[Note's] CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 13 MAGGIO 1964, N.469

ISTRUZIONI SULL'ACQUISIZIONE DI AREE PER L'EDILIZIA POPOLARE.

L'art.21 della legge 14-2-1963, n.60, ebbe ad autorizzare la costituzione di un comitato per il coordinamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori con gli altri interventi diretti e indiretti dello Stato per la costruzione di alloggi, nel quadro della programmazione economica nazionale.
Tale comitato, costituito con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 28-10-1963, in una sua recente riunione ha, fra l'altro, preso in esame il problema del coordinamento del primo programma triennale, già predisposto per regioni e province dalla predetta gestione case per lavoratori, con i programmi costruttivi da attuarsi in base alla legge 4-11-1963, n.1460, i cui fondi sono stati anch'essi già ripartiti per province e regioni, come da circolare di questo Ministero n.636, Div. XVI, del 18-1-1964.
La questione è stata esaminata, in particolare, per quanto si riferisce all'acquisto o all'esproprio, da parte degli enti costruttori, delle aree fabbricabili occorrenti per la realizzazione dei detti programmi.
Ciò premesso, su conforme parere espresso dallo stesso comitato di coordinamento, ritengo sia opportuno ed urgente ricordare in proposito talune fra le vigenti disposizioni di legge ed impartire altresì le seguenti correlative istruzioni:
1) si ricorda, anzitutto, che l'art.25 della legge 14-2-1963, n.60, stabilisce che la gestione case lavoratori è tenuta a prescegliere le aree per la costruzione degli alloggi destinati alla generalità dei lavoratori subordinati esclusivamente nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167 (l'approvazione di tali piani equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere in essi previste). Che, peraltro, in base allo stesso art.25, per i programmi in generale della medesima gestione case lavoratori è ammessa, comunque, l'espropriazione per causa di pubblica utilità, con l'applicazione delle norme di cui alla legge 15-1-1885, n.2892, nonché l'occupazione temporanea per dichiarata indifferibilità ed urgenza in base ad appositi decreti prefettizi;
2) si ricorda, poi, che anche l'art.6 della richiamata legge 4-11-1963, n.1460, prescrive che la scelta delle aree debba avvenire nell'ambito dei piani di cui alla predetta legge n.167 con l'espressa aggiunta che, nelle località dove tali piani non siano stati ancora adottati, si possa procedere ad espropriazione secondo le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, ancorché solo adottati. L'approvazione dei progetti da parte dei provveditorati regionali alle opere pubbliche equivale, infatti, a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza e di indifferibilità delle opere relative;
3) si rammenta, infine, che l'art.11 della legge n.167, "tenendo conto della esigenza del coordinato utilizzo delle aree", prevede una apposita commissione per l'elencazione annuale delle aree da acquistare o da espropriare. Di tale commissione, presieduta dal sindaco, fanno anche parte l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile competente o un suo delegato, nonché un rappresentante della gestione case lavoratori, e possono essere sentiti tutti gli enti elencati all'art.10 della stessa legge (come l'INCIS e gli IACP) i quali abbiano a richiedere aree per la costruzione di case popolari;
4) in base alle norme che precedono si può riconoscere quindi, come non sia assolutamente necessario attendere la formale approvazione dei piani della legge n.167 per poter poi coordinare l'utilizzazione delle aree nei singoli comuni o consorzi comunali, essendo già nelle facoltà degli enti, che andranno a realizzare i vari programmi di cui trattasi, l'acquisizione, mediante esproprio, dei suoli occorrenti;
5) ciò premesso, si dispone, in primo luogo, che i predetti enti, una volta definiti quantitativamente i rispettivi programmi di immediata attuazione in una medesima località, debbono fra loro coordinarsi per concentrare gli interventi tutti in una sola zona, le cui aree risultino:
a) o comprese in una parte del piano di cui alla legge n.167 eventualmente già approvato;
b) o previste, allo scopo, nel piano stesso, già adottato ovvero ancora in corso di adozione, ma non ancora approvato;
c) o, comunque, già destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori e nei programmi di fabbricazione, ancorché solo adottati;
6) si dispone, altresì, che per tale concentrazione dei vari interventi, i sindaci dei comuni obbligati o aderenti alla formazione del piano di cui alla legge n.167 convochino sin da ora le commissioni di cui al sopra richiamato art.11 della stessa legge n.167, sentendo anche i rappresentanti di tutti gli enti costruttori, proprio per conseguire al più presto e nel modo migliore quella dovuta e coordinata utilizzazione delle aree destinate o destinabili alla edilizia popolare ed economica;
7) per assicurare che alla disposizione che precede venga tempestivamente ottemperato, si pregano i signori prefetti ed i signori provveditori alle opere pubbliche di voler cortesemente e ciascuno per suo conto (a seconda delle rispettive competenze territoriali) informarne i sindaci delle amministrazioni comunali obbligate o aderenti alla formazione del piano di cui alla legge n.I67, curando, quindi, congiuntamente, la vigilanza sull'operato delle commissioni e prendendo ogni opportuna e necessaria iniziativa, come, ad esempio, quella di promuovere presso le prefetture o presso i provveditorati apposite riunioni dei detti sindaci o quella di segnalare a questo Ministero le eventuali inadempienze o i ritardi ingiustificati, da chiunque siano essi determinati;
8) in particolare, si invitano, poi, i signori provveditori alle opere pubbliche a voler intensificare l'opera di affiancamento dei medesimi comuni, obbligati od aderenti alla predisposizione dei piani di cui alla legge n.167, mediante l'intervento e l'assistenza da parte dei propri funzionari tecnici addetti alla sezione urbanistica, i quali ultimi sarebbe altresì opportuno che facessero anche parte delle cennate commissioni di cui all'art.11 della legge medesima, nella qualità di delegati dell'ingegnere capo del genio civile, venendo da quest'ultimo designati, come tali, di concerto con gli stessi provveditori regionali;
9) si interessano, infine, tutti gli enti in indirizzo a voler anch'essi adottare ogni altra utile iniziativa per la pronta e coordinata realizzazione dei propri programmi costruttivi, e ciò soprattutto mediante il continuo collegamento dei loro rappresentanti sia con le autorità locali e decentrate cointeressate, sia con il comitato centrale di coordinamento funzionante presso questo Ministero e di cui alle premesse e sia con ogni altro competente ufficio ministeriale.




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