obbl) elementare 1000
(*) 3000 6000
(*) 800
(*) - - - 1,20
Scuola (obbl) media 3000 7500 12000
(*) 1000
(*) - - - 0,80
Scuole secondarie superiori 1000
(*) - - - 0,50
Chiesa parrocchiale - 5000 10000 - -0,18 0,52 0,18 0,88
(*)
Biblioteca pubblica 3000 6000 10000 - 0,025 0,225 0,030 0,28
(*)
Centro sociale 1000 2000 6000 - 0,20 0,55 0,10 0,85
(*)
Centro civico 5000
(*) 10000 - - 0,04 0,16 0,02 0,22
(*)
Attrezzature collettive domestiche - 1500 - - (0,20-0,25) - 0,10 0,10
Botteghe - 1500 - - (0,30-0,35) - 0,17 0,17
Centro commerciale - 5000 - - 0,12 0,31 0,24 0,67
Farmacia 5000 - - - - - -
Centro sanitario elementare - 10000 20000
(*) - - - 0,04 0,34
Cinema 10000 20000 30000
(*) - - - 0,07 0,23
Teatro 50000 100000 150000
(*) - - - 0,05 0,08
N.B. - I dati hanno carattere indicativo, quelli con asterisco (*) hanno valore prescrittivo.
Appendice D
PRODUZIONE INDUSTRIALE DEI COMPONENTI E DEGLI ELEMENTI
DELLA COSTRUZIONE E COORDINAMENTO DIMENSIONALE
1. - PREMESSE
In vista delle necessità di promuovere l'industrializzazione
del processo costruttivo, si intende, come primo obiettivo
in questo campo, favorire la fabbricazione industriale
dei componenti e degli elementi della costruzione.
A tal fine, in una prima fase, tenuto conto della situazione
attuale nel settore produttivo, saranno da rispettare
le norme di coordinamento dimensionale di seguito indicate;
oppure si adotteranno speciali componenti od elementi
tipizzati da menzionare esplicitamente nei singoli
programmi di intervento.
Nelle fasi successive, in concomitanza e come conseguenza
della emanazione di un organico corpo di norme, regolante
tutta la materia inerente alla costruzione ed in relazione
ad una adeguata sperimentazione, si estenderà,
generalizzandolo quanto più possibile, l'uso
di componenti o di elementi tipizzati.
2. - TERMINOLOGIA DELLA COORDINAZIONE DIMENSIONALE
COMPONENTI ED ELEMENTI DELLA COSTRUZIONE - Oggetti fabbricati
in officina e, da questa provenienti, riuniti in gruppi
complessi (componenti) o isolati (elementi).
MANUFATTI EDILIZI - Parti di un organismo costruttivo
eseguito in sito mediante la riunione di uno o di più
elementi o componenti.
DIMENSIONE DI DESIGNAZIONE - Dimensione di un componente,
di un elemento o di un manufatto edilizio, scelta generalmente
fra le dimensioni di coordinamento, per indicarne la
grandezza o il formato (ad esempio: porta di cm.200
x 80; tubo da mm.50).
DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE (DI UN COMPONENTE O DI UN
ELEMENTO) - Dimensione indicata di fabbricazione di
un componente o di un elemento; detta dimensione, tenuto
conto delle imprecisioni ammissibili di lavoro, deve
ritrovarsi nel componente nell'elemento finito.
DIMENSIONE DI ESECUZIONE (DI UN MANUFATTO EDILIZIO)
- Dimensione indicata di costruzione di un manufatto
edilizio; detta dimensione, tenuto conto delle imprecisioni
ammissibili, deve ritrovarsi nel manufatto finito.
DIMENSIONE DI COORDINAZIONE DI UN COMPONENTE O DI UN
ELEMENTO - Dimensione di un componente (o di un elemento),
determinante per il suo assemblaggio con altri elementi
al fine di formare un manufatto oppure con un manufatto
preesistente in vista del completamento di quest'ultimo.
Le dimensioni di coordinamento dei componenti e degli
elementi sono definite in funzione di ogni disposizione
possibile di messa in opera: ad esempio, pannelli di
tamponamento inseriti o passanti (pareti cortina).
DIMENSIONE DI COORDINAZIONE DI UN MANUFATTO EDILIZIO
- Dimensione di un manufatto determinante ai fini della
precisazione dimensionale di componenti o di elementi
che, isolati o riuniti, concorrono a formarlo o a completarlo.
3. NORME DI COORDINAZIONE DIMENSIONALE A BASE MODULARE
IN ORIZZONTALE ED IN VERTICALE
A fondamento della coordinazione delle dimensioni orizzontali
e verticali della costruzione, si assume il cosiddetto
"modulo di base" M (M = cm 10).
Moduli derivati possono essere i "multimoduli"
nM (multipli interi del modulo base) e i "sottomoduli"
M/n. Si ottengono così tre tipi di "intervalli
dimensionali" che sono, nell'ordine:
- l'intervallo submodulare M/n dedicato principalmente
a risolvere problemi di spessore e di sezione;
- l'intervallo modulare M è da considerarsi come
intervallo fondamentale ed intervallo specifico per
componenti di medie dimensioni;
- l'intervallo di maggiori dimensioni o "grandi
componenti" (componenti di cui almeno una dimensione
corrisponde a quella del vano abitabile).
Valori delle spaziature degli intervalli
L'unica spaziatura ammessa per gli intervalli submodulari
è M/4 = cm 2,5.
Si considera essenziale poter disporre di tutta la serie
di intervalli modulari M (M = cm 10) per elementi e
per componenti associabili, dalla quale serie potranno
essere, di volta in volta, tratti gli opportuni assortimenti
dimensionali per i diversi elementi o componenti: per
la ricerca degli assortimenti più convenienti
varranno procedure empiriche oppure regole matematiche,
quali il cosiddetto "teorema della coppia dei
numeri", la "scala di grandezze correlate",
ecc.
Per quanto attiene all'intervallo multimodulare, sono
da considerarsi preferenziali le seguenti spaziature:
2M (da usarsi solo in verticale), 6M e ove ciò
non sia possibile) 3M.
4. - SPECIFICAZIONI
Dimensioni di coordinazione dei manufatti edilizi
La scelta delle dimensioni di coordinazione avverrà
in funzione di quelle degli elementi e dei componenti
prodotti industrialmente.
Componenti ed elementi
Le dimensioni di fabbricazione dei componenti e degli
elementi saranno tali da consentire di assegnare ai
manufatti edilizi, da essi costituiti o completati,
dimensioni di coordinazione modulate.
Le dimensioni di fabbricazione dei componenti e degli
elementi saranno stabilite, in relazione alle rispettive
dimensioni di coordinazione, tenendo conto delle condizioni
ammissibili di accoppiamento.
5. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.
Coordinazione dimensionale delle altezze per gli alloggi
Le dimensioni di coordinamento si riferiscono alle seguenti
altezze:
a) altezze esterne di piano (o semplicemente altezza
esterna o altezza di piano), delimitate dagli estradossi
di due impalcati successivi;
b) spessore di impalcato;
c) altezza interna di piano (al rustico ed al finito)
delimitata dall'estradosso e dall'intradosso di due
impalcati successivi.
Si raccomandano come preferenziali le seguenti altezze
di piano (corrispondenti anche a quelle suggerite in
sede internazionale: gruppo modulare CIE-IMG): 26M,
28M, 30M, 32M.
Per gli spessori di impalcato si raccomanda in via transitoria
e in questa prima fase, l'uso della spaziatura modulare
M (M = cm 10).
I valori raccomandati sono pertanto i seguenti:
2M = cm 20
3M = cm 30
4M = cm 40
I valori delle altezze interne si ottengono per differenza tra i valori indicati per le altezze esterne e gli spessori di impalcato. Particolare raccomandazione va fatta per il valore di altezza interna 27M universalmente accolto sia dagli studi a carattere internazionale che dalla normazione straniera.
Scale
Nel caso di scale composte da due rampe uguali, la pedata
normale sarà di 3M e l'altezza, rispettivamente
per le altezze preferenziali indicate, di: cm 16 (16
alzate), cm 15,5 (18 alzate), cm 16,5 (18 alzate),
cm 16 (20 alzate).
Per larghezza utile della rampa si adotterà il
valore di 12M, per i pianerottoli intermedi il valore
minimo di 12M, e per quelli di arrivo il valore minimo
di 13M.
Porte interne.
Le dimensioni di coordinazione (riferite al vano murario)
saranno scelte fra le seguenti, nei casi di telai di
lamierino di acciaio: larghezza 7M, 8M, 9M, altezza
20M.
Nel caso di telai e di controtelai di legno, esse saranno:
larghezza 8M, 9M, 10M, altezza 21M.
6. - ARREDI FISSI.
Si assumono come dimensioni di coordinazione delle larghezze,
valori multipli di 3M, oppure valori 4M, 5M, combinazioni
dei quali possono ricoprire, a partire dal valore 12M,
qualsiasi termine della serie degli intervalli modulari.
Appendice E
ELABORATI DEI PROGETTI
Per un importo di progettazione inferiore a 500 milioni di lire si dovrebbe produrre agli organi di revisione un progetto così composto.
A) ELENCO DEGLI ALLEGATI TECNICO-AMMINISTRATIVI DEL
PROGETTO:
a1) capitolato generale lavori pubblici (eventualmente
solo citato);
a2) capitolato speciale d'appalto con allegato elenco
dei prezzi unitari e relative analisi (Le analisi dovranno
essere condotte tenendo presente le norme della legge
n.463/64 e le circolari del 4-3-1966, n.1767, e 15-11-1966,
n.2408, del servizio tecnico centrale dei lavori pubblici,
ed essere estese ad almeno un numero di prezzi che
copra il 75% dell'importo complessivo).
a3) capitolati speciali per gli impianti tecnici, siano
essi inclusi nell'appalto principale, siano essi scorporati
e appaltabili con capitolato speciale o con capitolato
programma (appalto concorso);
a4) computo metrico estimativo;
a5) relazione geognostica o stratigrafica;
a6) ampia relazione tecnica che illustri i dettagli
del progetto, con particolare riguardo alla esecuzione
materiale delle opere, ed allegato calcolo di massima
delle parti di strutture caratteristiche più
sollecitate ai fini della determinazione della spesa
con norme tecniche per la calcolazione esecutiva delle
strutture;
a7) scheda comparativa degli alloggi per edificio e
corpo scale;
a8) atti relativi all'acquisizione del terreno edificatorio
(con particolare riguardo ad eventuali vincoli, servitù
o limitazioni di uso).
B) ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO (OBBLIGATORI).
ELABORATI DEFINITIVI GENERALI:
b1) ubicazione, con estratto del piano regolatore vigente
o del programma di fabbricazione o altro strumento
urbanistico comunque approvato: 1:5.000 e 1:2.000
b2) planimetria con quote altimetriche e planimetriche
con riferimenti che determinino perfettamente la posizione
dell'edificio rispetto ai confini e rispetto al terreno
- ante operam - e le quote di sistemazione del terreno,
con eventuali profili, sezioni illustrative, ubicazione
e natura delle eventuali piantumazioni e alberature:
1:500 e 1:200
b3) piante delle fondazioni, in base al dimensionamento
risultante dai calcoli di massima, con eventuali dettagli
degli attraversamenti delle reti di fognatura e idrica:
1:100 (1:50)
b4) piante di tutti i piani diversi e delle coperture
con quote al finito (uguale a quelle approvate dal
comune): 1:100
b5) prospetti di tutte le fronti (uguali a quelli approvati
dal comune): 1:100
b6) sezioni nel numero necessario ad individuare perfettamente
l'edificio (al finito): 1:100
ELABORATI ESECUTIVI
b7) planimetria con indicazione delle pavimentazioni
e sistemazioni esterne, muri di sostegno, rampe, sistemazioni
a verde, recinzioni, passi pedonali e carrabili, e
del sistema di illuminazione esterna: 1:500 e 1:200
b8) piante costruttive di tutti i piani diversi o settori
di piani (quotate al rustico) con indicazione delle
sigle degli infissi e soglie, scarichi, pluviali, canne
fumarie, posizioni degli apparecchi sanitari, ecc.:
1:50
b9) schemi di carpenteria di tutti i piani diversi con
indicazione dei fili fissi e senso di orditura dei
solai necessariamente quotati: 1:50
b10) sezioni in numero sufficiente a individuare perfettamente
le opere (al rustico): 1:50
b11) pianta al finito del piano o dei piani sostanzialmente
diversi con indicazioni di:
- punti di utilizzazione e accensione, colonne montanti,
contatori impianto idrico, posizione dei corpi scaldanti
dell'impianto di termosifone (se previsto), vano corsa
e dimensioni cabina ascensori;
- schemi degli impianti idrico-sanitari, di riscaldamento,
elettrici, ecc., con indicazione dei dati tecnici caratteristici
più importanti, quali sezioni dei condotti,
potenzialità delle apparecchiature, ecc.; colonne
montanti gas e contatori, telefoniche e T.V. (nel caso
di edifici a cellule funzionali è possibile
ridurre tali elaborati alle sole cellule singole, siano
esse base o ripetibili): 1:50
b12) prospetti con eventuali prescrizioni dei materiali,
sigle degli infissi e richiami alle tavole di dettaglio:
1:100 o 1:50
b13) tavole di dettagli di facciate (tali da illustrare
tutti i prospetti) con particolari di soglie, ringhiere,
balconi e terrazze, cantine, opere da lattoniere, ecc.:
1:20 con dettagli in scale diverse da 1:10 a 1:1
b14) abaco degli infissi in legno interni con dimensioni
delle luci rustiche e delle luci nette telaio, schemi
versi di apertura e riferimenti alle tavole di dettaglio;
b15) dettagli degli infissi in legno in scala compresa
tra 1:5 e 1:1;
b16) abaco degli infissi in ferro per finestre, scale,
cantine, lavatoi, ingressi caposcala, ecc. (facoltativi);
b17) dettagli degli infissi in ferro;
b18) dettagli marmi e ringhiere scala: (1:20 e al vero)
tra 1:20 e 1:1
b19) dettagli delle recinzioni, cancelli carrabili e
pedonali: (1:20 e al vero) tra 1:20 e 1:1
b20) piante della rete di fognatura con indicazione
delle quote di scorrimento, delle varie quote di sblocco,
del diametro e tipo delle tubazioni o canali, delle
qualità dei materiali da impiegarsi, dei pozzetti
di ispezione e di incrocio, delle caditoie per la raccolta
delle acque meteoriche dei manufatti speciali, fosse
settiche, ecc. Per i vari manufatti dovranno essere
forniti disegni di tipi adottati e la rete di fognatura
sarà estesa sia all'area coperta dai fabbricati,
sia all'intero lotto fino agli allacci alla rete urbana:
1:200 o 1:100
b21) schema delle reti di distribuzione dei servizi
(acqua, luce, gas, telefono) con allacciamenti ai pubblici
servizi (redatti sulla base delle esigenze e norme
della società erogatrice e schema di distribuzione
degli impianti idrico-sanitari, di riscaldamento ed
elettrico con riferimento alle tavole di cui al punto
b11): 1:500
Dovrà essere indicato il diametro delle canalizzazioni,
l'ubicazione e il tipo di manufatti occorrenti e la
qualità dei materiali da impiegare.
NORME GENERALI.
Il tassello di intestazione sarà apposto sulle
tavole, in modo chiaro e visibile, e porterà
le principali indicazioni necessarie, quali:
- l'ente o l'organizzazione per cui si è redatto
il progetto;
- la legge e le disposizioni amministrative sui cui
fondi è finanziato l'edificio;
- il comune e la località d'intervento;
- il titolo della tavola;
- il numero progressivo della tavola rispetto all'intero
progetto;
- il nome del progettista;
- le scale e le indicazioni metriche necessarie alla
lettura del disegno;
- la data della elaborazione del disegno;
- la data degli eventuali aggiornamenti;
- il riferimento a precedenti elaborati (in sostituzione
o in variante).
I disegni saranno ad inchiostro e saranno redatti in
modo da risultare di estrema intelligibilità
e chiarezza in tutti i particolari ed inoltre completi
di ogni quota in modo da poter essere facilmente letti
e compresi da operai qualificati di media capacità
senza che si verifichi la necessità di effettuare
operazioni in cantiere durante lo svolgimento del lavoro.
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Al fine di rendere più semplice e spedita una cospicua parte dell'analisi da effettuare sui progetti, sarà opportuno adottare gli schemi che qui di seguito vengono riprodotti.
PARTE I
1 Altezza (ml)
2 Numero dei piani
3 Numero dei corpi scala
4 Numero degli alloggi
5 Superficie coperta (mq)
6 Perimetro esterno (ml)
7 Superficie utile complessiva del piano tipo
8 Costo fondazioni
9 Costo impianti tecnologici
10 EV Costo rifiniture interne
11 EV Costo rifiniture esterne
12 Costo sistemazioni esterne
13 Costo dell'area
14 Costo totale escluso (gestione e impresa)
PARTE II
(DA INSERIRE)
PARTE III
Parametri relativi all'edificio
E1 Superficie coperta perimetro esterno
E2 Superficie utile alloggi serviti/S6+S4
E3 Superficie utile alloggi serviti/S5
E4
Incidenze(%)
5 Incidenza fondazioni
6 incidenza impianti tecnici e alloggi
7 incidenza rifiniture interne
8 incidenza rifiniture esterne
9 incidenza sistemazioni esterne
10 incidenza dell'area
PARTE IV
parametri relativi all'alloggio
Tipo di alloggio
a b c d e f g h
1 S2/S1
2 S1/S3
3 S1/S4
4 S5/S3 numero alloggi
5 EV S1/S10
6 S1/superficie coperta
7 S1/S5
8 S1/S7
9 EV S1/S8+S9
10
nota:
le voci indicate con <<EV>> non sono obbligatorie.
(c) 1996 Note's