ISTRUZIONI SULL'ACQUISIZIONE DI AREE PER L'EDILIZIA POPOLARE.
L'art.21 della legge 14-2-1963, n.60, ebbe ad autorizzare
la costituzione di un comitato per il coordinamento
del programma decennale di costruzione di case per
lavoratori con gli altri interventi diretti e indiretti
dello Stato per la costruzione di alloggi, nel quadro
della programmazione economica nazionale.
Tale comitato, costituito con il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 28-10-1963, in una
sua recente riunione ha, fra l'altro, preso in esame
il problema del coordinamento del primo programma triennale,
già predisposto per regioni e province dalla
predetta gestione case per lavoratori, con i programmi
costruttivi da attuarsi in base alla legge 4-11-1963,
n.1460, i cui fondi sono stati anch'essi già
ripartiti per province e regioni, come da circolare
di questo Ministero n.636, Div. XVI, del 18-1-1964.
La questione è stata esaminata, in particolare,
per quanto si riferisce all'acquisto o all'esproprio,
da parte degli enti costruttori, delle aree fabbricabili
occorrenti per la realizzazione dei detti programmi.
Ciò premesso, su conforme parere espresso dallo
stesso comitato di coordinamento, ritengo sia opportuno
ed urgente ricordare in proposito talune fra le vigenti
disposizioni di legge ed impartire altresì le
seguenti correlative istruzioni:
1) si ricorda, anzitutto, che l'art.25 della legge 14-2-1963,
n.60, stabilisce che la gestione case lavoratori è
tenuta a prescegliere le aree per la costruzione degli
alloggi destinati alla generalità dei lavoratori
subordinati esclusivamente nell'ambito dei piani di
zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167 (l'approvazione
di tali piani equivale a dichiarazione di indifferibilità
ed urgenza di tutte le opere in essi previste). Che,
peraltro, in base allo stesso art.25, per i programmi
in generale della medesima gestione case lavoratori
è ammessa, comunque, l'espropriazione per causa
di pubblica utilità, con l'applicazione delle
norme di cui alla legge 15-1-1885, n.2892, nonché
l'occupazione temporanea per dichiarata indifferibilità
ed urgenza in base ad appositi decreti prefettizi;
2) si ricorda, poi, che anche l'art.6 della richiamata
legge 4-11-1963, n.1460, prescrive che la scelta delle
aree debba avvenire nell'ambito dei piani di cui alla
predetta legge n.167 con l'espressa aggiunta che, nelle
località dove tali piani non siano stati ancora
adottati, si possa procedere ad espropriazione secondo
le previsioni del piano regolatore generale o del programma
di fabbricazione, ancorché solo adottati. L'approvazione
dei progetti da parte dei provveditorati regionali
alle opere pubbliche equivale, infatti, a dichiarazione
di pubblica utilità e comporta dichiarazione
di urgenza e di indifferibilità delle opere
relative;
3) si rammenta, infine, che l'art.11 della legge n.167,
"tenendo conto della esigenza del coordinato utilizzo
delle aree", prevede una apposita commissione
per l'elencazione annuale delle aree da acquistare
o da espropriare. Di tale commissione, presieduta dal
sindaco, fanno anche parte l'ingegnere capo dell'ufficio
del genio civile competente o un suo delegato, nonché
un rappresentante della gestione case lavoratori, e
possono essere sentiti tutti gli enti elencati all'art.10
della stessa legge (come l'INCIS e gli IACP) i quali
abbiano a richiedere aree per la costruzione di case
popolari;
4) in base alle norme che precedono si può riconoscere
quindi, come non sia assolutamente necessario attendere
la formale approvazione dei piani della legge n.167
per poter poi coordinare l'utilizzazione delle aree
nei singoli comuni o consorzi comunali, essendo già
nelle facoltà degli enti, che andranno a realizzare
i vari programmi di cui trattasi, l'acquisizione, mediante
esproprio, dei suoli occorrenti;
5) ciò premesso, si dispone, in primo luogo,
che i predetti enti, una volta definiti quantitativamente
i rispettivi programmi di immediata attuazione in una
medesima località, debbono fra loro coordinarsi
per concentrare gli interventi tutti in una sola zona,
le cui aree risultino:
a) o comprese in una parte del piano di cui alla legge
n.167 eventualmente già approvato;
b) o previste, allo scopo, nel piano stesso, già
adottato ovvero ancora in corso di adozione, ma non
ancora approvato;
c) o, comunque, già destinate all'edilizia residenziale
nei piani regolatori e nei programmi di fabbricazione,
ancorché solo adottati;
6) si dispone, altresì, che per tale concentrazione
dei vari interventi, i sindaci dei comuni obbligati
o aderenti alla formazione del piano di cui alla legge
n.167 convochino sin da ora le commissioni di cui al
sopra richiamato art.11 della stessa legge n.167, sentendo
anche i rappresentanti di tutti gli enti costruttori,
proprio per conseguire al più presto e nel modo
migliore quella dovuta e coordinata utilizzazione delle
aree destinate o destinabili alla edilizia popolare
ed economica;
7) per assicurare che alla disposizione che precede
venga tempestivamente ottemperato, si pregano i signori
prefetti ed i signori provveditori alle opere pubbliche
di voler cortesemente e ciascuno per suo conto (a seconda
delle rispettive competenze territoriali) informarne
i sindaci delle amministrazioni comunali obbligate
o aderenti alla formazione del piano di cui alla legge
n.I67, curando, quindi, congiuntamente, la vigilanza
sull'operato delle commissioni e prendendo ogni opportuna
e necessaria iniziativa, come, ad esempio, quella di
promuovere presso le prefetture o presso i provveditorati
apposite riunioni dei detti sindaci o quella di segnalare
a questo Ministero le eventuali inadempienze o i ritardi
ingiustificati, da chiunque siano essi determinati;
8) in particolare, si invitano, poi, i signori provveditori
alle opere pubbliche a voler intensificare l'opera
di affiancamento dei medesimi comuni, obbligati od
aderenti alla predisposizione dei piani di cui alla
legge n.167, mediante l'intervento e l'assistenza da
parte dei propri funzionari tecnici addetti alla sezione
urbanistica, i quali ultimi sarebbe altresì
opportuno che facessero anche parte delle cennate commissioni
di cui all'art.11 della legge medesima, nella qualità
di delegati dell'ingegnere capo del genio civile, venendo
da quest'ultimo designati, come tali, di concerto con
gli stessi provveditori regionali;
9) si interessano, infine, tutti gli enti in indirizzo
a voler anch'essi adottare ogni altra utile iniziativa
per la pronta e coordinata realizzazione dei propri
programmi costruttivi, e ciò soprattutto mediante
il continuo collegamento dei loro rappresentanti sia
con le autorità locali e decentrate cointeressate,
sia con il comitato centrale di coordinamento funzionante
presso questo Ministero e di cui alle premesse e sia
con ogni altro competente ufficio ministeriale.
(c) 1996 Note's